T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., 25-03-2011, n. 1718

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, proposto nei confronti del Comune di San Leucio del Sannio e dell’Azienda Sanitaria Locale di Benevento, -OMISSIS- A. e C.V., in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore -OMISSIS- M., hanno richiesto l’accertamento, previa adozione delle opportune misure cautelari, dell’obbligo del Comune di San Leucio del Sannio di garantire l’assistenza specialistica alla medesima minore, mediante l’assegnazione di un assistente all’autonomia e alla comunicazione per l’anno scolastico 2099/2010 nonché per gli anni scolastici successivi oltre al risarcimento dei danni subiti, fini all’assegnazione di un assistente alla comunicazione.

A sostegno del ricorso hanno dedotto in punto di fatto che la minore, riconosciuta portatrice di handicap grave, ai sensi dell’art. 3 comma 3 l. 104/92, era affetta da ipoacusia neurosensoriale bilaterale grave e che in forza di tale handicap alla stessa era stato prescritta la figura dell’assistente alla comunicazione, con il massimo delle ore, coma da documentazione allegata in atti. In considerazione di ciò con nota prot. 4369 del 14/08/2009 l’amministrazione comunale era stata invitata ad attivare le necessarie procedure per l’assegnazione dell’assistente alla comunicazione, richiesta disattesa dall’Amministrazione con la nota prot. 4176 del 11/09/2009, nella quale si era invece offerto alla minore il diverso servizio di Assistente Domiciliare per disabili. A seguito di tale diniego l’Amministrazione comunale era stata sollecitata sia dai ricorrenti che dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale Comprensivo L. Settembrini frequentato dalla minore ad attivarsi per l’individuazione e l’assegnazione alla minore dell’assistente alla comunicazione, richieste queste rimaste senza esito.

2. Ciò posto in punto di fatto a sostegno del ricorso hanno dedotto le seguenti censure, affidate a quattro motivi di ricorso:

1)Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 34 Cost.; Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento.

Il comportamento omissivo tenuto dall’Amministrazione comunale, tenuta per legge a fornire l’assistenza richiesta, si presenta come violativo del diritto allo studio, costituzionalmente garantito, in quanto la prestazione amministrativa in materia di istruzione non si esaurisce nella messa a disposizione degli ambienti scolastici e del corpo docente, essendo necessario che l’Amministrazione si adoperi per eliminare ogni ostacolo che di fatto impedisca il pieno sviluppo della persona umana, ex art. 3 Cost..

A tal fine la legge, secondo quanto ritenuto dalla stessa Corte Costituzionale, deve garantire ai minori e agli invalidi, attraverso misure di integrazione e di sostengo, la frequenza degli istituti di istruzione superiore, ai sensi degli artt. 34 e 38 Cost..

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 comma 3 l. 104/92. Eccesso di potere per violazione di legge.

La legge n. 104/1992 persegue l’obiettivo, grazie ad un coordinamento fra Stato Regione e Comuni, di rimuovere le cause invalidanti, di promuover l’autonomia e realizzare l’integrazione sociale; tale integrazione si realizza, ai sensi degli artt. 12 e 13della legge n. 104/92, anche attraverso la garanzia all’educazione e all’istruzione dei soggetti diversamente abili. L’art. 13 comma 3 prevede al riguardo l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, attraverso attività di sostegno con l’assegnazione di docenti specializzati.

In tale contesto ha trovato ingresso nel nostro ordinamento la figura dall’assistente alla comunicazione, figura ritenuta necessaria nel caso di specie sia dall’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma che dall’Azienda Sanitaria Locale- Unità multidisciplinare per l’integrazione scolastica, ai fini dell’integrazione della minore.

Conseguentemente l’inerzia manifestata dall’Amministrazione comunale è fortemente lesiva del diritto allo studio ed all’integrazione scolastica della minore.

Nel senso dell’obbligo per l’ente locale di garantire la continuità didattica con la figura dell’assistente alla comunicazione si è altresì pronunciato il Consiglio di Stato.

Il Comune di San Leucio a fronte delle reiterate richieste si era limitato a rispondere di non avere risorse sufficienti ai fini dell’attivazione del servizio richiesto di aiuto personale, disciplinato dall’art. 9 l. 104/92, attivabile dai Comuni nel limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio, interpretazione questa contrastante con la natura di diritto incomprimibile della figura umana da assegnarsi al diritto alle prestazioni in materia di integrazione scolastica, come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza del G.A. e del G.O..

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 139 del Dlgs. 119/98.

Ai sensi della norma in rubrica competono ai comuni, in relazione ai gradi inferiori di scuola i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, tra i quali rientra la predisposizione di personale avente la qualifica di mediatori della comunicazione per rimediare alle situazione di handicap degli studenti affetti da sordomutismo..

4) Violazione della Convenzione O.N.U. per i diritti delle persone con disabilità.

Nel preambolo della Convenzione si afferma che la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di eguaglianza con altri.

Dalla predetta Convenzione si evince pertanto il ruolo determinante che nel processo di integrazione dei diversamente abili riveste il contesto culturale e sociale. Pertanto il diniego opposto dal Comune all’attivazione del servizio di assistenza alla comunicazione rende certamente più difficile il processo di integrazione della minore -OMISSIS.

I ricorrenti hanno altresì richiesto il risarcimento dei danni subiti dalla minore, da configurarsi sub specie di danno esistenziale, a causa del mancato riconoscimento dell’assistente alla comunicazione da parte del Comune di San Leucio del Sannio, dal momento che la lesione del diritto all’educazione e all’istruzione va valutata in re ipsa, venendo in questione un diritto di rilievo costituzionale..

3. Si è costituito il Comune di San Leucio il quale con la memoria di costituzione ha dedotto che l’attività dell’assistente educatore, seppure strumentale all’istruzione, si differenza dalla stessa, dovendo essere ricondotta nell’ambito dei servizi socioassistenziali e non didattici, erogabili nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili.

Inoltre detto obbligo deve considerarsi sussistente solo in relazione alla scuola dell’obbligo e non anche in riferimento alla scuola dell’infanzia.

4. All’udienza fissata per la trattazione dell’istanza cautelare il Comune ha altresì depositato una nota dalla quale si evinceva che il servizio sarebbe stato assicurato dal 01/12/2009 fino alla conclusione dell’anno scolastico (30 Giugno 2010) per 18 ore settimanali.

5. A seguito della richiesta di parte ricorrente la trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata ad udienza successiva.

Con memoria depositata in data 3/12/2010 i ricorrenti hanno dedotto che nonostante quanto dedotto nella nota depositata dal Comune, successivamente a loro notificata, il servizio non era stato attivato

6.All’esito dell’udienza del 9/12/2009 fissata per la trattazione dell’istanza cautelare il Collegio ha accolto l’istanza cautelare con l’ordinanza n. 5832/2009, con la seguente motivazione "ritenuto che il ricorso, ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, presenta profili di fondatezza, e che al danno prospettato da parte ricorrente è possibile ovviare invitando l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di parte ricorrente alla luce dei motivi di ricorso entro il termine di giorni venti dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza, in considerazione della circostanza che il servizio di aiuto personale, fra cui rientra l’interpretariato per non udenti, grava, sul Comune ex art. 9 L. 104/’92, il quale potrà avvalersi per l’espletamento dello stesso anche del personale di cui all’art. 9 coma 2 l. 104/’92;

rilevato inoltre che il Comune ha adotto difficoltà finanziarie solo in via generica, senza fornire alcun elemento per potere valutare le risorse di bilancio in senso ostativo a tale istanza, ex art.9 l. 104/’92"., rinviando alla successiva udienza del 24/02/2010.

7. In data 15 febbraio 2010 si è costituita l’Azienda Sanitaria Locale di Benevento, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alle doglianze espresse dai ricorrenti, relative al solo comportamento tenuto dal Comune di San Leucio del Sannio.

All’esito dell’udienza camerale del 24/02/2010 il Collegio emetteva ordinanza n. 475/2010 con la quale "rilevato che il Comune resistente non ha ottemperato all’ordinanza cautelare n. 2831 del 9 dicembre 2009, con cui si ordinava il riesame all’Amministrazione, in considerazione della circostanza che non erano state indicate le difficoltà finanziarie dell’Ente nonché della circostanza che non era stato esperito il tentativo del ricorso alle risorse di cui all’art.9 comma 2 della legge n. 104/92;

rilevato infatti che la Giunta Municipale con deliberazione del 15 febbraio 2010 si è limitata a dare atto della disponibilità ad attivare l’intervento nei limiti di cui al verbale del Coordinamento istituzionale datato 23/11/2010 (con spesa almeno parzialmente a carico degli istanti) senza indicare le indisponibilità finanziarie, dell’Ente, ma limitandosi a rinviare all’attestazione del responsabile del servizio finanziario;

rilevato che in detta attestazione si dà atto della sola insussistenza della spesa per la voce "assistenza ai minorati privi di ipoacusia";

rilevato inoltre che nella citata delibera di giunta non è prevista la decorrenza del servizio;

ritenuto pertanto che l’Amministrazione debba provvedere a riesaminare l’istanza di parte ricorrente, nei sensi di cui alla precedente ordinanza cautelare, previa adozione dei necessari provvedimenti di spesa, nel termine di trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza ovvero dalla comunicazione in via amministrativa se precedente" ha reiterato l’ordine di riesame.

8. Con atto notificato in data 5 maggio 2010 e depositato in data 26 maggio 2010 parte ricorrente ha richiesto l’esatta esecuzione dell’ordinanza n. 475/2010 e della precedente ordinanza n. 2831/2009.

A sostengo dell’istanza ha dedotto che le citate ordinanze cautelari erano rimaste sostanzialmente inevase, in quanto il Comune di San Leucio del Sannio aveva affidato il servizio ad una cooperativa sociale senza la predisposizione di alcun capitolato, con la conseguenza che l’assistente alla comunicazione si recava soltanto saltuariamente presso la Scuola; l’assistente medesimo inoltre non era in possesso di formazione specifica, non essendo a conoscenza del linguaggio LIS (linguaggio dei segni) il cui apprendimento era consigliato alla minore nel piano educativo scolastico. La necessità che la minore fosse assistita da un assistente alla comunicazione competente nell’uso della lingua italiana dei segni per il massimo delle venti ore era stata ribadita nella relazione di logopedia della U.O.S. di Audiologia dell’Ospedale Pediatrico Bambi Gesù.

9.All’esito dell’udienza camerale del 26 maggio 2010 il Collegio ha adotta l’ordinanza sospensiva n. 1101/2010, con la quale ha dichiarato inammissibile l’istanza per l’esecuzione delle ordinanze cautelari innanzi indicate, con la seguente motivazione "rilevato che parte ricorrente agisce per la corretta esecuzione delle ordinanze di cui è causa con cui si era ordinato il riesame all’Amministrazione affinchè provvedesse all’assistenza della minore con un assistente alla comunicazione, alla luce dei motivi di ricorso;

rilevato in particolare che parte ricorrente deduce che l’assistente messo a disposizione della minore non sarebbe idoneo in base alle certificazioni mediche presenti in atti e al profilo dinamico funzionale, da cui si evinceva la necessità di un assistente alla comunicazione che conoscesse il linguaggio LISS e che comunque lo stesso presterebbe la propria attività in maniera saltuaria;

rilevato che in data odierna il Comune ha prodotto certificazione dalla quale risulta che lo stesso ha richiesto per il nuovo anno scolastico l’assegnazione di somme per ottemperare a quanto espresso nel profilo dinamico funzionale;

rilevato che l’intervento dell’assistente alla comunicazione al pari di quello dell’insegnante di sostengo deve essere disciplinato nel quantum dal P.E.I. che secondo la costante giurisprudenza di questa Sezione va redatto di anno in anno;

rilevato pertanto che in relazione all’anno scolastico in corso, deve ritenersi insussistente l’interesse a ricorrere, volgendo l’anno scolastico in corso alla fine;

rilevato che in relazione agli anni futuri il Comune dovrà attivarsi, nei limiti del proprio bilancio e in relazione al numero delle ore di assistenza ritenute necessarie del P.E.I., ma che all’attualità, in mancanza del P.E.I., non ricorrono i presupposti per la fissazione del numero delle ore di assistenza necessarie e quindi per l’ottemperanza delle precedenti ordinanze cautelari…".

10. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 29 novembre- 3 dicembre 2010 parte ricorrente ha dedotto che anche per l’anno scolastico 2010.2011 il Comune aveva reiterato il comportamento omissivo, nella nomina dell’assistente alla comunicazione, nonostante la previsione del P.E.I., nel P.D.F, e nella diagnosi funzionale di un assistente alla comunicazione che doveva avviare la minore anche all’apprendimento del L.I.S.S.

Infatti il Comune di San Leucio del Sannio in persona del sindaco aveva comunicato con nota del 14/09/2010 che, nelle more di avviare la minore all’apprendimento del LIS, il servizio avrebbe avuto inizio il 17!0/2010 per un numero di 18 ore settimanali fino al 30 ottobre 2010, mentre solo successivamente sarebbe stata introdotta la figura dell’assistente LIS, come da PEI redatto dall’A.S.L. BN 1 in collaborazione con il personale insegnante della scuola per l’infanzia di San Leucio del Sannio.

Nonostante quanto previsto nella citata nota, anche per il corrente anno scolastico il Comune aveva reiterato il proprio comportamento omissivo, non attivando il servizio di assistenza.

11. In data 20 gennaio 2011 il Comune di San Leucio del Sannio ha depositata la nota del 13 gennaio 2010 con la quale si determinava di affidare il servizio di assistenza alla comunicazione con conoscenza del LIS per minore affetto da ipoacusia bilaterale alla cooperativa sociale a.r.l. ONLUS "La Meridiana", nonché la nota del 10/01/2011 con la quale si comunicava che il servizio sarebbe stato avviato nei confronti della minore a decorrere dal 12 gennaio 2011 per 15 ore settimanali.

12. Parte ricorrente con la memoria depositata in data 24 gennaio 2011, pur insistendo per l’accoglimento del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti e per la domanda di risarcimento danni nulla ha dedotto in merito alla documentazione depositata dal Comune in data 20 gennaio 2011, nonché in ordine all’effettivo inizio del servizio, limitandosi ad osservare che anche per il corrente anno scolastico il Comune aveva tenuto un comportamento omissivo, deducendo che il servizio sarebbe iniziato il 1/10/2011 (all. 4 dei motivi aggiunti, indicazione della data questa da intendersi affetta da errore materiale e dal leggersi come 1/10/2010), con la medesima assistente priva di qualifica professionale.

13. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza del 26/01/2011 nella cui sede i difensori delle parti nulla hanno dedotto.

14. Alla stregua di quanto esposto il Collegio non può che rilevare l’improcedibilità del ricorso in relazione all’istanza volta ad ottenere l’assistente alla comunicazione, sia per l’anno scolastico 20092010 (essendo l’anno scolastico de quo ormai passato) che in relazione all’anno scolastico 20102011, in considerazione della documentazione depositata dal Comune in data 20 gennaio 2010, attestante l’attivazione del servizio con un assistente alla comunicazione con conoscenza del LIS a far data dal 12 gennaio 2010, confermata dalla nota responsabile del settore tecnico, munita dell’attestazione di copertura finanziaria ad opera del responsabile del servizio finanziario, di affidamento del servizio di assistenza alla comunicazione con conoscenza del LIS, alla cooperativa sociale a.r.l. ONLUS "La Meridiana".

14.1 Ed invero parte ricorrente, come innanzi precisato, nulla ha dedotto in ordine a tale ultima documentazione depositata dal Comune, né con la memoria depositata in data 24 gennaio 2011 né in sede di udienza.

A tal riguardo non può che darsi rilievo, a fini probatori in ordine all’avvenuto avvio del servizio, al principio di non contestazione già affermatosi in giurisprudenza ed assurto a canone normativo ai sensi dell’art. 64 comma 2 c.p.a. secondo cui "salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite".

14.2 Tra l’altro, essendo le ordinanze cautelari del collegio relative all’anno scolastico pregresso e non a quello attualmente in corso, deve ritenersi che l’Amministrazione comunale si sia determinata all’assegnazione alla minore dell’assistente alla comunicazione in piena autonomia e non in esecuzione delle citate ordinanze cautelari, con conseguente satisfattività della pretesa vantata da parte ricorrente per l’anno scolastico in corso.

15. Per quanto concerne l’accertamento del diritto all’assegnazione dell’assistente alla comunicazione per gli anni futuri il Collegio non può che arrestarsi alla declaratoria generica di tale diritto, con conseguente obbligo di prestazione del relativo servizio a carico del Comune, fermo restando che il relativo dimensionamento, quanto al numero delle ore, non potrà che trovare specificazione del Piano Educativo Individualizzato, da redigersi di anno in anno, secondo quanto già precisato con l’ordinanza sospensiva n. 1101/2010.

16. La domanda così genericamente intesa, relativa all’accertamento del diritto all’assegnazione dell’assistente alla comunicazione infatti si presenta fondata alla stregua della documentazione medica in atti, dalla quale si evince che la minore è stata considerata dalla Commissione medica di prima istanza per l’accertamento dello stato di handicap portatore di handicap con connotazione

di gravità ex art. 3 comma 3 l. 104/92, nonché sordomuta dalla commissione per l’accertamento degli stati d’invalidità civile in condizioni visive e del sordomutismo sordomuta, ai sensi della l. l. 381/70.

Nella diagnosi funzionale, nel profilo dinamico funzionale e da ultimo nel Piano Educativo Individualizzato si è altresì attestata la necessità che alla minore fosse affiancato l’assistente alla comunicazione, in grado di avviare la minore all’apprendimento del linguaggio dei segni.

17. In considerazione di tale documentazione deve pertanto riconoscersi il diritto incomprimibile della minore all’assegnazione di un assistente alla comunicazione, in possesso della indicata professionalità, al fine di assicurare il processo educativo e di integrazione sociale della minore.

Ciò alla stregua del disposto dell’ art. 13 comma 3 della L. 104/92 il quale recita testualmente che "nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni, l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati".

In proposito, con riguardo agli obblighi a carico del Ministero si è statuito che l’assegnazione di un insegnante specializzato di sostegno al bambino disabile costituisce un diritto riconosciuto dall’art. 13 comma 3 della L. 104/1992, la cui inviolabilità discende dall’essere esso strumento necessario per la tutela del diritto all’educazione e all’istruzione, alla salute e all’estrinsecazione della personalità all’interno delle formazioni sociali, con specifico compito dello Stato di rimuovere gli ostacoli che possono impedire il predetto pieno sviluppo della persona umana ( art. 3, 32, 34 e 38 Costituzione). L’organizzazione dell’attività di sostegno da parte delle istituzioni scolastiche non può quindi mai comprimere o vulnerare quel diritto riconosciuto alla persona dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria, ed il servizio reso dall’insegnante di sostegno deve essere garantito in via sostanziale, cioè con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap (T.A.R. Liguria, sez. II – 16/4/2009 n. 742 nonché la giurisprudenza costante di questa sezione, fra le altre ex multis, TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 20 aprile 2010, n. 2054; da ultimo TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 4 novembre 2010 n. 22682).

Simmetricamente si può ritenere che l’organizzazione dell’attività di supporto socio assistenziale da parte degli Enti locali non può, neppure in via di fatto, comprimere o vulnerare il diritto all’educazione, all’integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità riconosciuto alla persona da fonti sovranazionali, dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria. Pertanto, le attività di valenza socio educativa – tra le quali rientra il sostegno individualizzato a favore del soggetto assistito – devono essere prestate con modalità idonee a realizzare lo sviluppo della personalità dell’alunno e a garantire la presenza stabile di un operatore che lo segua costantemente nel processo di integrazione (Consiglio di Stato, sez. IV – 20/5/2009 n. 3104).

Deve al riguardo condividersi quanto affermato nella dal Tar Lombardia Brescia nella sentenza 20/5/2008 n. 520, nonché nella sentenza 4/02/2010, n. 481, laddove ha statutito in proposito

"È indiscutibile che l’invocato art. 13 comma 3 della L. 104/92 introduce l’obbligo cogente – a carico degli Enti locali – di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali nelle scuole di ogni ordine e grado, che si accompagna alle attività curriculari e di sostegno svolte dai docenti specializzati all’uopo assegnati".

Deve inoltre essere sottolineato come, dopo aver garantito il diritto all’inserimento del bambino diversamente abile negli asili nido, l’art. 12 comma 2 della L. 104/92 statuisce che "È garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie", mentre il comma successivo puntualizza che "L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione".

18. In considerazione dell’esplicito disposto normativo si appalesa pertanto infondata la deduzione del Comune in ordine all’insussistenza dell’obbligo a suo carico in riferimento alle prestazioni assistenziali relative alla scuola materna, per essere il detto obbligo sussistente solo in relazione alla scuola dell’obbligo.

Ciò anche in considerazione della circostanza che la figura dell’assistenza alla comunicazione è funzionale non solo e non tanto al diritto all’istruzione del disabile ma in primo luogo a quello all’educazione e all’integrazione scolastica e sociale che non possono che essere assicurati dai primo anni di vita del bambino.

19. Del pari infondata si appalesa la deduzione del Comune in ordine alla circostanza che l’ente locale sarebbe tenuto ad assicurare l’espletamento del servizio nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, ai sensi dell’art. 9 l. 104/92.

Ed invero,ad un più attento esame la figura dell’assistente alla comunicazione va inquadrata non nell’ambito della figura dell’aiuto personale di cui al citato art. 9 l. 104/92, sganciata dal contesto scolastico, ma – in quanto funzionale al completo assolvimento del diritto all’istruzione e all’educazione e all’integrazione che deve essere garantito in ambito scolastico – nella figura dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione, di cui al citato art. 13 comma 3 l. 104/92, che

si presenta come figura che affianca il docente di sostengo nell’assistenza del minore disabile, al fine di assicurare l’integrazione scolastica e sociale del minore.

Pertanto se l’attività di sostegno grava sul M.I.U.R. l’assistenza alla comunicazione grava su gli enti locali e, in relazione ai gradi inferiori di scuola, sul Comune, ai sensi dell’art. 139 comma 1 lett. c) Dlgs. n. 1121998.

20. In tale contesto, al pari di quanto ritenuto in riferimento all’attività di sostegno, si deve ritenere che le difficoltà finanziarie dell’ente locale non possano presentarsi come ostative all’espletamento di un servizio volto ad assicurare un diritto incomprimibile all’integrazione, all’educazione e all’istruzione del disabile con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 l. 104/1992.

Infatti con sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010, depositata in cancelleria il 26 febbraio 2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno; nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui escludeva la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente;

Il Giudice delle leggi ha censurato le richiamate disposizioni in quanto esse avevano inciso sul "nucleo indefettibile di garanzie" a presidio del diritto all’educazione dei disabili in stato di gravità, poiché il limite previsto da quelle norme, sopprimendo la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato, non trovava alcuna giustificazione nel nostro ordinamento, posto che detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave.

21. In ogni caso il Comune non ha dedotto specifiche difficoltà finanziarie ma l’insussistenza dei fondi nel relativo capitolo, condizione questa che non può rilevarsi ostativa all’espletamento del servizio, dovendo il Comune attivarsi con i procedimenti previsti dalla legge contabile per la modifica degli stanziamenti nei vari capitoli di bilancio.

22. Né può assumere rilievo la circostanza dedotta dal Comune che le risorse finanziarie per la prestazione del servizio in parola dovevano essere fornite dall’ATO, non potendo le modalità di organizzazione fra enti dei servizi da espletare a favore degli aventi diritto escludere la responsabilità dell’ente – nella specie comunale – su cui grava l’organizzazione del servizio.

23. Ciò posto, come innanzi anticipato e alla stregua della giurisprudenza costantemente seguita da questa sezione in relazione alla simmetrica figura del docente di sostengo, deve ritenersi che in relazione agli anni futuri non possa pervenirsi alla fissazione del numero delle ore da assicurarsi alla

Minore con l’affiancamento dell’assistente alla comunicazione in quanto il diritto alla relativa assegnazione non si presta ad essere cristallizzato in una formula unica ed immutabile, che sarebbe inevitabilmente destinata a divenire, nel tempo, non più rispondente allo stato evolutivo della minore e deve essere quantificato alla luce di quanto risultante dal profilo dinamico funzionale e dal piano educativo individualizzato, che deve essere redatto di anno in anno (ex multis, TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 20 aprile 2010, n. 2054; da ultimo TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 4 novembre 2010 n. 22682).

24. Va infine respinta la domanda di risarcimento dei danni c.d. esistenziali asseritamente occorsi alla minore, proposta nell’atto introduttivo, in quanto parte ricorrente si è astenuta dal fornire qualsivoglia profilo di prova in ordine al pregiudizio sofferto dalla minore per la mancata tempestiva attivazione delle prestazione dell’assistente alla comunicazione in quanto la sussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile di cui all’art. 2059 c.c. deve essere dimostrata, sempre secondo la S.C., anche quando derivi dalla lesione di diritti inviolabili della persona, dal momento che costituisce "danno conseguenza", e non "danno evento"; né può sostenersi fondatamente che "nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo" (Cass. Civ., SS.UU, sentenza n. 26972 dell’undici novembre 2008).

25. Va infine dichiarato il difetto di legittimazione passiva nei confronti della A.S.L. essendo le pretese di parte ricorrente rivolte contro il comportamento del solo Comune.

26. Il ricorso va pertanto in parte dichiarato improcedibile e in parte accolto, nei sensi innanzi precisati.

La domanda risarcitoria va invece rigettata.

27. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei rapporti fra parte ricorrente e il Comune e si liquidano come da dispositivo.

28. Sussistono eccezionali e gravi ragioni, in considerazione della materia trattata, per la compensazione delle spese di lite nei rapporti fra parte ricorrente e la Asl di Benevento.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

in parte lo dichiara improcedibile e in parte l’accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Rigetta la domanda risarcitoria.

Dichiara il difetto di legittimazione passiva della A.S.L. di Benevento

Condanna il Comune di San Leucio del Sannio alla refusione delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente liquidate complessivamente in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre i.v.a e c.p.a come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 13-04-2011, n. 657 Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nte, e l’avv. Gadaleta, in sostituzione dell’avv. Triggiani, per la Regione;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

l’art. 47 cod. proc. amm.

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

La società ricorrente ha presentato, l’11 ottobre 2010, una domanda di Autorizzazione Unica alla regione Puglia per la costruzione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico di potenza elettrica di 11,85 Mw, allegando la ricevuta di pagamento per oneri istruttori.

La Regione, con nota del 21 dicembre 2010, ha comunicato alla società ricorrente che doveva provvedere all’integrazione degli oneri istruttori, così come stabilito dalla delibera di giunta regionale n.2259 del 26 ottobre 2010, dichiarando altresì che "il procedimento resta sospeso e la società in indirizzo dovrà fornire riscontro entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa; decorso inutilmente tale termine l’istanza si intende automaticamente decaduta".

Avverso questo provvedimento e gli atti presupposti è stato proposto il presente ricorso.

È necessario premettere che nel caso in esame sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo perché l’eventuale mancato pagamento degli oneri istruttori, così come rideterminati, comporta la decadenza della domanda di autorizzazione unica e quindi incide su posizioni di interesse legittimo.

E" infondata l’eccezione di tardività sollevata dall’ Amministrazione regionale quanto all’impugnazione della delibera n.2259 del 2010,atteso che la stessa,in quanto atto di carattere generale manifesta la sua lesività nel momento in cui viene applicata,cioè attraverso l’atto applicativo.

Nel merito il ricorso è fondato.

La l. 18 aprile 2005 n. 62, all’art. 4, stabilisce che gli oneri sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe "predeterminate e pubbliche".

Nel caso in esame, la domanda di autorizzazione unica è stata presentata l’11 ottobre 2010 e quindi prima della delibera della giunta regionale, del 26 ottobre 2010, che ha rideterminato il costo degli oneri istruttori,stabilendo che i maggiori importi debbono essere applicati alle domande presentate nei 180 giorni precedenti l’adozione della stessa delibera.

Pertanto, con la richiesta in esame, si viola il principio di predeterminatezza posto dall’art. 4 della l. 62/2005, in attuazione del principio più generale di irretroattività dell’imposizione patrimoniale ("Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell’attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.").

L’Amministrazione ritiene che l’applicazione della delibera in questione si fonda sul fatto che il provvedimento in questione non può considerarsi formalmente avviato alla data di presentazione della domanda. Poiché l’amministrazione ha quindici giorni per decidere sulla domanda stessa, la data dalla quale far partire la pendenza del procedimento è quella del 26 ottobre 2010, data in cui è stata adottata la delibera in questione.

Questa impostazione non può essere condivida,atteso che la predeterminazione delle tariffe è contemplata in funzione dell’interesse del soggetto che,con la sua richiesta,determina la effettuazione della prestazione,non dell’interesse dell’Amministrazione ad effettuare la prestazione ad un costo stabilito prima che la stessa venga erogata.

Infatti, la ratio della norma che prevede la predeterminazione del costo degli oneri istruttori è quella di assicurare che il soggetto proponente conosca l’importo degli stessi oneri nel momento in cui presenta la domanda; è quindi alla data di presentazione della domanda che deve essere individuato il momento in cui l’onere deve essere quantificabile. In caso contrario, gli oneri istruttori non potrebbero essere quantificati dai soggetti che attivano la procedura, impedendo così agli stessi di formare un piano economico consapevole.

La satisfattività dell’accoglimento del ricorso per il motivo esaminato esime questo giudice dall’esame delle altre censure.

Sussistono valide ragioni per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati in parte qua..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 04-05-2011, n. 2684 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sentenza in epigrafe ha respinto il ricorso di primo grado con il quale il sig. M., assistente capo in congedo del Corpo della Polizia penitenziaria, passato al ruolo civile, ha contestato il rigetto dalla sua istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della causa di servizio; provvedimento che l’Amministrazione intimata ha adottato su parere del Comitato di verifica

Di tale decisione si chiede ora la riforma ritenendola errata ed ingiusta sotto molteplici profili, per violazione di legge ed eccesso di potere

L’Amministrazione pur costituita e presente in giudizio non ha però presentato memorie.

Alla camera di consiglio del 5 aprile la causa è stata chiamata è trattenuta in decisione dopo che i difensori delle parti a mente dell’ art.60 c.p.a., sono state sentiti sul proposito del collegio di decidere il merito della controversia.

L’appello è fondato.

Il Comitato di verific, al negativo parere del quale l’Amministrazione s’è adeguata, ha motivato il rigetto dell’anzidetta domanda proposta da M. escludendo che l’infermità lamentata potesse essere posta in relazione con il lavoro concretamente svolto, " in quanto trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neurovegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta.

Non rinvenendosi, nel caso di specie documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee…".

Queste le ragioni che fondano il parere negativo sull’istanza predetta.

Senonché e diversamente, a parere del collegio, dette situazioni conflittuali sussistono e sono emerse nell’ambito del giudizio promosso dinanzi allo stesso T.a.r.Pescara dal medesimo sig. M. per chiedere i danni da condotta "mobizzante" tenuta nei suoi confronti dall’Amministrazione.

Tale giudizio si è concluso con l’accoglimento del ricorso e soprattutto con il disvelamento del grave comportamento persecutorio perpetrato nei riguardi dell’odierno ricorrente, che ha indotto il giudice territoriale all’integrale accoglimento della domanda con sentenza n.339 del 2007.

Poiché tale decisione non è stata sottoposta ad impugnazione dall’Amministrazione, il collegio ritiene che il riportato giudizio del Comitato di verifica sia manchevole nella parte in cui esclude la presenza "di documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee…." a determinare l’infermità lamentata con l’istanza da esso esaminata.

Tale parere deve quindi essere rivisto alla luce di quanto perentoriamente ed inoppugnabilmente emerso nel giudizio conclusosi con la menzionata decisione del T.a.r. Pescara.

Da ciò deriva il dovere dell’Amministrazione di sottoporre al Comitato di verifica il caso del sig. M. in relazione al riconoscimento della causa di servizio da esso avanzata, non trascurando di relazionare sulle emergenze di natura ambientale e sulle conseguenze di carattere medicolegale poste in evidenza nella già citata decisione.

L’appello deve essere, quindi, accolto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano per entrambi i gradi come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso di primo grado ai fini del riesame della domanda di riconoscimento della causa di servizio proposta dall’appellante.

Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite che si liquidano per entrambi i gradi in euro 3.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 20-05-2011, n. 4428 Motivazione dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con bando n. 13620 del 23.12.2009 l’Infn – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, indiceva una procedura selettiva per titoli ed esame colloquio, per 7 posti relativi al profilo di Dirigente Tecnologo, I livello professionale, ammettendo a partecipare i dipendenti dell’Istituto che:

"- risultino in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2009, con inquadramento, alla stessa data, nel profilo di Primo Tecnologo;

risultino in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del presente bando".

L’art. 5 del bando stabiliva che "I candidati possono altresì dimostrare il possesso dei titoli (escluse le pubblicazioni) mediante le forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal d.p.r. n. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà, da rendere secondo lo schema allegato n. 2)"(comma 5); "Nei casi in cui siano prodotte dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà i candidati dovranno allegare alla domanda di ammissione, pena la nullità delle dichiarazioni stesse, la fotocopia di un documento di identità in corso di validità" (comma 6); "Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni o altri lavori a stampa eventualmente già presentati all’Infn o ad altre amministrazioni o a documenti o pubblicazioni o altri lavori a stampa allegati a domande di partecipazione ad altri concorsi o procedure selettive" (comma 7).

Il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato dell’Ente con la qualifica di II livello professionale di Primo Tecnologo, asseritamente in possesso di tutti i requisiti, presentava nei termini prescritti la domanda di partecipazione. Tuttavia, nell’allegare la documentazione attestante il proprio curriculum, non la corredava della copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, come richiesto, a pena di nullità, dall’art. 5 del bando di concorso.

La Commissione esaminatrice, preso atto che la domanda era sprovvista della copia del documento di riconoscimento, con provvedimento prot. n.17934 del 7.10.2010 provvedeva a comunicare al B. "l’esclusione dal proseguimento nella procedura selettiva in parola" in quanto "…. – sulla base della documentazione validamente prodotta ai sensi degli artt. 3, VI capoverso, e 5, III, IV, V e VI capoverso del bando – Ella ha conseguito una valutazione dei titoli, in relazione al riconoscimento della capacità di cui agli artt. 1, II capoverso, e 6, II capoverso del bando (…) complessivamente non favorevole al fine dell’ammissione all’esame colloquio".

Con il ricorso in epigrafe il B. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva nonché il bando di concorso, nella parte in cui, all’art. 5, comma 6, prevede che i candidati, ove si avvalgano di dichiarazioni sostitutive di atto notorio, devono allegare alla domanda di partecipazione una fotocopia del documento di identità.

Questi i motivi dedotti con il gravame:

1) Violazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 7.8.1990, n. 241; eccesso di potere per difetto di motivazione ed illogicità;

2) Violazione ed erronea applicazione dei criteri previsti dall’art. 5 del bando di concorso n. 13620/2009; violazione dei principi generali in materia di valutazione dei titoli nei concorsi pubblici; eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà; difetto di motivazione;

3) Violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 38 del d.p.r. n. 445/2000; eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità; ingiustizia manifesta e difetto di motivazione.

Si è costituito nel presente giudizio l’Infn, per resistere al ricorso in epigrafe, pregiudizialmente eccependo il difetto di "legitimatio ad causam" della Commissione esaminatrice a cui il ricorrente aveva notificato l’atto introduttivo; nel merito, l’Istituto intimato ha chiesto il rigetto del gravame siccome infondato.

Con decreto presidenziale n. 4788/2010 del 29 ottobre 2010 è stata disposta l’ammissione con riserva del ricorrente a sostenere l’esame colloquio, ammissione poi confermata nella camera di consiglio del 18 novembre 2010 con ordinanza collegiale n. 5000/2010, di tal che il B. ha partecipato al suddetto colloquio.

In seguito, nell’effettuare la valutazione finale del ricorrente, la Commissione esaminatrice ha omesso di considerare i titoli e le pubblicazioni la cui mancata valutazione aveva già causato l’esclusione del ricorrente dal richiamato colloquio, come riscontrato dall’interessato a seguito di formale accesso agli atti della procedura concorsuale, nel corso del quale prendeva visione dei verbali e della scheda di valutazione personale.

Avverso tali atti l’odierno deducente si è gravato con atto di motivi aggiunti, notificato – anche nei confronti del controinteressato sig. T.R. – in data 1819 febbraio 2011, per censurare i seguenti vizi:

4) Violazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 7.8.1990, n. 241; eccesso di potere per difetto di motivazione ed illogicità; illegittimità derivata;

5) Violazione ed erronea applicazione dei criteri previsti dall’art. 5 del bando di concorso n. 13620/2009; violazione dei principi generali in materia di valutazione dei titoli nei concorsi pubblici; eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà; difetto di motivazione; illegittimità derivata.

Alla Pubblica Udienza del 19 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Preliminarmente occorre scrutinare l’eccezione sollevata dalla difesa dell’Istituto intimato, concernente il difetto di legitimatio ad causam della Commissione esaminatrice a cui il ricorrente ha notificato il ricorso, in quanto essa è organo straordinario dell’ amministrazione resistente e, come tale, priva della capacità di stare in giudizio.

L’eccezione è fondata.

Osserva in proposito il Collegio che la nozione di legitimatio ad causam, che si ricava dal processo civile, è relativa alla astratta riferibilità del rapporto giuridico processuale al soggetto che agisce (o viene convenuto in giudizio), e quindi investe il profilo della corrispondenza tra il soggetto che agisce (o nei cui confronti si agisce) e il destinatario della sentenza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 ottobre 2010, n. 7591; id., 12 marzo 2002, n. 1452).

Nella controversia in esame è l’Infn il titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio e destinatario della sentenza che tale giudizio va a definire, in quanto è all’Istituto nel suo complesso che sono imputati gli effetti e i risultati della contestata procedura concorsuale, svoltasi per mezzo dell’attività compiuta dalla Commissione esaminatrice. Correttamente, pertanto, il ricorso in epigrafe è stato proposto nei confronti del suddetto Istituto perché assumesse la veste di parte processuale nella odierna controversia, costituendosi in giudizio per mezzo dell’organo esterno a ciò abilitato dalla legge o dallo Statuto, avente la legale rappresentanza dell’ente.

Non altrettanto può dirsi per la Commissione esaminatrice, che non ha titolo alcuno ad essere intimata nell’odierno giudizio, né in proprio né per conto dell’Infn.

Essa, infatti, non è titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio e non risulta investita di competenze diverse e ulteriori rispetto a quelle afferenti alla definizione della procedura di selezione de qua, per l’espletamento della quale veniva istituita ad tempus, e pertanto non ha veste alcuna per assumere in proprio la posizione di parte processuale nella presente lite.

Va parimenti esclusa la legittimazione della Commissione ad essere evocata in giudizio quale organo dell’Istituto, in quanto, come già rilevato, nel nostro ordinamento gli enti pubblici non territoriali stanno in giudizio per mezzo dell’organo esterno a ciò deputato, di solito il presidente, avente la legale rappresentante dell’ente; e tale requisito non sussiste nei confronti della Commissione, che è un organo temporaneo, quanto alla durata, e straordinario, quanto alla funzione, a competenza circoscritta e privo di rappresentatività verso l’esterno.

Passando all’esame del merito, con il primo ed il secondo motivo di ricorso – che si esaminano congiuntamente per connessione logica delle censure – nel richiamare gli artt. l, 2 e 3 della 1egge 241/1990, si contesta innanzitutto la valutazione dei titoli presentati dal ricorrente in quanto gli stessi, in occasione di due precedenti procedure selettive, sarebbero stati valutati positivamente, mentre, al contrario, nella procedura de qua, non avrebbero consentito al B. l’ammissione all’esame colloquio.

La censura è priva di pregio.

A tal riguardo è sufficiente considerare che ogni procedura selettiva ha una propria lex specialis che ne individua la disciplina e i requisiti di partecipazione; nella valutazione di questi ultimi, la commissione esaminatrice non trova alcun vincolo nei giudizi espressi da precedenti commissioni in distinte procedure concorsuali, nemmeno nell’ipotesi in cui vengano al suo esame titoli già scrutinati da altre commissioni.

In ogni caso, la doglianza è inconferente, atteso che le ragioni di esclusione del ricorrente dall’ulteriore fase della selezione risiedono – come sarà diffusamente illustrato nel corso della disamina delle successive censure – nella incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda di partecipazione e non anche nella diversa, meno favorevole valutazione dei titoli posseduti dal candidato da parte della attuale commissione di concorso, rispetto alle valutazioni effettuate dalle commissioni precedenti.

Il ricorrente lamenta, in secondo luogo, il difetto di motivazione del provvedimento di esclusione, a tenore della quale il ricorrente ha riportato una valutazione non favorevole dei titoli.

La censura non merita adesione.

Al riguardo, giova richiamare l’insegnamento della giurisprudenza che, nel superare le impostazioni delle teorie formali, ritiene la motivazione del provvedimento amministrativo finalizzata a consentire al cittadino la ricostruzione dell’iter logico e giuridico attraverso cui l’amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, controllando, quindi, il corretto esercizio del potere ad esso conferito dalla legge e facendo valere, eventualmente nelle opportune sedi, le proprie ragioni. Pertanto, la garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato non viene meno per il fatto che nel provvedimento amministrativo finale non risultino chiaramente e compiutamente rese comprensibili le ragioni sottese alla scelta fatta dalla pubblica amministrazione, allorché le stesse possano essere agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento, e ciò in omaggio ad una visione non meramente formale dell’obbligo di motivazione, ma coerente con i principi di trasparenza e di lealtà desumibili dall’art. 97 cost. (da ultimo Consiglio di Stato IV, 14 aprile 2010, n. 2084; conformemente id., 30 maggio 2005, n. 2770; id., 14 febbraio 2005, n. 435; id. V, 20 ottobre 2004, n. 6814).

Ove quindi il provvedimento risulti motivato, nel senso giuridico e nella decisione tecnica, non solo dalla sua lettura, ma da quella degli atti del procedimento comunque noti o conoscibili dal privato, le doglianze sul difetto di motivazione dell’atto conclusivo non possono essere accolte.

Tale vicenda è quella che si realizza concretamente nella fattispecie de qua, dove la motivazione del provvedimento di esclusione è comunque in atti, oltre che nel provvedimento stesso.

E invero, dal combinato disposto dei commi 3, 5 e 6 dell’art. 5 del bando impugnato, peraltro distintamente richiamati nella lettera di esclusione, risultava l’obbligo di idonea documentazione dei titoli, consentita anche a mezzo di dichiarazioni ai sensi del d.p.r. n. 445 /2000. In caso di dichiarazioni presentate ai sensi del d.p.r. suddetto, però, il bando prevedeva l’onere – tra l’altro esplicitamente disposto dall’art. 38 del d.p.r. citato – da parte dell’ aspirante, di allegare copia fotostatica del documento di identità, la cui mancanza avrebbe determinato la nullità delle domande e, dunque, l’impossibilità di valutare i titoli.

Dalla documentazione prodotta dal ricorrente, tuttavia, risultava che la relativa dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, non era stata accompagnata dalla copia fotostatica del documento di identità e, come tale, è stata ritenuta nulla ai sensi della lex specialis della procedura come dell’art. 38 citato.

Orbene, in base ai principi generali informatori delle procedure selettive, di cui al d.p.r. n. 487/1994), come confermati da pacifica giurisprudenza, il bando di concorso "è la lex specialis della procedura e va rispettato dalla commissione (…) con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando" (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 14.05.2007, n. 2423), di tal che, nel caso di specie, a fronte della chiarezza della lettera del bando di concorso, l’esclusione del ricorrente si poneva come un atto dovuto e vincolato.

Pertanto, la intrinseca sufficienza della motivazione dell’atto di esclusione impugnato può predicarsi in quanto "la riscontrata mancanza di un prescritto requisito obbliga la p.a. ad escludere l’interessata con un atto vincolato costituente adempimento di un preciso dovere d’ufficio e non necessitante, dunque, di alcuna motivazione particolarmente approfondita, al di là del riferimento alla normativa violata per carenza di detto requisito che, per pacifica giurisprudenza, costituisce esauriente spiegazione delle scelte amministrative legate al mero riscontro della mancanza di una connotazione imposta, invece, dalla precisa normativa specificamente applicabile alla fattispecie" (Cons. Stato, Sez. VI, 23.02.2007, n. 994).

Infine, giova considerare che, trattandosi di atto di natura vincolata, nella specie trovano applicazione i principi di cui all’art. 21octies, comma 2, della legge n. 241/1990, che precludono l’annullamento del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento – quali sono gli artt. 2 e 3 della 1egge 241/1990, invocati dal ricorrente – quando, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

E invero, considerata la chiarezza del bando di concorso, nonché l’incompletezza

della documentazione presentata dal ricorrente in violazione della lex specialis della procedura, il provvedimento adottato nei confronti dello stesso non avrebbe potuto avere altro contenuto che quello della esclusione dalla successiva fase della procedura concorsuale.

Con il terzo motivo di gravame si contesta l’art. 5, comma 6, del bando il quale, nel prevedere la possibilità di dimostrare il possesso dei titoli con dichiarazioni rese ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, disponeva che "i candidati dovranno allegare alla domanda di ammissione, pena la nullità delle dichiarazioni stesse, la fotocopia di un documento di identità in corso di validità".

In particolare si censura l’illegittimità del comportamento dell’Amministrazione considerato che, trattandosi di un concorso interno, l’Istituto era già in possesso di tutti i dati dei propri dipendenti partecipanti alla procedura selettiva.

La doglianza non è meritevole di favorevole considerazione.

Preliminarmente occorre rilevare la tardività della censura, con la quale, in sede di impugnazione del provvedimento di esclusione dalla procedura, si contesta una norma del bando asseritamente illegittima e inequivoca nella sua formulazione, già chiara nella sua portata ab origine e manifestamente disattesa dal ricorrente in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.

In ogni caso, quanto al merito della censura, oltre quanto sin qui considerato deve ancora rilevarsi che l’obbligo di accludere la copia fotostatica del documento di identità non risultava, nella specie, intrinsecamente superfluo, in quanto, prima ancora che dalla lex specialis di gara, esso era imposto dall’art. 38 del d.p.r. n. 445/2000 ed è principio generale in materia di semplificazione dell’attività amministrativa. La contestata clausola del bando, dunque, lungi dall’essere arbitraria o illogica, era pienamente conforme ai principi generali in materia di semplificazione dell’ azione amministrativa dettati dal regolamento ( d.p.r. n. 445/2000).

Con il provvedimento di esclusione impugnato, pertanto, la Commissione si è esclusivamente limitata ad ottemperare pienamente alle previsioni della lex specialis della procedura concorsuale, nonché alla richiamata normativa.

E la disciplina recata dal bando di concorso, al successivo comma 7 dell’art. 5, chiaramente disponeva che "non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni o altri lavori a stampa eventualmente già presentati all’INFN o ad altre amministrazioni o a documenti o a pubblicazioni o altri lavori a stampa allegati a domande di partecipazione ad altri concorsi o procedure selettive", pertanto l’assunto di parte ricorrente volto a contestare la richiamata disposizione in quanto "impone l’allegazione del documento di identità pur trattandosi di concorso interno" risulta privo di fondamento.

Tale obbligo di allegazione documentale, vale la pena di soggiungere, sussiste e assume particolare rilevanza, non solo in materia di procedure concorsuali, ma anche in tema di appalti pubblici, dove la stazione appaltante non potrebbe considerare valide le dichiarazioni, rese ai sensi del menzionato d.p.r., che siano sprovviste della copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, in quanto ne sia eventualmente entrata in possesso in occasioni di precedenti procedure ad evidenza pubblica.

E invero, in materia di dichiarazioni per cui è causa, l’orientamento univoco della giurisprudenza è nel senso che "Non può ritenersi illegittima la clausola di un bando di gara che richieda, ai fini della partecipazione, la produzione della fotocopia del documento di identità dell’offerente recante la sottoscrizione in originale. Infatti, le clausole del bando di gara sono illegittime per eccesso di potere solo se impongono adempimenti manifestamente illogici o sproporzionati, laddove l’adempimento richiesto dalla suddetta clausola non può ritenersi né illogico né sproporzionato; non illogico, atteso che esso giova a verificare l’attribuibilità della domanda di partecipazione e dell’offerta al soggetto offerente, mediante riscontro dell’identità della firma in calce alla domanda di partecipazione, all’offerta, al documento di identità; non sproporzionato, atteso che determina la sola conseguenza di leggere attentamente il bando e apporre una firma" (Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2011 n. 2478). Di conseguenza, "nella previsione di cui al combinato disposto degli artt. 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, d.p.r. 445/2000, l’allegazione della copia fotostatica, sia pure non autenticata, del documento di identità dell’interessato vale a conferire legale autenticità alla sua sottoscrizione apposta in calce ad una istanza o ad una dichiarazione e non rappresenta un vuoto formalismo, ma, semmai, si configura come l’elemento della fattispecie normativa diretto a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica; pertanto, la mancata allegazione del documento di identità non costituisce una mera irregolarità sanabile con la sua produzione postuma, ma integra gli estremi di una palese e insanabile violazione della disciplina regolatrice della procedura amministrativa" (Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 435; id., V, 7.11.2007, n. 5761).

Stanti le argomentazioni sin qui svolte, il ricorso è nel suo complesso infondato e va respinto.

All’infondatezza del ricorso consegue altresì l’infondatezza del successivo atto per motivi aggiunti, con il quale si ripropongono, nella sostanza, due questioni già prospettate nell’atto introduttivo del presente giudizio.

La prima rappresenta una riproposizione del primo motivo di ricorso, in cui si lamenta il difetto di motivazione del provvedimento di esclusione, che impedirebbe la ricostruzione dell’iter logico seguito dalla commissione esaminatrice, e pertanto la doglianza va disattesa per le ragioni già diffusamente rappresentate.

Con la seconda, si lamenta la violazione ed erronea applicazione dei criteri previsti dall’art. 5 del bando di concorso, assumendo la mancata valutazione di tre delle sette voci relative alla valutazione dei titoli e, per le altre voci, deducendo la parzialità della valutazione per la mancata considerazione di alcuni titoli e pubblicazioni. Il B. evidenzia inoltre una propria maggiore professionalità rispetto a quella dei vincitori del concorso, tra i quali il controinteressato evocato nel presente giudizio, effettuando un confronto tra i titoli, le pubblicazioni e le esperienze professionali propri e quelli di questi ultimi. Infine, l’interessato contesta nuovamente il prescritto obbligo di allegazione di copia fotostatica del documento di identità alle dichiarazioni rese ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Neanche le censure svolte con il secondo motivo aggiunto hanno pregio.

E invero, mentre si rinvia alle precedenti considerazioni quanto al contestato obbligo di allegazione documentale, per le altre censure è sufficiente osservare che si tratta di questioni inconferenti e totalmente prive di efficacia dirimente, atteso che le ragioni della esclusione e della successiva mancata considerazione dei titoli del ricorrente in sede di colloquio, risiedevano non già nell’apprezzamento intrinseco del valore e del contenuto dei titoli presentati, bensì nella rilevata nullità della dichiarazione, resa dal candidato ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 in assenza del richiamato requisito formale, che precludeva ogni valutazione dei titoli medesimi in essa dichiarati.

Deve pertanto concludersi che correttamente l’Amministrazione intimata, nel consentire al ricorrente di sostenere la prova orale – dopo che la Sezione, pur senza pronunciarsi sulla correttezza della produzione documentale dallo stesso effettuata, lo aveva ammesso con riserva – ne valutava solo i titoli ritenuti validamente prodotti.

Ne consegue che anche i motivi aggiunti sono infondati e pertanto, insieme al ricorso introduttivo, devono essere respinti.

Sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.