Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-05-2012, n. 6671 Agevolazioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 23.9 – 5.10.2009 la Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, accogliendo il gravame proposto dall’Inps, anche quale mandatario della SCCI spa, rigettò l’opposizione proposta dalla TNT Global Express spa avverso la cartella esattoriale emessa nei suoi confronti ed avente ad oggetto il recupero delle agevolazioni contributive fruite, per il periodo novembre 1995 – maggio 2001, in relazione agli sgravi riconosciuti dalle leggi italiane per i contratti di formazione e lavoro e, secondo la decisione della Commissione Europea resa in data 11.5.1999, costituenti aiuti di stato non compatibili con il mercato comune. A sostegno del decisum la Corte territoriale, per ciò che ancora qui specificamente rileva, ritenne fra l’altro quanto segue:

– l’onere probatorio sull’applicazione del diritto agli sgravi gravava sulla parte beneficiaria degli stessi;

– tale prova non era stata fornita, perchè nessun mezzo istruttorie era stato mai tempestivamente dedotto, avendo la Società, fin dall’atto di opposizione, sostenuto che l’onere probatorio per valutare la regolarità delle agevolazioni gravava sull’Istituto;

– la censura relativa alla nullità della cartella impugnata, siccome sostanziantesi in un’opposizione agli atti esecutivi, era tardiva; la stessa era altresì erronea nella premessa, secondo cui vi sarebbe una sorta di assimibilità fra cartella e domanda giudiziale, laddove la prima deve contenere esclusivamente gli elementi previsti nel modello ministeriale, la cui mancanza nella cartella opposta non era stata dedotta;

– la prova testimoniale dedotta dalla Società era inammissibile, vertendo genericamente sulla intera narrativa del ricorso introduttivo del giudizio, estremamente articolato ed insuscettibile di essere oggetto di prova testimoniale per violazione del principio di capitolazione;

– l’eccezione di prescrizione era infondata poichè: il termine quinquennale di prescrizione dei contributi ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, aveva inizio con la sentenza della Corte di Giustizia CE del 7.3.2002 che aveva respinto il ricorso della Repubblica italiana avverso la decisione della Commissione dell’11.5.1999 e, anche se la cartella opposta era stata notificata il 16.6.2007, era da reputare che la prescrizione – "ove si ritenesse che possa maturare" – fosse stata interrotta con la nota dell’Inps del 27.6.2005, con la quale era stato richiesto il pagamento della contribuzione per l’intero;

– l’art. 15 del regolamento CE del Consiglio 22.3.1999, n. 659, aveva previsto la prescrizione del potere di intervento della Commissione in materia di recupero di aiuti illegittimi decorsi dieci anni dalla data della loro concessione e da tale disposizione, pur se non pienamente applicabile ratione temporis, potevano trarsi "utili elementi di giudizio al fine di circoscrivere ragionevolmente l’ampiezza cronologica del recupero degli aiuti controversi", cosicchè era "evidente, allora, che il termine decennale, entro cui procedere ai recuperi (…) non è sicuramente decorso";

– andava escluso che lo Stato italiano dovesse adottare appositi provvedimenti in conformità alle procedure adottate nell’ordinamento nazionale, adempiendo per contro l’Inps soltanto al proprio compito istituzionale.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la TNT Global Express spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su nove motivi e illustrato con memoria.

L’Inps, anche quale mandatario della SCCI spa, ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, art. 2935 c.c., artt. 242 e 249 trattato CEE, avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il termine quinquennale di prescrizione decorresse dalla sentenza della Corte di Giustizia CE del 7.3.2002 anzichè dalla data di notifica (4.6.1999) della decisione della Commissione, avente efficacia immediatamente vincolante; nè l’Inps aveva interrotto la prescrizione entro il 4.6.2004. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 15 dei Regolamento CE n. 659/99, per avere la Corte territoriale ritenuto contraddittoriamente applicabile alla fattispecie il termine indicato nell’art. 15 del predetto Regolamento, inapplicabile ratione temporis e riferentesi alle modalità con cui le Autorità comunitarie verificano il rispetto delle norme del Trattato in materia di aiuti di Stato;

doveva infatti riconoscersi che l’ordinamento comunitario non prevede per la fase di recupero un termine di prescrizione, ma richiama la disciplina nazionale dei singoli Stati, con l’unico limite di consentire l’esecuzione immediata ed effettiva.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione ai fatti costituitivi del diritto-dovere al recupero degli sgravi sancito dalla Commissione Europea con la decisione dell’11 maggio 1999, avendo la sentenza impugnata erroneamente negato che l’onere probatorio circa la sussistenza del credito iscritto a ruolo gravasse sull’Ente previdenziale. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., in relazione al titolo del credito azionato, avendo la Corte territoriale contravvenuto al principio secondo cui il creditore deve sempre e comunque provare il titolo delle proprie pretese. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 415 e 416 c.p.c., e art. 2697 c.c., in relazione alla conformità degli sgravi fruiti rispetto ai requisiti indicati dalla Commissione Europea con la decisione dell’11.5.1999, deducendo che essa ricorrente, fin dal ricorso in opposizione, aveva dedotto e chiesto di provare per testi, producendo altresì documentazione al riguardo, la conformità ai requisiti dettati dalla Commissione degli sgravi fruiti per i lavoratori D.G. e M.F., nei mentre la contestazione dell’Inps doveva ritenersi assolutamente generica e di stile.

Con il sesto motivo la ricorrente denuncia carenza e contraddittorietà di motivazione in relazione al contratto di formazione stipulato con il lavoratore M.F., in relazione al quale era stata fornita la prova documentale circa la data di stipulazione del contratto e l’età del medesimo inferiore a 25 anni.

Con il settimo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c., relativamente alla prova testimoniale offerta, asseritamente idonea a dimostrare che, nel periodo oggetto della cartella opposta, presso la filiale di (OMISSIS) erano stati siglati due soli contratti di formazione e lavoro, uno dei quali concluso con un lavoratore di età inferiore ai 25 anni e l’altro determinante un incremento occupazionale.

Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine all’applicazione della regola del de minimis.

Con il nono motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., della L. n. 241 del 1990, art. 3, e del D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 6, deducendo che la sentenza impugnata aveva erroneamente respinto l’eccezione di nullità della cartella esattoriale opposta per carenza assoluta di motivazione.

2. Per una miglior comprensione delle vicende antecedenti la presente controversia, giova ricordare quanto segue.

Il 7 maggio 1997 le Autorità italiane notificarono alla Commissione, ai sensi dell’art. 93, n. 3, del Trattato, un progetto di legge relativo ad aiuti di Stato, che, successivamente approvato dal Parlamento, divenne la L. n. 196 del 1997; tale progetto di legge fu iscritto nel registro degli aiuti notificati, sotto il numero N 338/97. Sulla base di informazioni trasmesse dalle Autorità italiane, la Commissione esaminò altri regimi di aiuti relativi a tale settore, cioè le L. n. 863 del 1984, L. n. 407 del 1990, L. n. 169 del 1991, e L. n. 451 del 1994; queste leggi, poichè erano già in vigore, vennero iscritte nell’elenco degli aiuti non notificati sotto il numero NN 164/97.

Con lettera 17 agosto 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GU C 284, pag. 11), la Commissione informò il Governo italiano della sua decisione di avviare il procedimento previsto dall’art. 93, n. 2, del Trattato nei confronti degli aiuti per l’assunzione mediante contratti di formazione e lavoro a tempo determinato previsti dalle L. n. 863 del 1984, L. n. 407 del 1990, L. n. 169 del 1991 e L. n. 451 del 1994, e concessi dal novembre 1995;

con la stessa lettera la Commissione informò altresì il Governo italiano della sua decisione di dare corso al medesimo procedimento nei confronti degli aiuti alla trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato L. n. 196 del 1997, ex art. 15.

Acquisite le osservazioni del Governo italiano e le ulteriori precisazioni e informazioni richieste, la Commissione, al termine del procedimento, adottò la propria decisione in data 11.5.1999, notificata alla Repubblica italiana con nota 4 giugno 1999, n. SG(99) D/4068.

Con la suddetta decisione la Commissione stabilì quanto segue:

"Art. 1;

1. Gli aiuti illegittimamente concessi dall’Italia, a decorrere dal novembre 1975, per l’assunzione di lavoratori mediante i contratti di formazione e lavoro previsti dalle L. n. 863 del 1984, L. n. 407 del 1990, L. n. 169 del 1991 e L. n. 451 del 1994, sono compatibili con il mercato comune e con l’accordo SEE a condizione che riguardino:

– la creazione di nuovi posti di lavoro nell’impresa beneficiaria a favore di lavoratori che non hanno ancora trovato un impiego o che hanno perso l’impiego precedente, nel senso definito dagli orientamenti in materia di aiuti all’occupazione;

– l’assunzione di lavoratori che incontrano difficoltà specifiche ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro. Ai fini della presente decisione, per lavoratori che incontrano difficoltà specifiche ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro s’intendono i giovani con meno di 25 anni, i laureati fino a 29 anni compresi, i disoccupati di lunga durata, vale a dire le persone disoccupate da almeno un anno.

2. Gli aiuti concessi per mezzo di contratti di formazione e lavoro che non soddisfano alle condizioni menzionate al paragrafo 1 sono incompatibili con il mercato comune.

Art. 2. 1. Gli aiuti concessi dall’Italia in virtù della L. n. 196 del 1997, art. 15, per la trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato sono compatibili con il mercato comune e con l’accordo SEE purchè rispettino la condizione della creazione netta di posti di lavoro come definita dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti all’occupazione.

Il numero dei dipendenti delle imprese è calcolato al netto dei posti che beneficiano della trasformazione e dei posti creati per mezzo di contratti a tempo determinato o che non garantiscono una certa stabilità dell’impiego.

2. Gli aiuti per la trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato che non soddisfano la condizione di cui al paragrafo 1 sono incompatibili con il mercato comune.

Art. 3.

L’Italia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti che non soddisfano alte condizioni di cui agli artt. 1 e 2 già illegittimamente concessi. Il recupero ha luogo conformemente alle procedure di diritto interno. Le somme da recuperare producono interessi dalla data in cui sono state messe a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro recupero effettivo. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti a finalità regionale.

Art. 4.

Entro due mesi a decorrere dalla data di notificazione della presente decisione, l’Italia informa la Commissione delle misure adottate per conformarvisi.

Art. 5.

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione".

Con sentenza del 7.3.2002 in causa C-310/99, la Corte di Giustizia CE ha respinto il ricorso della Repubblica italiana, depositato il 13.8.1999, diretto a far annullare la decisione della Commissione 11 maggio 1999, 2000/128/CE, relativa al regime di aiuti concessi dall’Italia per interventi a favore dell’occupazione, e, in subordine, a far annullare tale decisione nella misura in cui prevede il recupero delle somme che costituiscono un aiuto incompatibile con il mercato comune.

3. La Corte territoriale ha escluso, nei termini già indicati nello storico di lite, la fondatezza dell’eccezione di prescrizione, ritenendo che il relativo termine non fosse decorso sia che dovesse ritenersi di durata quinquennale, sia, evidentemente a fortiori, che lo si dovesse ritenere di durata decennale.

Le considerazioni svolte sul punto dalla sentenza impugnata sono rispettivamente oggetto del primo e del secondo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione.

3.1 Al riguardo l’Inps ha fatto riferimento all’art. 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 il quale, sotto il titolo "Periodo limite", prevede che:

"1 I poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di 10 anni.

2. Il periodo limite inizia il giorno in cui l’aiuto illegittimo viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell’aiuto illegittimo interrompe il periodo limite. Ogni interruzione fa ripartire il periodo da zero. Il periodo limite viene sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità Europee.

3. Ogni aiuto per il quale è scaduto il periodo limite è considerato un aiuto esistente".

Ne deduce l’Istituto l’applicabilità alla fattispecie del termine di prescrizione decennale, richiamando la sentenza del Tribunale CE del 10.4.2003 in causa T-360/00, laddove si afferma (prg. 83) che "Riguardo all’argomento della Scott (trattasi della parte privata beneficiaria dell’aiuto) secondo il quale le misure adottate dalla Commissione tra il gennaio e l’agosto del 1997 non potevano avere l’effetto d’interrompere il termine di prescrizione in applicazione dell’art. 15 del regolamento n. 659/1999, per il motivo che essa non aveva all’epoca conoscenza di tali misure, si deve osservare che l’art. 15 ha introdotto un termine di prescrizione unico per il recupero di un aiuto che si applica allo stesso modo allo Stato membro interessato, al beneficiario dell’aiuto e ai terzi".

Il successivo prg 85 precisa peraltro che "…il solo fatto che la Scott ignorasse l’esistenza delle richieste di informazioni effettuate dalla Commissione alle autorità francesi a partire dal 17 gennaio 1997 non ha come conseguenza di privare le stesse di efficacia giuridica nei confronti della Scott. Pertanto la lettera 17 gennaio 1997, inviata dalla Commissione prima dell’avvio del procedimento amministrativo, con la quale erano richieste informazioni complementari alle autorità francesi, costituisce, in applicazione dell’art. 15 del regolamento n. 659/1999, una misura che interrompe il termine di prescrizione decennale, che nel caso di specie è iniziato a decorrere il 31 agosto 1987, prima della sua scadenza, anche se il ricorrente e la Scoti ignoravano all’epoca l’esistenza di una tale corrispondenza". Il suddetto riferimento non appare pertinente, poichè, come del resto evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 125 del 22.4.2009:

– il precedente art. 14 del medesimo Regolamento, sotto il titolo "Recupero degli aiuti", si riferisce alle iniziative della Commissione e, al comma 3, dispone che "…il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai Tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario", cosicchè deve convenirsi che il principio secondo cui le procedure dirette al recupero dell’aiuto incompatibile sono disciplinate dal solo diritto nazionale è espresso in forma molto chiara;

– il surricordato art. 15 è parimenti riferito ai poteri della Commissione e, con il richiamo a "qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell’aiuto illegale", non ha inteso riferirsi alle azioni di recupero avviate nell’ambito degli ordinamenti nazionali, bensì alle iniziative intraprese sempre dalla medesima Commissione, che ben può chiedere informazioni, chiarimenti, indagini agli Stati membri per pervenire alle proprie determinazioni;

– anche la giurisprudenza comunitaria (cfr, in particolare, Corte di Giustizia CE del 22.4.2008 in causa C-408/04), nel prendere in esame il "Periodo limite" ed il termine di prescrizione stabilito dall’art. 15 del Regolamento n. 659/1999, ne tratta a proposito del tempo di cui dispone la Commissione per esercitare la sua funzione di controllo della compatibilità dell’aiuto e per la conseguente ingiunzione di recupero allo Stato membro, come chiaramente si evince nei paragrafi 98, 101 e 103. 3.2 Deve invece trovare applicazione la regola, più volte enunciata dalla giurisprudenza comunitaria (cfr, ex plurimis, Corte di Giustizia CE 21.5.1990, C-142/87; Corte di Giustizia CE 20.9.1990, C- 5/89; Corte di Giustizia CE 9.2.1999, C-343/96; Corte di Giustizia CE 20.9.2001, C-390/98; Corte di Giustizia CE 5.10.2006, C-368/04), secondo cui il recupero dell’aiuto deve essere attuato attraverso i mezzi e le procedure vigenti negli Stati membri, con il rispetto dei principi:

– di equivalenza, tra quanto è previsto dal diritto comunitario e quanto è previsto per le violazioni del diritto interno;

– di effettività del rimedio, nel senso che non deve essere reso impossibile o eccessivamente difficoltoso l’esercizio dei diritti garantiti dall’ordinamento comunitario.

3.3 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, sebbene da un punto di vista funzionale gli sgravi contributivi concessi alle aziende concretizzino una sovvenzione pubblica, da un punto di vista giuridico lo strumento adottato è quello della riduzione dell’entità dell’obbligazione contributiva, cosicchè, laddove l’ente previdenziale agisca per il pagamento degli importi corrispondenti agli sgravi illegittimamente applicati, non si versa in tema di ripetizione di indebito oggettivo, dovendosi invece accertare la sussistenza o meno del diritto agli sgravi (cfr, Cass., n. 1756/2001); al contrario di indebito oggettivo può parlarsi nell’ipotesi speculare – ma affatto insussistente nel caso di specie – di mancata fruizione del beneficio concretizzatosi nel pagamento dell’intero importo del debito contributivo e che, come tale, da appunto luogo ad un pagamento indebito per la cifra corrispondente al mancato sgravio (cfr, Cass., n. 7772/1996).

Deve quindi escludersi che il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di recupero dell’aiuto di Stato illegittimo possa essere ricavato nell’ambito previsionale dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c..

3.4 Deve tuttavia del pari escludersi che alla fattispecie all’esame sia applicabile il termine prescrizionale quinquennale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, siccome espressamente previsto per il pagamento delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale, laddove gli aiuti di Stato costituiscono una categoria giuridica dotata di una propria autonomia, tale da determinare, in ipotesi di loro ritenuta contrarietà alla normativa Europea, la doverosa reazione recuperatola da parte degli Stati membri.

Deve infatti osservarsi che, a mente dell’art. 87 (ex 92), comma 1, del Trattato CE "…sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".

L’incompatibilità può dunque riguardare qualsiasi tipo di aiuto, non necessariamente quindi quelli costituiti da sgravi contributivi;

la conseguente azione di recupero degli aiuti incompatibili, anche in relazione al principio di effettività del rimedio, non può dunque ritenersi assoggettata a termini di prescrizione variabili, siccome specificamente previsti dall’ordinamento interno per taluni tipi di diritti, in base alla natura dell’aiuto che debba essere recuperato.

Più in particolare va osservato che la diversità tra l’azione diretta al pagamento dei contributi omessi od evasi e l’azione di recupero degli aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune trova riscontro:

– nella differenza della fonte normativa che l’impone, rispettivamente nazionale e comunitaria;

– nella differenza delle finalità, per essere la prima diretta all’acquisizione della provvista contributiva necessaria per l’assolvimento delle obbligazioni previdenziali e la seconda diretta al ripristino dello status quo ante, dovendosi ritenere raggiunto tale obiettivo quando l’aiuto in parola sia stato restituito dal beneficiario e, per conseguenza, il medesimo resti privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti (cfr, Corte di Giustizia CE 4.4.1995, C-348/93; Corte di Giustizia CE 4.4.1995, C-350/93);

– nella differenza della disciplina sostanziale, essendo previste dalla legislazione nazionale, in ipotesi di pagamenti contributivi omessi od evasi, conseguenze sanzionatorie specifiche, nel mentre sugli aiuti già illegittimamente concessi sono dovuti gli interessi nei termini stabiliti dalla stessa Commissione.

3.5 La diversità tra azione di recupero dello sgravio (da aiuto di Stato illegittimo) già applicato e azione di pagamento di contribuzione non versata impedisce dunque di ricondurre direttamente la prima delle due fattispecie alla specifica previsione dettata, in tema di termine prescrizionale, per la seconda, ma, al contempo, neppure facoltizza l’applicazione analogica di quest’ultima, poichè il ricorso all’analogia può ritenersi consentito soltanto se una controversia non può essere decisa con precisa disposizione, in ipotesi cioè di un vuoto normativo (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 2404/1965; 4754/1995; 9852/2002), che, come tale, impone il ricorso alle disposizioni che regolano casi simili o materia analoghe; tale ipotesi è nella specie da ritenersi tuttavia insussistente, stante l’applicabilità – in difetto, appunto, di differenti peculiari disposizioni -, della disciplina generale di cui all’art. 2946 cc (estinzione dei diritti per prescrizione, salvi i casi di diversa disposizione di legge, con il decorso di dieci anni); l’inosservanza di tale disciplina generale, oltre che non consentita dall’ordinamento interno, comporterebbe altresì, nei suoi riflessi sull’attività di recupero, la violazione del principio di equivalenza.

3.6 L’identicità del suddetto termine temporale con quello stabilito dal ricordato art. 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 esclude in radice, in relazione alla fattispecie per cui è causa, eventuali dubbi di compatibilità della legislazione nazionale con la disciplina comunitaria.

3.7 Il dies a quo della decorrenza della prescrizione non può essere collocato in data anteriore a quella di notifica alla Repubblica Italiana (4.6.1999) della decisione della Commissione dell’11.5.1999 che, sancendo l’incompatibilità con il mercato comune – nei limiti indicati – degli sgravi configuranti aiuti di Stato ha imposto l’azione diretta al loro recupero.

Ciò premesso, tenuto conto della rilevata durata decennale del termine di prescrizione e della data di notifica della cartella esattoriale opposta, diviene irrilevante ai fini del decidere ogni ulteriore valutazione in merito all’incidenza che, sul decorso del termine, possa essere attribuita al maturare del giudicato sul ricorso proposto dalla Repubblica Italiana avverso la decisione della Commissione.

3.8 I motivi di ricorso all’esame, nei distinti profili in cui si articolano, devono pertanto essere disattesi, previa parziale modifica della motivazione della sentenza impugnata nei termini anzidetti.

4. La Commissione ha fissato le condizioni in presenza delle quali può ritenersi che gli sgravi contributivi per contratti di formazione lavoro già fruiti sono da ritenersi compatibili con il mercato comune e con l’accordo SEE. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nelle controversie relative al recupero dei contributi non corrisposti per applicazione di sgravi contributivi, compete al datore di lavoro opponente l’onere di provare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per poter beneficiare della detrazione (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5137/2006;

16351/2007; 499/2009; 21898/2010, quest’ultima specificamente in tema di benefici che trovano fondamento nell’avvenuta conclusione di contratti di formazione e lavoro).

La circostanza che, nella specie, le condizioni legittimanti il beneficio (e la conseguente non recuperabilità del medesimo) siano state dettate (anche) da disposizioni comunitarie non altera i termini della questione, spettando pur sempre al beneficiario degli sgravi dimostrare la sussistenza delle condizioni – stabilite dalla Commissione o da quest’ultima presupposte siccome già fissate dalla normativa nazionale – per poter legittimamente usufruire degli sgravi.

Tali condizioni, oltre a quelle espressamente fissate dalla Commissione, riguardano quindi anche quelle già contemplate dalla legge nazionale e che la Commissione stessa ha come tali considerato nell’ambito della valutazione di compatibilità con il mercato comune; in particolare vanno perciò dedotte e provate dalla parte beneficiaria anche quelle indicate nei seguenti punti della decisione della Commissione:

"(13) Per beneficiare di tali agevolazioni i datori di lavoro non devono aver proceduto a riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti, salvo se l’assunzione riguarda lavoratori in possesso di una qualifica diversa. La possibilità di accedere a tali benefici è inoltre subordinata al fatto di aver mantenuto in servizio (con un contratto a tempo indeterminato) almeno il 60 % dei lavoratori il cui CFL è venuto a termine nei 24 mesi precedenti.

"(71) Gli orientamenti in materia di aiuti all’occupazione precisano che la Commissione è in linea di massima favorevole agli aiuti:

– riguardanti i disoccupati;

e – destinati alla creazione di nuovi posti di lavoro (creazione netta) nelle PMI e nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale;

o – volti ad incoraggiare l’assunzione di talune categorie di lavoratori che incontrano particolari difficoltà di inserimento o di reinserimento sul mercato del lavoro, e ciò in tutto il territorio;

in questo caso è sufficiente che il posto di lavoro sia divenuto vacante in seguito ad una partenza spontanea e non ad un licenziamento.

"(88) Inoltre la condizione imposta dagli orientamenti in materia di aiuti all’occupazione, che richiede che il posto occupato si sia reso vacante in seguito ad una partenza naturale e non ad un licenziamento, è rispettata in quanto la legislazione italiana pone espressamente la condizione che non si sia proceduto a licenziamenti.

Di conseguenza, e conformemente a quanto precisato negli orientamenti, per le categorie svantaggiate non occorre esigere che vi sia creazione netta di posti di lavoro".

La portata assorbente delle considerazioni testè svolte conduce all’inaccoglibilità del terzo e del quarto motivo di ricorso.

5. La Commissione, nella comunicazione del 1996 relativa agli aiuti de minimis (GU C 68, pag. 9), ha dichiarato che, se è vero che qualsiasi intervento finanziario dello Stato accordato ad un’impresa può falsare la concorrenza, non tutti gli aiuti hanno però un impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza tra gli Stati membri e che questo vale in particolare per gli aiuti di importo limitato che, per lo più, sono accordati alle piccole e medie imprese. Ai fini di una semplificazione amministrativa e nell’interesse delle piccole e medie imprese, la Commissione ha introdotto una regola detta de minimis, che fissa una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92, n. 1, del Trattato può considerarsi inapplicabile e l’aiuto non più soggetto all’obbligo di previa notifica.

Con la suddetta comunicazione la regola de minimis è stata quindi modificata come segue:

"- l’importo massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis è di 100 000 ECU su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto de minimis;

– tale importo comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato quale aiuto de minimis e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dalla Commissione;

tale importo comprende tutte le categorie di aiuti, indipendentemente dalla loro forma e obiettivo, ad eccezione degli aiuti all’esportazione, che sono esclusi dal beneficio della misura. Gli aiuti pubblici da prendere in considerazione ai fini del rispetto del massimale di 100 000 ECU sono quelli concessi dalle autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dal fatto che le risorse provengano interamente dagli Stati membri o che le misure siano cofinanziate dalla Comunità tramite i fondi strutturali, in particolare il Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR). La regola de minimis, benchè interessi prioritariamente le PMI, è applicabile a prescindere dalle dimensioni delle imprese beneficiane. Non si applica tuttavia ai settori disciplinati dal trattato CECA, alla costruzione navale, al settore dei trasporti e agli aiuti concessi per spese relative ad attività dell’agricoltura o della pesca".

Venne inoltre espressamente previsto che "La Commissione ha il dovere di accertarsi che gli Stati membri non concedano alle loro imprese aiuti incompatibili con il mercato comune. Gli Stati membri sono tenuti a facilitare alla Commissione l’adempimento di questo compito instaurando modalità di controllo che garantiscano che il cumulo di diversi aiuti accordati ad uno stesso beneficiario a titolo di aiuto de minimis non facciano salire l’importo complessivo di questo tipo di aiuti al di là del limite di 100 000 ECU su un periodo di tre anni. In particolare, la concessione di un aiuto de minimis o le modalità di un regime che preveda la concessione di aiuti di questo tipo devono comportare espressamente la condizione che qualsiasi altro aiuto supplementare, concesso alla medesima impresa a titolo della regola de minimis, non deve far sì che l’importo complessivo degli aiuti de minimis di cui l’impresa beneficia ecceda il limite di 100 000 ECU su un periodo di tre anni".

La regola de minimis è stata successivamente oggetto di modifica. In particolare, con il Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 (in vigore dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee e fino al 31 dicembre 2006), è stato previsto, all’art. 2, sotto la rubrica Aiuti de minimis, che:

"1. Si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri per l’applicazione del divieto di cui all’art. 87, paragrafo 1, del trattato e che non siano pertanto soggetti all’obbligo di notifica di cui all’art. 88, paragrafo 3, qualora essi soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3. 2. L’importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 100 000 EUR su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall’obiettivo perseguito.

3. Il massimale di cui al paragrafo 2 è espresso in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto è l’equivalente sovvenzione lordo. (…)" Ulteriori modifiche sono state introdotte con il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, prevedendosi, in particolare, all’art. 2, punto 2, che "L’importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un’impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto "de minimis" o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa nello Stato membro interessato. Qualora l’importo complessivo dell’aiuto concesso nel quadro di una misura d’aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d’aiuto non può beneficiare dell’esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale. In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura d’aiuto nè al momento della concessione dell’aiuto nè in un momento successivo". La Commissione, con la decisione dell’11.5.1999, ha precisato che "(115) Le misure che rispettano la regola de minimis non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 87. In applicazione di detta regola, l’importo complessivo di tutti gli interventi effettuati a favore delle imprese che hanno assunto lavoratori per mezzo di un contratto di formazione e lavoro non deve superare il limite di 100000 EUR su un periodo di tre anni. Come precisato nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis, detta regola non si applica ai settori disciplinati dal trattato CECA, alla costruzione navale ed al settore dei trasporti, ed agli aiuti concessi per spese inerenti ad attività dell’agricoltura o della pesca". 5.1 Dalla ricognizione delle suddette fonti normative comunitarie emerge con chiarezza che la regola de minimis viene a costituire un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, stabilendo "una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92, n. 1, del Trattato può considerarsi inapplicabile"; ne consegue che la sussistenza delle specifiche condizioni concretizzanti l’applicabilità della regola de minimis costituisce elemento costitutivo del diritto a beneficiare dello sgravio contributivo e, come tale, in conformità ai già ricordati principi in tema di onere probatorio, deve essere provato dal soggetto beneficiario.

5.2 Deve inoltre essere osservato che per la sussistenza di tali condizioni non basta che l’importo chiesto in recupero ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata dalla Commissione, dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto de minimis, comprendendovi qualsiasi aiuto pubblico accordato quale aiuto de minimis.

La Corte di Giustizia CE, con la sentenza del 7.3.2002, C-310/99, ha infatti precisato (punti 94 e 95) "(…) che la regola de minimis risponde ad esigenze di semplificazione amministrativa sia per gli Stati membri sia per i servizi della Commissione, la quale deve poter concentrare le sue risorse sui casi di effettiva importanza a livello comunitario. Se, per applicare la regola de minimis, era necessario valutare di volta in volta se gli aiuti sono compatibili o no, l’onere di lavoro per gli Stati membri, tenuti a notificare i progetti di aiuto, e per la Commissione, tenuta a esaminarli, non verrebbe assolutamente ridotto.

Pertanto giustamente la Commissione, in applicazione della regola de minimis, non ha fatto distinzione tra la parte giudicata compatibile e la parte giudicata incompatibile del regime di aiuti di cui trattasi". 5.3 In base alle suddette considerazioni deve convenirsi che la sentenza impugnata, nell’affermare che la Società non aveva offerto la prova della sussistenza dei presupposti di fatto per l’applicazione degli sgravi ha con ciò stesso escluso anche l’applicabilità della regola del de minimis, cosicchè deve riconoscersi l’infondatezza dell’ottavo motivo di ricorso.

Tale motivo, per come svolto, presenta peraltro anche profili di inammissibilità, non avendo la ricorrente specificato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, le fonti probatorie, ritualmente acquisite, dalle quali si sarebbe dovuta desumere l’applicabilità della regola del de minimis, tenuto conto che tale prova, per le considerazioni sopra esposte, non poteva essere limitata ai soli sgravi oggetto del recupero, ma doveva invece concernere tutti gli aiuti percepiti, nell’indicato limite temporale, dall’impresa nel suo complesso e non soltanto da una sua singola filiale od altra locale articolazione.

6. In ordine alla questione inerente la dedotta nullità della cartella impugnata, la Corte territoriale, come già esposto nello storico di lite, ha disatteso la relativa eccezione rilevando sia la sua tardività, siccome sostanziantesi in un’opposizione agli atti esecutivi, sia la sua infondatezza, dovendosi escludere l’assimibilità fra cartella e domanda giudiziale, e dovendo al contempo la prima contenere esclusivamente gli elementi previsti nel modello ministeriale, la cui mancanza nella cartella opposta non era stata dedotta; entrambe tali distinte rationes decidendi sono autonomamente idonee a sostenere la pronuncia adottata sul punto.

6.1 Con il nono motivo la ricorrente ha diffusamente censurato la seconda di tali rationes decidendi, ma non la prima. Trova quindi applicazione il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (cfr, ex plurimis, Cass., n. 2499/1973;

7948/1999; 12976/2001; 18240/2004, 20454/2005; 13956/2005; 9247/2006;

2272/2007; 24540/2009; 3386/2011).

7. Il quinto, il sesto e il settimo motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente, siccome fra loro connessi.

7.1 Avuto riguardo alle ricordate condizioni fissate dalla Commissione e in presenza delle quali doveva ritenersi la compatibilità con il mercato comune degli aiuti concessi dall’Italia, nonchè di quelle già previste per la concessione degli sgravi dalla legislazione nazionale, e tenuto conto dell’oggetto delle prove testimoniali e documentali offerte dall’odierna ricorrente, deve ritenersi, alla luce dell’onere probatorio incombente sulla parte beneficiaria degli sgravi, che:

– la contestazione svolta dall’Inps, nei termini indicati in ricorso, non poteva essere considerata come meramente generica e di stile;

– la prova testimoniale relativa al lavoratore D.G. appare inammissibile, non essendo state anche allegate e offerte in prova le altre circostanze fattuali, oltre alla dedotta avvenuta trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato, in presenza delle quali lo sgravio avrebbe potuto ritenersi compatibile con il mercato comune e dovendo altresì rilevarsi che quella relativa all’incremento netto dell’occupazione avrebbe dovuto essere necessariamente collegata al raffronto con la preesistente, ma in effetti non specificata, situazione occupazionale dell’impresa;

– parimenti inammissibile, siccome non conducente, si rivela la prova orale relativa al lavoratore M.F., posto che non è stato specificamente dedotta e offerta a prova anche la sussistenza delle condizioni già richieste dalla legislazione nazionale – e, come tali, prese in considerazione dalla Commissione – per potere beneficiare degli sgravi, tra le quali, in particolare quelle relative all’essersi il posto reso vacante in seguito ad una partenza libera e non ad un licenziamento;

– le prove documentali, siccome rilevanti soltanto ai fini della verifica dell’età del lavoratore (se inferiore a 25 anni) al momento della conclusione del contratto, non appaiono decisive in base alle già rilevate carenze di allegazione e prova.

7.2 Anche le censure all’esame vanno quindi disattese.

8. In definitiva il ricorso deve essere rigettato.

La complessità delle questioni trattate e la mancanza, al momento di proposizione del ricorso, di precedenti specifici di legittimità consigliano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 28-05-2012, n. 8411 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con distinti ricorsi al Tribunale di Grosseto (la Ca.Li. al Tribunale di Firenze), gli odierni ricorrenti, in epigrafe indicati, per quanto interessa in questa sede, esponevano di essere stati assunti dalla C.R.I. con contratti a tempo determinato, in seguito a superamento di selezione concorsuale, con varie decorrenze;

di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Legge Finanziaria 2007 per la stabilizzazione in quanto personale non dirigenziale in servizio da oltre tre anni e, comunque, per tre anni. nell’ultimo quinquennio e di aver effettuato espressa domanda al riguardo; di avere quindi diritto ad essere stabilizzati ed immessi in ruolo tra il personale a tempo indeterminato della C.R.I. in quanto l’Amministrazione aveva ritenuto di procedere alla stabilizzazione del proprio personale precario, mediante avviso pubblico di selezione secondo le previsioni della L. n. 296 del 2006, peraltro richiamata nell’ultimo contratto prorogato.

La C.R.I. si costituiva in ciascun giudizio concludendo in via principale per il difetto di giurisdizione del G.O. circa le censure mosse dagli attori all’avviso pubblico di selezione del 14-11-2007.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Firenze, sulla domanda della Ca., respingeva il ricorso affermando, quanto alla pretesa attinente alla invocata stabilizzazione del rapporto, il difetto di giurisdizione del G.O..

Le domande degli altri ricorrenti venivano respinte, con distinte sentenze, dal Giudice del lavoro del Tribunale di Grosseto.

Ciascun lavoratore proponeva appello avverso la rispettiva sentenza (la Ca. impugnando in primo luogo la affermazione del difetto di giurisdizione del g.o.).

La C.R.I. resisteva e (salvo che nei confronti della Ca.) proponeva appello incidentale ribadendo il difetto di giurisdizione del G.O..

La Corte di Appello di Firenze, riuniti i giudizi, (premesso che l’unica questione devoluta in appello, in mancanza di riproposizione delle ulteriori domande, era quella del "diritto degli appellanti ad essere "stabilizzati" sulla base della previsione di cui alla legge finanziaria n. 296/206") con sentenza depositata il 19-2-2010, rigettava l’appello della Ca. e, respinti gli altri appelli principali, in accoglimento dell’appello incidentale proposto nei confronti degli altri appellanti, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.

In sintesi la Corte territoriale rilevava che, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519 "la procedura di stabilizzazione obbedisce ad una serie di valutazioni da parte del datore di lavoro e di altre ancora più a monte da parte dell’Amministrazione centrale, stabilendo la legge una verifica di compatibilità sia con le risorse finanziarie sia con l’adozione di strumenti alternativi", di guisa che l’avviso pubblico di selezione che ha escluso gli appellanti dalla stabilizzazione rappresenta "l’atto conclusivo di un procedimento prodromico alla eventuale stabilizzazione e nel quale si risolve il momento valutativo della pubblica amministrazione sulla scelta delle precondizioni".

Pertanto, secondo la Corte di merito, "non vi sono dubbi sulla insussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, poichè nel caso di specie non si discute di una esclusione dalla graduatoria (o dall’elenco di chi avesse soddisfatto alle precondizioni) in ragione del mancato rispetto dei criteri che la pubblica amministrazione si era data, bensì della legittimità dei criteri medesimi. In concreto se era o meno legittimo riservare l’avviso di selezione ai precari inseriti in funzioni istituzionali o se esso non avesse dovuto ricomprendere anche i precari utilizzati nei servizi c.d. a convenzione".

Per la cassazione di tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso con un unico motivo.

Essendo stato notificato il ricorso alla C.R.I. presso la Avvocatura Distrettuale dello Stato è stata disposta la rinotifica presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

Infine è stato depositato il ricorso ritualmente rinotificato.

La C.R.I. è rimasta intimata.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo i ricorrenti, denunciando violazione in specie del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 e della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519 e segg. premesso che "non si possono ritenere come concorsuali quelle procedure nelle quali vi è una mera verifica dell’idoneità dei soggetti da assumere in quanto in possesso di determinati requisiti preordinati senza che si proceda ad una comparazione tra soggetti e dunque senza originare una apposita graduatoria di merito", evidenziano di aver invocato "la corretta applicazione nei loro confronti della procedura di stabilizzazione del personale (ex art. 1, comma 519 citato) una volta che l’Ammministrazione ha deciso di avviare le procedure di stabilizzazione attraverso l’avviso pubblico del 15-11-2007".

In specie i ricorrenti sostengono che le loro pretese "non sono basate sul corretto svolgimento di una procedura concorsuale, bensì sulla corretta applicazione di una specifica norma di legge che prevede la stabilizzazione, a domanda, del personale non dirigenziale che già sia in servizio presso l’Ente con contratto di lavoro a tempo determinato e che possa vantare la ricorrenza di tutti i requisiti indicati dalla legge", con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario, incidendo i provvedimenti di inclusione o esclusione di lavoratori su posizioni di diritto soggettivo.

In particolare i ricorrenti rilevano che "sono stati assunti inizialmente nella C.R.I. con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 368 del 2001 in seguito a procedura concorsuale regolarmente espletata, la cui graduatoria finale è stata pubblicata dalla C.R.I…., così come chiaramente richiamato anche in ciascun contratto di assunzione" e che anch’essi, così come gli altri 16 colleghi, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, avevano diritto ad essere stabilizzati, non essendo affatto prevista dalla legge stessa (e neppure dalla Direttiva ministeriale n. 7 del 2007) la differenziazione effettuata dalla C.R.I. tra lavoratori "istituzionali" e lavoratori "non istituzionali" (in quanto assunti per servizi affidati alla C.R.I. attraverso convenzioni con altri enti). Del resto anche i contratti a termine dei ricorrenti erano stati prorogati "al fine di assicurare l’espletamento delle funzioni istituzionali", ai sensi del D.L. n. 4 del 2006, art. 5 con chiaro riconoscimento di tale finalità e di detto espletamento anche da parte della C.R.I..

Pertanto, secondo i ricorrenti, compete al giudice ordinario accertare se sussista il diritto all’assunzione nell’ambito delle procedure di "stabilizzazione" per il personale precario della Croce Rossa Italiana previste dalla legge Finanziaria 2007 ed in particolare se le norme di legge contemplino l’esclusione dalla stabilizzazione di lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento di attività lavorativa per la C.R.I. per effetto di convenzioni stipulate con altri enti pubblici nel rispetto dei principi statutari".

Il motivo è fondato e va accolto.

Come è stato più volte affermato da queste Sezioni Unite (v. fra le altre Cass. S.U. 7-7-2010 n. 16041, Cass. S.U. 26-1-2011 n. 1778, Cass. S.U. 25-11-2011 n. 24904, Cass. S.U. 22-2-2012 n. 2568) e va qui ribadito, "la L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 519, 557 e 558, costituisce per l’anno 2007, lo stanziamento di fondi finalizzati alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore all’entrata in vigore della legge. Le riferite disposizioni di legge consentono di fissare i seguenti principi:

a) i processi di stabilizzazione (tendenzialmente rivolti ad eliminare il precariato venutosi a creare in violazione delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36), sono effettuati nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale dei fabbisogni ( D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 6);

b) la deroga delle normali procedure di assunzione concerne il carattere di assunzione riservata e non aperta, ma non il requisito del possesso del titolo di studio per l’accesso dall’esterno nelle singole qualifiche previsto dai sistemi di classificazione, nè la regola del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 1, dell’accesso tramite procedure selettive, siccome la stabilizzazione di personale che non abbia sostenuto "procedure selettive di tipo concorsuale" è subordinata al superamento di tali procedure; le procedure selettive sono escluse soltanto per il personale assunto obbligatoriamente o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento (procedure previste da norme di legge);

c) conseguentemente, le amministrazioni, con riguardo al personale da stabilizzare che ha già sostenuto "procedure selettive di tipo concorsuale", non "bandiscono" concorsi, ma devono limitarsi a dare "avviso" della procedura di stabilizzazione e della possibilità degli interessati di presentare domanda;" in tal caso "la regolamentazione legislativa, sottraendo le procedure di "stabilizzazione" all’ambito di quelle concorsuali di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, nonchè alle ipotesi "nominate" di poteri autoritativi nell’ambito del lavoro pubblico ( D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), colloca le controversie inerenti a tali procedure nell’area del "diritto all’assunzione di cui all’art. 63, comma 1", con conseguente appartenenza della giurisdizione al giudice ordinario (così in specie v. Cass. S.U. n. 1778/2011 cit.);

d) "diversamente, ove il personale non abbia già superato prove concorsuali, e il numero dei posti oggetto della stabilizzazione sia inferiore a quello dei soggetti aventi i requisiti, l’amministrazione può fare ricorso ad una selezione onde individuare il personale da assumere"; in tal caso "le relative controversie sono devolute ala giurisdizione del giudice amministrativo" (v. in specie Cass. S.U. n. 1778 /2011 cit., Cass. 2568/2012 cit.).

Orbene nella fattispecie, come risulta chiaramente dai ricorsi introduttivi, e come è riportato anche nell’impugnata sentenza, i ricorrenti sono stati tutti assunti a tempo determinato (con contratti di lavoro successivamente prorogati) a seguito di una selezione espletata ai sensi del D.P.R. n. 487 del 1994 e quindi all’esito di un pubblico concorso.

Ciò posto, avendo i ricorrenti, in sostanza, per la parte che qui interessa, lamentato di essere stati illegittimamente esclusi dalla procedura di stabilizzazione a domanda e contestato la scelta dell’ente "di escludere i dipendenti destinati a funzioni svolte in convenzione", è indubbio che il petitum sostanziale ha per oggetto il diritto degli attori alla partecipazione alle procedure di stabilizzazione e, attraverso di queste, all’assunzione a tempo indeterminato (cfr. Cass. S.U. 15-9-2010 n. 19552), per cui, essendo stati tutti assunti all’esito di un pubblico concorso, la fattispecie rientra nell’ipotesi sopra indicata sub c).

Erroneamente, quindi, la sentenza impugnata ha affermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, rilevando che compete a quest’ultimo stabilire la legittimità o meno della scelta operata dall’amministrazione.

Trattandosi, infatti, di controversia inerente al diritto a partecipare alla procedura di stabilizzazione a domanda di dipendenti precari già assunti "mediante procedure selettive di natura concorsuale", sulla base dei requisiti previsti, compete al giudice ordinario la giurisdizione sulla fondatezza o meno della pretesa in esame.

Il ricorso va così accolto, dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario, e la impugnata sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese di legittimità, al Tribunale di Firenze per quanto riguarda la Ca. (per la quale in sostanza sulla domanda in esame vi è stata una declinatoria di giurisdizione in entrambi i gradi) e alla Corte di Appello di Firenze per gli altri ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Firenze per la C. e alla Corte di Appello di Firenze per gli altri ricorrenti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-06-2012, n. 10865 Esecuzione forzata per consegna o rilascio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 24 gennaio 2008 il Tribunale di Roma, sez. dist. di Ostia, ha accolto l’opposizione proposta da G.A. avverso l’esecuzione per rilascio intrapresa da C.S., dichiarando la nullità del precetto e di tutti gli atti successivi.

In motivazione il decidente ha evidenziato che il titolo esecutivo – la sentenza n. 22111/2003 del Tribunale di Roma – aveva un oggetto indeterminato e indeterminabile, posto che non conteneva, nè in motivazione, nè in dispositivo, riferimento alcuno all’immobile da rilasciare. Ha aggiunto: a) che nell’atto di acquisto del C. era indicata una particella 296 dell’ampiezza di mq. 13215, laddove nel precetto si faceva riferimento a una particella 7087 da quella derivata, di mq. 44 9; b) che il Tribunale e la Corte d’appello di Roma avevano dichiarato la nullità parziale delle cessioni (del 26 gennaio 2004, rectius 1994), della Sogene s.p.a. al C.; c) che la sentenza posta in esecuzione aveva espressamente escluso che l’immobile di cui ora veniva chiesto il rilascio rientrasse nella pronuncia di nullità, ma tale affermazione era inesatta e contraddxttoria e che, in ogni caso, non era possibile eseguire l’ineseguibile; d) che solo con l’atto di compravendita del 5 febbraio 2003 n. 97065 Sogene s.p.a. aveva venduto al C. la particella oggetto del precetto, ivi affermandosi espressamente che prima non era stato possibile una esatta identificazione catastale della stessa; e) che il precetto aveva pertanto un oggetto che solo con atto successivo alla sentenza era stato determinato; f) che, conseguentemente, diversamente da quanto opinato dal Tribunale nella sentenza n. 22111/2003 l’atto di acquisto del C. non identificava affatto il bene che si pretendeva acquisire con l’esecuzione opposta; g) che l’esecutante aveva inammissibilmente integrato il precetto trasferendovi indicazioni fondamentali mancanti nel titolo.

Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte C. S. formulando due motivi.

Resiste con controricorso, illustrato anche da memoria, G. A., che propone ricorso incidentale condizionato affidato a due mezzi, al quale il ricorrente ha a sua volta replicato con controricorso.

Motivi della decisione

1 I ricorsi hinc et inde proposti avverso la stessa sentenza sono stati riuniti ex art. 335 cod. proc. civ..

Il ricorso principale è articolato in due mezzi che, per la loro stretta connessione, sì prestano a essere esaminati congiuntamente.

2.1 Con il primo motivo l’impugnante denuncia violazione degli artt. 1362, 1367, cod. civ., art. 12 preleggi, artt. 1346, 1366, 2099 cod. civ., art. 88 cod. proc. civ., nonchè mancanza di motivazione, ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 4 e 5.

In punto di fatto espone: che il C., con atto del 26 gennaio 1994, aveva acquistato da Sogene s.p.a. vari beni immobili facenti parte del comprensorio di (OMISSIS) – e cioè un’area di complessivi mq. 13.215, distinta in catasto alla particella n. 296 – e, tra questi, una striscia di terreno larga 20 metri, corrente tra Via (OMISSIS) e retrostanti lotti edificati; che il medesimo C. aveva poi convenuto in giudizio alcuni tra i proprietari di tali lotti, tra cui Gi.AD s.r.l., che risultavano in possesso di corrispondenti porzioni della predetta striscia; che la causa era stata definita dal Tribunale di Roma con sentenza n. 2111/2003, la quale aveva condannato i convenuti a rilasciare le porzioni immobiliari rivendicate dall’attore; che il C. aveva quindi notificato a Gi.AD. atto di precetto nel quale aveva precisato che la porzione di striscia dalla stessa detenuta e di cui veniva intimato il rilascio – di mq. 449 – andava individuata nella particella n. 7087, derivata da quella originaria n. 296; che la G., avente causa di Gi.AD. aveva proposto opposizione, deducendo che nel titolo non era certa la porzione immobiliare di cui veniva chiesto il rilascio; che in ogni caso questa non era larga metri venti, bensì metri nove.

Tanto premesso, sostiene l’esponente che le argomentazioni svolte dal decidente erano volte unicamente a stabilire se il giudice della sentenza azionata come titolo esecutivo avesse o meno sbagliato allorchè, al fine di decidere sulla eventuale pregiudizialità del giudizio relativo alla nullità parziale dell’atto di acquisto per indeterminatezza dell’oggetto, aveva affermato che il bene rivendicato (la striscia di terreno) era individuato e che la questione della nullità dell’atto di acquisito del C. non era rilevante all’interno del thema decidendum a lui devoluto. Il giudice dell’opposizione aveva quindi completamente ignorato la vera questione sottoposta alla sua decisione, e cioè la sussistenza nel titolo degli elementi necessari alla identificazione del bene del quale veniva chiesto il rilascio, omettendo di confrontarsi con il dispositivo della sentenza azionata in executivis, nella parte in cui aveva dichiarato occupanti abusivi delle rispettive porzioni della striscia di terreno di proprietà di C.S. della larghezza di circa mt. 20, situata tra Via (OMISSIS) e i retrostanti lotti dei rispettivi aventi causa della SGI e nella parte in cui, in motivazione, aveva affermato che dell’immobile era possibile l’identificazione con gli atti catastali.

In tale contesto, secondo l’esponente, la decisione del Tribunale di accoglimento dell’opposizione aveva violato gli artt. 1367, 1346 e 1366 cod. civ., nonchè l’art. 12 preleggi, a tenor dei quali tra varie interpretazioni deve essere preferita quella che conduca all’efficacia, piuttosto che all’inefficacia di un testo, e ciò tanto più che l’opponente, dopo avere affermato l’inutilizzabilità del titolo, aveva contraddittoriamente eccepito che la porzione da rilasciare aveva una consistenza di soli 9 metri, piuttosto che di venti metri.

2.2 Con il secondo mezzo il ricorrente deduce violazione degli artt. 606 e 608 cod. proc. civ., art. 112 cod. proc. civ., nonchè mancanza di motivazione. Sostiene che solo all’ufficiale giudiziario spettava l’individuazione, in concreto, del bene descritto nel titolo, svolgendo l’attività di ricerca di cui all’art. 606 cod. proc. civ., ben potendo in tale operazione ricevere dal creditore le indicazioni opportune, ovvero ricorrere a un esperto, ai sensi dell’art. 68 cod. proc. civ..

Conseguentemente il giudice dell’opposizione, in assenza di attività di ricerca da parte dell’ufficiale giudiziario, avrebbe dovuto disporre che lo stesso procedesse con l’ausilio di un tecnico, ovvero officiare tout court un esperto per pervenire alla esatta identificazione del bene da rilasciare.

3 Le censure sono fondate.

Va premesso che, contrariamente a quanto sostiene l’impugnante, l’interpretazione del titolo esecutivo consistente in una sentenza passata in giudicato compiuta dal giudice dell’opposizione a precetto o all’esecuzione si risolve nell’apprezzamento di un fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità se esente da vizi logici o giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimità, atteso che, in sede di esecuzione, la sentenza passata in giudicato, pur ponendosi come giudicato esterno (in quanto decisione assunta fuori dal processo esecutivo), non opera come decisione della controversia, bensì come titolo esecutivo e, pertanto, al pari degli altri titoli esecutivi, non va intesa come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, bensì come presupposto fattuale dell’esecuzione, ossia come condizione necessaria e sufficiente per procedere ad essa (confr.

Cass. civ. 14 gennaio 2011, n. 760; Cass. civ. 6 luglio 2010, n. 15852; Cass. civ. 22 novembre 2000, n. 15083).

Ciò posto, e in disparte ogni rilievo in ordine alla legittimazione del terzo ad opporsi all’esecuzione, pur senza far valere un diritto sostanziale autonomo e prevalente, rispetto a quello dell’esecutante (confr. Cass. civ. 13 febbraio 2007, n. 3087; Cass. civ. 4 febbraio 2005, n. 2279), profilo preclusivo alla proponibilità del mezzo rimasto del tutto negletto nel dibattito processuale, la sentenza impugnata non resiste alle critiche formulate dal ricorrente principale per le ragioni che seguono.

Occorre muovere dalla considerazione che l’esecuzione per consegna o rilascio mira al trasferimento, dall’esecutato all’esecutante, del potere di fatto sul bene indicato nel titolo, potere inteso come detenzione corpore dello stesso, di talchè il suo effetto consiste in una modificazione della realtà materiale: prima dell’esecuzione il bene è nel dominio dell’obbligato, dopo l’esecuzione sarà in quello dell’avente diritto.

Lo snodo fondamentale della procedura è l’assenza, nel giudice dell’esecuzione, della potestà di risolvere questioni giuridiche in ordine al diritto di procedere ad esecuzione, e la limitazione di ogni possibilità di intervento alla soluzione di problemi pratici relativi al modus procedendi in concreto necessario per adeguare la realtà fattuale al comando da eseguire.

Entro questi limiti all’ufficio esecutivo spetta anche una funzione cognitiva, che, ovviamente, non ha nè le forme, nè gli effetti di quella propria del processo di cognizione, ma che è comunque insopprimibile, in quanto l’attività allo stesso demandata presuppone pur sempre la ricognizione dei presupposti e dei contenuti dell’ordine da attuare.

In tale contesto eventuali difficoltà che possano insorgere nel corso dell’esecuzione – e che, a norma dell’art. 610 cod. proc. civ., abilitano ciascuna parte e lo stesso ufficiale giudiziario a sollecitare, anche verbalmente, al giudice i provvedimenti temporanei occorrenti alla loro soluzione – vanno intese come difficoltà materiali le quali, ancorchè involgenti la portata soggettiva del titolo esecutivo o la identificazione dei beni, devono essere affrontate e risolte dall’ufficio nell’ambito dei poteri di autodeterminazione allo stesso conferiti dalla legge, e quindi esclusivamente in vista dell’attuazione della tutela esecutiva.

Non a caso è stato segnatamente evidenziato anche da questa Corte che al giudice dell’esecuzione compete il potere d’interpretare il titolo, sia pure ai soli effetti esecutivi: e il giudice dell’esecuzione, sollecitato senza formalità, provvedere attraverso provvedimenti ordinatori altrettanto liquidi (confr. 22 settembre 2006, n. 20648; Cass. civ. 10 febbraio 1994, n. 1365).

5 Tanto premesso, ai fini della identificazione dei connotati propri della procedura esecutiva azionata dall’opposto, il giudice di merito, sollecitato ex art. 615 cod. proc. civ. da G. A., avente causa da Gi.AD., a scrutinare la lamentata genericità della pretesa esecutiva, per l’asserita, mancata individuazione della porzione immobiliare oggetto del rilascio e, in ogni caso, per l’erroneità della individuazione, non poteva andare a sindacare -qualificandola come inesatta e contraddittoria – la correttezza dell’affermazione, contenuta nella sentenza n. 22111 del 2003, in ordine alla estraneità al thema decidendum delle questioni dibattute nel giudizio relativo alla nullità parziale dell’atto di acquisto per indeterminatezza dell’oggetto, essendo il bene rivendicato (la contestata striscia), identificabile mercè i dati catastali: non par dubbio, infatti, che siffatte valutazioni spettavano, al più, al giudice dell’impugnazione della sentenza azionata in executivis, ove chiamato a conoscerne, a seguito di proposizione di gravame, mentre esulavano dall’area della cognizione devoluta al decidente.

A ciò aggiungasi che questi, a fronte di un precetto in cui si specificava che la particella n. 7087 di mq. 449, della quale si chiedeva il rilascio, era derivata da quella n. 296 di mq. 13215, oggetto dell’atto di acquisto 26 gennaio 1994, a rogito notar Mazza, non poteva ritenerne l’illegittimità sull’assunto che il bene rivendicato era oggetto di un atto successivo alla sentenza azionata – atto del quale neppure è chiara la natura traslativa o meramente ricognitiva – senza confrontarsi con l’affermata derivazione di una particella dall’altra.

6 La ritenuta fondatezza del ricorso principale impone l’esame del ricorso incidentale condizionato proposto dalla controparte.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 475, 479 e 480 cod. proc. civ.. Oggetto delle critiche è l’affermazione del giudice di merito secondo cui correttamente il C. aveva notificato precetto e preavviso di rilascio al solo soggetto indicato nel titolo giudiziale posto a base dell’esecuzione, atteso che l’opponente, in quanto avente causa, non aveva diritto a ricevere notifiche ulteriori. Sostiene per contro l’esponente che nell’esecuzione per consegna o rilascio il titolo in forma esecutiva e il precetto devono essere notificati, su richiesta dell’istante, al soggetto che si pretende tenuto ad eseguire l’obbligo risultante dal titolo.

7 Le critiche sono destituite di fondamento.

Il titolo esecutivo che da ingresso all’esecuzione per consegna o rilascio consente all’avente diritto di essere immesso forzatamente nel possesso del bene, anche se, al momento dell’esecuzione, questo non sia posseduto o detenuto da chi è indicato come obbligato alla consegna o al rilascio e senza che occorra notificare titolo e precetto al reale possessore o detentore, il quale si trova pertanto a subire l’esecuzione, pur non avendo partecipato al processo formativo del titolo (confr. Cass. civ. 30 aprile 2005, n. 9024;

Cass. civ. 22 novembre 2000, n. 15083).

Tale esegesi si giova, sul piano teleologico, del rilievo che, opinando diversamente, risulterebbe gravemente compromessa l’effettività della tutela, che sarebbe facilmente aggirabile dal soggetto passivo con l’immissione, prima dell’inizio dell’esecuzione, nel possesso o nella detenzione del bene, di terzi non indicati nel titolo.

A ciò aggiungasi, sul piano letterale, che l’art. 606 cod. proc. civ., imponendo all’ufficiale giudiziario di recarsi sul luogo in cui le cose si trovano, prescinde da ogni riferimento a località di pertinenza dell’obbligato, mentre il successivo art. 608, prevede l’immissione nel possesso dell’istante indipendentemente dai poteri di fatto che possano essere esercitati sull’immobile, considerando ogni persona diversa dall’esecutato come un detentore vincolato a riconoscere il nuovo possessore.

8 Con il secondo mezzo la ricorrente incidentale denuncia violazione degli artt. 111i e 112 cod. proc. civ. e art. 2653 cod. civ., ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3.

Assume che erroneamente il giudice di merito aveva ritenuto assorbita, o comunque rigettato, l’eccezione, da essa proposta, volta a far valere l’inopponibilità nei suoi confronti della sentenza del Tribunale di Roma n. 22111/2003, per mancata trascrizione e della domanda giudiziale proposta dal C. contro Gi.AD. e della sentenza medesima, pronunciata peraltro dopo che il suo atto di acquisto era stato trascritto.

9 Le censure sono, per certi aspetti inammissibili, per altre infondate.

Esse prospettano una questione in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, e quindi nuova, in spregio al principio per cui i motivi del ricorso per cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, di modo che, salvo che si prospettino profili rilevabili d’ufficio, è preclusa la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi o introducano, comunque, piste ricostruttive fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli allegati nelle precedenti fasi processuali (confr. Cass. civ., sez. 1, 13 aprile 2004, n. 6989). Ne deriva che il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere, rimasto nella fattispecie del tutto inadempiuto, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (confr. Cass. civ. sez. lav. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. civ. 1, 31 agosto 2007, n. 18440).

10 A ciò aggiungasi che quel che è qui in discussione è un’occupazione abusiva e di fatto, da parte di altri, di una superficie di proprietà del C., di talchè ogni richiamo alla trascrizione del titolo di acquisito dell’opponente non ha alcuna rilevanza.

11 In definitiva, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma in diversa composizione che, nel decidere si atterrà ai rilievi innanzi svolti.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-01-2013) 08-03-2013, n. 11078 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il G.I.P. del Tribunale di Mondovì, con provvedimento del 24/8/2012, rigettò l’istanza con la quale P.D. aveva chiesto, ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2 di essere rimesso in termini per potere avanzare opposizione avverso il decreto penale di condanna emesso in data 28/5/2012 da quel giudice. Il magistrato dito, con provvedimento del 23/8/2012, rigettò l’istanza.

2. Il P. propone ricorso per cassazione avverso la predetta determinazione prospettando unitaria censura con la quale lamenta violazione di legge.

Il giudice del merito aveva disatteso l’istanza limitandosi ad osservare non sussistere caso fortuito, nè forza maggiore.

Poichè l’istante non aveva ritirato il plico, del quale era stata tentata notifica a mezzo posta, in quanto, come dimostrato, trovavasi fuori dal territorio nazionale per ragioni di lavoro, siccome provato dalla documentazione allegata appariva palese la violazione del precetto di legge.

4. Il P.G. concludeva per iscritto chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato.

5. Il gravame merita di essere accolto.

Secondo l’orientamento interpretativo assolutamente prevalente e razionalmente più convincente la rimessione in termini non può trovare plausibile giustificazione al di fuori del caso fortuito o della forza maggiore, cioè, di accadimenti esterni, del tutto indipendenti dalla volontà delle persone, che s’impongono con l’imperio dell’invincibilità.

Tuttavia, la nuova disciplina introdotta dalla L. 22 aprile 2005, n. 60, di conversione del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, che ha modificato, tra l’altro, l’art. 175 c.p.p. riconosce al contumace il diritto alla restituzione nel termine per impugnare, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione (art. 175 c.p.p., comma 2). La suddetta norma è preordinata a porre riparo alla mancata effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell’imputato, qualora essa non sia il risultato di un comportamento doloso e volontario, la cui eventuale sussistenza deve essere congruamente motivata dal giudice (Cass. Sez. 2, 21 febbraio 2006, n. 9105, Doum, rv. 233514).

Nel caso in cui, attraverso gli accertamenti compiuti, il giudice veri fichi l’esistenza di entrambi i presupposti indicati dal novellato art. 175 c.p.p., comma 2 (effettiva conoscenza e rinuncia) deve respingere la Comanda, mentre, in caso contrario – ossia quando faccia difetto anche uno solo dei presupposti suindicati come si desume dall’uso della congiuntiva e – deve restituire il richiedente nel termine per proporre Impugnazione (Cass. Sei. 1-, u aprile 2006 n 15543 Zak, Azlz alias Joudar Khalil, rv. 233879) (Cass., n. 11585/011 cit.). In definitiva la riforma apportata all’art. 175 c.p.p., comma 2 ha invertito l’onere della prova, istituendo una presunzione iuris tantum di non conoscenza in capo al soggetto che, destinatario della notificazione e non materialmente raggiunto dalla stessa, deduca di non aver potuto prendere conoscenza della stessa, sibbene regolarmente depositata, corroborando congruamente il proprio assunto.

6. S’impone, pertanto l’annullamento dell’atto impugnato con rinvio al tribunale per nuova deliberazione.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Mondovì.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.