Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-12-2011, n. 28222 Passaggio ad altra amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) chiede l’annullamento della sentenza di appello, che ha affermato il diritto della parte intimata, trasferita al Ministero, al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza.

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto, ma considerando anche eventuali trattamenti più favorevoli su altri profili, nonchè eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con l’art. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e art. 52, n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate.

La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr., per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Ciò comporta che il ricorso per cassazione del Ministero che denunzia violazione del complesso normativo costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice di merito, il quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà verificare, in concreto e nel caso specifico la sussistenza, o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento ed accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale verifica. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04-05-2011) 12-09-2011, n. 33739

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 17/6/2010 il Tribunale di Bergamo, sez. dist. di Treviglio, condannava L.G. per la contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., lett. a), per essersi posto alla guida di un’auto in stato di ebbrezza alcolica (acc. in (OMISSIS)).

All’imputato veniva irrogata la pena di Euro 2.000= di ammenda.

2. Avverso la sentenza ha proposto appello convertito in ricorso per cassazione il difensore dell’imputato chiedendo l’annullamento della sentenza per insussistenza del fatto ed in subordine una diminuzione della pena.

Motivi della decisione

3. La sentenza deve essere annullata per intervenuta depenalizzazione. Invero la novella legislativa del Codice della Strada, introdotta con la L. 29 luglio 2010, n. 120, ha depenalizzato la fattispecie di cui all’art. 186 C.d.S., lett. a).

Per quanto detto si impone l’annullamento della sentenza di condanna in applicazione dell’art. 2 c.p., comma 2.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’impugnata sentenza perchè il fatto addebitato all’imputato non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 26-05-2011) 29-09-2011, n. 35422

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 12 febbraio 2010 la Corte di appello di Potenza respingeva la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da M.E. in relazione alla custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari dal medesimo subita dal 16.2.1998 al 5.5.1998, perchè indiziato di essere stato il mandante dell’incendio di due autovetture. La Corte di appello riteneva che il M. avesse dato causa alla detenzione per colpa grave; S.M. aveva ammesso, con dichiarazioni spontanee rese ai Carabinieri, di aver dato fuoco a tre autovettura una delle quali, quella del vigile urbano di Rapolle, D.T. M., commissionatogli appunto da M.; aggiungeva che sempre M. lo aveva incaricato di incendiare anche l’auto di B.A. per depistare le indagini; aveva poi confermato tali dichiarazioni in sede di incidente probatorio mentre M. si era limitato a contestare l’addebito assumendo di non conoscere D. T..

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione l’interessato, per il tramite del difensore di fiducia; deduce violazione di legge, mancanza e illogicità della motivazione per aver escluso la riparazione per colpa grave dell’interessato; censura la motivazione data che ha ritenuto di poter attribuire al M. determinati, equivoci comportamenti sulla base di un superficiale esame delle risultanze probatorie, con travisamento dei fatti, e specie attribuendo attendibilità alle dichiarazioni di S. che invece nel procedimento penale erano state ritenute assolutamente inattendibili.

3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia per resistere al ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

La motivazione resa dalla Corte di appello circa la sussistenza nel comportamento del M. di colpa grave, ostativa alla riparazione è viziata dalla circostanza, dedotta dal ricorrente, che la stessa è sostanzialmente fondata sui fatti riferiti da S., senza tenere conto però che nel procedimento penale S. non è stato ritenuto attendibile (da cui l’assoluzione di M.) avendo il Tribunale di Melfi rilevato le contraddizioni tra le varie dichiarazioni rese e l’assenza di riscontri che potessero confermare quanto dal medesimo dichiarato.

Tale statuizione deve essere tenuta presente dal giudice della riparazione, che pur svolgendo il proprio giudizio in piena autonomia ed essendo dunque libero di valutare diversamente i fatti accertati in sede penale, non può però spingere tale autonomia e libertà fino a ritenere provati fatti che tali non sono stati ritenuti dal giudice penale.

2. Si impone dunque l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Potenza cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Potenza cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 28-09-2011) 13-10-2011, n. 36916

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 7.5.2010, confermava la sentenza del Tribunale di Forlì in data 29.5.2009, che dichiarava P.G. e D.G. colpevoli dei reati di rapina aggravata ai danni di un istituto di credito e ricettazione aggravata di un’autovettura Fiat Uno al fine di commettere il primo reato e condannati, con la continuazione e la recidiva contestata, con la diminuente del rito, alla pena di anni cinque, mesi sei, gg 20 di reclusione e Euro 2.000,00 di multa ciascuno. Proponevano ricorso per cassazione il difensore di D.G. e P.G. personalmente. Il primo deduceva i seguenti motivi:

a) mancata assunzione di una prova decisiva e travisamento della prova per il mancato accoglimento della richiesta di acquisizione agli atti del dibattimento della copia originale del cartellino foto segnaletico del ricorrente al fine di accertare la preesistenza del tatuaggio sul polso, raffigurante il cane Pluto, non notato dai numerosi testimoni della rapina, del (OMISSIS);

b) difetto di motivazione e erronea valutazione della prova sulla diversità di fattezze fisiche tra le foto del rapinatore e il ricorrente, in particolare testa e viso, mancato rinvenimento delle impronte del D. sul luogo della rapina e rifiuto di disporre perizia antropometrica.

Con motivi aggiunti il difensore evidenziava di avere richiesto solamente l’acquisizione della copia originale del cartellino foto segnaletico, essendo già agli atti la relativa copia, non potendosi rifiutare la mera acquisizione di un documento.

Rilevava, inoltre, il difetto di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 62 c.p., n. 4, dovendosi ritenere di lieve entità il danno di Euro 326 P.G. censurava la sentenza per i seguenti motivi:

a) mancata derubricazione del reato di rapina in quello di furto in mancanza di alcuna violenza o minaccia alle persone;

b) difetto di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 62 c.p., n. 4, dovendosi ritenere di lieve entità il danno di Euro 326.

Con motivi aggiunti il ricorrente insisteva per la concessione delle predette circostanze attenuanti, avendo anche risarcito il danno alle persone offese.

Motivi della decisione

Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati e vanno dichiarati inammissibili.

1) In relazione al ricorso di D.G. vanno disattesi i motivi relativi alla mancata riapertura dell’istruttoria dibattimentale per disporre perizia antropometrica e alla mancata acquisizione del cartellino foto segnaletico.

In relazione alla perizia antropometrica è’ orientamento costante di questa Corte (confronta, per tutte, Cass. n. 2979 del 2003, Bovicelli; Cass. n. 12027 del 1999 Mandala; Cass. n. 13086 del 1998, Patrizi) che la perizia non può ricondursi al concetto di prova decisiva, la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d). Essa non può essere considerata alla stregua di una prova a discarico stante il suo carattere "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti in quanto affidato alla discrezionalità del giudice. Del resto le parti possono attuare il diritto alla prova anche attraverso proprie consulenze. La sua assunzione è, pertanto, rimessa al potere discrezionale del giudice e non è riconducile a concetto di prova decisiva, con la conseguenza che non solo il relativo diniego non è sanzionabile ai sensi della norma suindicata, ma, in quanto giudizio di fatto, se assistito da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità, anche ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e).

Nella specie, la Corte di Appello ha evidenziato come il D. sia stato riconosciuto al 100% come il secondo rapinatore entrato in banca sia da tre impiegati che da un negoziante con l’esercizio commerciale nelle adiacenze dell’istituto bancario, escludendo possibili cause di inattendibilità del riconoscimento, giustificando in maniera coerente e logica la circostanza che un’impiegata della banca, nella immediatezza della rapina, aveva dichiarato di non essere in grado di riconoscere i rapinatori, con lo stato emozionale del momento e con una successiva razionalizzazione dei ricorsi visivi a seguito del successivo positivo riconoscimento.

Anche la descrizione del secondo rapinatore è stata ritenuta divergente sulla altezza di pochi centimetri rispetto a quella reale ed è stata ritenuta non significativa la diversa descrizione del colore dei capelli (castano chiaro per il teste Mo.), rispetto ai capelli biondi dell’imputato.

La Corte ha anche giustificato coerentemente il mancato ritrovamento di impronte dell’imputato sul luogo della rapina rilevando come lo strusciamento dei polpastrelli non è utile per le comparazioni anche in relazione alla superficie su cui sarebbero state lasciate.

La doglianza relativa al rigetto della richiesta di acquisizione delle fotografie (o del cartellino foto segnaletico) va disattesa, avendo ritenuto non necessaria la Corte tale acquisizione ai fini della decisione in quanto, pur dando per accertata la presenza del tatuaggio al polso del rapinatore, i testimoni potrebbero non averlo notato impauriti dalle urla dei rapinatori, essendo anche possibile che il rapinatore abbia adottato qualche cautela per nascondere il tatuaggio, stante i numerosi elementi probatori emersi sulla responsabilità del prevenuto. Peraltro anche in sede di legittimità può procedersi alla cosiddetta "prova di resistenza", nel senso di valutare se gli elementi di prova non acquisiti abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, controllando in particolare la struttura argomentativa della motivazione al fine di stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa anche con l’utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute di per sè sufficienti a giustificare l’identico convincimento, fornendo poi una valida motivazione sulla scelta del risultato ritenuto più corretto. Solo alla fine di una accurata analisi la Corte ha ritenuto, quindi, superflui sia l’espletamento di una nuova perizia collegiale, sia l’acquisizione della documentazione.

3) Anche il ricorso di P.G. è manifestamente infondato. In relazione alla mancata derubricazione dei fatti in furto aggravato va evidenziato che identica nelle due fattispecie è la condotta di sottrazione e impossessamento, mentre nella rapina vi è l’ulteriore elemento della violenza alla persona e della minaccia, strumentali all’impossessamento.

Anche se non è stata adoperata, nella specie, alcuna violenza alle persona, sussiste tuttavia, l’elemento della minaccia, individuabile nella intimazione agli impiegati della banca di consegnare il denaro, scavalcando uno degli agenti il bancone, dovendosi interpretare tali espressioni da parte dei presenti quale minaccia concreta alla propria incolumità, essendo plausibile ritenere che in caso di opposizione alla richiesta potessero passare a vie di fatto.

4) Anche l’ultimo motivo del P., comune anche al D. è manifestamente infondato.

Questa Suprema Corte ha, infatti, più volte affermato che ai fini dell’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis c.p., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all’art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. – dep. 25/01/2005 – Rv. 230691).

Inoltre, sempre secondo i principi di questa Corte – condivisi dal Collegio – ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo.

Nel caso di specie la Corte ha ritenuto ostativi alla concessione delle attenuanti generiche i plurimi e specifici precedenti penali di entrambi gli imputati.

Lo stesso discorso vale, naturalmente, per l’individuazione, da parte del Giudice, della pena da irrogare (fatto del quale velatamente si duole il ricorrente). La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra, infatti, nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 c.p., (Sez 4, sentenza nr. 41702 del 20/09/2004 Ud – dep. 26/10/2004 – Rv. 230278).

Viene anche censurata da entrambi gli imputati l’illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 che la Corte d’Appello ha disatteso sia in considerazione dell’importo ritenuto non particolarmente modesto della somma sottratta (Euro 326), sia per il danno derivante all’istituto di credito dalla sospensione dell’attività bancaria a seguito della rapina, danno direttamente riferibile all’azione degli imputati.

Il disposto della legge fa riferimento al "danno patrimoniale di speciale tenuità" cagionato alla persona offesa dal reato e non al semplice profitto della rapina. Quando il legislatore ha voluto fare riferimento al valore della cosa oggetto del reato lo ha detto espressamente, come nel caso del furto punibile a querela dell’offeso se il fatto è commesso su "cose di tenue valore" (art. 626 c.p., n. 2).

La "tenuità", pertanto, si contrappone alla "gravità" e lo stesso riferimento normativo alla gravità piuttosto che all’entità del danno invita ad una valutazione il più possibile completa del danno;

in altri termini, il bottino della rapina non necessariamente esaurisce la gravità del danno che rileva ai fini in esame.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.