T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 28-01-2011, n. 796 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in date 29/07/10 e 06/08/10 e depositato il 26/10/10 P.L. ha adito il TAR per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5603/10 emessa dal TAR Lazio – Roma il 18 febbraio 2010.

Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 30 ottobre 2010, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Le controinteressate non si sono costituite in giudizio.

Alla Camera di Consiglio del 21 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

P.L. chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5603/10 emessa dal TAR Lazio – Roma il 18 febbraio 2010.

Con la sentenza in esame il Tribunale ha annullato gli atti delle procedure di mobilità, ivi indicate, e le assegnazioni di sede in favore delle controinteressate (punto 9 del provvedimento).

La sentenza in esame ha efficacia autoesecutiva e, pertanto, in parte qua, l’eliminazione dalla realtà giuridica dei provvedimenti annullati è riconducibile direttamente alla statuizione giurisdizionale e non richiede alcuna attività certificativa dell’amministrazione.

Non residuano, pertanto, ulteriori effetti specifici derivanti dal giudicato rispetto ai quali sia configurabile un’inottemperanza dell’amministrazione.

In particolare, contrariamente a quanto prospettato dalla P. nel ricorso, non può ritenersi che il giudicato obblighi l’amministrazione a rideterminare i criteri per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali e a provvedere alla revoca delle assegnazioni annullate e, conseguentemente, alla riassegnazione degli incarichi dirigenziali già ritenuti illegittimi.

Ed, infatti, l’annullamento delle procedure di mobilità non incide sulla discrezionalità delle future scelte dell’amministrazione (la quale, per altro, nella nota del 18/10/10 ha evidenziato che è in corso la definizione dei criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali in ossequio a quanto previsto dall’art. 10 d. lgs. n. 63/06) fermo restando il vincolo derivante dal giudicato e consistente nell’impossibilità di riesercitare il potere con gli stessi vizi accertati dalla sentenza.

Per altro, la revoca delle assegnazioni in favore delle controinteressate costituisce adempimento non necessario essendo le assegnazioni stesse già state eliminate dalla realtà giuridica per effetto della sentenza di annullamento, ferma restando la responsabilità degli organi competenti per l’eventuale mantenimento di una situazione di fatto non più corrispondete a quella di diritto.

L’insussistenza di un’inottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata comporta il rigetto del ricorso.

La peculiarità della vicenda oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/92 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 21 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Michelangelo Francavilla, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Giudice di Pace di Pozzuoli (NA) del 27 maggio 2010 Opposizione a sanzione amministrativa, continuita’, circolazione stradale, multe seriali, velocita’ (2010-05-27)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO,

di Pace del Mandamento di Pozzuoli,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n.986/09 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:

Opposizione avverso processo verbale contravvenzionale.

T R A

(TIZIA), nata a (…) il (…) e res.te in (…) alla Via (…) n.(…) – c.f. (…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine del ricorso; RICORRENTE-PRESENTE

E

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tepore, dom.to ope legis in Napoli alla Via Diaz presso l’Avvocatura dello Stato; RESISTENTE-CONTUMACE

NONCHE’

POLIZIA STRADALE di SALERNO, in persona del Comandante pro-tempore, con sede in Salerno; RESISTENTE-ASSENTE

CONCLUSIONI

Per la ricorrente: annullare il processo verbale: a) per illegittimità dell’applicazione della tolleranza del 5%; b) per la mancata indicazione del luogo preciso della commessa violazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(TIZIA), con atto depositato il 5/5/09, proponeva opposizione avverso il processo verbale n.(…) del 12/3/09 e notificato il 10/4/09, elevato dalla Polizia Stradale di Salerno, con il quale le veniva ingiunto il pagamento dell’importo indicato per violazione del Codice della strada.

Deduceva la ricorrente che il processo verbale doveva ritenersi nullo per: a) illegittimità dell’applicazione della tolleranza del 5%; b) la mancata indicazione del luogo preciso della commessa violazione.

Veniva fissata, con decreto notificato alle parti, l’udienza di comparizione delle stesse, alla quale rimaneva contumace il Ministero dell’Interno ed assente la Polizia Stradale di Salerno.

All’esito dell’udienza del 27 maggio 2010, il Giudicante decideva la causa dando lettura del dispositivo ai sensi dell’art. 23 della l.689/81 e della sentenza della Corte Costituzionale n.534/90.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia del MINISTERO dell’INTERNO regolarmente invitato a comparire e non si è presentato.

Ancora in via preliminare va dichiarata l’incompetenza territoriale del Giudice adito.

Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che l’infrazione è stata commessa nel Territorio del Comune di Napoli.

L’art. 22 comma 1° della L.24/11/81 n.689 e l’art. 204 bis del CdS dispongono che gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione e, pertanto, la competenza a decidere della presente controversia è radicata in capo al Giudice di Pace di Napoli.

L’incompetenza per territorio del giudice adito del resto, come la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire, ha inoltre, carattere inderogabile e, pertanto, può essere rilevata anche d’Ufficio in ogni stato e grado del processo (Cfr. Cass. 17/11/90 n.11131 e Cass. 26/10/93 n.959).

La violazione contestata alla ricorrente è stata accertata con il sistema SICEV (Sistema informativo controllo della velocità) c.d. “TUTOR”.

Tale sistema si distingue nettamente dai classici sistemi automatici di controllo della velocità, c.d. “AUTOVELOX”, poiché rileva non la velocità istantanea di un veicolo in un dato momento ed in un preciso luogo, ma la velocità media di un veicolo in un certo tratto di strada.

In sintesi, il suo funzionamento è il seguente:

– Il veicolo in transito viene inizialmente fotografato (con data e ora) da apposite fotocamere installate, generalmente, su un pannello messaggi e, nel suo transito, trasporta una carica magnetica impressa da due conduttori annegati sotto l’asfalto. Prima di raggiungere il punto di controllo finale il veicolo può attraversare ulteriori cavalcavia o pannelli: se esso ha viaggiato ad una velocità media oltre il limite stabilito, delle segnalazioni luminose invitano il conducente a rallentare. All’altezza del punto di controllo il veicolo viene nuovamente fotografato (con data e ora) e, se la sua velocità media è stata inferiore o uguale al limite massimo, le due foto vengono scartate dal sistema; se, invece, la sua velocità è stata superiore a quella prescritta, il sistema calcola la velocità media ma non indica il luogo preciso dove è avvenuta la violazione.

Pertanto, non potendo conoscere con precisione il luogo e l’orario in cui è stata commessa la violazione, si deve intendere quest’ultima come un illecito di tipo continuato. E, siccome, l’istituto della continuazione di cui all’art. 81 c.p. è applicabile ai reati contravvenzionali, se assumenti forma dolosa (Cass. Pen. Sez. 3^ – Sent. 4069 del 30/3/88), in analogia con l’art. 158 c.p., il luogo dove è stata commessa la violazione non può che essere quello dove la stessa si è consumata.

Infatti, nel reato continuato, l’unitario disegno criminoso solo apparentemente si fraziona in singoli episodi, ma resta sostanzialmente unico: i singoli spezzoni di esso si saldano l’un con l’altro costituendo tappe intermedie di un unico “iter criminoso” che si conclude con la consumazione dell’ultimo episodio “criminoso”. Ne deriva, che il momento finale dell’iter criminoso (rectius – accertamento della violazione) è il momento in cui tutto il complesso “iter criminoso” sia stato portato a compimento (rectius – postazione di rilevamento finale del controllo della velocità, dove il sistema misura la velocità media tenuta dal veicolo nei vari tratti compresi tra la porta d’ingresso e la porta di uscita).

Rebus sic stantibus, avendo il veicolo della ricorrente percorso il tratto compreso tra il Km. 4.329 della Strada TZ4 – Tangenziale di Napoli A56 sito nel territorio del Comune di Pozzuoli (porta di ingresso) ed il Km. 6.51 dello stesso tratto di strada nel territorio del Comune di Napoli (porta di uscita), si deve ritenere che la competenza territoriale è del Giudice di Pace di Napoli.

A tale conclusione è pervenuto anche il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Polizia Stradale – Sezione di Salerno che, nella relazione di notifica del processo verbale, alla voce “modalità di estinzione o possibili ricorsi” ha indicato il Giudice di Pace di Napoli dinanzi il quale era possibile proporre il ricorso.

Pertanto, le parti vanno rimesse dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, con termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente sentenza, per la riassunzione.

L’ordinanza di sospensione dell’esecutività del provvedimento opposto va revocata, essendo riservata al giudice competente per il merito la valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi motivi che la giustificherebbero.

La novità e la peculiarità della questione trattata inducono il Giudicante a compensare tra le parti le spese del procedimento.

La sentenza è esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da (TIZIA) nei confronti del MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, e della POLIZIA STRADALE di SALERNO, in persona del Comandante pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

1) dichiara la propria incompetenza, essendo competente a conoscere la causa il Giudice di Pace di Napoli;

2) fissa il termine perentorio di giorni novanta dalla comunicazione del deposito della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente;

3) revoca il provvedimento di sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato;

4) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento;

5) sentenza esecutiva ex lege.

Così decisa in Pozzuoli il 27 maggio 2010 e depositata in originale lo stesso giorno.

IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Italo BRUNO)

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ., sez. II 06-11-2006, n. 23614 SANZIONI AMMINISTRATIVE – APPLICAZIONE – ORDINANZA – INGIUNZIONE- Erronea indicazione del termine per l’opposizione

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – Con ricorso ex art. 22 L. 24 novembre 1981 n. 689 M. T. S. proponeva opposizione presso il Giudice di pace di Roma avverso una cartella esattoriale emessa dal Comune di Roma per il pagamento di Euro 133,30 per una infrazione al Codice della strada relativa all’anno 1998.

Con ordinanza del 6 maggio 2003 il Giudice di pace adìto ha dichiarato inammissibile l’opposizione in quanto proposta il 22 febbraio 2003 oltre il termine di giorni 30 previsto dall’art. 22 L. 24 novembre 1981 n. 689 decorrente dalla notifica della cartella esattoriale avvenuta il 21 gennaio 2003.

Per la cassazione di tale ordinanza la S. ha proposto un ricorso basato su due motivi; il Comune di Roma ed il Monte dei Paschi di Siena non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE – Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e vizio di motivazione, assume che il Giudice di pace adìto ha espresso il suo convincimento con una semplicistica ed ermetica argomentazione facendo riferimento ad una norma ormai obsoleta e comunque superata dalla interpreta­zione giurisprudenziale.

Con il secondo motivo la ricorrente denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 22-23 della L. 689/1981, assume che la cartella esattoriale in oggetto indicava quale termine per l’opposizione quello di giorni 60 e non di giorni 30, cosicché l’espo­nente era stata indotta a proporre l’azione giudiziaria secondo tale indicazione ritenendola corretta; pertanto il Giudice di pace avrebbe dovuto verificare la rego­larità del contenuto della cartella esattoriale e sulla base di tale esame accertare le proponibilità dell’ atto di opposizione.

Le enunciate censure, da esaminare contestual­mente in quanto connesse, sono fondate.

Premesso che dall’esame diretto degli atti la car­tella in oggetto risulta effettivamente indicare il termine di giorni 60 invece che quello corretto di giorni 30 per proporre opposizione, occorre in proposito os­servare che l’avvertimento che l’eventuale opposi­zione alla cartella esattoriale dovrà essere proposta all’autorità giudiziaria ordinaria con le modalità e nei termini previsti dalla legge soddisfa l’esigenza sancita nella disposizione di cui all’art. 3 quarto comma della legge 7 agosto 1990 n. 241, in quanto appare idoneo a far conoscere al destinatario della cartella medesima i rimedi che egli può esperire e la procedura da seguire, tale essendo la finalità perseguita dalla citata legge n. 241/1990.

Pertanto secondo l’orientamento consolidato di questa Corte in tema di sanzioni amministrative l’er­ronea indicazione nell’ordinanza-ingiunzione o nella cartella di pagamento di un termine per l’opposizione più lungo di quello fissato dalla legge impedisce il ve­rificarsi di qualsiasi preclusione alla proposizione dell’opposizione stessa per mancato rispetto del ter­mine di cui all’art. 22 della legge 689/1981 (Cass. 25 maggio 1999 n. 5050; Casso 6 marzo 2003 n. 3340); er­roneamente quindi l’ordinanza impugnata non si è at­tenuta a tale principio di diritto.

In definitiva quindi il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio della causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altro Giudice di pace di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 54/2012, in tema di installazione di impianti di produzione di energia da fonte nucleare

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Sentenza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’articolo 1, comma 3, della legge della Regione Molise 21 aprile 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di produzione di energia), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 giugno 2011, depositato in cancelleria il 30 giugno 2011 ed iscritto al n. 63 del registro ricorsi 2011. Udito nell’udienza pubblica del 21 febbraio 2012 il Giudice relatore Aldo Carosi; Udito l’avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. – Con ricorso notificato il 24 giugno 2011 e depositato nella cancelleria della Corte il 30 giugno 2011, previa deliberazione consiliare del 16 giugno 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 1, comma 3, della legge della Regione Molise 21 aprile 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di produzione di energia), pubblicata sul B.U.R. del Molise del 30 aprile 2011. In particolare, la disposizione impugnata prevede che: «tenuto conto degli elevati rischi connessi alla sismicita’ ed al dissesto idrogeologico del territorio, e’ preclusa nella regione, in assenza di intesa con lo Stato, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, nonche’ di depositi di materiali e rifiuti radioattivi». 1.1. – Sostiene il ricorrente che tale disposizione viola l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto interviene in una materia, quella della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», attribuita in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato, che l’ha concretamente esercitata attraverso: a) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari), contenente disposizioni particolari per i rifiuti radioattivi (art. 102) e per il controllo sulla radioattivita’ ambientale (art. 104); b) il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 (Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 368; c) il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche’ benefici economici, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99), successivamente modificato. Ne consegue, secondo la prospettazione del ricorrente, che e’ radicalmente precluso alla Regione adottare norme che limitino o condizionino l’applicazione della normativa statale. Sul tema dello stoccaggio e del deposito di materiali e rifiuti radioattivi nonche’ sulla mancanza di competenza regionale in punto di disciplina ambientale viene richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 62 del 2005, n. 247 del 2006 e n. 331 del 2010). 1.2. – Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata si porrebbe, inoltre, in contrasto con l’art. 120, primo comma, Cost. (in relazione ai principi di sussidiarieta’, ragionevolezza e leale collaborazione), in quanto, precludendo il transito e la presenza, anche provvisoria, di materiali e rifiuti nucleari nel territorio regionale, predisporrebbe una misura ostativa alla libera circolazione del materiale radioattivo, cosi’ come delineata nella giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 62 del 2005, gia’ citata). Il problema dei rifiuti radioattivi, infatti, non potrebbe essere risolto dal legislatore regionale in base al criterio di "autosufficienza" a livello regionale, dovendosi tenere conto della possibile irregolare distribuzione sul territorio nazionale delle attivita’ produttive dei rifiuti e della necessita’ di trovare siti idonei per la loro collocazione in sicurezza. 2. – La Regione Molise non si e’ costituita. Considerato in diritto 1. – Con ricorso ritualmente notificato il 24 giugno 2011 e depositato nella cancelleria della Corte il 30 giugno 2011, previa deliberazione consiliare del 16 giugno 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 1, comma 3, della legge della Regione Molise 21 aprile 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di produzione di energia). La disposizione impugnata prevede che «tenuto conto degli elevati rischi connessi alla sismicita’ ed al dissesto idrogeologico del territorio, e’ preclusa nella regione, in assenza di intesa con lo Stato, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, nonche’ di depositi di materiali e rifiuti radioattivi». 1.1. – Secondo il ricorrente, tale disposizione viola l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto interviene in una materia, quella della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», attribuita in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato, che l’ha concretamente esercitata attraverso: a) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari), contenente disposizioni particolari per i rifiuti radioattivi (art. 102) e per il controllo sulla radioattivita’ ambientale (art. 104); b) il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 (Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 368; c) il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche’ benefici economici, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99), successivamente modificato. 1.2. – Viene inoltre dedotto il contrasto con l’art. 120, primo comma, Cost. (in relazione ai principi di sussidiarieta’, ragionevolezza e leale collaborazione), in quanto il conseguente divieto di transito e di gestione, anche provvisoria, di materiali e rifiuti nucleari sul territorio regionale costituirebbe un ostacolo, nell’ambito di quello nazionale, al principio di libera circolazione del materiale radioattivo, cosi’ come ritenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 62 del 2005. Pertanto, la Regione sarebbe incompetente ad adottare norme che, come quella impugnata, limitino o condizionino l’applicazione della normativa statale. 2. – In via preliminare, occorre rilevare che, sebbene la deliberazione del Consiglio dei ministri prevista dall’art. 31, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), faccia riferimento all’intera legge della Regione Molise n. 7 del 2011, la relazione del Ministro per i rapporti con le regioni, cui la deliberazione rinvia, si riferisce al solo art. 1, comma 3, rilievo che induce a limitare ad esso lo scrutinio (sentenza n. 95 del 2005). Inoltre, mentre l’intestazione del ricorso ed il relativo petitum si riferiscono all’intero art. 1, comma 3 (che, in difetto di intesa con lo Stato, vieta l’installazione nel territorio regionale sia di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte nucleare sia di depositi di materiali e rifiuti radioattivi), le argomentazioni svolte nell’atto introduttivo riguardano, al contrario (come si evince dal tenore letterale del ricorso e dalla giurisprudenza costituzionale invocata a sostegno delle tesi prospettate), esclusivamente il secondo divieto. La questione di legittimita’ costituzionale, alla luce delle motivazioni contenute nel ricorso, deve intendersi pertanto limitata alla sola parte della citata norma afferente ai depositi dei materiali e dei rifiuti radioattivi. 3. – Nel merito della questione, la censura svolta in relazione all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e’ fondata. La Regione Molise, con l’art. 1 della legge 27 maggio 2005, n. 22 (Disciplina regionale in materia di rifiuti radioattivi), aveva gia’ vietato il deposito, anche temporaneo, e lo stoccaggio di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale, ad esclusione dei materiali necessari per scopi sanitari e per la ricerca scientifica. Detta disposizione, parzialmente coincidente con quella oggetto dell’odierna impugnazione (che vieta il deposito, senza ulteriori specificazioni, e consente una deroga in caso di intesa Stato-Regione), e’ stata dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte con la sentenza n. 247 del 2006 per violazione dei medesimi parametri oggi evocati (art. 117, secondo comma, lettera s, ed art. 120, primo comma, Cost.). Peraltro questa Corte (sentenza n. 331 del 2010) ha gia’ avuto modo di pronunciarsi su disposizioni del tutto analoghe a quella oggetto dell’odierna impugnazione, contenute nella legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30 (Disposizioni in materia di energia nucleare), nella legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – L.R. n. 9/2007), e nella legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010). Le disposizioni allora evocate vietavano l’installazione sul territorio regionale, oltre che di impianti di produzione di energia nucleare, anche di depositi di materiali e di rifiuti radioattivi, salvo che non fosse raggiunta un’intesa tra Stato e Regione interessata. In quell’occasione fu ribadito il principio, secondo cui nessuna Regione – a fronte di determinazioni di carattere ultraregionale, assunte per un efficace sviluppo della produzione di energia elettrica nucleare – puo’ sottrarsi in modo unilaterale ai conseguenti inderogabili oneri di solidarieta’ economica e sociale. Cio’ vale evidentemente anche per i sacrifici connessi alla procedura di stoccaggio e smaltimento dei materiali e dei rifiuti, la cui disciplina resta vigente indipendentemente dall’impatto sul settore dell’energia nucleare degli esiti del referendum abrogativo, che ha riguardato i commi 1 e 8 dell’art. 5 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche’ per gli enti del Servizio sanitario nazionale della Regione Abruzzo), convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, oggetto del quesito come riformulato dall’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione con ordinanza 1-3 giugno 2011. Con la citata sentenza n. 331 del 2010 e’ stato ribadito, nel solco della precedente giurisprudenza (sentenze n. 62 del 2005, n. 247 del 2006, n. 278 del 2010 e n. 33 del 2011), che le disposizioni relative al settore dei materiali e rifiuti radioattivi vanno ascritte alla materia, di esclusiva competenza statale, «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). Non puo’ rilevare in proposito la ragione apparentemente ricavabile dalla formulazione della disposizione regionale, secondo cui la prevenzione degli elevati rischi connessi alla sismicita’ ed al dissesto idrogeologico del territorio molisano sarebbe sufficiente a ritagliare una competenza legislativa in materia assimilabile alle categorie della protezione civile, della salute pubblica o del governo del territorio. Occorre, infatti, in proposito precisare che, per definire la materia oggetto delle disposizioni censurate, assume rilievo non la qualificazione che ne da’ il legislatore regionale, bensi’ la natura dell’oggetto ed il significato sostanziale delle medesime, tenendo conto della loro ratio e tralasciando profili marginali e riflessi (sentenza n. 168 del 2009). Tanto premesso, la Corte ha specificamente negato che la Regione disponga di poteri in campo ambientale alla stregua del titolo di competenza rappresentato dalla «protezione civile», in presenza della competenza statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (sentenze n. 62 del 2005, punto 4 del Considerato in diritto, e n. 278 del 2010, punto 12 del Considerato in diritto). Nel medesimo contesto ha escluso la competenza concorrente della Regione in materia di «salute pubblica», affermando che i poteri regionali «non possono consentire, sia pure in nome di una protezione piu’ rigorosa della salute degli abitanti della Regione medesima, interventi preclusivi suscettibili, come nella specie, di pregiudicare, insieme ad altri interessi di rilievo nazionale, il medesimo interesse della salute in un ambito territoriale piu’ ampio, come avverrebbe in caso di impossibilita’ o difficolta’ a provvedere correttamente allo smaltimento di rifiuti radioattivi» (sentenza n. 62 del 2005, punto 4 del Considerato in diritto). In quest’ultima pronuncia e’ stato infatti affermato, con particolare riferimento a rifiuti pericolosi come quelli radioattivi, che il problema dello smaltimento – e, piu’ in generale, del loro deposito e di quello di materiali nucleari, considerate le analoghe esigenze di cautela che pongono – non puo’ essere risolto, alla luce della rilevanza nazionale degli interessi in gioco, sulla base di un criterio di "autosufficienza" delle singole Regioni (principi conformi si rinvengono nelle sentenze n. 281 del 2000, n. 505 del 2002 e n. 247 del 2006), poiche’ occorre tener conto quantomeno della necessita’ di trovare siti particolarmente idonei per conformazione del terreno e possibilita’ di collocamento in sicurezza. Infine, quanto al «governo del territorio», l’incidenza della potenziale installazione dei depositi sul territorio regionale determina effettivamente l’intreccio dell’intervento statale con detta materia di concorrente competenza regionale; cio’ comporta, tuttavia, il semplice coinvolgimento, attraverso opportune forme di collaborazione, della Regione interessata (sentenze n. 62 del 2005, punto 16 del Considerato in diritto, n. 247 del 2006, n. 278 del 2010, punto 12 del Considerato in diritto, e n. 33 del 2011, punto 6.8. del Considerato in diritto). Peraltro, il doveroso coinvolgimento regionale e la previsione dell’intesa nella norma qui impugnata non sono elementi sufficienti ad impedire l’invasione della competenza statale realizzata da parte della disposizione in esame, atteso che le idonee modalita’ di collaborazione devono essere individuate e disciplinate dal legislatore cui spetta la competenza in base all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ossia dal legislatore statale, il cui operato, ove si riveli lesivo dell’autonomia regionale, potra’ soltanto essere sottoposto dalla Regione interessata al vaglio di costituzionalita’ della Corte (cosi’ la sentenza n. 310 del 2010, punto 7 del Considerato in diritto). Alla luce delle esposte considerazioni va, pertanto, dichiarata l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge della Regione Molise n. 7 del 2011, nella parte in cui prevede il divieto di installazione sul proprio territorio di depositi di materiali e rifiuti radioattivi. 4. – Resta assorbita la censura svolta in riferimento all’art. 120, primo comma, Cost.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 1, comma
3, della legge della Regione Molise 21 aprile 2011, n. 7
(Disposizioni in materia di produzione di energia), nella parte in
cui prevede il divieto di installazione sul proprio territorio di
depositi di materiali e rifiuti radioattivi.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2012.

Il Presidente: Quaranta

Il redattore: Carosi

Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 9 marzo 2012.

Il direttore della cancelleria: Melatti

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