T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28-01-2011, n. 63

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1 Espone la curatela del fallimento della xxx s.p.a. che: (a) il Tribunale di Latina con decreto n. 1490/2004 depositato il 27 ottobre 2004, ha condannato il comune di Cori a pagare in favore della S.S. s.p.a., "… la somma di Euro 5.297,92 -, oltre interessi di mora, al tasso determinabile ex art. 5 d. lgs. n° 231/2002, dalla scadenza indicata nella fattura n° 30/2003 e sino all’effettivo soddisfo, nonché le spese, competenze ed onorari del procedimento monitorio, che liquida in Euro 100,00 per spese, Euro 350,00 per competenze ed Euro 200,00 per onorari, oltre al 12,5 %, per rimborso spese generali ex art. 15 Tariffario Forense, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge."; (b) detto decreto ingiuntivo è stato notificato in data 12 novembre 2004, passato in giudicato, è stato munito di formula esecutiva in data 21 febbraio 2005 con apposizione della relativa formula in data 8 marzo 2005 ed è stato quindi nuovamente notificato; (c) con altro decreto n. 1491/2004 depositato il 27 ottobre 2004 il Tribunale di Latina ha condannato il comune di Cori a pagare in favore della S.S. s.p.a., "… la somma di Euro 12.445,97 -, oltre interessi di mora, al tasso determinabile ex art. 5 d. lgs. n° 231/2002, dalla scadenza indicata nella fattura n° 141/2002 e sino all’effettivo soddisfo, nonché le spese, competenze ed onorari del procedimento monitorio, che liquida in Euro 100,00 per spese, Euro 350,00 per competenze ed Euro 220,00 per onorari, oltre al 12,5 %, per rimborso spese generali ex art. 15 Tariffario Forense, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge."; (d) anche detto decreto non è stato opposto, è stato dichiarato esecutivo ed è stato nuovamente notificato al comune; (e) con nota del 28 ottobre 2005, il comune partecipava una proposta di transazione e di rateizzazione per il pagamento degli importi di cui ai menzionati decreti ingiuntivi, proposta nella quale si prospettava il pagamento di Euro 1.187,41 entro il 30 novembre 2005 ed il saldo residuo in 12 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2006; (f) la società aderiva, precisando che tanto non costituiva accettazione di transazione o novazione delle precedenti obbligazioni, ma semplice assenso al pagamento rateale del debito, con espressa riserva di ogni ulteriore iniziativa per la realizzazione della pretesa; (g) che il comune pagava solo la prima rata di Euro 1.187,41, importo che corrisposto senza imputazione va rapportato al debito di cui al decreto n. 1491/2004, quale debito più antico rispetto a quelle di cui al decreto n. 1490/2004; (h) a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento, inadempiente il comune, l’ufficio, con atto consegnato il 4 giugno 2010 e ricevuto il successivo 11, ha notificato l’atto di diffida e messa in mora preannunciando, nel caso di ulteriore inadempimento, l’attivazione del giudizio di ottemperanza teso a conseguire la realizzazione del credito di cui alla menzionato decreto n. 1490/2004.
2 Verificatasi tale evenienza, con atto depositato il 9 settembre 2010, la ricorrente ha prodotto ricorso per conseguire l’adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul decreto n. 1490/2004. La Segreteria, con atto ricevuto il 21 settembre 2010, ha effettuato la comunicazione ex articolo 91 R.D. 17 agosto 1907, n. 642. Il comune di Cori non si è costituito.
3 Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2010 il ricorso è stato chiamato e poi introdotto per la decisione.
Motivi della decisione
1 La pretesa azionata dalla ricorrente è fondata, va quindi accolta nei limiti delle statuizioni contenute nel decreto del Tribunale di Latina n. 1490/2004 depositato il 27 ottobre 2004 ed al quale il comune di Cori non ha prestato esecuzione.
2 Il provvedimento ritualmente notificato, ha senz’altro acquistato autorità di cosa giudicata, legittimando così l’esercizio della relativa azione.
3 Considerato quindi il rituale esercizio dell’azione, ritiene il Collegio che sussistano tutti i presupposti per l’accoglimento del ricorso finalizzato all’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 1490/2004 depositato il 27 ottobre del Tribunale di Latina. Il comune di Cori provvederà quindi, tramite il Responsabile del competente Servizio, alle corrispondenti operazioni nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione, se anteriore, o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. Decorso inutilmente il predetto termine, il Prefetto della Provincia di Latina (U.T.G.) designerà, nell’ulteriore termine di giorni 10 (dieci) decorrenti da apposita istanza di parte ricorrente, un funzionario qualificato il quale, sin d’ora nominato Commissario ad acta, adotterà ogni atto necessario per l’esecuzione nell’ulteriore termine di giorni 30 (trenta), decorrenti dalla designazione prefettizia.
4 Le spese seguono la soccombenza per l’ammontare in dispositivo liquidato, anche per quanto concerne il compenso dovuto al nominato commissario ad acta, ovviamente spettante per il caso di persistente inottemperanza dell’amministrazione debitrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
– accoglie il ricorso n. 784 dell’anno 2010;
– dichiara l’obbligo del comune di Cori di prestare esecuzione a quanto statuito nel decreto ingiuntivo n. 1490/2004 depositato il 27 ottobre 2004 dal Tribunale di Latina;
– assegna al comune di Cori, alla Prefettura di Latina ed al nominato Commissario ad acta i termini di cui in motivazione per gli adempimenti previsti;
– condanna il comune di Cori al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi 1.000,00 (mille,00) Euro; fissa in 800,00 (ottocento,00) Euro il compenso eventualmente dovuto al nominato Commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010, con l’intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige – sede di Trento N. 75/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 161 del 2008 proposto dal signor Bugoloni Beniamino, nella sua qualità di consigliere comunale e di capogruppo del Gruppo misto del Comune di Fiavè, rappresentato e difeso dall’avv. Sergio D’Amato ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Franco Busana in Trento, via Suffragio, 122

CONTRO

il Comune di Fiavè (Trento), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Santarelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Trento, via Dordi, 4

e nei confronti

– della signora Aloisi Nicoletta, Sindaco del Comune di Fiavè, non costituita in giudizio;

– del signor Azzolini Marcello, consigliere comunale del Comune di Fiavè, non costituito in giudizio;

– del signor Cherotti Fabrizio, consigliere comunale del Comune di Fiavè, non costituito in giudizio;

– del signor Filosi Denis, consigliere comunale del Comune di Fiavè, non costituito in giudizio;

– del signor Parisi Angelo, consigliere comunale del Comune di Fiavè, non costituito in giudizio;

– della signora Zanini Cinzia, consigliere comunale del Comune di Fiavè, non costituita in giudizio;

– della signora Calza Claudia, consigliere comunale del Comune di Fiavè, non costituita in giudizio;

– del signor Fruner Lucio, consigliere comunale del Comune di Fiavè, non costituito in giudizio;

– della signora Berti Manuela, consigliere comunale del Comune di Fiavè, non costituita in giudizio;

– del signor Sordo Firmino, componente della commissione edilizia comunale del Comune di Fiavè, non costituito in giudizio;

– del signor Zambotti Michele, componente della commissione edilizia comunale del Comune di Fiavè, non costituito in giudizio;

– del signor Parisi Angelo, componente della commissione edilizia comunale del Comune di Fiavè, non costituito in giudizio;

– del signor De Bellis Luciano, componente della commissione edilizia comunale del Comune di Fiavè, non costituito in giudizio;

– della signora Zanini Sonia, componente della commissione edilizia comunale del Comune di Fiavè, non costituita in giudizio;

– del signor Merli Giorgio, Segretario comunale del Comune di Fiavè, non costituito in giudizio;

– del Consorzio dei Comuni trentini, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;

– della Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Lucia Bobbio e Maurizio Dalla Serra ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura della Provincia in Trento, piazza Dante, 15

per l’annullamento

1. del “verbale del Consiglio comunale di Fiavè assunto nella seduta consiliare di data 21.4.2008, nella parte in cui non è stata accolta la proposta di delibera del Gruppo misto, ex articolo 12 T.U.O.C., punto 17 dell’ordine del giorno, avente ad oggetto , decisione comunicata al ricorrente con nota a firma del Sindaco di data 30.4.2008, prot. n. 2349, successivamente pervenuta”;
2. della “nota a firma del Sindaco di data 30.4.2008, prot. n. 2349, successivamente pervenuta”;
3. della “deliberazione/atto di approvazione, non conosciuta, del Consiglio comunale di Fiavè di data 26.5.2008 in parte qua avente ad oggetto l’approvazione verbali di data 21.4.2008”;
4. dell’“attestazione del Sindaco di data 26.5.2008 con cui si dà atto dell’approvazione dei verbali di data 21.4.2008”;
5. di “ogni atto presupposto e/o conseguente, ivi compreso, per quanto possa occorrere, il parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa sulla predetta proposta di deliberazione da parte del Segretario comunale di data 7.4.2008, successivamente conosciuto”.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale intimata;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione provinciale;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 26 febbraio 2009 – relatore il consigliere Alma Chiettini – l’avv. Sergio D’Amato per il ricorrente, l’avv. Luigi Santarelli per l’Amministrazione comunale e l’avv. Lucia Bobbio per l’Amministrazione provinciale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

F A T T O

1. Il ricorrente espone in fatto di essere stato eletto nella primavera dell’anno 2005 consigliere comunale del Comune di Fiavè con la lista che ha eletto il Sindaco e ottenuto la maggioranza dei seggi. Successivamente è stato nominato assessore comunale e presidente della Commissione edilizia.

Nel mese di dicembre dello stesso anno i cinque consiglieri comunali di minoranza hanno rassegnato le proprie dimissioni e gli aventi diritto alla surroga hanno rinunciato ad assumere l’incarico.

Nel mese di agosto 2007, a seguito di contrasti politici insorti con il Sindaco, il ricorrente ha presentato le dimissioni da tutti gli incarichi ricevuti dallo stesso. Conseguentemente, dopo aver dichiarato di non far più parte della maggioranza e di non aderire più al relativo gruppo consiliare, ha costituito il Gruppo misto unitamente ad un altro consigliere. Ha quindi chiesto che fosse integrata la composizione della Commissione edilizia comunale con il componente della minoranza individuato dal Gruppo misto. In tal senso ha presentato una proposta di deliberazione che il Consiglio comunale, nella seduta del 21.4.2008, non ha approvato sul presupposto che egli era stato eletto nella lista che aveva vinto le elezioni e pertanto non poteva spettargli l’incarico riservato ad un consigliere di minoranza.

2. Con ricorso notificato in data 11 giugno 2008 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo giorno 19, l’istante ha impugnato il citato diniego deducendo il seguente articolato motivo di diritto:

– “violazione, in ogni caso errata interpretazione dell’articolo 7 della legge regionale n. 1 del 1993, dell’articolo 12 del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Trentino – Alto Adige, dell’articolo 14 del regolamento edilizio comunale di Fiavè, dell’articolo 5 del regolamento interno del Consiglio comunale di Fiavè; violazione in ogni caso errata interpretazione dell’articolo 4 della legge provinciale 30.11.1992, n. 23; assenza, in ogni caso carenza di motivazione, motivazione contraddittoria, manifesta illogicità e contraddittorietà e conseguente eccesso di potere; violazione del principio costituzionale di divieto di mandati imperativi previsto dagli articoli 67 e 68 della Costituzione”. Il ricorrente rileva innanzitutto che nella commissione edilizia comunale deve essere assicurata la presenza di un consigliere in rappresentanza delle minoranze consiliari. Aggiunge poi che le minoranze elette in consiglio comunale hanno rinunciato a parteciparvi, cosicché le uniche minoranze politiche presenti in Consiglio comunale sarebbero i due consiglieri del Gruppo misto, che ivi assolvebbero un effettivo ruolo di minoranza. In tal senso, assume che la norma invocata, in specie l’art. 12 del testo unico regionale, tornerebbe applicabile del tutto indipendentemente dal risultato delle elezioni, essendo politicamente fisiologico il costante evolversi delle posizioni dei singoli consiglieri e degli equilibri degli schieramenti consiliari.

In via cautelare, con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente ha chiesto la sospensione del provvedimento impugnato.

3. Nei termini di legge si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.

4. Alla camera di consiglio del 10 luglio 2008, con ordinanza n. 69/08, la domanda incidentale di misura cautelare è stata accolta.

5. Nei termini di legge per l’udienza di merito si è costituita in giudizio anche l’Amministrazione provinciale, anch’essa argomentatamente chiedendo la reiezione del ricorso.

6. Alla pubblica udienza del 26 febbraio 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

D I R I T T O

1. Il signor Beniamino Bugoloni è consigliere comunale del Comune di Fiavè. Nella primavera dell’anno 2005 è stato eletto a tale carica con la lista del sindaco che aveva vinto le elezioni. In seguito, per “insanabili contrasti politici”, ha lasciato il gruppo consiliare di maggioranza che corrispondeva alla lista di elezione per aderire, unitamente ad un altro consigliere, al Gruppo misto, con il quale ha iniziato un’attività di controllo politico e di opposizione al governo del Comune. Ha quindi chiesto di ricoprire nella Commissione edilizia il posto che il relativo regolamento riserva ad un “consigliere nominato dalle minoranze”, ottenendo però dal Consiglio comunale un diniego fondato sul rilievo che egli non apparterebbe alla minoranza elettorale a cui sarebbe riservata la carica nella Commissione edilizia comunale.

2. In via preliminare devono essere affrontate le eccezioni proposte dai difensori delle parti.

2a. La difesa dell’Amministrazione comunale ha eccepito la carenza di interesse al ricorso in capo all’istante sul presupposto che egli aveva già fatto parte della Commissione edilizia su espressa delega del Sindaco, carica dalla quale ha poi presentato le dimissioni volontarie. Tale fatto si porrebbe in contrasto con la successiva, dedotta volontà di far nuovamente parte del nominato organismo consultivo.

L’eccezione non è fondata.

Il ricorrente si era a suo tempo dimesso irrevocabilmente “da ogni carica e/o incarico da lei conferitomi”, come aveva comunicato al Sindaco con la nota del 28.8.2007, a causa dei già menzionati “insanabili contrasti politici” insorti con il primo cittadino. Sicché il consigliere Bugoloni, con un corretto atto di coerenza politica, aveva reputato che fosse suo dovere non ricoprire più le cariche affidategli dal Sindaco e in primis quella ad assessore comunale con la delega fiduciaria di tutte le funzioni in materia urbanistica, cui era connessa la presidenza della Commissione edilizia.

Tutt’altra questione riguarda invece la partecipazione allo stesso organismo come consigliere in rappresentanza delle minoranze, che presuppone non solo un diverso mandato, ma che può se del caso indurre ad assumere un ruolo dissonante rispetto a colui che è chiamato a presiedere la Commissione. Deve quindi concludersi che sussiste l’interesse del ricorrente a dolersi del provvedimento impugnato, che lo ha privato dell’utilità concreta che può conseguire per effetto della pronuncia del Tribunale.

2b. La difesa del ricorrente ha invece chiesto che la costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento, alla quale il ricorso sarebbe stato notificato solo “per conoscenza”, sia dichiarata inammissibile, posto che detto Ente, nella vicenda dedotta, si è limitato ad esprimere un parere facoltativo e non vincolante per l’Amministrazione comunale.

A tal proposito ha richiamato un decisione del Consiglio di Stato (sez. V, 2.3.1999, n. 211) la quale ha affermato che nei confronti di una Regione, che aveva espresso un parere facoltativo sull’opportunità di seguire una certa procedura da parte di un’azienda sanitaria, non fosse configurabile alcun obbligo di notificazione del ricorso.

A parte la diversità delle due fattispecie, ove si consideri che nella vicenda in esame l’Amministrazione provinciale ha ricevuto la formale notifica dell’atto introduttivo, il Collegio ritiene che non si possa accedere alla tesi del ricorrente a causa del precipuo ruolo che la Provincia autonoma di Trento ricopre in base all’articolo 54, primo comma, n. 5), dello Statuto speciale d’autonomia, ove le è affidata “la vigilanza e la tutela sulle amministrazione comunali”.

In applicazione di tale disposizione statutaria, ed in base a comprensibili esigenze di omogeneizzazione dell’azione dell’Amministrazione provinciale in tale preminente funzione, la Provincia, anche se non patisce nella specie alcun pregiudizio concreto, diretto ed immediato con la rimozione dell’atto impugnato, deve comunque ritenersi portatrice di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento sub iudice, fondato sul parere espresso nella fase istruttoria del provvedimento stesso.

2c. Infine, nell’odierna discussione il difensore di parte ricorrente ha chiesto che sia dichiarata irricevibile l’ultima memoria depositata dalla difesa comunale in quanto non rispettosa del termine stabilito dall’art. 23, comma 4, della legge 6.12.1971, n. 1034, ove si legge che “le parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi anteriori al giorno fissato per l’udienza e presentare memorie fino a dieci giorni”.

Per questo aspetto in rito occorre innanzitutto precisare che, per costante giurisprudenza, il termine prescritto deve intendersi composto da giorni “liberi”, in quanto la norma non può che essere interpretata alla luce del criterio generale di cui all’articolo 155 c.p.c., secondo il quale non vanno conteggiati il giorno e l’ora iniziali, computandosi, viceversa, quelli finali.

La più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha anche espressamente rilevato che “la citata norma, tuttavia, non qualifica espressamente detti termini come perentori, né afferma che essi siano stabiliti a pena di decadenza, affidando all’interprete il compito di definire le conseguenze derivanti dalla loro inosservanza”. In tal senso ha rilevato che “la giurisprudenza ha seguito un indirizzo interpretativo articolato e complesso, volto ad individuare le conseguenze del mancato rispetto degli indicati termini, distinguendo, in tale prospettiva tra termini per le memorie e termini per le produzioni documentali” (cfr., C.d.S., sez. VI, 13.3.2008, n. 1080). Per queste ultime è stata posta l’attenzione sulla rilevanza del documento in relazione all’oggetto del giudizio e sulla circostanza che esso sia effettivamente collegato con gli atti del procedimento all’origine della controversia, ma anche sul dovere di produzione documentale che grava sull’Amministrazione che, oltretutto, può essere sollecitato d’ufficio dal giudice, il quale, di conseguenza, può dichiarare ammissibili documenti anche non prodotti tempestivamente. All’opposto, il termine per il deposito delle memorie può essere derogato solo in presenza di accordo fra le parti.

Nella specie, pertanto, in difetto di assenso alla produzione tardiva, la memoria depositata in data 16 febbraio 2009 deve ritenersi intempestiva rispetto all’odierna pubblica udienza e come tale inammissibile.

3. Ciò definito, possono essere affrontate le censure di merito.

Occorre premettere, in fatto, che le elezioni comunali si sono svolte in applicazione della normativa del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali di cui al D.P.R. 1.2.2005, n. 1/L. Per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, fra i quali rientra il Comune di Fiavè, l’art. 1 dispone che il consiglio comunale sia composto da 15 membri e che in detto numero sia compreso il sindaco; l’art. 14 sancisce che l’elezione dei consiglieri comunali si effettui con il sistema maggioritario contestualmente con l’elezione del sindaco; infine l’art. 86 stabilisce che alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti siano assegnati i due terzi dei seggi, compreso quello del sindaco.

Nelle ultime elezioni comunali di Fiavè, svoltesi in data 8 maggio 2005, la lista civica “Rinnoviamo con voi” ha ottenuto il maggior numero di voti ed ha pertanto eletto il Sindaco ed altri nove consiglieri, fra i quali il ricorrente. I cinque consiglieri di minoranza sono stati espressi dalla lista “Insieme per Fiavè”.

Pochi mesi dopo l’insediamento della nuova Amministrazione, e precisamente il 27.12.2005, i cinque consiglieri di minoranza hanno rassegnato le loro dimissioni. I non eletti che avrebbero avuto diritto alla surroga dei seggi vacanti hanno peraltro contestualmente presentato la formale rinuncia ad assumere la carica di consigliere comunale. Di conseguenza, da quella data, il Consiglio comunale ha operato con i 10 consiglieri appartenenti al gruppo consiliare “Rinnoviamo con voi”.

Nell’estate dell’anno 2007 il consigliere Bugoloni si è dimesso dalla carica di assessore all’urbanistica, di presidente della Commissione edilizia comunale e dagli altri incarichi ricevuti dal Sindaco e, unitamente al consigliere Claudia Calza, già vicesindaco, ha costituito in data 29 novembre il Gruppo consiliare misto del quale è stato nominato capogruppo.

In questa nuova posizione egli assume di aver intrapreso un’attività di opposizione all’operato dell’Amministrazione in carica ed a supporto di ciò informa di aver presentato un consistente numero di interrogazioni e mozioni, di aver votato in modo contrario alla maggioranza, oltre ad aver impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato sia il provvedimento sullo storno dei fondi di bilancio 2007 che la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2008 unitamente al bilancio pluriennale 2009-2010 (cfr. documenti n. 10 in atti di parte ricorrente).

4. Così riassunti i prolegomeni della vicenda, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato alla stregua delle plurime censure di violazione di legge dedotte e che vada accolto sulla base delle considerazioni di seguito svolte.

Va innanzitutto osservato che la riportata legislazione regionale in materia di elezione degli organi delle amministrazioni comunali ha introdotto l’elezione diretta del sindaco con il sistema maggioritario, il quale attribuisce un premio di maggioranza alla lista che ha ricevuto la maggioranza relativa dei voti; il che ha indubbiamente semplificato, soprattutto nelle realtà minori, il panorama delle formazioni politiche.

Infatti questa appare la finalità perseguita con il passaggio avvenuto in vari ordinamenti dal sistema elettorale proporzionale, imperniato sui partiti, al sistema maggioritario, imperniato sulle coalizioni.

Tale procedimento permette anche una chiara, iniziale individuazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza rispetto a quelli della minoranza: questi ultimi sono necessariamente coloro che sono stati eletti nelle liste che non hanno appoggiato il nuovo sindaco.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che tale posizione dei consiglieri, ben definita alla conclusione delle elezioni, in un’assemblea elettiva avente compiti di indirizzo e di controllo politico, che rappresenta gli interessi generali della comunità, non si debba o si possa cristallizzare nel tempo restando insensibile alle sopravvenute vicende politiche all’interno di essa, in difetto di un’espressa disposizione che detto effetto imponga.

Nella specie la norma che il ricorrente ha invocato per la nomina nella Commissione edilizia comunale prevede espressamente che di detto organismo sia membro “un consigliere comunale nominato dalle minoranze” (cfr. art. 14 del regolamento edilizio del Comune). La stessa costituisce applicazione della norma di portata generale rinvenibile all’art. 12, comma 7, del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione, di cui al D.P.R. 1.2.2005, n. 3/L., ove è prescritto che ogni volta che il comune sia chiamato a nominare componenti di commissioni o organismi nell’amministrazione (ma anche propri rappresentanti in enti, commissioni e organismi esterni), e nella rappresentanza comunale siano chiamati a farvi parte anche membri della “minoranza politica”, i relativi rappresentanti debbano essere eletti con il sistema del voto limitato.

Appare allora intuitivo comprendere che, immediatamente a seguito dello svolgimento delle procedure elettorali, i concetti di e di siano per lo più coincidenti. Ma se il primo si risolve in una definizione statica perché fotografa una determinata posizione delle forze politiche in un preciso momento storico, il secondo è, all’opposto, un concetto dinamico.

Occorre osservare, in proposito, che nello svolgersi dei compiti e delle deliberazioni di un’Assemblea elettiva vi sono plurime decisioni, di differente importanza, e per ciascuna di esse può formarsi una diversa maggioranza e minoranza. In tal senso, possono esservi anche decisioni prese all’unanimità, così come fluttuazioni fra gli schieramenti, come può pure accadere che, su singole questioni, si formi una maggioranza diversa rispetto a quella di governo, in quanto è riconosciuto il voto in dissenso da quello del gruppo politico di appartenenza.

Ma rispetto alle maggioranze e minoranze occasionali, che si possono di volta in volta costituire, deve essere ben distinta la maggioranza e la minoranza “politica” qualificata e stabilizzata.

A detta minoranza politica possono far stabilmente parte anche consiglieri che, sebbene eletti nello schieramento risultato vincitore dalle elezioni, lo abbiano in seguito abbandonato per aderire ad altre forze politiche, o per costituirne di nuove, e che abbiano quindi iniziato un’attività di opposizione rispetto alla maggioranza al governo. Infatti, il principio generale del divieto di mandato imperativo, sancito dall’articolo 67 della Costituzione (e, lo si ricorda, introdotto per eliminare la pratica utilizzata dai partiti politici di farsi rilasciare dai propri eletti, il giorno stesso dell’elezione, lettere di dimissioni non datate per poterle poi utilizzare in caso di dimissioni dal partito), pacificamente applicabile ad ogni assemblea elettiva, assicura ad ogni consigliere l’esercizio del mandato ricevuto dagli elettori – pur conservando verso gli stessi la responsabilità politica – con assoluta libertà, ivi compresa quella di far venir meno l’appartenenza dell’eletto alla lista o alla coalizione di originaria appartenenza.

La menzionata caratteristica della minoranza politica, rispetto a quella elettorale, fa sì che la stessa sia sicuramente più difficile da definire nelle diverse situazioni pratiche e che, come hanno messo in rilievo le difese delle Amministrazioni, possa anche essere usata strumentalmente da tutte le formazioni in gioco.

Le dinamiche politiche che necessariamente si ripercuotono sullo svolgersi dell’operato delle assemblee elettive comunali nel periodo di una consigliatura devono essere dunque esaminate con attenzione, per garantire ad ogni eletto l’effettivo esercizio del munus pubblico in rappresentanza dell’intera comunità e senza vincolo di mandato ed al contempo per evitare passaggi fra le coalizioni di governo e quella di opposizione, e viceversa, che possano essere strumentali rispetto alle finalità che non attengano al solo esplicarsi del libero mandato elettorale.

Di conseguenza, ogni caso di dissociazione da una lista o da una coalizione deve essere suffragato sia da conforme dichiarazione in tal senso, ma soprattutto da successivi e non episodici comportamenti coerenti rispetto alla dichiarazione resa come, ad esempio, il dissenso manifestato su atti di importanza strategica per l’amministrazione del Comune, quale è la votazione sulla delibera di approvazione del bilancio di previsione dell’Ente.

5. In ordine alla vicenda sottoposta all’esame del Tribunale, non si può dubitare che nel Comune di Fiavè il consigliere Bugoloni, anche se eletto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei seggi, sia successivamente transitato nella minoranza consiliare. Status, quest’ultimo, che nessun consigliere ricopriva (e tutt’ora ricopre) visto che la cosiddetta “minoranza elettorale” si era a suo tempo dimessa e gli aventi diritto alla surroga vi hanno rinunciato. Nella vicenda, quindi, non può nemmeno ipotizzarsi alcuna lesione rispetto alle prerogative di coloro che quello status avevano ricoperto sin dal momento dell’elezione.

Dagli atti depositati dalle parti in causa emerge che il ricorrente, successivamente alla presentazione delle dimissioni dal gruppo di maggioranza consiliare e dalle cariche assegnategli dal Sindaco, ha costituito il Gruppo misto unitamente ad un altro consigliere già appartenente alla maggioranza, ma soprattutto che, da allora, ha improntato la sua attività politico – amministrativa in modo coerente con le dichiarazioni rese nell’estate dell’anno 2007, come sopra ricordato al punto 3 e come si legge nell’atto introduttivo del ricorso straordinario contro il bilancio di previsione.

Sempre coerentemente con tale posizione l’istante ha dunque chiesto di ricoprire il posto assicurato nella Commissione edilizia comunale alle minoranze dal combinato disposto dell’art. 14 del regolamento comunale e dell’art. 12 del testo unico regionale sopra ricordati, presentando allo scopo, all’esame del Consiglio comunale, una proposta di deliberazione con la quale chiedeva che fosse sottoposta al voto la sua “elezione” in detta Commissione. Tale proposta è stata peraltro respinta con la delibera impugnata.

Va posto in luce che il Comune non aveva mancato di chiedere un parere alla Regione, alla Provincia e al Consorzio dei Comuni trentini, conseguendo risposte diverse ed opposte fra di loro; l’Amministrazione ha conseguentemente scelto di far proprio il parere della Provincia autonoma, la quale aveva ritenuto che la minoranza consiliare si identificasse sulla base di due requisiti: l’elezione in una lista sconfitta alle elezioni e la concreta ed attuale comunanza di linea politica con la compagine di minoranza.

Le stesse argomentazioni sono state poi ulteriormente sviluppate nella memoria difensiva presentata dalla Provincia nella quale, dopo aver ribadito che la posizione del signor Bugoloni non può essere definita di minoranza, perché non eletto nella relativa lista, aggiunge che la stessa può essere definita “semmai … di opposizione”.

Il Collegio rileva che tale ultima definizione è certamente corretta alla luce della argomentazioni sopra esposte.

Ad esse si deve aggiungere, in linea generale, che l’opposizione è sempre una minoranza, mentre una minoranza non è sempre opposizione. In tal senso, è principio generale del diritto applicabile a tutte le assemblee elettive che le norme e le procedure che l’ordinamento ha posto a garanzia della partecipazione e della tutela delle minoranze debbano ovviamente riguardare l’opposizione.

Con quest’ottica deve quindi essere letto il comma 7 dell’art. 12 del testo unico regionale menzionato, ove specifica che è la “minoranza politica” ad essere titolare del diritto di essere rappresentata nelle commissioni consiliari: è all’opposizione, infatti, che è riservata la funzione di controllo dell’operato della maggioranza nell’interesse oggettivo del buon funzionamento dell’Amministrazione pubblica.

Infine, è necessario aggiungere che alcun giuridico pregio hanno le argomentazioni opposte dalla difesa del Comune, la quale ha asserito che la proposta di deliberazione presentata dal ricorrente, che avrebbe inteso “eleggere” il rappresentate della minoranza, sarebbe stata contraria al regolamento il quale qualificherebbe il membro di minoranza come componente di diritto della Commissione edilizia e solo per gli altri componenti prevede la nomina da parte del Consiglio comunale.

Resta in disparte che tale tesi è stata pacificamente disattesa nei fatti dalla stessa Amministrazione comunale di Fiavè con l’adozione della deliberazione n. 24 del 6.6.2005 quando, ad inizio di consigliatura, aveva costituito la Commissione edilizia nella sua prima composizione. In quell’occasione, in pubblica seduta, l’allora capogruppo di minoranza aveva designato il relativo membro di diritto, così come aveva fatto il Sindaco per la designazione del proprio delegato, erano stati successivamente proposti i nominativi degli altri componenti sui quali l’Assemblea era stata chiamata ad esprimersi con votazione a voto limitato, e quindi il Consiglio comunale aveva deliberato di “nominare” sia i membri di diritto che i membri effettivi.

Ne consegue che non può presentare alcuna rilevanza l’uso aspecifico della terminologia utilizzata dal consigliere comunale Bugoloni nel testo della proposta di deliberazione che aveva sottoposto all’esame del Consiglio, ove a pagina 1 si parla della “nomina di un consigliere di minoranza” mentre a pagina 3 si propone di “eleggere” lo stesso.

Tenuto conto di ciò, occorre osservare che quel documento era stato presentato proprio come una “proposta”, la quale è sempre suscettibile di perfezionamento giuridico – terminologico da parte degli uffici comunali, anche su indicazione del Sindaco qualora sia intenzione dell’Amministrazione approvarla. Tale auspicato e collaborativo comportamento nei confronti dei consiglieri comunali (soprattutto di minoranza, i quali generalmente non dispongono dell’ausilio della struttura amministrativa per la predisposizione delle loro proposte) è stato successivamente posto in essere dallo stesso Consiglio comunale di Fiavè quando, in esecuzione dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale, ha adottato la deliberazione n. 27 del 27.11.2008 con la quale, previa la nomina da parte del Gruppo consiliare misto del consigliere Bugoloni, ha preso atto della stessa ad integrazione della composizione della Commissione edilizia comunale, condizionandola però all’esito della pronuncia di merito.

6. In conclusione, per le motivazioni sopra esposte, il ricorso va accolto. Da ciò consegue che il consigliere Bugoloni, designato dal Gruppo misto consiliare quale componente della Commissione edilizia comunale, ha titolo a ricoprire detta carica in rappresentanza della minoranza politica consiliare.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo.

P. Q. M.

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 161 del 2008, lo accoglie.

Condanna l’Amministrazione comunale di Fiavè al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 5.800,00 (cinquemilaottocento) di cui € 5.000 per onorari ed € 800 per diritti, oltre a I.V.A. e C.P.A. ed al 12,5% sull’importo degli onorari a titolo di spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2009, con l’intervento dei Magistrati:

dott. Francesco Mariuzzo – Presidente

dott. Lorenzo Stevanato – Consigliere

dott.ssa Alma Chiettini – Consigliere estensore

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 9 marzo 2009

Il Segretario Generale

dott. Giovanni Tanel
N. 75/2009 Reg. Sent.

N. 161/2008 Reg. Ric.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Corte Costituzionale, Sentenza n. 12 del 2006, In tema di statuti regionali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 4 novembre 2004 e depositato il successivo 10 novembre 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 3; 45, comma 3; 46, comma 2; 47, comma 2; 79, comma 2 in relazione al comma 1, lettera c); 86, comma 3 in relazione ai commi 1, 2 e 4, dello statuto della Regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il 20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 101 dell’8 ottobre 2004, in riferimento agli artt. 1, 3, 117, quinto comma, 121, 122, 123, 126 e 134 della Costituzione.

1.1. – L’art. 2, comma 3, dello statuto impugnato stabilisce, tra l’altro, che la Regione «partecipa […] all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali dello Stato». Ad avviso del ricorrente tale norma si porrebbe in contrasto con l’art. 117, quinto comma, Cost., in quanto ometterebbe di riferirsi al necessario rispetto delle «norme di procedura stabilite da legge dello Stato», la quale deve disciplinare anche le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

1.2. – L’art. 45, comma 3, dello statuto in esame dispone che «Il Presidente della Giunta nel caso in cui il Consiglio sfiduci uno o più assessori provvede alla loro sostituzione». Secondo la difesa erariale tale norma, vincolando il Presidente della Giunta ad adeguarsi alla volontà espressa dal Consiglio, risulterebbe incoerente con la scelta istituzionale della elezione a suffragio universale e diretto del vertice dell’esecutivo di cui all’art. 43, comma 2, dello statuto (norma, quest’ultima, ritenuta dal ricorrente conforme alla previsione dell’art. 122, quinto comma, Cost.) e con le «conseguenti implicazioni costituzionali inerenti all’attribuzione ad esso di forti e tipici poteri per la gestione unitaria dell’indirizzo politico e amministrativo della Regione», che da tale elezione discenderebbero. In particolare, osserva l’Avvocatura dello Stato, l’art. 122, quinto comma, Cost., là dove assegna al Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto il potere di nomina e revoca dei componenti della Giunta, risulterebbe «ferito e limitato» dalla norma statutaria de qua.

1.3. – L’art. 46 dello statuto della Regione Abruzzo, dopo aver stabilito al comma 1 che il Presidente della Giunta, nella prima seduta del Consiglio regionale, si presenta per l’esposizione del programma, dispone al comma 2 che «Il programma è approvato dal Consiglio regionale. Il voto contrario produce gli stessi effetti dell’approvazione della mozione di sfiducia».

L’Avvocatura dello Stato censura solo il comma 2 dell’art. 46 ed in particolare l’ultimo inciso, in quanto stabilirebbe una causa di scioglimento del Consiglio regionale non prevista dall’art. 126 Cost. Questa norma costituzionale, osserva il ricorrente, conterrebbe «una tassativa previsione dei casi in cui possono realizzarsi i presupposti di operatività del meccanismo del simul stabunt simul cadent legato al sistema di elezione a suffragio universale e diretto».

Inoltre, l’art. 46, comma 2, non sarebbe «coerente con la scelta istituzionale dell’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta di cui all’art. 43, comma 2, dello statuto (conforme alla previsione del quinto comma dell’art. 122 Cost.)», in quanto, stabilendo come «passaggio necessario ed indispensabile» la preventiva approvazione del programma, instaurerebbe «irragionevolmente e contraddittoriamente» tra Presidente e Consiglio regionale un rapporto diverso rispetto a quello che dovrebbe discendere dall’anzidetto sistema di elezione. In particolare, la difesa erariale si sofferma sulle differenze tra la mancata approvazione del programma di governo e «un giudizio eventuale e successivo su comportamenti, quale può essere l’approvazione di una mozione di sfiducia». La mancata approvazione del programma, infatti, escluderebbe sin dall’inizio la possibilità per il Presidente e per la Giunta di «operare per l’attuazione del programma» e vanificherebbe «la legittimazione democratica» di cui il Presidente gode in virtù dell’elezione a suffragio universale e diretto.

Sempre ad avviso del ricorrente, la previsione di un’approvazione consiliare del programma condurrebbe a degli esiti contrastanti con quelli derivanti dalla previsione della maggioranza assoluta per l’approvazione della mozione di sfiducia. Infatti, mentre quest’ultima sarebbe finalizzata ad un «rafforzamento della stabilità dell’esecutivo», l’approvazione consiliare del programma rappresenterebbe un «indebolimento della posizione del Presidente della Giunta, incompatibile con la sua investitura popolare».

L’Avvocatura dello Stato aggiunge che sarebbe «evidente l’assurdo di richiedere, dopo l’investitura da parte del popolo, l’investitura da parte dei rappresentanti del popolo»; una siffatta previsione si risolverebbe, tra l’altro, in una «limitazione ed anzi in una vanificazione della sovranità popolare».

Per queste ragioni, il ricorrente ritiene che l’art. 46, comma 2, dello statuto si ponga in contrasto, oltre che con gli artt. 122 e 126 Cost., anche con l’art. 1 Cost. e con i fondamentali canoni di coerenza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.

1.4. – L’art. 47, comma 2, dello statuto de quo stabilisce che «l’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio». Questa norma, ad avviso del ricorrente, sarebbe in contrasto con l’art. 126, terzo comma, Cost., là dove dispone che l’approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della Giunta e non la sua decadenza automatica.

L’Avvocatura dello Stato osserva che la norma statutaria in esame comporterebbe una limitazione dei poteri dell’esecutivo regionale. Nel caso di dimissioni, infatti, alla Giunta competerebbe una «valutazione sui tempi delle medesime e quindi dello scioglimento del Consiglio regionale» che, invece, verrebbe meno qualora fosse prevista la decadenza. Allo stesso modo, nel caso di decadenza, verrebbe meno la possibilità da parte dell’esecutivo regionale di porre in essere nel frattempo atti ritenuti necessari ed indifferibili, «che non potrebbero in ogni caso sottrarsi alla verifica di legittimità costituzionale».

1.5. – Lo statuto della Regione Abruzzo istituisce, all’art. 78, il Collegio regionale per le garanzie statutarie, organo di consulenza della Regione, composto da cinque esperti. L’art. 79, il quale individua le funzioni del Collegio, stabilisce che esso «esprime pareri e rende valutazioni», tra l’altro, «sui rilievi di compatibilità con lo statuto delle deliberazioni legislative sollevati da un quarto dei consiglieri» (art. 79, comma 1, lettera c).

L’art. 79, comma 2, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, dispone che «Il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario ai pareri e alle valutazioni del Collegio con motivata decisione».

Ad avviso della difesa erariale la disposizione in parola sarebbe censurabile già solo per il fatto di avere un «significato tutt’altro che chiaro»; essa, inoltre, si presterebbe ad interpretazioni diverse tutte costituzionalmente illegittime. In particolare, osserva l’Avvocatura, non sarebbe chiaro se la «deliberazione legislativa» di cui all’art. 79, comma 1, lettera c), sia ancora da adottare e quindi il parere del Collegio intervenga su un progetto di legge o sia stata già adottata e dunque il parere abbia ad oggetto una legge già approvata.

Inoltre, il ricorrente si chiede se la «motivata decisione» con la quale il Consiglio può deliberare in senso contrario al parere o alla valutazione del Collegio (art. 79, comma 2) consista in una «motivata delibera di approvazione della legge» o in una «motivata delibera di riapprovazione della legge» ovvero ancora in una «determinazione amministrativa del Consiglio regionale che preceda o accompagni la delibera legislativa di approvazione o di riapprovazione della legge o che addirittura segua ad una legge già definitivamente approvata come condizione della sua promulgazione».

Secondo l’Avvocatura dello Stato è, invece, certo che sulla base delle disposizioni anzidette il Collegio regionale per le garanzie statutarie, «organo burocratico amministrativo estraneo al Consiglio regionale e privo di legittimazione democratica», «composto da “esperti” non meglio statutariamente qualificati», potrebbe essere «coinvolto» nel procedimento legislativo. In questo modo, a detta del ricorrente, si avrebbe un palese aggravamento dell’iter legislativo, «con illegittima interferenza sui poteri legislativi del Consiglio regionale e/o sui poteri di promulgazione del Presidente della Giunta».

Ed ancora, rileva la difesa erariale, l’imposizione dell’obbligo di motivare in senso contrario rispetto al parere del Collegio di garanzia limiterebbe l’esercizio della potestà legislativa da parte del Consiglio, in contrasto con l’art. 121, secondo comma, Cost., e violerebbe il «principio dell’irrilevanza della motivazione della norma frutto dell’attività legislativa, di natura politica e libera nei fini, non assoggettabile ad obbligo di motivazione», oltre a costituire, eventualmente, un «condizionamento dei poteri del Presidente della Giunta in violazione dell’art. 121, quarto comma, Cost.».

Ad avviso del ricorrente, inoltre, non sarebbe chiaro se la motivazione del Consiglio regionale, di cui all’art. 79, comma 2, dello statuto, debba essere di natura tecnico-giuridica, come, secondo la difesa erariale, sembrerebbe implicare il riferimento al «senso contrario» rispetto alla valutazione del Collegio di garanzia e come avviene per i provvedimenti amministrativi assunti in difformità dell’avviso espresso dall’organo consultivo, ovvero possa essere «una decisione di contenuto squisitamente politico».

La conseguenza della necessità di una motivata decisione sarebbe, in entrambi i casi, secondo l’Avvocatura dello Stato, «“un’amministrativizzazione” della legge regionale (e del procedimento legislativo)».

Osserva, ancora, la difesa statale, che non sarebbe chiaro se dall’eventuale elusione dell’obbligo di motivazione derivi un vizio dell’atto legislativo, per violazione della previsione statutaria, «deducibile in via principale e/o incidentale in sede costituzionale».

Infine, secondo il ricorrente, se il parere del Collegio di garanzia dovesse avere ad oggetto una legge già definitivamente approvata, «in contraddizione con la natura di organo di consulenza di questo», sarebbe violato l’art. 134 Cost.; verrebbe, infatti, attribuito ad un organo amministrativo un sindacato di legittimità su una legge, «produttivo di specifici effetti giuridici».

1.6. – Infine, oggetto di censure da parte dell’Avvocatura dello Stato è l’art. 86, comma 3, dello statuto, in relazione ai commi 1, 2 e 4 della stessa disposizione.

Al riguardo, l’art. 86, comma 1, stabilisce che, dopo la seconda deliberazione a maggioranza assoluta, lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione per la decorrenza del termine di trenta giorni ai fini dell’eventuale impugnazione da parte del Governo della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale.

Il comma 2 del medesimo articolo aggiunge che, nel caso in cui il Governo non promuova il ricorso dinanzi alla Corte entro il termine indicato, lo statuto è pubblicato «nuovamente» nel Bollettino Ufficiale della Regione per la decorrenza del termine di tre mesi utile per la presentazione della richiesta di referendum popolare confermativo.

Il comma 3, oggetto del presente giudizio, dispone che «l’impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale sospende la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione; dopo la sentenza della Corte costituzionale lo statuto è riesaminato dal Consiglio regionale limitatamente alle disposizioni dichiarate illegittime per le deliberazioni consequenziali. Lo statuto subito dopo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione».

Il comma 4 precisa che lo statuto è promulgato e pubblicato trascorso il termine di tre mesi, qualora non sia stato richiesto referendum, o se è approvato dalla maggioranza dei voti validi, nel caso in cui il referendum sia stato richiesto.

Occorre aggiungere che il comma 5 dell’art. 86 prevede l’entrata in vigore dello statuto il giorno successivo alla pubblicazione e, da ultimo, il comma 6 stabilisce che le disposizioni sopra menzionate si applicano anche alle modifiche dello statuto.

L’Avvocatura dello Stato sottolinea, in via preliminare, «l’infelice formulazione della norma (che non fa cenno, tra l’altro, alla necessità della doppia deliberazione per l’eventuale sostituzione di disposizioni dichiarate illegittime)»; da siffatta «infelice formulazione» deriverebbe la possibilità di dare diverse letture alla disposizione in parola, tutte costituzionalmente illegittime.

Il ricorrente passa, pertanto, ad illustrare le possibili letture.

Secondo una prima interpretazione, sembrerebbe che «il termine di trenta giorni per l’impugnativa, decorrente dalla prima pubblicazione notiziale, rimanga sospeso per effetto dell’impugnazione medesima» e che riprenda a decorrere a seguito della successiva pubblicazione notiziale, prevista «subito dopo» il riesame e le deliberazioni consiliari consequenziali alle intervenute dichiarazioni di illegittimità, «al fine di un’eventuale impugnativa relativa a dette delibere consequenziali, per quanto ancora residui degli iniziali trenta giorni».

In questo modo, osserva la difesa erariale, si avrebbe una illegittima compressione (o addirittura una totale vanificazione, qualora il ricorso sia proposto nell’ultimo dei trenta giorni utili) del termine previsto dall’art. 123, secondo comma, Cost.

Una seconda lettura dell’art. 86, comma 3, invece, porterebbe ad escludere la possibilità di un controllo di legittimità costituzionale sulle nuove disposizioni statutarie; ad avviso dell’Avvocatura dello Stato, infatti, volendo seguire questa seconda opzione interpretativa si dovrebbe concludere che la pubblicazione notiziale successiva alle deliberazioni consequenziali ad una precedente declaratoria di illegittimità della Corte costituzionale sia finalizzata esclusivamente a far decorrere il termine della richiesta referendaria.

Anche questa seconda lettura, che sembrerebbe avallata dall’art. 86, comma 4, dello statuto, si porrebbe in contrasto con l’art. 123 Cost.

Secondo una terza lettura, la pubblicazione notiziale successiva alle delibere consequenziali di cui all’art. 86, comma 3, farebbe decorrere sia il termine per l’ulteriore controllo di legittimità costituzionale sia il termine per la richiesta di referendum.

Stando a questa interpretazione, però, a detta del ricorrente la norma impugnata, oltre a porsi in contrasto con il «collegamento topografico» esistente tra l’ultima parte del comma 3 e la prima parte del comma 4, darebbe vita ad un’«incoerenza di sistema interna allo stesso art. 86», con conseguente violazione dell’art. 3 Cost. Infatti, la lettura in parola contraddirebbe la regola di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 86, che riconduce a differenti pubblicazioni notiziali la decorrenza dei termini per il controllo di legittimità costituzionale e per la richiesta di referendum.

Infine, la difesa erariale dà menzione di una quarta lettura che, però, la stessa Avvocatura dello Stato ritiene non praticabile. Secondo questa ulteriore interpretazione la pubblicazione notiziale di cui all’ultima parte del comma 3 dell’art. 86 sarebbe funzionale solo al decorso del termine di trenta giorni per il controllo di legittimità costituzionale, mentre il termine di tre mesi per la richiesta di referendum di cui alla prima parte del comma 4 decorrerebbe da un’ulteriore pubblicazione notiziale.

Ad avviso del ricorrente questa ricostruzione sarebbe ostacolata dalla lettera della legge e determinerebbe un «abnorme ed irragionevole allungamento dei termini del procedimento, in violazione degli artt. 3 e 123 Cost.».

La difesa statale conclude rilevando che, «comunque», non appare in armonia con la Costituzione la dissociazione degli effetti della pubblicazione notiziale dello statuto rispetto alla sua unitaria funzione di provocare l’apertura dei termini previsti dal secondo e dal terzo comma dell’art. 123 Cost. Questa dissociazione, osserva l’Avvocatura dello Stato, limiterebbe gli effetti legali dell’atto costituzionalmente considerato e costituirebbe il «fulcro» della disciplina statutaria che prevede una reiterazione della pubblicazione notiziale di identico contenuto dello statuto.

2. – Per la Regione Abruzzo è stato depositato un atto di costituzione a margine del quale è conferita procura relativa ad un ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la legge regionale 5 agosto 2004, n. 22 (Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all’economia ittica) e non invece avverso lo statuto regionale.

3. – In prossimità dell’udienza la Regione Abruzzo ha depositato fuori termine un’ulteriore memoria.
Considerato in diritto

1. – Con ricorso notificato il 4 novembre 2004 e depositato il successivo 10 novembre 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 3; 45, comma 3; 46, comma 2; 47, comma 2; 79, comma 2 in relazione al comma 1, lettera c); 86, comma 3 in relazione ai commi 1, 2 e 4, dello statuto della Regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il 20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 101 dell’8 ottobre 2004, in riferimento agli artt. 1, 3, 117, quinto comma, 121, 122, 123, 126 e 134 della Costituzione.

2. – In via preliminare va dichiarata inammissibile – ai sensi degli artt. 25, 31 e 34 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dell’art. 23, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale – la costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, per la quale è stato depositato un atto privo della procura ad litem: la stessa risulta infatti conferita in relazione ad un ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la legge regionale 5 agosto 2004, n. 22 (Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all’economia ittica) e non invece avverso lo statuto regionale.

3. – Passando alle singole censure di illegittimità costituzionale avanzate dal Presidente del Consiglio dei ministri, viene per prima in rilievo quella riguardante l’art. 2, comma 3, dello statuto impugnato, là dove dispone, tra l’altro, che la Regione «partecipa […] all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali dello Stato». Secondo la difesa erariale tale norma si porrebbe in contrasto con l’art. 117, quinto comma, Cost., in quanto ometterebbe il riferimento al necessario «rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza».

La questione non è fondata.

Lo statuto di una Regione è valida fonte primaria e fondamentale dell’ordinamento regionale, a condizione che esso sia «in armonia con la Costituzione» (art. 123, primo comma, Cost.). Il sistema costituzionale complessivo, che si articola nei principî contenuti nelle singole norme della Carta fondamentale e delle leggi ordinarie di diretta attuazione, rappresenta pertanto il contesto, all’interno del quale si deve procedere alla lettura ed all’interpretazione delle norme statutarie, che in quel sistema vivono ed operano.

Dopo la riforma del titolo V della parte II della Costituzione, l’attribuzione alle Regioni, nelle materie di loro competenza, della funzione attuativa ed esecutiva degli accordi internazionali e degli atti della Unione europea viene esplicitamente subordinata al rispetto delle norme di procedura stabilite da leggi dello Stato (art. 117, quinto comma, Cost.). In materia è intervenuta anche la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), la quale, negli artt. 5 e 6, contiene le regole procedurali per l’attuazione della suddetta norma costituzionale.

Tutte le attività delle Regioni volte all’attuazione ed all’esecuzione di accordi internazionali devono muoversi all’interno del quadro normativo contrassegnato dall’art. 117, quinto comma, Cost. e dalle norme interposte di cui alla citata legge n. 131 del 2003. Tale quadro normativo costituisce ad un tempo il parametro di valutazione della legittimità costituzionale degli atti legislativi dello Stato e delle Regioni in materia ed il criterio interpretativo degli stessi. Il riferimento testuale dell’impugnata norma statutaria alla dizione usata dall’art. 117, quinto comma, Cost. («attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali») vale a confermare il suo inserimento nel quadro normativo di cui sopra, senza che sia rinvenibile alcuna espressione che possa far pensare ad una illegittima volontà derogatoria della Regione Abruzzo.

Questa Corte ha già chiarito che non è fondata una questione di legittimità costituzionale se la norma statutaria che richiama la competenza regionale in materia di attuazione ed esecuzione di accordi internazionali «appare agevolmente interpretabile in modo conforme al sistema costituzionale» (sentenza n. 379 del 2004). Tale agevole interpretazione in senso coerente al sistema costituzionale è possibile anche nel caso de quo, con la conseguenza che la norma statutaria impugnata deve essere dichiarata esente dalla censura di illegittimità costituzionale formulata dal ricorrente.

4. – La seconda censura di illegittimità avanzata dal Presidente del Consiglio dei ministri riguarda l’art. 45, comma 3, del citato statuto, il quale dispone che «Il Presidente della Giunta nel caso in cui il Consiglio sfiduci uno o più assessori provvede alla loro sostituzione». Secondo la difesa erariale, tale norma, vincolando il Presidente della Giunta ad adeguarsi alla volontà espressa dal Consiglio, risulterebbe incoerente con la scelta istituzionale della elezione a suffragio universale e diretto del vertice dell’esecutivo, sancita dall’art. 43, comma 2, del medesimo statuto. Poiché l’art. 122, quinto comma, Cost. attribuisce al Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto il potere di nomina e revoca dei componenti della Giunta stessa, la norma statutaria impugnata limiterebbe in modo illegittimo tale potere.

La questione è fondata.

Il quinto comma dell’art. 122 Cost. ha una struttura, lessicale e logica, semplice. Con il primo inciso viene attribuita alle Regioni la facoltà di prevedere nei propri statuti modi di elezione del Presidente diversi dal suffragio universale e diretto. Con il secondo inciso viene fissata una conseguenza necessaria dell’opzione in favore dell’elezione a suffragio universale e diretto, nel senso che il Presidente «eletto» nomina e revoca di sua iniziativa gli assessori. Non sembrano possibili altre interpretazioni di tale disposizione costituzionale, giacché la parola «eletto» non potrebbe riferirsi a qualsiasi tipo di elezione, con la conseguenza eccessiva che anche in caso di opzione per una forma di governo diversa da parte del singolo statuto regionale il Presidente conservasse il potere di nominare e revocare, in piena autonomia, i componenti della Giunta. Peraltro non si capirebbe l’inserimento dell’aggettivo «eletto», giacché sarebbe stato sufficiente, in caso di previsione generalizzata e generalizzabile, riferirsi, puramente e semplicemente, al Presidente della Giunta.

La presenza del citato aggettivo indica un potere consequenziale e indefettibile proprio del Presidente individuato mediante voto popolare. Il corpo elettorale investe contemporaneamente il Presidente del potere esecutivo ed il Consiglio del potere legislativo e di controllo nei confronti del Presidente e della Giunta, sul presupposto dell’armonia dell’indirizzo politico presuntivamente garantita dalla simultanea elezione di entrambi nella medesima tornata elettorale e dai medesimi elettori.

Il principio funzionale largamente noto con l’espressione aut simul stabunt aut simul cadent esclude che possano essere introdotti circuiti fiduciari collaterali ed accessori rispetto alla presuntiva unità di indirizzo politico derivante dalla contemporanea investitura popolare di Presidente e Consiglio. L’approvazione di una mozione di sfiducia da parte del secondo o le dimissioni del primo fanno venir meno la presunzione di consonanza politica derivante dalla consultazione elettorale e rendono necessario, in modo coerente, un nuovo appello al popolo, al quale si chiede di restaurare il presupposto fondamentale della omogeneità di indirizzo politico che deve caratterizzare i programmi e le attività sia del Presidente che del Consiglio.

Nel quadro prima delineato non trova posto la rottura di un ipotetico rapporto fiduciario tra Consiglio e singoli assessori, che si risolverebbe esclusivamente in una pura e semplice riduzione dei poteri spettanti al Presidente, investito della carica dal corpo elettorale proprio per il suo essere ed agire quale unico soggetto esponenziale del potere esecutivo nell’ambito della Regione, munito di poteri che lo rendono interamente responsabile, sul piano politico, dell’operato di tutti i componenti della Giunta. L’equilibrio tra poteri configurato nel modello disegnato dalla Costituzione verrebbe alterato se si privasse il Presidente della possibilità di scegliere e revocare discrezionalmente gli assessori della propria Giunta, del cui operato deve rispondere al Consiglio ed al corpo elettorale.

Questa Corte ha chiarito che l’ammissibilità della mozione di sfiducia individuale al singolo ministro va inquadrata nella forma di governo parlamentare, che caratterizza la relazione tra Parlamento e Governo, consistente in un’articolazione di rapporti che fa perno sulla responsabilità collegiale del Governo e sulla responsabilità individuale dei ministri, entrambe esplicitamente contemplate nell’art. 95, secondo comma, Cost. (sentenza n. 7 del 1996). Da questo presupposto discende che la diversa forma di governo prevista dalla Costituzione per le Regioni e sinteticamente designata con le parole «Presidente eletto a suffragio universale e diretto» appare «caratterizzata dall’attribuzione ad esso di forti e tipici poteri per la gestione unitaria dell’indirizzo politico e amministrativo della Regione (nomina e revoca dei componenti della Giunta, potere di dimettersi facendo automaticamente sciogliere sia la Giunta che il Consiglio regionale)» (sentenza n. 2 del 2004).

Una volta scelta la forma di governo, caratterizzata dall’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente, nei confronti del Consiglio esiste solo la responsabilità politica del Presidente stesso, nella cui figura istituzionale confluiscono la responsabilità collegiale della Giunta e la responsabilità individuale dei singoli assessori. La sfiducia individuale agli assessori si pone, di conseguenza, in contrasto con l’art. 122, quinto comma, Cost., in cui si riflettono i principî ispiratori dell’equilibrio costituzionale tra i supremi organi regionali derivante dall’investitura popolare del Presidente.

5. – È stato pure impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri l’art. 46, comma 2, del citato statuto della Regione Abruzzo, il quale – riferendosi all’obbligo del Presidente della Giunta di presentare il programma nella prima seduta del Consiglio regionale successiva alle elezioni – dispone che «Il programma è approvato dal Consiglio regionale. Il voto contrario produce gli stessi effetti dell’approvazione della mozione di sfiducia».

Secondo l’Avvocatura dello Stato, anche questa norma sarebbe incoerente rispetto alla scelta, effettuata dallo stesso statuto, dell’elezione popolare del Presidente della Giunta, introducendo peraltro una causa di scioglimento del Consiglio non prevista dalla Costituzione.

La questione è fondata.

Questa Corte ha già chiarito che la previsione in uno statuto regionale del potere del Consiglio di discutere e approvare il programma di governo predisposto dal Presidente non è in contrasto con la Costituzione, a condizione che dalla mancata approvazione del programma stesso non derivino conseguenze di tipo giuridico «certamente inammissibili ove pretendessero di produrre qualcosa di simile ad un rapporto fiduciario» (sentenza n. 379 del 2004). Valgono in proposito i rilievi sviluppati al punto 4 delle presenti considerazioni in diritto, integrate dall’osservazione che lo stesso tenore letterale del secondo e terzo comma dell’art. 126 Cost. non consente l’equiparazione tra mozione di sfiducia e mancata approvazione iniziale del programma di governo. Per la presentazione e l’approvazione di una mozione di sfiducia sono previste infatti alcune precise modalità procedurali – motivazione, sottoscrizione di almeno un quinto dei componenti del Consiglio, intervallo di tre giorni prima della messa in discussione, maggioranza assoluta – che verrebbero eluse se un altro atto, non assistito dalle medesime garanzie, potesse produrre gli stessi effetti.

L’articolazione concreta dei rapporti politici tra Presidente della Giunta e Consiglio prende le mosse, come s’è detto, dalla simultanea investitura politica di entrambi da parte del corpo elettorale. Ogni atto di indirizzo dell’uno o dell’altro si pone come svolgimento, precisazione e arricchimento del mandato a rappresentare e governare conferito dagli elettori della Regione ai titolari dei poteri legislativo ed esecutivo. È intrinseca a questo modello una iniziale presunzione di consonanza politica, che può essere superata solo da un atto tipico quale la mozione di sfiducia.

Estendere gli effetti di questa ad un atto di approvazione del programma politico del Presidente della Giunta equivarrebbe ad un conferimento di fiducia iniziale senz’altro coerente in una forma di governo che non prevede l’elezione a suffragio universale e diretto del vertice dell’esecutivo, ma contraddittorio con un sistema di rapporti tra poteri fondato sul conferimento da parte del popolo di un mandato a governare ad entrambi gli organi supremi della Regione, ciascuno nei suoi distinti ruoli. Il Presidente eletto a suffragio universale e diretto ha già presentato il suo programma agli elettori e ne ha ricevuto il consenso. La presentazione di un programma al Consiglio può avere solo il significato di precisare e integrare l’indirizzo politico originariamente elaborato e ritenuto dalla maggioranza degli elettori convergente con il proprio. Tali precisazioni e integrazioni saranno apprezzate di volta in volta dal Consiglio, che, nell’ipotesi di divergenza estrema, potrà adottare la decisione di provocare una nuova consultazione elettorale.

Da quanto detto sopra si trae la conseguenza che non esiste tra Presidente della Giunta e Consiglio regionale una relazione fiduciaria assimilabile a quella tipica delle forme di governo parlamentari, ma un rapporto di consonanza politica, istituito direttamente dagli elettori, la cui cessazione può essere ufficialmente dichiarata sia dal Presidente che dal Consiglio con atti tipici e tassativamente indicati dalla Costituzione. Anche nell’ipotesi che il Consiglio, subito dopo le elezioni, volesse costringere il Presidente alle dimissioni, con conseguente proprio scioglimento, risulterebbe indispensabile la procedura solenne della mozione di sfiducia, giacché sarebbe necessario rendere trasparenti e comprensibili per i cittadini i motivi di una decisione di tale gravità. Né sarebbe ammissibile che alla maggioranza assoluta richiesta dall’art. 126, secondo comma, Cost. si potesse sostituire una maggioranza semplice, quale quella resa possibile dall’impugnato art. 46, comma 2, dello statuto della Regione Abruzzo.

6. – L’art. 47, comma 2, del citato statuto della Regione Abruzzo dispone che l’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta la decadenza della Giunta stessa e lo scioglimento del Consiglio. Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna tale disposizione per contrasto con l’art. 126, terzo comma, della Costituzione, che prevede invece l’obbligo di dimissioni della Giunta, e non la decadenza, come effetto dell’approvazione di una mozione di sfiducia.

La questione è fondata.

L’art. 126 Cost. disciplina in modo differenziato distinte ipotesi di cessazione del Presidente dal suo ufficio. Mentre al primo comma parla di «rimozione» dello stesso per atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni di legge o ragioni di sicurezza nazionale, nel terzo comma usa la diversa espressione «dimissioni». Nel primo caso esiste la necessità di un immediato allontanamento dalla carica di chi si sia reso responsabile di gravi illeciti o risulti pericoloso per la sicurezza nazionale. Nel secondo caso si detta invece una disciplina adatta alla natura prettamente politica della cessazione, che non richiede quell’immediatezza e perentorietà di allontanamento dalla carica necessari nella prima ipotesi. La previsione di decadenza – per sua natura, immediata e perentoria – varrebbe ad equiparare due ipotesi che la norma costituzionale considera e disciplina diversamente, in coerenza con la loro differenza qualitativa e con gli interessi pubblici da tutelare.

La maggiore elasticità dell’obbligo di dimissioni rispetto alla decadenza automatica serve peraltro a rendere sicuramente ammissibile l’emanazione di atti urgenti e indifferibili. Nel bilanciamento dei valori, la norma costituzionale ha dato decisamente la prevalenza, rispetto a possibili urgenti necessità dell’amministrazione, all’esigenza di allontanare immediatamente dalla carica chi si trovi nelle condizioni previste per la «rimozione», mentre ha lasciato un margine di flessibilità – ovviamente entro ristretti limiti temporali – nell’ipotesi che l’allontanamento non derivi da comportamenti antigiuridici o pericolosi per la sicurezza nazionale, ma da un atto politico del Consiglio. Introdurre la decadenza della Giunta come effetto dell’approvazione di una mozione di sfiducia finirebbe per equiparare il disvalore giuridico alla necessità politica, trattati e considerati dall’art. 126, primo e terzo comma, Cost. in modo ben distinto.

7. – Il ricorso del Presidente del Consiglio contiene anche l’impugnazione dell’art. 79, comma 2, del citato statuto della Regione Abruzzo, in quanto impone al Consiglio un obbligo di motivazione, se questo voglia deliberare in senso contrario ai pareri del Collegio regionale per le garanzie statutarie. Secondo la difesa erariale, si limiterebbe l’esercizio della potestà legislativa del Consiglio regionale, in contrasto con l’art. 121, secondo comma, Cost. e si violerebbe il principio dell’irrilevanza della motivazione degli atti legislativi, frutto di un’attività politica libera nei fini e quindi non assoggettabile ad alcun dovere di motivare. Ove poi il parere del suddetto Collegio intervenisse su una legge definitivamente approvata, si limiterebbe in modo indebito il potere del Presidente della Giunta di promulgare le leggi, sancito dall’art. 121, quarto comma, Cost. e si introdurrebbe, in contrasto con l’art. 134 Cost., un nuovo sindacato di legittimità di una legge, produttivo di effetti giuridici.

La questione non è fondata.

Questa Corte ha già stabilito che l’introduzione di un organo di garanzia nell’ordinamento statutario regionale non è, come tale, in contrasto con la Costituzione, mentre resta da valutare, nei singoli specifici profili, la compatibilità delle norme attributive allo stesso di competenze determinate (sentenza n. 378 del 2004).

Se si passa ad esaminare la censura particolare rivolta dal ricorrente alla norma impugnata, si devono svolgere le seguenti considerazioni. Innanzitutto, nessuna limitazione viene a soffrire la potestà legislativa del Consiglio regionale, che rimane intatta sia nelle materie sia nell’estensione della sua capacità regolativa. L’introduzione di un particolare, eventuale passaggio procedurale, consistente nel parere del Collegio regionale per le garanzie statutarie, rientra nella disciplina del procedimento legislativo regionale, ricompresa indubbiamente nei «principî fondamentali di organizzazione e funzionamento» attribuiti dall’art. 123, primo comma, Cost. alla potestà statutaria delle Regioni. Inoltre, la motivazione richiesta perché il Consiglio regionale possa deliberare in senso contrario ai pareri e alle valutazioni del Collegio di garanzia non inerisce agli atti legislativi, ma alla decisione di non tener conto del parere negativo, che costituisce atto consiliare distinto dalla deliberazione legislativa e non fa corpo con essa. Infine, la norma statutaria impugnata si riferisce esplicitamente alle «deliberazioni legislative» e non alle leggi. Tale constatazione fa venir meno ogni perplessità circa una possibile, illegittima limitazione del potere presidenziale di promulgazione e sulla asserita introduzione di una nuova forma di controllo di legittimità costituzionale delle leggi.

8. – Il ricorrente censura, da ultimo, l’art. 86, comma 3, del citato statuto della Regione Abruzzo, nel quale, con riferimento alla pubblicazione e all’entrata in vigore dello statuto stesso, è stabilito che l’impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale sospende la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e che, dopo la sentenza della stessa Corte, esso è riesaminato dal Consiglio regionale limitatamente alle disposizioni dichiarate illegittime per le deliberazioni consequenziali. Secondo la difesa erariale, si possono dare più letture di tale disposizione, tutte in contrasto con la Costituzione, o perché si verificherebbe l’illegittima compressione del termine per promuovere il controllo preventivo di legittimità costituzionale previsto dall’art. 123, secondo comma, Cost., o perché si arriverebbe addirittura ad escludere il controllo di legittimità costituzionale sulle nuove norme statutarie successive alla pronuncia della Corte costituzionale, o perché essa conterrebbe un’intrinseca contraddizione – tale da porre la norma in contrasto con l’art. 3 Cost. – tra il comma 4, che prevede un’unica pubblicazione notiziale, idonea far decorrere entrambi i termini ed i commi 1 e 2, che introducono invece una dissociazione tra la pubblicazione per la decorrenza del termine di trenta giorni per l’eventuale impugnazione del Governo della Repubblica (comma 1) e la pubblicazione per la decorrenza del termine di tre mesi per la presentazione della richiesta di referendum popolare confermativo (comma 2).

La questione è fondata.

La disposizione impugnata mal si presta ad essere ricondotta nell’alveo dell’art. 123, secondo e terzo comma, Cost., dal quale si deduce che si deve far luogo inizialmente ad una sola pubblicazione notiziale, idonea a far decorrere sia il termine per l’eventuale impugnazione governativa, sia quello per la richiesta di referendum popolare. L’incoerenza della norma impugnata e le sue possibili interpretazioni in contrasto con la Costituzione derivano pertanto dall’essere, la stessa, parte di una più vasta disciplina della pubblicazione della deliberazione statutaria, fondata sulla sua duplicazione, non prevista dall’art. 123 Cost. Quest’ultima norma costituzionale si pone infatti come regola da applicare in via generale ed è sottratta pertanto all’autonomia statutaria. Ogni valutazione sugli eventuali inconvenienti nascenti da essa non può trovare risposta in inammissibili sue «rettifiche» da parte della fonte statutaria, ma in accorgimenti validamente utilizzabili – e di fatto utilizzati da molte Regioni – per evitare la sovrapposizione di procedimenti nell’ipotesi di impugnazione dello statuto da parte del Governo.

Poiché il comma 3 dell’art. 86 dello statuto in questione fa parte integrante, in modo inscindibile, della disciplina complessiva dettata da tale articolo, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata rende necessaria la dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell’intero articolo 86 del medesimo statuto.
per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il 20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 101 dell’8 ottobre 2004;

3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 46, comma 2, del citato statuto;

4) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 47, comma 2, del citato statuto;

5) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 86, comma 3 in relazione ai commi 1, 2 e 4, del citato statuto;

6) dichiara, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l’illegittimità costituzionale in via consequenziale dei commi 1, 2 e 4 dell’art. 86 del citato statuto;

7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, del citato statuto, in riferimento all’art. 117, quinto comma, della Costituzione;

8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 79, comma 2 in relazione al comma 1, lettera c), in riferimento agli artt. 121, secondo e quarto comma, e 134 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 gennaio 2006.

Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2006.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-01-2011, n. 1248 Categoria, qualifica, mansioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Napoli riformava parzialmente la statuizione di primo grado con cui la spa International Computer Tecnology era stata condannata ad adibire la dipendente L.N. a mansioni corrispondenti al suo livello di inquadramento, con rigetto delle domande di risarcimento dei danni derivanti dal demansionamento. I Giudici d’appello infatti, su impugnazione della lavoratrice, le riconoscevano il diritto al risarcimento del pregiudizio alla professionalità, affermando che, poichè la dequalificazione non aveva avuto la medesima incidenza lesiva per tutto il periodo, ma era stata maggiore nel primo, i danni per i primi due anni dalla data del demansionamento del giugno 1997, andavano liquidati in misura pari ad un terzo della media delle retribuzioni e successivamente, fino all’aprile 2003, data di deposito della sentenza di primo grado, in misura pari al 20% della media retribuiva mensile. La Corte territoriale, premesso che la ricorrente, assunta il 31.12.93 come impiegata di quarto livello e quindi di quinto, con mansioni di centralinista e destinata dal 1994 anche al settore contabilità, con compiti di registrazione delle note, preparazione delle ritenute, gestione cassa e rapporti con i fornitori, era stata destinata, dal giugno 1997, al montaggio di schede elettroniche ed ad altri compiti manuali, affermava che, ancorchè la retribuzione fosse rimasta immutata, la ricorrente aveva diritto al risarcimento del danno derivante dalla lesione della professionalità e dell’immagine, nonchè dal discredito nell’ambiente di lavoro e della difficoltà di ricollegare all’esterno la propria professionalità, essendo il pregiudizio, di natura patrimoniale, derivante in re ipsa dalla dequalificazione. I Giudici d’appello negavano invece il diritto al risarcimento del danno alla salute, escludendo il nesso tra l’asma bronchiale a seguito di contatto con sostanze allergizzanti, nonchè il risarcimento del danno biologico.

Avverso detta sentenza la spa International Computer Tecnology ricorre con due motivi. Resiste la L. con controricorso, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si censura la sentenza per difetto di motivazione, perchè, essendo la retribuzione rimasta immutata, il danno eventuale dovrebbe essere dimostrato dalla lavoratrice, nè, nella specie, era configurabile la perdita di potenzialità occupazionali perchè in precedenza preposta a mansioni semplici, come il centralino e poi a compiti meramente esecutivi nel reparto magazzino. Con il secondo motivo si censura la sentenza per difetto di motivazione, non avendo la Corte di Napoli tenuto conto, per determinare il danno, del fatto che la L. si trovava in cassa integrazione guadagni fino al 13 luglio 1997 e che, in ogni caso, la liquidazione del risarcimento del danno da demansionamento avrebbe dovuto arrestarsi alla data di deposito del ricorso, non già alla data della sentenza di primo grado.

Il ricorso non merita accoglimento.

Quanto al primo motivo, è errata l’affermazione della sentenza impugnata per cui il pregiudizio economico derivante dal demansionamento è in re ipsa, nell’esistenza stessa della dequalificazione, essendosi affermato, proprio con riguardo al danno patrimoniale (Cass. n. 10361 del 28/05/2004) che "Il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno (anche nella sua eventuale componente di danno alla vita di relazione o di cosiddetto danno biologico) subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita, lesione idonea a determinare la dequalificazione del dipendente stesso, deve fornire la prova dell’esistenza di tale danno e del nesso di causalità con l’inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una valutazione equitativa. Tale danno non si pone, infatti, quale conseguenza automatica di ogni comportamento l’illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicchè non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo al lavoratore che denunzi il danno subito di fornire la prova in base alla regola generale di cui all’art. 2697 cod. civ." (nello stesso senso Cass. Sez. U., Sentenza n. 6572 del 24/03/2006).

Nella specie, tuttavia, questo erroneo rilievo non vale all’annullamento della sentenza, giacchè i Giudici d’appello hanno poi provveduto a motivare sulla concreta esistenza del danno nella specie, ricollegandolo alla vistosa dequalificazione che aveva condotto la lavoratrice dall’espletamento di mansioni impiegatizie – giacchè a quelle di centralinista si erano aggiunte quelle di addetta alla contabilità, con compiti di registrazione delle note, preparazione delle ritenute, gestione cassa e rapporti con i fornitori – a mansioni operaie di carattere particolarmente elementare come il montaggio di schede elettroniche ed altri compiti manuali. La sussistenza del danno è questione di fatto, il cui apprezzamento spetta esclusivamente al giudice di merito e, nella specie, non è ravvisabile alcun errore logico nè giuridico nell’affermazione della Corte territoriale che il mutamento di mansioni, avente dette caratteristiche, non poteva non avere recato pregiudizio alla professionalità ed all’immagine all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro.

Patimenti infondato è il secondo motivo, perchè la questione relativa alla collocazione in cassa integrazione fino al 13 luglio 1997 non è stata eccepita in sede di merito, ancorchè nel giudizio d’appello si controvertesse proprio sulla esistenza e sulla misura del danno da dequalificazione.

Quanto poi alla determinazione del danno fino alla sentenza di primo grado e non già fino alla data di deposito del ricorso, la censura sarebbe fondata solo allegando il fatto che il ripristino delle precedenti mansioni era già stato disposto in data anteriore rispetto alla sentenza medesima, mentre nel motivo di ricorso questa circostanza non viene indicata, onde è corretta la statuizione ha liquidato il danno fino alla cessazione del demansionamento.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 30,00 oltre Euro duemila per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.