Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-05-2013) 13-11-2013, n. 45637

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 29.2.2012 il Giudice monocratico del Tribunale di Palermo/Sez. di Carini confermava a carico di D.C. la sentenza emessa dal Giudice di Pace in data 6.10.2010, con la quale l’imputata era stata condannata per reati di cui all’art. 582 c.p., comma 2, realizzati in danno di C.V. (colpito dall’imputata attingendolo con lo spigolo della portiera della propria auto, così cagionando lesioni allo zigomo destro, nonchè lesioni al polso sinistro, colpendo la persona offesa con il parabrezza della autovettura – fatti acc. in data (OMISSIS)).

L’imputata era stata ritenuta responsabile di tali reati desumendo la prova dalle dichiarazioni della persona offesa, ritenute avvalorate dai referti medici e da altre deposizioni.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo: 1-violazione di legge,ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. B – E, e travisamento del fatto. A riguardo rilevava che era stata omessa la valutazione circa la contraddittorietà delle deposizioni testimoniali, rese dai testi D.S. e Ca..

Inoltre la difesa censurava la decisione evidenziando la mancanza di prove della effettiva esistenza delle lesioni denunciate, nonchè della ascrivibilità delle stesse alla condotta dell’imputata.

Infine rilevava l’assenza di elementi idonei a dimostrare il nesso di causalità tra la condotta e l’evento,presupposto indispensabile ai fini della condanna al risarcimento dei danni a favore delle persone offese.

In conclusione deduceva la manifesta illogicità della motivazione chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso deve ritenersi inammissibile.

Invero la sentenza impugnata rende specifica motivazione in ordine alla esistenza di risultanze dibattimentali, quali le dichiarazioni delle persone offese e di altri testi, ritenute conformi, e di referti medici attestanti le patite lesioni.

Validamente risulta peraltro analizzata l’attendibilità delle fonti di prova suffragate da documentazione medica, nella assenza di elementi addotti in contrario dall’imputata.

Orbene, in presenza di tale esaustiva e logica motivazione devono ritenersi puramente generiche le deduzioni difensive, che rilevano la contraddittorietà della motivazione, non resa evidente da alcun dato addotto dal ricorrente, di significativa rilevanza.

Peraltro i motivi di impugnazione con i quali si censura la valutazione di attendibilità della persona offesa sono riferiti ad elementi ininfluenti e infine si rivelano tendenti alla diversa interpretazione dei dati probatori, la cui convergenza risulta vagliata dal giudice di merito con chiarezza e in aderenza alle risultanze dibattimentali.

Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso,e la ricorrente va condannata come per legge al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano N. 138/2009

costituito dai magistrati:

Marina ROSSI DORDI – Presidente

Hugo DEMATTIO – Consigliere relatore

Hans ZELGER – Consigliere

Lorenza PANTOZZI LERJEFORS – Consigliere

ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 51 del registro ricorsi 2009

presentato da

BUILDING S.r.l., in persona del legale rappresentante Ezio Paternoster, rappresentata e difesa dagli avv.ti Karl Zeller e Stefan Thurin, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Siegfried Brugger in Bolzano, via Cappuccini n. 5, giusta delega a margine del ricorso, – ricorrente –

c o n t r o

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 4691 dd. 20.12.2004, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Larcher, Renate von Guggenberg, Alexandra Roilo e Patrizia Pignatta, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, via Crispi n. 3, giusta delega a margine dell’atto di costituzione, – resistente –

RICORSO per esibizione di atto amministrativo ai sensi dell´articolo 25 comma 5, L.n.241/1990

Visto il ricorso notificato il 18.2.2009 e depositato in segreteria il 25.2.2009 con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano dd. 16.3.2009;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la camera di consiglio del 17.3.2009 il consigliere Hugo Demattio ed ivi sentito l’avv. A. Knoll, in sostituzione dell’avv. K. Zeller per la ricorrente e l’avv. A. Roilo per la Provincia autonoma di Bolzano;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con lettera 19 gennaio 2009 la società ricorrente, tramite il suo legale, presentava alla Provincia autonoma di Bolzano, Ufficio appalti, formale richiesta di accesso ai seguenti documenti:

1. copia dei bandi di gara per macchinari e arredamento della scuola professionale “Dipl. Ing. Luis Zuegg” di Merano relativi agli anni 2006 e 2007;

2. copia dei verbali del responsabile di progetto dott. Ing. Maurizio Patat relativi alle sedute di coordinamento per l’arredamento e i macchinari delle officine degli anni 2006-2008;

3. copia degli atti di nomina del responsabile di progetto per l’arredamento dott. Arch. Alessia Biotti e del consulente ing. Stephan Dallago;

4. copia dei verbali del responsabile di progetto per l’arredamento dott. arch. Alessia Biotti e del consulente ing. Stephan Dallago relativi alle sedute di coordinamento 2006-2008;

5. copia della fideiussione Cassa di Risparmio s.p.a. n. 107601001/13.

Spiegava che detta documentazione doveva servire per l’instaurazione di una causa civile contro la Provincia autonoma di Bolzano.

Con lettera 4 febbraio 2009 l’Ufficio appalti ha negato l’accesso sul rilievo che trattatasi di “atti di diritto privato” (privatrechtliche Akten) come tali non accessibili.

Il ricorrente adiva quindi questo Tribunale ai sensi dell’art. 25, comma 5 della legge n. 241/1990 chiedendo l’ordine di esibizione giudiziale della documentazione di cui sopra.

Si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

Nella camera di consiglio del 17 marzo 2009 il difensore della ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’acquisizione del documento n. 5.

La vertenza è quindi stata trattenuta per la decisione.

D I R I T T O

Il ricorso merita accoglimento parziale.

La ricorrente espone

– che in esito al collaudo di lavori eseguiti per conto della Provincia autonoma di Bolzano in esecuzione di un contratto (avente ad oggetto l’acquisto da parte della Provincia di un edificio da costruire e da destinare all’ampliamento della scuola professionale “Dipl. Ing. Luis Zuegg” in Merano) la Provincia le aveva decurtato il corrispettivo per Euro 584.000,00 a titolo di penale per un ritardo di 146 giorni;

– che secondo la Building le somme erano state trattenute illegittimamente, per cui intendeva agire giudizialmente contro la Provincia;

– che per giustificare il ritardo o, comunque, provare la mancanza del danno o, almeno, l’eccessività della penale applicata in relazione allo stesso, doveva acquisire della documentazione relativa alle gare di appalto espletate per l’arredamento e i macchinari della detta scuola professionale negli anni 2006-2008.

Chiedeva quindi l’esibizione della documentazione come elencata in epigrafe.

La Provincia eccepisce che si tratterebbe di atti privati non accessibili e che, per quanto riguarda i bandi di gara, gli stessi sono pubblicati e quindi accessibili da tutti e, per quanto riguarda la fideiussione, trattarebbesi di documento in possesso della ricorrente.

Per quanto concerne quest’ultimo la ricorrente, con dichiarazione a verbale, ha rinunciato all’acquisizione.

Per il resto il ricorso merita accoglimento parziale.

Non è certamente fondato per quanto diretto ad un ordine di esibizione di bandi di gara pubblicati (sul sito della Provincia autonoma di Bolzano e sulla Gazzetta ufficiale della Comunità europea) e quindi accessibili senza ordine del giudice.

Appare fondato, invece, per quanto ha di mira la documentazione relativa ad un appalto pubblico (documenti elencati sub 2, 3 e 4), ancorchè si tratti – come eccepito dall’Amministrazione – di atti privati.

Invero, ai sensi dell’art. 24 L.P. n. 17/1993 e dell’art. 22 L. n. 241/1990 – di regola e a parte particolari ragioni di privacy o di segretezza, che qui non si adducono – anche gli atti provenienti da soggetti privati sono equiparati agli atti amministrativi ai fini dell’accesso e quindi sono suscettibili di ostensione se utilizzati ai fini di un’attività amministrativa.

Conclusivamente quindi il ricorso va accolto parzialmente con conseguente obbligo per la Provincia autonoma di Bolzano di consentire al ricorrente di accedere alla documentazione di cui sopra.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano – disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale del ricorso, ordina alla Provincia autonoma di Bolzano di esibire alla ricorrente la documentazione di cui sopra n. 2, 3 e 4.

Dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 17.3.2009.

IL PRESIDENTE L’ESTENSORE

Marina ROSSI DORDI Hugo DEMATTIO

/br/rm

N. R.G. 51/2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Corte Costituzionale sentenza n. 77 SENTENZA 07 – 11 marzo 2011 .

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Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 12 del 16-3-2011

Sentenza nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli artt. 18, commi 4 e 7, e 19, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, della legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3 (Legge finanziaria regionale 2010), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26 marzo – 1° aprile 2010, depositato in cancelleria il 6 aprile 2010 ed iscritto al n. 55 del registro ricorsi 2010. Udito nell’udienza pubblica dell’8 febbraio 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella; Udito l’avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. – Con ricorso notificato il 1° aprile 2010, depositato il 6 aprile 2010 e iscritto al n. 55 del ruolo ricorsi dell’anno 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimita’ costituzionale degli artt. 18, commi 4 e 7, e 19, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, della legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3 (Legge finanziaria regionale 2010). 2. – L’art. 18, comma 4, della predetta legge regionale dispone che «La Giunta regionale adotta con proprio atto una nuova disciplina riguardante le spese per i buoni pasto spettanti al personale dipendente dell’Amministrazione regionale, prevedendo annualmente l’utilizzo di non piu’ di 120 buoni pasto per ogni dipendente. Al personale con mansioni di autista e’ assegnata una quota aggiuntiva calcolata su base storica in relazione al servizio svolto». Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, tale norma viola l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell’ordinamento civile e, quindi, sia i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile, tra i quali rientra il rapporto di impiego privatizzato, sia i contratti collettivi. Essa, infatti, disciplina una materia (spese per i buoni pasto) rientrante nel trattamento economico da collegare all’orario di lavoro dei dipendenti e riservata alla contrattazione collettiva, con conseguente contrasto con le disposizioni contenute nel titolo III (artt. 40-50) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che individua le procedure da seguire in sede di contrattazione e sancisce per tutte le amministrazioni pubbliche l’obbligo del rispetto della normativa contrattuale. 3. – Il successivo comma 7 dell’art. 18 della legge della Regione Molise n. 3 del 2010, nel sostituire l’art. 3, comma 6, della legge della Regione Molise 13 gennaio 2009, n. 1 (Legge finanziaria regionale 2009), dispone che «Nelle more della revisione dei sistemi di incentivazione della qualita’ delle prestazioni lavorative di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con effetto dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010 sono ripristinate le misure percentuali delle indennita’ dell’istituto di cui all’articolo 29-bis della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, cosi’ come rideterminate dall’articolo 1 della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 33». Ad avviso del ricorrente anche tale norma, incidendo, temporaneamente rideterminandola, sull’indennita’ economica istituita dal richiamato art. 29-bis, contrasta con l’art. 117 Cost., secondo comma, lettera l), Cost., per gli stessi motivi indicati a proposito del precedente comma 4 del medesimo art. 18. Il contrasto con il predetto parametro costituzionale sussisterebbe, secondo la difesa dello Stato, anche ipotizzando che la disciplina delle procedure e delle modalita’ della contrattazione collettiva sia riservata all’autonomia degli enti direttamente interessati. Infatti, nella fattispecie, il legislatore regionale non ha disciplinato il regime procedimentale della contrattazione, ma ha inciso sulla misura percentuale delle indennita’ da corrispondere ad una determinata categoria di personale, aspetto che deve invece essere regolato dalla contrattazione collettiva. 4. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato anche i commi 1, 2 e 3 dell’art. 19 della legge della Regione Molise n. 3 del 2010, a norma dei quali: i contratti del personale di tutto il servizio sanitario regionale, utilizzato ai sensi dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, o assunto a tempo determinato oppure con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, possono essere prorogati, in caso di riscontrata carenza di organico, per la durata massima del Piano di rientro sanitario, nel rispetto dei relativi limiti annuali di spesa (comma 1); l’Azienda sanitaria regionale per il Molise puo’ prorogare, per il periodo corrispondente al Piano di rientro e per un termine di sei mesi rinnovabile una sola volta, gli incarichi di direttore di unita’ operativa complessa gia’ conferiti a seguito di apposita selezione (comma 2); l’Azienda sanitaria regionale del Molise predispone un piano di riorganizzazione del personale coerente con il piano di riassetto della rete ospedaliera e con il Piano di rientro (comma 3). Si tratta, pertanto, di una serie di interventi (proroga del rapporto con personale dipendente; predisposizione di un piano di riorganizzazione del personale) correlati al Piano di rientro sanitario (riferito agli anni dal 2007 al 2009) la cui prosecuzione presuppone l’adozione di specifici programmi operativi. Il ricorrente sostiene che tali interventi precostituiscono vincoli alla futura adozione dei programmi operativi, incidendo sugli stessi e potenzialmente pregiudicandone fin d’ora la coerenza con gli obiettivi programmati, con conseguente compromissione della piena attuazione dell’art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), che cosi’ recita: «Per le Regioni gia’ sottoposte ai piani di rientro e gia’ commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l’assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonche’ le relative azioni di supporto contabile e gestionale. E’ fatta salva la possibilita’ per la Regione di presentare un nuovo Piano di rientro ai sensi della disciplina recata dal presente articolo. A seguito dell’approvazione del nuovo piano cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le procedure definiti nel medesimo piano per il passaggio dalla gestione straordinaria commissariale alla gestione ordinaria regionale». Poiche’ tale disposizione costituisce norma di coordinamento di finanza pubblica, risulterebbe leso l’art.117, terzo comma, Cost. In secondo luogo, i singoli interventi in oggetto non sarebbero in linea con quanto disposto nel tavolo tecnico per i programmi operativi del nuovo Patto per la salute sottoscritto, in data 3 dicembre 2009, in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano che prevede, per l’anno 2010, il contenimento del costo del personale con il conseguente blocco del turn-over, la rideterminazione dei fondi della contrattazione collettiva, nonche’ la diminuzione delle posizioni organizzative. Invece l’art. 19, comma 1, della legge della Regione Molise n. 3 del 2010 prevede la possibilita’ di prorogare i rapporti di lavoro flessibile, a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa per la durata del Piano di rientro nel rispetto dei limiti annuali di spesa; il comma 2 dispone la proroga di incarichi gia’ conferiti per lo svolgimento di direttore di unita’ operativa complessa; il comma 3 prevede la predisposizione da parte dell’azienda sanitaria di un piano di riorganizzazione del personale coerente con il riassetto della rete ospedaliera e con il Piano di rientro anche ai fini dell’applicazione di cui all’art. 3 della legge della Regione Molise n. 1 del 2009. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con specifico riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, deduce che essi, per loro natura, non possono ritenersi prorogabili, se non limitatamente al compimento di un’attivita’ avviata, in quanto la loro durata e’ predeterminata in relazione allo specifico aspetto o fase dell’attivita’ per il quale sono stati stipulati. Invece, rispetto al rinvio diretto all’applicazione dell’art. 3 della legge della Regione Molise n. 1 del 2009, il ricorrente sostiene che esso si risolve, di fatto, nell’attuazione di procedure di stabilizzazione del personale precario difformi da quelle previste dal legislatore statale all’art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini), convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Pertanto, per le ragioni che precedono, i commi 1, 2 e 3 dell’art. 19 della legge della Regione Molise n. 3 del 2010, contrasterebbero anche con gli artt. 3 e 97 Cost., in riferimento ai principi di imparzialita’ e buon andamento dell’amministrazione, e con il principio di leale collaborazione Stato-Regioni. 5. – Il comma 4 del medesimo art. 19 della legge molisana n. 3 del 2010 stabilisce che «La Regione Molise, ai fini dell’attuazione di progetti di ricerca sanitaria o di progetti finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ex articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e per gli interventi finanziati ai sensi dell’articolo 79, comma 1-sexies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, puo’ stipulare i contratti previsti dall’articolo 15-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502». Tale ultima disposizione consente la stipula di contratti per l’attuazione di progetti finalizzati non sostitutivi dell’attivita’ ordinaria, con i quali «le aziende unita’ sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono, nei limiti delle risorse di cui all’art. 1, comma 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine disponibili, assumere con contratti di diritto privato a tempo determinato soggetti in possesso di diploma di laurea ovvero di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di abilitazione professionale nonche’ di abilitazione all’esercizio della professione, ove prevista». Il legislatore regionale avrebbe dunque illegittimamente ampliato l’ambito applicativo della norma statale, estendendo la sua applicazione anche a fattispecie non contemplate dall’art. 15-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). In particolare, la stipula dei contratti e’ consentita dalla norma impugnata, non solo per i progetti di cui all’art. 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nell’ottica del perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale, ma anche per le fattispecie previste dall’art. 1, comma 34, della medesima legge (progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani, nonche’ per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie) e per gli interventi diretti a garantire la disponibilita’ di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie contemplati dall’art. 79, comma 1-sexies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Poiche’ le disposizioni contenute nell’art. 15-octies del d.lgs. n. 502 del 1992 devono essere considerate principi fondamentali in materia di tutela della salute, il ricorrente sostiene che l’art. 19, comma 4, legge della Regione Molise n. 3 del 2010, viola l’art. 117, terzo comma, Cost., nonche’ il principio di leale collaborazione Stato-Regioni. Inoltre, nella parte in cui la medesima norma regionale disciplina i contratti di diritto privato previsti dall’art. 15-octies del d.lgs. n. 502 del 1992, ampliando la sfera di applicazione dello stesso, essa sarebbe lesiva anche dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile. 6. – L’art. 19, comma 5, della legge della Regione Molise n. 3 del 2010 prevede che, «ai fini del controllo della spesa farmaceutica e di una corretta informazione sulle prescrizioni farmaceutiche da parte dei medici, la Giunta regionale promuove e disciplina le funzioni dell’informatore medicoscientifico aziendale». Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la norma individua una nuova figura professionale nell’ambito delle professioni sanitarie, ponendosi in contrasto con l’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992 (secondo il quale «Il Ministro della sanita’ individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili»), legge che pone i principi fondamentali in materia (art. 19, comma 1, d.lgs. n. 502 del 1992), violando sotto un duplice profilo il disposto dell’art. 117, terzo comma, Cost., che prevede la competenza legislativa statale concorrente in materia di professioni e di tutela della salute. 7. – L’art. 19, comma 7, della legge della Regione Molise n. 3 del 2010 dispone che «In attuazione di quanto stabilito dall’art. 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, relativamente alle modalita’ organizzative dell’attivita’ del commissario ad acta e del subcommissario, nominati dal Consiglio dei ministri per il Piano di rientro, e’ applicabile l’art. 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, come modificata dalla legge regionale 6 aprile 2009, n. 15. E’ autorizzata l’imputazione della spesa per il compenso spettante al subcommissario ad acta alla UPB n. 198, capitolo 2100». A sua volta, l’art. 8 della legge della Regione Molise 12 settembre 1991, n. 15 (Norme integrative e complementari alla legge regionale «Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli Enti pubblici della Regione Molise – Triennio 1988-1990» e provvedimenti urgenti per l’organizzazione amministrativa della Regione), concernente la disciplina delle segreterie particolari, prevede, tra l’altro, la possibilita’ di assumere nuovo personale per l’organizzazione amministrativa. Ad avviso del ricorrente, l’art. 19, comma 7, della legge della Regione Molise n. 3 del 2010 si porrebbe pertanto in contrasto con l’art. 4, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equita’ sociale), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, legge 29 novembre 2007, n. 222, nella parte in cui dispone che le Regioni provvedono agli adempimenti relativi alla gestione commissariale con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, con conseguente lesione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica che l’art.117, terzo comma, Cost. riserva alla competenza statale. 8. – Con atto ritualmente notificato e depositato l’11 gennaio 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso limitatamente all’impugnazione dell’art. 18, comma 7, della legge reg. Molise n. 3 del 2010. Considerato in diritto 1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo e terzo comma, Cost., questioni di legittimita’ costituzionale di alcune norme della legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3 (Legge finanziaria regionale 2010). 1.1. – In particolare, il ricorrente ha impugnato l’art. 18, comma 4, della predetta legge regionale, affermando che esso, disponendo che «La Giunta regionale adotta con proprio atto una nuova disciplina riguardante le spese per i buoni pasto spettanti al personale dipendente dell’Amministrazione regionale, prevedendo annualmente l’utilizzo di non piu’ di 120 buoni pasto per ogni dipendente. Al personale con mansioni di autista e’ assegnata una quota aggiuntiva calcolata su base storica in relazione al servizio svolto» e, quindi, disciplinando un aspetto del trattamento economico dei dipendenti regionali, violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell’ordinamento civile e, dunque, sia i rapporti di diritto privato regolati dal codice civile (tra i quali rientra il rapporto di impiego privatizzato), sia i contratti collettivi. 1.2. – Per il medesimo motivo il Presidente del Consiglio dei ministri censura l’art. 18, comma 7, della legge della Regione Molise n. 3 del 2010, il quale, stabilendo che «con effetto dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010 sono ripristinate le misure percentuali delle indennita’ dell’istituto di cui all’articolo 29-bis della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, cosi’ come rideterminate dall’articolo 1 della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 33», disciplina un aspetto del trattamento economico di una determinata categoria di dipendenti regionali. 1.3. – Il ricorrente impugna, poi, l’art. 19, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Molise n. 3 del 2010, i quali dispongono, rispettivamente, che: i contratti del personale di tutto il servizio sanitario regionale, utilizzato ai sensi dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), o assunto a tempo determinato oppure con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, possono essere prorogati, in caso di riscontrata carenza di organico, per la durata massima del Piano di rientro sanitario, nel rispetto dei relativi limiti annuali di spesa (comma 1); l’Azienda sanitaria regionale per il Molise puo’ prorogare, per il periodo corrispondente al Piano di rientro e per un termine di sei mesi rinnovabile una sola volta, gli incarichi di direttore di unita’ operativa complessa gia’ conferiti a seguito di apposita selezione (comma 2); l’Azienda sanitaria regionale del Molise predispone un piano di riorganizzazione del personale coerente con il piano di riassetto della rete ospedaliera e con il Piano di rientro, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 3 della legge della Regione Molise 13 gennaio 2009, n. 1 (Legge finanziaria regionale 2009) (comma 3). Ad avviso della difesa dello Stato, tali disposizioni lederebbero l’art. 117, terzo comma, Cost., trattandosi di interventi che precostituiscono vincoli alla futura adozione dei programmi operativi, incidendo sugli stessi e potenzialmente pregiudicandone fin d’ora la coerenza con gli obiettivi programmati, con conseguente compromissione della piena attuazione dell’art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), costituente principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica. Esse, inoltre, violerebbero gli artt. 3 e 97 Cost., in riferimento ai principi di imparzialita’ e buon andamento dell’amministrazione, e il principio di leale collaborazione Stato-Regioni, poiche’, quanto ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, questi, per loro natura, non possono ritenersi prorogabili, se non limitatamente al compimento di un’attivita’ avviata e, quanto al rinvio diretto all’applicazione dell’art. 3 della legge della Regione Molise n. 1 del 2009, esso si risolve nell’attuazione di procedure di stabilizzazione del personale precario difformi da quelle previste dal legislatore statale all’art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini). 1.4. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato anche l’art. 19, comma 4, della legge della Regione Molise n. 3 del 2010, il quale stabilisce che la stipula dei contratti di lavoro di diritto privato a tempo determinato previsti dall’art. 15-octies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e’ consentita anche per le fattispecie previste dall’art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e per quelli finanziati ai sensi dell’art. 79, comma 1-sexies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria). Tale norma regionale lederebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., e il principio di leale collaborazione Stato-Regioni, contrastando con l’art. 15-octies del d.lgs. n. 502 del 1992 (che deve essere considerato principio fondamentale in materia di tutela della salute), il quale consente la stipula dei predetti contratti solamente per i progetti di cui all’art. 1, comma 34-bis, della legge n. 662 del 1996. Essa contrasterebbe, poi, con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, perche’ amplia la sfera di applicazione dell’art. 15-octies del d.lgs. n. 502 del 1992, il quale disciplina contratti di diritto privato. 1.5. – Il ricorrente censura, inoltre, l’art. 19, comma 5, della legge della Regione Molise n. 3 del 2010, perche’ esso, stabilendo che, «ai fini del controllo della spesa farmaceutica e di una corretta informazione sulle prescrizioni farmaceutiche da parte dei medici, la Giunta regionale promuove e disciplina le funzioni dell’informatore medicoscientifico aziendale», violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., che prevede la competenza legislativa statale concorrente in materia di professioni e di tutela della salute, poiche’ individua una nuova figura professionale nell’ambito delle professioni sanitarie, ponendosi in contrasto con l’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992 (secondo il quale «Il Ministro della sanita’ individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili»), norma che detta i principi fondamentali in materia. 1.6. – Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 19, comma 7, della legge della Regione Molise n. 3 del 2010, il quale cosi’ recita: «In attuazione di quanto stabilito dall’art. 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, relativamente alle modalita’ organizzative dell’attivita’ del commissario ad acta e del subcommissario, nominati dal Consiglio dei ministri per il Piano di rientro, e’ applicabile l’art. 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, come modificata dalla legge regionale 6 aprile 2009, n. 15. E’ autorizzata l’imputazione della spesa per il compenso spettante al subcommissario ad acta alla UPB n. 198, capitolo 2100». L’Avvocatura generale dello Stato afferma che tale norma lederebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., poiche’ l’art. 8 della legge della Regione Molise 12 settembre 1991, n. 15 (Norme integrative e complementari alla legge regionale «Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli Enti pubblici della Regione Molise – Triennio 1988-1990» e provvedimenti urgenti per l’organizzazione amministrativa della Regione), concernente la disciplina delle segreterie particolari, prevede, tra l’altro, la possibilita’ di assumere nuovo personale per l’organizzazione amministrativa e pertanto la norma impugnata si pone in contrasto con l’art. 4, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equita’ sociale), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, legge 29 novembre 2007, n. 222, nella parte in cui questo dispone che le Regioni provvedono agli adempimenti relativi alla gestione commissariale con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, con conseguente lesione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. 2. – Preliminarmente – ricordato che la Regione Molise non si e’ costituita nel presente giudizio di costituzionalita’ – deve essere dichiarata l’estinzione del processo limitatamente alla questione relativa all’art. 18, comma 7, della legge della Regione Molise n. 3 del 2010, avendo il Presidente del Consiglio dei ministri rinunciato alla sua impugnazione (art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). 3. – La questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 18, comma 4, della legge della Regione Molise n. 3 del 2010, sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e’ fondata. Tale norma prevede che la Giunta regionale adotti una nuova disciplina in materia di buoni pasto, spettanti ai dipendenti regionali, e stabilisce anche il numero massimo annuale di essi concedibili a ogni lavoratore. I buoni pasto costituiscono, come noto, una sorta di rimborso forfettario delle spese che il lavoratore, tenuto a prolungare la propria permanenza in servizio oltre una certa ora, deve affrontare per consumare il pranzo. Si tratta, quindi, di una componente del trattamento economico spettante ai dipendenti pubblici, che rientra nella regolamentazione del contratto di diritto privato che lega tali dipendenti "privatizzati" all’ente di appartenenza. Questa Corte ha gia’ affermato che detta disciplina rientra nella materia dell’ordinamento civile (sentenze n. 324 del 2010 e n. 151 del 2010) e che a questa materia e’ riconducibile anche il trattamento economico (sentenza n. 332 del 2010) dei dipendenti pubblici, il cui rapporto di impiego sia stato privatizzato e, conseguentemente, disciplinato dalla contrattazione collettiva (sentenza n. 189 del 2007). Pertanto, la norma regionale in esame, disciplinando un aspetto del trattamento economico dei dipendenti della Regione, il cui rapporto di impiego e’ stato privatizzato, invade la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e deve conseguentemente essere dichiarata illegittima. 4. – Anche la questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 19, commi 1 e 2, della legge della Regione Molise n. 3 del 2010, sollevata in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., e’ fondata. Il Molise e’ una Regione per l’attuazione del cui Piano di rientro della spesa sanitaria e’ stato nominato un commissario ad acta. Orbene, questa Corte ha ripetutamente qualificato come principi di coordinamento della finanza pubblica le norme statali che perseguivano in vario modo la finalita’ di contenimento della spesa sanitaria (sentenze n. 100 e n. 40 del 2010, n. 94 del 2009). Anche l’art. 2, comma 88, legge n. 191 del 2009, il quale mantiene fermo l’assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro, costituisce un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica. Con tale principio confliggono i commi 1 e 2 dell’art. 19 impugnato. In particolare, il comma 1 dispone una proroga talmente ampia dei contratti di lavoro in essere con il personale precario (essa concerne, infatti, i contratti del personale di tutto il servizio sanitario regionale utilizzato con modalita’ di lavoro flessibili o assunto a tempo determinato o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) da comportare il serio rischio di pregiudicare l’obiettivo dei programmi operativi finalizzati all’attuazione del Piano di rientro. Identica considerazione vale per il comma 2, che prevede la possibilita’ per la Azienda sanitaria molisana di prorogare per il periodo corrispondente al Piano di rientro gli incarichi di direttore di unita’ operativa complessa gia’ conferiti. E’ ovvio, infatti, che simili proroghe impediscono di realizzare immediatamente il risparmio di spesa conseguente alla soppressione delle corrispondenti unita’ complesse eventualmente disposta dal commissario ad acta. Va quindi dichiarata l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 19, commi 1 e 2, della legge della Regione Molise n. 3 del 2010. Restano assorbite le censure svolte in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. 5. – Le questioni di legittimita’ costituzionale dell’art. 19, comma 3, della legge della Regione Molise n. 3 del 2010 non sono fondate. Tale norma stabilisce che la Azienda sanitaria molisana propone un piano di riorganizzazione del personale coerente con il riassetto della rete ospedaliera e con il Piano di rientro «anche ai fini dell’applicazione dell’art. 3 della legge regionale 13 gennaio 2009, n. 1». Quest’ultimo articolo, al comma 8, prevede la stabilizzazione per il personale assunto con contratti a tempo determinato. Contrariamente a quanto temuto dal ricorrente, una simile disposizione non comporta un rischio di compromissione dell’obiettivo del rientro della spesa sanitaria regionale, perche’ vale, anche per le procedure di stabilizzazione che la Regione potrebbe eventualmente attivare, il limite costituito dalla necessaria coerenza con il piano di riassetto della rete ospedaliera e con il Piano di rientro. Non e’ ravvisabile, dunque, contrasto con il principio fondamentale espresso dall’art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009, ne’, conseguentemente, con l’art. 117, terzo comma, Cost. Neppure sussiste la lesione degli artt. 3 e 97 Cost. denunciata dal ricorrente con riferimento al rinvio, contenuto nella disposizione impugnata, diretto all’applicazione dell’art. 3 della legge regionale n. 1 del 2009, che, ad avviso della difesa dello Stato, si risolverebbe nell’attuazione di procedure di stabilizzazione del personale precario difformi da quelle previste dal legislatore statale all’art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge n. 78 del 2009. Infatti, l’art. 19, comma 3, della legge della Regione Molise n. 3 del 2010 non costituisce la fonte del potere dell’amministrazione molisana di procedere alla stabilizzazione dei precari, fonte che invece va individuata nell’art. 3 della precedente legge regionale n. 1 del 2009, non impugnata dallo Stato e, pertanto, ancora in vigore. La norma oggi censurata semplicemente prevede che, nel piano di riorganizzazione del personale, l’Azienda sanitaria molisana tenga conto anche del personale precario da stabilizzare in virtu’ della precedente normativa del 2009. 6. – La questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 19, comma 4, della legge della Regione Molise n. 3 del 2010, sollevata in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., e’ fondata. Tale norma dispone che la Regione puo’ stipulare i contratti previsti dall’art. 15-octies del d.lgs. n. 502 del 1992 (si tratta di contratti di diritto privato a tempo determinato) per l’attuazione di progetti di ricerca sanitaria ovvero finalizzati alla realizzazione di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ex artt. 34 e 34-bis della legge n. 662 del 1996 e per gli interventi finanziati ai sensi dell’art. 79, comma 1-sexies, del decreto-legge n. 112 del 2008. L’art. 15-octies del d.lgs. n. 502 del 1992 prevede la possibilita’ per le aziende sanitarie locali di stipulare i predetti contratti di lavoro a tempo determinato «Per l’attuazione di progetti finalizzati, non sostitutivi dell’attivita’ ordinaria […], nei limiti delle risorse di cui all’articolo 1, comma 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine disponibili». Tale norma statale esprime un principio fondamentale in materia di tutela della salute, poiche’ disciplina le condizioni generali di applicabilita’ – nel settore sanitario – di un istituto (le assunzioni a termine) che ha una rilevanza del tutto particolare nell’ambito dell’impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. L’art. 19, comma 4, legge della Regione Molise n. 3 del 2010, nel consentire la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato anche in relazione ad iniziative diverse da quelle contemplate dalla summenzionata norma statale, si pone in contrasto con la disciplina posta da quest’ultima e, pertanto, viola l’art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce allo Stato la competenza a dettare i principi fondamentali in materia di tutela della salute. Resta assorbita la censura formulata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. 7. – La questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 19, comma 5, della legge della Regione Molise n. 3 del 2010, sollevata in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., e’ fondata. Questa Corte ha ripetutamente affermato che l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, e’ riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato. La norma regionale oggetto della presente questione sostanzialmente istituisce una nuova professione (quella dell’informatore medicoscientifico aziendale), rinviando addirittura ad una disciplina di rango secondario la definizione delle funzioni e tutta la regolamentazione di tale nuova professione. Deve dunque essere dichiarata l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 19, comma 5, della legge della Regione Molise n. 3 del 2010. 8. – Anche la questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 19, comma 7, della legge della Regione Molise n. 3 del 2010, e’ fondata. La norma impugnata, infatti, prevede che, in relazione all’attivita’ del commissario ad acta e del subcommissario (nominati dal Consiglio dei ministri per il Piano di rientro dal disavanzo nella spesa sanitaria), e’ applicabile l’art. 8 della legge della Regione Molise n. 15 del 1991 che, con riferimento al personale delle segreterie particolari degli organi, prevede anche la possibilita’ di assumere con contratto di diritto privato a tempo determinato personale esterno all’Amministrazione regionale (comma 7). Orbene, l’art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007 stabilisce che le Regioni provvedono agli adempimenti relativi alla gestione commissariale dei Piani di rientro «utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente». Tale disposizione ha natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica. E’ evidente quindi che la facolta’ di ricorrere a nuove assunzioni per le esigenze della gestione commissariale si pone in aperto contrasto con il vincolo posto dall’art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007, con conseguente violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. Va dunque dichiarata l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 19, comma 7, della legge della Regione Molise n. 3 del 2010.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 18, comma 4,
della legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3 (Legge
finanziaria regionale 2010);
Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 19, commi 1,
2, 4, 5 e 7 della legge della Regione Molise n. 3 del 2010;
Dichiara estinto il processo relativamente alla questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 18, comma 7, della legge della
Regione Molise n. 3 del 2010, promossa, in riferimento all’art. 117,
secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei
ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
Dichiara non fondate le questioni di legittimita’ costituzionale
dell’art. 19, comma 3, della legge della Regione Molise n. 3 del 2010
promosse, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost.,
dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in
epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2011.

Il Presidente: De Siervo

Il redattore: Mazzella

Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria l’11 marzo 2011

Il cancelliere: Melatti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 05-01-2011, n. 13 Amministrazione straordinaria per le imprese in crisi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. – I signori Gi.Co. e Ga.Di.Pa. hanno interposto appello avverso la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, dichiarò inammissibile l’impugnativa, articolatasi in un ricorso introduttivo e in successivi motivi aggiunti, proposta in primo grado dagli odierni appellanti, onde ottenere l’annullamento:

– del provvedimento del 7 luglio 2009, prot. 78737, richiamato nell’avviso pubblicato sul quotidiano "La Sicilia" di Catania, col quale il Ministro dello sviluppo economico autorizzò i commissari straordinari della R.T.A. – Realizzazioni Turistico Alberghiere S.p.A. in amministrazione straordinaria (d’ora in poi, breviter, "RTA") alla vendita del complesso turistico alberghiero denominato "La Perla Jonica";

– dell’aggiudicazione definitiva del predetto complesso turistico alberghiero e del susseguente del decreto di trasferimento.

2. – Si sono costituiti, per resistere all’impugnazione, il Ministero dello sviluppo economico, la RTA e le altre società indicate nelle premesse, nonché la Item S.r.l., resasi aggiudicataria del compendio esitato. Tutte le sunnominate controparti hanno concluso per il rigetto dell’impugnazione.

3. – All’udienza pubblica del 3 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. – Ai fini della definizione del secondo grado del giudizio è sufficiente riferire che gli appellanti adirono il T.A.R. della Sicilia facendo valere differenziate legittimazioni attive. In particolare, il signor Gi.Co. agì nelle qualità di: erede del cav. Ca.Co., liquidatore della Zeutron S.p.A, in amministrazione straordinaria, socio della predetta Zeutron nonché della Fin. It. S.p.A. in amministrazione straordinaria, società a loro volta controllanti la RTA e la F.lli Costanzo S.p.A., del pari in amministrazione straordinaria; il signor Di.Pa. allegò, invece, la sua pretesa qualità di legale rappresentante della citata RTA.

5. – Il Tribunale etneo, pronunciandosi con sentenza succintamente motivata e richiamando alcuni precedenti di questo Consiglio, ha ritenuto che i ricorrenti fossero carenti di legittimazione attiva.

6. – Gli appellanti hanno impugnato la sentenza, contestando, con vari argomenti, la declaratoria di inammissibilità dell’originaria impugnativa e riproponendo, nel merito, le censure in ordine alle presunte illegittimità del procedimento di vendita del complesso immobiliare turistico alberghiero denominato "La Perla Jonica".

7. – L’appello è manifestamente infondato e si presta a una definizione con sentenza in forma semplificata.

Siccome ampiamente chiarito dal T.A.R., nella motivazione della sentenza gravata, questo Consiglio ha già avuto occasione di esaminare, con riferimento ad altre impugnazioni, molti dei titoli di pretesa legittimazione a ricorrere fatti valere in questa sede dal signor Co. In dettaglio, il C.G.A. ha già chiarito, con dovizia di argomenti, che il signor Co. non ha titolo per agire, rispettivamente, quale erede del cav. Ca.Co., quale socio delle società in amministrazione straordinaria e quale liquidatore delle medesime società (C.G.A. n. 980/2009, nonché le decisioni n. 176/2001, n. 336/2001, n. 187/2009). L’appello in esame non offre al Collegio convincenti elementi per discostarsi dai precedenti pronunciati di questo Consiglio i quali, pertanto, vanno ribaditi. Tuttavia il signor Gi.Co. prospetta, in aggiunta a quelli già richiamati, un nuovo titolo di legittimazione attiva, asseritamente riconducibile alla sua qualità di fideiussore delle obbligazioni della società proprietaria del compendio immobiliare venduto.

Anche a voler idealmente prescindere (ma solo exempli gratia) dalla circostanza, di per sé dirimente sotto il profilo processuale, che a tale qualità il signor Co. nemmeno ha accennato nel corso del primo giudizio (difatti, nel contesto del relativo ricorso non è menzionato alcun rapporto di fideiussione e soltanto nel mandato ad litem, apposto a margine, si dà atto di una costituzione "in proprio", la quale tuttavia risulta obiettivamente riferibile a quella dell’odierno appellante in quanto erede del cav. Co.), vale comunque osservare che il rapporto di fideiussione, ancorché preso in considerazione sotto il profilo dell’ipotetico aggravamento della responsabilità contrattuale del fideiussore in conseguenza di una vendita, pretesamente sotto costo, dei beni della società garantita (e, quindi, dell’indebolimento della garanzia patrimoniale offerta da quest’ultima), non può fondare alcuna idonea legittimazione a ricorrere avverso gli atto del procedimento di vendita del quale si controverte. Ed invero, l’interesse del signor Co. a scongiurare detto preteso aggravamento della propria responsabilità patrimoniale presenta, al più, la consistenza di un interesse di mero fatto, come tale non tutelabile in via giurisdizionale.

8. – Per quanto riguarda l’inesistenza di alcuna legittimazione a ricorrere del signor Di.Pa., il quale ha allegato di essere l’amministratore in carica della RTA per l’ordinaria amministrazione, il Collegio ritiene di aderire e di fare proprie le succinte, ma condivisibili, considerazioni svolte dal T.A.R., da intendersi qui integralmente richiamate giacché non scalfite dalle contrarie deduzioni dell’appellante.

9. – Soltanto per completezza motivazionale devono essere brevemente prese in esame le doglianze di merito, in vista della doverosa condanna in via ufficiosa del signor Gi.Co. al pagamento di una somma ex art. 26, comma 2, del processo amministrativo (v., infra, il successivo par. 13).

Tutte le ulteriori censure dedotte con l’appello sono manifestamente infondate. In dettaglio:

a) non corrisponde al vero che, nella fattispecie, non risulti e non sia stata data contezza della previa acquisizione del parere del comitato di sorveglianza: di detto parere, reso in senso favorevole in data 10 giugno 2009, si fa espressa menzione nelle premesse del provvedimento ministeriale impugnato; b) non emerge dagli atti che la vendita bel bene sia stata effettuata sotto costo, nonostante l’esistenza di un pregresso valore stimato della struttura in Euro 76.250.000: in realtà, gli immobili, poi aggiudicati alla Item S.r.l., furono dapprima esitati infruttuosamente per ben tre volte e che l’ultimo prezzo a base d’asta fu di 61.763.000 di euro; quindi, in applicazione dell’art. 591, comma 2, c.p.c., l’originario valore di stima, sopra indicato, è stato inevitabilmente ridotto di un quarto onde conseguire l’obiettivo, del tutto coerente con la procedura di liquidazione, di alienare comunque i predetti beni (e, difatti, Euro 46.350.000 corrispondono a circa i tre quarti di Euro 61.763.000, arrotondati per eccesso a Euro 61.800.000 – evidentemente di tale arrotondamento gli appellanti non possono dolersi);

c) il provvedimento ministeriale impugnato non è affatto privo di motivazione e la misura del prezzo fissato per la vendita è stata presa esplicitamente in considerazione e ritenuta congrua al lume della richiamata normativa codicistica (ancorché, per un mero errore materiale, sia stato richiamato l’art. 592 c.p.c. in luogo dell’art. 591, comma 2, c.p.c., sopra citato);

d) agli appellanti, in quanto privi di legittimazione, sia sostanziale sia processuale, a dolersi delle attività dei commissari liquidatori del Gruppo Costanzo in amministrazione straordinaria, non spettava alcun avviso di avvio del procedimento e in ogni caso, alla stregua di quanto sopra riferito circa l’esito negativo delle precedenti aste, può ragionevolmente escludersi in via controfattuale che, quand’anche gli appellanti avessero avuto piena contezza dello svolgimento della procedura in questione, avrebbero potuto suggerire diverse e convenienti soluzioni per conseguire un più alto prezzo di vendita;

e) di nessun pregio è la censura secondo la quale, a causa della violazione della segretezza della procedura, la comparsa sulla stampa, prima della vendita, della notizia dell’imminente acquisto della struttura alberghiera da parte dell’emiro di Abu Dhabi avrebbe scoraggiato altri investitori locali a presentare offerte, essendo note le capacità economiche del ridetto acquirente. A tale riguardo vale innanzitutto osservare che, dagli atti in possesso del Collegio, non si evince la prova che la Item S.r.l., società acquirente degli immobili in questione, sia riconducibile a certo emiro di Abu Dhabi, ma, ove pure siffatta circostanza fosse comprovata, nondimeno da essa non potrebbero trarsi le conclusioni sulle quali gli appellanti intenderebbero fondare le proprie argomentazioni difensive. In effetti, contrariamente a quanto opinato dai ricorrenti, la procedura in esame non è affatto segreta e, anzi, è soggetta ed è stata sottoposta a regole di massima pubblicità; inoltre, la clausola di riservatezza circa l’identità dell’offerente fu posta, quale condizione per l’acquisto, dalla stessa acquirente (e di ciò si dà atto nella nota dei commissari liquidatori del 29 maggio 2009) e, pertanto, della violazione della stessa potrebbe, al più, dolersi la sola Item S.r.l. e non certo gli appellanti.

Può inoltre fondatamente dubitarsi, attesi i ripetuti esperimenti di vendita andati deserti (dei quali si è sopra riferito), dell’allegata esistenza di altri innominati imprenditori locali, ipoteticamente interessati all’acquisito della struttura.

10. – Al lume dei superiori rilievi il Collegio ritiene di poter assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della presente decisione.

11. – In conclusione, la sentenza impugnata si rivela immune da vizi denunciati con l’appello e merita integrale conferma.

12. – Il regolamento delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

13. – Nel pronunciare sulle spese, come preannunciato, si impone anche la condanna del signor Gi.Co., stante la sua totale soccombenza in giudizio e la temerarietà della lite dallo stesso introdotta, al pagamento di un’ulteriore somma, in favore del Ministero dello sviluppo economico e delle costituite società del Gruppo Costanzo, in amministrazione straordinaria, complessivamente considerate. La condanna poggia sulle sopra esposte ragioni manifeste della decisione e sul contrasto delle difese svolte dall’appellante con i richiamati e specifici precedenti di questo Consiglio.

Il risarcimento è riconosciuto a fronte del pregiudizio, causalmente riconducibile all’iniziativa giudiziaria intrapresa dal signor Co., in termini di maggiori costi, pubblici e privati, da sopportare nella definizione delle procedure di liquidazione dei beni delle società in amministrazione straordinaria. Inoltre deve essere riparato anche il danno morale delle predette controparti per esser state costrette contrastare l’abuso del processo amministrativo da parte del signor Co., in violazione dei valori costituzionali tutelati dagli artt. 24 e 111 Cost. A titolo di risarcimento, per le voci sopra indicate, appare equo, tenendo conto della novità dell’istituto applicato (introdotto nell’art. 96, u.c., c.p.c., in virtù dell’art. 45, comma 12, della L. n. 69/2009 e poi riprodotto, ma senza la limitazione temporale di cui all’art. 58, comma 1, della stessa legge, anche nel citato art. 26, comma 2, del Codice del processo amministrativo), disporre la condanna a soli 5.000,00 (cinquemila/00) Euro per ciascuna delle suddette due controparti (Ministero dello sviluppo economico e società in amministrazione straordinaria), per complessivi Euro 10.000,00 (diecimila/00).

Analoga condanna non va irrogata nei confronti del signor Di.Pa., non sussistendone i presupposti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.

Condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione, in favore delle controparti costituite delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate in Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna controparte costituita, per complessivi Euro 15.000,00 (quindicimila/00).

Ai sensi dell’art. 26, comma 2, del Codice del processo amministrativo, condanna d’ufficio il signor Gi.Co. al pagamento in favore del Ministero dello sviluppo economico e delle società controinteressate costituitesi in giudizio, della somma, equitativamente determinata, di Euro 10.000,00 (diecimila/00), da ripartire tra le suddette parti in misura uguale. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 3 novembre 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Filoreto D’Agostino, Gabriele Carlotti, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, Componenti.

Depositata in Segreteria il 5 gennaio 2011.

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