Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-03-2011) 01-06-2011, n. 22156

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Svolgimento del processo

Ricorre per cassazione, personalmente, P.G., avverso la sentenza in data 8.7.2009 del Tribunale di Macerata, in composizione monocratica, che in riforma della sentenza emessa in data 25.6.2008 dal Giudice di Pace di Macerata, escludeva la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, confermando nel resto il detto provvedimento con il quale il P. era stato condannato alla pena di Euro 700 di multa, oltre al risarcimento del danno (liquidato in Euro 49.137,45) in favore della costituita parte civile, essendo stato riconosciuto colpevole del reato di lesioni colpose con violazione delle norme sulla circolazione stradale (omesso rispetto dell’obbligo di precedenza in favore dell’auto antagonista, che stava impegnando la strada principale), in danno di A.S. (commesso il (OMISSIS)).

Deduce, anzitutto, la prescrizione del reato alla data del 15.8.2009.

In secondo luogo, si duole del vizio motivazionale in ordine alla valutazione dell’efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, dai consulenti di parte e dal perito nominato dal Giudice.

In terzo luogo, rappresenta l’omessa assunzione di una prova decisiva ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) dipendente dal rigetto di ammissione della domanda al perito circa "ipotesi alternative apprezzabili nella ricostruzione del sinistro".

Da ultimo, si lamenta la mancata acquisizione della sentenza n. 182/06 del Giudice di pace di Macerata (offerta dalla difesa nel corso del processo di 1^ grado) e della perizia del CTU, dalle quali emergeva l’assenza della violazione dell’obbligo di dare la precedenza del P..
Motivi della decisione

In effetti il termine prescrizionale previsto per il reato contestato sarebbe decorso al 15.8.2009, e quindi, dopo l’emissione della sentenza impugnata, senonchè la fondatezza di tale motivo non esclude la sua aspecificità, laddove risulti, in definitiva, proposto unicamente per far valere la prescrizione, come osservato da questa Corte (cfr. Sez. Un. n.33542 del 27.6.2001, Rv. 219531) ed in ogni caso l’inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per assoluta genericità delle doglianze), non consentendo la formazione di un valido rapporto processuale, preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., l’estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta nè rilevata da quel giudice (Sez. Un. n. 23428 del 22.3.2005, Rv. 231164). Ed invero i residui motivi addotti risultano, anzitutto, aspecifici, avendo riproposto in questa sede pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile.

Ed è stato affermato che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità" (Cass. pen. Sez. 4, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. 2, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109). Ma se ne deve riconoscere anche la manifesta infondatezza, attesa la corretta ed esaustiva motivazione addotta dal giudice a quo per respingerli e ciò sia con riferimento alla ricostruzione del sinistro sulla scorta della perizia d’ufficio che ha individuato nella violazione dell’obbligo di concedere la precedenza all’auto condotta dalla S. incombente sul P. la causa efficiente dell’evento lesivo verificatosi, a prescindere dall’esistenza di concause come l’accertata condotta di guida della persona offesa, sia con riferimento al rigetto dell’integrazione probatoria ed acquisizione documentale invocata ritenuta, con adeguata argomentazione, del tutto superflua. Ed è stato affermato che la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia – valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente – è rimessa al giudice di merito e integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (Cass. pen., Sez. 4, 17.10.2007, n. 43403 rv. 238321; Sez. 4, 1.7.2009, n. 37838, rv.

245294).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 26-10-2011, n. 22256 Lite tributaria

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato all’AGENZIA delle ENTRATE, la s.a.s.

AEROMECCANICA COLOMBO di Colombo Marco & C. – premesso che con "avviso di rettifica" notificato "in data 23 luglio 1999" l’Ufficio, sulla scorta di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, aveva accertato a suo carico, per l’anno 1993, una "maggiore ILOR di L. 8.137.000" ritenendo relative ad "operazioni inesistenti" le fatture ("imponibile … L. 134.714.200"; "IVA … L. 25.595.698") emesse in suo favore dalla "EURO UTENSILI s.a.s.", in forza di un solo motivo, chiedeva di cassare la sentenza n. 33/05/05 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (depositata il 26 aprile 2005) che aveva disatteso il suo appello avverso la decisione (75/22/01) della Commissione Tributaria Provinciale di Milano la quale aveva respinto il ricorso.

L’Agenzia intimata e il Ministero dell’Economia e delle Finanze notificavano controricorso nel quale instavano per il rigetto dell’impugnazione.
Motivi della decisione

p. 1. Sulla inapplicabilità del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12.

In via preliminare va evidenziato che la trattazione (e, quindi, la decisione) della "lite fiscale" oggetto dell’impugnazione in esame non è preclusa dalla astratta sua "definibilità" – in ragione dell’oggetto "avvisi di rettifica", dell’ente impositore "Agenzia delle Entrate", del "valore" "non superiore a 20.000,00 Euro" della stessa nonchè della sua pendenza alla data limite – in forza del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 155 dello stesso giorno e, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, in G.O. n. 164 del giorno successivo) – per il cui comma 12 (1) "le liti fiscali di valore non superiore a 20.000,00 Euro in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del primo maggio 2011 …, possono essere definite … con il pagamento delle somme determinate ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16" e (2) "a tal fine, si applicano le disposizioni di cui al citato art. 16, con le seguenti specificazioni … c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012" – atteso che la "contribuente" non ha proposto istanza di sospensione della trattazione, ovverosia l’istanza richiesta dall’art. 16, comma 6 della Legge del 2002 il quale dispone, nella seconda parte del primo inciso, che "qualora", come nel caso (essendo stata notificata alle parti la comunicazione prevista dell’art. 377 c.p.c., comma 2, in data anteriore alla emanazione della norma), "sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo" (ovverosia dall’entrata in vigore della norma "fino al 30 giugno 2012") "i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo". p. 2. Inammissibilità del controricorso del Ministero.

In via ancora preliminare, ma gradata, deve essere poi rilevata e dichiarata ex officio l’inammissibilità del controricorso del Ministero perchè lo stesso non ha nemmeno dedotto di aver preso parte al giudizio di appello nè allegato (e provato) di essere titolare di un qualche rapporto giuridico che – come costantemente richiesto da questa Corte (Cass.: 2^, 23 agosto 2007 n. 17922; trib., 7 maggio 2007 n. 10341; 3^, 26 gennaio 2006 n. 1692; 2^, 26 gennaio 2006 n. 1507; 2005 n. 965; 2^, 13 settembre 2004 n. 18346; 2^, 29 aprile 2003 n. 6649; 2^, 4 febbraio 2002 n. 1468; 2^, 23 novembre 2001 n. 14910) – lo legittimi, anche al fine di dimostrare la sussistenza del necessario ed imprescindibile interesse ( art. 100 c.p.c.), a resistere all’impugnazione.

In proposito, va ricordato che per effetto ed in conseguenza del trasferimento di funzioni e di rapporti inerenti le entrate tributarie dal Ministero (dell’Economia e) delle Finanze alle Agenzie Fiscali (tra cui, l’Agenzia delle Entrate) – le quali ultime sono divenute operative a partire dal primo gennaio 2001 in base al D.M. 28 dicembre 2000, art. 1 – disposto dal titolo quinto, capo secondo, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, ciascuna Agenzia (2) è succeduta al Ministero nei rapporti, sostanziali e processuali, in corso a quel momento e (2) è divenuta titolare esclusiva dei rapporti tributari (e, pertanto, unica legittimata processualmente) sorti successivamente alla data detta di sua operatività: nel caso, l’appello (come risulta dalla sentenza impugnata) è stato "depositato il 21 marzo 2002", quindi dopo il primo gennaio 2001 detto, per cui il processo di appello si è svolto solo tra l'(Ufficio locale dell’)Agenzia e la contribuente. p. 3. La decisione sul ricorso.

Sempre preliminarmente, va di poi rilevata (ancora ex officio) e dichiarata la nullità dell’intero giudizio per violazione dell’art. 14 ("litisconsorzio ed intervento") D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per il cui comma 1 "se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi".

La controversia, infatti, ha ad oggetto l’impugnazione dell’"avviso di accertamento relativo all’anno 93 … in materia ILOR" notificato alla s.a.s Aeromeccanica Colombo & C, quindi ad una società di persone: il maggior "reddito" accertato, pertanto, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, comma 1 ( T.U.I.R.) (per il quale "i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili") – che corrisponde, nella sostanza, alla regolamentazione dei "redditi prodotti in forma associata" contenuta nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 5, comma 1"; redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l’oggetto principale dell’attività, sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dall’effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili", deve essere necessariamente imputato ai suoi soci.

In siffatta ipotesi il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, comma 2, dispone che "alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società e associazioni indicate nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 5, si procede con unico atto ai fini dell’imposta locale sui redditi dovuta dalle società stesse e ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci o associati…".

In ordine al riprodotto complesso normativo le sezioni unite di questa Corte (sentenza 4 giugno 2008 n. 14815) hanno affermato il principio (reiteratamente seguito da questa sezione: sentenze 6 aprile 2009 n. 8253; 4 dicembre 2009 n. 25567; 28 luglio 2010 n. 17586; 21 aprile 2011 nn. 9176-9177; ordinanze ex art. 375 c.p.c.: 27 maggio 2009 n. 12443; 20 aprile 2011 nn. 9095, 9096 e 9088, ex multis) secondo cui "la unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, e dei soci delle stesse ( D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente (salvo che vengano prospettate esclusivamente questioni personali) la società ed i soci, i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi ( D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), perchè non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cass. SS. UU. 1052/07)", con la conseguenza che, poichè "si verte in fattispecie di litisconsorzio necessario originario";

(1) "il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29)";

(2) "il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nulla per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2";

(3) "trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio".

Nel caso il giudice del merito (in entrambi i gradi) ha esaminato l’impugnazione dell’avviso di accertamento della società senza rilevare la mancata partecipazione al processo dei soci della stessa:

tale mancanza ha determinato la nullità dell’intero giudizio (quindi anche delle sentenze pronunciate nello stesso), che deve essere, pertanto, rilevata e dichiarata.

La causa, poi, in forza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, "la commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata … b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato" deve essere rimessa innanzi (non rinviata) alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano affinchè provveda a decidere la controversia previa integrazione del contraddittorio con tutti i soci dell’epoca della società ricorrente:

"quando risulta … integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario" (perchè, come nel caso, "non rilevata nè dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, e non osservate nemmeno da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice"), infatti (Cass., 3^, 13 aprile 2007 n. 8825, che rinvia a "Cass., 29/11/2005 n. 26041; Cass., 25/5/2004 n. 10034; Cass., 30/1/2003 n. 1462; Cass., 7/11/2002 n. 15643; Cass., 7/7/1987 n. 5903; Cass., 22/6/1999 n. 6333; Cass., 11/2/1997 n. 1258") "resta viziato l’intero processo e si impone, in sede di giudizio per cassazione, l’annullamento (anche d’ufficio) delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell’art. 383 c.p.c., u.c.". p. 4. Delle spese processuali.

Le spese dell’intero giudizio vanno compensate in toto tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, attesa la novità del principio sul quale si fonda la presente decisione.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il controricorso del Ministero e, pronunciando sul ricorso della società, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza gravata e rimette la causa innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano; compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-07-2011, n. 603 1 Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato:

che con il ricorso in esame si censura l’ordinanza indicata in epigrafe, con cui si contestano, ingiungendosene la demolizione, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 15/2008, diverse opere realizzate in difformità dalla D.I.A. 25.3.2010, prot. n. 19962;

che, quanto alla diversa altezza della copertura inclinata del fabbricato ed alla tramezzatura del locale sottotetto, diviso in tre ambienti, risulta essere stato ripristinato lo status quo ante;

Ritenuto che, limitatamente alle opere ripristinate, di cui si dà contezza nel ricorso, questo è inammissibile, per carenza di interesse;

Considerato che risultano ulteriori difformità, rappresentate dalla tamponatura sui quattro lati della superficie al piano servizi, per la quale era prevista la sola copertura frangisole tenuta da travicelli in legno, dalla tamponatura in muratura dei locali veranda e dal terrazzo ricavato con apertura di una falda del tetto;

Ritenuto che il ricorso sia infondato, in relazione a tali ulteriori opere;

Tenuto conto al riguardo:

che si sono determinate, in difformità dalla suddetta D.I.A., un aumento della superficie coperta e del volume, nonché modifiche della sagoma e dei prospetti del fabbricato, mentre non si riscontra alcuna pertinenza, che presuppone l’alterità del manufatto che la integra, per cui l’applicazione dell’art. 16 della legge regionale n. 15/2008 è corretta;

che l’ordinanza di sospensione dei lavori del 28.10.2010, notificata l’11.1.2011, svolge anche la funzione di comunicazione di avvio del procedimento, così come ivi espressamente specificato, e conseguentemente la censura di violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 è sfornita di fondamento;

che, diversamente da quanto assunto in ricorso, agli atti si rinviene la relazione tecnica del dirigente;

Ritenuto:

che in conclusione il ricorso sia in parte inammissibile ed in parte infondato e da rigettare;

che, in ordine alle spese, ai diritti ed agli onorari, essi seguano la soccombenza, ponendosi a carico dei ricorrenti;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna i ricorrenti alle spese di giudizio, in favore del Comune resistente, forfetariamente quantificate in Euro 1.000,00 (mille/00).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-03-2011) 19-07-2011, n. 28768

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- T.F. e D.B.G., imputati ex art. 110 cod. pen., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 – per avere detenuto kg.

5,753 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con principio attivo pari a gr. 1.124,85, dai quali avrebbero potuto ricavarsi 7.498 dosi singole- ricorrono, per il tramite dei rispettivi difensori, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari, del 30 aprile 2010, che ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza del Gup del Tribunale di Foggia, del 29 ottobre 2009, che li ha dichiarati colpevoli del reato loro contestato, avendo tuttavia ridotto ad anni sei di reclusione e 20.000,00 Euro di multa ciascuno la pena inflitta dal primo giudice.

Era accaduto che, alle ore 2 del 26.7.09, i carabinieri di Foggia si erano recati presso l’abitazione del T. per un controllo antidroga. Suonato il campanello, essi non avevano avuto risposta alcuna, pur avendo udito rumori provenienti dall’interno dell’appartamento ed avvertito odore di plastica bruciata, con del fumo nero uscire da sotto la porta d’ingresso. Dopo una decina di minuti, il T. aveva aperto la porta, permettendo ai militari di constatare la presenza di una fitta coltre di fumo nero sparso per la casa. Alla richiesta, rivolta allo stesso T., di precisare se altre persone fossero presenti nell’abitazione, i militari avevano udito una voce maschile pronunciare la frase "ora esco" ed avevano notato, all’interno della cucina, la presenza di D.B.G..

A causa del principio d’incendio, erano intervenuti i vigili del fuoco mentre i carabinieri, nel perquisire l’appartamento, avevano rinvenuto sui mobili della cucina, del soggiorno e del bagno attrezzature per la confezione delle dosi e la cocaina nella quantità sopra specificata.

Avverso la richiamata sentenza propongono, dunque, ricorso i due imputati.

1) D.B.G. deduce, con atti d’impugnazione separatamente proposti dai due difensori, violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, posto che i giudici del gravame, attraverso il generico richiamo della sentenza di primo grado, senza tenere alcun conto delle obiezioni contenute nei motivi d’appello, avrebbero valorizzato, in termini d’accusa, elementi indiziari irrilevanti, trascurandone altri – come, ad esempio, l’assunzione esclusiva di responsabilità da parte del T. – che, se coerentemente valutati, avrebbero potuto ricondurre la condotta dell’imputato nell’ambito della fattispecie criminosa del favoreggiamento, come, peraltro, richiesto dallo stesso PG d’udienza, se non di mera connivenza non punibile. Gli stessi giudici avrebbero poi male interpretato la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria per procedere a perizia; richiesta che era diretta ad accertare la natura della sostanza rinvenuta nell’abitazione del D.B., non dello stupefacente trovato in casa del T.; essi, inoltre, non avrebbero spiegato le ragioni per le quali non sono state positivamente valutate le affermazioni dello stesso T. circa l’esclusiva riconducibilità a lui stesso della droga in sequestro.

Lamenta, altresì, il ricorrente la ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80. 2) T.F., con unico motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 80 del richiamato D.P.R. ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Ambedue i ricorrenti concludono chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

Con nota pervenuta in cancelleria a mezzo fax alle ore 17,29 del 15 marzo scorso, l’avv. Giulio Treggiari, difensore del T., comunica di avere appreso solo per caso della fissazione della odierna udienza di discussione del ricorso, non avendo ricevuto avviso alcuno, e ne chiede il rinvio.

-2- Rilevata preliminarmente l’infondatezza della richiesta di rinvio avanzata dall’avv. Treggiari, al quale risulta essere stato ritualmente notificato a mani proprie, il 28.1.2011, l’avviso di fissazione dell’udienza, osserva la Corte che ambedue i ricorsi sono infondati.

1) Inesistenti sono i vizi dedotti dal D.B. in punto di responsabilità per il reato contestato, avendo la corte territoriale, nel rispetto della normativa di riferimento, adeguatamente argomentato circa le ragioni per le quali ha ritenuto l’odierno ricorrente responsabile, in concorso con il T., dei fatti delittuosi contestati. A tale conclusione la stessa corte è pervenuta, malgrado i tentativi dello stesso T. di circoscrivere alla sua sola persona la condotta delittuosa, dopo attento esame e coerente valutazione delle emergenze processuali, alla stregua delle quali ha ritenuto il concorso del D.B. nel delitto di illecita detenzione dello stupefacente e l’inattendibilità delle dichiarazioni liberatorie in favore di costui rese dal coimputato.

In particolare, i giudici del merito hanno segnalato, quali elementi indiziari conducenti con certezza alla responsabilità dell’imputato, le seguenti circostanze: a) l’anomala presenza alle due di notte del D.B. in casa del T.; b) le divergenze esistenti tra i due circa lo scopo di quella presenza (per consumarvi la cena, secondo una prima versione del D.B., ovvero per acquistare e consumare una dose di cocaina, secondo una successiva versione che si uniformava a quanto aveva già sostenuto il T.) nonchè sui tempi di preparazione della dose (già pronta per il D.B., confezionata al momento per il T.) e sul prezzo di acquisto (100 Euro per il primo, 80 Euro per il secondo), c) le contraddizioni riscontrabili nelle versioni fornite dal D.B. al Gip (al quale aveva persino negato di avere notato la presenza della droga e dell’attrezzatura per la confezione delle dosi e di essere uscito dall’abitazione, invasa dal fumo, dopo il T., come attestato dai carabinieri), ritrattate davanti al PM, al cui cospetto ha persino sostenuto che la falsità delle precedenti dichiarazioni doveva imputarsi ai suggerimenti della sorella e degli avvocati che lo avevano assistito in quella occasione; d) la presenza, al momento dell’irruzione dei carabinieri, di due veli stesi sul tavolo della cucina e di un bilancino di precisione, giustamente ritenuta indicativa dell’intenzione dei due di confezionare le dosi di droga;

e) la ritardata apertura della porta d’ingresso e l’affannoso tentativo, all’arrivo dei carabinieri, di distruggere la droga, appiccando il fuoco; f) il ritardo con il quale l’imputato è uscito allo scoperto, dopo che già lo aveva fatto in T. e solo dopo il fallito tentativo di bruciare la droga; g) la presenza di nerume sulle mani dell’imputato, indicative del fatto che anche lui aveva tentato di dar fuoco alla droga.

Elementi che legittimamente sono stati ritenuti significativi in tesi d’accusa e congrui ai fini della affermazione della responsabilità del D.B., nulla rilevando, ovviamente, che l’abitazione ove tali fatti si sono svolti apparteneva al solo T..

Giustamente respinta dalla corte territoriale è stata, peraltro, la richiesta di perizia avanzata dall’imputato, in ragione anche del rito abbreviato dallo stesso scelto. L’accertamento richiesto, che avrebbe dovuto svolgersi sulla sostanza rinvenuta in casa del D. B., si presenta, in ogni caso chiaramente inutile, essendo già stato accertato che la sostanza in questione non era stupefacente e nulla rilevando verificare se la stessa fosse o meno simile alla sostanza, diversa dalla cocaina, rinvenuta in casa del T..

2) Ugualmente infondata è la censura relativa alla sussistenza dell’aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80, comma 2, proposta da ambedue gli imputati, giustamente affermata in considerazione dell’ingente quantitativo di droga sequestrata e del rilevante numero di dosi singole dalla stessa ricavabili, idoneo a soddisfare un elevato numero di tossicodipendenti, con conseguente rilevante pericolo per la salute pubblica.

3) Giustamente, infine, sono state negate le attenuanti generiche al T., gravato da diversi e gravi precedenti penali, mentre generico è il riferimento, nel ricorso, a giustificazione della richiesta di concessione delle invocate attenuanti, al positivo comportamento processuale, laddove l’imputato si è solo limitato ad ammettere ciò che non poteva essere negato (la presenza della droga in casa sua) ed ha, per il resto, mentito circa il ruolo avuto dal D.B. nella vicenda, oltre che sulla provenienza della droga, asseritamente dallo stesso sottratta ad una banda di spacciatori albanesi.

I ricorsi devono essere, in conclusione, rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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