Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La società ricorrente aveva sottoscritto una convenzione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali allo scopo di realizzare progetti di restauro di vari monumenti diverse città italiane senza oneri per la pubblica amministrazione poiché i proventi sarebbero derivati dall’utilizzazione pubblicitaria dei teloni di copertura da porre sui ponteggi necessari per l’effettuazione dei lavori.
In esecuzione di tale convenzione furono presi accordi anche con il Comune di Milano che autorizzò l’esposizione pubblicitaria sui monumenti per i quali erano in corso i lavori di restauro.
In particolare era stata autorizzata l’esposizione relativamente al monumento dedicato a Garibaldi in Largo Cairoli fino al 31.5.2009, ma successivamente era stata rigettata la domanda di rinnovo dell’autorizzazione anche in virtù di un Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 29.9.2009 che aveva dichiarato l’illegittimità della convenzione stipulata in data 27.3.2007.
Nel primo motivo di ricorso la società denuncia la violazione degli artt. 2, 3 e 10 bis L. 241/90 oltre all’eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, carenza assoluta dei presupposti, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta e incompetenza.
Si contesta innanzitutto il riferimento al Decreto ministeriale del 29.9.2009 poiché la convenzione è tuttora efficace ed il provvedimento è stato oggetto di autonomo ricorso presso il TAR Lazio.
Il Comune pertanto non può sottrarsi alle obbligazioni assunte avendo aderito al Progetto oggetto della convenzione ed individuando autonomamente i monumenti da restaurare oltretutto con provvedimento affetto da incompetenza perché adottato dal Dirigente del Settore Pubblicità e non dalla Giunta Comunale che aveva dato adesione al progetto.
Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 3 L. 241/90 e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, falsità dei presupposti in fatto e in diritto, travisamento.
Nella motivazione del provvedimento non sono illustrate le ragioni giuridiche che hanno condotto alla sua adozione, ai presupposti di fatto, alle risultanze istruttorie ma vi è un mero rinvio all’art. 12,comma 1 lett. A), del Regolamento sulla pubblicità che non consente di cogliere le ragioni del rigetto.
La società presentava i primi motivi aggiunti in relazione ad analogo provvedimento assunto dal Comune di Milano in relazione al monumento sito in piazza Missori riproponendo gli stessi motivi di ricorso già illustrati nel ricorso principale.
Si costituivano in giudizio sia il Comune di Milano che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali che chiedevano il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 9.2.2010 l’istanza cautelare veniva respinta dal momento che i provvedimenti di diniego del Comune di Milano impugnati fanno leva, tra l’altro, sul mancato riscontro da parte della società ricorrente alle richieste di informazioni, puntualmente riportate dall’amministrazione nelle premesse dei citati provvedimenti e considerando che la predetta richiesta di informazioni da parte dell’amministrazione comunale appare ragionevole, in quanto preordinata alla verifica della congruità dei tempi di durata dei lavori di restauro dei monumenti e coerente rispetto ai principi di efficacia, efficienza ed economicità cui deve essere improntata l’azione amministrativa.
I secondi motivi aggiunti venivano presentati avverso la determinazione che rigettava la richiesta di riesame dei provvedimenti di diniego impugnati con il ricorso principale ed il primo per motivi aggiunti.
Oltre a riproporre a titolo di illegittimità derivata i precedenti motivi di ricorso, la società formula un nuovo motivo di doglianza nel quale contesta la violazione degli artt. 2, 3 e 10 bis L. 241/90 oltre all’eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, carenza assoluta dei presupposti, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta.
Il Comune, a fronte di una richiesta che teneva conto anche del contenuto dell’ordinanza cautelare del 10.2.2010 e della deliberazione 115/09 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, insisteva nel ritenere carenti le informazioni prodotte, circostanza non vera, e faceva presente come la convenzione fosse scaduta, mentre vi sarebbe dovuta essere una valutazione circa la convenienza di mantenere in vita i rapporti in essere.
La scadenza della convenzione non poteva avere influenza sui rapporti in essere come riconosciuto dallo stesso comune quando in una nota del 10.11.2008 nel confermare il programma degli interventi prevedeva come date conclusive degli interventi in piazza Missori e in corso Napoleone successive alla scadenza della convenzione.
Il diniego è altresì fondato su una ritenuta carenza di interesse a proseguire il rapporto in essere motivata sulla base di un apodittico riferimento a indagini di mercato.
Non vi era infine carenza di documentazione prodotta poiché era stato consegnato il computo metrico dei lavori svolti e di quelli da realizzare nonché il rendiconto dei proventi pubblicitari conseguiti.
Con i terzi motivi aggiunti si impugnava la determinazione del 19.5.2010 con cui si diffidava a restituire i monumenti e la relativa area di sedime entro dieci giorni.
I motivi di ricorso erano gli stessi formulati nel secondo ricorso per motivi aggiunti.
Il Comune si costituiva in giudizio anche relativamente a tali ricorsi chiedendone il rigetto.
Con decreto presidenziale del 1.6.2010 veniva respinta la richiesta di sospensione inaudita altera parte.
Alla camera di consiglio del 8.6.2010 veniva respinta la richiesta cautelare poiché nel bilanciamento fra i contrapposti interessi, deve essere attribuita prevalenza all’interesse pubblico di cui sono portatrici le intimate Amministrazioni ed in considerazione del fatto che – a fronte del pericolo di danno patrimoniale sotteso alla mancata prosecuzione dell’attività pubblicitaria prospettato da parte ricorrente – la parte pubblica pone in evidenza il rischio di un pregiudizio al patrimonio culturale e storico, insito nella incertezza sulle modalità e sui tempi di attuazione degli interventi di restauro monumentale a cui la società ricorrente si era obbligata.
Il ricorso non è fondato.
In relazione al primo motivo del ricorso principale non sussiste alcun vizio di incompetenza poiché la Giunta Comunale si è limitata a prendere atto della relazione della Direzione Centrale Arredo, Decoro Urbano e Verde mandando agli uffici amministrativi di esercitare le loro competenze:
Inoltre il decreto ministeriale che prendeva atto delle censure rivolte verso la convenzione che non aveva rispettato le norme in tema di tela della concorrenza all’art. 4, oltre a precisare che la società ricorrente non aveva alcun diritto di esclusiva, precisava che tutti gli atti posti in essere dai Comuni erano adottati in piena autonomia e responsabilità.
Ciò significa che il Comune aveva piena facoltà di esercitare i suoi poteri di controllo in particolare in relazione alle sue competenze in materia di pubblicità che, secondo la distinzione dei compiti prevista dal T.U. 267/00, competono agli uffici amministrativi e non alla Giunta.
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso che eccepisce una carenza di motivazione.
Il provvedimento del 27.10.2009 con cui si rigetta la richiesta di proroga dell’installazione pubblicitaria sui ponteggi che ricoprivano il monumento a Garibaldi in Largo Cairoli è ampiamente motivato poiché ricostruisce tutta la vicenda amministrativa, compreso il parere dell’Autorità per la Concorrenza ed il mercato che dava atto come non fossero state rispettate le norme in tema di evidenza pubblica per addivenire alla stipula della convenzione, e ritiene opportuno richiedere alcuni elementi di fatto, che illustra analiticamente, per verificare se vi siano i presupposti per prorogare l’autorizzazione riservandosi all’esito di accogliere ulteriori istanze e rigettando allo stato quella presentata.
Gli approfondimenti istruttori richiesti dal Comune appaiono congrui rispetto ai poteri che il Regolamento comunale sulla Pubblicità assegna all’ente locale; peraltro le richieste dei dati tecnici contenute nel provvedimento impugnato nascono dalle considerazioni espresse dall’Area Tecnica del Comune che con nota del 22.5.2009 aveva evidenziato le criticità del Progetto Monumenti Italia che si erano verificate in corso d’opera anche all’esito dei sopralluoghi effettuati che evidenziavano uno svolgimento dei lavori non regolare.
La comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90 che ha preceduto il provvedimento impugnato richiama le previsioni normative circa la durata massima dell’installazione di teli pubblicitari sui ponteggi che è pari al tempo strettamente necessario per i lavori, onde evitare di protrarre artatamente i lavori per ottenere maggiori guadagni pubblicitari, sottraendo però per un tempo maggiore di quello strettamente indispensabile la fruizione estetica dell’immobile da restaurare alla cittadinanza, tanto più quando si tratta di immobili vincolati, come nel caso di monumenti.
I documenti inviati dalla società ricorrente in relazione all’avviso di rigetto dell’istanza sono stati analizzati sul piano tecnico dall’Area Tecnica del Comune di Milano che aveva sollevato una serie di obiezioni sulla tempistica e sulla carenza di elementi forniti che non consentivano di ottenere un serio cronoprogramma dei lavori.
Le stesse considerazioni fin qui svolte valgono per i primi motivi aggiunti che avevano contestato nel provvedimento del 31.12.2009 l’esistenza dei medesimi vizi rilevati nei confronti dell’atto impugnato con il ricorso principale.
Il secondo ricorso per motivi aggiunti, oltre a ripresentare i motivi già valutati a titolo di illegittimità derivata, formula un’autonoma doglianza circa il mancato riconoscimento della completezza dei dati tecnici offerti dalla società ricorrente, il rilievo dato alla scadenza della convenzione che doveva essere indifferente rispetto alla conclusione di lavori già iniziati, la valutazione d’ufficio data ai presunti guadagni per l’attività pubblicitaria.
Il motivo non merita accoglimento.
Il provvedimento di diniego dell’istanza di riesame del 1.4.2010 è motivato in modo ancor più analitico dei precedenti atti di diniego di proroga delle autorizzazioni; in esso si fa riferimento ai pareri dell’Autorità per la Concorrenza ed il mercato e dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture che avevano segnalato l’illegittimità della convenzione e dei successivi accordi quadro per violazione delle norme sulla concorrenza, oltre alla scadenza della Convenzione tra la società ricorrente e il Ministero per i Beni e le Attività culturali.
Il solo riferimento a tali atti giustifica in un’ottica di legittimità dell’azione amministrativa il rigetto della nuova istanza avanzata dalla I. s.r.l. poiché, come riportato nella motivazione, sarebbe necessario il ricorso a procedimenti di evidenza pubblica per il completamento dei lavori in corso e per l’effettuazione ex novo di quelli mai iniziati.
Inoltre il Comune fa riferimento ad una possibile attività di autotutela tenuto conto che vi era stata una prolungata interruzione dei lavori di restauro ed il mancato avvio di quelli da intraprendere.
Infine nel provvedimento si dà atto che i chiarimenti offerti dalla società ricorrente dopo l’emanazione della prima ordinanza cautelare del Collegio che aveva respinto l’istanza di sospensione dei provvedimenti di diniego, non sono soddisfacenti né sotto il profilo dei computo metrico estimativi, né sotto quello del rendiconto dei proventi pubblicitari.
Nel primo caso manca una descrizione analitica sul piano geometrico degli interventi da realizzare e dei costi totali e parziali nel caso dell’affidamento dei lavori a misura, e comunque anche laddove fossero affidati i lavori a corpo manca una relazione descrittiva dalla quale si evinca ogni dettaglio tecnicoquantitativo e ogni utile elemento per determinare l’importo secondo le regole descritte nel codice dei contratti pubblici.
Nel secondo caso i dati forniti dalla società si discostano notevolmente dalle quotazioni esistenti nel mercato pubblicitario.
Il provvedimento sfugge pertanto ad ogni censura di legittimità che possa ricavarsi dalle doglianze della società ricorrente che peraltro in parte trasmodano inammissibilmente in censure di merito circa l’opportunità da parte del Comune di valutare la convenienza a mantenere in vita i rapporti in essere.
Il terzo ricorso per motivi aggiunti non presenta censure autonome e d’altro canto si tratta di un provvedimento di autotutela esecutiva che scaturiva necessariamente dalle decisioni assunte in merito alla volontà di non proseguire nei rapporti con la I. s.r.l. tenuto conto oltretutto che i lavori erano fermi o mai iniziati.
Il ricorso deve essere, in definitiva, respinto nella sua totalità.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo nei confronti del Comune, mentre possono essere compensati nei confronti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società ricorrente alla rifusione nei confronti del Comune di Milano delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.000, mentre dispone la compensazione delle spese nei confronti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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