Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-09-2010) 26-01-2011, n. 2555 Sicurezza sociale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ria da ultimo depositata.
Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Brescia in parziale riforma della sentenza di condanna pronunziata dal Tribunale di Brescia nei confronti di M.R. ha ridotto, avuto riguardo al provato attivarsi del M. per una maggiore sicurezza del lavoro, la pena già inflitta di mesi uno di reclusione, con la pena pecuniaria corrispondente ad Euro 1140,00 di multa.

Il M. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

All’udienza pubblica del 17/9/2010 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione

Il M. è stato ritenuto responsabile del delitto p. e p. dall’art. 40 cpv. c.p., art. 590 c.p., commi 1 e 3, in relazione all’art. 583 c.p., art. 2087 c.c., D.P.R. n. 547 del 1955, art. 132, perchè nel Luglio 2003, nella qualità di legale rappresentante della ditta ATP Plast esercente attività di produzione e commercio di materie plastiche e films plastici per imballo, consentendo che il dipendente C.A. fosse addetto al macchinario marca Omam matr. 0137, in mancanza delle necessarie misure di sicurezza, non impediva che l’infortunato (che stava eseguendo con altro lavoratore, operazioni di accompagnamento di un foglio plastico dall’estrusore ai tre rulli di raffreddamento fino al successivo posizionamento sui rulli di trasporto), tentasse (essendosi avveduto che parte del foglio si stava riavvolgendo al terzo rullo), di riprendere il foglio rimanendo impigliato nella macchina. Invero tale macchina presentava la zona di imbocco dei cilindri contrapposti destinati alla filatura dei fogli in polimero, non protetta da idoneo riparo per tutta la sua estensione ed era priva di dispositivo di arresto facilmente raggiungibile ed azionabile dal prestatore di lavoro. Al fatto era seguita una malattia guaribile oltre i 40 giorni e l’indebolimento permanente dell’organo della prensione.

Parte ricorrente denunzia:

1) illogicità falsità e carenza di motivazione sotto il profilo della non accertata mancanza di necessità del meccanismo di fermo dalla parte del secondo operatore.

2) erronea e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 547 del 1955, art. 132, commi 1 e 2.

Violazione e/o falsa applicazione di legge.

Carenza ed erroneità della motivazione.

3) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 c.p., comma 2, dell’art. 2087 c.c., del D.P.R. 9 aprile 2008, n. 81, e del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, artt. 4 e ss., a fronte della abnormità e imprevedibilità del comportamento del lavoratore.

Questa Corte rileva:

Il primo motivo di censura oppone, alla ricostruzione di sentenza, una dinamica alternativa in fatto che non può avere ingresso nel giudizio di legittimità nel quale non possono essere sollecitati ulteriori accertamenti di merito nè suggerite ricostruzioni alternative a fronte di sviluppi motivazionali completi coerenti e privi di vizi delle argomentazioni dimostrative come è nel caso che ne occupa.. La pretesa di ritenere corretto l’impiego di macchine prive di presidi che impediscano, nella graduazione di garanzie disegnata dal D.Lgs. n. 547 del 1955, art. 132, il contatto anche accidentale delle mani dell’operatore con organi in movimento delle macchine di produzione, è radicalmente priva di corretto fondamento giuridico. Nessuna esigenza produttiva rende logica una pretesa del genere e illogica una motivazione che applichi un elementare principio dell’ordinamento del lavoro. La tesi della assenza di pericolosità per la bassa velocità del movimento dei rulli (tesi che sembrerebbe negare quanto accaduto e accertato) è stata adeguatamente già rigettata dal giudice di appello e non può riproporsi in questa sede come ipotesi di censura adeguata al catalogo dell’art. 606 c.p.p..

Il secondo motivo di censura deve egualmente essere rigettato. La previsione del D.Lgs. n. 547 del 1955, art. 132, impone la segregazione delle zone di imbocco o quando la segregazione non sia possibile un dispositivo di rapido arresto dei cilindri e, in ogni caso, l’impiego di strumenti che evitino ogni possibilità di contatto tra le mani dell’operatore e le parti in movimento, valendo tale necessità di esclusione contro ogni possibilità di contatto senza distinzione alcuna tra possibilità determinate da manovre istintive, non istintive o, anche solo errate. Anche il terzo motivo di censura, ulteriormente illustrato con la memoria del 28/7/2010, deve essere rigettato. La protesta di abnormità del comportamento dell’infortunato, sollecita una rivalutazione del merito espressamente analiticamente e ragionevolmente già compiuta dal giudice di appello che ha escluso la abnormità del comportamento del lavoratore che agì in condizioni di normalità produttiva e di ordinaria prevedibilità degli occorsi. Il prospettato rapporto tra velocità della dinamica infortunistica, istintività o non istintività dei movimenti dell’addetto, prevedibilità o imprevedibilità dell’azione del lavoratore, non riesce a scalfire, per la contraddittorietà e arbitrarietà dei diversi assunti argomentativi impiegati, la logica della motivazione impugnata.

Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento nonchè alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile, che liquida in Euro 2.000,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile, che liquida in Euro 2.000,00 oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-03-2011, n. 7008 Licenziamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso al Tribunale di Salerno, V.A. deduceva di essere stato indotto dalla società Sud Service s.r.l. a presentare lettera di dimissioni, ma, in realtà, di essere stato licenziato senza giusta causa, per il solo fatto di essersi adoperato al fine di favorire l’inserimento nell’ambiente di lavoro dei rappresentanti sindacali.

Il ricorrente chiedeva, pertanto, che, previo accertamento della condotta antisindacale tenuta in suo danno, nonchè previo annullamento dell’atto di dimissioni, venisse disposta la reintegrazione nel posto di lavoro in precedenza occupato, con conseguente corresponsione degli stipendi maturati dalla data del licenziamento fino a quella della effettiva reintegra, oltre al risarcimento dei danni. Il V., con un secondo ricorso proposto dinanzi al medesimo Tribunale e riunito al primo, chiedeva, la condanna della società al pagamento delle spese in suo favore – a titolo di differenze retributive (per essere stato inquadrato in un livello inferiore), tredicesima mensilità, compenso lavoro straordinario, indennità di ferie non godute e trattamento di fine rapporto – della complessiva somma di L. 33.544.637, con accessori di legge e vittoria delle spese di giudizio.

2. Il Tribunale, con sentenza del 12 gennaio 2005, rigettava entrambi i ricorsi e condannava il V. al pagamento delle spese di giudizio.

3. La suddetta sentenza veniva impugnata in appello dal V..

4. La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 781 del 2005, rigettava il ricorso e compensava tra le parti le spese del grado di giudizio.

5. Ricorre per la cassazione della suddetta pronuncia V.A. prospettando due motivi di ricorso.

6. Resiste con controricorso la soc. Sud Service s.r.l.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione della disciplina sui licenziamenti individuali, della legge n. 108 del 1990, del CCNL del 20 luglio 1990, e degli artt. 2697 e 2702 c.c. nonchè vizio di motivazione.

Ad avviso del ricorrente, l’imprenditore doveva dare la prova della legittimità del licenziamento.

In ordine al suddetto motivo sono stati articolati i seguenti quesiti di diritto:

se, tenuto conto della vigente disciplina in materia di licenziamenti individuali ex Lege 108 del 1990, nonchè del CCNL del 20 luglio 1990, sia ammissibile l’impugnativa del licenziamento da parte del lavoratore che deduca il carattere simulato della lettera di dimissioni dallo stesso sottoscritto;

se la comunicazione del datore di lavoro all’INPS dell’avvenuto licenziamento di un dipendente costituisca prova scritta del licenziamento stesso, da valutarsi ai sensi dell’art. 2702 c.c. e se tale dichiarazione, in caso di mancato disconoscimento della sottoscrizione, produca gli effetti della piena prova.

1.1. Il motivo non è fondato. La censura per un verso non coglie la ratio decidendi della sentenza della Corte d’Appello. Il quesito di diritto prospettato dal ricorrente è inconferente in quanto verte su disposizioni che non sono alla base della decisione assunta dal Giudice dell’appello. Per altro verso non sussiste il prospettato difetto di motivazione.

La valutazione delle prove, e con essa il controllo sulla loro attendibilità e concludenza, e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, sono rimesse al giudice del merito e sono sindacabili in cassazione solo sotto il profilo della adeguata e congrua motivazione che sostiene la scelta nel l’attribuire valore probatorio ad un elemento emergente dall’istruttoria piuttosto che ad un altro. In particolare, ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti; è invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 14972 del 2006).

La Corte d’Appello ha rilevato, con motivazione adeguata, che dalla documentazione prodotta in giudizio dalla società appellata si evinceva che la risoluzione del rapporto di lavoro in questione si verificava a causa delle dimissioni rassegnate dal V. per motivi personali, con lettera recante la sottoscrizione V.A. giammai disconosciuta.

La Corte ha, altresì, affermato che nessuno dei testi escussi nel giudizio di prime cure aveva fatto riferimento a presunte minacce o ad intimidazioni poste in essere nei confronti del V. al fine di indurlo a rassegnare le dimissioni, mentre il teste C. D., responsabile della produzione, riferiva che il V., dopo aver iniziato il turno di lavoro, si era allontanato per recarsi nell’ufficio del titolare dell’azienda e al ritorno aveva detto che si era licenziato. Analogamente il teste G.R., già dipendete della società in questione, dichiarava che il V. gli aveva chiesto di dattiloscrivere la lettera di dimissioni che poi aveva sottoscritto. Nè poteva assumere rilievo la dichiarazione fatta dal datore di lavoro al fine della corresponsione dell’indennità di disoccupazione, dal momento che non risultavano attivate le procedure ex Lege n. 223 del 1991. La decisione della Corte d’Appello è, dunque, circostanziata e congruente e, in quanto tale per le ragioni sopra esposte, esente da vizi.

2. Con il secondo motivo di ricorso è stato prospettata violazione e falsa applicazione delle norme dettate dalle lettere I e L del CCNL 20 luglio 1990 per i dipendenti delle industrie chimiche e farmaceutiche, nonchè vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia.

Il quesito di diritto ha il seguente tenore: se in applicazione delle norme relative a qualifiche, mansioni o livelli retributivi, dettati dal CCNL del 20 luglio 1990, al dipendente, che da solo assicuri il regolare svolgimento dell’intero ciclo produttivo di un bene, spetti il livello indicato alla lettera I del suddetto accordo collettivo di lavoro.

2.2. Il motivo non è fondato.

Il motivo di ricorso, che si avvale di un quesito generico, si sostanzia in una censura alla valutazione del quadro probatorio effettuata dal Giudice dell’appello.

Tuttavia, anche con riguardo a tale profilo della controversia, tenuto conto dei principi sopra richiamati, la Corte d’Appello offre una motivazione adeguata, congrua e logicamente plausibile, ritenendo la mancanza delle condizioni per il riconoscimento al V. delle differenze retributive per l’espletamento di mansioni superiori e per l’osservanza di un orario di lavoro maggiore rispetto a quello contrattualmente previsto, in ragione delle univoche risultanze della prova testimoniale. Ed infatti, in ragione di quanto riferito dai testi escussi, la Corte d’Appello, riteneva che il V. svolgeva mansioni di estrema semplicità, che escludevano un inquadramento superiore, e che lo stesso osservava l’orario previsto dalla contrattazione collettiva, con corrispondenza tra le indicazioni contenute nella busta paga e l’attività svolta.

3. Il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 15,00 per esborsi, Euro 2000 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 28-02-2011, n. 1769 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente riferisce che pur avendo espletato tutto l’iter istruttorio ed ottenuto i pareri positivi da parte della AUSL di Latina (cfr. doc. 36), la Regione Lazio non ha deliberato alcun provvedimento autorizzatorio definitivo, pur a ciò sollecitata con varie istanze.

La Società iniziava l’attività, certa di aver conseguito l’autorizzazione dovuta in ragione della comunicazione di inizio di attività dell’Ambulatorio Odontoiatrico e del silenzio serbato dalla Regione.

A seguito di un sopralluogo effettuato dall’Ufficio Ispettivo dell’Azienda USL di Latina in data 28 maggio 2008 veniva elevato, a carico della Società, verbale di contravvenzione n. 1/2009, con cui era accertata la violazione dell’art. 4, co. 1, lett. a) della L.R. n. 4 del 2003, per aver esercitato attività sanitarie diverse da quelle autorizzate, tra cui l’ambulatorio Odontoiatrico.

Nel frattempo, la ricorrente avanzava anche domanda per l’attivazione di un "Nucleo Alzheimer" da svilupparsi pressa la Casa di cura, allegando il parere positivo rilasciato dall’Azienda USL di Latina.

La Regione, tuttavia, rimaneva silente, sicché con comunicazione 27.2.2004, la ricorrente reiterava la richiesta con istanze del 16.6.2005 e 7.3.2006. Sono seguite ulteriori richieste e solo in data 10.6.2009 la Regione Lazio dava riscontro, invitando l’Azienda USL di Latina a completare l’iter istruttorio.

Alla luce dell’esito positivo delle verifiche ispettive, la ricorrente inoltrava ulteriore richiesta di autorizzazione per l’ampliamento e, quindi, per l’apertura della struttura e ridistribuzione interna di Servizi Amministrativi e Sanitari, chiedendo, nel contempo, di essere autorizzata ad aprire i nuovi reparti in relazione ai quali era stata fatta istanza nel corso degli anni.

Con nota prot. 2448/A001\/2009 del 25.1.2010 l’Azienda USL di Latina confermava il completamento dell’iter istruttorio.

Alla luce dei pareri favorevoli espressi dall’Azienda USL di Latina, con nota del 23 marzo 2010 la Regione Lazio esprimeva "parere favorevole, nelle more dell’adozione del provvedimento formale di integrazione dell’autorizzazione, alla ridistribuzione delle attività sanitarie ed amministrative – ivi comprese quelle di Hospice", rinviando la valutazione della richiesta di ampliamento a quanto previsto dalla normativa vigente. Sicché non rilasciava l’autorizzazione definitiva, non rispettando, peraltro, neanche la L.R. n. 64 del 1987, che prevede l’emanazione del provvedimento entro 180 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Non avendo la Regione Lazio a tutt’oggi provveduto, neanche a seguito della diffida inviata il 10 giugno 2010, la ricorrente, con atto notificato il 13 ottobre 2010, ha adito questo Tribunale, deducendo:

violazione dell’art. 2, commi 1 e 4, e dell’art. 2, comma 3, della legge n. 241 del 1990; dell’art. 4, comma 4, della L.R. n. 64 del 1987; dell’art. 10, comma 1, del Regolamento della Regione Lazio 26 gennaio 2007, n. 2.

La Regione Lazio si è costituita in giudizio, chiedendo che il ricorso venga respinto.

In proposito osserva il Collegio che nella specie è necessario richiamare il principio più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo cui l’obbligo di provvedere sussiste non solo in tutti i casi in cui il diritto di iniziativa procedimentale sia accordato da espresse disposizioni di legge, ma anche allorquando l’interessato sia, più in generale, titolare di un interesse differenziato e qualificato ad un bene della vita per il cui conseguimento si renda indispensabile l’esercizio del potere amministrativo.

La Società ricorrente è titolare di una posizione qualificata, in quanto nella qualità di proprietaria della struttura sanitaria autorizzata, è legittimata ad avanzare istanze per ampliare la struttura stessa; sicché, a fronte di un procedimento iniziato su istanza di parte, sussiste l’obbligo di concludere il procedimento medesimo con una pronuncia esplicita.

Come noto, recita l’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso".

Dal dato letterale della disposizione emerge che l’interessato può proporre ricorso – entro un anno dal compiuto inadempimento e senza più bisogno di previa diffida – ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. al fine di ottenere la condanna dell’Amministrazione a provvedere.

Nel caso in esame tutte le condizioni richieste sussistono, poiché vi è la pendenza di un procedimento amministrativo, avente ad oggetto le varie richieste, formulate dall’interessata, volte ad ottenere le autorizzazioni necessarie per ampliare la struttura, non ancora concluso.

Tale obbligo non risulta essere stato adempiuto, posto che la ricorrente non ha ricevuto alcun atto formale assunto dalla Regione Lazio.

Può conclusivamente affermarsi che esiste il dovere di concludere il procedimento con atto espresso e motivato (a prescindere dal contenuto dello stesso) da parte della Regione Lazio intimata, in quanto il provvedimento richiesto è espressamente previsto dalla normativa di settore, onde l’Amministrazione, previa verifica della sussistenza dei presupposti di legge, deve pronunciarsi sulla domanda del privato con esplicita determinazione.

Trattandosi, poi, di attività che richiede l’accertamento di specifici elementi ai fini di una valutazione favorevole dell’istanza, l’ordine di questo Tribunale, conseguente all’accoglimento del ricorso, va limitato al mero esercizio dell’attività provvedimentale, non essendovi spazio, in questa sede, per la pretesa sostanziale vantata. Quest’ultima è, invero, rimessa al momento successivo (ed eventuale) della impugnativa del provvedimento espresso, ove non satisfattivo degli interessi di cui la ricorrente è titolare.

Può concludersi, riconoscendo la sussistenza di tutti i presupposti per ritenere accertato il silenzioinadempimento e per ordinare alla Regione Lazio di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione ovvero dalla notifica della presente decisione.

Per quanto precede, il ricorso deve essere accolto.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara il diritto della Società ricorrente ad ottenere un provvedimento espresso sulle istanze presentate ed ordina alla Regione Lazio, in persona del legale rappresentante protempore, di provvedere a quanto richiesto entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza.

Condanna la Regione Lazio al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in Euro 2.000,00 (duemila/00)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-05-2011, n. 11165 diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Napoli ha liquidato, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, Euro 6.720,00 a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale subito dal Sig. D.G.A., dipendente pubblico, per l’irragionevole durata di un processo per il riconoscimento di differenze retributive dal medesimo iniziato davanti al TAR Campania il 3 agosto 1999 e non ancora definito in primo grado alla data della domanda di equa riparazione (22 aprile 2008), e dunque durato, a quest’ultima data, circa 9 anni e 9 mesi.

L’interessato ha quindi proposto ricorso per cassazione per sette motivi, cui non ha resistito l’Amministrazione intimata.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso si pone la questione se la L. n. 89 del 2001, e specificamente l’art. 2, costituisca applicazione dell’art. 6, par. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e se, in ipotesi di contrasto tra la legge la Convenzione, ovvero di lacuna della legge nazionale si debba disapplicare quest’ultima ed applicare la prima.

2. – Con gli altri motivi, in larga misura ripetitivi o comunque connessi, parte ricorrente lamenta poi, in definitiva, che la Corte d’appello abbia:

a) in violazione degli standard ricavabili dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, mancato di riconoscere, a titolo di riparazione del danno non patrimoniale, almeno 1.000,00 – 1.500,00 Euro per ciascun anno di durata del processo presupposto;

b) sempre in violazione della giurisprudenza della Corte europea, omesso di riconoscere un ulteriore bonus di Euro 2.000,00 trattandosi di causa di lavoro;

c) illegittimamente e immotivatamente disposto la compensazione per metà delle spese processuali condannando, quindi, l’amministrazione convenuta al pagamento della sola metà residua.

3. – Quanto alla questione posta con il primo motivo, rilevante solo per l’incidenza che può avere su quelle ulteriori, va ribadito il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, in virtù del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, deve interpretare detta legge in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea.

Siffatto dovere opera entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001 (sent. n. 1338 del 2004). In termini analoghi è il principio enunciato dalla Corte costituzionale, che, contrariamente all’assunto dell’istante (che si palesa perciò manifestamente erroneo), ha affermato che al giudice nazionale spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sìa permesso dai testi delle norme. Qualora, invece, ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, il giudice nazionale deve investire la Corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1 (sentenze n. 348 e n. 349 del 2007).

Resta dunque escluso che, in caso di contrasto, possa procedersi alla non applicazione della norma interna, in virtù di un principio concernente soltanto il caso del contrasto tra norma interna e norma comunitaria.

In questi termini è il principio che può essere enunciato in relazione al quesito formulato con il primo motivo e che, applicato nel caso qui in esame, impone di accertare se il decreto impugnato abbia correttamente applicato le norme della CEDU, nell’osservanza della regola dell’interpretazione conforme.

4. – Proprio in applicazione della regola appena ricordata devono essere respinte le censure sopra sintetizzate al par. 2 sub a) e b).

4.1. – In ordine alla prima, invero, va ribadito quanto questa Corte ha già avuto plurime occasioni di affermare, è cioè che la Corte europea, in due recenti decisioni (Volta et autres e, Italia, del 16 marzo 2010; Falco et autres e, Italia, del 6 aprile 2010) ha anche ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi e alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille Euro annui normalmente liquidata, con valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a valutazioni più riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue (cfr., per tutte, Cass. 14754/2010). Ciò, appunto, ha legittimamente fatto la Corte napoletana nel caso in esame, in cui ha ritenuto la scarsa incidenza, sul piano personale, della pendenza della lite.

4.2. – In ordine alla censura sub b), va poi ribadito che è escluso che le norme disciplinatrici della fattispecie permettano di riconoscere – come ha invece sostenuto l’istante – una ulteriore somma a titolo di bonus, arbitrariamente indicata in una data entità, svincolata da qualsiasi parametro e dovuta in considerazione dell’oggetto e della natura della controversia.

Infatti, come ha chiarito questa Corte, i giudici europei hanno affermato che il bonus in questione deve essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed hanno quindi fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e previdenziali. Tuttavia, ciò non implica alcun automatismo, ma significa soltanto che dette cause, in considerazione della loro natura, è probabile che siano di una certa importanza (Cass. 18012/2008). Siffatta valutazione rientra nella ponderazione del giudice del merito, che deve rispettare il parametro sopra indicato con la facoltà di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l’entità della posta in gioco, il numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento ed il comportamento della parte istante: per tutte, Cass. 1630/2006, 1631/2006, 19029/2005, 19288/2005), purchè motivate e non irragionevoli (tra le molte, Cass. 6898/2008, 1630/2006, 1631/2006).

Il giudice del merito può, quindi, attribuire una somma maggiore – anche il succitato bonus – qualora riconosca la causa di particolare rilevanza per la parte, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione, da ritenersi compreso nella liquidazione del danno, sicchè se il giudice non si pronuncia sul c.d. bonus, ciò sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo (Cass. 18012/2008).

5. – Neppure la censura sub e), infine, può trovare accoglimento.

In primo luogo, infatti, il potere di disporre la compensazione parziale o integrale delle spese processuali è espressamente riconosciuto al giudice dalla disciplina processuale nazionale (l’unica applicabile anche al processo di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001), ossia dall’art. 92 c.p.c..

Inoltre il giudice di merito ha nella specie – contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso – espressamente motivato la propria decisione di compensare le spese, facendo riferimento ai "limiti di accoglimento della domanda". Questa motivazione, però, viene del tutto trascurata dalla parte ricorrente, la cui censura è, dunque, per tale aspetto inammissibile.

6. – Il ricorso va in conclusione respinto.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, data la mancanza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.