Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-05-2013) 23-10-2013, n. 43344

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 11.10.2012 la Corte di Appello di Lecce riformava parzialmente la sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Brindisi nei confronti di P.M., dichiarato responsabile dei reati ascrittigli ai sensi dell’art. 56 c.p., art. 624 bis c.p., commi 1 e 3 in relazione all’art. 625 c.p., n. 2; art. 624 bis c.p., comma 1 e comma 3, n. 2, con recidiva (fatti acc. in data (OMISSIS)) riducendo la pena inflitta dal primo giudice, con le già concesse attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti, ad anni due e mesi due di reclusione Euro 500,00 di multa, con la ritenuta continuazione e tenuto conto della diminuente del rito abbreviato, ex art. 442 c.p.p.. Per l’effetto veniva eliminata la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo – ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e) la assoluta carenza ed illogicità della motivazione in riferimento al giudizio di colpevolezza dell’imputato.

Evidenziava sul punto che la Corte territoriale aveva motivato nel merito adeguandosi alla motivazione resa dal primo giudice senza tener conto delle deduzioni difensive. A riguardo rilevava che dalla motivazione non era dato comprendere le ragioni in base alle quali il giudice aveva ritenuto sussistente la prova della ascrivibilità di tutti i reati contestati all’imputato, mentre costui aveva reso dichiarazioni confessorie unicamente in ordine al tentato furto nell’esercizio "(OMISSIS)". Infine rilevava l’inadeguatezza dei rilievi formulati dai giudici di appello (che avevano attribuito rilievo alla vicinanza degli immobili nei quali erano avvenuti i furti ed alla compatibilità dell’attrezzo utilizzato per infrangere le porte di ingresso di abitazioni, attribuito alla disponibilità del P.. A riguardo evidenziava che le videoriprese dell’imputato avevano solo rivelato che egli aveva tentato di entrare nell’esercizio commerciale anzidetto, ma non avevano posto in luce il possesso di alcuno strumento utilizzato per commettere il reato.

Per tali motivi chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso deve ritenersi privo di fondamento.

Va preliminarmente osservato che dal provvedimento si evince che il predetto imputato era stato individuato quale autore della condotta di tentativo di furto in base alle videoriprese effettuate da un impianto esistente presso la porta d’ingresso dell’esercizio commerciale.

Quanto alle fattispecie di furto consumato(avvenuto con la sottrazione di beni dalle abitazioni di S.N. e L.N. A.) si era evidenziato a carico dell’imputato che le azioni erano avvenute in stretta connessione temporale, ed in luoghi ubicati nella medesima via, e che la Polizia aveva riscontrato "una perfetta Compatibilità "tra la traccia effrazione rinvenuta presso le abitazioni nelle quali erano stati realizzati i furti e la traccia rinvenuta sulla porta d’ingresso dell’esercizio di ristorazione ove era stato realizzato il tentativo di furto.

Tra l’altro si dava atto del rinvenimento di refurtiva, in occasione dell’arresto del P., avvenuto in data (OMISSIS) in flagranza di reato.

Orbene emerge dal testo del provvedimento impugnato che la Corte territoriale ha reso congrua motivazione, in ordine ai rilievi dell’appellante per quanto riguarda la valutazione delle risultanze processuali, specificamente menzionate, ponendo in rilievo che lo stesso imputato aveva accompagnato il personale di polizia nel luogo in cui era stata consumata la condotta furtiva consentendo il rinvenimento di altra refurtiva. Il giudice di merito ha dunque coerentemente esaminato i dati probatori, secondo i criteri stabiliti dall’art. 192 c.p.p., secondo i canoni giurisprudenziali stabiliti da questa Corte (v. Sez. 4, 23.10.2008, n. 39882 – RV 242123 – per cui l’indizio ha valore probatorio se il dato di fatto di cui si compone è connotato dal requisito della certezza, che implica la verifica processuale della sua sussistenza – v. altresì Sez. 2, 2.10.2009, n. 40731, Colombo – RV 245124 – per cui il riconoscimento diretto dell’imputato operato da giudice mediante l’esame dei fotogrammi estratti dalla registrazione TV a circuito chiuso durante una rapina, può costituire indizio che concorre con altri elementi di prova, a completare il quadro probatorio di cui all’art. 192 c.p.p., comma 2).

Alla luce di tali rilievi deve ritenersi adeguatamente valutata dal giudice di merito l’esistenza di indizi tali da costituire prova certa della responsabilità dell’imputato odierno ricorrente per i reati ascrittigli.

Pertanto appare priva di fondamento la censura difensiva di illogicità della motivazione, e va pronunziato il rigetto del ricorso, a cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15716 INFORTUNI SUL LAVORO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 16 ottobre 1991, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L. esponeva che il (OMISSIS) l’agricoltore I.F., mentre col gregge attraversava da sinistra a destra la statale (OMISSIS), era stato investito dall’autovettura Mini Minor tg. (OMISSIS) riportando lesioni gravissime che ne determinarono il decesso tre giorni dopo. Deduceva che P.N.S., conducente l’autovettura, con sentenza divenuta irrevocabile il 29 gennaio 1991, era stato riconosciuto colpevole del delitto di omicidio colposo in danno dello I., cui era stato attribuito un concorso di colpa del 25%. Aggiungeva che il costo delle prestazioni erogate ammontava a L. 17.804.960 già detratta la somma di L. 14.978.931, corrispondente al massimale assicurato, versato dalla S.A.l. ad esso Istituto nelle more del giudizio penale.

Premesso quanto sopra, l’I.N.A.I.L. conveniva in giudizio il P. e, invocando la norma di cui all’art. 1916 c.c., ne chiedeva la condanna al pagamento di L. 178.604.960 oltre rivalutazione ed interessi.

Con sentenza 25 febbraio 2004 il Tribunale d’Isernia rigettava la domanda ritenendo che il direttore di sede non fosse legittimato a promuovere la lite.

La Corte d’Appello di Campobasso, con sentenza del 16 maggio 2005 in parziale accoglimento dell’appello proposto da I.N.A.I.L. dichiarava la legitimatio ad processum del direttore della sede di (OMISSIS) dell’Istituto e rigettava nel merito la domanda proposta in quanto non provata.

Propone ricorso per cassazione l’I.N.A.I.L. con unico motivo.

L’intimato P.N.S. non ha svolto difese.

L’INAIL ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1916, 2697 c.c., dell’art. 112 c.p.c. avendo la Corte di Appello erroneamente ritenuto che spettasse all’INAIL l’onere della prova dell’entità del danno patrimoniale risarcibile in favore degli eredi della vittima dell’infortunio.

La giurisprudenza assolutamente pacifica di questa Corte (ampiamente citata anche nelle memorie dell’Istituto ricorrente) ritiene che "In tema di prova della congruità della indennità corrisposta dall’INAIL al lavoratore nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, poichè l’Istituto svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, tali atti, come attestati dal direttore della sede erogatrice, sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l’atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento; pertanto, in difetto di contestazioni specifiche, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge, e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede, (tra le tante: Cass. 1 dicembre 1999 n. 13377; Cass. 14 aprile 2003 n. 5909; Cass. 15 ottobre 2007 n. 21540).

La sentenza impugnata, non avendo correttamente applicato il principio sopra indicato, merita quindi di essere cassata con rinvio, le spese del presente giudizio di cassazione saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Campobasso in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ., sez. II 06-10-2006, n. 21632 CONTRATTI IN GENERE – INVALIDITÀ – NULLITÀ DEL CONTRATTO – Rilevabilità d’ufficio – Coordinamento con il principio della domanda

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Fatto

Il ? B.S., proprietario di parte di un immobile sito in ?, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di quella città, il germano B. F., proprietario della parte restante, perchè fosse condannato al risarcimento dei danni provocati dall’utilizzazione abusiva di parti comuni e dall’esecuzione di lavori di ristrutturazione nella proprietà esclusiva (lesioni strutturali) nonchè al pagamento di alcuni debiti e, a seguito dell’accordo verbale con il medesimo, in base al quale sarebbe stato consentito il passaggio di due altre canne fumarie nel proprio immobile in corrispettivo della cessione di uno stanzino – ripostiglio, alla rimozione delle tre canne fumarie realizzate dal convenuto, nonostante il rifiuto di provvedere a tale alienazione.

B.F. resisteva alla domanda avversaria ed instava, in via riconvenzionale, per il risarcimento del danno e la rifusione di somme dovutegli dall’attore.

Il processo, interrotto a seguito della morte del convenuto, veniva riassunto nei confronti degli eredi B.G., T. M. e B.A., con la successiva costituzione di costoro.

Con sentenza del 3 maggio 2000 il G.O.A. dell’adito Tribunale, dichiarati integralmente compensati i reciproci crediti e respinto un capo della domanda risarcitoria di parte attrice, condannava gli eredi B. – T. a risarcire i danni derivati dalle lesioni rilevate al punto 5 della relazione del ctu, a rimuovere le canne (due fumarie ed una di areazione) ed a rifondere all’attore i due terzi delle spese di causa, compensandole per il residuo.

Osservava quel giudice che i rilevi del ctu contenevano una analitica descrizione delle lesioni, risalenti al fatto dell’originario convenuto, riscontrate nel vano scala, al primo e secondo piano, e che era altresì provato per testi de relato l’accordo tra i due germani in ordine all’installazione delle canne in corrispettivo dell’alienazione dello stanzino, nonchè la violazione di detto patto da parte del convenuto medesimo.

Proposto gravame da B.G., nella contumacia di T. M. e B.A., con sentenza del 24 aprile 2002 la Corte d’appello di Lecce accoglieva, per quanto di ragione, l’impugnazione e, per l’effetto, rigettava la domanda di risoluzione contrattuale e di rimozione delle canne fumarie proposta da B. S. con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado;

precisava la statuizione sub n. 4 della gravata pronunzia nel senso che gli eredi di B.F. erano condannati a riparare le fessurazioni e le lesioni mediante: a)rimozione dell’intonaco; b) sarcitura delle lesioni mediante pulitura, bagnatura, sigillatura con malta cementizia, rinzaffatura con schegge di pietra viva e laterizio; c) ripresa dell’intonaco; d) tinteggiatura, e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione B. S. sulla base di due motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso B.G..

Diritto

Con i due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, si denunzia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. nonchè dell’art. 1421 c.c.. Rileva il ricorrente che il giudice d’appello, chiamato a decidere sulla domanda di risoluzione del contratto e di riduzione in pristino, è andato oltre i suoi compiti ed ha riconosciuto ex officio un quid che non risultava mai chiesto dalle parti in giudizio, ossia la nullità dell’accordo verbale ai sensi dell’art. 1350 c.c., n. 4 e dell’art. 1351 c.c..

Non avendo l’attore B.S. chiesto l’esecuzione del contratto, ma la rimozione delle canne fumarie a seguito dell’inadempimento di controparte, era configurabile nel caso di specie una domanda di risoluzione implicita dell’accordo che non atteneva alla sua applicazione o esecuzione, mentre, dal canto suo, l’originario convenuto B.F. e dopo il suo decesso l’appellante B.G. non avevano mai eccepito in giudizio la nullità dell’accordo in questione, essendosi limitati ad opporsi alla rimozione delle canne fumarie, perchè esistenti per servitù per destinazione del padre di famiglia, eccependo altresì la nullità della domanda avversaria per difetto di causa petendi. In tale contesto ed in assenza di qualsivoglia attività assertiva delle parti in tal senso, la Corte salentina non avrebbe potuto, ad avviso del ricorrente, rilevare d’ufficio la nullità del contratto verbale per difetto di forma scritta.

Ciò aveva invece fatto ponendosi in consapevole contrasto con il predominante orientamento giurisprudenziale di legittimità contrario al rilievo d’ufficio della nullità del contratto quando la domanda tenda al suo annullamento o alla rescissione o, come nella specie, alla risoluzione, conformandosi, invece, ad un orientamento nettamente minoritario che considera privo di sostanziale fondamento teorico dogmatico l’approccio che distingue tra domande di adempimento e domande di annullamento, rescissione e risoluzione del contratto.

La Corte territoriale aveva pertanto violato i principi del giusto processo e della corrispondenza fra chiesto e pronunciato (artt. 99 e 112 c.p.c.). Il ricorso è fondato.

Va rimarcato come con indirizzo maggioritario questa Corte ha affermato che "il potere del giudice di dichiarare d’ufficio la nullità di un contratto ex art. 1421 c.c. va coordinato con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 c.c., sicchè solo se sia in contestazione l’applicazione o l’esecuzione di un atto, la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice è tenuto a rilevare, in qualsiasi stato e grado del processo, l’eventuale nullità dell’atto; al contrario qualora la domanda sia diretta a fare dichiarare la invalidità del contratto o a farne pronunziare la risoluzione per inadempimento, la deduzione (nella prima ipotesi) di una nullità diversa da quella posta a fondamento della domanda e (nella seconda ipotesi) di una qualsiasi causa di nullità o di un fatto costitutivo diverso dall’inadempimento, sono inammissibili; nè tali questioni possono essere rilevate d’ufficio, ostandovi il divieto di pronunziare ultra petita (cfr. ex plurimis: Cass. 6 agosto 2003 n. 11847; Cass. 14 gennaio 2003 n. 435; Cass. 17 maggio 2002 n. 7215 cui adde, seppure in epoca più risalente, Cass., Sez. Un., 3 aprile 1989 n. 1611 e Cass., Sez. Un. 25 marzo 1988 n. 2572). In altri termini, l’indicato orientamento giurisprudenziale, nel limitare gli effetti scaturenti dalla lettura dell’art. 1421 c.c. afferma che quest’ultima disposizione deve essere coordinata con la statuizione dell’art. 112 c.p.c. che, sulla base del principio dispositivo su cui va modellato il processo, impone al giudicante il limite insuperabile della domanda attorea. Così la rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto opera quando si chieda l’adempimento del contratto stesso, allorquando cioè si vogliano far valere diritti presupponenti la validità del contratto medesimo, in considerazione del potere – dovere del giudice di vanificare la sussistenza delle condizioni dell’azione, indipendentemente dalla condotta processuale della parte nei cui confronti si chiede che il contratto spieghi i suoi effetti.

Ne consegue che la nullità può essere rilevata d’ufficio solo se si pone – va ancora una volta ribadito – in contrasto con la domanda dell’attore, solo se cioè questi ha chiesto l’adempimento del contratto, in quanto il giudicante può sempre rilevare d’ufficio le eccezioni, che non rientrino tra quelle sollevabili unicamente tra le parti e che soprattutto non amplino l’oggetto della controversia, ma che, per tendere al rigetto della domanda stessa, si configurano come mere difese del convenuto, dovendosi di contro pervenire a diverse conclusioni nei casi in cui la nullità si colloca non nell’ambito delle eccezioni ma "nella zona delle difese dell’attore, che l’attore avrebbe potuto proporre, ma non ha proposto" (cfr. al riguardo tra le altre anche Cass. 9 febbraio 1995 n. 1453; Cass. 9 febbraio 1994 n. 1340; Cass. 15 febbraio 1991 n. 1589).

Questa Corte non ignora che, in linea con una parte della dottrina, qualche decisione – non condivide la tesi che la rilevabilità d’ufficio della nullità debba essere limitata unicamente alla domanda di adempimento del contratto, rimarcando al riguardo che la sequenza logico – giuridica su cui si fondata detta domanda è la stessa di quella propria della risoluzione di inadempimento, perchè anche quest’ultima "si appoggia con identico grado di coerenza logica e giuridica sulla validità del negozio: da questo promana il rapporto, se ne chieda la risoluzione o si esiga l’adempimento della prestazione in essa dedotta". Ed a conforto di tale diversa opinione, volta ad estendere l’ambito di operatività della disposizione di cui all’art. 1421 c.c. in esame, si è anche ricordato che pure l’azione di annullamento richiede, con una priorità logico – giuridica assimilabile in qualche misura a quella riscontrata per la risoluzione, che il contratto di cui si chiede l’impugnativa sia esente da quelle ragioni che ne inficiano in radice la validità, determinandone l’inefficacia caratterizzante l’azione di nullità (cfr. tra le decisioni assegnabili a tale diverso orientamento da ultimo: Cass. 22 marzo 2005 n. 6170 ed in precedenza Cass. 2 aprile 1997 n. 2858). Questa Corte ritiene di aderire all’orientamento maggioritario (confermato recentemente da Cass. n. 19903/2005), che valorizza le indubbie diversità che sul piano giuridico e fattuale si riscontrano tra le fattispecie in cui si chieda in giudizio l’applicazione del contratto da quelle in cui si agisca invece per eliminarne gli effetti, facendo valere l’annullabilità del contratto stesso o chiedendone la risoluzione o rescissione. Nel primo caso infatti la nullità costituisce come è stato osservato, l’antitesi logico – giuridica della validità ed efficacia del negozio, di cui si chiede l’esecuzione, sicchè il possibile accertamento della nullità di detto negozio investe in modo diretto ed immediato l’oggetto iniziale della controversia; il che non avviene negli altri casi in cui venga instaurato un giudizio di annullamento, risoluzione o rescissione. Più specificamente la netta distinzione tra questi ultimi giudizi da una parte e quello di nullità dall’altro per quanto attiene al petitum ed alla causa petendi, la specificità delle finalità perseguibili con le corrispettive azioni, il diverso atteggiarsi dell’interesse delle parti in causa – che nella pluralità delle alternative dall’ordinamento ad esse lasciate possono preferire alla declaratoria della nullità una decisione limitata alla rimozione degli effetti del negozio – configurano un insieme di elementi destinati ad influire direttamente sui poteri del giudice ed a determinare il tipo di risposta giudiziaria. Come è stato inoltre sottolineato in dottrina se si vuole fondare, per ampliare l’ambito applicativo dell’art. 1421 c.c. ed i poteri d’ufficio del giudice, sulla esigenza di salvaguardia dei valori fondamentali del sistema, deve necessariamente riconoscersi che il fine di contrastare comportamenti dei privati lesivi di detti valori è configurabile unicamente per alcune ipotesi di nullità, quelle dipendenti da illiceità (dell’oggetto, della causa e dei motivi) e non invece per quelle scaturenti dalla mancanza di un elemento costitutivo (ad esempio: accordo tra le parti), o da un presupposto (legittimazione). Per di più si è anche osservato che attraverso la rilevabilità d’ufficio il legislatore mira, per un verso, ad impedire il formarsi del giudicato sulla validità del negozio (nullo) e, per altro verso, ad eliminare un atto idoneo a suscitare affidamenti assolutamente precari, salvaguardando così l’ordinato svolgimento del traffico giuridico. E sulla base di tale preliminare considerazione si è aggiunto che se alla domanda di esecuzione di un negozio nullo, il convenuto non oppone la nullità, esclusa in ipotesi la rilevabilità d’ufficio, il giudice non potrebbe che accogliere la domanda, venendosi così ad aggiungere all’atto che integra la fattispecie dell’azione di esecuzione del negozio, un ulteriore indice, rappresentato dalla sentenza di accoglimento della legittimità delle situazioni giuridiche di cui il negozio è (o dovrebbe essere) fonte, con possibili pregiudizievoli effetti per tutti i consociati. Orbene se questa è la chiara "ratio" sottesa al disposto dell’art. 1421 c.c. non resta che concludere che essa non ricorre allorquando vengano promosse azioni negoziali diverse da quelle per l’esecuzione, perchè anche a volere ammettere in relazione ad esse la rilevabilità d’ufficio, tale rilevabilità potrebbe dar luogo solo ad una pronunzia incidentale, senza che peraltro sulla nullità si formi il giudicato, con la conseguenza che l’escludere la rilevabilità d’ufficio della nullità al di fuori delle ipotesi nelle quali essa è diretta ad impedire – per effetto del giudicato – il formarsi di un indice caduco di efficacia del negozio (sul quale, come detto, possono sorgere affidamenti da parte dei terzi) corrisponde anche ad un corretto procedimento ermeneutico della norma codicistica in esame, perchè evita una ingiustificata ingerenza nel potere delle parti di disporre delle eccezioni e, più, in generale di scegliere le modalità attraverso le quali fare valere in giudizio le proprie ragioni. Sotto quest’ultimo versante non può trascurarsi anche l’ulteriore considerazione che una simile lettura del citato articolo 1421 c.c. si lascia preferire anche sulla base del principio del giusto processo e del disposto dell’art. 111 Cost., così come modificato dalla L. 23 novembre 1999, n. 2, art. 1, alla luce del quale si legittima un sistema processuale che obbliga le parti, sin dai loro primi atti difensivi, a compiutamente indicare gli elementi di fatto e di diritto posti a base della loro richiesta, ad assicurare un pieno e completo contraddittorio tra le parti stesse su un piano di assoluta parità, seppure nel rispetto di termini di decadenza e di preclusioni aventi portata acceleratoria del processo (cfr. da ultimo Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202 e 8203), e ad evitare, al di là di precise e certe indicazioni normative, ampliamenti di poteri di iniziativa officiosa suscettibili di tradursi in un soggettivismo giudiziario, capace di incidere con ricadute negative anche sulla certezza del diritto.

Alla stregua delle svolte argomentazioni l’impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Corte d’appello di Lecce che si uniformerà al seguente principio di diritto:

"La rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto opera quando si chieda l’adempimento del contratto, in considerazione del potere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni dell’azione e non quando la domanda sia diretta a far dichiarare l’invalidità del contratto (o farne pronunziare la risoluzione per inadempimento), dovendosi coordinare l’art. 1421 c.c. con gli artt. 99 e 112 c.p.c., i quali, sulla base del principio dispositivo su cui va modellato il processo, impongono al giudicante il limite insuperabile della domanda attorea, anche alla luce del nuovo art. 111 Cost. che richiede di evitare, al di là di precise e certe indicazioni normative, ampliamenti dei poteri di iniziativa officiosa".

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra Sezione della Corte d’Appello di Lecce.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-01-2011, n. 1468 Integrazione salariale

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 5 dicembre 2002 il Tribunale di Locri, giudice del lavoro, accoglieva la domanda di T.N.C., intesa ad ottenere l’adeguamento, per l’anno 1999, della prestazione percepita come soggetto avviato al lavoro presso il Comune di Locri in progetti di lavori di pubblica utilità, ai sensi del D.Lgs. n. 280 del 1997, nella misura dell’80% della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e, per l’effetto, condannava l’INPS al pagamento dei relativi importi.

2. Tale decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, che, con sentenza del 4 febbraio 2009, respingeva il gravame proposto dall’Istituto. In particolare, per quanto interessa nella presente sede di legittimità, la Corte di merito osservava che: a) il D.Lgs. n. 280 del 1997, nel definire in via generale in quali settori debbano attivarsi i lavori di pubblica utilità, rinvia per le modalità di attuazione dei relativi progetti a quelle stabilite dal D.L. n. 510 del 1996, art. 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 608 del 1996; b) tale ultima disposizione è stata successivamente abrogata e, pertanto, per l’attuazione dei progetti in questione deve farsi riferimento all’altro D.Lgs. n. 468 del 1997 – emanato in base alla delega di cui alla L. n. 196 del 1997, che, all’art. 1, comprende anche i lavori di pubblica utilità fra le attività oggetto di lavori socialmente utili e, all’art. 2, ne prevede le modalità di attuazione; c) di conseguenza, l’assegno per i lavori socialmente utili, previsto dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 3, elevato a L. 850.000 al mese ai sensi della L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, si riferisce anche ai lavori di pubblica utilità. 3. Di questa sentenza l’Istituto domanda la cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione. L’intimato non ha svolto difese in questa fase di giudizio.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso, che si conclude con la formulazione di un quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile, nella specie, ratione temporis), l’INPS denuncia la violazione della disciplina normativa sopra richiamata. In particolare, l’Istituto sostiene che l’importo, per il 1999, del sussidio previsto per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità da parte dei giovani del Mezzogiorno, ai sensi del D.Lgs. n. 280 del 1997, resti fissato nella misura stabilita dal D.L. n. 510 del 1996, art. 1, comma 3, convertito nella L. n. 608 del 1996, in virtù dello specifico rinvio – di tipo "statico" – operato dall’art. 3, comma 3, del predetto D.Lgs., e non sia dunque suscettibile, come invece ritenuto dai giudici di merito, dell’adeguamento – nella misura di cui al combinato disposto del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8 e della L. n. 144 del 1999, art.- 45, comma 9 – previsto specificamente per l’assegno spettante ai lavoratori socialmente utili.

2. Il motivo non è fondato.

2.1. La L. 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell’occupazione, ha previsto, agli art. 22 e 26, la delega al Governo, rispettivamente, per la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, di cui al D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 1, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 28 novembre 1996, n. 608, e per la definizione di un piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di studio a favore di giovani inoccupati del Mezzogiorno. La delega è stata attuata con l’emanazione di due successivi decreti legislativi: il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 280, recante norme in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno; il D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, recante la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili.

2.2. In particolare, il D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 3, definisce i settori nei quali sono attivati i lavori di pubblica utilità (servizi alla persona, salvaguardia e cura dell’ambiente e del territorio, sviluppo rurale e dell’acquacoltura, recupero e riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali), stabilendo la durata massima di dodici mesi per i relativi progetti e rinviando per le modalità di attuazione a quelle stabilite dal sopra richiamato D.L. n. 510 del 1996, art. 1 (che, fra l’altro, ha previsto a carico dell’INPS un sussidio non superiore a L. 800.000 mensili).

2.3. Il D.Lgs. n. 468 del 1997, all’art. 1, definisce come lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l’utilizzo di particolari categorie di soggetti, e ne distingue le diverse tipologie, prevedendo "lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi", "lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata massima di 12 mesi", "lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi", "prestazioni di attività socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali"; all’art. 2, in particolare, vengono definiti i settori nei quali sono attivati i lavori di pubblica utilità e se ne specificano gli ambiti in relazione alla cura della persona, all’ambiente e al territorio, allo sviluppo rurale, montano e idrico, al recupero e alla riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali; l’art. 13, infine, dispone l’abrogazione di tutte le disposizioni in contrasto con il decreto, con particolare riguardo a quelle contenute nel D.L. n. 510 del 1996, art. 1, convertito nella L. n. 608 del 1996. 2.3. La ricognizione normativa consente di rilevare la portata e gli effetti della successiva disposizione della L. L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 9 (recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), secondo cui "dal 1 gennaio 1999, l’assegno per i lavori socialmente utili è stabilito in L. 850.000 mensili". Infatti, come la decisione impugnata ha puntualmente osservato, i "lavori socialmente utili" comprendono le varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, secondo la definizione generale del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1, e comprendono, in virtù del secondo comma del medesimo articolo, anche i lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione in particolari bacini di impiego. Com’è evidente, la definizione contenuta nel D.Lgs. n. 468 del 1997, ha una portata generale, come anche le diverse tipologie di attività ivi descritte, secondo gli intenti specificamente demandati dalla legge di delega, consistenti nella revisione dell’intera disciplina dei lavori socialmente utili dapprima dettata dal richiamato del D.L. n. 510 del 1996, art. 1, convertito nella L. n. 608 del 1996 (espressamente abrogato dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 13), e secondo una configurazione unitaria di tutte le descritte attività che, infine, ha trovato consolidamento nella nuova disciplina delle "attività socialmente utili" dettata dal D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 (recante integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili a norma della L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 2). Ciò spiega la sovrapponibilità dei settori di attività previsti per i "progetti di lavoro di pubblica utilità" dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 2 e quelli oggetto di "lavori di pubblica utilità" secondo il D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 3, siccome quest’ultima disposizione – corrispondendo ad una precisa intentio legis, manifestata nella legge di delega (L. n. 196 del 1997, art. 26) – mira alla "creazione di occupazione" in uno specifico bacino di impiego, così come previsto, in generale, dal richiamato del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1, comma 2. Consegue, da questo rilievo, che il rapporto fra le due previsioni di "lavori di pubblica utilità" – contenute nei due decreti legislativi attuativi delle deleghe di cui alla L. n. 196 del 1997 – si pone in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all’interno di una medesima "tipologia" di attività e di una medesima finalità del Legislatore, connessa ad intenti di tutela dalla disoccupazione e di inserimento nel lavoro.

2.4. Con questi presupposti, l’incremento dell’assegno – nella misura e nei termini determinati dalla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9 – trova applicazione anche per i lavori di pubblica utilità previsti dal D.Lgs. n. 280 del 1997, in quanto "lavori socialmente utili" secondo la definizione fissata dal Legislatore al D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1, comma 2, lett. a).

2.5. La configurazione di una identità strutturale dei lavori di pubblica utilità previsti nei due decreti legislativi toglie ogni rilievo all’argomento utilizzato dall’Istituto ricorrente in relazione ad un asserito rinvio "statico" – contenuto nel D.Lgs. n. 280 del 1997 – alle modalità di attuazione previste nel D.L. n. 510 del 1996, convertito nella L. n. 608 del 1996; e, d’altra parte, l’intento del Legislatore di riferirsi, quanto alle predette modalità, non già ad una determinata disciplina, ancorchè poi abrogata, ma alla disciplina normativa così come eventualmente modificata nel tempo, è reso evidente, sul piano sistematico, dalla mancanza di alcuna ragione che possa giustificare la eventuale disparità di trattamento fra prestazioni relative a progetti aventi uguale funzione e identico contenuto. Infine, la norma transitoria dettata dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 13, u.c., che – come sottolinea l’Istituto – limita l’applicazione del decreto ai progetti presentati dopo la sua entrata in vigore, non configura certamente un intento di discrimine fra prestazioni relative a disposizioni che si inseriscono in un unico sistema, attuato mediante decreti legislativi quasi coevi, e, anzi, per i profili strettamente economici la disposizione è del tutto irrilevante, poichè il diritto dei lavoratori si fonda, nella specie, su progetti presentati ai sensi del D.Lgs. n. 280 del 1997, ai quali, peraltro, stante la medesima natura della prestazione di "lavori di pubblica utilità", si applica il medesimo trattamento economico, ivi compreso l’incremento, per il 1999, previsto dalla successiva disposizione della L. n. 144 del 1999. 3. In conclusione, il ricorso è respinto. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.