T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 28-01-2011, n. 812

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con atto notificato il 16 settembre 2002, depositato nei termini, il Maresciallo 2ª classe P.A. ha proposto gravame avverso il provvedimento meglio specificato in epigrafe, recante diniego alla corresponsione dell’indennità di aerosoccorso prevista dall’art. 9, secondo comma, della legge n. 78/83, nonché per la condanna dell’Amministrazione convenuta al pagamento della suddetta indennità limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, con le ulteriori maggiorazioni dovuta ex lege.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce la seguente censura:

Violazione e falsa applicazione dell’art.9, secondo comma, della legge n. 78/83. Violazione dell’art. 36 Costituzione. Eccesso di potere per sviamento e travisamento, contraddittorietà, illogicità manifesta. Disparità di trattamento.

Il ricorrente sostiene di aver diritto alla corresponsione della richiesta indennità in quanto ha prestato servizio presso il centro operativo per l’aerosoccorso, per cui l’indennità supplementare in parola deve essere riconosciuta in capo al ricorrente, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha contestato le ragioni dell’impugnativa ed ha insistito per il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 9 giugno 2010 la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

Con il presente gravame il ricorrente, sottufficiale dell’Aeronautica Militare facente parte degli Equipaggi Fissi di Volo (E.F.V.), ha chiesto che questo Tribunale riconosca il suo diritto a beneficiare della cd. indennità di aerosoccorso, limitatamente ai giorni di partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, ai sensi dell’art. 9, secondo comma, della legge n. 78/83, con tutte le conseguenze anche di ordine patrimoniale indicate in ricorso.

Il gravame non si appalesa fondato.

Il Collegio, sulla scorta anche di una recente giurisprudenza da cui non rinviene alcuna valida ragione per discostarsi (T.A.R. LAZIO – LATINA – n. 428 del 2005, confermata da CONS. STATO – SEZ. IV – n. 175/2007) ritiene che la tesi su cui si fonda il ricorso, ossia che l’indennità in contestazione possa essere attribuita anche ai componenti degli equipaggi fissi di volo che non hanno mansioni di aerosoccorritori, non possa essere condivisa.

La disposizione dell’art. 9, secondo comma, della legge n. 78 disciplina infatti l’erogazione di un’indennità che ha come suo fondamentale presupposto lo svolgimento di attività di aerosoccorritore presso uno dei reparti che istituzionalmente svolgono tale funzione. Essa distingue al riguardo due fattispecie. La prima, normale, ricorre allorchè l’attività in questione sia svolta da personale munito del relativo brevetto; a tale personale l’indennità spetta in misura fissa mensile. La seconda fattispecie ricorre invece quando l’attività di aerosoccorritore sia svolta da personale non munito del relativo brevetto (evidentemente nelle more dello svolgimento della relativa attività addestrativa preordinata al suo conseguimento ovvero nelle more del perfezionamento dell’iter di rilascio del brevetto); in questo caso, la disposizione in esame riconosce il diritto all’indennità limitatamente ai giorni di partecipazione all’attività addestrativa o operativa.

In questo quadro normativo ritiene il Collegio che al ricorrente non possa essere riconosciuto l’emolumento in contestazione dato che egli incontestatamente non svolge attività di aerosoccorritore ma di componente degli equipaggi fissi di volo (come dimostra la circostanza della percezione dell’indennità di aeronavigazione).

Né rilevanza alcuna può essere riconosciuta alla circostanza – pure evidenziata dal ricorrente – che l’art. 17 della legge n. 78 – nel disciplinare corresponsione e cumulabilità delle varie indennità da essa previste – non sancisce un divieto di cumulo tra indennità di aeronavigazione e indennità di aerosoccorso.

La mancanza di disciplina del cumulo – o meglio la mancanza di una norma che espressamente lo vieti – non ha il significato di rendere cumulabili le due indennità ma dipende dalla circostanza che i presupposti del riconoscimento delle due indennità e le loro funzioni sono talmente diverse da escludere in radice la possibilità del cumulo.

Ed infatti l’indennità di aeronavigazione è un emolumento spettante al personale adibito alla conduzione degli aeromobili (con funzioni di pilota, di operatore di sistema etc….) e al personale "paracadutista", svolgente la funzione di compensare i particolari rischi e responsabilità connessi a tali compiti, mentre l’indennità di aerosoccorso è un’indennità spettante ai componenti degli equipaggi fissi di volo che svolgono funzioni di aerosoccorritore ed ha la funzione di compensare gli specifici rischi tipici di tale attività (recupero di un naufrago calandosi con il verricello ovvero immergendosi nelle acque).

In altri termini, nel sistema della legge n. 78 a ciascun particolare compito o impiego operativo è riconosciuta la corresponsione di una particolare indennità; in questa situazione, quindi, la possibilità di un cumulo – nella fattispecie in cui il relativo problema non è oggetto di una specifica normativa – deve essere ammessa solo nei casi in cui vi sia una sicura compatibilità tra le due indennità; nel caso in esame il Collegio ritiene che i compiti svolti e i rischi e i disagi sopportati dai componenti degli equipaggi fissi di volo siano già compensati dal riconoscimento in loro favore della (specifica) indennità di aeronavigazione; il riconoscimento in aggiunta dell’indennità spettante al personale con mansioni di aerosoccorritore determinerebbe dunque una inammissibile moltiplicazione di emolumenti per la medesima attività.

Del resto questo ragionamento – portato alle estreme conseguenze – implicherebbe l’attribuzione dell’indennità di aerosoccorso a ogni componente dell’equipaggio fisso di volo, indipendentemente dalle specifiche mansioni svolte; se però questo fosse il significato della norma, quest’ultima sarebbe stata verosimilmente formulata in modo diverso, nel senso che avrebbe fatto generico riferimento ai componenti degli equipaggi degli aeromobili impiegati nell’attività addestrativa e di aerosoccorso.

In realtà proprio l’inciso "ma non in possesso del brevetto di incursore o di subacqueo o di aerosoccorritore" impiegato dalla norma conferma l’interpretazione restrittiva proposta, nel senso che esso sottintende, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente che intende tale inciso come conferma della propria interpretazione, che il percettore dell’indennità giornaliera di aerosoccorso debba essere comunque un militare svolgente i tipici compiti dell’aerosoccorritore; in altri termini, se fosse corretta la tesi del ricorrente secondo cui l’indennità giornaliera in contestazione spetta a ogni componente dell’equipaggio fisso di volo coinvolto in operazioni o esercitazioni di aerosoccorso, l’inciso in questione sarebbe del tutto superfluo.

Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione Prima Bis -respinge il ricorso meglio specificato in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Domenico Landi, Consigliere, Estensore

Roberto Proietti, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige – sede di Trento N. 73/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, n. 43 del 2008 proposto da SEVERN TRENT ITALIA S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Bezzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Michele Pizzini in Trento, Via F.lli Perini n. 173

CONTRO

TRENTINO SERVIZI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Tita con domicilio eletto nel suo studio in Trento, Via Lunelli 48

e nei confronti di

EUROTEC WTT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Giordano ed Emiliano Bandarin Troi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimo Viola in Trento, Viale S. Francesco d’Assisi, 10

per l’annullamento

* del verbale di gara n. 3, prot. n. 33046, del 30 novembre 2007, con il quale la Commissione di gara ha definito la graduatoria finale delle offerte di cui alla procedura negoziata indetta per l’affidamento della fornitura di due impianti per l’abbattimento del parametro arsenico mediante infiltrazioni a letti adsorbenti a base di idrossido di ferro, nella parte in cui assegna la prima posizione alla controinteressata;
* del verbale di gara n. 2, prot. n. 32760 del 27 novembre 2007, nella parte in cui la Commissione di gara ha ammesso l’offerta tecnica della controinteressata;
* di tutti gli atti presupposti, concomitanti e conseguenti, compresa la dichiarazione di nullità e/o inefficacia o automatica caducazione del contratto eventualmente stipulato nelle more della notifica del presente ricorso, o successivamente a tale notifica;
* (con i motivi aggiunti) del provvedimento del 17.12.2007 di aggiudicazione definitiva dell’appalto alla controinteressata;

e per la condanna al risarcimento del danno nel caso di annullamento degli atti impugnati.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti successivamente proposti dalla ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società intimata e della controinteressata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista la propria ordinanza 28.2.2008 n. 27/08, con cui è stata respinta l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente;

Visto il decreto presidenziale 8.10.2008, n. 30 ed il relativo adempimento istruttorio;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 26 febbraio 2009 – relatore il consigliere Lorenzo Stevanato – i difensori delle parti come specificato nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

La ricorrente ha partecipato alla gara indetta dalla Trentino Servizi S.p.A., con bando del 18.5.2006, per l’aggiudicazione della fornitura in opera di due impianti per l’abbattimento, nell’acquedotto di Trento, del parametro dell’arsenico mediante “filtrazione a letti adsorbenti a base di idrossido di ferro granulato” (così è testualmente definito l’oggetto della fornitura).

All’esito del procedimento concorsuale, svolto col sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito di procedura negoziata, la controinteressata risultava la miglior offerente con un punteggio di 85,50, mentre la ricorrente si classificava seconda in graduatoria, col punteggio di 74,98.

Da ciò il presente ricorso, con cui si deducono i seguenti motivi:

– violazione di legge (art. 68 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163 e della lex specialis) nel rilievo che il prodotto offerto dalla controinteressata non sarebbe costituito quale suo imprescindibile cmponente da idrossido di ferro granulato, né agirebbe mediante adsorbimento, bensì mediante scambio ionico. La controinteressata non avrebbe in ogni caso dimostrato l’equivalenza del prodotto offerto ex art. 68 del D.lgs. 163/06 che, quindi, sarebbe stato illegittimamente accettato dalla stazione appaltante, pur trattandosi di “aliud pro alio”. Tutto ciò emergerebbe dalla perizia tecnica di parte prodotta in giudizio dalla ricorrente.

Con motivi aggiunti, successivamente proposti, l’impugnazione è stata estesa all’aggiudicazione definitiva del 17.12.2007, il cui avviso è stato pubblicato sulla GUCE il 7.2.2008. Contro tale atto è stata dedotta illegittimità derivata.

La società di servizi intimata, costituita in giudizio, ha pregiudizialmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione del provvedimento del 17.12.2007 di aggiudicazione definitiva, che sarebbe stato conosciuto dalla ricorrente in data 18.12.2007. Nel merito ha puntualmente contestato la fondatezza del ricorso.

Si è costituita in giudizio pure la controinteressata, la quale ha anch’essa eccepito l’inammissibilità del prodotto ricorso per l’omessa tempestiva impugnazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e, nel merito, ha concluso per la sua reiezione.

L’istanza cautelare è stata respinta da questo Tribunale con l’ordinanza citata in epigrafe, nel rilievo che “il ricorso non appare sorretto da sufficiente fumus boni iuris, tenuto conto del carattere indicativo delle specifiche tecniche (vd. Punto 4.1) e dell’equivalenza del prodotto filtrante, ammessa dal punto 9.2.2. delle specifiche tecniche, non necessariamente riferita alla composizione chimica ma alla funzionalità del prodotto”.

Ciò premesso, e venendo all’esame dell’eccezione pregiudiziale opposta dalle parti resistenti in giudizio, il Collegio ritiene che l’anzidetto provvedimento di aggiudicazione definitiva sia già stato impugnato con l’atto introduttivo, pur senza l’indicazione dei suoi precisi estremi, essendo inequivoco tale intendimento, nel contesto del ricorso.

In ogni caso, il provvedimento di aggiudicazione definitiva è stato impugnato tempestivamente rispetto alla pubblicazione del relativo avviso nella GUCE, mentre non è stata fornita la prova che la ricorrente avesse già ricevuto, in precedenza, la comunicazione inviatale il 18.12.2007 dalla Trentino Servizi.

La relativa eccezione di inammissibilità del ricorso va quindi disattesa.

Nel merito, peraltro, il ricorso è infondato.

Anzitutto, non corrisponde al vero che il prodotto offerto dalla controinteressata (ArsenX np) sia privo di ossido di ferro. Infatti, dall’analisi di laboratorio – rapporto di prova prodotto in occasione della camera di consiglio del 28.2.2008 dalla controinteressata risulta la presenza di 85,69 gFe/l.

Inoltre, dalla scheda tecnica despositata sempre dalla controinteressata (doc. n. 4) si evince che il prodotto offerto (Arsenx np è prodotto dalla ditta “Purolite”) per l’abbattimento dell’arsenico nell’acqua potabile è costituito da una resina a matrice stirenica, sulla quale sono fissati degli idrossidi di ferro, e che la maggior capacità di assorbimento dell’arsenico, rispetto ad altri analoghi prodotti, è data dalla grande porosità del materiale. Il vantaggio principale di tale prodotto, rispetto ad altri simili – prosegue la scheda tecnica – è costituito dalla possibilità di rigenerazione ripetuta nel tempo della resina che si traduce, quindi, in un’evidente economicità del sistema.

Ancora, dal sito internet “http//:www.solmetex.com/3_ arsenic/arsenxnpfaq” emerge che “ArsenXnp is a new “hybrid” technology as it combines several accepted principles from established water treatment methods.

1. ArsenXnp uses hydrous iron oxide chemistry – the advantages of iron chemistry as a cost effective means of reducing arsenic levels are well known.

2. ArsenXnp impregnates that iron chemistry into an ion exchange resin – the use of ion exchange resins is familiar and their durability is well known.

3. The hydrous iron oxide chemistry is in the form of nanoparticles – smaller particles provide more surface area for binding arsenic.

In summary: The high surface area iron nanoparticles provide great capacity, a strong affinity and rapid absorption kinetics for arsenic. The impregnation of the iron oxide nanoparticles into a polymer substrate provides excellent durability. This creates a product that is not only easy to use, but is also regenerable. ArsenXnp can be reused many times, significantly reducing the cost of treatment.”

Il che in sintesi significa palesemente che si tratta di un polimero, a base di sfere con idrossido di ferro, in forma di nano – particelle: materiale avanzato ibrido che combina la chimica di assorbimento dell’arsenico con la resistenza della resina polimerica a scambio ionico.

Non è quindi nemmeno vero – come sostenuto dalla ricorrente – che tale prodotto agisca esclusivamente mediante scambio ionico. Risulta, invece, che esso combina entrambi tali processi: l’adsorbimento (adsorbtion) con lo scambio ionico (ion exchange).

In ogni caso, ciò che appare più rilevante è il fatto che nel paragrafo 4.1 delle “Specifiche tecniche” della fornitura, al primo capoverso, si afferma che “Le seguenti prescrizioni e le descrizioni relative alla fornitura hanno carattere indicativo e non limitativo, nel senso che l’appaltatore dovrà fornire, nell’ambito dei limiti di fornitura, un impianto completo in ogni sua parte, in modo da ottenere un complesso che, inserito nel contesto impiantistico, sia perfettamente funzionante … e rispondente alla tecnica più avanzata …”.

Il paragrafo 9.2 “Descrizione delle apparecchiature” elenca i principali componenti della fornitura predicandone il “carattere di indicazione” ed al punto 9.2.2 “Materiale filtrante” recita: “Letti filtranti costituiti da strati di supporto e da idrossido di ferro granulare di tipo GEH-Wasserchemie o Bayer-Bayoxite E33 o equivalente”.

In altri termini, appare evidente che l’equivalenza del prodotto filtrante, ammessa dal punto 9.2.2 delle Specifiche tecniche, è riferita – alla luce del carattere indicativo di tali descrizioni, espressamente affermato al punto 4.1 delle “Specifiche tecniche” – alla funzionalità del prodotto.

In ultima analisi, quindi, stante il carattere meramente indicativo e non tassativo della descrizione dell’oggetto della fornitura, che punta più sull’efficienza e sull’avanzamento della tecnica impiegata, il prodotto offerto dalla ricorrente era legittimamente accettabile e non si risolve in un inammissibile aliud pro alio, come dedotto dalla ricorrente.

Per le considerazioni che precedono, gli atti impugnati resistono alle censure dedotte dalla ricorrente ed il ricorso va conseguentemente respinto.

Le spese del giudizio possono, tuttavia, essere compensate, attesa la particolarità degli aspetti tecnici emergenti nella controversia.

P.Q.M.

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 43/2008, lo respinge.

Spese del giudizio compensate.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2009 , con l’intervento dei Magistrati:

dott. Francesco Mariuzzo – Presidente

dott. Lorenzo Stevanato – Consigliere relatore

dott. Fiorenzo Tomaselli – Consigliere

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 9 marzo 2009

Il Segretario Generale

dott. Giovanni Tanel
N. 73/2009 Reg. Sent.

N. 43/2008 Reg. Ric.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO – SENTENZA 15 marzo 2011, n.6023 LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Va preliminarmente disattesa l’eccezione sollevata dall’intimato e concernente l’inammissibilità del ricorso in esame, per aver la ricorrente omesso di descrivere, con un minimo di compiutezza, le vicende processuali e le allegazioni delle parti nei gradi di merito della controversia.

5. La norma di cui all’art. 366 c.p.c. ("Contenuto del ricorso"), al comma 1, n. 3, prevede che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti della causa. Questa Corte ha chiarito che, per soddisfare il requisito imposto dalla predetta disposizione del codice di rito, il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito plurimis, Cass. n. 7825/2006).

6. Nella specie, ad avviso del Collegio, il ricorso in esame risponde ai requisiti richiesti, dedicando adeguato spazio alla narrazione delle vicende processuali sia del primo che del secondo grado di giudizio nonchè alle allegazioni delle parti.

7. Va disattesa anche l’ulteriore sollevata eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366-bis c.p.c. in relazione alla errata formulazione dei quesiti di diritto ivi indicati. Al riguardo, questa Corte ha puntualizzato che il quesito di diritto deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta affermativa o negativa discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame.

8. Dall’esame dei quesiti formulati in ricorso, emerge la rispondenza degli stessi al principio sopra richiamato, non apparendo per nulla inconferenti rispetto all’illustrazione dei motivi di impugnazione, nè tali da richiedere un accertamento di fatto da parte della Corte nè, infine, da poter essere considerati genericamente formulati, ma essendo invece inequivocabilmente rivolti ad ottenere la pronuncia affermativa o negativa sulla specifica questione trattata (cfr., ex multis, Cass. S. U. n. 20360/2007).

9. Passando all’esame del primo articolato motivo di ricorso, con esso la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) e violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e dell’art. 112 c.p.c.. La censura della sentenza impugnata per violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 è illustrata con riferimento alla tempestività della contestazione dell’addebito in considerazione della complessità dei controlli da effettuare e dei fascicoli da esaminare tenuto conto delle quasi 100 procedure irregolari di liquidazione, e si conclude con la formulazione del quesito di diritto con il quale si chiede alla Corte di dire se l’immediatezza della contestazione dell’addebito, di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7, va intesa in un’accezione relativa, ritenendo la stessa compatibile con un intervallo di tempo necessario al datore di lavoro per il preciso accertamento delle infrazioni commesse dal prestatore. La censura per violazione dell’art. 112 c.p.c. si conclude con il quesito di diritto con il quale si chiede alla Corte di dire se la statuizione che non trova corrispondenza nella domanda proposta dalla parte, costituisce ultrapetizione violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c..

10. La denuncia di difetto di motivazione è fondata. Come costantemente affermata da questa Corte, in tema di licenziamento per giusta causa, l’immediatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione, ovvero rispetto a quello della contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore; peraltro, il requisito della immediatezza deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustifichi o meno il ritardo (ex multis Cass. 15649/2010).

11. Nella specie, il Giudice d’appello, a fronte della specifica censura in ordine alla tempestività, non ha specificamente ed adeguatamente motivato la sua valutazione in relazione al tempo in cui sono state comunicate le contestazioni mosse al liquidatore, essendosi limitato, nell’iter argomentativo, ad una generica disamina volta a riconnettere il denunciato profilo procedimentale alla generale consapevolezza, da parte degli organi direttivi centrali e periferici, delle irregolarità nell’operato del liquidatore ovvero, ed in guisa di mera ipotesi argomentativa, alla disfunzione interna all’organizzazione aziendale connotata da discrasia tra organi di vertice e struttura territoriale. Di tali assetti organizzativi il giudice del gravame ha rimarcato l’inidoneità a ripercuotersi sulla giustificazione del ritardo nella contestazione, trascurando di coniugare, e valutare, la regola dell’immediatezza con un congruo spazio temporale imposto dalla laboriosità delle indagini in rapporto alla complessità dei controlli da effettuare e dei fascicoli da esaminare, in considerazione del numero, prossimo quasi al centinaio, delle procedure irregolari di liquidazione denunciate.

12. La denunciata violazione del precetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è, invece, inammissibile trattandosi di censura riferita a meri passaggi motivazionali della sentenza e non alla pronunzia giudiziaria. Invero, la Corte territoriale, a fronte delle ammissioni dello stesso Iannucci di aver liquidato sinistri falsi o comunque gravemente sospetti e non liquidabili, ha fatto ricadere la responsabilità di tale peculiare condotta sulla società ricorrente sia per aver impartito la direttiva di liquidare alla delinquenza, quando impossibile o sconsigliabile opporre rifiuto, importi, anche per sinistri irregolari, non superiori a L. 1.500.000, sia per non aver svolto i dovuti controlli o predisposto soluzioni ulteriori al già richiamato divieto di liquidare oltre una predeterminata cifra.

13. Accanto a questa disposizione di carattere generale, la stessa sentenza, tuttavia, richiama anche la nota del 1/12/1994 indirizzata agli ispettori liquidatori di Caserta, nella quale la società ricorrente prescriveva una serie di raccomandazioni liquidative legate "all’attuale fenomenologia delittuosa in accoglimento di alcune istanze emerse in sede associativa ANIA nella riunione tenutasi a Napoli il 13/10/94", quali "estrarre fotocopia carta di circolazione, scattare fotografie con data, effettuare pagamenti con quietanze separate, a mezzo bonifico o comunque senza diretta consegna di assegni pro manibus, estrarre fotocopia documento d’identità del percipiente o del beneficiario in caso di pagamento tramite bonifico non possa essere effettuato, favorire lo scambio d’informazioni e di documentazioni nonchè la partecipazione di liquidatori di zona ad incontri periodici per concordare iniziative operative comuni".

14. La Corte, dopo aver fatto cenno a tale iniziativa, poi sostanzialmente estromessa dall’iter argomentativo, ha ritenuto le predette raccomandazioni del tutto generiche senza, però, motivare tale affermazione, sostenendo che l’appellata avrebbe dovuto, invece, "smobilitare completamente la propria struttura liquidativa dalla difficile realtà provinciale, perciò facilmente controllabile e condizionabile, per accentrarla invece in ambiti metropolitani, più difficilmente manipolabili", così svolgendo un argomento del tutto estraneo e, comunque, irrilevante, rispetto al tema in oggetto. Ciò, tuttavia, non integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., trattandosi, come detto, di meri passaggi motivazionali della sentenza.

15. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2119 e 2106 c.c. e L. n. 300 del 1970, artt. 7 e 18 e omessa motivazione sulla questione della sussistenza della giusta causa di licenziamento anche in relazione al rigetto dell’appello incidentale. Si insiste nel rilievo per cui non sarebbe stato provato dal liquidatore che i sinistri irregolari sarebbero stati liquidati sotto pressioni e minacce e che mai il liquidatore aveva comunicato alla Direzione di aver liquidato i sinistri senza il rispetto delle procedure e sotto minaccia. L’illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto con il quale si chiede alla Corte di dire se la reiterata liquidazione di sinistri di comprovata falsità, o quanto meno dubbi, da parte del liquidatore di impresa assicurativa, nonchè la mancata o grossolana applicazione da parte dello stesso delle procedure liquidative disposte dal datore di lavoro, integra l’ipotesi di giusta causa ovvero di giustificato motivo soggettivo, che legittima l’applicazione nei confronti del dipendente della sanzione disciplinare del licenziamento.

16. Il denunciato errore di diritto in cui è incorsa la sentenza impugnata è fondato. Invero, la Fondiaria, con una prima missiva del 12 giugno 1998, aveva contestato a I. che "da un primo controllo a campione recentemente effettuato sui sinistri da lei liquidati sono emersi numerosi comportamenti e circostanze a lei riferibili di estrema gravità…Infatti, nello svolgimento delle attività di liquidazione dei sinistri ella non solo ha commesso degli errori (ad es. in relazione alla congruità dei danni riportati ed alla dinamica dei sinistri) ed in generale si è comportato con intollerabile negligenza; ma spesso ha addirittura omesso totalmente di svolgere quella necessaria attività di istruzione e di verifica dei sinistri denunciati che rientrano tra i doveri fondamentali del liquidatore (ad es. non provvedendo alla nomina del perito). Si tenga conto che ella altresì, non ha rilevato che le pratiche in oggetto evidenziano situazioni gravemente sospette, di concatenazione di sinistri e di coinvolgimento delle stesse persone, in tempi ravvicinati, in numero elevato di sinistri; nè ha mai segnalato nulla in proposito alla nostra direzione. In particolare le contestiamo n. 10 sinistri da noi controllati a campione". A seguito di un’ulteriore lettera di contestazione, il numero dei sinistri, dei quali la società assume l’irregolarità è stato elevato e quantificato in 99. Seguiva, da parte della società, l’intimazione del recesso per giusta causa, per aver pagato un numero preoccupante (circa 100) di sinistri mai avvenuti o gravemente sospetti, violando sistematicamente le procedure liquidative predisposte dalla società.

17. Orbene, la Corte territoriale si è diffusamente profusa nella descrizione del contesto socio-ambientale in cui operava I., al pari di altri colleghi liquidatori, delineando un quadro di compromissione, condizionamento e limitazione dell’agire nel rispetto della legalità, culminato, a riprova della piena consapevolezza della situazione da parte degli stessi organi dirigenziali della società, con l’affissione, nei locali dell’Ispettorato di Caserta, allo scopo di limitare esborsi non dovuti e verosimilmente richiesti dalla criminalità locale, di un cartello con il quale si autorizzavano liquidazioni entro un tetto di un milione e mezzo di lire. La Corte di merito ha considerato tale iniziativa come diretta a contenere, entro un determinato limite, la liquidazione dei sinistri sospetti ed ha altresì ritenuto indubitabile che poi, in definitiva, ogni decisione venisse rimessa ai liquidatori di zona.

Essa ha, altresì, escluso collusioni o profitti personali dei liquidatori, prendendo in considerazione anche l’esito dei procedimenti penali conclusi con provvedimento di archiviazione.

18. Tuttavia, ad avviso del Collegio, le dette considerazioni dei Giudici del gravame non hanno applicato correttamente l’art. 2119 c.c. elidendo l’autonoma rilevanza ex se della condotta del liquidatore e valorizzando, invece, esclusivamente una sorta di "tollerata acquiescenza se non precisa strategia aziendale" nella gestione delle liquidazioni affidandosi, la società, consapevolmente, alla "piena discrezionalità dell’operatore", costretto a "districarsi e a destreggiarsi tra carichi di lavoro, criminali incalliti ed oscuri personaggi senza remore alcune, ed esigenze di tutela della propria incolumità e dei familiari, nonchè pure rispetto a contrapposte esigenze datoriali, volte ad assicurare, comunque, nel tempo un apprezzabile, stabile e congruo margine di profitto tra ricavi, costi perdite, in ogni caso dovute e scontate".

19. Si legge, ancora, nella sentenza di appello, che "il fenomeno delle indebite richieste di liquidazioni in ambito casertano era generalmente esteso e ben conosciuto dalla stessa Direzione generale di Fondiaria". Osserva il collegio che la liquidazione di sinistri palesemente inesistenti (come riconosciuto anche dalla Corte e mai smentito da I.) è certamente circostanza che va a minare irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra il dipendente ed datore di lavoro e che, dunque, giustifica il recesso della società.

Tuttavia, la decisione dei Giudici del gravame, in nessun modo si è incentrata sulla specifica condotta del I. e sui suoi comportamenti nei riguardi della società, risolvendosi, invece, nella disamina, in termini generali, del difficile tessuto socio- economico-criminale dell’area casertana pervasivo dello svolgimento dell’attività assicurativa svolta in quell’area, con pressochè totale condanna dei comportamenti della Compagnia.

20. Sennonchè, come già affermato da questa Corte con orientamento al quale il Collegio intende dare seguito, l’imperversare della criminalità non può atteggiarsi ad esimente della condotta individuale del lavoratore, contestualmente alla riprovazione verso i comportamenti datoriali, e giustificare la reiterata liquidazione di falsi sinistri, effettuata entro una soglia suggerita dal datore di lavoro o al di sopra di quella soglia, senza che il lavoratore richieda un tempestivo intervento dei qualificati organi societari ovvero si rivolga, per la denuncia dei singoli casi, ai competenti organi di polizia giudiziaria (v. Cass. 26489/2010).

21. In conclusione, deve essere affermato il principio secondo cui costituisce illecito disciplinare il ripetuto pagamento di indennizzi da parte del liquidatore dipendente da una società di assicurazioni, con pacifica irregolarità delle relative procedure ed a causa di attività estorsiva da parte di associazioni delinquenziali, quando il liquidatore non abbia tempestivamente informato dei singoli fatti, ossia delle pressioni ricevute, il datore di lavoro, ne gli organi di polizia e quand’anche la detta attività delinquenziale costituisse fatto genericamente notorio.

22. Il difetto di motivazione e l’errore di diritto in cui è incorsa la Corte territoriale comportano la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla stessa Corte d’appello che, in diversa composizione, procederà a nuova valutazione sia della contestata tempestività, sia quanto alla gravità dell’illecito, secondo i criteri testè enunciati, ed anche all’esame della domanda di risarcimento del danno, che la datrice di lavoro ha proposto in riconvenzionale e che ha formato oggetto di appello incidentale.

23. La Corte d’appello di Napoli, giudice di rinvio in diversa composizione, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-01-2011, n. 1206 Avviso di accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Coat Line s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, la quale, in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 12886 del 2001, ha accolto l’appello dell’Ufficio.

La predetta pronuncia di questa Corte intervenne nell’ambito di un lungo e complesso contenzioso (nel quale era già stata emessa una sentenza di cassazione con rinvio nel 1997), instaurato dalla contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi in ordine all’istanza di rimborso di un credito IVA esposto nella dichiarazione relativa al 1979, e concernente anche la validità della notificazione di un avviso di rettifica emesso nel 1983 nei confronti della società per il medesimo anno 1979 ed i suoi effetti sia sull’istanza di rimborso anzidetta, sia sulla dichiarazione integrativa di condono che era stata presentata dalla società, ai sensi del D.L. n. 429 del 1982, per la definizione automatica dell’imposta sempre in relazione alla stessa annualità.

La Corte, accogliendo il ricorso dell’Amministrazione, demandò alla Commissione tributaria regionale di accertare, in ordine logico: a) se il predetto avviso di rettifica fosse stato validamente notificato alla società; b) in caso affermativo, se esso avesse comportato il rigetto della domanda di condono; c) ancora in caso affermativo, quali effetti ne discendessero in ordine al rapporto tributario dedotto in giudizio, e cioè alla spettanza del credito d’imposta per il 1979.

La Commissione tributaria regionale ha ritenuto che: a) la notifica dell’avviso di rettifica fosse valida, in quanto effettuata, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), mediante deposito nella casa comunale di Brescia all’esito dell’infruttuoso tentativo presso la residenza dell’amministratore della società, a sua volta preceduto dal tentativo di notifica presso la sede legale della società in Milano, anch’esso non andato a buon fine in quanto risultata "sconosciuta" all’indirizzo indicato; b) l’accertamento dovesse essere valutato quale sostanziale implicito rigetto della precedente domanda di condono, basata su dati contrastanti con quelli contenuti nell’accertamento; c) la domanda di rimborso del credito presentata dalla società per il 1979 dovesse, di conseguenza, essere rigettata.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate resistono con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, la ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. c), nonchè vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per avere il giudice a quo ritenuto valida la notificazione dell’avviso di rettifica dell’IVA, pur essendo stata effettuata, dopo l’infruttuoso tentativo presso la sede della società in Milano (ove era risultata sconosciuta), presso la residenza del legale rappresentante in (OMISSIS), anzichè mediante deposito di copia dell’atto presso la casa comunale di Milano, Comune di domicilio fiscale della contribuente.

Il motivo non è fondato.

In tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari alle persone giuridiche, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’interpretare il combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. c), e) e f), e art. 145 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche ad essi apportate, rispettivamente, dal D.L. n. 223 del 2006 – convcrtito nella L. n. 248 del 2006 – e dalla L. n. 263 del 2005) nel senso che: a) gli atti devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, entro l’ambito territoriale del domicilio fiscale, secondo la disciplina di cui al citato art. 145 c.p.c., comma 1; b) qualora tale modalità si riveli impossibile (perchè, ad esempio, come nella fattispecie, l’ente risulti "sconosciuto" all’indirizzo noto all’Ufficio), si applica il successivo terzo comma del medesimo articolo e la notifica dovrà essere eseguita alla persona fisica che rappresenta l’ente, semprechè il domicilio – che sia noto – del legale rappresentante sia compreso nel Comune del domicilio fiscale della società; c) in caso di impossibilità di procedere anche secondo questa modalità (perchè il legale rappresentante risieda in Comune diverso), è legittimo procedere alla notifica ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), cit., cioè con il deposito di copia dell’atto nella casa comunale e l’affissione dell’avviso del deposito nell’albo del Comune, senza necessità di spedizione della raccomandata (e la notifica si perfezionerà nell’ottavo giorno successivo a quello di detta affissione) (Cass. nn. 9766 del 1995, 3140 del 1998, 3558 e 7268 del 2002, 7120 del 2003, 3618 del 2006, 6325 del 2008, 15856 del 2009; in genere, sulle modalità di notifica ex art. 145 c.p.c., cfr. Cass., Sez. un., n. 8091 del 2002). Da tale principio si evince che la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si basa sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto Ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni; il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notificazioni comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui all’art. 60 citato, lett. e), non potendosi addossare all’Amministrazione l’onere di ricercare il contribuente fuori del domicilio stesso (cfr., in motivazione, Cass. nn. 9766 del 1995 e 3140 del 1998, citt.).

Si tratta, quindi, di una disciplina posta a garanzia dell’Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che non può ritenersi che la sua inosservanza comporti, in ogni caso, l’illegittimità del procedimento notificatorio, in particolare qualora, come nel caso di specie, sia stata seguita una procedura (notificazione al legale rappresentante di una società indicato nell’atto, ma residente in Comune diverso da quello di domicilio fiscale dell’ente) indubbiamente più garantista nei confronti del contribuente – sotto il profilo della astratta conoscibilità dell’atto notificato – rispetto a quella prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e).

2. Con il secondo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 143 c.p.c., art. 145 c.p.c., comma 3, artt. 138, 139, 140 e 141 cod. proc. civ. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e) e f), nonchè vizio di motivazione, si deduce che il giudice d’appello ha errato nel ritenere valida la notifica al legale rappresentante della società, sia perchè essa era stata in realtà eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c., modalità esclusa dal D.P.R. n. 600 del 1973, citato art. 60, sia in quanto, in ogni caso, non era stata correttamente rispettata la procedura di cui all’art. 140 c.p.c., mancando l’indicazione, sull’avviso di rettifica, degli estremi della raccomandata e la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della stessa.

Il motivo è inammissibile.

Con esso, infatti, vengono poste questioni che, dalla sentenza impugnata, non risulta siano state sollevate dinanzi al giudice di merito, senza che la ricorrente, nel rispetto del principio di autosufficienza, le abbia riportate puntualmente nel ricorso, nei loro esatti termini; peraltro, si tratta di questioni implicanti accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, poichè la notificazione dell’avviso di accertamento non costituisce atto del processo tributario, al cui esame diretto questa Corte possa avere accesso.

3. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente denuncia la violazione del D.L. n. 429 del 1982, art. 28 (convertito nella L. n. 516 del 1982), nonchè vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di rinvio ha ritenuto che l’avviso di rettifica costituisse implicito rigetto della domanda di condono anteriormente presentata dalla società: deduce al riguardo sia l’esistenza di un giudicato interno sulla illegittimità dell’avviso di rettifica (giudicato derivante dalla sentenza della Commissione tributaria centrale del 1993, emessa nel corso del lungo iter processuale della vicenda), sia l’erroneità della tesi secondo cui una domanda di condono possa essere rigettata tacitamente anzichè con diniego motivato (aggiunge poi nella memoria ex art. 378 c.p.c. l’esistenza di un ulteriore giudicato – esterno sulla validità della domanda di condono, formatosi a seguito di pronuncia della Commissione tributaria di secondo grado di Milano del 1994).

Il motivo è infondato.

E’ assorbente rilevare che il giudice di rinvio, come riferito nella narrativa del fatto, ha effettuato le valutazioni ad esso demandate da questa Corte con la sentenza n. 12886 del 2001, tra le quali appunto quella di accertare se l’emissione dell’avviso di rettifica avesse "comportato il rigetto della domanda di condono della società": tale sentenza costituisce un punto fermo imprescindibile della vicenda processuale, che non può più essere rimesso in discussione in questa sede, come sostanzialmente tenta di fare la ricorrente con l’invocare giudicati precedenti alla detta sentenza, o contestando la configurabilità di un rigetto implicito della domanda di condono in conseguenza della successiva emissione di avviso di rettifica per la stessa annualità d’imposta, ipotesi evidentemente ritenuta ammissibile dalla Corte nella pronuncia di cassazione con rinvio.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

5. La complessità e peculiarità della vicenda processuale e gli alternativi esiti della stessa succedutisi nel tempo inducono il Collegio a disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.