Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-01-2011) 29-03-2011, n. 12737 Porto abusivo di armi

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pasqua Nicola, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
Svolgimento del processo

I ricorrenti:

S.S.;

D.R.;

Tramite il difensore, propongono ricorso per Cassazione, avverso la sentenza emessa in data 26.04.2010 dalla Corte di appello di Bari che aveva riformato la sentenza di condanna emessa in data 07.05.2009 dal Tribunale di Trani nei confronti di S.S. e D.R., imputati:

– del reato di rapina aggravata dall’uso delle armi e dal volto travisato, in danno dell’impiegata del Supermercato (OMISSIS) alla quale, con la minaccia delle armi sottraevano la somma di Euro; nonchè:

– del reato di porto abusivo di una pisola e di un taglierino;

fatti del (OMISSIS);

con la decisione impugnata la Corte di appello aveva escluso l’aggravante della recidiva per l’imputato D.R., rideterminando la pena nei suoi confronti e confermando nel resto la decisione di primo grado;

Nei ricorsi degli imputati, aventi motivi sostanzialmente coincidenti, si deduce:

MOTIVI:

ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

1)- I ricorrenti censurano la decisione impugnata per violazione di legge e per illogicità della motivazione nella parte in cui avrebbe affermato che la prova della penale responsabilità dell’imputato si ricaverebbe:

– dai filmati girati dal servizio di controllo del supermercato nelle fasi antecedenti e successive alla rapina, nelle quali i rapinatori erano a viso scoperto;

– dalle dichiarazioni dei militari operanti che avevano affermato di avere riconosciuto gli imputati nei filmati;

– dalla perizia antropometrica.

A parere dei ricorrenti tale motivazione sarebbe illogica perchè nettamente contraddetta dalla scadente qualità dei filmati che lo stesso perito del PM aveva giudicato del tutto inidonei per distinguere il volto dei rapinatori;

– risultava perciò evidente, secondo gli appellanti, l’illogicità della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto attendibili i riconoscimenti effettuati dagli agenti di PG sulla base di tali scadenti filmati;

– anche la perizia antropometrica non era idonea a fornire una prova attendibile, atteso che gli stessi periti avevano concluso per un giudizio di incertezza, stante l’impossibilità di distinguere i volti dei rapinatori;

Chiedono l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione

I ricorrenti propongono interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle prove che risultano vagliate dalla Corte di appello, con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicchè non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.

La Corte di appello descrive in maniera chiara l’iter logico- motivazionale seguito per giungere all’affermazione di responsabilità dell’imputato, osservando:

– che i carabinieri avevano affermato di riconoscere gli imputati nei filmati;

– che tali riconoscimenti erano attendibili perchè confermati dalla perizia antropometrica che aveva accertato la piena sovrapponibilità delle caratteristiche somatofisiche degli imputati con quelle dei rapinatori.

Si deve ricordare che i ricorrenti hanno scelto di venire giudicati con il rito abbreviato sicchè il Giudice del merito era legittimato ad utilizzare i riconoscimenti compiuti dagli inquirenti sulla scorta della visione dei filmati; tale libera valutazione della prova è risultava avvalorata dagli esiti della perizia, sicchè non vi sono elementi per ritenere illogica la motivazione impugnata.

Va ricordato che, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire – nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato – se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se abbiano analizzato il materiale istruttorie facendo corretta applicazione delle regole della logica, delle massime di comune esperienza e dei criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Cassazione penale, sez. 4, 29 gennaio 2007, n. 12255.

Tali principi evidenziano l’infondatezza dei motivi, volti a valorizzare un singolo aspetto della predetta perizia, trascurando di considerare la parte fondamentale della motivazione impugnata laddove ha sottolineato la piena sovrapponibilità dei tratti somatofisici, sovrapponibilità ritenuta, in maniera niente affatto illogica, confermativa dell’attendibilità dei riconoscimenti fotografici effettuati dai militari operanti.

I motivi di ricorso collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno anche al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-02-2011) 15-04-2011, n. 15424 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Con l’ordinanza qui impugnata, il Tribunale per il Riesame ha annullato il provvedimento cautelare emesso dal G.i.p. nei confronti dell’odierno indagato accusato di violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Detto in estrema, sintesi, i giudici di merito hanno sostenuto che il provvedimento impugnato fosse nullo perchè il potere integratorio – da parte del Tribunale per il Riesame -non può risolversi in una vera e propria stesura della motivazione quando ci si debba confrontare con un provvedimento – come si dice essere quello impugnato – nel quale la motivazione sia del tutto assente graficamente ovvero quando la "motivazione per relationem si risolva in una clausola di stile che non consenta di rendersi conto se il G.i.p. abbia o meno preso cognizione del contenuto e delle ragioni del provvedimento di riferimento, le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione".

Inoltre, secondo i giudici di merito, il provvedimento del G.i.p. sarebbe censurabile per il fatto di non avere indicato "gli elementi dai quali è stato tratto per ciascun indagato il concreto pericolo di reiterazione della condotta criminosa".

Avverso tale decisione, il P.M. ha proposto ricorso deducendo contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione della legge.

Il ricorrente fa notare che la pronuncia in oggetto ripropone la questione della idoneità e dei limiti della motivazione per relationem e dei rapporti tra il c.d. potere devolutivo del riesame e le carenze motivazionali.

Muovendo dal rilievo che il provvedimento impugnato si è fondato sul richiamo a talune decisioni di questa S.C. (Sez. 4, 8.7.04, Chisari, Rv. 230415; Sez. 4, 14.11.07, Benincasa, Rv. 238674; Sez. 3, 11.10.07, Rv. 237903), proprio attraverso il loro esame, il P.M. ricorrente sottolinea come, ad esempio, la stessa sentenza Benincasa (sez. 4, 14.11.07, Rv. 238674) escluda che il semplice fatto di recepire – nell’ordinanza cautelare – la richiesta del P.M. possa costituire violazione del dovere motivazionale di cui all’art. 292 c.p.p..

Egli fa, poi, notare come le critiche che vengono mosse all’ordinanza siano ingiustificate in quanto il G.i.p., tanto ha fatto propria la richiesta del P.M., da allegarla al provvedimento cautelare emesso.

In tal modo – si sottolinea – sono state inglobate anche le schede per ciascun indagato, nè il fatto che esse fossero state predisposte dalla p.g. – come apparentemente stigmatizzato dai giudici del Tribunale per il Riesame che hanno evidenziato tra parentesi la circostanza – può attenuarne la valenza indiziaria.

Si argomenta, poi, da parte del ricorrente, che non può certo considerarsi prova di un mancato vaglio il fatto che la richiesta di misura sia stata accolta per tutti gli indagati.

Comunque, visto che, nella specie, non è possibile parlare di motivazione "inesistente" ma, al massimo, di motivazione insufficiente, "si imponeva al Tribunale per il Riesame la integrazione del provvedimento oggetto di impugnazione".

A tale proposito, però, si evidenzia come – anche a voler discutere della stringatezza del vaglio critico operato dal G.i.p. o della tecnica espositiva adottata – non si può eludere il dato che il richiamo da parte del G.i.p. alla richiesta del P.M. ed agli atti redatti dalla p.g. forniva "quella indicazione richiesta dal Tribunale per il Riesame dell’iter motivazionale seguito dal G.i.p." e si sottolinea, da ultimo, come la stessa sentenza Primavera (su.

21.6.00), a proposito dei rapporti tra mancanza di motivazione e difetto della stessa, ha chiarito che essa è emendabile.

Il ricorrente, infine, censura il provvedimento impugnato perchè – sebbene emesso da due distinte sezioni del Tribunale per il Riesame e redatto da sei giudici estensori differenti ed in diverse udienze – esso risulta del tutto identico nel definire le 36 posizioni esaminate a dimostrazione della adozione, da parte di quel Tribunale per il Riesame, di una tecnica di trasferimento dello "schema-tipo" di motivazione tra i vari giudici sì da incorrere "negli stessi, se non più gravi, vizi di stile che cosi aspramente (io stesso Tribunale per il Riesame n.d.r.) aveva criticato" Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

2. – Il ricorso è fondato.

Innanzitutto, deve sottolinearsi che l’ordinanza cautelare qui in discussione consiste in sintetiche affermazioni di concordanza con la richiesta del P.M., che viene richiamata ed allegata integralmente in termini tali da rendere evidente che essa viene "fatta propria" dal G.i.p.. Al di là di possibili critiche di "ineleganza" circa un siffatto modo di procedere, è dunque chiaro che non si è in presenza nè di una motivazione "mancante" nè di mere "clausole di stile".

Già varie decisioni di questa S.C. hanno annesso piena validità alle ordinanze cautelari nelle quali il G.i.p. si riporti integralmente alla richiesta del P.M. (11.2.00 rv 216243; 4.12.06 Rv.

2356622; 21.11.06 Rv. 233499).

Pertanto, anche ammesso che la "motivazione" del provvedimento cautelare in discussione (intesa come quella parte del provvedimento promanante solo dal G.i.p.) possa essere considerata inadeguata per una sua eccessiva stringatezza e mancanza di approccio critico rispetto al materiale indiziario addotto dal P.M., di certo, non si sarebbe dovuto (nè potuto) prescindere tout court da quest’ultimo (peraltro copioso) materiale (quasi che esso, per il solo fatto di provenire da organi diversi – P.M. e polizia giudiziaria – non potessero essere preso in considerazione) posto che, in seguito al richiamo esplicito fatto dal G.i.p. ed al fatto di essere stato "inglobato" nell’ordinanza, era divenuto parte integrante della motivazione del provvedimento cautelare.

Il discorso si sposta, quindi, sul piano della valutazione della congruità e logicità motivazione "nella sua interezza".

Ma a fronte di ciò, questa S.C. ha già avuto occasione di affermare autorevolmente a Sezioni Unite (17.4.96 n. 7) che sarebbe stato preciso dovere del Tribunale per il Riesame integrare la motivazione in quanto "l’ordinanza applicativa della misura e quella che decide la richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari sicchè la motivazione del Tribunale del Riesame integra e completa l’eventuale carenza di motivazione del primo Giudice e viceversa" (su., 17.4.96, Moni, rv. 205257).

Va soggiunto, altresì, che, di recente, a sezioni semplici è stato anche escluso che il Tribunale del Riesame possa annullare l’ordinanza cautelare del G.i.p. per difetto di motivazione atteso che tale potere è riservato al solo giudice di legittimità.

Ed infatti, ad escludere che l’ampiezza cognitoria del Collegio per il Riesame sia tale da includere la facoltà di annullare il provvedimento impugnato per difetto di motivazione ricorre l’affermazione di quella stessa pronuncia di questa S.C. (sez. 4, 8.7.04, Chisari, rv. 230415) – citata anche nell’ordinanza impugnata – secondo cui la dichiarazione di nullità dell’ordinanza impositiva deve essere relegata a ultima "ratio" delle determinazioni adottabili e, comunque, "tale nullità può essere dichiarata solo ove il provvedimento custodiate sia mancante di motivazione in senso grafico ovvero, qualora, pur esistendo una motivazione, essa si risolva in una clausola di stile, onde non sia possibile, interpretando e valutando l’intero contesto, individuare le esigenze cautelari il cui soddisfacimento si persegue".

Come detto, ciò non era affermabile nella specie ove sia i gravi indizi che le esigenze cautelari erano stati ampiamente illustrati (anche partitamene per indagati) nella richiesta del P.M. e nelle relative schede personali.

Del resto, l’affermazione secondo la quale il Tribunale per il Riesame non può annullare il provvedimento impugnato per difetto di motivazione, è stata ripetuta più volte – a chiare lettere – (sez. 4, 14.6.04, Iuzzolino, Rv. 229763) anche attraverso la sottolineatura che un siffatto punto di vista è in linea con la parallela (ed anch’essa reiterata) asserzione secondo cui la motivazione del Tribunale del Riesame legittimamente integra e completa l’eventuale carenza di motivazione del primo giudice (ex plurimis, su. 17.4.96, Moni, Rv. 205257; Sez. 3, 19.1.01, Servadio, Rv. 218752; Sez. 6, 16.1.06, Pupuleku, Rv. 233499; Sez. 2, 4.12.06, Blasi, Rv. 235622).

Si può, forse, convenire con l’implicito rilievo "estetico-formale" secondo cui un’ordinanza cautelare concepita attraverso la trasposizione pressochè integrale della richiesta del P.M. (che a sua volta aveva recepito il lavoro della p.g.) possa non risultare soddisfacente sotto molti profili (essendo diverse le ottiche nelle quali operano, rispettivamente, le Forze dell’Ordine, il Pubblico Ministero ed, infine il Giudice). E’, quindi comprensibile la difficoltà per un organo – come quello del Riesame (costretto anche ad una decisione in termini di tempo particolarmente contenuti) – enucleare da un provvedimento tanto ampio (da sembrare di non averlo "filtrato" affatto) il complesso indiziario e le relative esigenze cautelari.

Pur tuttavia, questo è esattamente quanto il Tribunale per il Riesame è chiamato a fare, se non a rischio di abdicare alla funzione che gli è propria.

A tale stregua, è bene anche evidenziare anche alcune decisioni di questa S.C. che sostengono un punto di vista opposto (come la n. 5954/00 sez. 5, 7.12.99, Molinari, Rv. 215258) sono espressione di un indirizzo minoritario e risalente alquanto nel tempo tanto è vero che, in seguito, esso è stato smentito ripetutamele come dimostra anche la recente decisione di questa 6^ Sez. 16.1.06 (Pupuleku, Rv.

233499) che, alienandosi con numerose altre dello stesso tenore, ha asserito che, atteso l’effetto interamente devolutivo che caratterizza il riesame delle ordinanze applicative di misure cautelari, deve ritenersi che il Tribunale del Riesame "possa sanare, con la propria motivazione, le carenze argomentative di detto provvedimento, pur quando esse siano tali da dar luogo alle nullità, rilevabili d’ufficio, previste dall’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c bis)".

Del resto, ciò lo si desume con chiarezza anche dalla norma (art. 309, comma 9) che facoltizza il Tribunale a riformare, annullare o confermare "per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso" oltre che dalla costante interpretazione data da questa S.C. (v. anche sez. 2, 4.12.06, Blasi, Rv. 235622) che, ricalcando analoghe enunciazioni, asserisce testualmente che "deve ritenersi che il Tribunale del Riesame possa sopperire, con la propria motivazione, non solo all’insufficienza o contraddittorietà della motivazione del provvedimento genetico della misura, ma anche alla sua totale mancanza o mera apparenza, esplicitando, per la prima volta, le ragioni giustificative della misura cautelare adottata".

In realtà, è agevole comprendere che la censura maggiore mossa dal Tribunale per il Riesame all’ordinanza cautelare del G.i.p. è quella di avere operato una trasposizione "acritica" di tutto il materiale investigativo. Ma, anche ove ciò fosse esatto, non giustificherebbe il provvedimento di annullamento conseguente.

Di certo, poi, il Tribunale non sembra nemmeno avere ipotizzato che una siffatta tecnica "motivazionale" di trasfusione massiva del compendio investigativo potesse essere stata adottata in un’ottica di presunzione di "auto evidenza" (sul presupposto cioè che "in claris non fit interpretatio" e fosse, quindi, sufficiente il rinvio ai contenuti stessi delle conversazioni intercettate oltre che agli altri elementi portati all’attenzione dagli inquirenti).

L’ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame alla luce dei rilievi fin qui svolti.
P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e seg. c.p.p. annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-03-2011) 04-05-2011, n. 17276

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 8.6.10 la Corte d’Appello di Catania confermava la condanna emessa il 27.12.07 dal Tribunale della stessa sede nei confronti di M.L. per il delitto p. e p. ex art. 648 cpv. c.p. avente ad oggetto un assegno bancario di provenienza furtiva, risalente all’estate del (OMISSIS).

Tramite il proprio difensore il M. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento perchè a suo avviso alla data della pronuncia della Corte territoriale il reato doveva considerarsi già estinto per intervenuta prescrizione, visto il decorso del termine massimo di anni 7 e mesi 6. 1 – Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.

Invero, è noto che l’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 cpv. c.p. non costituisce autonoma fattispecie incriminatrice, ma mera attenuante speciale del reato di cui all’art. 648 c.p.: in proposito basti ricordare quanto statuito da Cass. S.U. n. 9567 del 21.4.95, dep. 13.9.95, nonchè da conforme successiva giurisprudenza (v., da ultimo, Cass. Sez. Un. 38803 del 1.10.08, dep. 14.10.08).

Ciò premesso, ai sensi del nuovo testo dell’art. 157 c.p. come novellato ex L. n. 251 del 2005 (applicabile nel caso odierno ratione temporis ai sensi della norma transitoria di cui all’art. 10, comma 3 stessa legge) la prescrizione del reato resta immutata in 10 anni (interruzione compresa), dovendosi avere riguardo alla pena stabilita per il reato base e non per l’ipotesi attenuata (cfr. Cass. n. 38803/08 cit.) e dovendosi applicare nel nuovo regime della prescrizione – per stabilire la pena edittale massima da cui muovere nel calcolo del tempo necessario a prescrivere -solo le aggravanti ad effetto speciale e non anche le attenuanti.

Pertanto, che sia ravvisata o non l’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 cpv. c.p., la prescrizione massima del delitto di ricettazione nel nuovo sistema delineato dalla cit. L. n. 251 del 2005 resta, interruzione compresa (ed escluse recidive di sorta), pari ad anni 10 (8 anni + aumento di 1/4 ex art. 161 cpv. c.p.p.).

Per l’effetto, ricordato che nel caso in discorso il reato ascritto al M. risale all’estate del 2000 (ovvero, nell’ipotesi più favorevole all’imputato, al 21.6.2000), la relativa prescrizione è maturata il 21.6.2010, vale a dire dopo la pronuncia oggi impugnata (che è dell’8.6.10).

Valga, dunque, in proposito il noto principio – ormai consolidatosi a partire da Cass. S.U. n. 32 del 22.11.2000, dep. 21.12.2000 – per cui l’inammissibilità del ricorso per cassazione, anche se per manifesta infondatezza dei relativi motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. (cfr. ad es. Cass. Sez. 1 n. 24688 del 4.6.2008, dep. 18.6.2008; Cass. Sez. 4 n. 18641 del 20.1.2004, dep. 22.4.2004, e numerosissime altre).

Del pari è inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, in quanto esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell’art. 606 c.p.p. (cfr., ad es., Cass. S.U. n. 33542 del 27.6.2001, dep. 11.9.2001).

2- All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-04-2011) 20-05-2011, n. 20167 Misure cautelari

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Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 25 marzo 2010, depositata in cancelleria il 13 aprile 2010, il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice del riesame, confermava l’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in data 22 febbraio 2010 nei confronti di A.P.A., imputato del reato di concorso nell’omicidio volontario di P.F., delitto commesso in (OMISSIS).

1.1. – In punto di gravi indizi di colpevolezza il Tribunale indicava, a supporto degli stessi, il grave compendio indiziario costituito:

– dalla esistenza di una imponente ed esclusiva causale passionale in capo al prefato. L’ A., che aveva fatto breccia nel cuore di Pa.Ma., già convivente del P., durante la detenzione di quest’ultimo, era stato poi messo in disparte dalla Pa. alla scarcerazione dell’uomo. Solo dopo l’assassinio del P., dopo circa un anno, l’ A., sempre profondamente innamorato della donna, riusciva a riconquistarla e a sposarla nel 2008 con matrimonio religioso; a ciò doveva aggiungersi il fatto che non fossero emersi, dall’esame della prima convivente del P., F.C., e anche della Pa., elementi indiziali tali da far pensare a piste alternative plausibili a quella passionale;

– dal coinvolgimento di tale M.B. (fratello di L. M. amica, unitamente al marito C.B., del prevenuto) in qualità di esecutore materiale, come risultante da due conversazioni:

– l’intercettazione 13 novembre 2005, ove l’ A., parlando con persona non meglio identificata, ma che il giudice ha indicato plausibilmente nel cugino del prevenuto, accenna al rischio che le dichiarazioni rese ai Carabinieri di Reggio Calabria da L. M. e relative al fratello B. potessero comportare, per le contraddizioni in cui la medesima era incorsa rispetto alle affermazioni rese dal marito in relazione al rientro del fratello in Albania dopo l’omicidio del Pa., la pena di trent’anni di reclusione sia per il marito C.B. che per la medesima donna (pena prevista per l’omicidio) con ciò significando il timore che gli inquirenti potessero risalire dal M., esecutore materiale dell’omicidio a lui, A., quale mandante;

– l’intercettazione 20 novembre 2005 relativa alla conversazione dell’imputato con il C., ove l’imputato si rammaricava che la moglie del C. avesse riferito troppo ai Carabinieri raccomandando al C., per l’eventualità che qualcuno del luogo potesse aver notato il M. durante l’omicidio, di non farsi vedere insieme a lui;

a ciò doveva aggiungersi il già menzionato repentino, ingiustificato e definitivo allontanamento dal territorio italiano del M. (tre giorni dopo l’omicidio) nonostante nel frattempo lo straniero avesse ottenuto dall’autorità amministrativa italiana un permesso di soggiorno in corso di validità sino al gennaio 2007;

inoltre il C. aveva intrattenuto con il cognato B. una ulteriore conversazione pochi minuti dopo l’omicidio del Pa., nonostante sia stata, questa, una circostanza negata dal C.;

– collegamento tra A. e M.B. ricavabile non solo da quanto sopra riportato (in termini di conversazioni intercettate e contatti telefonici) ma anche dal fatto che i due si conoscessero personalmente per il fatto che il B. abitasse insieme al fratello in un appartamentino attiguo all’ A. che, a sua volta, abitava accanto al P..

1.2. – In merito alle esigenze cautelari il Tribunale le individuava nel pericolo di reiterazione dei fatti, giusta la loro gravita, le modalità espletative del reato, la personalità del soggetto proclive a delinquere e attinto da numerosi procedimenti penali oltre che di inquinamento probatorio, posto che le indagini sono ancora in corso. Veniva altresì evidenziato come la misura degli arresti domiciliari fosse da ritenersi la più adeguata in relazione alle indicate esigenze.

2. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione l’ A. chiedendone l’annullamento per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in quanto il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato. Veniva rilevato che gli unici elementi posti a carico dell’indagato attenevano alle due sole intercettazioni ambientali menzionate, per il significato delle quali l’ A. ha fornito ampia giustificazione, peraltro nel contesto di un numero notevolissimo di intercettazioni a carattere neutro. Dal contenuto di dette captazioni non possono evincersi dunque elementi autoaccusatori, non solo al ricorrente, ma elementi notori cui l’indagato prestava ascolto in modo neutro. Non è vero che la Pa. avesse difficoltà a contrarre matrimonio con l’ A. per via della relazione con il P., posto che la donna aveva in animo di interrompere la convivenza con quest’ultimo avendo voluto solo aiutarlo per l’affetto che provava per lui e la figlia. La donna, inoltre, era quasi vicino a ottenere l’annullamento dalla Sacra Rota sicchè l’omicidio del P. non avrebbe influito sull’annullamento, ma anzi avrebbe allontanato ancor più la donna dal matrimonio.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

3.1. – Va ricordato, per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti de liberiate, che, secondo giurisprudenza consolidata, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè di rivalutare le condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 6, 25 maggio 1995, n. 2146). L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. Sicchè, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandato al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione spetta solo il compito…di verificare… se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Cass., Sez. 4,3 maggio 2007, n. 22500; Sez. 3, 7 novembre 2008, n. 41825, Hulpan). Peraltro secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di misure cautelari, l’ordinanza del tribunale del riesame che conferma il provvedimento impositivo recepisce, in tutto o in parte, il contenuto di tale provvedimento, di tal che l’ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni addotte a sostegno dell’altro (Cass., Sez. 2, 28 novembre 2007, n. 774, rv.

238903; Sez. 6, 17 novembre 1998, n. 3678, Beato, rv. 212685).

3.2. – Tanto premesso, si osserva che la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, con congrua e adeguata motivazione, si profila coerente con le acquisizioni richiamate nella decisione, sicchè nessuna censura, e tanto meno nessuna diversa ricostruzione, può essere in questa sede prospettata.

3.3. – Immune da vizi logici e giuridici è altresì il convincimento manifestato dal giudice di merito circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, e cioè di una qualificata probabilità della sua responsabilità in ordine al reato ascrittogli in quanto espressione di un percorso argomentativo coerente e logicamente plausibile, che si sottrae a qualsivoglia censura. Sono state infatti valorizzate a tal fine le intercettazioni ambientali del 13 e 20 novembre 2005 nel corso delle quali le conversazioni captate hanno un tenore che presuppone la conoscenza da parte dei conversanti.

2. di fatti collegati con l’omicidio, mentre le giustificazioni addotte dall’ A. nell’interrogatorio di garanzia si erano rilevate inconsistenti e non fondate.

Peraltro il giudice del riesame ha richiamato anche altri elementi gravemente indizianti quali i contatti telefonici del B. con il C. appena il fatto omicidiario e il precipitoso ritorno del primo in (OMISSIS). Il ricorrente, a fronte della suddetta motivazione, ripropone doglianze di merito, sviluppate in fatto, e per di più destituite di fondamento, sollecitando una rilettura valutativa del contenuto delle intercettazioni non proponibile in questa sede di legittimità allorquando le argomentazioni espresse dal giudice della cautela sono, come nel caso di specie, immuni da vizi logici e giuridici.

3.3.1 – Per di più non si comprende l’argomentazione difensiva secondo cui non sarebbe vero che per la Pa. la relazione con il P. costituisse un ostacolo al matrimonio con l’indagato, posto che la causale cui fa riferimento il giudice attiene al fatto che la donna avesse preferito il P. all’ A. tanto da interrompere la relazione con quest’ultimo. Nè è dato comprendere il senso di ritenere che la donna fosse quasi prossima a ottenere l’annullamento dalla Sacra Rota sicchè l’omicidio del P. non avrebbe influito sull’annullamento, ma anzi avrebbe allontanato ancor più la donna dal matrimonio, dal momento che l’assassinio, secondo il ragionamento del giudice, è maturato al momento della riconquista della donna da parte della vittima sicchè il matrimonio con la stessa da parte del prevenuto, di là da venire e del tutto aleatorio, costituiva un problema del tutto secondario tale da non essere neppure rilevante.

3.4. – Nessun rilievo è stato avanzato in punto di sussistenza delle esigenze cautelari.

4. – Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle Ammende.

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