Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-12-2010) 29-03-2011, n. 12712 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- C.P., imputato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, dell’8 giugno 2010, che ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza del Gup del tribunale della stessa città, del 26.10.09, sol riducendo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva contestata, a quattro anni, quattro mesi di reclusione e 18.000,00 Euro di multa la pena inflitta dal primo giudice.

Deduce il ricorrente inosservanza ed erronea applicazione della legge, specificamente, dell’art. 129 c.p.p..

-2- Con nota successivamente pervenuta presso la cancelleria di questa Corte, il ricorrente dichiara di volere rinunciare al ricorso, che deve essere, in conseguenza, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 300,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-12-2010) 15-04-2011, n. 15405

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 6 luglio, il Tribunale di Catanzaro, a seguito di istanza di riesame avanzata nell’interesse di Z.R., indagato per i reati di concorso in estorsione continuata, aggravata ex L. n. 203 del 1991, art. 7, in danno di D.S.S. confermava l’ordinanza del Gip di Catanzaro, emessa in data 1 giugno 2010, con la quale era stata applicata al prevenuto la misura cautelare della custodia in carcere. Il Tribunale, effettuato un excursus sui principi giurisprudenziali in materia di gravità degli indizi ai fini delle misure cautelari, con particolare riferimento alle dichiarazioni del teste parte offesa, al Tribunale reputava sussistente il quadro di gravità indiziaria per i reati contestati al Z.. Osservava che la deposizione della parte offesa appariva caratterizzata da piena genuinità ed attendibilità in quanto stabilmente ancorata ad una realtà fattuale, nella cui evocazione non emergevano stridenti contraddizioni. Precisava il Tribunale che le dichiarazioni del D.S. erano sconvolgenti nella loro descrizione minuziosa delle continue minacce e violenze fisiche di cui lo stesso era stato vittima, atti volti a costringerlo a corrispondere la somma di Euro 13.000,00 a favore di Za.

J., nonchè a non negoziare due assegni di importo complessivo di Euro 20.000,00 emessi dalla stessa Z.. Tali dichiarazioni risultavano riscontrate dalle registrazioni dei colloqui intimidatori effettuate dalla stessa parte lesa all’insaputa dei suoi interlocutori e dai servizi di osservazione predisposti dalla polizia giudiziaria. Una registrazione, in particolare, effettuata in data 5 marzo 2010, riguardava un colloquio con alcune persona fra le quali era presente lo Z., nell’occasione, uno degli interlocutori aveva rivolto gravi minacce nei confronti della parte offesa.

Quindi il Tribunale concludeva che le emergenze processuali palesavano in maniera evidente il coinvolgimento nell’azione estorsiva da parte dello Z., tenuto conto della circostanza che lo stesso non aveva esitato a porre in essere una strisciante opera diretta a fiaccare la resistenza della p.o. Inducendola a pagare, ingenerando nella stessa il timore, rectius terrore, che dietro quella ingiusta richiesta si celassero interessi facenti capo a terribili sodalizi criminosi. Infine osservava il Tribunale che, sussisteva l’aggravante della matrice mafioso, per il metodo mafioso utilizzato e per il richiamo a personaggi di cui era nota la caratura criminale.

In punto di esigenze cautelari, il Tribunale riteneva concretamente sussistente il di reiterazione di delitti della stessa specie, evincibile dalle specifiche modalità della condotta e dalle circostanze dei fatti di reato. In ogni caso la pericolosità sociale doveva considerarsi presunta, ex art. 275 c.p.p., comma 3, essendo la custodia cautelare in carcere l’unica misura adeguata.

Avverso tale ordinanza propone ricorso l’indagato, per mezzo del suo difensore di fiducia contestando la sussistenza delle esigenze cautelari. Al riguardo si duole che il Tribunale non abbia valutato gli elementi addotti dalla difesa, consistenti nei certificati di lavoro e nel casellario giudiziario, precisando che l’incensuratezza dell’indagato, il fatto che egli svolgesse una regolare attività lavorativa ed il suo ruolo marginale rispetto ai fatti contestati avrebbero dovuto indurre il Tribunale del riesame a ritenere lo Z. non gravato da esigenze cautelari.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

In punto di esigenze cautelari presunte, va richiamato l’insegnamento di questa Corte secondo cui: "Alla stregua del novellato disposto dell’art. 275 c.p.p., comma 3, in sede di imposizione di misure cautelari per i reati ivi indicati il giudice deve valutare soltanto se sussistono gravi indizi di colpevolezza e deve adottare la misura restrittiva carceraria, perchè il concorso di esigenze cautelari è presunto dalla legge, in relazione alla elevata pericolosità sociale di autori di gravi delitti ad alto tasso di antisocialità, anche se la legge stessa fa tuttavia salva la prova contraria, che è costituita dall’acquisizione di elementi dai quali si desume l’insussistenza delle medesime. Pertanto, per superare tale presunzione e non applicare alcuna misura cautelare, è necessario che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono o sono cessate le esigenze cautelari ed il relativo onere incombe sull’indagato" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2600 del 03/06/1992 Cc. (dep. 25/06/1992) Rv. 190819).

E’ stato quindi precisato che: "In presenza di gravi indizi di colpevolezza per uno dei reati indicati dall’art. 275 c.p.p., comma 3, deve applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere senza la necessità di accertare le esigenze cautelari, la cui sussistenza è presunta per legge, incombendo al giudice di merito solo l’obbligo di constatare l’inesistenza di elementi che "ictu oculi" lascino ritenere superata tale presunzione" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 10318 del 22/01/2008 Cc. (dep. 06/03/2008 ) Rv. 239211).

Nel caso di specie gli elementi addotti dalla difesa, vale a dire lo stato di incensuratezza dell’indagato ed il fatto che costui sia legale rappresentante di una Cooperativa di servizi che ha in appalto la gestione del servizio di trasporto alunni per il Comune di (OMISSIS), sono elementi che risultano "ictu oculi" inidonei a superare tale presunzione. Pertanto nessuna censura è ammissibile nei confronti dell’ordinanza impugnata per non avere il Tribunale tenuto conto di tali elementi, attesa la loro irrilevanza ai fini del superamento della presunzione di pericolosità.

Di conseguenza il ricorso deve essere come premesso dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).

Inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Si provveda ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-03-2011) 04-05-2011, n. 17289 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

p. 1. Con ordinanza del 19/08/2010, il Tribunale di Napoli confermava l’ordinanza emessa in data 19/07/2010 con la quale il g.i.p. del Tribunale della medesima città aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di F.M. per i reati di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies (capi a- b – d) e L. Fall., art. 216, commi 1 e 2, (capi c-d). p. 2. Avverso la suddetta ordinanza, l’indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

1. violazione dell’art. 12 quinquies per i seguenti profili:

1.1. per non avere il tribunale tenuto conto della sentenza irrevocabile concernente "l’asserita fittizia intestazione dei beni e delle imprese Riccardo Maria ed Eurotrasporti. Le relative statuizioni, da un lato, riguardavano l’assenza di elementi probatori tali da legittimare la conclusione della provenienza illecita dei beni nella disponibilità delle due imprese, e, da altro lato, l’assenza di elementi probatori circa la concreta finalità elusiva, che risultava smentita dall’esistenza di positivi elementi di prova di segno opposto, sia pure significativi dell’ottica della sussistenza del delitto di bancarotta per distrazione postfallimentare";

1.2. per non avere il Tribunale chiarito "se il reato sub a) debba essere ricondotto all’ipotesi di cui al comma 2, della indicata disposizione incriminatrice": stessa violazione il Tribunale aveva commesso per l’ipotesi di reato sub d);

1.3. per non essersi il Tribunale soffermato "sulle ragioni per cui tutti gli automezzi intestati originariamente e direttamente alla Costruzione Generali, dovrebbero ritenersi oggetto non solo di fittizia intestazione, ma altresì di condotta elusiva delle disposizioni in materia di misure di prevenzione, o comunque ritenersi di valore sproporzionato nei termini di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 12 quinquies, comma 2. Tali beni, infatti, come si rileva per tabulas dalla motivazione dell’ordinanza impugnata e dallo stesso capo di incolpazione, risultano acquistati ed intestati direttamente ed originariamente alla sola Costruzioni Generali, senza alcun precedente passaggio alle due società oggetto di provvedimenti di prevenzione";

1.4. per avere il tribunale omesso qualsiasi motivazione in ordine al capo b) di imputazione.

2. Violazione della L. Fall., art. 216, per avere il Tribunale, con motivazione insufficiente e contraddittoria, ritenuto che i fatti distrattivi riguardassero tutti i beni indicati nel capo d’imputazione sub c), laddove, invece, era stato provato che, al più, il fatto contestato poteva riguardare il solo automezzo Iveco tg (OMISSIS);

3. Violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. per avere il tribunale omesso ogni motivazione in ordine "alla invocata rivalutazione di adeguatezza nella scelta della misura e di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari".
Motivi della decisione

p. 3. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

Quanto alla doglianza sub 1.1., il Tribunale, avanti il quale la stessa censura era stata dedotta, ha rilevato che "i fatti contestati riguardano un ulteriore e diverso segmento dell’attività delittuosa del ricorrente anche se di natura analoga a quella per cui il F. è stato giudicato dal Tribunale di Santa Maria CV il 26/06/09, sicchè l’impostazione accusatoria deve ritenersi del tutto corretta": il ricorrente, sul punto nulla ha replicato limitandosi a ribadire l’eccezione. Quanto alla doglianza sub 1.2., è sufficiente leggere il capo d’imputazione per avvedersi, senza alcuna difficoltà, che l’ipotesi contestata è quella di cui al comma primo dell’art. 12 quinquies L. cit..

Quanto alla censura sub 1.4. non è vero che il Tribunale ha omesso ogni motivazione: in realtà, come si evince dall’annotazione in calce all’ordinanza, il provvedimento è stato rettificato, con successiva ordinanza del 25/10/2010, proprio con la motivazione riguardante il capo b) d’imputazione.

Quanto alle doglianze sub 1.3-2, se ne deve rilevare la genericità.

Infatti, a fronte di un’amplissima motivazione con la quale il tribunale, dimostra, con dovizia di particolari, desunti anche da numerosi provvedimenti giudiziali emessi a carico del ricorrente, che costui, attraverso un tourbillon di società, tutte a lui riconducibili, finiva sempre per disporre degli stessi mezzi sottraendoli, quindi, alle società che venivano dichiarate fallite (cfr in particolare pag. 9-10 dove il tribunale riassume la continuità operativa fra le varie società, nonchè pag. 13 ordinanza integrativa del 25/10/2010), il ricorrente, in modo del tutto generico, fraziona il complesso ragionamento seguito dal Tribunale, sostenendo che, al più, sarebbe stato distratto un solo automezzo, senza considerare che il Tribunale, in più pagine, facendo un puntuale riferimento a precisi dati fattuali, sostiene e dimostra la continuità operativa fra la ditta Riccardo Maria (fallita il (OMISSIS)), la Eurotrasporti (pag. 7), la Costruzioni Generali e la Trasporti Villa (pag. 8) e la MOMOTER (pag. 13 ordinanza 25/10/2010) e che i beni della società fallita venivano distratti frustrando quindi ogni provvedimento cautelare. p. 4. Violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p.: anche la suddetta doglianza è infondata. Infatti il tribunale, in ordine alle esigenze cautelari, ha ampiamente motivato in ordine al fatto che risultava ancora attuale e concreto il pericolo di reiterazione della condotta fraudolenta desumendolo "dalla totale indifferenza se non spregio ai provvedimenti ablatori e restrittivi dell’Autorità Giudiziaria, mostrando di essere mosso esclusivamente da una perversa logica del profitto che lo porta a porre in essere ogni sorta di iniziativa fraudolenta pur di ricavare dalle sue attività imprenditoriali, gestite nell’assoluta illegalità, il massimo del profitto (…)". A fronte di tale ampia motivazione, che si basa su precisi riscontri fattuali desunti dalla condotta reiteratamente fraudolenta del ricorrente, la censura va, quindi, ritenuta generica essendosi il ricorrente limitato ad eccepire che i fatti sarebbero risalenti nel tempo, senza considerare che quella condotta si era protratta per anni (cfr capi d’imputazione) in "spregio ai provvedimenti ablatori e restrittivi dell’Autorità Giudiziaria".
P.Q.M.

RIGETTA il ricorso e CONDANNA Il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-04-2011) 20-05-2011, n. 20156

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’Autorità giudiziaria francese e per la precisione il Procuratore della repubblica di Grasse, ha avanzato richiesta di assistenza giudiziaria relativa ad un procedimento penale riguardante i cittadini italiani S.G. e P.G., per reati di natura fiscale nell’ambito di scambi di merce intracomunitari di cui si avvaleva la SARL CAMARGUE, per beneficiare di agevolazioni fiscali.

La domanda sollecita lo svolgimento di attività investigative ed in particolare sollecita l’interrogatorio degli indagati P. G., nato ad (OMISSIS) e S.G., nato a (OMISSIS).

La rogatoria è stata trasmessa da parte del Ministero della Giustizia a questa Corte, ai sensi dell’art. 724 c.p.p., comma 1 bis, ai fini della determinazione della Corte d’appello competente.

Tenuto conto del numero di atti da svolgere, della tipologia ed importanza degli stessi, con riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie interessate, si indica quale Corte d’appello competente quella di Torino.
P.Q.M.

Determina la competenza della Corte d’appello di Torino, a cui dispone trasmettersi gli atti.

Si comunichi al Ministero della giustizia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.