Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 25-03-2011, n. 263 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato in fatto e in diritto che la condanna alle spese pronunciata in primo grado contro il ricorrente non appare giustificata, in considerazione della mancata regolare costituzione in giudizio del Comune di Catania resistente, atteso che la deliberazione di autorizzazione a resistere versata in atti attiene ad un diverso ricorso (quello relativo al diniego formatosi sulla domanda di accesso agli atti assunta al prot. 153729 dell’11 giugno 2010) rispetto a quello deciso (relativo invece al diniego formatosi sulla domanda di accesso agli atti assunta al prot. 194771 del 28 luglio 2010).
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto e per l’effetto annulla il capo riguardante le spese della sentenza n. 4286/10 del T.A.R. per la Sicilia – sezione staccata di Catania (sezione seconda).

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Palermo il 12 gennaio 2011 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei Signori: Antonino Anastasi, Presidente f.f., Guido Salemi, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, Alessandro Corbino, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 25 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 13-04-2011, n. 969 pubblicità

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente aveva sottoscritto una convenzione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali allo scopo di realizzare progetti di restauro di vari monumenti diverse città italiane senza oneri per la pubblica amministrazione poiché i proventi sarebbero derivati dall’utilizzazione pubblicitaria dei teloni di copertura da porre sui ponteggi necessari per l’effettuazione dei lavori.

In esecuzione di tale convenzione furono presi accordi anche con il Comune di Milano che autorizzò l’esposizione pubblicitaria sui monumenti per i quali erano in corso i lavori di restauro.

In particolare era stata autorizzata l’esposizione relativamente al monumento dedicato a Garibaldi in Largo Cairoli fino al 31.5.2009, ma successivamente era stata rigettata la domanda di rinnovo dell’autorizzazione anche in virtù di un Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 29.9.2009 che aveva dichiarato l’illegittimità della convenzione stipulata in data 27.3.2007.

Nel primo motivo di ricorso la società denuncia la violazione degli artt. 2, 3 e 10 bis L. 241/90 oltre all’eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, carenza assoluta dei presupposti, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta e incompetenza.

Si contesta innanzitutto il riferimento al Decreto ministeriale del 29.9.2009 poiché la convenzione è tuttora efficace ed il provvedimento è stato oggetto di autonomo ricorso presso il TAR Lazio.

Il Comune pertanto non può sottrarsi alle obbligazioni assunte avendo aderito al Progetto oggetto della convenzione ed individuando autonomamente i monumenti da restaurare oltretutto con provvedimento affetto da incompetenza perché adottato dal Dirigente del Settore Pubblicità e non dalla Giunta Comunale che aveva dato adesione al progetto.

Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 3 L. 241/90 e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, falsità dei presupposti in fatto e in diritto, travisamento.

Nella motivazione del provvedimento non sono illustrate le ragioni giuridiche che hanno condotto alla sua adozione, ai presupposti di fatto, alle risultanze istruttorie ma vi è un mero rinvio all’art. 12,comma 1 lett. A), del Regolamento sulla pubblicità che non consente di cogliere le ragioni del rigetto.

La società presentava i primi motivi aggiunti in relazione ad analogo provvedimento assunto dal Comune di Milano in relazione al monumento sito in piazza Missori riproponendo gli stessi motivi di ricorso già illustrati nel ricorso principale.

Si costituivano in giudizio sia il Comune di Milano che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali che chiedevano il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 9.2.2010 l’istanza cautelare veniva respinta dal momento che i provvedimenti di diniego del Comune di Milano impugnati fanno leva, tra l’altro, sul mancato riscontro da parte della società ricorrente alle richieste di informazioni, puntualmente riportate dall’amministrazione nelle premesse dei citati provvedimenti e considerando che la predetta richiesta di informazioni da parte dell’amministrazione comunale appare ragionevole, in quanto preordinata alla verifica della congruità dei tempi di durata dei lavori di restauro dei monumenti e coerente rispetto ai principi di efficacia, efficienza ed economicità cui deve essere improntata l’azione amministrativa.

I secondi motivi aggiunti venivano presentati avverso la determinazione che rigettava la richiesta di riesame dei provvedimenti di diniego impugnati con il ricorso principale ed il primo per motivi aggiunti.

Oltre a riproporre a titolo di illegittimità derivata i precedenti motivi di ricorso, la società formula un nuovo motivo di doglianza nel quale contesta la violazione degli artt. 2, 3 e 10 bis L. 241/90 oltre all’eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, carenza assoluta dei presupposti, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta.

Il Comune, a fronte di una richiesta che teneva conto anche del contenuto dell’ordinanza cautelare del 10.2.2010 e della deliberazione 115/09 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, insisteva nel ritenere carenti le informazioni prodotte, circostanza non vera, e faceva presente come la convenzione fosse scaduta, mentre vi sarebbe dovuta essere una valutazione circa la convenienza di mantenere in vita i rapporti in essere.

La scadenza della convenzione non poteva avere influenza sui rapporti in essere come riconosciuto dallo stesso comune quando in una nota del 10.11.2008 nel confermare il programma degli interventi prevedeva come date conclusive degli interventi in piazza Missori e in corso Napoleone successive alla scadenza della convenzione.

Il diniego è altresì fondato su una ritenuta carenza di interesse a proseguire il rapporto in essere motivata sulla base di un apodittico riferimento a indagini di mercato.

Non vi era infine carenza di documentazione prodotta poiché era stato consegnato il computo metrico dei lavori svolti e di quelli da realizzare nonché il rendiconto dei proventi pubblicitari conseguiti.

Con i terzi motivi aggiunti si impugnava la determinazione del 19.5.2010 con cui si diffidava a restituire i monumenti e la relativa area di sedime entro dieci giorni.

I motivi di ricorso erano gli stessi formulati nel secondo ricorso per motivi aggiunti.

Il Comune si costituiva in giudizio anche relativamente a tali ricorsi chiedendone il rigetto.

Con decreto presidenziale del 1.6.2010 veniva respinta la richiesta di sospensione inaudita altera parte.

Alla camera di consiglio del 8.6.2010 veniva respinta la richiesta cautelare poiché nel bilanciamento fra i contrapposti interessi, deve essere attribuita prevalenza all’interesse pubblico di cui sono portatrici le intimate Amministrazioni ed in considerazione del fatto che – a fronte del pericolo di danno patrimoniale sotteso alla mancata prosecuzione dell’attività pubblicitaria prospettato da parte ricorrente – la parte pubblica pone in evidenza il rischio di un pregiudizio al patrimonio culturale e storico, insito nella incertezza sulle modalità e sui tempi di attuazione degli interventi di restauro monumentale a cui la società ricorrente si era obbligata.

Il ricorso non è fondato.

In relazione al primo motivo del ricorso principale non sussiste alcun vizio di incompetenza poiché la Giunta Comunale si è limitata a prendere atto della relazione della Direzione Centrale Arredo, Decoro Urbano e Verde mandando agli uffici amministrativi di esercitare le loro competenze:

Inoltre il decreto ministeriale che prendeva atto delle censure rivolte verso la convenzione che non aveva rispettato le norme in tema di tela della concorrenza all’art. 4, oltre a precisare che la società ricorrente non aveva alcun diritto di esclusiva, precisava che tutti gli atti posti in essere dai Comuni erano adottati in piena autonomia e responsabilità.

Ciò significa che il Comune aveva piena facoltà di esercitare i suoi poteri di controllo in particolare in relazione alle sue competenze in materia di pubblicità che, secondo la distinzione dei compiti prevista dal T.U. 267/00, competono agli uffici amministrativi e non alla Giunta.

Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso che eccepisce una carenza di motivazione.

Il provvedimento del 27.10.2009 con cui si rigetta la richiesta di proroga dell’installazione pubblicitaria sui ponteggi che ricoprivano il monumento a Garibaldi in Largo Cairoli è ampiamente motivato poiché ricostruisce tutta la vicenda amministrativa, compreso il parere dell’Autorità per la Concorrenza ed il mercato che dava atto come non fossero state rispettate le norme in tema di evidenza pubblica per addivenire alla stipula della convenzione, e ritiene opportuno richiedere alcuni elementi di fatto, che illustra analiticamente, per verificare se vi siano i presupposti per prorogare l’autorizzazione riservandosi all’esito di accogliere ulteriori istanze e rigettando allo stato quella presentata.

Gli approfondimenti istruttori richiesti dal Comune appaiono congrui rispetto ai poteri che il Regolamento comunale sulla Pubblicità assegna all’ente locale; peraltro le richieste dei dati tecnici contenute nel provvedimento impugnato nascono dalle considerazioni espresse dall’Area Tecnica del Comune che con nota del 22.5.2009 aveva evidenziato le criticità del Progetto Monumenti Italia che si erano verificate in corso d’opera anche all’esito dei sopralluoghi effettuati che evidenziavano uno svolgimento dei lavori non regolare.

La comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90 che ha preceduto il provvedimento impugnato richiama le previsioni normative circa la durata massima dell’installazione di teli pubblicitari sui ponteggi che è pari al tempo strettamente necessario per i lavori, onde evitare di protrarre artatamente i lavori per ottenere maggiori guadagni pubblicitari, sottraendo però per un tempo maggiore di quello strettamente indispensabile la fruizione estetica dell’immobile da restaurare alla cittadinanza, tanto più quando si tratta di immobili vincolati, come nel caso di monumenti.

I documenti inviati dalla società ricorrente in relazione all’avviso di rigetto dell’istanza sono stati analizzati sul piano tecnico dall’Area Tecnica del Comune di Milano che aveva sollevato una serie di obiezioni sulla tempistica e sulla carenza di elementi forniti che non consentivano di ottenere un serio cronoprogramma dei lavori.

Le stesse considerazioni fin qui svolte valgono per i primi motivi aggiunti che avevano contestato nel provvedimento del 31.12.2009 l’esistenza dei medesimi vizi rilevati nei confronti dell’atto impugnato con il ricorso principale.

Il secondo ricorso per motivi aggiunti, oltre a ripresentare i motivi già valutati a titolo di illegittimità derivata, formula un’autonoma doglianza circa il mancato riconoscimento della completezza dei dati tecnici offerti dalla società ricorrente, il rilievo dato alla scadenza della convenzione che doveva essere indifferente rispetto alla conclusione di lavori già iniziati, la valutazione d’ufficio data ai presunti guadagni per l’attività pubblicitaria.

Il motivo non merita accoglimento.

Il provvedimento di diniego dell’istanza di riesame del 1.4.2010 è motivato in modo ancor più analitico dei precedenti atti di diniego di proroga delle autorizzazioni; in esso si fa riferimento ai pareri dell’Autorità per la Concorrenza ed il mercato e dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture che avevano segnalato l’illegittimità della convenzione e dei successivi accordi quadro per violazione delle norme sulla concorrenza, oltre alla scadenza della Convenzione tra la società ricorrente e il Ministero per i Beni e le Attività culturali.

Il solo riferimento a tali atti giustifica in un’ottica di legittimità dell’azione amministrativa il rigetto della nuova istanza avanzata dalla I. s.r.l. poiché, come riportato nella motivazione, sarebbe necessario il ricorso a procedimenti di evidenza pubblica per il completamento dei lavori in corso e per l’effettuazione ex novo di quelli mai iniziati.

Inoltre il Comune fa riferimento ad una possibile attività di autotutela tenuto conto che vi era stata una prolungata interruzione dei lavori di restauro ed il mancato avvio di quelli da intraprendere.

Infine nel provvedimento si dà atto che i chiarimenti offerti dalla società ricorrente dopo l’emanazione della prima ordinanza cautelare del Collegio che aveva respinto l’istanza di sospensione dei provvedimenti di diniego, non sono soddisfacenti né sotto il profilo dei computo metrico estimativi, né sotto quello del rendiconto dei proventi pubblicitari.

Nel primo caso manca una descrizione analitica sul piano geometrico degli interventi da realizzare e dei costi totali e parziali nel caso dell’affidamento dei lavori a misura, e comunque anche laddove fossero affidati i lavori a corpo manca una relazione descrittiva dalla quale si evinca ogni dettaglio tecnicoquantitativo e ogni utile elemento per determinare l’importo secondo le regole descritte nel codice dei contratti pubblici.

Nel secondo caso i dati forniti dalla società si discostano notevolmente dalle quotazioni esistenti nel mercato pubblicitario.

Il provvedimento sfugge pertanto ad ogni censura di legittimità che possa ricavarsi dalle doglianze della società ricorrente che peraltro in parte trasmodano inammissibilmente in censure di merito circa l’opportunità da parte del Comune di valutare la convenienza a mantenere in vita i rapporti in essere.

Il terzo ricorso per motivi aggiunti non presenta censure autonome e d’altro canto si tratta di un provvedimento di autotutela esecutiva che scaturiva necessariamente dalle decisioni assunte in merito alla volontà di non proseguire nei rapporti con la I. s.r.l. tenuto conto oltretutto che i lavori erano fermi o mai iniziati.

Il ricorso deve essere, in definitiva, respinto nella sua totalità.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo nei confronti del Comune, mentre possono essere compensati nei confronti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la società ricorrente alla rifusione nei confronti del Comune di Milano delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.000, mentre dispone la compensazione delle spese nei confronti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 03-05-2011, n. 759 Stranieri

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Svolgimento del processo

Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 9 luglio 2009 e depositato il 4 agosto 2009, il cittadino albanese indicato in epigrafe chiedeva l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti sopra evidenziati con i quali il Questore di Firenze, rispettivamente, gli rifiutava il rinnovo del permesso di soggiorno, per mancata dimostrazione di aver lavorato nel 2008 e di possedere un reddito annuo lecito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, e rappresentava, in esito a istanza di riesame, che l’interessato poteva invece adire i mezzi di gravame indicati.

Il ricorrente, quindi, evidenziando di avere acquisito nel corso del 2009 una promessa di assunzione quale operaio manovale presso ditta edile, lamentava quanto segue.

"In relazione ad entrambi i provvedimenti impugnati: 1) Violazione di legge in relazione agli artt. 5 comma 5 e 6 comma 5 d.lgs. 286/98;

In relazione al provvedimento di diniego di revoca: 2) Violazione di legge in relazione all’art. 21quinquies l.n. 241/90; 3) Eccesso di potere per carenza e/o insufficienza della motivazione e violazione di legge per omessa od erronea indicazione dei presupposti di diritto dell’atto, di cui all’art. 3 L. 241/90".

Il ricorrente lamentava che l’Amministrazione non aveva considerato il sopraggiungere di nuovi elementi che avrebbero consentito il rilascio del titolo di soggiorno da rinnovare, in riferimento alla capacità reddituale invece contestata, tenendo conto che la giurisprudenza ha precisato anche che il parametro minimo legato alla misura dell’assegno sociale non può da solo giustificare il respingimento dell’istanza in caso di mancata dimostrazione da parte dello straniero. Inoltre, in sede di riesame, il ricorrente aveva evidenziato l’esistenza di solidi vincoli di solidarietà familiare, la permanenza in Italia di oltre sei anni e la mancata possibilità di sottoscrizione del contratto di lavoro proprio per la scadenza nel frattempo verificatasi del permesso di soggiorno, per cui, sotto tale profilo, la promessa di assunzione rappresentata soddisfaceva pienamente i requisiti necessari e tale circostanza doveva essere verificata anche da questo Tribunale nell’ambito dei poteri di verifica dell’intero rapporto tra il privato e la pubblica amministrazione.

Quest’ultima, inoltre, con il secondo provvedimento impugnato, non aveva disposto la revoca del diniego rivalutando la situazione di fatto mutata nel frattempo, ai sensi dell’art. 21 quinquies cit., dando luogo così ad una fase istruttoria incompleta e carente in ordine alla rivalutazione dell’interesse pubblico originario.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni indicate in epigrafe, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con l’ordinanza cautelare sopra richiamata questa Sezione rigettava in parte la domanda cautelare, invitando l’Amministrazione a rivalutare la posizione del ricorrente in ordine a quanto da lui rappresentato come circostanza sopravvenuta.

Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2011, la causa era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il Collegio, anche al più approfondito esame della fase di merito, in assenza di ulteriori apporti delle parti, ritiene di confermare il suo orientamento cautelare.

Il ricorso, infatti, non può trovare accoglimento in relazione alla domanda di annullamento del decreto del 17 marzo 2009, in quanto il ricorrente non aveva fornito alcun elemento oggettivo, durante la fase procedimentale, idoneo a configurare il possesso di reddito lecito da lavoro, considerato anche che il permesso di soggiorno rinnovando era già per "attesa occupazione", dal 5 maggio 2008 al 5 novembre 2008.

Il Questore di Firenze, quindi, non poteva prendere in considerazione altri elementi se non quelli (non) forniti dall’interessato, tra cui, principale, quello del godimento di fonti lecite di sussistenza, ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/98, non risultando che il ricorrente avesse esercitato formalmente un ricongiungimento familiare.

Che successivamente al diniego sia sopravvenuto un nuovo elemento – consistente nella promessa di assunzione da parte di ditta edile in data 9 giugno 2009 – è circostanza che, ovviamente, non poteva essere valutata in precedenza dall’Amministrazione.

A diversa conclusione deve pervenirsi, invece, in relazione all’istanza di riesame e relativo diniego fondato sul mero richiamo alla possibilità di esercitare i mezzi di gravame previsti dall’ordinamento nei confronti del precedente provvedimento negativo, in quanto l’art. 5, comma 5, cit., prevede che "Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio…".

Al Collegio appare chiaro che il "sopravvenire" di nuovi elementi può essere rappresentato dall’interessato anche in un momento temporalmente vicino a precedente diniego, residuando in tal caso all’Amministrazione un ampio potere discrezionale di valutazione, comunque da esternare in provvedimento contenente idonea motivazione, anche ai sensi del principio generale di cui agli artt. 1 e 2 l.n. 241/90.

Si ricorda, infatti, che, secondo la più recente giurisprudenza, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 5 comma 5 T.U. 25 luglio 1998 n. 286, l’Amministrazione deve tenere conto di tutti gli elementi sopravvenuti, con conseguente illegittimità del diniego di rinnovo fondato su un’istruttoria limitata alla valutazione del solo periodo anteriore alla scadenza del titolo, senza considerazione delle sopravvenienze che, oculatamente valutate, ne consentano il rilascio (Tar Lazio, Sez. I ter, 29.10.10, n. 33085).

Nel caso di specie, quindi, l’Amministrazione non poteva limitarsi a richiamare l’esistenza e la possibilità di esercitare forme di gravame ma doveva motivare sulle ragioni che comportavano un eventuale nuovo diniego alla luce delle sopravvenienze rappresentate.

L’Amministrazione, inoltre, solo in sede di deduzioni difensive ha illustrato le ragioni per le quali non riteneva comunque rilevante la promessa di assunzione ma ciò ha dato luogo ad una forma di integrazione della motivazione in corso di giudizio che non è consentita nel presente giudizio.

Per quanto dedotto, quindi, il ricorso deve essere accolto nei sensi ora illustrati e l’Amministrazione, salvi ulteriori provvedimenti, dovrà rivalutare la posizione del ricorrente alla luce degli elementi sopravvenuti da lui rappresentati.

Le spese del giudizio possono compensarsi integralmente, attesa la parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, salvi ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, annulla l’impugnata nota del 30 giugno 2009.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 20-05-2011, n. 2997

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I) La s.r.l. S. chiede la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo dell’Abruzzo ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Montorio al Vomano per l’annullamento del provvedimento con il quale la Provincia di Teramo ha accordato alla società appellante la concessione mineraria per lo sfruttamento dell’acqua termale scoperta dalla società stessa in località Piane di Collevecchio.

La società appellante, dopo aver ricordato che una prima concessione rilasciatale dall’amministrazione regionale è stata annullata con sentenza del Tar Abruzzo n. 497 del 2003 a causa della incompetenza della Regione e che il nuovo annullamento procede dalla mancata dimostrazione dell’idoneità tecnicoeconomica, espone di essere impresa mineraria fin dal 1992, debitamente autorizzata per l’attività di ricerca, di aver presentato all’amministrazione numerosa documentazione a comprova della propria capacità finanziaria, di aver inutilmente chiesto alla Provincia (che, in ogni caso, in base all’art. 36 legge reg. Abruzzo 10 luglio 2002, n. 15 può rilasciare la concessione al soggetto che, a suo giudizio, risulti idoneo) chiarimenti in ordine agli ulteriori documenti da produrre, di essere costituita da due soci in possesso dei titoli adeguati alla conduzione dell’impresa, di essere in grado di affrontare gli investimenti necessari mediante ricorso a tutte le fonti di finanziamento esistenti.

II) La sentenza impugnata ha negato che la società S. abbia dimostrato il possesso dei requisiti tecnicoeconomicofinanziari necessari: a tale pronuncia l’appellante oppone che la valutazione ex art. 36 legge reg. citata costituisce giudizio di merito, non sindacabile in sede di legittimità, e che, in ogni caso, la titolarità del permesso di ricerca fin dal 1992 garantisce la capacità richiesta, anche se il possesso dei requisiti economicofinanziari è stato autocertificato dall’interessata.

Quanto alla necessità, rilevata dal Tar, che la valutazione del programma dell’aspirante tenga conto della sua adeguatezza rispetto alla rilevanza del giacimento, l’appellante ricorda la documentazione allegata all’istanza, i titoli posseduti dai soci, e la contraddittorietà della sentenza con la precedente ordinanza pronunciata in sede cautelare, nella quale, nell’accogliere la domanda cautelare avanzata con il ricorso del Comune, era stata menzionata solo la mancanza dei requisiti economici in capo alla S., che era l’unica concorrente per il rilascio della concessione. Tali requisiti sono, invece, da ritenere esistenti in base, anche, all’accesso accordato dalla Regione Abruzzo al programma operativo plurifondo – annualità 1991 e alla considerazione che l’accesso ad ulteriori fonti di approvvigionamento è stato ostacolato dall’azione dello stesso Comune, che ha espropriato la S. dei suoi terreni, ha copiato il suo progetto di sfruttamento, si è associato con la stessa società per la costituzione di una SPA.

Si è costituito in giudizio il Comune intimato, chiedendo il rigetto dell’appello.

III) L’appello è infondato, in quanto la pregevole sentenza che ne è oggetto merita integrale conferma.

Nell’annosa vicenda che ha visto contrapposti il Comune di Montorio al Vomano e la società S. per lo sfruttamento della sorgente di acqua termale Fonte Sant’Emidio scoperta da questa società, i cui termini sono puntualmente riassunti dai primi giudici, è intervenuto il provvedimento con il quale la Provincia di Teramo, ente individuato come competente dalla precedente sentenza del Tar dell’Abruzzo n. 497 del 2003, ha rilasciato alla appellante la richiesta concessione mineraria.

A tal fine la società S. in data 18 luglio 2002 aveva reiterato alla Provincia l’istanza già avanzata alla Regione Abruzzo; per ottenere la medesima concessione, anche il Comune di Montorio aveva presentato domanda il 9 settembre 2003: l’assunto della società appellante, di essere l’unica concorrente interessata alla concessione è quindi smentita dai fatti.

A prescindere, comunque, dai provvedimenti di diversa natura, anche espropriativa, che si sono inseriti nella vicenda, i termini della questione possono utilmente essere focalizzati nell’indagine circa la sufficienza della dimostrazione, da parte della società S., del possesso dei requisiti che l’art. 36 legge regionale Abruzzo n. 15 del 2002 richiede al fine del rilascio della concessione in esame, requisiti che consistono nella idoneità tecnica ed economica a condurre l’impresa, e dei quali il provvedimento oggetto del giudizio attesta la sufficienza.

L’ articolo 37, comma 1, lettera h), della citata legge regionale corrobora l’indicazione contenuta nel precedente art. 36, prescrivendo che l’istanza per ottenere la concessione debba essere corredata dalla "documentazione atta a dimostrare il possesso, da parte del titolare, o del legale rappresentante in caso di società, dei requisiti tecnici ed economico finanziari adeguati all’attività da intraprendere".

Nel confronto con la domanda presentata dal Comune di Montorio, il provvedimento impugnato in primo grado ha accordato la preferenza alla società S. in quanto "ricercatore della sorgente di acqua minerale denominata Fonte Sant’Emidio", in base alle priorità elencate nell’art. 38 della medesima legge regionale e sulla scorta della autocertificazione presentata dalla stessa società in merito all’idoneità richiesta.

Tale provvedimento, adottato in esito al concorso concorrenziale tra la società S. e il Comune e in base a parametri prestabiliti (e quindi non affidato al giudizio insindacabile dell’amministrazione procedente, come pretende l’appellante), è viziato sotto i profili evidenziati dal Tar: anche a seguito dei solleciti inviati dalla Provincia di Teramo con le note del 5 febbraio 2004 e del 25 marzo 2004, la società appellante non è stata in grado di produrre documentazione relativa alle proprie capacità tecniche, economiche e finanziarie proporzionate all’attività da intraprendere, al di fuori dell’autocertificazione redatta dal legale rappresentate che, già inidonea di per sé (in quanto il possesso dei requisiti si sarebbe dovuto, infatti, in ossequio al principio vigente in tema di procedure concorrenziali e in assenza di prescrizione contraria contenuta negli atti di gara, dimostrare mediante esibizione di formale documentazione), si dimostra inadeguata anche nel merito.

In risposta alla nota del 25 marzo 2004 con la quale, come si è detto, la Provincia reiterava la richiesta di invio della documentazione necessaria, la società S., in data 5 aprile 2004, ha rappresentato, quanto ai requisiti tecnici, che i propri due soci sono in possesso di titoli professionali adeguati e che la capacità economico finanziaria è attestata dal capitale sociale di 10.329,10 euro ed è affidata a futuri finanziamenti regionali oltre che all’entrata di nuovi soci di capitale.

Tali attestazioni, all’evidenza, sono del tutto insufficienti a garantire la solidità attuale dell’aspirante concessionario e l’adeguatezza all’attività da intraprendere che, secondo la stima effettuata dal Comune, è valutabile nell’ordine di oltre 3 milioni di euro.

E poiché, come rileva il Tar, il criterio che privilegia il ricercatore della sorgente, stabilito dall’art. 38 della legge regionale più volte citata, non può trovare applicazione in assenza della dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti, l’appello, destituito di fondamento in ogni suo mezzo, deve essere respinto.

Le spese di lite possono, peraltro, essere compensate tra le parti anche per questo secondo grado del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato n. 4053 del 2006, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate del secondo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.