T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 01-12-2011, n. 9465

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente aveva presentato all’intimata Autorità tre istanze tese ad ottenere il rilascio di altrettante autorizzazioni per la cessione delle azioni di proprietà di uno dei due soci all’altro, la nomina di un nuovo amministratore unico e di un nuovo direttore tecnico.

In relazione alle suddette istanze la suddetta Autorità:

a) con determinazione del 5.9.2005 ha accorpato i tre procedimenti autorizzatori de quibus, disponendo, al contempo, la sospensione dei relativi termini per sopravvenute esigenze istruttorie;

b) con successiva determinazione del 25.9.2005 ha nuovamente sospeso i termini in questione sul presupposto che sussistevano ancora le citate esigenze istruttorie.

Tali provvedimenti sono stati impugnati con il presente gravame dalla soa Nazionale Costruttori avverso i quali ha prospettato la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati profili.

Con successivi motivi aggiunti l’odierna istante ha poi impugnato la determinazione del 25.10.2005 con cui la resistente Autorità di vigilanza ha rilasciato l’autorizzazione alla sostituzione sia dell’amministratore unico che del legale rappresentante in quanto condizionata risolutivamente " alle decisioni che il Consiglio assumerà in ordine alle sopravvenute esigenze istruttorie, richiamate nella nota del 29.9.2005, il cui iter è in corso di valutazione".

Si è costituita l’Autorità de qua prospettando in primis l’improcedibilità del proposto gravame e contestando nel merito la fondatezza delle dedotte doglianze.

Alla pubblica udienza del 16.11.2011 il ricorso è stato assunto in decisione.

Il proposto gravame deve essere dichiarato:

a) in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere avuto presente che con la determinazione del 20.10.2005 sono state rilasciate le richieste autorizzazioni e tenuto conto che la condizione risolutiva apposta a tale atto, delibera del Consiglio, peraltro mai assunta, non ne ha in alcun modo impedito l’efficacia;

b) in parte per sopravvenuta carenza di interesse in quanto con nota del 12.10.2005 la ricorrente aveva precisato che il socio cedente aveva rinunciato a trasferire le proprie azioni.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9624 del 2005, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 22-12-2011, n. 6789

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Svolgimento del processo

Con sentenza 18 gennaio 2006, n. 339, il T.A.R. del Lazio, Sezione I bis, accoglieva il ricorso proposto dal signor F. G. (recte: G.), maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri, nei riguardi dei provvedimenti attraverso i quali si era articolata la sua esclusione dall’avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza per l’anno 2002.

Il Ministero della difesa impugnava la sentenza ritenendola erronea e al tempo stesso ne chiedeva la sospensione dell’efficacia.

Il signor G. si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione dell’istanza cautelare e, nel merito, dell’appello nonché, in via subordinata, l’accoglimento dei motivi di ricorso dichiarati assorbiti dal Giudice di primo grado.

Con ordinanza 18 luglio 2006, n. 3590. il Consiglio di Stato, Sezione IV, accoglieva l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospendeva l’efficacia della sentenza impugnata.

All’udienza del 29 novembre 2011 l’appello veniva chiamato e trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. L’appello è fondato e va perciò accolto.

2. Per inquadrare correttamente la questione occorre ricostruire preliminarmente la sequenza normativa e provvedimentale implicata nella vicenda di cui è causa.

L’art. 38, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, recita che " l’avanzamento "a scelta per esami" dei marescialli capi avviene secondo le procedure e modalità da stabilire con apposito decreto del Ministro della difesa, da emanare entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ".

L’art. 4 del successivo decreto ministeriale 26 agosto 2004, n. 2479 indica i requisiti necessari per partecipare alla selezione, prescrivendone il possesso al momento di presentazione delle domande e stabilendo, tra l’altro, l’esclusione dei candidati che a quella data si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni.

In relazione alla specifica procedura relativa all’anno 2002, il decreto dirigenziale 15 settembre 2004, n. 2664, ha poi previsto che i requisiti di partecipazione – tra i quali il non risultare in aspettativa, per qualsiasi motivo, per una durata non inferiore ai sessanta giorni – debbano essere mantenuti sino alla chiusura del lavori della Commissione esaminatrice.

Il signor G. si è collocato in posizione utile ai fini dell’avanzamento, occupando il 144° posto nella graduatoria finale rispetto a 500 posti disponibili. Tuttavia, con determinazione dirigenziale del 5 settembre 2005, ne è stato escluso per avere fruito di un periodo di aspettativa superiore a sessanta giorni durante i lavori della Commissione.

3. La sentenza impugnata ritiene l’illegittimità del decreto dirigenziale ricordato, il quale, nel prescrivere il mantenimento dei necessari requisiti sino al termine dei lavori, avrebbe esorbitato dall’ambito suo proprio invadendo il campo riservato alla fonte regolamentare.

Il Collegio non condivide questa impostazione, che trascura il quadro legislativo di fondo in cui si inseriscono i richiamati atti amministrativi, regolamentari e non.

Come ha già avuto modo di osservare il Consiglio (IV Sez., 5 giugno 2009, n. 4354), secondo un indirizzo da cui il Collegio non ritiene di aver ragione di discostarsi in questa sede – la normativa posta dal ricordato decreto ministeriale è intesa specificamente a disciplinare le procedure e le modalità per l’avanzamento a scelta per esami previsto dall’art. 38, comma 4 (come pure dall’art. 46, comma 5) del citato decreto legislativo n. 198 del 1995. Tenuto conto di quanto espressamente disposto dalle richiamate norme di legge, essa risulta preordinata alla mera esecuzione delle norme anzidette e deve, quindi, correttamente considerarsi finalizzata soltanto a fornire autonoma indicazione della disciplina da osservare nell’espletamento della procedura, mentre non può legittimamente disporre in senso difforme dalla legge per vicende diverse ed ulteriori, quali quelle relative all’accesso alla procedura stessa.

Né alcuna rilevanza può riconoscersi alla circostanza che si tratterebbe, nell’avanzamento "a scelta per esami", di una procedura di tipo concorsuale caratterizzata da numerose peculiarità rispetto a quella di "normale" avanzamento, il che giustificherebbe, ad avviso della parte privata, l’applicazione di una disciplina diversa da quella altrimenti prevista dalla legge. Deve invero ribadirsi, al riguardo, che un simile assunto si pone in palese contrasto con l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 198 del 1995, che accomuna in un’unica previsione di carattere generale tutte le modalità di avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri, ivi compresa, appunto, quella "a scelta per esami".

D’altra parte, alla luce della naturale omogeneità di fondo delle procedure di avanzamento, sarebbe priva di qualunque razionale giustificazione una tesi che, in assenza di chiare indicazioni di legge di segno contrario, pretendesse di valutare in modo così significativamente diverso il medesimo requisito (nella specie: il mancato collocamento in aspettativa per un periodo dato) a seconda del tipo di procedura concretamente in questione.

Come già ha ritenuto la Sezione in sede di accoglimento dell’istanza cautelare dell’Amministrazione, occorre dunque avere riguardo alla norma generale dell’art. 35 del decreto legislativo n. 198 del 1995. a detta della quale " non può essere incluso in aliquota e valutato per l’avanzamento il personale appartenente ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti…. che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni " (comma 2). E, alla luce di tale disposizione, i provvedimenti impugnati in primo grado devono dirsi legittimi.

4. Ciò detto dell’argomento principale, neppure hanno pregio gli ulteriori motivi del ricorso in primo grado, (implicitamente) assorbiti dalla sentenza gravata e ora riproposti in sede di appello.

Non il primo, che censura l’eccesso di potere dell’Amministrazione sotto il profilo della manifesta contraddittorietà, alla luce del contrasto tra il decreto ministeriale n. 2479 del 2004 e il decreto dirigenziale n. 2664 del 2005. Si tratta a ben vedere di una diversa prospettazione del medesimo argomento principale, della quale dunque si è già detto in precedenza.

Neppure il secondo, che lamenta la violazione dell’art. 7 legge 7 agosto 1990, n. 241, a seguito della omessa comunicazione dell’avvio del procedimento che ha condotto all’esclusione dall’avanzamento dell’originario ricorrente, in quanto è di tutta evidenza che, nei confronti di quest’ultimo, il provvedimento di esclusione ha rappresentato l’atto terminale di un procedimento già da tempo e ritualmente iniziato.

5. Dalle considerazioni che precedono discende la fondatezza dell’appello dell’Amministrazione.

Sussistono peraltro giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie l "appello e, per l’effetto, annulla l’impugnata sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-06-2012, n. 10886 Ammissione al passivo

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Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 1195, dell’11 settembre 2009, rigettava l’appello proposto dall’avv. S. S., nei confronti del fallimento della società Promes srl, avverso la sentenza n. 3705/07 del Tribunale di Catania.

2. L’avv. S., con ricorso depositato il 7 marzo 2005, aveva adito il Tribunale, asserendo di essere difensore di C. G., come da procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio, proponendo domanda per insinuazione tardiva di credito allo stato passivo del fallimento Promes srl.

Chiedeva, quindi, che il C., già ammesso al passivo per le somme dovute a titolo di TFR, fosse ammesso al passivo, per le somme dovute a titolo di ferie, festività, rol e preavviso, per la somma di Euro 4.048,09.

Il Tribunale, in quanto non risultava conferita la procura alle liti al difensore, dichiarava inammissibile il ricorso per mancanza di legittimazione attiva, condannando l’avv. S.S. al pagamento delle spese processuali.

3. L’avv. S. impugnava la sentenza di primo grado, deducendo che per mero errore materiale nel ricorso per insinuazione tardiva si era fatto riferimento alla procura apposta a margine dello stesso, mentre doveva indicarsi la procura in atti, in quanto la stessa risultava conferita a margine del ricorso per insinuazione tempestiva.

4. La Corte d’Appello, nel rigettare l’impugnazione, affermava che la procura rilasciata a margine del ricorso per l’ammissione tempestiva, con la quale si attribuivano al procuratore "tutti i poteri inerenti al mandato", non poteva ritenersi valida anche per la domanda di insinuazione tardiva allo stato passivo.

5. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre, nei confronti della Curatela del fallimento della società Promes srl, l’avv. S.S. prospettando due motivi di ricorso.

6. L’intimato non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. Occorre premettere che la Corte d’Appello di Catania ha rigettato l’impugnazione ritenendo che la procura speciale alle liti, rilasciata a margine del ricorso per l’ammissione tempestiva al passivo e che attribuiva al procuratore "tutti i poteri inerenti al mandato", non poteva ritenersi valida anche per l’autonoma domanda di insinuazione tardiva.

1.1. Il giudice di secondo grado ha affermato che i ricorsi L. Fall., ex artt. 93 e 101, danno luogo a due procedimenti, aventi entrambi ad oggetto l’ammissione di crediti allo stato passivo, ma del tutto differenti e distinti tra loro e diversamente disciplinati quanto al rito, tanto da non potere ritenere che l’uno costituisca una fase dell’altro, essendo, tra l’altro, previsto in caso di rigetto un diverso regime anche impugnatorio, in senso lato, per gli stessi.

2. Tanto precisato, si passa all’esame delle censure formulate.

2.1. Con il primo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 93 e 101 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia – insinuazione ordinaria e tardiva (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Ad avviso del ricorrente, quanto affermato dalla Corte d’Appello, in ordine al fatto che i ricorsi L. Fall., ex artt. 93 e 101, danno origine a due procedimenti distinti e differenti, sarebbe in contrasto con la sentenza di questa Corte n. 7661 del 2006, per la quale gli stessi costituiscono fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c. e dell’art. 182 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1), omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia – procura alle liti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Rileva il ricorrente che la procura sarebbe sempre esistita, in quanto quella conferita per il ricorso per ammissione ordinaria non veniva richiamata per mero errore materiale, intendendosi ad essa fare riferimento, ma la stessa doveva ritenersi valida anche per l’insinuazione tardiva, come avviene con riguardo alle fasi di altri procedimenti (per il giudizio di merito dopo quello cautelare, per il giudizio di appello, per la fase di esecuzione).

3. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati e devono essere rigettati.

3.1. Com’è noto, con il procedimento di insinuazione tardiva, al pari di quello di ammissione tempestiva (L. Fall., artt. 93 e 101, nel testo anteriore alla novella del 2007, applicabili ratione temporis), si fanno valere nel fallimento diritti suscettibili di essere ammessi al passivo (Cass., sentenza n. 7401 del 1997, ord. n. 20048 del 2010).

3.2. Come ricordato dal ricorrente, questa Corte (Cass., sentenza n. 7661 del 2006, si v. anche Cass., sentenze n. 24049 del 2006 e n. 3535 del 1988) ha statuito che: E’ principio assolutamente pacifico in giurisprudenza che l’ammissione ordinaria e quella tardiva al passivo fallimentare (principio estendibile anche alle insinuazioni tardive in progressione successiva) sono altrettante fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale sicchè, rispetto alla decisione concernente una insinuazione tardiva di credito, le pregresse decisioni, riguardanti la insinuazione ordinaria, hanno valore di giudicato interno e quindi un credito, per potere essere insinuato tardivamente, deve essere diverso, in base al criteri del petitum e della causa petendi, da quello fatto valere nella insinuazione ordinaria, con la conseguente inammissibilità della domanda di insinuazione tardiva, che abbia identità di petitum e di causa petendi con quella per l’ammissione tempestiva.

Tale statuizione, che ha carattere sostanziale e non processuale, determinando l’unitarietà dell’accertamento giurisdizionale il giudicato interno, non è contraddetta dalla sentenza della Corte d’Appello di Catania, che motiva la propria decisione con riferimento alla diversa disciplina processuale dei procedimenti per ammissione ordinaria e per insinuazione tardiva, nè, comunque, è dirimente rispetto alla fattispecie in esame che riguarda il conferimento della procura speciale alle liti.

3.3. Nel caso in esame (crediti per ferie, festività, rol e preavviso, rispetto al credito per TFR), oltre alla differente disciplina processuale dei procedimenti, richiamata dal giudice di secondo grado, proprio l’autonomia della causa petendi e del petitum esclude un rapporto di prodromicità o consequenzialità tra la domanda di ammissione tempestiva al passivo e quella di insinuazione tardiva, di tal che la procura speciale alle liti rilasciata per l’ammissione ordinaria al passivo fallimentare non può estendere i suoi effetti rispetto al ricorso per insinuazione tardiva.

Nè, quindi, nella fattispecie in questione, può trovare applicazione la giurisprudenza formatasi con riguardo all’estensione dello ius postulandi in riferimento, ad es., al rapporto tra processo di cognizione e processo di esecuzione (cfr., Cass., sentenza n. 26296 del 2007), e tra giudizio di primo grado e giudizio di appello (cfr., Cass., sentenza n. 24092 del 2009).

3.5. Correttamente, pertanto, e con congrua e logica motivazione, che si sottrae alle censure proposte, integrata ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, come sopra indicato (punto 3.3.), la Corte d’Appello di Catania ha rigettato l’impugnazione, ritenendo inammissibile il ricorso per insinuazione tardiva in ragione dell’inesistenza della procura alle liti.

4. Il ricorso, quindi, deve essere rigettato. Nulla spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 2 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-01-2013) 26-03-2013, n. 14260 Motivazione contraddittoria, insufficiente, mancante

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Orvieto ricorre avverso la sentenza in data 18-5-2011 con la quale il Giudice di pace di Città della Pieve aveva assolto M.E. dal reato di lesioni personali commesso il (OMISSIS), e dai reati di ingiuria, minaccia e lesioni personali commessi il (OMISSIS), in danno del marito S.E..

2.Premesso che le liti tra i coniugi erano abituali, il giudice, quanto al primo episodio, rilevava che dalla testimonianza del figlio della coppia, S.A., emergeva soltanto che i genitori si erano reciprocamente spintonati e che il padre era andato a sbattere contro una porta a vetri che urtava un termosifone, mentre i graffi al volto ed ai collo lamentati dalla p.o. non apparivano in nesso causale con la condotta dell’imputata. Quanto al secondo, osservava che, mentre era pacifico che l’imputata fosse stata ferita dal marito al punto da dover essere portata via in ambulanza, neppure lo S. aveva dichiarato di essere stato offeso o minacciato, mentre lo spintonamento contro un muro da parte della moglie che gli avrebbe fatto sbattere la testa, affermato dalla p.o., era stato negato dall’imputata in sede di esame, non potendo quindi considerarsi provato.

3.Il PM ricorrente (che allega le testimonianze dei figli dell’imputata, ma non quella del marito, che pure si dice allegata) deduce violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e illogicità manifesta della motivazione anche sotto il profilo del travisamento della prova. A differenza da quanto ritenuto in sentenza, i due episodi erano stati confermati dai figli della coppia (quello del settembre dal figlio A. che aveva notato del liquido a terra, confermando quindi la dichiarazione del padre che egli era stata gettata addosso della candeggina, e avvalorati dalla prova logica rappresentata dall’abitualità delle liti tra i coniugi con reciproche lesioni. Inoltre era illogico affermare che da spintoni non possano derivare segni al volto e al collo. La p.o. era attendibile avendo ammesso che nell’episodio del settembre aveva colpito la moglie al naso per difesa.

4.Si chiedeva quindi l’annullamento con rinvio della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.

Costituisce invero argomento di visibile inconsistenza quello speso dal primo giudice a supporto dell’assoluzione dell’imputata, con la formula per non aver commesso il fatto, dal primo episodio di lesioni personali in danno del marito, e cioè che dalla deposizione del figlio della coppia, S.A., sarebbe emerso soltanto che i genitori si erano reciprocamente spintonati e che il padre era andato a sbattere contro una porta a vetri che aveva urtato un termosifone, mentre i graffi al volto ed al collo lamentati dalla p.o. non apparivano in nesso causale con la condotta dell’imputata.

2. L’assunto risulta affetto da unidireztonalità in senso innocentista, oltre ad ignorare che l’elemento psicologico può atteggiarsi anche nella forma del dolo eventuale, trascurando che lo spintonare una persona in modo da farla andare a sbattere contro una porta a vetri che si infrangono – dettaglio ignorato in sentenza con travisamento della testimonianza di S.A., allegata al ricorso -, comporta accettazione del rischio delle conseguenti lesioni, mentre il dubbio sul nesso causale tra la lite e i graffi al viso e al collo della p.o. – che la formula assolutoria prescelta fa ritenere verificati ma attribuibili all’azione di altri- da un lato non poggia su alcun serio elemento (tale non potendo considerarsi la circostanza che il figlio della coppia abbia dichiarato di non ricordare, senza escluderla, la presenza di detti graffi), dall’altro ignora che schegge di vetri rotti ben possono causare quei tipo di lesioni.

3. Quanto al secondo episodio, premesso che il ricorso investe solo l’assoluzione dal reato di lesioni e non anche quella dal reati di ingiuria e minaccia, del pari manifestamente illogico appare l’iter argomentativo del primo giudice secondo cui lo spintonamento del marito contro un muro da parte dell’imputata – muro contro il quale il primo aveva sbattuto la testa procurandosi, secondo il capo d’imputazione, ferita escoriata alla fronte, non poteva considerarsi provato sol perchè negato dalla M. in sede di esame.

Argomentazione orfana di qualunque verifica dell’attendibilità della p.o. e della possibile conferma ad essa proveniente dalla deposizione dei figli della coppia che, pur non presenti all’alterco, ne avevano potuto rilevare le conseguenze sulla persona dei genitori (come risulta dalle testimonianze al ricorso, S.A. ha dichiarato che il padre in quella occasione presentava un "graffio sulla fronte"; S.A. ha riferito che, nella stessa occasione, il padre presentava una "escoriazione sulla fronte", mentre il primo giudice si è limitato a sottolineare che nessun teste aveva assistito alla lite) e da certificazioni mediche in atti, punto, quest’ultimo, sul quale la sentenza impugnata è del tutto silente.

4. Nè tale verifica poteva pretermettersi solo perchè risultava accertato che il marito della prevenuta, come da lui ammesso, l’aveva colpita al naso. Tale aspetto della vicenda, sul quale la sentenza si sofferma, non esclude, infatti, che nello stesso contesto la M. avesse per prima provocato lesioni al marito.

5. La sentenza merita quindi annullamento limitatamente ad entrambi i reati di lesioni con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Città della Pieve che, in persona di diverso magistrato, riesaminerà la vicenda anche alla stregua degli elementi sopra evidenziati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di lesioni personali con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Città della Pieve.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2013



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