Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-12-2011, n. 28238 Passaggio ad altra amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) chiede l’annullamento della sentenza di appello, che ha affermato il diritto della parte intimata, trasferita al Ministero, al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza.

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto, ma considerando anche eventuali trattamenti più favorevoli su altri profili, nonchè eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con l’art. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e art. 52, n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate.

La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr., per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Ciò comporta che il ricorso per cassazione del Ministero che denunzia violazione del complesso normativo costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice di merito, il quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà verificare, in concreto e nel caso specifico la sussistenza, o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento ed accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale verifica. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-05-2011) 12-09-2011, n. 33762 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

1. – Il Tribunale di Termini Imerese, pronunciando in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza deliberata il 30 settembre 2010, ha rigettato l’istanza di rideterminazione della pena per effetto della continuazione, proposta da P.V., ai sensi dell’art. 671 c.p.p., con riferimento ai reati oggetto di tre sentenze irrevocabili di condanna, ivi compiutamente indicate.

2. – Il condannato, per il tramite del proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’indicata ordinanza, chiedendone l’annullamento, in quanto il giudice dell’esecuzione, nel disattendere l’istanza, non aveva valutato adeguatamente le risultanze processuali, dalle quali emergeva compiutamente, l’unicità del progetto delittuoso perseguito dal ricorrente – in cui dovevano ricondursi gli episodi delittuosi giudicati con le indicate sentenze, ideati "per risolvere una perenne condizione di vita disperata… il costante disagio esistenziale, l’insolvenza infinita, la continua consapevolezza dell’inadeguatezza economica e sociale" – quale desumibile dalla distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo.

Motivi della decisione

1. – L’impugnazione è fondata e merita accoglimento.

Premesso, infatti, che l’art. 671 c.p.p. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, secondo i criteri dettati dall’art. 81 c.p., e che tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo, nel senso che anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti indici – purchè siano pregnanti e idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione – il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1587 dell’1/3/2000, dep. il 20/4/2000, Rv. 215937, imp. D’Onofrio), dalla motivazione dell’ordinanza impugnata non emerge che il giudice dell’esecuzione abbia proceduto ad un’approfondita e completa disamina di tali elementi, risolvendosi la stessa in affermazioni astratte che non illustrano, in particolare, le effettive ragioni per cui la commissione dei reati oggetto dell’istanza – per altro neppure specificati nell’ordinanza, sia pure soltanto attraverso l’indicazione della sola norma incriminatrice violata – doveva ritenersi indicativa soltanto di una generica inclinazione a commettere reati sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali, senza denotare la esistenza di una deliberazione di un programma criminoso, e ciò nonostante "il non eccessivo intervallo di tempo intercorso tra i vari episodi criminosi"; insufficienza argomentativa certamente non trascurabile ove si consideri che la rilevazione di una compresenza di plurimi elementi indicatori dell’unicità del disegno criminoso (natura omogenea dei reati; loro prossimità temporale; identità del movente), anche in base ad elementari regole mutuabili dalla teoria delle probabilità, non può non esplicare un "effetto moltiplicatore" riguardo all’eventualità dell’effettiva sussistenza del dato da accertare.

2. – Presentando l’ordinanza impugnata l’evidenziata insufficienza motivazionale, il provvedimento impugnato va quindi annullato con rinvio al Tribunale di Termini Imerese, per nuovo esame dell’istanza.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Termini Imerese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-06-2011) 29-09-2011, n. 35303

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 13 ottobre 2010, il Tribunale di Grosseto ha respinto la richiesta di riesame di un sequestro preventivo prodromico alla confisca per equivalente effettuato su beni di F.A. indagato per il reato previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5.

A sostegno della conclusione, i Giudici hanno, tra l’altro, rilevato (confutando una contestazione difensiva) che, trattandosi di risparmio legato al mancato pagamento delle imposte, era quasi impossibile per la pubblica accusa individuare i beni costituenti profitto del reato.

Per l’annullamento della ordinanza, l’indagato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e rilevando:

– che il Giudice per le indagini preliminari ha qualificato il sequestro a sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 1; se così è, manca la motivazione sulle esigenze di cautela;

– che il Tribunale ha considerato il vincolo reale apposto ex art. 321 c.p.p., comma 2; se così è , la norma non è applicabile alla fattispecie e manca la motivazione in ordine al potere discrezionale che ha indotto il Giudice ad emettere il provvedimento;

– che è carente l’argomentazione sul mancato sequestro dei beni che costituiscono il prezzo e il prodotto del reato; prima di procedere al sequestro sul patrimonio del legale rappresentante della società, necessitava verificare se erano aggredibili i conti, i titoli, le azioni della società stessa.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

E’ appena il caso di rilevare come, nonostante una svista del primo Giudice, il sequestro di cui trattasi sia stato disposto a sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 2. Il decreto che ha applicato la misura è motivato in modo congruo completo, corretto sulla configurabilità del reato, dedotta dagli elementi acquisiti, e sulla necessità del vincolo reale per assicurare la futura confisca per equivalente;

pertanto, la censura difensiva sul tema non è fondata. Non era necessaria una specifica motivazione sul ed periculum in mora perchè il sequestro prodromico alla confisca – art. 321 c.p.p., comma 2 – è una figura autonoma rispetto a quella disciplinata del comma 1 della norma e prescinde dalla condizioni ivi previste Relativamente alle residue deduzioni, si osserva come il Tribunale abbia esplicato la plausibile ragione per la quale non erano vincolabili i diretti beni provento del reato; essendo l’oggetto del profitto un bene intangibile, non è riscontrabile un oggetto specifico sul quale applicare la misura.

Il legale rappresentante della società era l’autore dell’illecito penale e, di conseguenza, i suoi beni erano passibili di sequestro senza che fosse richiesta la preventiva escussione del patrimonio della società.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-09-2011) 13-10-2011, n. 36986

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Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Lecce confermò la sentenza emessa il 6.12.2008 dal giudice del tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, che aveva dichiarato L. F. e G.V. colpevoli del reato di cui agli artt. 54 e 1162 c.n., condannandoli alla pena ritenuta di giustizia, mentre li aveva assolti dal contestato reato di cui all’art. 734 c.p., perchè il fatto non sussiste e dal reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c), perchè estinto per prescrizione.

L.F. propone ricorso per cassazione deducendo:

1) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al reato di cui agli artt. 54 e 1161 c.n.. Osserva che aveva dedotto che l’area in questione non era più di interesse pubblicistico in seguito alla istanza di sdemanializzazione presentata nel 2001, per la quale la capitaneria di porto aveva espresso parere favorevole, il ministero aveva preso atto esprimendo il proprio benestare e successivamente non vi era stati più alcun intervento, così realizzandosi la fattispecie della sdemanializzazione tacita. Poichè questa si era verificata nel 2001, la permanenza del reato era cessata in quella data, sicchè il reato era ormai prescritto.

Osserva poi che, in ogni caso, la consumazione finale del reato è stata contestata alla data del 26.11.2000 e non vi è stata una ulteriore contestazione di prosecuzione della permanenza da parte del p.m., con la conseguenza che il reato era comunque prescritto.

2) violazione di legge perchè la corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), (capo A) non prescritto ma estinto per condono edilizio, in quanto era stata tempestivamente presentata la relativa richiesta, era stata pagata l’oblazione ed erano decorsi 36 mesi senza rilievi da parte della autorità amministrativa.

Motivi della decisione

Il primo motivo è infondato perchè esattamente la sentenza impugnata ha ritenuto che non si era verificata alcuna sdemanializzazione tacita a seguito del mero comportamento passivo tenuto dalla pubblica amministrazione a fronte della richiesta di acquisto da parte dell’imputata, con ciò facendo corretta e puntuale applicazione del principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui "In tema di tutela del demanio marittimo ed ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 1161 c.n. (abusiva occupazione di spazio demaniale), va esclusa la possibilità di una sdemanializzazione tacita del demanio marittimo, atteso che la stessa è possibile soltanto mediante uno specifico provvedimento di carattere costitutivo da parte dell’autorità amministrativa competente" (Sez. 3, 30.11.2005, n. 3672, Malatesta, m. 233289; Sez. 3, 21.5.2009, n. 25165, Olivetti, m. 244085). Le massime della cassazione civile richiamate nel ricorso non si riferiscono al demanio marittimo ma ad altri beni demaniali e comunque non possono giovare alla ricorrente perchè affermano pur sempre il principio che "La sdemanializzazione tacita non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino" (Cass. civ., Sez. Un., 26.7.2002, n. 11101, m. 556306), mentre nella specie non sono stati rappresentati atti o fatti che dimostrino in modo inequivocabile una volontà della pubblica amministrazione di sottrarre il bene demaniale in questione alla destinazione ad uso pubblico o di rinunciare al ripristino di tale destinazione.

Il reato è stato contestato come accertato il 26.11.2000 e non già come consumato in tale data. Esattamente, quindi, la corte d’appello ha ritenuto che la permanenza era cessata alla data di emissione della sentenza di primo grado.

Il secondo motivo è anch’esso infondato perchè esattamente la corte d’appello ha ritenuto che il manufatto abusivo in questione non era condonabile, perchè si trattava di un intervento di nuova costruzione e di considerevoli dimensioni eseguito in area soggetta a vincolo e non rientrante tra le tipologie sanabili quando realizzate in area vincolata (cfr., per tutte, Sez. 3, 29.5.2007, n. 28517, Marzano, m. 237140) e comunque in area appartenente al demanio marittimo ( D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, comma 27, lett. g), convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.