Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-03-2011) 01-06-2011, n. 22078 Interesse ad impugnare

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A seguito di incidente di esecuzione, con ordinanza in data 26 marzo 2010 la Corte di appello di Firenze disponeva l’immediata scarcerazione di I.C., condannato per il delitto di cui all’art. 609-bis c.p., nell’ipotesi di cui al terzo comma del detto articolo, alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione.

Il predetto era stato arrestato in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso il 11.2.2010 dal Procuratore Generale della Repubblica di Firenze, il quale non aveva sospeso l’esecuzione ai sensi dell’art. 656 c.p.p., ritenendo che, in relazione al suddetto delitto, non potesse farsi luogo a detta sospensione per il divieto di cui all’art. 656 c.p.p., comma 9 nei confronti dei condannati per i delitti previsti dalla L. n. 354 del 1975, art. 4-bis.

La Corte d’Appello riteneva che tra i reati previsti dall’art. 4-bis dell’Ordinamento Penitenziario, per escludere o limitare i benefici previsti nel suddetto Ordinamento, non fosse prevista l’ipotesi attenuata di cui all’art. 609-bis c.p., comma 3.

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Firenze, chiedendo l’annullamento dell’ ordinanza impugnata. Secondo il ricorrente, il delitto di cui all’art. 609-bis c.p., è uno dei delitti a cui fa riferimento l’art. 4-bis dell’Ordinamento Penitenziario, ponendo limitazioni per la fruizione dei benefici previsti dall’Ordinamento Penitenziario, e pertanto il divieto di sospensione dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione deve ritenersi operante per tutti i condannati per il predetto delitto. L’esclusione per il delitto di cui all’art. 609-bis c.p. prevista dall’ultima parte dell’art. 4-bis, comma 1-quater, nel caso in cui risulti applicata la circostanza attenuante contemplata dallo stesso articolo, opererebbe solo su un piano di diritto sostanziale, incidendo sulle valutazioni di merito rimesse alla magistratura della Sorveglianza sulla concedibilità dei benefici, mentre l’art. 656 c.p.p. opererebbe solo sul piano processuale, nel quale non competono al Pubblico Ministero valutazioni discrezionali come organo dell’esecuzione.

Con memoria in data 1.3.2011 la difesa di I.C. comunicava che il predetto, con provvedimento in data 14.10.2010 del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, aveva ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali.

Essendo venuto meno l’interesse del ricorrente alla pronuncia di questa Corte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-10-2011, n. 22454

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Svolgimento del processo

che il Tribunale di Caltagirone, con sentenza depositata il 23 maggio 2006, rigettava le domande proposte da R.G. nei confronti di Me.Ga. e, in accoglimento della domanda riconvenzionale di quest’ultimo, dichiarava che Me.Ga., e per esso gli eredi, aveva acquistato, per intervenuta usucapione ex art. 1158 cod. civ., il diritto a mantenere nello stato attuale la terrazza, l’annesso vano servizio e le tubazioni per la raccolta delle acque soprastanti l’immobile di proprietà dell’attore e prospicienti la via (OMISSIS), e condannava l’attore a rimuovere il serbatoio idrico ancorato all’immobile dei convenuti;

che l’appello proposto dal R. è stato in gran parte respinto dalla Corte d’appello di Catania che, con sentenza depositata il 23 giugno 2009, ha condannato gli appellati M.G., M. M., Me.Ma. e M.F., in solido tra loro, a scollegare il tubo di scarico di acque piovane e luride dal tubo di proprietà della controparte;

che per la cassazione di questa sentenza, R.G. ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, cui hanno resistito, con controricorso illustrato da memoria, M.G., M. M. e M.F..
Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata;

che con l’unico motivo di ricorso, rubricato "violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ovvero insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio in relazione agli artt. 889, 949, 1158, 1056 C.C.", R.G. si duole del fatto che la Corte d’appello non abbia motivato convenientemente in ordine ai motivi di gravame, affermando in particolare che non sarebbe conforme a diritto sostenere che "la dedotta irregolarità urbanistica dei manufatti degli appellati non assegna rilievo nella materia in esame";

che, al contrario, sostiene il ricorrente, le opere di soprelevazione realizzate dal M. avrebbero inciso negativamente nel godimento del suo diritto, sicchè il Giudice avrebbe dovuto intervenire per far cessare gli abusi;

che, quanto meno, prosegue il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe dovuto determinare e quantificare gli oneri relativi all’aggravio della manutenzione del tetto della propria abitazione, conseguente alla esecuzione delle opere da parte dei convenuti;

che la Corte d’appello avrebbe poi errato nel non riconoscere nel caso di specie un condominio minimo e conseguentemente nel ritenere applicabile la norma di cui all’art. 889 cod. civ., che subisce invece deroghe laddove sussista un condominio, ancorchè minimo;

che il ricorso è inammissibile. che, essendo stato il provvedimento impugnato emesso in data 23 giugno 2009, nel presente giudizio trova piena applicazione il disposto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ., il quelle una specifica disciplina circa la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione;

che, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito che nella norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ., "nonostante la mancanza di riferimento alla conclusività (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al n. 5 del precedente art. 360 – cioè la "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione" – deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione" (Cass., n. 16002 del 2007; Cass., S.U., n. 20603 del 2007; Cass., n. 8897 del 2008);

che non è sufficiente che il fatto controverso sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata;

che, nel quadro di questi principi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto l’unico motivo nel quale esso si articola difetta del tutto del momento di sintesi che, nella giurisprudenza di questa Corte, si è ritenuto necessario a corredo della denuncia di un vizio di motivazione;

che il motivo, inoltre, presenta evidenti profili di genericità e, con riferimento alle questioni concernenti l’applicabilità o no, nel caso di specie, dell’art. 889 cod. civ., denuncia piuttosto un vizio di violazione di legge, che avrebbe dovuto essere proposto attraverso la formulazione di uno specifico motivo ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, corredato da apposito quesito di diritto, nella specie del tutto mancante;

che non rileva che il ricorso sia stato notificato quando la L. 18 giugno 2009, n. 69, era già stata pubblicata ed entrata in vigore, in quanto, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della, medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti – come nella specie – contro provvedimenti pubblicati antecedentemente (e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) tale norma è da ritenere ancora applicabile (Cass. n. 22578 del 2009; Cass. n. 7119 del 2010);

che, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorario, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 07-07-2011, n. 5994Procedimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il ricorso indicato in epigrafe l’istante, distributrice esclusiva per l’Italia del prodotto denominato Umonium 38, esponeva di aver presentato reiteratamente domanda di inserimento del prodotto nel Prontuario terapeutico, senza ottenere alcuna risposta;

Considerato che, pertanto, la ricorrente proponeva il gravame in esame al fine di censurare il silenzio dell’amministrazione;

Rilevato che si costituiva l’Amministrazione e, con nota per l’odierna camera di consiglio, depositava la determinazione di inclusione dell’Umonium 38 nel Prontuario;

Rilevato che le parti dichiaravano a verbale il venir meno della materia del contendere;

Ritenuto che, di conseguenza, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-07-2011) 20-07-2011, n. 29079

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Svolgimento del processo

1. A parziale conferma della decisione del Tribunale, la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, riteneva B.R.A. responsabile di concussione e di tentativo di concussione. Questi, nella qualità di "tecnico locale" nominato dalla Banca d’Italia filiale di Torino, abusando della propria qualità e dei propri poteri, aveva indotto gli imprenditori N.A. e R.A., aggiudicatali di un appalto pubblico di lavori nella filiale, a versargli la somma di 2500 Euro e aveva tentato di indurre gli stessi a versargli un ulteriore somma corrispondente al 10% del valore economico dell’appalto, dicendo loro che non avrebbe creato ostacoli e che diversamente non avrebbe più agito da passacarte. Nello stesso modo il B., in relazione ad altro appalto, aveva tentato di indurre ad analogo versamento gli imprenditori C.A. e Ne.Ma., i quali anzi aveva invitato a predisporre fatturazioni per importi maggiori in modo poi dividere con lui il sovrafatturato.

2. Ricorre il B. che, in primo luogo, deduce la violazione degli artt. 357 e 358 c.p. in riferimento alla qualificazione giuridica del ruolo da lui rivestito presso la Banca d’Italia.

Premesso che il soggetto addetto alla sorveglianza dei lavori potrà dirsi pubblico ufficiale solo quando le proprie deliberazioni siano idonee a determinare la volontà dell’appaltatore pubblico e non quando siano solo apporti consultivi cui l’ente pubblico ricorra per determinare la propria volontà, aggiunge che tali attività di consulenza non possono nemmeno qualificarsi pubblico servizio quando, come nella specie, sono affidate in base a decisione autonoma e sono estranee alla disciplina legislativa dell’appalto.

In concreto la funzione svolta dal B., secondo la lettera di incarico con la specificazione delle mansioni nell’Allegato A, era diretta solo a consentire alla Banca d’Italia di informarsi dell’adeguatezza e della competenza delle ditte, di conoscere l’adeguatezza dei lavori, le previsioni di spesa e il complessivo svolgimento dei lavori (siccome del resto ricordato dal teste S. il quale aveva definito il tecnico locale "raccordo tra il territorio e la Banca d’Italia"). La Banca d’Italia poi avrebbe adottato i propri atti autoritativi consistenti nell’approvazione del progetto, nell’approvazione del preventivo di spesa, nella retribuzione del lavoro svolto alla chiusura del cantiere.

Ora è vero che il B. ebbe a volte a millantare un ruolo differente e che aveva impiegato questo espediente per rafforzare le richieste alle ditte appaltatrici, ma gli imprenditori avevano dimostrato di essere ben consapevoli dell’effettivo ruolo del B. e dei limiti del suo mandato. Infatti costoro avevano superato gli ostacoli posti dal tecnico locale rivolgendosi direttamente al committente, dimostrazione ulteriore che tale tecnico non aveva alcun potere autoritativo di decidere l’an e il quando del pagamento. Egli non era nemmeno organico alla Banca d’Italia la quale risolse poi la vertenza con gli imprenditori inviando in loco l’ingegnere capo responsabile del servizio e non ebbe bisogno di sostituire o di revocare il B., provvedimenti che nell’ipotesi di un rapporto organico sarebbero stati invece necessari. Insomma le valutazioni di B. non erano in alcun modo vincolanti e l’ente pubblico formava le proprie decisioni in modo autonomo e indipendente. Con la conseguenza che il ricorrente non svolgeva alcuna pubblica funzione o alcun pubblico servizio.

3. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello non abbia ritenuto necessario accertare se tra i soggetti coinvolti vi fosse un disequilibrio tale da coartare la volontà delle vittime.

La Corte invece si è attenuta alle dichiarazioni degli imprenditori affermando peraltro che il B. aveva fatto le sue richieste in modo allusivo. Tanto sarebbe di per sè illogico in un’ipotesi di concussione in cui il richiedente esplicita chiaramente le proprie pretese, quando come nella specie è consapevole di non correre alcun rischio, mentre sarebbe comprensibile nel caso in cui il Tecnico agisse anche nell’interesse degli imprenditori e in realtà chiedesse le somme a titolo di pagamento di parcella. Cosa che del resto potrebbe porsi a riprova del fatto che il B. non era un pubblico ufficiale ma che svolgeva solo un incarico di consulenza dell’ente pubblico, come gli imprenditori ben sapevano, essendo di conseguenza interessati a ingraziarsi i favori del tecnico locale su un piano di parità. Circostanza che doveva riflettersi anche nella valutazione della prova con rivalutazione delle dichiarazioni degli imprenditori a quelle di chiamate in correità, secondo i principi di cui all’art. 192 c.p.p., comma 3. Ciò valendo tanto per la pretesa concussione N. – R. quanto per quella C. – Ne., i quali ultimi erano stati giustamente ripresi dal tecnico locale per la genericità e l’inadeguatezza del Piano Operativo di Sicurezza da loro predisposto.

4. Il ricorrente infine si duole della determinazione della pena specie con riferimento alle attenuanti generiche e a quella di cui all’art. 323 bis c.p. per la quale ultima andava valutato il contesto ambientale.

Motivi della decisione

1. Il ricorso va respinto.

Muovendo dalla qualificazione giuridica del ricorrente, deve osservarsi che la Banca d’Italia per la sua organizzazione periferica si serve della figura del "tecnico locale", relativamente a tutto ciò che riguarda i lavori in economia fino all’importo di 50.000 Euro su immobili appartenenti all’Istituto. Ciò consente all’Ente di non costituire, nelle novanta Sedi periferiche della banca, postazioni del "Servizio attività immobiliari" esistente nella Sede centrale, svolgendo "il tecnico locale", nei limiti economici già detti e in posizioni sottordinata, la funzione del ricordato Servizio.

In altri termini il "tecnico locale", come pure rileva la sentenza impugnata, è istituzionalmente ufficio periferico della Banca d’Italia e la preposizione a tale ufficio, pure avvenendo con atto negoziale, conferisce al preposto, per la durata di cinque anni rinnovabili, il munus avente ad oggetto la progettazione, la direzione, la contabilizzazione e la liquidazione dei lavori di manutenzione o di intervento incrementativo da eseguire sugli immobili già detti. Si tratta di un munus publicum in quanto il soggetto preposto, relativamente al settore di sua competenza, fornisce all’ente pubblico i necessari dati tecnici e le valutazioni discrezionali del caso, a sostrato della formazione della volontà che verrà espressa dagli organi esterni della Banca.

2. L’affermato carattere pubblico della funzione del tecnico è poi del tutto compatibile con la sottordinazione gerarchica dell’ufficio periferico a quello centrale (anzi quella in parola è una tipica figura organizzativa dei rapporti tra pubblici uffici). E pertanto il "Servizio attività immobiliari" può, se lo ritiene opportuno, avocare a sè una pratica e esprimere su di essa una valutazione diversa, se non opposta, a quella del tecnico locale. Tanto, d’altra parte, senza alcuna necessità di procedere a sostituzioni o a revoche di sorta, come invece si sostiene nel ricorso, in base, implicitamente, ad una pretesa regola vigente tra soggetti pubblici, priva invece di qualunque fondamento.

3. Posto dunque che il B., per la sua carica di tecnico locale, rivestiva la qualifica di pubblico ufficiale, è inammissibile il secondo motivo di ricorso con il quale si suggerisce che le vicende di concussione siano invece da ricondursi o a una legittima richiesta di pagamento di consulenze o al più a una corruzione per atti d’ufficio.

Al riguardo si deve in primo luogo osservare che il ricorrente afferma l’illogicità dell’accertamento operato nella sentenza impugnata facendo valere massime di esperienza insussistenti, perchè prive di comune riconoscimento (il concussore non userebbe termini allusivi). Va poi aggiunto che lo squilibrio di posizione tra il B. e gli imprenditori è stato nel caso in esame dimostrato per tabulas dai comportamenti vessatori che il ricorrente adottò in ritorsione. E va infine rilevato che in realtà con le argomentazioni addotte si tenta questa Corte ad una nuova lettura degli elementi probatori, operazione estranea al controllo di legittimità. 4. Quanto infine alle circostanze del reato e alla loro valenza, la Corte d’Appello ha accolto il ricorso del P.G. circa la mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 323 bis c.p.. Ed appare dotata di ordinaria ragionevolezza la motivazione al riguardo della sentenza, laddove afferma che non può mettersi in dubbio che il B. non fu in nulla inibito nelle sue pretese illecite "ostinato nel pretenderle, testardo nel perseguire il piano ritorsivo minacciato". Non è poi comprensibile la doglianza relativa all’art. 62 bis c.p., dato che questa circostanza è stata riconosciuta e applicata nella massima estensione.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalla parte civile, liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida nella somma di Euro 1540,00 oltre accessori, in favore della parte civile Banca d’Italia.

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