Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-03-2011) 01-06-2011, n. 22148 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 3 novembre 2009 la Corte d’Appello di Catania, in riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Catania emessa il 12 marzo 2009, ha concesso a C.A. le circostanze attenuanti generiche equivalente alla contestata aggravante ed ha determinato la pena in anni quattro di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere detenuto a fini di spaccio 98 dosi di sostanza stupefacente del tipo "orange skunk" con le aggravanti di essersi avvalso di soggetto minorenne e della recidiva reiterata. Per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale ha motivato la conferma della responsabilità penale dell’imputato, ritenendo sussistente l’elemento materiale del reato sulla base delle analisi eseguite dalla Polizia Scientifica sulla sostanza sequestrata, e dalla quale è emerso che, i quattro reperti esaminati, hanno un peso complessivo di mg. 98 corrispondenti a quattro dosi medie efficaci, mentre il dato ponderale complessivo inferiore di appena due milligrammi a quello minimo idoneo, è giustificato dal rapido processo di disidratazione di tale genere di sostanze. Inoltre la Corte d’Appello ha escluso l’invocata attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 stante la non irrilevante quantità di sostanza e la cospicua somma di denaro rinvenuta e l’utilizzo di persona minorenne che connota il fatto di particolare gravità.

Il C. propone ricorso avverso tale sentenza lamentando violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). In particolare si deduce che la Corte d’Appello avrebbe travisato i dati dell’esame chimico eseguito sulla sostanza sequestrata, ritenendo erroneamente che ciascuno dei quattro reperti esaminati avesse un THC superiore a 25 mg., mentre, viceversa, solo due di essi presentavano tale caratteristica, mentre altri due presentavano una quantità molto inferiore per cui la quantità complessiva della sostanza era molto inferiore a 100 mg., e non di soli due mg., come affermato nella sentenza impugnata. Si lamenta inoltre il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 8 in presenza di un’attività di spaccio meramente occasionale, caratterizzata da un dato ponderale, come detto, addirittura insufficiente ad integrare la quantità necessaria prefissata di principio attivo, mentre la somma rinvenuta era limitata a 100 Euro e, quindi, non cospicua.

MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non è fondato e va conseguentemente rigettato.

Occorre considerare che il D.M. 11 aprile 2006 ha l’unica finalità di definire, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, soglie quantitative che possono indurre a ritenere, eventualmente in accordo con altre acquisizioni, che la detenzione delle sostanze stupefacenti sia finalizzata ad uso esclusivamente personale. Ciò rileva sotto un duplice profilo. Da un lato la disciplina si riferisce al contesto della detenzione e quindi ad una situazione fattuale diversa da quella in esame, che riguarda invece un atto di cessione onerosa.

Dall’altro lato, soprattutto, la disciplina ministeriale, attese le sue finalità, individua la dose "media" con riferimento al "principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente e psicotropo". Tale dose media costituisce a sua volta la base per la definizione della dose media giornaliera. La disciplina, dunque, essendo finalizzata ad individuare i "bisogni" medi di un soggetto assuefatto, non esclude affatto che dosi inferiori a quella "media" siano prive di rilievo penale. Si deve infatti considerare anche l’effetto drogante nei confronti di soggetti non dipendenti, che può essere evidentemente prodotto da dosi inferiori a quella media di cui si discute.

Oltre a ciò, su un piano più generale, non si può fare ameno di collocare la questione esaminata nel contesto del dibattito giurisprudenziale a proposito dei limiti quantitativi di sostanza stupefacente che segnano la rilevanza penale del fatto. Assai in breve, occorre rammentare che la giurisprudenza largamente prevalente ha in passato ha escluso il rilievo penale di condotte riferite a quantitativi di sostanze illecite talmente tenui da potersi escludere un qualche effetto psicotropo. Tale punto di vista è stato confutato dalle Sezioni unite: l’inidoneità dell’azione, relativamente alle fattispecie previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, va valutata unicamente avuto riguardo ai beni oggetto della tutela penale, individuabili in quelli della salute pubblica, della sicurezza e dell’ordine pubblico e della salvaguardia delle giovani generazioni, beni che sono messi in pericolo anche dallo spaccio di dosi contenenti un principio attivo al di sotto della soglia drogante (Sez. un. 24/06/1998). Questa tesi, indubbiamente estrema, ha suscitato perplessità. Essa, in effetti, se applicata in modo letterale, conduce ad attribuire rilevo penale anche a condotte relative a sostanze sostanzialmente amorfe. Per contro, la lettura integrata delle disposizioni contenute nel richiamato D.P.R. n. 309 del 1990, induce a ritenere che la configurazione della tipicità oggettiva non possa prescindere del tutto dalla considerazione della farmacologia attitudine delle diverse sostanze a produrre i loro effetti caratteristici. Si fa riferimento in particolare al cit.

D.P.R., art. 14 che richiama l’azione "narcotico-analgesica" dell’oppio e degli oppioidi; Inazione eccitante" della coca; l’azione "eccitante sul sistema nervoso centrale" degli anfetaminici; "ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore"; la cannabis con i suoi effetti tipici ed "ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali".

Lo stesso richiamato D.M. del 2006 fa riferimento al "potere di indurre alterazioni comportamentali e scadimento delle capacità psicotrope". In conseguenza, una configurazione dell’incriminazione in una guisa che prescindesse del tutto dal concreto effetto psicotropo finirebbe con il cancellarle il tratto più tipico della fattispecie, connesso, appunto, alla concreta attitudine ad influenzare in qualche (anche lieve) misura l’attività neuropsichica del consumatore.

Del resto, l’esigenza di tenere in qualche conto la concreta offensività della sostanza è stata colta in altra più recente pronunzia delle Sezioni unite relativa alla coltivazione di piante con effetto stupefacente (S.U. 24 aprile 2008, rv. 239920). La Corte ha da un lato richiamato, condividendola, la precedente pronunzia a Sezioni unite del 1998; ma ha al contempo evidenziato la necessità di considerare pure il principio di offensività, in forza del quale non è concepibile un reato senza offesa. Tale principio, alla luce della giurisprudenza costituzionale, opera su due piani, "rispettivamente, della previsione normativa, sotto forma di precetto rivolto al legislatore di prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo, precetto comunque la messa in pericolo, di un bene o interesse oggetto della tutela penale (offensività in astratto), e dell’applicazione giurisprudenziale (offensività in concreto), quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, tenuto ad accertare che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l’interesse tutelato".

In ossequio, al principio di offensività inteso nella sua accezione concreta, concludono le Sezioni unite, spetterà al giudice verificare se la condotta di volta in volta contestata all’agente ed accertata sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto, risultando in concreto inoffensiva. La condotta è "inoffensiva" soltanto se il bene tutelato non è stato leso o messo in pericolo anche in grado minimo (irrilevante, infatti, è a tal fine il grado dell’offesa), cioè nel caso esaminato, quando la sostanza ricavabile dalla coltivazione non è idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile.

In breve, conclusivamente, sembra di poter trarre dagli orientamenti giurisprudenziali sopra indicati da un lato l’esigenza di una valutazione giudiziale rigorosa, che tenga conto degli enormi pericoli, per l’individuo e per la collettività, connessi alla circolazione delle sostanze stupefacenti; dall’altro quella di interpretare le fattispecie includendo nella definizione legale di tali sostanze non solo la categoriale esistenza del principio attivo tipico, ma anche la concreta attitudine ad esercitare, anche in misura assai limitata, minima, l’effetto psicotropo evocato dal già richiamato D.P.R., art. 14. Esulano, quindi, dalla sfera dell’illecito solo le condotte afferenti a quantitativi di stupefacente talmente tenui, quanto alla presente del principio attivo, da non poter indurre, neppure in misura trascurabile, la modificazione dell’assetto neuropsichico dell’utilizzatore. Tali considerazioni, conclusivamente, corroborano ulteriormente l’asserto secondo cui anche dosi inferiori a quella media singola ben possono configurare il delitto in esame.

In ordine al lamentato mancato riconoscimento dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 1, comma 3, va osservato che le modalità del fatto impediscono tale riconoscimento in quanto l’organizzazione dell’attività, che fa presumere che l’imputato traesse dallo spaccio i mezzi del proprio sostentamento, e l’utilizzo di un minore nella stessa attività, escludono la minima offensività della condotta che sola giustifica l’applicazione della invocata attenuante, come correttamente valutato e considerato dalla sentenza impugnata che è conseguentemente immune da censure.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, quarta sezione penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 26-10-2011, n. 22240 Imposta valore aggiunto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Micromaint s.r.l. propone ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate (che non hanno resistito) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di rettifica Iva per l’anno 1997, la C.T.R., affermata la tempestività dell’appello dell’Agenzia per la ritenuta applicabilità alla fattispecie della sospensione dei termini di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16, lo accoglieva.

In particolare, i giudici d’appello nel merito ritenevano provata la legittimità del comportamento dell’amministrazione, in relazione ai dati emergenti dalla segnalazione dell’Ufficio Iva di Torino e dal p.v.c. redatto dalla G.d.F. di Pozzuoli, aggiungendo che il suddetto p.v.c., richiamato nell’avviso di accertamento, era stato sottoscritto dall’amministratore della Micromaint e da questo ricevuto in copia.

2. Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, art. 327 c.p.c., L. n. 289 del 2002, art. 16 nonchè art. 2697 c.c., la ricorrente si duole: 1) che i giudici d’appello non abbiano considerato che nella specie la sospensione dei termini non sarebbe applicabile per avere la ricorrente presentato, unitamente al ricorso introduttivo successivo alla entrata in vigore della L. n. 289 del 2002 – istanza di trattazione; 2) che i giudici d’appello abbiano omesso di verificare se L’Agenzia delle Entrate aveva fornito la prova della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità della invocata sospensione e se tale prova poteva ritenersi raggiunta, 3) che i giudici d’appello non abbiano considerato che l’applicabilità della sospensione alle controversie che, come nella fattispecie, sono state introdotte successivamente alla entrata in vigore della L. n. 289 del 2002, si deve ritenere solo dalla data di entrata in vigore della L. n. 350 del 2003, con la conseguenza che, essendo stata la sentenza della C.T.P. depositata il 17.10.2003 e non essendo la lite definibile fino al 31.12.2003, fino a tale data era decorso il termine di impugnazione per 75 giorni, onde la sentenza doveva ritenersi passata in giudicato il 5.5.2005, mentre l’appello era stato proposto solo il 15 luglio 2005. Le censure esposte sono, anche prescindendo dai profili di inammissibilità connessi alla inadeguatezza dei relativi quesiti di diritto, infondate.

Preliminarmente, vertendosi in controversia relativa ad imposta sul valore aggiunto, giova innanzitutto precisare che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte (v. SU n. 3676 del 2010), la L. n. 289 del 2002, art. 16, nella parte in cui prevede la definizione delle liti pendenti e le relative condizioni, nonchè la sospensione dei termini di impugnazione, non comporta una rinuncia dell’Amministrazione all’accertamento dell’imposta (già effettuato e contestato nella sua legittimità), bensì la definizione di una lite in corso con il contribuente, in funzione della riduzione del contenzioso in atto, secondo parametri rapportati allo stato della lite al momento della domanda di definizione, garantendo la riscossione di un credito tributario incerto, sulla base di un trattamento paritario tra i contribuenti. Esso, pertanto, nella parte in cui si riferisce alle controversie in materia di IVA, non può essere disapplicato per contrasto con la 6^ direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, neppure a seguito della sentenza della Corte di Giustizia CE del 17 luglio 2008, in causa C-132/06, con la quale, in esito ad una procedura di infrazione promossa dalla Commissione Europea, è stata dichiarata l’incompatibilità con il diritto comunitario (in particolare con gli artt. 2 e 22 della 6^ direttiva cit.) della citata Legge, artt. 8 e 9, nella parte in cui prevedono la condonabilità dell’IVA alle condizioni ivi indicate, dovendo tale pronuncia essere interpretata restrittivamente.

Tanto premesso, quanto alla censura contrassegnata nella precedente esposizione col numero 1), anche prescindendo dal rilievo che non risulta dal ricorso il contenuto ed il tenore dell’istanza di trattazione asseritamente espressa nell’ambito del ricorso introduttivo, è sufficiente evidenziare che, fino alla data del 31.12.2003, la lite per cui è causa, introdotta con ricorso notificato il 31.01.2003, non era definibile e perciò neppure "sospendibile", onde non può assumere rilievo in questa sede rilevano una istanza di trattazione non correlata, al momento della sua esposizione, ad una previsione legislativa di sospensione. In ogni caso, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6, nello stabilire che "per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 1 giugno 2004, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio", deve essere interpretato nel senso della operatività della sospensione dei termini di impugnazione, con l’unica salvezza costituita dalla proposizione di specifica istanza di trattazione da parte del contribuente, non potendo dal comportamento del medesimo, che abbia reso inoperante la sospensione del pendente giudizio di appello, desumersi la volontà di rendere inoperante anche la sospensione del termine di impugnazione della conseguente sentenza (v. cass. n.. 4515 del 2009). Quanto alla censura contrassegnata nella esposizione che precede col numero 2), deve innanzitutto escludersi che i giudici d’appello abbiano violato l’art. 2697 c.c. attraverso una non corretta applicazione del principio concernente la distribuzione dell’onere della prova, in particolare non risultando che abbiano addossato tale onere a soggetto sul quale non gravava nè che, in ragione di una in ipotesi non corretta applicazione del relativo principio abbiano applicato una erronea regola di giudizio.

Deve altresì escludersi che i suddetti giudici abbiano omesso di accertare la sussistenza di tutti i presupposti necessari per l’applicazione della L. n. 289 del 2002 art. 16, comma 6, avendo la C.T.R. ritenuto applicabile nella specie la sospensione dei termini di cui al citato art. 16 ed avendo perciò preventivamente verificato la sussistenza di tutti i relativi presupposti. Peraltro la ricorrente, ove avesse ritenuto tale verifica viziata per erronea interpretazione delle norme concernenti i suddetti presupposti ovvero per omessa valutazione di fatti decisivi, avrebbe potuto censurare la relativa valutazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 e/o n. 5.

Quanto, infine, alla censura contrassegnata nella esposizione del motivo in esame col numero 3), occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 49, nello stabilire che "le disposizioni della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite dal medesimo art. 16, comma 3, lett. a), alla data di entrata in vigore della presente legge", vale a dire il 1 gennaio 2004, ha esteso l’ambito di applicazione del beneficio della definizione delle liti pendenti, introdotto con la normativa di condono recata dalla citata L. n. 289 del 2002, art. 16, alle controversie instaurate (come nella specie) nel corso dell’anno 2003, prima escluse dal condono stesso, con la conseguenza che anche ad esse, a decorrere dal 1 gennaio 2004, si applicano le previsioni ivi contenute, compreso, quindi, il comma 6 relativo alla sospensione dei termini di impugnazione (v. cass. n. 11056 del 2007 e n. 16222 del 2010). Tale giurisprudenza tuttavia non può essere interpretata nel senso (ad essa attribuito dalla ricorrente nella memoria difensiva) che per le controversie introdotte successivamente al 1 gennaio 2003 la sospensione dei termini si applica solo a decorrere dal 1 gennaio 2004 (data di entrata in vigore della L. n. 350 del 2003), bensì nel senso che, avendo la citata L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 49 dichiarato l’applicabilità della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6, anche alle controversie introdotte successivamente alla sua entrata in vigore, è sufficiente che, come nella specie è accaduto, i termini di impugnazione non siano ancora decorsi al momento della entrata in vigore della L. n. 350 del 2003 (1 gennaio 2004) perchè alle relative controversie (introdotte successivamente al 1 gennaio 2003) si renda applicabile il disposto dell’art. 16, comma 6, quindi la sospensione, siccome ivi prevista, dal 1 gennaio 2003 fino al 1 giugno 20004. Tale sospensione finisce dunque per ricevere una sorta di applicazione "a posteriori" in quanto, sia pure solo a decorrere dal 1 gennaio 2004 (data di entrata in vigore della L. n. 350 del 2003), essa, in virtù del combinato disposto della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6, citata e L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 49 della citata, diviene applicabile senza soluzione di continuità fin dal momento (successivo al 1 gennaio 2003) di introduzione della lite.

Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., artt. 324 e 346 c.p.c. oltre che vizio di motivazione, la ricorrente sostiene che l’Agenzia delle Entrate aveva impugnato in appello solo una parte della statuizione di primo grado mentre i giudici d’appello si sarebbero pronunciati su tutta la statuizione.

La censura presenta diversi profili di inammissibilità, essendo peraltro sufficiente rilevare (anche prescindendo dalla inadeguatezza del quesito di diritto proposto e dalla mancanza del momento di sintesi richiesto dalla seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c. in ipotesi di denuncia del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5) il difetto di autosufficienza, giacchè non risultano riportati in ricorso il testo dell’atto d’appello e della sentenza di primo grado al fine di consentire a questo giudice di valutare, sulla base del solo ricorso, la portata delle censure esposte e, in particolare, tra l’altro, la dedotta formazione di un giudicato interno.

Col terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, L. n. 241 del 1990, art. 3 e L. n. 212 del 2000, art. 7, la ricorrente sostiene che l’Agenzia delle Entrate non avrebbe adempiuto al proprio obbligo di motivazione in quanto nell’avviso opposto si faceva rinvio per relationem ad un p.v.c. mai notificato alla contribuente, mentre risultava invece regolarmente notificato alla predetta un p.v.c. cui nell’avviso impugnato non si era fatto alcun riferimento.

La censura è inammissibile. Anche volendo prescindere dalla genericità e mancanza di autonomia del quesito di diritto proposto, il motivo manca di autosufficienza, non essendo stato riportato in ricorso, neppure per stralcio, l’avviso della cui motivazione si discute. In proposito, deve preliminarmente rilevarsi che la dimostrazione della mancata conoscenza da parte del contribuente di atti ai quali si fa rinvio in un avviso non sarebbe di per sè sufficiente a provare il difetto di motivazione dell’avviso medesimo, essendo invece necessario dimostrare che l’avviso non contenga comunque gli elementi necessari ad esplicitare le ragioni che ne hanno determinato l’emissione, essendo ben possibile che gli atti in esso richiamati non siano indispensabili ad integrarne la motivazione o che in esso sia stato in ogni caso riportato il nucleo essenziale dei suddetti atti.

Tanto premesso, è sufficiente sottolineare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione sancito dall’art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento – che non è atto processuale, bensì amministrativo e la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stesso -, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo (v. cass. n. 15867 del 2004).

Col quarto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 57, nonchè art. 2697 c.c., oltre che vizio di motivazione, la ricorrente sostiene che solo all’udienza in appello è stato prodotto per la prima volta il p.v.c. cui si riferiva l’avviso opposto, così violando il diritto di difesa della contribuente nonchè il D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 57, oltre che 2697 c.c..

La censura, anche prescindendo dalla inadeguatezza del quesito di diritto proposto, è infondata.

Per quanto concerne la dedotta violazione del diritto di difesa per avere la società potuto apprendere solo con il deposito del p.v.c. in occasione dell’udienza in appello le motivazioni poste a base dell’avviso opposto, valgono le considerazioni esposte in relazione al motivo che precede, con particolare riguardo al difetto di autosufficienza, non potendo escludersi che, ad onta della mancata conoscenza del contenuto del p.v.c. de quo, l’avviso opposto contenesse comunque tutti gli elementi necessari a comprendere le ragioni che ne determinarono l’emissione o in ogni caso riportasse il nucleo essenziale degli atti ai quali aveva operato il rinvio.

Sul piano probatorio è poi da escludere sia la violazione dell’art. 2697 c.c. (non risultando che i giudici d’appello abbiano addossato l’onere probatorio a soggetto sul quale non gravava nè che, in ragione di una in ipotesi non corretta applicazione del principio di distribuzione del suddetto onere, abbiano affermato una erronea regola di giudizio) sia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, posto che, ai sensi del comma 3 del citato articolo, l’acquisizione d’ufficio dei documenti necessari per la decisione costituisce non un obbligo ma solo una facoltà discrezionale attribuita alle commissioni tributarie (v. tra le altre cass. n. 4617 del 2008). Quanto, infine, alla dedotta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, è sufficiente evidenziare che nella specie non risultano proposte nuove domande o eccezioni, ma solo prodotti nuovi documenti e che l’art. 58, comma 2 fa salva in ogni caso la possibilità per le parti di produrre nuovi documenti in appello, nè, d’altro canto, la sentenza impugnata risulta in questa sede censurata per error in procedendo costituito dalla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 – applicabile in virtù del richiamo operato dal citato D.Lgs. 546 del 1992, art. 61 alle norme relative al giudizio di primo grado – per essere stati in ipotesi i documenti depositati oltre il termine dei venti giorni liberi anteriori alla data di trattazione.

3. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato. In assenza di attività difensiva nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 07-07-2011, n. 6020 Indennità

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Svolgimento del processo

Con la Circolare n.129800/5887 del 23.4.1992 (inserita nel Foglio d’Ordine n.31 del 15.6.1992), il Comando Generale della Guardia di Finanza ha introdotto norme volte a rivitalizzare il settore dell’armamento e ad incentivare – mediante benefici – l’accettazione dell’incarico di "armaiolo".

Tra i vari incentivi è stato introdotto quello consistente nella possibilità, per gli appartenenti al Corpo da almeno tre anni, di chiedere:

a) di partecipare al corso per il conseguimento della specializzazione di "armaiolo";

b) e la conseguente assegnazione – in caso di effettivo raggiungimento dell’obiettivo – presso una sede gradita, ove svolgere l’incarico di armaiolo per almeno dieci anni.

I ricorrenti presentavano la domanda e venivano ammessi a partecipare al corso, all’esito del quale conseguivano la specializzazione di "armaiolo" e venivano inviati a svolgere servizio a Bari (presso il Comando Legione Allievi), sede indicata come gradita.

Successivamente i ricorrenti evidenziavano di essere stati trasferiti presso una sede a loro gradita, ma in ragione di un prioritario interesse dell’Amministrazione, che aveva necessità di coprire posti vacanti (per la penuria di personale in possesso della specializzazione di "armaiolo"); e, ritenendo che il loro trasferimento fosse da considerare alla stregua di un vero e proprio "trasferimento d’autorità", chiedevano l’indennità prevista dall’art.1 della L. 29.3.2001 n.86, nonché la c.d. "indennità di prima sistemazione" di cui all’art.21 della L. n.836/1973 (previste, appunto, per i casi di "trasferimento d’autorità").

Ma con il provvedimento di cui alla nota prot. 18297 del 14.3.2005, l’Amministrazione ha respinto la richiesta, specificando che il trasferimento presso la sede gradita non poteva essere considerato un "trasferimento d’autorità".

Con il ricorso in esame i ricorrenti impugnano il predetto provvedimento negativo e chiedono che venga giudizialmente dichiarato – per i conseguenti effetti di condanna – il loro diritto a percepire le indennità in questione, con le maggiorazioni (a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali) dovute per legge.

Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione ha eccepito l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

Con successivi atti difensive le parti hanno insistito nelle rispettive domande ed eccezioni.

Infine, all’udienza del 13.4.2011, uditi i Difensori delle parti, il Collegio si è riservato di decidere la causa, che nella camera di consiglio del 25.6.2011 è stata definitivamente posta in decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

Con unico mezzo di gravame i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma 1°, della L. 29.3.2001 n.86 e dell’art.21 della L. 18.12.1973 n.836 e dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 12.5.1995 n.199, nonché eccesso di potere per illogicità contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, deducendo:

che il loro trasferimento è stato dettato dal preminente interesse dell’Amministrazione (alla copertura di posti vacanti), sicchè andava (e va) qualificato come "trasferimento d’autorità";

e che, conseguentemente, essi hanno titolo per conseguire le indennità richieste (previste, appunto, per tale tipo di trasferimento).

La pretesa dei ricorrenti non ha fondamento.

Il trasferimento degli stessi presso la sede di Bari è la conseguenza di una loro libera scelta.

I ricorrenti hanno, infatti, presentato spontaneamente la domanda di partecipazione al corso, proprio al fine di ottenere il beneficio di restare per dieci anni in una sede da essi stessi indicata come sede gradita.

Spontaneamente, dunque, hanno presentato la domanda di partecipazione al Corso, ed altrettanto spontaneamente hanno indicato la sede di Bari, nella (implicita) speranza di esservi trasferiti.

Non si vede, dunque, come possano sostenere che il loro trasferimento sia stato un c.d. "trasferimento d’autorità".

La circostanza che l’Amministrazione abbia (anche) soddisfatto un proprio interesse (ed una propria esigenza organizzativa interna), consistente nella copertura di posti vacanti di "armaiolo" in quella sede, appare del tutto irrilevante al fine di qualificare il (o di identificare) la natura del trasferimento.

Nei meccanismi incentivanti vi è sempre, infatti, un duplice interesse: quello del soggetto che propone l’incentivo e quello del soggetto che decide liberamente di utilizzarlo.

Ciò che rileva, invece, è la verifica in ordine alla sussistenza, o meno, di un atto impositivo (avente natura di "ordine"). E non appare revocabile in dubbio che nella fattispecie dedotta in giudizio, i ricorrenti non soltanto non hanno subito alcuna imposizione (rectius: non sono stati destinatari di alcun ordine al quale obbedire), ma hanno scelto essi stessi – mediante una domanda spontaneamente presentata e sottoscritta (dei cui effetti erano a conoscenza) – di partecipare al corso al fine di conseguire una specializzazione che avrebbe loro consentito (rectius: che ne avrebbe agevolato) l’eventuale trasferimento presso una sede gradita e la permanenza nella stessa per un periodo di dieci anni.

Non soltanto, dunque, il trasferimento non è stato imposto, ma ha soddisfatto in pieno l’interesse e le aspirazioni dei ricorrenti, beneficiandoli (già) di un trattamento di favore.

2. In considerazione delle ragioni sopra esposte, il ricorso va respinto.

Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti costituite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Compensa le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-02-2011) 19-07-2011, n. 28450

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 12-2-2010 la Corte di Appello di Roma confermava nei confronti di L.N.A. la sentenza emessa dal Tribunale di Latina in data 19-4-2006,con la quale l’imputato era stato dichiarato colpevole del reato ascrittogli ai sensi dell’art. 582 c.p., per aver cagionato lesioni giudicate guaribili in giorni trenta a L.L., colpendolo con pugni al volto ed al collo, fatto avvenuto in data (OMISSIS).

Con tale sentenza l’imputato era stato condannato previa concessione delle generiche, alla pena di mesi due di reclusione con i benefici di legge, ed al risarcimento del danno in favore della parte civile,come da dispositivo.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo: 1 – la violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per difetto di motivazione, rilevando che la sentenza risultava viziata da carenza della motivazione circa le valutazioni delle deposizioni testimoniali rese da A.R. e C.S..

In particolare la difesa rilevava che l’ A. aveva escluso il verificarsi dell’episodio essendosi trovato sul luogo ove aveva incontrato il L..

D’altra parte la Corte aveva ipotizzato, senza valide giustificazioni, che tale teste avesse potuto non ricordare quell’incontro.

Inoltre la difesa evidenziava che erano state disattese senza alcuna valida giustificazione le dichiarazioni della teste C.S., che aveva escluso che il L. fosse presente nel luogo (località (OMISSIS)) alla data del fatto.

In base a tali rilievi la difesa riteneva altresì che la Corte territoriale avesse reso una motivazione puramente apodittica, in base al travisamento delle risultanze dibattimentali, e trascurando immotivatamente la validità delle dichiarazioni rese dall’imputato.

Peraltro veniva censurata la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, che si erano poste alla base del giudizio di responsabilità.

Diversamente la difesa rilevava che il L. era animato da rancore verso il L.N. – (Sindaco) – per pregressi fatti di calunniarne lo stesso L. aveva commesso ai danni della cognata del L.N., ed aveva presentato anche numerose denunzie contro soggetti della amministrazione locale.

Infine la difesa rilevava che tali circostanze non erano state compiutamente esaminate nella motivazione, che si riteneva meramente apparente, ed in contrasto con le due deposizioni rese dai testi A.R. e C.S..

Per tali elementi chiedeva dunque l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso deve ritenersi inammissibile.

Invero del tutto generiche e tendenti alla diversa interpretazione delle risultanze processuali si rivelano le deduzioni difensive con le quali si censura la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa resa dal giudice di appello.

Al riguardo, invece deve sottolinearsi che il giudizio risulta basato sull’analisi attenta ed esauriente della condotta contestata, avendo la Corte territoriale evidenziato che era stato accertato che il L. si era presentato al pronto soccorso ospedaliero in cui erano state rilevate lesioni e che la versione fornita dalla persona offesa era stata avvalorata da altra testimonianza, attentamente valutata e da altri testi specificamente richiamati.

Resta altresì puntuale la valutazione delle deduzioni della difesa anche in riferimento alla attendibilità delle deposizioni poste a fondamento della decisione.

In conclusione,al cospetto di dettagliata e coerente motivazione devono ritenersi inammissibili i motivi di ricorso in precedenza richiamati, ove non si evidenziano discrasie o carenze della decisione impugnata della quale non si rappresentano significativi elementi di contrasto (quanto alla valutarne della deposizione del teste A., che si ritiene scevra da incongruenze), con altre risultanze processuali da evidenziare il dedotto travisamento della prova.

Pertanto la Corte deve dichiarare l’inammissibilità del gravame ed il ricorrente va condannato al pagamento delle ulteriori spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina in Euro 1.000, oltre al rimborso spese in favore della costituite parte civile si liquidano in complessivi Euro 1.50000, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 1.500,00 oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.