Cons. Stato Sez. IV, Sent., 07-09-2011, n. 5029 Occupazione d’urgenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente gravame il Comune di Cava dei Tirreni impugna la sentenza del TarSalerno che, previa riunione, ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 388/2004 ed ha accolto in parte il ricorso n. 2356/2005 ed i successivi motivi aggiunti annullando la deliberazione della Giunta Comunale n. 153/2006 con cui è stato approvato il progetto definitivo dei lavori per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica del comparto "Santa Lucia" in sostituzione di baracche e di containers, d il decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, e l’avviso di immissione in possesso del 15 aprile 2008.

L’appello, con tre articolate rubriche di gravame, denuncia il difetto della motivazione della sentenza in relazione:

– 1. all’erroneità dell’insufficienza della comunicazione di avvio del procedimento in violazione degli artt. 111216 del d.p.r. n.327/2001;

– 2. all’inesattezza dell’affermazione del difetto di motivazione del decreto di espropriazione, in violazione dell’art. 22bis del d.p.r. n.327/2001

– 3. al rigetto delle numerose eccezioni preliminari di rito del Comune concernenti rispettivamente: — l’irricevibilità dell’impugnazione dell’accordo di programma tardivamente introdotto otto mesi dopo la pubblicazione sul B.U.R. del relativo decreto regionale (come affermato caso dal medesimo Tar cfr.: n. 883/2007); – l’inammissibilità dei ricorsi per l’omessa impugnativa delle delibere della Giunta Regione Campania che approvavano l’aggiornamento del Piano Regolatore Territoriale Consortile di Salerno; ed il rilascio del visto di conformità del PRG al P.U.T.; — l’inammissibilità per mancata impugnazione dei vari atti del procedimento del Comune; — l’inammissibilità di entrambi i ricorsi perché non notificati neanche ad un controinteressato; — la carenza di interesse dei ricorrenti all’annullamento dell’approvazione del progetto definitivo, in quanto questo non avrebbe apportato alcuna modificazione alle determinazioni già assunte.

Resistono ritualmente solo quattro controinteressati su sei depositando una prima diffusa memoria con cui contestano analiticamente le affermazioni di controparte, ed una successiva memoria riepilogativa per la discussione.

Tutti i controinteressati hanno invece notificato un appello incidentale autonomo con cui gravano, a loro volta, la sentenza nella parte in cui il Tar CampaniaSalerno ha respinto la domanda di risarcimento danni con la motivazione della sua genericità e della sua mancata dimostrazione.

Con decreto presidenziale n. 2740/2009 il Presidente della Sezione ha accolto l’istanza di sospensione interinale della decisione impugnata.

Con ordinanza cautelare n. 32001/2009 la sezione ha sospeso l’efficacia della sentenza impugnata sul rilievo della rilevanza dei profili di danno rappresentati dal Comune appellante.

Con le rispettive memorie di replica le parti hanno puntualizzato le rispettive argomentazioni e contrastato le argomentazioni di controparte.

Chiamata all’udienza pubblica,uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.

Motivi della decisione

– 1.Par.. Con la prima rubrica, si pongono diverse articolazioni di censura,che possono dunque essere esaminate unitariamente in quanto attinenti ad un medesimo nucleo sostanziale dell’appellata sentenza del TARSalerno.

– 1. 1. Con la prima articolazione l’amministrazione lamenta l’error in judicando del Gioudice che avrebbe accolto la censura relativa all’illegittimità della delibera di approvazione del progetto per la mancata comunicazione di avvio del procedimento notificata ai sensi dell’articolo 16, comma quattro, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.. Assume il Comune, al contrario, che:

– con la comunicazione di avvio n. 67.148 del 23 novembre 2003, i ricorrenti sarebbero stati posti in condizioni di presentare le loro osservazioni in una fase antecedente alla imposizione del vincolo ed alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere;

– di nessuna utilità avrebbe potuto dunque risultare una nuova comunicazione dell’approvazione definitiva, quando la dichiarazione di p.u. era già intervenuta in sede di approvazione dell’accordo di programma del 6.07.2004 ed in conformità alla specifica disposizione di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b) del d.p.r. n. 327/2001;

– l’amministrazione, nel corso del giudizio di primo grado, aveva dimostrato l’impossibilità di arrivare ad una diversa allocazione dell’intervento.

– 1. 2. la fattispecie non era riconducibile all’ipotesi di cui all’articolo 16 del d.p.r. n. 327/2001 (che concerne solamente il caso in cui la dichiarazione di p.u. consegue all’approvazione del progetto definitivo) come prospettato dai ricorrenti. Del tutto inverosimilmente il Tar avrebbe ritenuto che le note del 19 novembre 2003, non avrebbe consentito ai controinteressati di comprendere la reale portata del procedimento.

– 1. 3. Del tutto erroneamente poi il Tar avrebbe omesso di considerare che:

– a) la partecipazione procedimentale deve essere assicurata prima che sia imposto il vincolo espropriativo e dichiarata la p.u., in quanto in tale fase i privati possono e devono esplicare la loro partecipazione procedimentale e l’amministrazione può vagliare le loro ragioni al fine di un possibile accoglimento (cfr Consiglio di Stato n. 8047/2006, idem n. 6631/2003);

– b) che il Comune aveva effettuato la notifica individuale a tutti gli interessati per cui — una volta imposto il vincolo ed intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 12 comma primo lettera b) del d.p.r. n. 327/2001 — le ulteriori successive conferme delle dichiarazioni di P.U. delle opere contenute nell’accordo di programma, avrebbero avuto carattere meramente tautologico e non avrebbero implicato una nuova fase partecipativa. L’atto partecipativo notificato dal Comune specificava non solo l’intento di attuare il piano esecutivo del comparto di Santa Lucia al fine dell’eliminazione dei vecchi containers abitati, ma soprattutto la volontà di espropriare le aree di loro proprietà secondo il piano particellare di esproprio.

In conseguenza con un errore in diritto, il TAR:

– avrebbe omesso di considerare che l’articolo 11, comma uno lettera b del d.p.r. n. 327/2001 prevede che l’avviso di avvio del procedimento, in caso di vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’articolo 10 comma primo del d.p.r. n. 327cit.." deve essere inviato almeno 20 giorni prima dell’emanazione dell’atto ";

– avrebbe implicitamente affermato la necessità di una doppia dichiarazione di pubblica utilità in occasione dell’adozione anche del progetto definitivo;

– avrebbe erroneamente affermato che l’avviso di avvio del procedimento notificata non avrebbe indicato l’oggetto dell’accordo di programma mentre al contrario, con la notizia circa l’espropriazione delle loro aree, i destinatari della relativa missiva avrebbero ben compreso la reale portata dell’iniziativa assunta dal Comune.

c) il Tar avrebbe erroneamente negato l’applicabilità dell’articolo 21 octies della L. 241 e non avrebbe tenuto conto che le eventuali osservazioni del ricorrente non avrebbero potuto in alcun modo modificare il contenuto del progetto edilizio a causa del vincolo del P.U.E..

– d) a tutto voler concedere, i ricorrenti avrebbero comunque avuto notizia del procedimento con la notifica del decreto dirigenziale del 21 novembre 2005 di autorizzazione all’accesso agli immobili riportati nel piano parcellare, nel quale si richiamava espressamente l’avvenuta sottoscrizione del programma. Pertanto del tutto inverosimile è l’affermazione per cui ricorrenti sarebbero venuti a conoscenza dell’azione amministrativa solo nel momento in cui è stata comunicata loro nel dicembre 2006 l’approvazione del progetto definitivo.

– 1.4. L’assunto dell’Amministrazione può essere favorevolmente considerato nei sensi che seguono.

– 1.4.1. In primo luogo deve essere affrontata la questione concernente la validità della comunicazione di avvio del procedimento effettuata dal Comune.

L’art. 11, primo comma, lett. b. del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, nel disciplinare la partecipazione degli interessati, stabilisce che, almeno venti giorni prima dell’emanazione dell’atto — al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio -debba essere inviato l’avviso dell’avvio del procedimento…nei casi previsti dall’articolo 10, comma 1.

Tale ultima prescrizione concerne il caso in cui la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità non sia"… prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all’esproprio può essere disposto,… su iniziativa dell’amministrazione competente all’approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico."

Il secondo comma prescrive poi che, di norma, l’avviso di avvio del procedimento debba essere comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto e deve precisare dove, e con quali modalità, può essere consultato il piano o il progetto.

Trattandosi quindi di un’opera pubblica di iniziativa dell’amministrazione specificamente competente in materia di emergenza abitativa, erroneamente il TAR ha ritenuto applicabile l’art. 16 comma 4 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, concernente la differente ipotesi nella quale, come è chiaro dalla lettera del primo comma della detta disposizione, chi agisce non è il Comune, ma un "… soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un’opera pubblica…". Del tutto inconferenti sono pertanto le massime di questa Sezione riportate dal TAR (del tutto condivisibili in astratto) che concernono fattispecie concrete del tutto differenti da quella in esame.

Ciò posto, contrariamente a quanto affermato dal Primo Giudice, in base al contenuto delle medesime, deve del tutto escludersi che nel caso in esame si possa affermare che il Comune avesse omesso di far luogo alle garanzie partecipative dei soggetti espropriandi previste dalla legge.

La nota prot. n. 67148 del 19.11.2003 infatti testualmente recita:

"Si comunica, ai sensi dell’art. 7 della l. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che l’ufficio sta predisponendo gli atti per l’attuazione del Piano Urbanistico Esecutivo – Comparto di S. Lucia, finalizzato all’eliminazione delle baracche – containers presenti sul territorio comunale prevista dalla Delibera di G. R. n. 4863 del 12.10.2001, con acquisizione delle aree necessarie per la sua realizzazione. L’intervento in oggetto è espressamente previsto nel Piano Triennale delle OO. PP. 2004/2006, approvato con delibera di G. C. n. 449 del 29.09.2003, ed il finanziamento dell’intervento è previsto per Euro 4.035.189,47 già localizzato mediante la suddetta Delibera di G. R. n. 4863 del 12.10.2001.

Per tale intervento è stato promosso Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del D. L. 267 del 18 agosto 2000.

I lavori prevedono l’esproprio di parte del terreno di vostra proprietà, così come indicato nel "piano particellare d’esproprio….." Infine la detta comunicazione specificava che gli interessati avrebbero avuto la possibilità di visionare il fascicolo presso il VI Settore Urbanistica con i giorni e gli orari di ricevimento.

La Sezione non ha quindi dubbi che la predetta comunicazione costituiva un valido avviso, in quanto ne aveva:

– gli elementi formali: quali la provenienza dall’ente procedente, l’espresso riferimento all’art. 7 della L. n. 241, l’esatta individuazione del procedimento; l’indicazione degli atti futuri (quale la stipula dell’Accordo di Programma, ecc.) e la sottoscrizione del Dirigente del VI Settore – Urbanistica e Gestione Territoriale del Comune, Responsabile del procedimento;ma soprattutto

– gli elementi sostanziali relativi alle conseguenze sulla sfera diretta degli interessati incisi dalla futura espropriazione ed alle modalità pratiche (indicazione dell’Ufficio, del responsabile degli orari per visionare gli atti, ecc.) per poter esercitare le proprie facoltà procedimentali ai sensi del secondo comma dell’art. 11, del D.P.R. n. 327/2001. Gli interessati avevano dunque avuto la possibilità di formulare le proprie osservazioni e proposte dall’autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni, ma gli stessi hanno fatto vanamente decorrere il termine di trenta giorni.

Analogamente con la seconda nota n. 67149, del 19.11.03, con oggetto "Comunicazione di accesso ai luoghi per rilievi topografici", si comunicava agli interessati "… ai sensi dell’art. 15 del d. P. R. 08.06.2001 n. 327, coordinato con le modifiche apportate con D. L. 27.12.2002, n. 302, che in conseguenza della predisposizione degli atti per l’attuazione del Piano Urbanistico Esecutivo – Comparto di S. Lucia, finalizzato all’eliminazione delle baracche – containers presenti sul territorio comunale prevista dalla Delibera di G. R. n. 4863 del 12.10.2001, risulta necessario l’accesso ai luoghi per la redazione del rilievo topografico dell’area.

L’intervento in oggetto è espressamente previsto nel Piano Triennale delle OO. PP. 2004/2006, approvato con delibera di G. C. n. 449 del 29.09.2003, ed il finanziamento dell’intervento è previsto per Euro 4.035.189,47 già localizzato mediante la suddetta Delibera di G. R. n. 4863 del 12.10.2001.

Per tale intervento è stato promosso Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del D. L. 267 del 18 agosto 2000…..

Ai fini della redazione del progetto definitivo risulta dunque necessario che il tecnico incaricato, geom. Antonio Vigorito, acceda al terreno di Vostra proprietà, indicato nel Piano Particellare d’Esproprio allegato al Piano, per effettuare il rilievo topografico dell’area.

Anche a voler prescindere dalle scienze giuridiche, alla luce delle predette specificazioni contenute nelle relative note deve osservarsi che, in base al comune buon senso, chiunque avrebbe compreso il senso e la portata della comunicazione. Ha dunque ragione la difesa del Comune appellante nel sostenere che la partecipazione al procedimento degli interessati era stata ampiamente consentita in un momento di gran lunga antecedente all’approvazione definitiva dell’accordo di programma ex art. 34 d. lgs. n. 267/2000, ed alla dichiarazione della pubblica utilità dell’opera.

I privati avevano avuto, fin dall’inizio, la possibilità di partecipare al procedimento, ma non avevano ritenuto di dover tempestivamente esercitare i propri diritti procedimentali.

Ciò chiarito, la comunicazione ai ricorrenti — successiva alla adozione della relativa delibera di G. M. del 3.11.2006 — di approvazione del progetto definitivo costituiva un dovuto atto di cortesia istituzionale, apprezzabile sul piano della trasparenza, dell’affidamento e della leale collaborazione tra P.A. e privati, ma del tutto irrilevante sul piano della validità il procedimento.

In tale ambito era poi analogamente irrilevante anche la reiterazione della dichiarazione di p.u., in quanto questa costituiva un atto meramente confermativo dell’originaria dichiarazione della pubblica utilità, che era stata formalmente resa in precedenza ai sensi dell’art. 12 secondo comma lett. b), del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

– 1.4.2. Sotto altro profilo si deve rilevare come il TAR, abbia equivocato l’espressione "…è statopromosso Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del D. L. 267 del 18 agosto 2000" ed abbia affermato che "le due note in questione, anzitutto, comunicavano un fatto già avvenuto, essendo posteriori all’indizione della procedura".

E’ evidente al contrario che, solo nel caso in cui si sia avviato un procedimento diretto per la definizione di un accordo di programma, si può individuare le aree che saranno interessate all’intervento. E, una volta effettuato tale scelta, si deve necessariamente procedere alla comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità ai sensi 12 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

In base alla lett. b) del predetto art. 12 infatti "La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta…. in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l’approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma…". Per cui, tenendo conto che la sottoscrizione dell’accordo di programma è avvenuta il 6 luglio 2004, non può dirsi, come fa il primo giudice, che il Comune avesse comunicato a posteriori un fatto già avvenuto, perché al contrario si trattava di un atto prodromico necessario per il perfezionamento del procedimento dichiarativo della p.u. ai sensi dell’art. 12 del d.p.r n. 327.

Come visto, le ricordate note del Comune erano dirette non solo a render noto l’Accordo di Programma in itinere ma anche, e soprattutto, a rendere partecipi i destinatari, del fatto che il procedimento in questione avrebbe portato alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere ed avrebbe comportato l’espropriazione delle loro aree.

Il che rende del tutto irrilevante la mancata indicazione dell’oggetto.

Una volta appurato che, a norma dell’art. 7 della L. 241/90, erano rituali le prime comunicazioni di avvio del procedimento ai proprietari incisi da una procedura che avrebbe comportato l’esproprio dei loro terreni, si deve concludere che non vi era alcuna necessità di notificare una nuova comunicazione di inizio del subprocedimento di approvazione del progetto delle opere.

Nella presente fattispecie, non essendovi dubbi che il Comune avesse garantito l’effettiva possibilità di una concreta partecipazione al procedimento, è risolvente il fatto che gli appellati non hanno tempestivamente presentato né osservazioni né proposte quando il procedimento era "in itinere".

In tale direzione si deve opporre alle considerazioni del TAR che l’obbligo di cui all’art. 7, della L. 7 agosto 1990 n. 241 non può essere inteso come cavillo demolitorio, nei casi in cui – come quello in esame – la comunicazione è stata ritualmente effettuata.

E ciò è dimostrato proprio dal fatto che, nella specie, i controinteressati incisi sfavorevolmente dal provvedimento di esproprio, nemmeno in questa sede hanno comunque dimostrato di essere in grado di suggerire elementi di conoscenza e di giudizio ulteriori e comunque tali da far determinare in modo diverso le scelte dell’Amministrazione procedente (arg. ex Consiglio Stato, sez. IV, 15 maggio 2008, n. 2249; Consiglio Stato, sez. IV, 16 febbraio 2010, n. 885;Consiglio Stato, sez. VI, 04 dicembre 2009, n. 7607, Consiglio Stato, sez. VI, 20 maggio 2009, n. 3086).

Per cui anche sul punto ha ragione l’appellante che, a prescindere dalla validità o meno della comunicazione effettuata, nessuna utilità poteva nella specie rivestire l’apporto partecipativo dei privati al fine di una diversa allocazione delle opere.

Né, come la giurisprudenza ha sottolineato, l’Amministrazione espropriante deve dare avviso di inizio del procedimento diretto all’emanazione dei decreti di occupazione d’urgenza e di esproprio i quali, si pongono in posizione servente meramente esecutiva rispetto alla dichiarazione di pubblica utilità, sicché nessun serio apporto collaborativo si potrebbe utilmente immaginare recato dal privato espropriando (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 02 marzo 2011, n. 1312).

– 1.4.3.In conclusione il primo motivo d’appello è fondato e deve essere accolto

– 2.Par.. Con un primo profilo della seconda rubrica, l’appellante contesta la decisione appellata nella parte in cui ha affermato che il decreto di occupazione ex articolo 22 bis del d.p.r. n. 327/2001, non sarebbe stato assistito da idonea motivazione e che il requisito della "doppia urgenza qualificata" richiesta dalla norma in esame.

Al contrario, per l’appellante il decreto era motivato in generale per relationem all’accordo di programma diretto a risolvere la gravissima situazione di emergenza abitativa che si protraeva da quasi trent’anni; ed in particolare con il richiamo alla dichiarata necessità dell’eliminazione delle baracche, containers e prefabbricati che versano in gravi condizioni di degrado e di vivibilità…".

La motivazione era dunque collegata alla particolarità di opere, che per loro natura non potevano non essere urgenti.

Con un secondo profilo si assume l’erroneità dell’affermazione del Tribunale per cui sarebbe intercorso un notevole intervallo, di quasi un anno, tra l’approvazione del progetto definitivo del 3 novembre 2006 ed il decreto di occupazione dell’11 settembre 2007. Il Tribunale non avrebbe invece considerato l’esigenza di acquisire i decreti regionali di finanziamento (15 maggio 2007 e 4 giugno 2007); di indire il bando di gara per i lavori (13 luglio 2007) di espletare la gara pubblica e di aggiudicare l’appalto(6 settembre 2007).

L’assunto, quanto al primo profilo, va accolto nei limiti che seguono.

In linea generale si osserva che, in seguito all’entrata in vigore dell’art. 22 bis, d.P.R. n. 327/2001, l’occupazione d’urgenza riguarda una fase che è puramente attuativa di quella riguardante la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori.

In conseguenza è sufficiente che la motivazione dell’ordinanza di occupazione si limiti a richiamare espressamente tale dichiarazione, che ne costituisce l’unico presupposto, e che consenta di rilevare l’urgenza della realizzazione delle opere previste nella dichiarazione di pubblica utilità (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 29 maggio 2009, n. 3353; Consiglio Stato, sez. IV, 12 luglio 2007, n. 3968; Consiglio Stato, sez. IV, 30 dicembre 2006, n. 8261).

Nel caso in esame il decreto di occupazione appare comunque ragionevolmente qualificato, sul piano motivazionale dell’urgenza, della "…eliminazione delle baracche, containers e prefabbricati che versano in gravi condizioni di degrado e di vivibilità, con l’obbligo della rimozione sostituzione con adeguato programma di riqualificazione edilizia è urbanistica è per sua natura di urgente realizzazione per cui si ravvisa la necessità di emanare senza particolare indagini e formalità, il decreto che determina in via provvisoria indennità di esproprio che dispone l’occupazione anticipata dei beni immobili occorrenti".

Anche a tale riguardo la sentenza appellata è errata e deve essere cassata.

– 3.Par.. L’accoglimento delle censure di cui sopra rende inutile l’esame della terza rubrica.

– 4.Par.. In definitiva l’appello, negli assorbenti profili esaminati, è fondato e deve essere accolto.

Per l’effetto deve essere annullata la sentenza di cui in epigrafe.

Secondo le regole generale le spese, nei riguardi degli appellati costituitisi in giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Possono invece essere compensate con la Regione Campania, e con le altre parti intimate non costituitesi in giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

– 1. Accoglie l’appello principale, come in epigrafe proposto, e per l’effetto, annulla la decisione di cui in epigrafe.

– 2. Respinge l’appello incidentale degli appellati.

– 3. Condanna in solido gli appellati L. L., B. T., L. G., L. C., R. C., L. C. al pagamento delle spese del doppio grado che sono liquidate in Euro 3.000,00 in favore dell’appellante.

– 4. Spese compensate con la Regione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Guido Romano, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-01-2012, n. 151 Trasferimento di azienda

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 27 febbraio 2007, la Corte d’Appello di Messina respingeva il gravame svolto da R.S. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti dell’Azienda siciliana trasporti s.p.a. e del fallimento STAT per ottenere, quale ex dipendente della STAT, il passaggio alle dipendenze della AST s.p.a. alla quale era stato trasferito l’intero complesso aziendale della STAT s.r.l..

2. La Corte territoriale puntualizzava che:

il primo giudice aveva respinto la domanda in base all’assunto dell’inesistenza, nella specie, di un’ipotesi di trasferimento d’azienda idoneo ad attivare la procedura di cui all’art. 2112 c.c. e all’affermata inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la STAT;

– la STAT era stata posta in liquidazione e successivamente dichiarata fallita, senza alcun acquisto di beni, appartenuti alla società, da parte dell’AST, e dopo il breve periodo di assegnazione, eccezionale e temporanea, delle linee all’AST, l’Assessorato regionale aveva revocato la concessione procedendo all’avviamento della procedura per l’individuazione di un nuovo concessionario, affidando all’AST le nuove concessioni delle autolinee oggetto di revoca alla società in liquidazione;

– pur superato l’orientamento che limitava l’applicabilità dell’art. 2112 c.c. al trasferimento attuato in forza di un atto negoziale, in caso di successive concessioni di appalto di servizio di trasporto pubblico, il trasferimento di azienda era configurabile solo in presenza di una cessione di elementi materiali significativi tra le due imprese mentre, nella specie, non erano stati trasferiti elementi materiali significativi, non risultando a chi appartenessero i mezzi da utilizzare per il trasporto e gli impianti necessari per la gestione del servizio, anzi dopo che la STAT era stata posta in liquidazione e in seguito dichiarata fallita, non era emerso alcun acquisto di beni, appartenuti alla società, da parte dell’AST;

l’obbligo di assunzione del personale in servizio presso la STAT derivava non da un obbligo di legge a seguito in trasferimento d’azienda, ma dalle modalità dell’offerta formulata dalla stessa AST, con l’acquisita disponibilità di utilizzare il personale, in servizio presso la STAT, ai fini dell’aggiudicazione della concessione di autolinee, all’esito della procedura disposta, dall’assessorato regionale, dopo la revoca della concessione alla STAT e dopo l’assegnazione temporanea, ed eccezionale, delle autolinee all’AST;

– l’assunzione dei lavoratori individuati dal Commissario ad acta, nominato dall’Assessorato regionale, derivava, pertanto, esclusivamente dall’impegno assunto dall’assegnataria delle concessioni, l’AST, non necessario ove fossero ricorsi i presupposti per ritenere sussistente un trasferimento d’azienda ed applicabile il R.D. n. 149 del 1931, art. 26;

– infine, il R. non poteva vantare alcun diritto perchè non ricompreso nella lista dei lavoratori da assumere predisposta dal commissario ad acta e perchè era pacifico che non fosse in servizio dipendente alla data del 6 giugno 1997, a prescindere dalla cause che avevano determinato la sospensione del suo rapporto di lavoro.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, R. S. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

L’Azienda siciliana trasporti spa ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato fondato su un unico motivo.

E’ rimasta intimata la curatela del fallimento STAT. Il ricorrente e la AST hanno depositato memorie, ex art. 378 c.p.c., la società con costituzione di nuovo difensore.

Motivi della decisione

4. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c., perchè proposti avverso la medesima sentenza.

5. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5). Il ricorrente censura la sentenza gravata per aver ritenuto, in caso di successive concessioni di appalto di servizio di trasporto pubblico, configurabile il trasferimento di azienda solo in presenza della cessione di elementi materiali significativi tra le due imprese, adottando una nozione di trasferimento d’azienda non riferibile alla giurisprudenza di legittimità. Si duole del contraddittorio ragionamento del giudicante per aver ritenuto la cessione dell’intero complesso aziendale non implicare, altresì, trasferimento degli elementi materiali significativi e per non aver considerato la materialità del trasferimento d’azienda insita nel complesso aziendale oggetto della vicenda successoria tra STAT e AST. Assume, inoltre, che la liquidazione e il successivo fallimento della STAT non avrebbero dovuto condurre all’inapplicabilità dell’art. 2112 c.c., sul presupposto che la continuazione dei rapporti di lavoro sia configurabile anche in caso di insolvenza che renda necessaria la prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto. Il motivo si conclude con la formulazione di plurimi quesiti di diritto.

6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del R.D. n. 149 del 1931, art. 26 e la contraddittorietà della motivazione per aver giustificato la mancata applicazione della citata disposizione con l’insussistenza del trasferimento d’azienda, indi, ammettendo il rinvio alla predetta disposizione nella delibera assessoriale del 1997, per aver attribuito alla disposizione la ratto appena negata. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto con il quale si chiede alla Corte di dire se può essere negata l’applicazione della citata disposizione del R.D. n. 149 dopo aver accertato la cessione dell’intero complesso aziendale.

7. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. in relazione all’art. 2112 c.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio, si duole della negazione dell’applicabilità della garanzia, ex art. 2112 c.c., anche con riferimento alla circostanza che il lavoratore non fosse nelle liste dei lavoratori da assumere poichè, a prescindere dalle cause che avevano determinato la sospensione del rapporto di lavoro, egli non era in servizio alla data indicata. Per il ricorrente la corte sarebbe incorsa in contraddizione per aver ritenuto rilevante, ai fini probatori, la lista dei lavoratori da assumere predisposta dall’AST e il libro matricola della STAT, acquisito sin dal primo grado agli atti e per aver desunto il fatto da provare – l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato – ricorrendo ad una presunzione semplice piuttosto che alla prova diretta (il libro matricola STAT). Si duole, inoltre, per aver ritenuto incompatibile la sospensione del rapporto con la tutela apprestata dall’art. 2112 c.c. non rilevando che l’esistenza del rapporto risultava per tabulas e che le controparti non si erano gravate dell’onere probatorio dell’insussistenza del rapporto. In definitiva assume il ricorrente che la corte di merito avrebbe dovuto ritenere che, sospeso il rapporto di lavoro per il ruolo di amministratore rivestito dal R. e venuto meno tale ostacolo con la messa in liquidazione della STAT, il rapporto avrebbe dovuto essere ritenuto sussistente e produttivo di effetti. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.

8. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, proposto per mero tuziorismo essendo l’AST risultata interamente vincitrice, l’azienda ripropone l’eccezione di inesistenza del rapporto di lavoro subordinato sotto il profilo dell’incompatibilità tra la posizione personale del R., titolare del 90 per cento delle quote sociali e amministratore unico e quella di dipendente della società, attesa l’inconfigurabilità di qualsiasi rapporto di lavoro.

9. Ritiene il Collegio manifestamente infondato il primo motivo del ricorso principale in quanto pretende di rimettere, inammissibilmente, in discussione le congrue, ragionevoli argomentazioni della Corte territoriale a sostegno dell’accertamento in fatto in ordine alla cessione degli elementi materiale e del complesso aziendale tra le due società. 10. Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, essendo del tutto estranea all’ambito del vizio in parola la possibilità, per la Corte di legittimità, di procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l’autonoma disamina delle emergenze probatorie.

11. Per conseguenza il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo qualora, nel ragionamento del giudice di merito, siano rinvenibile tracce evidenti del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero qualora esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione; per conseguenza le censure concernenti i vizi di motivazione devono indicare quali siano gli elementi di contraddittorietà o illogicità che rendano del tutto irrazionali le argomentazioni del giudice del merito e non possono risolversi nella richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata nella sentenza impugnata (cfr, ex plurims, Cass., nn. 8718/2005; 15693/2004; 2357/2004; 12467/2003; 16063/2003; 3163/2002).

12. Al contempo va considerato che, affinchè la motivazione adottata da giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente, non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice, individuando le fonti del proprio convincimento e scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr, ex plurimis, Cass. 12121/2004).

13. Nel caso all’esame, come già premesso, la sentenza impugnata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo e coerente con le emergenze istruttorie acquisite.

14. Anche il secondo motivo non è meritevole di accoglimento.

15. Invero, con motivazione corretta ed immune da censure, la corte territoriale, conformandosi alla costante giurisprudenza di questa Corte (v., ex multis, Cass. 8460/2011, Cass. 21278/2010), ha escluso l’applicabilità dell’art. 2112 c.c. alla stregua del criterio della mancata cessione di elementi materiali significativi tra le due imprese, la STAT posta in liquidazione e successivamente dichiarata fallita, e la AST, e ha ritenuto, conseguentemente, l’obbligo di assunzione del personale in servizio presso la STAT promanare, nella vicenda in esame, non da fonte legale, ma dalle modalità dell’offerta formulata dalla AST e trasfuse nel decreto assessoriale di affidamento della concessione di autolinee n. 82 del 18 marzo 1998. 16. La disponibilità all’assunzione, da parte di tutti i concorrenti partecipanti alla gara per l’aggiudicazione delle concessioni, del personale già in servizio presso la STAT alla data del 6 giugno 1997, individuati dal Commissario ad acta nominato dall’assessorato regionale, ha così relegato l’intera vicenda in un modulo procedimentale tipizzato costituito dall’impegno all’assunzione, da parte dell’aggiudicatario, dei lavoratori in servizio, presso la STAT, alla data indicata, impegno all’evidenza superfluo ove fossero ricorsi i presupposti per l’applicabilità del R.D. n. 148 del 1931 e con condizione ostativa per il ricorrente, non in servizio presso la STAT alla data del 6 giugno 1997. 17. Gli altri motivi di impugnazione del ricorso principale e la censura sollevata con il ricorso incidentale sono assorbiti dal rigetto dei primi due motivi del ricorso principale, perchè la ratio decidendi contestata, ed ora confermata, è sufficiente a giustificare pienamente la decisione adottata.

18. Il ricorso principale deve, quindi, essere rigettato e il ricorso incidentale va dichiarato assorbito. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Nulla spese nei confronti della parte che non ha svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’AST s.p.a., liquidate in Euro 50,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali. Nulla spese in favore della parte rimasta intimata.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-02-2012, n. 2434 Prescrizione e decadenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 2151/07 il Tribunale di Nocera Inferiore condannava la Alisud S.r.l. a pagare in favore di S.R. la somma di Euro 166.274,97 oltre accessori di legge a titolo di differenze retributive sul presupposto di un unico ininterrotto rapporto di lavoro subordinato protrattosi dal 1.8.95 al 31.3.03.

Con sentenza depositata il 14.10.09 la Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, riduceva il credito della S. ad Euro 33.600,00 sul presupposto non di un unico rapporto inter partes dal 1.8.95 al 31.3.03, bensì di plurimi legittimi rapporti di lavoro a tempo determinato svoltisi, in più riprese, nell’arco di tempo compreso fra il 1. 10.96 e il 31.3.03.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Alisud S.r.l. affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso la S..

Motivi della decisione

1- Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., n. 4, dell’art. 2955 c.c., n. 2 e dell’art. 2956 c.c., n. 1 nonchè vizio di motivazione per avere l’impugnata sentenza omesso di dichiarare prescritti i crediti retributivi rivendicati dalla S.: in tal modo i giudici d’appello – si prosegue in ricorso – hanno trascurato il principio (affermato dalle S.U. di questa S.C. con sentenza 16.1.2003 n. 575) per cui, ove tra le stesse parti legittimamente siano succeduti due o più contratti di lavoro a termine, la prescrizione dei crediti retributivi sorti nel corso di ciascun rapporto inizia a decorrere dal giorno della loro maturazione e, per quelli che sorgono alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, restando escluso che possano avere efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c.; nel caso in esame – continua il ricorso – risultano estinti per prescrizione i crediti derivanti dai rapporti anteriori al 1999, essendo stato notificato l’atto introduttivo di lite solo nel 2004; quanto ai mesi lavorati, dalla documentazione prodotta in sede di merito dalla Alisud – conclude la ricorrente – essi risultano in totale 36 e non 48, come invece affermato dalla Corte territoriale.

Il motivo è infondato, non avendo la Alisud coltivato in appello ex art. 346 c.p.c. l’eccezione di prescrizione pur sollevata in primo grado.

Nè tale eccezione può ritenersi implicitamente riproposta nel motivo di gravame con cui la società chiedeva accertarsi l’esistenza di plurimi rapporti lavorativi a termine anzichè un unico rapporto cessato il 31.3.2003.

Infatti, in tanto può ravvisarsi un implicito appello su una determinata questione in quanto essa costituisca il necessario antecedente logico-giuridico della diversa statuizione che sia stata espressamente investita dal gravame (cfr. Cass. 28.6.2010 n. 15411;

Cass. 3.12.08 n. 28739), mentre nel caso in oggetto è esattamente il contrario, nel senso che è la pluralità di autonomi rapporti a termine a costituire antecedente logico-giuridico del decorso della prescrizione come oggi invocato dalla società ricorrente.

Quanto alla doglianza per cui i mesi in totale lavorati dalla S. risulterebbero 36 e non 48, come invece affermato dalla gravata pronuncia, si tratta di censura di merito non pro spettabile innanzi a questa S.C..

2 – Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione e travisamento dei fatti per avere l’impugnata sentenza riconosciuto il diritto al pagamento di compensi per lavoro straordinario nonostante che tale circostanza fosse stata da escludersi alla stregua della deposizione della teste G.G., pur ritenuta attendibile dai giudici d’appello.

Il motivo si colloca all’esterno del novero di quelli spendibili ex art. 360 c.p.c. perchè sostanzialmente involge un diverso apprezzamento in punto di fatto delle prove acquisite in sede di merito.

Per costante giurisprudenza di questa Corte Suprema – da cui non si ravvisa motivo alcuno di discostarsi – il vizio di omessa od insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di un punto (ora, dopo la novella di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, di un "fatto") decisivo della controversia, potendosi in sede di legittimità solo controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, soltanto al quale spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr, ex aliis, Cass. S.U. 11.6.98 n. 5802 e innumerevoli successive pronunce conformi).

Quanto al dedotto travisamento dei fatti, basti rammentare che esso – ove mai, in ipotesi, esistente – potrebbe astrattamente farsi valere solo in via di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 e non mediante ricorso per cassazione (giurisprudenza costante: cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3^ n. 15702 del 2.7.10 e Cass. Sez. 3^ n. 213 del 9.1.07).

Ove – poi – la doglianza fosse volta a dedurre un sostanziale travisamento della prova, si rivelerebbe infondata perchè detto vizio sussiste soltanto se il contenuto di una determinata prova sia stato veicolato in maniera distorta all’interno della decisione, ovvero solo se il significante (e non il significato) risulti diametralmente opposto a quello riversato nella motivazione e sempre che – cosa non avvenuta nella specie – la prova sia stata integralmente trascritta in ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza.

3- Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica laddove l’impugnata sentenza ha ritenuto il diritto della S. al pagamento degli straordinari e ne ha liquidato l’importo equitativamente ex art. 432 c.p.c., malgrado la mancanza di una rigorosa prova del diritto medesimo.

Anche tale censura sostanzialmente invoca una terza lettura, in punto di fatto, delle acquisizioni istruttorie e una nuova loro valutazione, operazioni precluse in questa sede.

4- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 50,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-03-2012, n. 4577 Licenziamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Lecce, con sentenza 9.1.2009, in accoglimento dell’appello di M.T. ed in riforma dell’impugnata decisione, dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato al predetto dalla srl Sveviapol il 3.9.2002 ed ordinava alla società la reintegrazione del M. nel posto di lavoro, disponendone la condanna al pagamento delle retribuzioni globali di fatto dal licenziamento alla reintegra.

Sosteneva la Corte territoriale che, a fronte della indubbia gravità dei fatti (il M., guardia giurata, aveva colpito al viso il maresciallo P. nel cortile interno dell’azienda procurandogli ferite lacero contuse al viso guaribili in sette giorni), doveva considerarsi la circostanza che l’autore del fatto si era prontamente scusato del gesto commesso col P. alla presenza di altro agente e che la parte lesa, dopo i fatti, si era recata dal legale rappresentante della società per chiederne la riassunzione, che il rapporto di fiducia tra le parti non poteva ritenersi leso in modo irrimediabile, che l’appellante non era mai incorso per diciotto anni in alcuna sanzione disciplinare e, che, inoltre, nessuna turbativa o allarme sociale erano stati arrecati dai fatti, verificatisi quando il dipendente non aveva ancora preso servizio.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Sveviapol s.r.l., affidando l’impugnazione a quattro motivi.

Resiste, con controricorso, il M..

Motivi della decisione

Con il primo motivo, la società ricorrente deduce la illegittimità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, nonchè la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Assume la parziale e insufficiente valutazione dei fatti e del comportamento del M., che aveva negato ogni coinvolgimento nella vicenda, e del contegno successivo delle parti (scuse del M. e perdono del P.), la non veridicità della circostanza che il lavoratore aveva ammesso l’addebito dinanzi al datore di lavoro e, con quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., domanda se, ai fini della valutazione della legittimità o meno del licenziamento e del comportamento delle parti, il giudice debba tenere conto dei fatti verificatisi prima del licenziamento e non di quelli verificatisi dopo la cessazione del rapporto.

Con il secondo motivo, la società denunzia la illegittimità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su ulteriori punti decisivi, nonchè la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Evidenzia l’inesattezza del riferimento al pentimento del lavoratore, della considerazione che i colleghi non fossero rimasti impressionati dall’aggressione e che quest’ultima fosse avvenuta in assenza di altre persone, la erroneità del rilievo che il maresciallo P. non fosse superiore gerarchico del M. e che l’aggressione non fosse stata determinata dal ruolo rivestito dal P., stante il riferimento da parte del lavoratore ad atteggiamenti mal tollerati del primo; assume l’irrilevanza del rilievo che il fatto fosse avvenuto prima dell’inizio del servizio, essendosi lo stesso verificato nella sede aziendale ed essendo i soggetti presenti presso la stessa per motivi non esulanti dall’attività lavorativa.

Con specifico quesito, domanda se, ai fini della valutazione della legittimità o meno del licenziamento, a fronte di mala fede del lavoratore, il giudice del merito debba osservare la massima prudenza nella valutazione di tutti gli elementi di giudizio emersi, evitando di privilegiare quelli che tendono a giustificare il comportamento del lavoratore.

Con il terzo motivo, la ricorrente censura l’illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 127 c.c.n.l. per i dipendenti di istituti di vigilanza privata dell’8.1.2002 e dell’art. 2119 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Rileva che l’art. 127 c.c.n.l., a titolo esemplificativo delle ipotesi sanzionate con i licenziamento, prevede l’insubordinazione verso superiori ed il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio, anche tra dipendenti, ed evidenzia l’erroneità della considerazione che il fatto si era verificato quando i lavoratori non erano in servizio, in quanto il comportamento censurato era stato posto in essere all’inizio del turno, con configurabilità dello stesso quale "aggressione in itinere" nella sede aziendale, quando i soggetti erano già in divisa e dotati di armi di servizio. Con appositi quesiti, chiede se il giudice del merito, una volta verificata la conformità della previsione contrattuale alla nozione di giusta causa ed al principio di ragionevolezza e di proporzionalità, sia tenuto ad applicarla e se il giudice debba verificare, ai fini del giudizio di proporzionalità della sanzione, le peculiarità che caratterizzano l’attività svolta dall’impresa e di quella svolta dal lavoratore e la possibilità di permanenza del vincolo di lavoro, occorrendo valutare a tale ultimo fine natura e qualità del singolo rapporto, posizione delle parti, oggetto delle mansioni e grado di affidamento da queste richieste, oltre che la portata oggettiva e soggettiva del contegno del dipendente.

Con il quarto motivo, lamenta la illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, in relazione all’art. 1218 c.c., il difetto di motivazione su un punto decisivo ai fini dell’indennità risarcitoria, e domanda se la mala fede del lavoratore, il quale nella specie aveva fornito giustificazioni false e fuorvianti, possa escludere totalmente il diritto al risarcimento del danno o condurre a contenere lo stesso nella misura minima garantita.

I motivi di ricorso si rivelano, per come formulati, tutti inammissibili, atteso che i quesiti formulati all’esito di ciascuno di essi non risultano adeguatamente formulati. L’art. 366-bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di ammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a "dieta" giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo "iter" argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (cfr. in tali termini, Cass 25 febbraio 2009, n. 45456).

Inoltre, a norma dell’art. 366 "bis" c.p.c., è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (cfr. Cass 11 marzo 2008 n. 6420).

Orbene, nel caso considerato, come emerge dalla lettura dei quesiti, non risulta evidenziato il collegamento degli stessi (formulati in termini di assoluta genericità) con gli specifici punti della motivazione della sentenza impugnata sottoposti a censura, sì da condurre ad una decisione conforme alla regola iuris enunciata, una volta stabilità, l’erroneità di quella difforme applicata dal giudicante, o da individuare agevolmente la parte della motivazione in cui si è manifestata la dedotta contraddittorietà o insufficienza che rendono la stessa inidonea a giustificare la decisione.

Peraltro, nel terzo motivo di ricorso non si riportano, in dispregio del principio di autosufficienza, le clausole del CCNL richiamato utili alla decisione della controversia, nè con il ricorso risulta essere stato prodotto il testo dell’intero contratto.

In tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso ( art. 372 c.p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione de documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso (cfr.

Cass., ord a s. u. 25 marzo 2010 n. 7161).

Per concludere, le argomentazioni sinora svolte trovano ulteriore conforto nel fatto che tutte le numerose censure contenute nel ricorso risultano funzionalizzate ad una diversa ricostruzione dei fatti di causa ed ad una rivisitazione delle risultanze processuali sicchè il ricorso, nel suo complesso, nonostante le sue numerose articolazioni, non può trovare ingresso in questa sede stante noti limiti che incontra al riguardo il giudice di legittimità.

Alla stregua delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e l’onere delle spese di lite del presente giudizio, per il principio della soccombenza, cede a carico della ricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente società al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 50,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.