Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-02-2011, n. 4715 Servitù coattive di passaggio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione del 2000, N.L., dichiarandosi proprietario di un fondo rustico sito in agro di Palmi confinante tra l’altro con altro fondo di D.A., esponeva che il suo terreno era raggiungibile dalla strada provinciale percorrendo un tratto di circa cento metri nel fondo della predetta, la quale aveva recentemente impedito, mediante la predisposizione di specifici manufatti, il passaggio, per cui il fondo era divenuto intercluso; conveniva pertanto la D. di fronte al tribunale di Foggia, chiedendo la costituzione di una servitù coattiva di passo pedonale e carraio, dietro pagamento di indennità, con condanna della predetta a risarcimento dei danni conseguiti alla arbitraria chiusura da parte sua del preesistente passaggio. Si costituiva la D. eccependo il diletto di legittimazione attiva del N. e, nel merito, contestando il fatto che il fondo fosse intercluso. Intervenivano volontariamente N.N., figlio dell’attore e la moglie di quest’ultimo, C.M., quali comproprietari del fondo, aderendo alle domande proposte. Con sentenza del 2003, l’adito Tribunale costituiva la servitù secondo il percorso indicato dal CTU; determinava l’indennità e condannava la D. al risarcimento dei danni, regolando le spese.

Avverso tale decisione proponeva appello la D., cui resistevano le controparti; con sentenza in data 5.10/22.12,2004, la Corte di appello di Bari, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado e giudicando nel merito, dichiarava costituita la servitù di passaggio a carico del fondo della D. sulla scorta delle indicazioni del CTU, determinava l’indennità e condannava la predetta al risarcimento dei danni, regolando le spese; osservava la Corte pugliese che non era praticabile altro accesso alla pubblica via per le ragioni indicate dal CTU; che non era praticabile altro modo di accesso alla via pubblica a carico di altri terreni secondo quanto pure rilevato al riguardo dal CTU; quanto all’ammontare del risarcimento dei danni, le conclusioni dello stesso CTU erano condivisibili in ragione della generica confutazione dell’appellante, mentre gli aiuti comunitari in mancanza di prodotto, non potevano essere richiesti, donde la impossibilità di un calcolo preciso.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la D., sulla base di sei motivi, illustrati anche con memoria; resistono con controricorso i N. e la C., che hanno anche proposto ricorso incidentale sulla base di un solo mezzo.
Motivi della decisione

I due ricorsi, principale ed incidentale, sono rivolti avverso la stessa sentenza e vanno pertanto riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

Va preliminarmente rilevato che la documentazione prodotta dalla ricorrente ed attestante la intervenuta agibilità della strada vicinale S. è inammissibile in ragione del fatto che la stessa non ha le caratteristiche richieste dall’art. 372 c.p.c., in quanto non riguardante la nullità della sentenza impugnata e non concernente l’ammissibilità del ricorso o del controricorso; ciò posto, ogni questione, di mero fatto, afferente alla incidenza di tale elemento sulla decisione della controversia in esame non può trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità, siccome afferente ed un profilo comunque non prospettato come si assume all’attualità, nella fase di merito.

Venendo all’esame del ricorso principale, i sei motivi su cui lo stesso di articola, si ripartiscono in tre tematiche: l’integrità del contraddittorio (primo motivo); la sussistenza dei requisiti richiesti per la costituzione della servitù coattiva (motivi dal secondo al quinto) ed ammontare del risarcimento del danno (sesto motivo). Il primo mezzo è intestato a violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., sostanziatasi nel non avere i giudici del merito rilevato il difetto di litisconsorzio necessario e non aver provveduto di conseguenza; in buona sostanza, ci si duole sotto il suindicato profilo, che sebbene le risultanze catastali indicassero come proprietari del fondo servente la D. ed il di lei defunto marito, donde il subentro nella posizione di costui dei figli, non si sia rilevato tale dato per provvedere all’integrazione del contraddittorio nei AT confronti di questi ultimi, quali eredi; la doglianza non ha pregio, in ragione del fatto che l’accertamento della proprietà del fondo non ha formato oggetto di dibattito nella fase di merito e pertanto, se è vero che in talune ipotesi anche le risultanze catastali possono essere ritenute probanti, pure, come si evince dalle stesse difese delle parti sul punto, la questione non era affatto pacifica, tanto che la circostanza avrebbe dovuto essere appurata a seguito di un accertamento in fatto, incompatibile con la presente sede di legittimità.

Non essendo stata poi denunciata la omessa pronuncia al riguardo (del resto non sussistente in ragione della mancata sottoposizione della relativa questione al vaglio dei giudici del merito), risulta conseguente che il motivo in esame non può trovare accoglimento.

Il secondo motivo (violazione degli artt. 1051 e 1952 c.c. e vizio di motivazione circa la interclusione del fondo) investe una questione di merito, atteso che in base alle risultanze della CTU, recepite nella sentenza impugnata è stato plausibilmente ritenuto che il fondo dominante fosse intercluso; la motivazione adottata risulta sufficiente ed è frutto di una valutazione degli elementi in concreto valutati, anche sotto i profilo tecnico; occorre al riguardo ribadire che in sede di legittimità non può addursi il vizio di motivazione in forza di una diversa lettura dei dati di fatto acquisiti, la cui valutazione è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice del merito.

In base a tale basilare principio, non è suscettibile di censura una motivazione che privilegi alcuni profili della situazione di fatto rispetto ad altri e pervenga ad una decisione coerente con la valutazione fatta; se, come nella specie, la decisione e fondata su argomentazioni plausibili e sufficienti a dar conto della decisione adottata, la stessa non è, in sede di legittimità, censurabile sotto tale aspetto; il motivo in esame non può pertanto trovare accoglimento.

Con il terzo mezzo si lamenta omessa pronuncia (violazione dell’art. 112 c.p.c.) sullo specifico motivo di impugnazione afferente alla dedotta unitarietà del fondo appartenente a più componenti della famiglia N., da considerarsi unitario e, in tale guisa, avente accesso alla via pubblica.

La censura è priva di pregio, in ragione del fatto che le consulenze effettuate hanno escluso in fatto che l’accesso alla via pubblica potesse essere realizzato attraverso altri fondi, atteso che le caratteristiche degli stessi non rendevano praticabile l’accesso, così implicitamente disattendendo anche le considerazioni afferenti alla pretesa unitarietà dei fondi appartenenti ai N..

Il quarto ed il quinto motivo, in cui si lamenta la violazione dell’art. 1051 c.c., investono entrambi situazioni di fatto, valutate dal giudice del merito con argomentazioni frutto della analisi tecnica dello stato dei luoghi, ed impingono ancora una volta in censure volte a svilire la motivazione adottata al riguardo, con riferimento a profili assolutamente afferenti per un verso all’effettivo stato dei luoghi e, per altro verso alla discrezionale scelta tra percorsi praticabili, peraltro suffragata da valutazioni tecniche richiamate puntualmente, e con il tentativo di inserimento nel giudizio di elementi ulteriori e diversi, esulanti come tali dal thema decidendum e comunque inconferenti e solo tardivamente invocati; entrambi i mezzi non possono pertanto trovare accoglimento.

Con il sesto ed ultimo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1227 c.c., nonchè vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del risarcimento spettante in relazione alla mancata coltivazione ed al mancato raccolto conseguiti alla impossibilità di accedere al proprio fondo intercluso, da ascriversi al comportamento della D., da parte dei N..

La censura è fondata; la determinazione del quantum (l’an non è contestato se non in modo generico) è stata basata sulle affermazioni del CTU, che ha considerato sussistenti profili che non risultano essere stati assistiti da validi elementi probatori; in particolare, non si specifica in che misura e per quali ragioni i N. avrebbero potuto godere degli aiuti comunitari, mentre non è neppure specificato quali fossero stati e di quale natura ed entità fossero le coltivazioni prima ed i raccolti poi antecedentemente alla chiusura del passaggio da parte della D., mentre neppure si specifica se, in tale periodo, i N. avessero o meno goduto degli aiuti comunitari e in quale misura: sono tutte circostanza necessitanti di adeguato riscontro e di concreta, specifica motivazione, peraltro appena abbozzata nella sentenza impugnata che, nell’adeguarsi pedissequamente alla conclusioni del CTU sul punto, risulta carente nei profili sopra evidenziati; il motivo va pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata sul punto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, che provvedere anche sulle spese relative al presente procedimento per cassazione.

L’unico motivo del ricorso incidentale, afferente alla regolamentazione delle spese, risulta conseguentemente assorbito, in ragione dell’accoglimento del sesto motivo del ricorso principale.
P.Q.M.

riuniti i ricorsi, la Corte accoglie il sesto motivo del ricorso principale e rigetta gli altri; assorbito il ricorso incidentale.

Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-03-2011, n. 6990 Cortile

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Svolgimento del processo

Con citazione del dicembre 1990 C.C., A.N., I.G., A.B., A.G. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Messina B.S. deducendo che costui aveva acquistato dalla E.D.L.P spa un cortile ubicato nello stabile di M.I. da essi abitato, sul quale vantavano un diritto di parcheggio. Chiedevano, pertanto, la declaratoria di nullità dell’atto ed il riconoscimento del loro diritto di parcheggio sul cortile.

Il convenuto contestava la domanda. Alcuni attori rinunziavano agli atti del giudizio. Veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della curatela del fallimento della ED.L.P. e, con sentenza n. 4376/2001, il Tribunale, previa ctu, in accoglimento della domanda, dichiarava che la proprietà del cortile competeva ai condomini e che esso era vincolato a parcheggio, ordinando al B. di rimuovere il cancello che impediva l’accesso;

dichiarava inefficace nei confronti degli attori l’atto di vendita del 27.11.1990. Proponeva appello il B., resistevano C., A.B., F.R., nonchè S. e A.L. e A.C., n.q. di eredi di A. G. e, a seguito del decesso dell’appellante, i suoi eredi e la Corte di appello di Messina, con sentenza n. 218/2005, dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda spiegata da I.G., L.M. (chiamata in causa iussu iudicis), A.N., rigettava per il resto l’appello e condannava gli eredi B. alle spese.

La Corte di appello, premesso che secondo un orientamento giurisprudenziale ormai largamente consolidato a partire da Cass. S.U. 6600 – 6601 – 6602/84, la L. n. 65 del 1967, art. 18 ha creato un vincolo di destinazione inderogabile sulle aree progettualmente destinate a parcheggio e che gli atti di disposizione di dette aree, se volti a sottrarle al vincolo, sono nulli; che la società costruttrice non si era riservata la proprietà del cortile e l’atto di acquisto del B. era posteriore a quello degli appellati; che l’area era pertinenza dell’edificio ed automaticamente trasferita, salva espressa volontà contraria del proprietario, che risultava solo in relazione all’atto stipulato con la C., è pervenuta alla conclusione di cui sopra.

Ricorrono B.M., B., C., eredi di B.S., con due motivi, illustrati da memoria, non svolgono difese le altre parti.
Motivi della decisione

Col primo motivo si lamenta violazione della L. n. 1150 del 1942, art. 41 sexies della L. n. 47 del 1985, art. 26, degli artt. 841, 1117, 1418 e 1419 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 perchè la Corte di appello ometteva l’esame degli atti pubblici che interessavano i rapporti tra i resistenti, che non avevano rinunziato al giudizio e non considerava, in punto di fatto, che lo spazio esterno riservato per parcheggio non era costituito solamente dal cortile trasferito ma comprendeva altra zona dello spazio di isolamento di mq 147 che era rimasta a disposizione dei resistenti per il parcheggio, e della quale avevano usufruito, come risultava dalla ctu.

La Corte di appello non poteva fare riferimento ad atti di parti non in causa per l’intervenuta rinunzia.

Col secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 102, 161, 354 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 perchè, giuste le risultanze della ctu, il cancello ricade nella parte del cortile di proprietà della Italmobili e la Corte di appello avrebbe dovuto di ufficio rilevare la situazione di fatto e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado.

Le censure, come proposte, non meritano accoglimento.

La Corte di appello , come riportato, ha fondato la propria decisione sulla circostanza che la venditrice non aveva operato alcuna riserva di proprietà sull’area, ad eccezione che nell’atto in favore della C..

Le odierne doglianze, pur sotto la apparente deduzione di violazione di legge, sollecitano un riesame del merito non consentito in questa sede, proponendo questioni in parte nuove, che non risultano trattate in precedenza dall’esame delle conclusioni delle parti e dei motivi di appello esaminati, ed invocando, peraltro, una contestuale violazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 ritenuta inammissibile da questa Corte Suprema (Cass. 25.11.2008 n. 28066).

I ricorrenti avrebbero dovuto prospettare ogni questione al riguardo, anzi tutto, in relazione all’attività ermeneutica posta in essere dal giudice a quo, relativamente a ciascuno degli atti presi in considerazione nella motivazione della sentenza, con puntuale riferimento ai singoli criteri legali d’ermeneutica contrattuale, e solo successivamente, una volta idoneamente dimostrato l’errore nel quale fosse eventualmente incorso al riguardo il detto giudice, avrebbero potuto procedere ad un’utile prospettazione delle ulteriori questioni d’erronea od inesatta applicazione d’altre norme ed istituti, dacchè la disamina di tali questioni presuppone l’intervenuto accertamento dell’errore sull’interpretazione della volontà negoziale delle plurime parti alle quali è fatto riferimento in ricorso, e non può, pertanto, aver luogo ove manchi siffatto previo accertamento d’un vizio che inficerebbe, sul punto, ab origine l’impugnata pronunzia, costituendo tale interpretazione il presupposto logico-giuridico delle conclusioni alle quali il giudice del merito è pervenuto poi sulla base di essa(Cass. 21.7.03 n. 11343, 30.5.03 n. 8809, 28.8.02 n. 12596).

E’ ben vero che i ricorrenti hanno inteso in qualche modo censurare la valutazione degli atti de quibus effettuata dal giudice a quo ed hanno, all’uopo, svolto argomenti in senso contrario, tuttavia, quand’anche vi si volesse ravvisare una, se pure irrituale, denunzia d’errore interpretativo, questa sarebbe, comunque, inidoneamente formulata ed insuscettibile d’accoglimento.

L’opera dell’interprete, infatti, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dall’art. 1362 c.c. e segg., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo, come già visto, fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).

Quanto, poi, al vizio di motivazione, la censura con la quale alla sentenza impugnata s’imputino i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 deve essere intesa a far valere, a pena d’inammissibilità comminata dall’art. 366 c.p.c., n. 4 in difetto di loro puntuale indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi; non può, per contro, essere intesa a far valere la non rispondenza della valutazione degli elementi di giudizio operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non si può con essa proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento degli elementi stessi, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma stessa;

diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe – com’è, appunto, per quello in esame – in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.

Nè può imputarsi al detto giudice d’aver omesse l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa all’esigenza d’adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti – come è dato, appunto, rilevare nel caso di specie – da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.

Nella specie, per converso, le esaminate argomentazioni non risultano intese, nè nel loro complesso nè nelle singole considerazioni, a censurare le rationes decidendi dell’impugnata sentenza sulle questioni de quibus, bensì a supportare una generica contestazione con una valutazione degli elementi di giudizio in fatto difforme da quella effettuata dal giudice a quo e più rispondente agli scopi perseguiti dalla parte, ciò che non soddisfa affatto alla prescrizione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto si traduce nella prospettazione d’un’istanza di revisione il cui oggetto è estraneo all’ambito dei poteri di sindacato sulle sentenze di merito attribuiti al giudice della legittimità, onde le argomentazioni stesse sono inammissibili, secondo quanto esposto nella prima parte delle svolte considerazioni.

Quanto al secondo motivo i ricorrenti ammettono che la questione prospettatavi, in vero, non ha formato oggetto di trattazione nel giudizio d’appello, tanto che invocano i poteri di ufficio del giudice, senza chiarire la rilevanza ed incidenza di quanto solo oggi proposto, che potrebbe eventualmente emergere in sede di esecuzione o di eventuale opposizione di terzo.

Nè può essere ipotizzata una omessa pronunzia, quale vizio della sentenza, che dev’essere fatta valere dal ricorrente per cassazione esclusivamente attraverso la deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e non già con la denunzia della violazione di differenti norme di diritto processuale o di norme di diritto sostanziale ovvero del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 22.11.06 n. 24856, 14.2.06 n. 3190, 19.5.06 n. 11844, 27.01.06 n. 1755, ma già 24.6.02 n. 9159, 11.1.02 n. 317, 27.9.00 n. 12790, 28.8.00 n. 11260, 10.4.00 n. 4496, 6.11.99 n. 12366).

La questione, introducendo aspetti completamente nuovi ed implicando accertamenti in fatto e, comunque, decisione su elementi di giudizio pure in fatto che non hanno formato oggetto di contraddittorio nella fase di merito, stanti la natura ed i limiti del giudizio di legittimità, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza impugnata in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto nello stesso già proposte, non può essere presa in considerazione.

In proposito questa Corte ha, infatti, avuto ripetutamente occasione d’evidenziare come i motivi del ricorso per cassazione debbano investire, a pena d’inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano già formato oggetto di gravame e che siano, dunque, già comprese nel thema decidendum del giudizio di secondo grado quale fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti, mentre non è consentita, la prospettazione di questioni che modifichino la precedente impostazione difensiva ponendo a fondamento delle domande od eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nella fase di merito o questioni di diritto fondate su elementi di fatto nuovi o diversi da quelli dedotti in detta fase (e pluribus, da ultimo, Cass. 29.12.03 n. 1273, 22.10.02 n. 14905, 16.9.02 n. 13470, 21.6.02 n. 9097, ma già Cass. 9.12.99 n. 13819, 4.10.99 n. 11021, 19.5.99 n. 4852, 15.4.99 n. 3737, 15.5.98 n. 4910).

La memoria, infine, non si limita ad illustrare i motivi, ma propone questioni nuove.

In definitiva i ricorso va rigettato, senza pronunzia sulle spese, stante la mancata costituzione delle controparti.
P.Q.M.

LA Corte rigetta il ricorso.

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Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-02-2011, n. 1263 regione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante, per l’annullamento delle deliberazioni della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia concernenti l’approvazione dei rendiconti di spesa per corsi di formazione professionale.

Il Consorzio appellante ripropone le censure disattese dal TAR, criticando analiticamente la sentenza impugnata.

La Regione resiste all’appello, sollevando anche alcune eccezioni preliminari.

Il processo in appello è stato ritualmente riassunto dalla curatela fallimentare del Consorzio ricorrente.

L’appello è infondato.

In primo luogo, non sussiste il dedotto difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Infatti, nel caso di specie, anche prescindendo dal giudicato esterno derivante dalla pronuncia del Tribunale Civile di Pordenone 28 giugno 2006, n. 27, richiamata dalla Regione intimata, i provvedimenti contestati in primo grado non si pongono sul piano paritario dei rapporti privatistici delle parti, ma attengono alla definizione autoritativa del rapporto di finanziamento oggetto della presente controversia.

Pertanto, la parte ricorrente in primo grado, a fronte delle determinazioni provvedimentali dell’amministrazione, è titolar e di un interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo.

Nella procedura in esame, infatti, sono contestati gli atti afferenti alla rendicontazione, ai fini della definitiva liquidazione del contributo. Pertanto, gli atti impugnati dinanzi al TAR non riguardano il solo svolgimento del rapporto, bensì la stessa concessione del richiesto contributo.

In secondo, luogo, deve essere respinta la censura riguardante l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.

Infatti, trattandosi di procedimento ad istanza di parte, per consolidato indirizzo interpretativo, formatosi in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 15/2005 (comunque non applicabile, ratione temporis, alla presente controversia), la comunicazione di avvio non è dovuta.

È privo di pregio, infine, l’ultimo complesso motivo di gravame concernente l’asserita violazione di legge ed eccesso di potere. Infatti, le determinazioni impugnate si basano su adeguati presupposti motivazionali e istruttori, collegati razionalmente a una pluralità di dati univoci, comprensivi degli accertamenti effettuati dagli uffici regionali, dell’esito delle indagini ispettive degli Uffici comunitari, nonché sui rilevi della Corte dei Conti.

Pertanto, non hanno pregio le censure riguardanti l’asserita violazione della legge regionale n. 76/1982, correlata alla modifica unilaterale dei parametri iniziali per la concessione del contributo.

Parimenti, non sussiste alcuna irrazionalità nella scelta di attribuire al Consorzio una quota pari al 10% del contributo, a nulla rilevando che il Consorzio non abbia finalità lucrativa.

Infatti, non essendo ancora concluso definitivamente il procedimento volto alla verifica dei presupposti per la concessione del contributo, l’amministrazione conservava intatto il potere di modificare, anche unilateralmente, i parametri inizialmente determinati solo in via provvisoria.

In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Respinge l’appello.

Condanna l’appellante a rimborsare alla Regione appellata le spese di lite liquidandole in euro 1500//00 (millecinquecento//00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-05-2011, n. 11343 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

che L.R. e gli altri nove soggetti indicati in rubrica, con ricorso del 16 febbraio 2010, hanno impugnato per cassazione – deducendo tre motivi di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Torino depositato in data 20 febbraio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dei predetti ricorrenti – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per la decisione del ricorso secondo giustizia con compensazione delle spese -, ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha compensato le spese del giudizio;

che il Ministro dell’economia e delle finanze, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 7.500,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 23 giugno 2008 -, era fondata sui seguenti fatti: a) la R. e gli altri nove predetti ricorrenti, con ricorso del 29 ottobre 1999, avevano promosso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte un giudizio per ottenere l’annullamento di una serie di atti amministrativi con i quali la Regione Piemonte aveva provveduto a dare attuazione al C.C.N.L. del marzo 1999 per il personale non dirigenziale del comparto Regioni e Autonomie locali;

b) il Tribunale adito aveva dichiarato inammissibile il ricorso con sentenza del 21 novembre 2006;

che la Corte d’Appello di Torino, con il suddetto decreto impugnato ha affermato: a) "Il ricorso proposto a nome dei ricorrenti, nell’originale depositato presso la Corte è del tutto privo della sottoscrizione autografa originale da parte del difensore indicato, ossia del prof. avv. Pietro L. Frisani e reca solamente l’apposizione, effettuata con assoluta evidenza con un mezzo meccanico, di un timbro Pietro Frisani"; b) "Del pari, tutte le autentiche delle dieci procure, rilasciate su fogli separati e allegati al ricorso, non recano la sottoscrizione autografa del difensore ma l’apposizione, sempre effettuata evidentemente con mezzo meccanico dello stesso timbro Pietro Frisani"; c) sia il ricorso, ai sensi dell’art. 125 cod. proc. civ., comma 1, sia la certificazione del difensore della autografia della sottoscrizione della parte che ha conferito la procura ad litem, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ., comma 3, debbono essere sottoscritti dal difensore con firma autografa; d) "Nella fattispecie non è consentita neppure una convalida scaturente da una lettura integrata e complessiva del ricorso e delle procure, perchè la giurisprudenza in tema di mancanza di sottoscrizione dell’atto giudiziario presuppone l’effettiva apposizione in originale di pugno del difensore di almeno una delle sottoscrizioni, fra quella in calce all’atto e quella di autentica della firma del cliente in calce al mandato alle liti".
Motivi della decisione

che, con i tre motivi di censura – i quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione – vengono denunciati come illegittimi, anche sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione: a) la omessa considerazione che la paternità e la riferibilità dell’atto al difensore, Avv. Pietro L. Frisani, non è mai stata posta in contestazione da alcuno, tenuto conto che parimenti senza contestazione sono state compiute dallo stesso difensore le consuete attività processuali in difesa dei propri clienti; b) la omessa considerazione che l’orientamento della Corte di cassazione risulta "improntato nel senso della riconosciuta prevalenza del rispetto dei paradigmi sostanziali dell’ordinamento anche in presenza di ipotesi astrattamente non rispettose del dato meramente formale degli atti" e che, dunque, l’art. 125 cod. proc. civ., può ritenersi osservato allorquando gli elementi indicati nell’atto notificato rendono possibile desumere la provenienza dell’atto da un difensore munito di mandato; c) l’affermata equiparazione firma=autografia, la quale comporta che la presenza di un segno grafico (timbro) riferibile al difensore viene considerata tamquam non esset, nonostante che l’ordinamento processuale, ispirato alla libertà delle forme, esiga il rispetto della funzione e, conseguentemente, l’idoneità di forme diverse dall’autografia della sottoscrizione, purchè idonee a dimostrare la riconducibilità dell’atto al suo autore,- d) l’omessa considerazione che l’art. 83 cod. proc. civ., comma 3, richiede che il difensore certifichi che la firma del cliente sia autentica, ma non anche che la sottoscrizione dello stesso difensore sia autografa;

che il ricorso non merita accoglimento;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

che, nella specie, dagli atti risultano i fatti – comunque incontestati tra le parti – che: a) l’originale del ricorso, proposto ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, reca in calce non già la sottoscrizione autografa del difensore ma un timbro recante la dicitura "Pietro Frisani"; b) analogamente, le procure ad litem, conferite al difensore su fogli separati materialmente congiunti al ricorso recano in calce, dopo la sottoscrizione del conferente, non già la sottoscrizione autografa del difensore ma lo stesso timbro recante la dicitura "Pietro Frisani";

che la menzionata L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 2 – disponendo:

"La domanda di equa riparazione si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte d’appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all’art. 125 cod. proc. civ." – ribadisce, da un lato, la necessità della sottoscrizione del difensore, imposta dal richiamato art. 125 cod. proc. civ., comma 1, e richiede, dall’altro, che tale difensore sia munito di "procura speciale";

che la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte – condivisa dal Collegio – è fermissima nel ritenere che, poichè l’art. 125 cod. proc. civ., prescrive che l’originale e le copie degli atti ivi indicati devono essere sottoscritti dalla parte che sta in giudizio personalmente oppure dal procuratore, il difetto di sottoscrizione (quando non desumibile da altri elementi, quali la sottoscrizione per autentica della firma della procura in calce o a margine dello stesso) è causa di inesistenza dell’atto, in quanto la sottoscrizione – quale elemento formale cui l’ordinamento attribuisce la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore – è elemento indispensabile per la valida formazione dell’atto di parte (cfr., ex plurimis, l’ordinanza n. 1275 del 2011, nonchè la sentenza n. 8042 del 2006);

che inoltre, secondo il costante orientamento di questa Corte – parimenti condiviso dal Collegio -, la funzione del difensore di certificare l’autografia della sottoscrizione della parte, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ., comma 3, e art. 125 cod. proc. civ., comma 1, pur trovando il proprio fondamento in un negozio giuridico di diritto privato (mandato), ha natura essenzialmente pubblicistica, in quanto la dichiarazione della parte – con la quale questa assume su di sè gli effetti degli atti processuali che il difensore è legittimato a compiere – è destinata a dispiegare i suoi effetti nell’ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell’atto processuale e con l’autentica della procura riferita allo stesso, compie un negozio di diritto pubblico e riveste la qualità di pubblico ufficiale, la cui certificazione può essere contestata soltanto con la querela di falso (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 10240 del 2009 e 6047 del 2003);

che, nella specie, la contemporanea mancanza della sottoscrizione del difensore sia in calce al ricorso per equa riparazione, sia in calce alla sottoscrizione delle parti conferenti la procura ad litem impedisce di applicare quel consolidato orientamento della Corte, secondo cui, allorquando tale elemento formale, cui l’ordinamento attribuisce la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore, sia desumibile da altri elementi emergenti nello stesso atto, non ricorre alcuna invalidità dell’atto medesimo, come nel caso in cui – con riferimento al ricorso per equa riparazione – la sottoscrizione del difensore, pur mancando in calce al ricorso, risulti tuttavia apposta per certificare l’autenticità della sottoscrizione di conferimento della procura ad litem redatta nelle forme di cui all’art. 83 cod. proc. civ., comma 3, giacchè, in tal caso, la firma del difensore realizza lo scopo non solo di certificare l’autografia cella sottoscrizione di conferimento del mandato, ma anche di sottoscrivere la domanda di equa riparazione e di assumerne, conseguentemente, la paternità (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 8042 del 2006 cit. e 9490 del 2007);

che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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