Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-10-2010) 26-01-2011, n. 2613

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 22/10/2009 la Corte di Appello di Reggio Calabria rigettava l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da V.A.. Questi, arrestato in data 18/12/1990 in esecuzione di ordinanza cautelare del GIP del Tribunale di Reggio Calabria, per il reato p. e p. dall’art. 416 bis c.p. (per aver fatto parte di un’associazione mafiosa da lui diretta ed orbitante nel più ampio sodalizio criminoso facente capo al fratello V. D.), era stato liberato in data 20/12/1991. Condannato in primo grado (sentenza del 1/4/1998, in cui l’accusa era stata modificata in partecipazione all’associazione mafiosa del fratello), era stato poi assolto, per non aver commesso il fatto, con sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria il 17/3/2005 (esecutiva il 7/7/06).

La Corte di merito, nell’assolvere l’imputato, dopo avere escluso che il V. agisse per conto della cosca del fratello (all’epoca dei fatti latitante), riteneva confermata la circostanza che egli avesse interessi nella gestione degli appalti di trasporto e movimento terra in cointeressenza con D.T. e, forse, con P..

Questi ultimi, appena costituite le ditte, erano divenuti beneficiari di appalti pubblici in concomitanza con il sequestro dei beni della cosca Vadalà e ciò aveva indotto al sospetto, che non aveva raggiunto la dignità di prova, che il ricorrente fosse una longa manus della cosca Vadalà e che avesse utilizzato come prestanome il D. e forse anche il P..

La Corte di merito, in sede di giudizio per l’equo indennizzo evidenziava la colpa grave del ricorrente il quale, fratello di un latitante e titolare di un rapporto di impiego pubblico (geometra comunale), era cointeressato in aziende che ricevevano appalti dalla stesso comune per il quale lavorava.

Tale condotta, secondo la Corte di merito, era stata idonea ad indurre in errore il giudice nella adozione e mantenimento della misura cautelare.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del V., lamentando la erronea applicazione della legge ed il difetto della motivazione in relazione alla affermata sussistenza della colpa grave. Invero il giudice di merito non aveva analizzato in modo approfondito tutto il materiale probatorio ed era giunto alla affermazione della sussistenza della colpa grave sulla base di meri sospetti e senza che le sue condotte assurgessero a manifestazione di macroscopica negligenza.

3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

3.1. Come è noto, il rapporto tra giudizio penale e giudizio per l’equa riparazione, è connotato da totale autonomia ed impegna piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione differenti.

In particolare, è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall’assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza dell’imputato, l’adozione della misura, traendo in inganno il giudice. In particolare il giudice di merito, per valutare se chi la ha patito la detenzione vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare tutti gli elementi probatori disponibili, tenendo conto se essi rivelino o meno eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di norme o regolamenti, e fornendo del convincimento conseguito una motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.

Il giudice, basandosi su fatti concreti deve cioè valutare non se la condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto.

3.2. Nel caso di specie la Corte territoriale, non è incorsa in alcuna violazione di legge, nè è venuta meno al suo onere di puntuale motivazione.

Invero nella sentenza di assoluzione, sebbene le "fortune" delle ditte del A. e P. non vengono ricondotte con certezza a collegamenti con la cosca, vengono però imputate all’interesse che in esse aveva il ricorrente, geometra comunale, che poteva averle favorite negli appalti.

L’interesse del ricorrente nelle dette aziende, beneficiane di appalti pubblici, si evince dagli atti, laddove risultava che aveva fornito mezzi finanziari per l’acquisto di mezzi di produzione.

In sostanza la circostanza che il V., fratello di un latitante, capo della locale cosca, dipendente comunale, si fosse coinvolto negli interessi di imprese beneficiane di appalti pubblici e costituite poco dopo il sequestro dei beni della cosca; valutato che aveva fatto ciò in palese conflitto di interessi, costituiva una colpa grave che era stata idonea a determinare l’errore del giudice cautelare nel momento dell’adozione della misura e del suo mantenimento, tanto da essere ostative al riconoscimento della riparazione.

Consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sussistono invece giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Compensa le spese tra le parti costituite.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-03-2011, n. 7024

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Svolgimento del processo

I lavoratori odierni ricorrenti, già dipendenti della s.p.a. ITIN, si rivolgevano al Tribunale di Catania, giudice del lavoro, esponendo che erano stati posti in cassa integrazione guadagni straordinaria dal 1993 e, quindi, dopo varie proroghe, avevano ripreso servizio dopo il superamento della crisi aziendale; erano stati, però, licenziati e posti in mobilità il 9 dicembre 1998, a seguito del fallimento dell’impresa datrice di lavoro, dichiarato in data 11 giugno 1997, per una sopravvenuta e momentanea crisi di liquidità;

l’INPS, nell’erogare l’indennità di mobilità, aveva operato una consistente trattenuta, corrispondente alla deduzione di giornate di mobilità a titolo di compensazione, ai sensi del D.L. n. 478 del 1993, art. 1, comma 3, con il periodo di proroga della cassa integrazione fruita nel 1994; tale trattenuta era illegittima, posto che la originaria collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria era stata determinata da una crisi di commesse, poi ampiamente superata, mentre la successiva procedura di mobilità, conseguente ad una nuova e distinta collocazione in cassa integrazione, si era fondata su ragioni del tutto diverse, riguardanti una crisi di liquidità che aveva comportato il fallimento dell’impresa, sì che non sussistevano i presupposti per la disposta compensazione. Domandavano, perciò, la condanna dell’INPS a corrispondere le somme non erogate, oltre gli accessori.

Il Tribunale respingeva la domanda e tale decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Catania, che, con la sentenza qui impugnata, rigettava il gravame proposto dai lavoratori. In particolare, la Corte di merito, per quanto rileva in questa sede di legittimità, premetteva che ai fini della applicabilità della compensazione occorreva la identità e continuità delle ragioni poste a fondamento della proroga della cassa integrazione e della messa in mobilità dei lavoratori ed osservava che tale condizione ricorreva nella specie, in quanto la iniziale crisi che aveva interessato la ITIN non era stata mai superata e, anzi, si era vieppiù aggravata fino a determinare o stato di insolvenza e il fallimento della società, sì che la compensazione operata dall’INPS si rivelava del tutto legittima.

Di questa decisione i lavoratori indicati in epigrafe domandano la cassazione con ricorso articolato in un unico motivo.

L’Istituto resiste con controricorso.

A.G. ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1. In via preliminare, va disattesa l’eccezione di parziale inammissibilità del controricorso, sollevata in memoria con riferimento alla asserita notificazione dell’atto ad uno solo dei ricorrenti. Risulta, infatti, dalla relata di notificazione che il controricorso è stato notificato a tutti i ricorrenti, mentre non assume alcun rilievo, ai fini della validità della notificazione, che nel pedissequo modello di consegna dell’atto i ricorrenti siano indicati come " A.G. + altri". 2. In relazione al motivo di ricorso, deve esaminarsi, in limine, la questione relativa alla sua ammissibilità, sollevata dall’Istituto resistente e, peraltro, rilevabile d’ufficio, concernente la ritualità dei quesiti di diritto formulati ai sensi dell’art. 366- bis c.p.c. (applicabile nella specie ratione temporis essendo impugnata una sentenza depositata il 12 febbraio 2008: cfr. D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2; L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5).

2.1. Ritiene il Collegio che la formulazione dei quesiti non corrisponda alle prescrizioni di legge, per diversi profili, relativi alla genericità della enunciazione e alla mescolanza, all’interno di ciascuno dei quesiti, di censure afferenti a vizi motivazionali. In particolare: a) la denuncia di violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. è del tutto generica e priva di ogni indicazione della fattispecie, riferendosi all’interpretazione di "una manifestazione negoziale di un organo della procedura fallimentare non presumendo che la stessa sia resa in buona fede"; b) la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è solo apparente e non congruente rispetto al contenuto della deduzione, poichè nel quesito si lamenta, invece, la mancata considerazione di taluni documenti, che attiene, non già ai canoni di valutazione prescritti dalle norme richiamate, bensì alla formazione del cd. giudizio di fatto operato dal giudice di merito;

c) parimenti, la denuncia di violazione della L. n. 56 del 1994, art. 1 e della L. n. 223 del 1991, art. 4 è anch’essa solo apparente, poichè il contenuto dei relativi quesiti presuppone la valutazione di fatto in ordine alla asserita mancanza di un qualunque nesso fra le ragioni giustificative delle proroghe della cassa integrazione e la messa in mobilità dei lavoratori, così risolvendosi i quesiti, ancora una volta, in denunce relative alla motivazione, prive di specifica indicazione delle ragioni per cui l’accertamento del giudice di merito si riveli incoerente o carente; nè, peraltro, tali indicazioni potrebbero essere integrate dalle argomentazioni sviluppate nel motivo, stante la autonomia del quesito di diritto (cfr. Cass., sez. un., n. 2658 del 2008; n. 27347 del 2008).

3. La inadeguatezza dei quesiti, così delineata, comporta la inammissibilità del ricorso.

4. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 326 del 2003).
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 28-02-2011, n. 1831 Ricercatori universitari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il proposto gravame gli odierni ricorrenti, tutti ricercatori confermati e professori aggregati presso l’intimato Ateneo, hanno impugnato la delibera, in epigrafe indicata, nella parte in cui dispone l’applicazione dell’art. 72, comma 11, della L. n.133/2008, così come successivamente modificata, ai ricercatori che abbiano raggiunto 40 anni di contribuzione ai fini pensionistici, anche ove non abbiano raggiunto l’età pensionabile, deducendo i seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art.72, c.11, del DL n.112/2008 in relazione a quanto dispongono gli artt.24, 85, 89, 91 della L. n.382/1980 sull’ordinamento universitario. Irragionevolezza e arbitrarietà della decisione impugnata a fronte dell’equiparazione fra le funzioni di docenza dei ricercatori e quelle dei professori ordinari e associati. Eccesso di potere per non aver considerato tale equiparazione;

2) Errata applicazione della norma di cui all’art.72, comma 11, del DL n.112/2008 e successive modificazioni in relazione all’art.34 del DPR 382/1980. Arbitrarietà e irragionevolezza sotto il profilo degli elementi di fatto e di diritto e ingiustificata disparità di trattamento nell’applicare norme difformi in situazioni identiche o quanto meno omogenee e dunque eccesso di potere;

3) Arbitrarietà nell’applicazione dell’art.72, c.11, del DL n.112/08 e smi ai ricercatori ricorrenti senza preventiva istruttoria che sorreggesse la decisione, così come dispongono i principi generali sulla buona amministrazione e in particolare le circolari applicative della norma stessa. Irragionevolezza e carenza dei presupposti;

4) Illegittimità conseguente a riconoscimento dell’illegittimità costituzionale dell’art.72, c.11, del DL n.112/2008 e smi ove lo si supponesse applicabile ai ricercatori confermatiprofessori aggregati per la violazione delle norme di cui agli artt.3, 33, 35, 36 e 97 della Costituzione.

Si sono costituite le intimate amministrazioni contestando la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla pubblica udienza del 2 febbraio 2011 il ricorso è stato assunto in decisione.

In primis il Collegio prende atto della rinuncia al ricorso da parte dei dottori R.G., S.M., P.M., G.G. e F.P., così come dimostrato dalla documentazione a tal fine versata agli atti in data 2.2.2011.

Per quanto concerne la posizione degli altri ricorrenti il proposto gravame deve essere dichiarato inammissibile.

Al riguardo deve essere fatto presente che la contestata delibera del Senato Accademico si limita solamente a stabilire in via generale l’applicazione della normativa di cui all’art.72 della L. n.133/2008 ai ricercatori universitari, e, conseguentemente, non risulta di per sè essere immediatamente lesiva in assenza della successiva adozione del provvedimento attuativo della stessa con il quale viene definita la posizione di ciascun ricercatore.

Tale interpretazione risulta suffragata dalla circostanza che successivamente alla contestata delibera sono stati adottati i decreti rettorali, impugnati con ricorso straordinario, che hanno disposto il collocamento a riposo degli odierni ricorrenti.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6556 del 2010, come in epigrafe proposto, prende atto della rinuncia di alcuni degli attuali istanti e dichiara inammissibile il proposto gravame per quanto concerne gli altri ricorrenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa..

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-01-2011) 15-03-2011, n. 10451 Riparazione per ingiusta detenzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

. Con ordinanza in data 1 dicembre 2009 la Corte di Appello di Reggio Calabria liquidava in favore di S.S. la somma di Euro 46.000,00 a titolo di riparazione dell’ingiusta detenzione subita dal richiedente dal 2.2.2005 al 19.12.2005.

La Corte territoriale rilevava che il G.i.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria, convalidato il fermo di polizia giudiziaria eseguito in data 2.2.2005, sottoponeva S.S. alla misura cautelare della custodia in carcere sino al 15.4.2005, data in cui veniva applicata la misura degli arresti domiciliari protrattasi sino al 19.12.2005.

La Corte di Appello rilevava che S.S. veniva assolto dall’imputazione relativa al sequestro di persona in concorso con altri, con sentenza del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria del 19.12.2005.

La Corte di Appello escludeva la sussistenza di condizioni ostative al riconoscimento dell’indennizzo richiesto; evidenziava che la condotta posta in essere da S.S. consisteva nell’aver guidato la medesima autovettura di poi utilizzata dal fratello S.B. per sequestrare la ragazza alla quale quest’ultimo era legato affettivamente.

La Corte territoriale osservava che a carico di S.S. non risultava alcuna ulteriore condotta da ritenersi concausa della disposta custodia cautelare.

Il giudice della riparazione sottolineava che il richiedente si era avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia e che detta circostanza risultava ininfluente, alla luce delle motivazioni contenute nella sentenza assolutoria, laddove si evidenzia che S.S. – in considerazione di quanto riferito dai testi dell’accusa – non avrebbe potuto far parte del gruppo dei rapitori, stante l’inconciliabilità dei tempi di percorrenza tra i due centri abitati nei quali vivevano la parte offesa e la famiglia S..

La Corte di Appello liquidava quindi in favore del richiedente la complessiva somma di Euro 46.000,00 ottenuta computando la somma di Euro 117,00 per ogni giorno di detenzione domiciliare e quella di Euro 235,00 per ogni giorno di custodia carceraria ed aggiungendo in via equitativa la somma di Euro 180,00.

Avverso la richiamata ordinanza della Corte di Appello di Reggio Calabria ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 314 c.p.p., in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); l’esponente rileva che la Corte di Appello ha affermato che l’istante non diede causa alla detenzione con dolo o colpa grave; ciò in quanto la condotta criminosa posta in essere dal richiedente si risolse nell’aver guidato l’autovettura di poi utilizzata da S.B. per perpetrare il rapimento.

Con il secondo motivo il ricorrente si duole dei criteri di liquidazione applicati dal giudice della riparazione, che avrebbe dovuto ridurre il quantum, in considerazione della colpa ascrivibile al medesimo richiedente.

Il Procuratore Generale con requisitoria scritta, ha chiesto che la Suprema Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, voglia disporre l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

S.S., a mezzo del difensore, ha depositato memoria.

Il primo motivo di ricorso, di natura assorbente, risulta fondato.

Come è noto, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.

Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, dep. 15/10/2002, De Benedictis, Rv. 222263).

Condotte rilevanti in tal senso possono essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l’adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione.

A tal fine, nei reati contestati in concorso, va apprezzata la condotta che si sia sostanziata nella consapevolezza dell’attività criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una attività che si presti sul piano logico ad essere percepita come contigua a quella criminale.

L’ordinanza impugnata non applica correttamente i richiamati criteri interpretativi.

La Corte territoriale, nell’escludere la sussistenza di condizioni ostative al riconoscimento dell’indennizzo richiesto, omette di considerare che S.S., oltre ad aver guidato la medesima autovettura di poi utilizzata dal fratello S.B. per sequestrare la ragazza, si era dato alla fuga alla vista dei Carabinieri; e che il medesimo richiedente non aveva fornito alcuna spiegazione alle insistenti domande poste dal padre della vittima, il quale si era recato presso la abitazione dei fratelli S. per avere notizie della figlia.

Invero, dette circostanze di fatto, erano state conferentemente apprezzate dal G.i.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria, il quale, convalidato il fermo di polizia giudiziaria eseguito in data 2.2.2005, aveva sottoposto S.S. alla misura cautelare carceraria.

Si osserva, al riguardo, che la Corte territoriale sembra aver erroneamente censito la condotta posta in essere dal richiedente non già secondo una prognosi ex ante, in relazione cioè al quadro indiziario disponibile al momento dell’applicazione della misura cautelare, come chiarito dalla giurisprudenza, bensì alla luce delle considerazioni svolte ex post dal giudice della cognizione, sulla base degli elementi di prova successivamente emersi.

Si impone, allora, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria, di modo che il giudice della riparazione riconsideri la condotta posta in essere dal richiedente, tenuto anche conto del rilievo che può assumere, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il silenzio serbato dall’indagato in sede di interrogatorio; questa Suprema Corte ha, infatti, chiarito che pur costituendo esercizio del diritto di difesa, la richiamata evenienza può rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave, nel caso in cui il prevenuto sia in grado di indicare specifiche circostanze, non note all’organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa, posti a fondamento del provvedimento cautelare (Cass. Sez. 4^, Sentenza n. 4159 del 09/12/2008, dep. 28/01/2009, Rv. 242760).
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Reggio Calabria altra Sezione.

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