Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-05-2012, n. 6641 Contratti collettivi

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 14 agosto 2009, la Corte d’Appello di Brescia, decidendo in sede di rinvio, respingeva il gravame in riassunzione svolto dalla MEA s.p.a. nei confronti di Z.L..

2. La Corte territoriale puntualizzava che:

– con sentenza n. 108/2001 il Tribunale di Lodi condannava la MEA s.p.a. al pagamento, in favore di Z.L., ex dipendente in qualità di dottore farmacista assicurato Inpdap, dell’indennità sostitutiva del preavviso, in relazione al suo pensionamento per raggiunti limiti di età, al compimento del sessantacinquesimo anno, dopo il prolungamento del rapporto di lavoro a seguito dell’esercizio, da parte di quest’ultimo, del diritto di opzione L. n. 54 del 1982, ex art. 6 in forza del disposto dell’art. 52 c.c.n.l. di settore, ritenendo prevalente, sul disposto normativo che esclude l’obbligo di preavviso alla cessazione del rapporto con il raggiungimento dell’anzianità contributiva massima o comunque dei 65 anni, nel caso di esercizio dell’opzione di prosecuzione del rapporto oltre l’età pensionabile, la disposizione contrattuale collettiva che impone, invece, il preavviso in caso di cessazione del rapporto per collocamento a riposo del dipendente per raggiungimento limiti di età di cui alla legislazione vigente;

con sentenza n. 462/2003 la Corte di Appello di Milano, in totale riforma, respingeva la domanda, in ragione dell’estinzione dell’eventuale credito per confusione, a seguito dell’acquisto della farmacia da parte di Z.;

– con sentenza n. 23149/2007 la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso di Z., annullava con rinvio la pronuncia di secondo grado, ritenendo l’eccezione di estinzione del rapporto di lavoro, per la coincidenza nella medesima persona delle parti del rapporto, eccezione in senso stretto abbandonata dalla società perchè non riproposta con l’atto di appello, e per l’omessa considerazione, da parte della corte territoriale, delle clausole contrattuali a fondamento della pretesa azionata.

3. La Corte territoriale riteneva, pertanto, quanto segue:

– il giudizio aveva per oggetto esclusivamente l’interpretazione della disciplina del recesso con preavviso prevista dal c.c.n.l. dei dipendenti delle farmacie municipalizzate, artt. 51 e 52;

– la disciplina complessiva deponeva per una volontà contrattuale di accordare il preavviso in sostituzione dell’indennità sostitutiva, in tutte le ipotesi in cui non ricorresse una giusta causa di recesso, con esclusione solo di quelle in cui vi fosse un’oggettiva impossibilità della prestazione riconducibile alla sfera del lavoratore (impossibilità per invalidità, malattia, stato contagioso);

– la formulazione dell’art. 51 non consentiva di discriminare i lavoratori collocati a riposo per raggiunti limiti di età senza diritto di opzione da quelli collocati a riposo dopo aver esercitato il diritto di opzione, all’esaurimento del periodo di prolungamento;

– l’art. 51, comma 3 non individuava un’ipotesi di risoluzione automatica del rapporto, produttiva di effetti a prescindere dall’atto di recesso di una delle due parti, atteso che il diritto di opzione comportava unicamente lo slittamento in avanti dell’età pensionabile, essendo l’opzione ostativa all’immediato pensionamento, ma operando la stessa solo per il periodo previsto dalle disposizioni legislative;

– infine, la stessa società aveva comunicato il recesso espressamente con la causale del collocamento a riposo per raggiungimento dei limiti di età, richiamando l’art. 51 punto 3 del c.c.n.l. di settore.

4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la MEA s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un articolato motivo. L’intimato ha resistito con controricorso, eccependo altresì l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

5. Con un articolato motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 971 del 1981, art. 6 e degli artt. 51 e 52 del c.c.n.l. dipendenti delle farmacie municipalizzate in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto con il quale si chiede alla corte di dire se la disciplina degli artt. 51 e 52 c.c.n.l. dipendenti delle farmacie municipalizzate, in tema di indennità di preavviso, deroghi il principio dettato dal D.L. n. 791 del 1981, art. 6, u.c., come sostituito, in sede di conversione, dalla L. n. 54 del 1982, art. unico il quale esclude l’obbligo di preavviso nel caso in cui il rapporto di lavoro venga a cessare per avvenuto raggiungimento dell’anzianità contributiva maturata a seguito di opzione per la prosecuzione del rapporto esercitata ai sensi del D.L. n. 791 cit., art. 6, comma 1 Assume la ricorrente che la lettura sistematica e letterale delle disposizioni contrattuali collettive porta ad escludere l’intento derogatorio delle predette disposizioni rispetto alla disciplina legislativa dettata nel 1981, onde quando il lavoratore in forza delle disposizioni di legge esercita la facoltà di rimanere al lavoro, l’azienda non è più legittimata a collocarlo a riposo, nè al compimento dell’età pensionabile nè successivamente, perchè in tal caso il rapporto viene a cessare ex lege al compimento del sessantacinquesimo anno di età. 6. Preliminarmente ritiene il Collegio infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per inidoneità del quesito di diritto, ex art. 366-bis c.p.c., per essere inapplicabile, ratione temporis, l’invocata disposizione del codice rito, trattandosi, nella specie, di impugnazione avverso una sentenza pubblicata al di fuori del periodo di validità dell’art. 366-bis c.p.c. (tra il 2 marzo 2006 e il 4 luglio 2009, L. n. 69 del 2009, ex art. 47, comma 1, lett. d e art. 58, comma 5; ex multis, Cass. 7119/2010; Cass. 20323/2010).

7. Passando all’esame del motivo di ricorso per il profilo attinente alla violazione delle disposizioni collettive, come questa Corte ha più volte affermato, nel giudizio di legittimità le censure relative all’interprelazione di un contratto o di un accordo collettivo offerta da parte del giudice di merito possono essere prospettate sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della insufficienza o contraddittorietà della motivazione, mentre la mera contrapposizione fra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non riveste alcuna utilità ai fini dell’annullamento di quest’ultima.

8. Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica che la denuncia del vizio di motivazione esigono, poi, una specifica indicazione, e cioè la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell’obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dalla parte ricorrente, nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata, (v., ex multis, Cass. 23635/2010).

9. Nella specie, la società si limita all’apodittica affermazione che la Corte territoriale avrebbe dovuto conferire un significato preciso alle espressioni utilizzate dalle parti sociali, analizzare il complesso delle clausole contrattuali e dare ad esse un significato coerente con la disciplina legislativa della materia, senza far seguire l’analitica individuazione dei passaggi logici e testuali della sentenza gravata in cui i richiamati criteri sarebbero stati disattesi.

10. La Corte territoriale ha, invero, correttamente interpretato la disciplina del recesso con preavviso prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendente delle farmacie municipalizzate, ricostruendo l’intenzione delle parti sulla base delle parole e della loro connessione e interpretando il dato testuale degli artt. 51 e 52 della predetta contrattazione attraverso un esame delle clausole contrattuali complessivamente rilevanti in materia, rimarcando l’omogeneità delle cause di esclusione del preavviso nelle quali l’ipotesi della cessazione del rapporto alla fine della proroga conseguente all’opzione non è ricompresa nè espressamente nè implicitamente.

11. Testualmente, l’art. 52 del ccnl su cui si fonda la sentenza gravata dispone: "in caso di cessazione del rapporto a tempo indeterminato per i motivi di cui alle lettere a), f), g) – (limitatamente alla esclusione del licenziamento di cui all’art. 47, comma 1, n. 5 e con esclusione di quelle di cui al dell’art. 51), n. 6) – al lavoratore compete il preavviso nelle seguenti misure …".

L’art. 51, che elenca i motivi di risoluzione dei rapporti di lavoro, alla lett. a) prevede "il collocamento a riposo del dipendente per il raggiungimento dei limiti di età di cui alle norme legislative vigenti". 12. Così l’iter argomentativo attraverso il quale si dipana la decisione della Corte territoriale: "L’esame della disciplina complessiva depone per la volontà contrattuale di accordare il preavviso, o in sostituzione l’indennità sostitutiva, in tutte le ipotesi in cui non ricorra una giusta causa di recesso, con esclusione solo di quelle in cui via sia un’oggettiva impossibilità della prestazione riconducibile alla sfera del lavoratore (impossibilità per invalidità, malattia, stato contagioso).

13. Posto che il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età è fattispecie comprensiva di ogni ipotesi in cui il raggiungimento di una determinata età è di per se stessa causa di cessazione obbligata del rapporto di lavoro, sia essa immediatamente individuata da una sola disposizione di legge o da più disposizioni di legge per sommatoria (61 anni più due per esercizio del diritto di opzione), la formulazione dell’art. 51, che non opera alcuna distinzione, non consente di discriminare i lavoratori collocati a riposo per raggiunti limiti di età senza diritto di opzione da quelli che lo siano dopo aver esercitato il diritto di opzione, all’esaurimento del periodo di prolungamento.

14. L’art. 51, comma 3 del contratto collettivo ("L’azienda colloca a riposo il personale al compimento dell’età pensionabile, fatta salva la facoltà del lavoratore, ai sensi delle leggi vigenti, di essere trattenuto oltre tale limite") non individua un’ipotesi di risoluzione automatica del rapporto, che produce effetti a prescindere da un atto di recesso di una delle parti. L’esercizio del diritto di opzione comporta unicamente lo slittamento in avanti dell’età pensionabile, essendo l’opzione ostativa dell’immediato pensionamento ma operando la stessa solo per il periodo previsto dalle disposizioni legislative". 15. Il risultato interpretativo raggiunto dalla Corte è, dunque, inammissibilmente criticato dalla società che, come già detto, si limita a proporre, in questa sede di legittimità, esclusivamente una diversa opzione ermeneutica nel senso del riconoscimento, da parte della contrattazione collettiva, del diritto del dipendente ad ottenere il pagamento dell’indennità di preavviso solo ed esclusivamente nell’ipotesi del suo collocamento a riposo al raggiungimento dell’età pensionabile e non anche in altri casi.

16. Nè può peraltro trovare ingresso, in questa sede, la dedotta doglianza di violazione di legge giacchè non conferente con la ratio decidendi della Corte territoriale fondata esclusivamente sull’interprelazione delle disposizioni negoziali collettive.

17. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società al pagamento delle spese, liquidate in Euro 40,00 per esborsi, oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-05-2012, n. 8427 Contratto a termine

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 23-28 febbraio 2007, la s.p.a. Poste Italiane chiede con un unico articolato motivo, la cassazione della sentenza depositata il 23 febbraio 2006, con la quale la Corte d’appello di Ancona, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato la società, a seguito dell’accertamento della nullità del termine apposto – ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994 così come integrato dall’accordo 25 settembre 1997 "per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione degli assetti occupazionali in corso e in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane" – al contratto di lavoro intercorso con T.G. decorrente dal 12 ottobre 2000, a riammettere in servizio la lavoratrice e al pagamento delle retribuzioni dall’atto di messa in mora.

In particolare, la ricorrente deduce la violazione ed erronea applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23; degli artt. 1362 e ss. e.e. nonchè il vizio di motivazione nella interpretazione dell’accordo del 25 settembre 1997, integrativo del C.C.N.L. 26 novembre 1994 e dei verbali di intesa sindacale successivi e, infine, l’omessa motivazione circa un fatto decisivo, attinente alle conseguenze economiche tratte dalla ritenuta illegittimità del termine.

Alle domande della società ha resistito con controricorso la lavoratrice.

Le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

I giudici di merito hanno infatti individuato negli accordi attuativi del 1997 e 1998 citati in sentenza, l’imposizione di un termine finale di efficacia alla causale giustificativa dell’apposizione di un termine al contratto di lavoro – di origine contrattuale collettiva (come consentito dalla L. n. 56 del 1987, art. 23) – relativa alle esigenze legate alla ristrutturazione aziendale, rilevando che tale termine era scaduto il 30 aprile 1998 e quindi in data antecedente a quella dei contratti di lavoro esaminati.

In proposito, va ricordato che, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., Cass. S.U. n. 4588/06 e le successive conformi della sezione lavoro, tra le quali, da ultimo, Cass. n. 6913/09), la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, ha operato una sorta di "delega in bianco" alla contrattazione collettiva ivi considerata, quanto alla individuazione di ipotesi ulteriori di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, sottratte pertanto a vincoli di conformazione derivanti dalla L. n. 230 del 1962 e soggette unicamente ai limiti e condizionamenti contrattualmente stabiliti.

Siffatta individuazione di ipotesi aggiuntive può essere operata anche direttamente, attraverso l’accertamento da parte dei contraenti collettivi di determinate situazioni di fatto e la valutazione delle stesse come idonea causale del contratto a termine (cfr., ad es., Cass. 20 aprile 2006 n. 9245 e 4 agosto 2008 n. 21063).

Nel caso in esame, come ricordato anche dalla ricorrente, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, sottoscritto dai tre maggiori sindacati nazionali, era stata introdotta nel testo dell’art. 8, comma 2 del C.C.N.L. del 1994, quale ulteriore ipotesi di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro (oltre quelle originariamente previste ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23) il caso di "esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell’ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane".

Inoltre, in pari data, le medesime parti collettive avevano stipulato un accordo attuativo, col quale si davano atto che fino al 31 gennaio 1998 l’impresa versava nelle condizioni legittimanti la stipula del contratto a termine per affrontare il processo di ristrutturazione e con successivi accordi attuativi avevano accertato che tali condizioni erano proseguite fino al 30 aprile 1998.

Orbene, con numerose sentenze questa Corte suprema (cfr., per tutte, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866, 28 novembre 2008 n. 28450 e 20 marzo 2009 n. 6913), decidendo in ordine a fattispecie analoghe alla presente, coinvolgenti l’interpretazione delle norme contrattuali collettive indicate, ha ripetutamele confermato, con orientamento ormai consolidato, le decisioni dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto dopo il 30 aprile 1998 a contratti di lavoro stipulati in base alla previsione di cui all’accordo integrativo del 25 settembre 1997 e cassato le poche decisioni di segno opposto.

Pur negando, sulla base della considerazione dell’autonomia delle ipotesi aggiuntive la cui previsione è affidata ai contraenti collettivi indicati, la necessità che quella di cui all’accordo in questione debba essere istituzionalmente contenuta in limiti temporali predeterminati, questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito secondo cui, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data e ai successivi accordi attuativi sottoscritti in data 16 gennaio 1998 e in data 27 aprile 1998, le parti avevano convenuto di limitare il riconoscimento della sussistenza della situazione descritta nell’accordo integrativo unicamente fino al 31 gennaio e poi fino al 30 aprile 1998, per cui, per far fronte alle esigenze in tale sede indicate, l’impresa poteva procedere ad assunzioni di personale con contratto a tempo determinato unicamente fino al 30 aprile 1998, con la conseguente illegittimità dei contratti stipulati successivamente a tale data.

Tale uniforme giurisprudenza di questa Corte ha infatti rilevato che siffatta interpretazione:

– non viola il canone ermeneutico che rimanda al significato letterale degli accordi, laddove questo è stato valutato dai giudici di merito come evidente ed univoco e quindi non necessitante di un più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti;

– è comunque rispettosa del canone di cui all’art. 1367 c.c., a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, in quanto ritenendo che gli accordi attuativi non avrebbero inteso introdurre limiti temporali alla deroga, essi risulterebbero privi di un qualunque utile effetto;

– appare altresì corretta laddove ha ritenuto irrilevante, nella ricostruzione della volontà delle parti, l’accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga e quindi quando il diritto del lavoratore alla stabilità del rapporto si era già perfezionato.

Da tali conclusioni della giurisprudenza non vi è ora ragione di discostarsi, in quanto le opposte valutazioni sviluppate nelle difese della ricorrente sono sorrette da argomenti ripetutamente scrutinati nelle molteplici occasioni ricordate e non appaiono comunque talmente evidenti e gravi da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti (ancorchè non intesi nel caso di specie in senso tecnico, trattandosi della interpretazione di contratti collettivi di diritto comune, il cui controllo in sede di legittimità non è diretto, come poi stabilito per le sentenze depositate successivamente al 1 marzo 2006 dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 e art. 27, comma 2), sul quale si fonda per larga parte l’assolvimento della funzione ad essa affidata di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.

La decisione impugnata, relativa all’accertata illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro della resistente per la causale indicata, in quanto stipulato successivamente alla data del 30 aprile 1998, si sottrae pertanto alle censure svolte dalla ricorrente, sopra riassunte.

Con riguardo all’ultima censura del ricorso, la difesa della società ricorrente ha prospettato, quanto alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32 commi 5, 6 e 7.

Tali disposizioni prevedono: il comma 5, che, nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro a risarcire il lavoratore in ragione di un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8; il comma 6, che, in presenza di contratti collettivi di qualsiasi livello, purchè stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, i quali contemplino l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo della suddetta indennità è ridotto alla metà; il comma 7, che tali previsioni trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della predetta legge.

In proposito, va premesso che nel giudizio di legittimità costituisce condizione necessaria per poter applicare lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547).

In particolare, con riferimento alla disciplina invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente presuppone, nel giudizio di cassazione, che i motivi del ricorso investano specificatamente e in maniera ammissibile, secondo la disciplina loro propria, le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine; deve pertanto altresì trattarsi di motivi non tardivi, generici o affetti da altra causa di inammissibilità, ivi compresa la mancata osservanza del precetto dell’art. 366 bis c.p.c., ove applicabile ratione temporis (applicabilità da escludere nel caso di specie).

In caso di assenza o inammissibilità di una censura in ordine alle conseguenze economiche della clausola di durata, illegittimamente apposta, il rigetto per tali cause dei motivi non può, quindi, che determinare la stabilità e irrevocabilità delle statuizioni di merito contestate.

Premessi tali principi, è da rilevare che nel caso in esame la società ricorrente contesta che la corte di merito abbia disatteso l’eccezione di sottrazione dal danno da risarcire del c.d. aliunde perceptum, pur genericamente dedotto dalla ricorrente.

In proposito va peraltro rilevato che, a fronte degli accertamenti compiuti dalla Corte territoriale, costituiva onere della società ricorrente specificare, con la trascrizione degli atti richiamati, il contenuto delle richieste svolte in punto di aliunde perceptum, al fine di dedurne la pertinenza e la decisività, come imposto dal principio di necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte (v., ad es., per tutte Cass. nn. 10913/1998 e 12362/2006; o, più recentemente, Cass. nn. 4201/10, 6937/10, 10605/10 e 11477/10).

Ne deriva, in difetto, l’inammissibilità delle censure al riguardo svolte e pertanto la non applicabilità al caso in esame della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5-7.

Concludendo, in base alle considerazioni esposte, il ricorso va respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, secondo la liquidazione fatta in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 40,00 per esborsi ed Euro 2.500,00, per onorari, oltre accessori di legge (spese generali del 12,50%, I.V.A. e C.P.A.).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-07-2011) 06-12-2011, n. 45329

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 1.06.2010 il Tribunale di Lecce condannava B.B. alla pena di Euro. 200 d’ammenda quale colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 462 del 2001, art. 4, per avere, quale titolare di centro estetico e di benessere, omesso di sottoporre l’impianto elettrico di messa a terra a verifica periodica quinquennale (accertamento del (OMISSIS)).

Proponeva appello l’imputata deducendo che non vi è continuità normativa tra la fattispecie criminosa di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 40 e 328 e quella introdotta con il D.P.R. n. 462 del 2001.

Il tribunale aveva assunto la disposizione abrogata quale parametro di riferimento per il giudizio di colpevolezza donde l’illegittimità della condanna.

Osservava che era stata condannata per un fatto non contestatole con violazione dei diritti di difesa.

Essa, poi, aveva agito in buona fede essendo certa dell’efficienza dell’impianto che, dopo l’ispezione, era stato sottoposto a verifica dalla ditta Pisacane.

Inoltre la pena andava ridotta per la riparazione integrale del danno e, comunque, convertita nella "penapecuniaria" sic. Gli atti venivano trasmessi a questa Corte ai sensi dell’art. 568 c.p.p., n. 4.

L’impugnazione è manifestamente infondata e deve essere dichiarata inammissibile con le conseguenze di legge.

E’ orientamento di questa Corte che "le condotte previste dal D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, art. 2 (divieto di messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferici, prima della verifica eseguita dall’installatore), già contemplate dal D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, artt. 40 e 328, espressamente abrogati dal D.P.R. n. 462 del 2001, art. 9, comma 1, lett. a), continuano a essere penalmente sanzionate dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 389, lett. c), applicabile alla nuova fattispecie per effetto del richiamo contenuto nel citato D.P.R., art. 9, comma 2, atteso il rapporto di continuità normativa tra il D.P.R. n. 462 del 2001, art. 2 e le disposizioni abrogate" Sezione 3^ n. 22843/2007 Ud. (dep. 12/06/2007) RV. 236951;

n. 35381/2003 RV. 226224; n 26389/2005; 2947/2004.

E’ stato, infatti, puntualizzato che il precetto di cui agli abrogati D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 40 e 328, ha trovato continuità normativa nelle nuove disposizioni del D.P.R. n. 462 del 2001 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi).

Il D.P.R. n. 462 del 200, art. 9 recita testualmente, al comma 1, che sono abrogati il D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 40 e 328, ma al comma 2 (Messa in esercizio e omologazione dell’impianto"), dispone testualmente che riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi s’intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento, sicchè, per quanto riguarda il caso in esame, la sanzione penale relativa agli abrogati artt. 40 e 328, contenuta nel D.P.R. n. 547 del 1955, art. 389, comma 1, lett. c), è ora relativa alle nuove disposizioni.

Per quanto concerne il fatto ritualmente contestato all’imputata va osservato che dal 23 gennaio 2002 è scattato l’obbligo per tutti i datori di lavoro di richiedere e di far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie per: impianti elettrici di messa a terra;

per installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; per impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

Per le verifiche di legge, mentre precedentemente al D.P.R. n. 462 del 2001 era compito dell’ISPELS effettuare la prima verifica, e delle ASL le verifiche periodiche, ed erano quindi loro le responsabilità del non rispetto della periodicità, dal 23 gennaio 2002 è il datore di lavoro che ha l’obbligo di richiedere e far effettuare le verifiche secondo le nuove periodicità.

Il datore di lavoro è tenuto a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ogni due anni (verifica biennale) per gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi con pericolo di esplosione; per gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a servizio di: a) cantieri, cioè luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per lavori di costruzione di nuovi edifici, lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di movimento terre, lavori simili (interventi di manutenzione in banchine, costruzione di teleferiche, ecc.) b) ambienti a maggior rischio in caso d’incendio cioè quelli definiti da CEI 64-8 sez. 751, c) locali adibiti a uso medico, cioè destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici (ad es. sala massaggi, ecc.) e ogni cinque anni (verifica quinquennale) per tutti gli altri casi.

Le verifiche degli impianti oggetto del D.P.R. n. 462 del 2001 possono essere effettuate da organismi abilitati dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base della normativa tecnica Europea UNI CEI, o in alternativa dalle Asl o dall’Arpa.

Non sono valide quindi, ai fini del D.P.R. n. 462 del 2001, le verifiche effettuate da professionisti o imprese instai latrici.

Il datore di lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’organismo d’ispezione per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti.

Da quanto esposto emerge la palese infondatezza dell’impugnazione che propone doglianze erronee e in punto di fatto avverso la decisione fondata, invece, su congrue argomentazioni esenti da vizi logico- giuridici, essendo stati specificati gli elementi probatori emersi a carico dell’imputata e confutata ogni obiezione difensiva, con logica motivazione che non può essere censurata.

Ha, infatti, accertato il Tribunale che l’imputata, titolare di centro estetico e, quindi, tenuta all’osservanza degli obblighi imposti al datore di lavoro in materia d’impianti elettrici di messa in terra, ha omesso di richiedere la verifica periodica quinquennale dell’impianto e non ha ottemperato alla prescrizione di richiedere la verifica all’ARPA entro cinque giorni dalla notifica, donde la sicura configurabilità del reato dovendo categoricamente escludersi la dedotta buona fede e la rilevanza della verifica dalla predetta affidata a un soggetto non abilitato.

Palesemente infondate e generiche sono le doglianze relative all’asserita avvenuta integrale riparazione del danno; alla sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria è stata irrogata l’ammenda e all’applicazione delle attenuanti generiche che il Tribunale ha concesso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000 a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-01-2013) 20-03-2013, n. 12849 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – L’odierno ricorrente era originariamente accusato di aver violato il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, D.Lgs. n. 42 2004, art. 181, artt. 349 e 483 c.p. per avere, in qualità di committente, realizzato una serie di opere edilizie (ampliamento volumetrico, copertura e due vani in muratura) di un edificio preesistente, senza la prescritta concessione edilizia, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, attestando falsamente nella domanda di definizione degli illeciti edilizi, come data di ultimazione delle opere, quella del febbraio 2003 e violando i sigilli apposti dal’A.G..

Con la prima sentenza, è stata dichiarata la estinzione per prescrizione del reato edilizio e, con quella di appello, del reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181.

2. Motivi del ricorso – Avverso la decisione di secondo grado di conferma del giudizio di responsabilità nel resto, il condannato ha proposto ricorso, tramite il difensore, deducendo:

1) manifesta illogicità della motivazione con riferimento al capo c) (art. 349 c.p.) censurando il fatto che la Corte abbia affermato la responsabilità del C. sulla base di una serie di attestazioni di "verosimiglianza" "foltissimo indizio" ovvero "essere remota l’unica alternativa logica ipotizzatile" visto che, invece, nella zona collinosa di cui trattasi le spiegazioni per l’avvenuta rottura dei sigilli possono essere tante (vento, nastri apposti male, qualche ragazzino, ecc.). La condanna, invece, deve avvenire, oltre ogni ragionevole dubbio;

2) violazione di legge sempre con riferimento alla violazione dei sigilli, si denuncia l’inosservanza di una norma processuale perchè al C. non è mai stato notificato il decreto di sequestro.

C., pertanto, non sapeva neppure della esistenza del sequestro visto che custodi erano stati nominati gli operai;

3) travisamento della prova quanto alla falsa dichiarazione circa la data di ultimazione dei lavori. Il C., infatti, era del tutto in buona fede perchè, effettivamente, all’epoca, i lavori erano terminati nei loro elementi strutturali essenziali. La Corte, quindi, ha travisato i dati processuali visto che neppure gli operanti hanno sostenuto qualcosa di diverso, che la teste O. ha dichiarato che la foto n. 1 (con la copertura in legno) risalirebbe al gennaio 2004 ed il teste Co. ha dichiarato che, nel sopralluogo del dicembre 2003, egli aveva accertato il completamento (non la realizzazione) della copertura della veranda. In sostanza, nessun teste ha riferito di una "realizzazione" delle opere tra la fine del 2003 e l’inizio del 2004, ma, al massimo, di un loro "completamento";

4) vizio di motivazione in punto di entità della pena per diniego di qualsivoglia attenuante sebbene l’imputato sia incensurato;

5) violazione di legge perchè, in forza del principio del favor rei la data di commissione del reato di cui al capo e) (art. 349 c.p.) deve essere anticipata rispetto a quella del 27.2.04 (di violazione dei sigilli) che è solo dell’accertamento ma che può essere avvenuto in qualsiasi momento. Il dies a quo, deve essere, quindi, individuato nella data di apposizione dei sigilli (14.1.04) e, per l’effetto, ne va dichiarata la estinzione per prescrizione intervenuta l’11.11.12. Il reato sub d) è, invece, prescritto dal 15.10.12.

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

Con atto depositato il 8.1.13, il ricorrente ha proposto dei nuovi motivi con i quali, ribadito che il reato sub c) si è prescritto l’11.11.12, successivamente alla proposizione del ricorso, si formulano più dettagliate conclusioni che muovono da una richiesta di cassazione della sentenza per assoluzione, quantomeno, con formula dubitativa o, in estremo subordine, per prescrizione.

Motivi della decisione

3. Motivi della decisione – Il ricorso è inammissibile.

3.1. Come è possibile evincere anche solo dalla breve sintesi del primo motivo sopra riportata, gli argomenti svolti dal ricorrente si risolvono essenzialmente in un invito a questa S.C. a rivalutare le risultanze processuali sul rilievo che esse si presterebbero a letture alternative rispetto a quella adottata dai giudici di merito.

Si tratta, però, di richiesta inammissibile perchè l’unico controllo che questo giudice di legittimità può svolgere sulla motivazione della decisione impugnata deve essere volto alla verifica che quest’ultima abbia preso in considerazione tutte le emergenze, non le abbia travisate ed, anzi, ne abbia dato una lettura non manifestamente illogica.

Ciò è esattamente quanto avvenuto nella specie dove i giudici hanno vagliato la medesima censura qui proposta e l’hanno respinta osservando che "l’ipotesi che i sigilli fossero stati violati all’insaputa del proprietario dell’immobile, di per sè altamente inverosimile (soprattutto in quelle circostanze di fatto, perchè già in precedenza vi erano stati diversi accessi e in occasione di ciascuno di essi era stata constatata l’esecuzione di nuovi lavori) è, infatti, contraddetta dalle circostanze dell’accertamento del fatto". Segue la illustrazione di tali circostanze tra le quali quella che il C. fosse stato trovato presente al momento della loro esecuzione (ad implicita conferma dei suo assenso alla loro esecuzione).

Non ha, quindi, alcun rilievo che, in linea teorica, la stessa prova possa essere suscettibile di diverse altre interpretazioni perchè, di fronte ad una spiegazione plausibile della analisi probatoria, l’esame del giudice di legittimità non può andare oltre il controllo della chiave interpretativa essendo preclusa (sez. n 11.1.07, Messina, rv. 235715; sez. 1,27 9 07, Formis, rv 237863) "la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova".

Del resto, è sufficiente scorrere la decisione impugnata per constatare che, sul punto qui trattato, essa non si risolvi in mere affermazioni di "verosimiglianza", bensì nella citazione di precise circostanze di fatto commentate secondo logica.

3.2. Il secondo motivo è inammissibile per la sua assoluta genericità e comunque, la questione della presunta ignoranza del C. circa l’avvenuta violazione dei sigilli è smentita dal rilievo di fatto – già prima evidenziato – che il C. era presente nel corso dei lavori eseguiti dopo la violazione stessa.

3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia un travisamento della prova che sarebbe da rinvenire nella presunta buona fede del C. non riconosciuta dai giudici di merito.

In realtà, va ricordato che si è in presenza di una prova travisata quando essa sia stata distorta e vi sia una palese ed incontrovertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dalla prova assunta e le conseguenze che il giudice di merito ne abbia tratto. E’, quindi, sicuramente rientrante nelle competenze di questa S.C. verificare se un fatto affermato come esistente sia invece inesistente ovvero se le argomentazioni della motivazione siano sostenute da elementi di fatto acquisiti in atti e se, in sostanza, il giudice del merito abbia fotografato correttamente la realtà sulla scorta di quanto accertato nel provvedimento gravato. Tale verifica, però, non può risolversi in una valutazione della prova al punto da optare per la soluzione che si ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, riconsiderando, ad esempio, dichiarazioni di testi o conclusioni di periti o tecnici (sez. 4, 17.9.04 n., cricchi, rv. 229690).

A ben vedere, invece, il presente motivo di ricorso punta esclusivamente proprio a tale risultato offrendo una diversa lettura degli atti e proponendo come unica e corretta quella diversa secondo cui il C. era in buona fede.

In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova è, invece ravvisabile "quando l’errore sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio" (sez. 1, 15.6.07, Musumeci, Rv. 237207) rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio.

Tale non è il caso in esame. Al contrario, la Corte ha bene evidenziato come, nella specie, il C. abbia addirittura denotato una "eccezionale intensità del dolo" attraverso la prosecuzione della condotta nonostante i reiterati interventi della Polizia giudiziaria e la presentazione di una domanda di condono "che – indicando le opere come già ultimate – presupponeva la determinazione a concluderle a dispetto degli interventi dell’autorità".

3.4. E’ per le ragioni appena dette che, quindi, i giudici hanno motivatamente respinto anche l’ipotesi di riconoscimento di attenuanti generiche. Del resto, deve ricordarsi che la decisione sulla sussistenza o meno di tali attenuanti è demandata alla discrezionalità del solo giudice di merito e diviene inoppugnabile in sede di legittimità nella misura in cui questi dia una valida spiegazione dell’esercizio di tale potere onde escludere il dubbio che abbia agito con arbitrio.

3.5. Il quinto motivo di ricorso è anch’esso inammissibile perchè, nuovamente in fatto. In altri termini, si sollecita la valutazione della vicenda sotto una diversa prospettiva al fine di anticipare la data di consumazione del reato di violazione dei sigilli, il tutto, peraltro, non sulla base di dati obiettivi bensì solo su una mera ipotesi.

Nessun rilievo ha, pertanto il fatto che, comunque, medio tempore, sia effettivamente intervenuta la prescrizione dei reati residui giudicati dalla corte d’appello perchè la inammissibilità dei presente ricorso ha impedito il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (s.u. 22.3.05, Bracale, rv. 231164) e preclude fa possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p..

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 Euro.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.;

Dichiara inammissibile li ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1.000 Euro.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2013



Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.