T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 24-01-2011, n. 41 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il difensore della ricorrente ha dichiarato che nelle more del processo è venuto meno l’interesse alla decisione di merito;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 09-02-2011, n. 1273 Abilitazione all’insegnamento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente partecipava alla sessione riservata di esami, finalizzata al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria, costituente titolo per l’inserimento nelle graduatorie permanenti.

L’ammissione alla procedura selettiva era riservata ai docenti non abilitati che avessero svolto attività di insegnamento nelle scuole statali per un periodo di almeno 360 giorni, di cui almeno 180 in anni scolastici a partire dal 94/95. L’O.M. n. 153/99 che tale procedura disciplinava, prevedeva inoltre che l’attività di insegnamento della regione cattolica o delle materie ad essa alternative, non potesse considerarsi valida ai fini dell’integrazione del requisito di servizio necessario ai fini dell’ammissione, in quanto "non prestata su posti di ruolo né relative a classi di concorso".

Potendo vantare – la ricorrente – solo attività di insegnamento della religione cattolica, veniva escluso dalla procedura.

La medesima interponeva gravame precisando in quell’occasione che l’O.M. 153/99 era già stata oggetto di impugnazione nella parte in cui dettava le norme relative all’irrilevanza dell’insegnamento della religione cattolica, pendente presso la sezione al n. 14624/1999 RG.

Articolava quindi censure relative a vizi derivati dall’asserita illegittimità dell’OM citata.

Alla pubblica udienza del 9 dicembre 2010, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

L’OM 153/99, impugnata dalla ricorrente nell’ambito del giudizio n. 14624/1999 RG., è stata giudicata legittima dalla Sezione con sentenza n. 12337/2003 con la quale si è respinto il ricorso argomentando, in parte motiva, circa la non irragionevolezza della previsione censurata.

La mancanza, nel ricorso oggetto di odierno esame, di autonome censure che rimarchino vizi non derivati dall’OM la cui illegittimità, in ragione di quanto detto, risulta incontrovertibilmente esclusa, non può che determinare il rigetto dello stesso.

Avuto riguardo alla peculiarità della vicenda ed allo stato della giurisprudenza all’epoca di introduzione del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti del spese delle stesso.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-04-2011, n. 9144 danni

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 25.10.97 Z.S., agendo in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore B.D., conveniva innanzi al Tribunale di Ivrea il Comune di Borgofranco d’Ivrea e F.C., già Sindaco di detto Comune.

L’attrice esponeva: di aver destinato ad abitazione familiare un alloggio sito nel Comune convenuto, dopo aver ottenuto nel 1987 una concessione incondizionata a eseguire opere di ristrutturazione; che nella notte il (OMISSIS) si era verificato un evento franoso che aveva travolto il predetto alloggio ed aveva determinato danni materiali (rimborsati soltanto parzialmente dall’Amministrazione Pubblica) e un trauma psicologico a lei e al figlio risarcibile come danno non patrimoniale; che la responsabilità per i danni subiti era da attribuirsi agli odierni convenuti, in quanto la concreta possibilità del verificarsi di un evento quale quello effettivamente realizzatosi era già stata valutata positivamente e, nondimeno, non era stato adottato alcun provvedimento diretto a limitare il pericolo, anche in presenza delle intense precipitazioni dei giorni precedenti il fatto.

Pertanto l’attrice chiedeva la condanna dei due convenuti, Comune di Borgofranco d’Ivrea e F.C., in solido o in concorso fra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali nella misura di L. 44.137.488, con rivalutazione e interessi, e dei danni non patrimoniali nella misura da determinarsi, anche in via equitativa, con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio il Comune convenuto, escludendo qualsiasi responsabilità per i fatti lamentati dalla controparte e comunque richiedendo l’autorizzazione alla chiamata in causa della propria Compagnia Assicuratrice Unipol s.p.a., oltre che, nel merito, il rigetto delle avversarie domande.

Costituitasi la stessa Unipol, nonchè il F., con ordinanza in data 24.7.2002, il Tribunale dichiarava l’interruzione del processo a seguito della morte del difensore del F. e, a seguito della riassunzione, con sentenza n. 267/2006, l’adito Tribunale d’Ivrea, dichiarava la carenza di legittimazione del convenuto Comune di Borgofranco d’Ivrea, relativamente alle domande proposte da Z.C., in proprio e quale genitore del minore B.D.; rigettava altresì la domanda proposta dal convenuto F.C., dichiarandolo tenuto al risarcimento in favore dell’attrice dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

A seguito dell’appello della Z., in proprio nella qualità, costituitosi il Comune, che a sua volta proponeva appello incidentale, la Corte d’Appello di Torino, con la decisione in esame depositata in data 25.1.2008, in accoglimento dell’appello e in parziale riforma di quanto statuito in primo grado, dichiarava tenuto e condannava il Comune di Borgofranco d’Ivrea a pagare: a Z. S. la somma di Euro 41.629,77, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti; a Z.S. la somma di Euro 36.559,53, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti; al minore B.D., rappresentato dall’attrice Z.S., la somma di Euro 38.590,61, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti; il tutto in solido con il F. sino a concorrenza della somma a carico di costui liquidata dal Tribunale di Ivrea nel giudizio sul quantum tuttora in corso; dichiara altresì tenuta a condanna la s.p.a. Unipol in persona del legale rapp.te pro tempore, a tener manlevato e indenne il Comune di Borgofranco dalla conseguenze della condanna di cui al primo punto dell’elenco precedente, relativamente ai danni materiali, e così a rimborsare al Comune tutto quanto a tale titolo pagato alla sign.ra Z.;

respinge l’appello incidentale interposto dal Comune di Borgofranco d’Ivrea avverso al sentenza n. 267, emessa il 27.5-16.6.2006 dal Tribunale di Ivrea; respinge l’appello incidentale interposto da F.C. avverso la sentenza n. 267, emessa il 27.5- 16.6.2006 dal Tribunale di Ivrea.

Ricorrono per cassazione F.C., in via principale, con otto motivi e autonomamente Z.S. e il Comune, in via incidentale, rispettivamente con un motivo e con quattro motivi.

Hanno depositato memoria il F. e il Comune.
Motivi della decisione

Ricorso principale:

con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 2043 c.c. e della L. n. 996 del 1970, art. 1, riguardo alla ritenuta esistenza di un nesso di causalità tra la condotta dello stesso ricorrente principale e l’evento;

con il secondo motivo si deduce violazione di norme ( L. n. 22 del 1995 e L. n. 35 del 1995) in relazione all’eccezionalità dell’evento tale da determinare lo stato di calamità naturale;

con il terzo motivo si deduce ancora violazione di norme in relazione alla ritenuta responsabilità del F. quale Commissario di Governo in tema di protezione civile;

con il quarto e quinto motivo si deduce violazione dell’art. 2043 c.c., in ordine all’omessa considerazione del comportamento tenuto dal F. e alla mancanza di dolo e colpa grave;

con il sesto motivo si deduce difetto di motivazione per assoluta genericità;

con il settimo motivo si deduce violazione di norme in ordine alla ritenuta responsabilità del Comune e quindi dell’odierna ricorrente;

con l’ottavo motivo si deduce violazione dell’art. 1227 c.c. in relazione all’esclusione del concorso di colpa dell’attrice.

Ricorso incidentale Z.: con l’unico motivo si deduce erronea applicazione degli artt. 183, 184 e 345 c.p.c. in relazione alla ritenuta modificazione della domanda in tema di liquidazione dei danni.

Ricorso incidentale Comune:

con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla non ritenuta esclusione della responsabilità del Comune;

con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 2043 c.c. e difetto di motivazione in relazione alla responsabilità solidale del Comune con il sindaco;

con il terzo motivo si deduce violazione di norme in relazione alla non ritenuta eccezionalità dell’evento;

con il quarto motivo si deduce violazione degli art. 1227 e 2056 c.c. in relazione al non ritenuto concorso di colpa della Z..

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Sia il ricorso principale che i ricorsi incidentali sono infondati.

Deve premettersi che, con ampia, articolata e logica motivazione, la Corte di Torino, sulla base di un compiuto esame delle risultanze di causa, ha condannato gli originari convenuti in giudizio al pagamento dei danni in questione (con ulteriore obbligo di manleva da parte della Unipol), liquidandoli nelle misure sopra indicate; in particolare ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra il mancato risanamento di una dissestata situazione geologica e l’evento franoso per cui è causa, con conseguente declaratoria delle conseguenti responsabilità, e ciò valutando in particolare dati documentali.

A fronte di ciò in tutti i ricorsi si tende ad un non consentito riesame della presente sede di legittimità di dette risultanze di fatto e documentali su cui si fonda la ratio della decisione impugnata, con particolare riferimento al ricorso principale e al ricorso incidentale del Comune ed ai relativi motivi.

Per quanto poi dedotto con l’unico motivo del ricorso Z. si osserva: si afferma che il giudice di appello ha erroneamente ritenuto una modifica della originaria domanda la circostanza di una mera richiesta di correzione materiale in ordine all’importo richiesto; a parte la considerazione che la censura è priva del requisito di autosufficienza (non indicando la ricorrente le esatte modalità formali e con quali atti detta modifica o correzione avvenne), e che il giudice di merito ha comunque compiuto una valutazione rientrante nei suoi poteri discrezionali (per ritenere compiuta una non consentita mutatio libelli in relazione a quanto prospettato in fatto), deve ulteriormente rilevarsi che già questa Corte ha statuito costituire modifica della domanda (e quindi non emendatio libelli e tantomeno errore materiale) il mutamento in corso di causa dell’originario importo richiesto (sul punto, Cass. n. 21017/2007).

In relazione alla natura della controversia ed al principio della reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese della presente fase.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22-12-2010) 15-03-2011, n. 10424 Sentenza

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 20.11.2009 la Corte di appello di Palermo ha respinto la richiesta di F.V. volta ad ottenere la riparazione per ingiusta detenzione in relazione ad un provvedimento cautelare per il reato di alterazione di stato ( art. 567 cod. pen.), protrattasi per due mesi sotto forma di arresti domiciliari.

Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il F. deducendo, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e difetto di motivazione consistenti nella mancata individuazione di condotte o comportamenti del ricorrente concretanti l’ipotesi di colpa grave.

Si è costituito in giudizio il ministero dell’Economia per resistere al ricorso.

Il ricorso è fondato.

Ai fini dell’accertamento del requisito soggettivo ostativo al riconoscimento dell’indennizzo in questione, il giudice del merito – investito dell’istanza per l’attribuzione di una somma di danaro a titolo di equa riparazione per l’ingiusta detenzione, ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. – ha il dovere di verificare se la condotta tenuta dall’istante nel procedimento penale, nel corso del quale si verificò la privazione della libertà personale, quale risulta dagli atti, sia connotabile di dolo o di colpa grave. Il giudice stesso deve, a tal fine, valutare se certi comportamenti riferibili alla condotta cosciente e volontaria del soggetto, possano aver svolto un ruolo almeno sinergico nel trarre in errore l’autorità giudiziaria; ciò che il legislatore ha voluto, invero, è che non sia riconosciuto il diritto alla riparazione a chi, pur ritenuto non colpevole nel processo penale, sia stato arrestato e mantenuto in detenzione per aver tenuto una condotta tale da legittimare il provvedimento dell’autorità inquirente (sez. 4^ 7.4.99 n. 440, Min. Tesoro in proc. Petrone Ced 197652). Le sezioni unite di questa Corte (sentenza 13.12.1995 n. 43, Sarnataro rv.

203638) hanno poi ulteriormente precisato che "Nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l’operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all’accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell’imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perchè è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell’altrui errore) alla produzione dell’evento "detenzione" ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell’azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione".

Nella specie il provvedimento impugnato non assolve al prescritto obbligo di motivazione dal momento che, come esattamente rilevato dal Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta, l’ordinanza è al riguardo del tutto priva di effettiva motivazione atteso che si limita a rilevare che "non può dubitarsi che il F. abbia dato causa alla detenzione perchè, come risulta dai numerosi atti prodotti in questa sede del procedimento penale a suo carico (ordinanza applicativa della misura cautelare, sentenze sopra indicate), la situazione nella quale egli si è trovato implicato è stata determinata da suoi comportamenti oggetto di comprensibili sospetti, o comunque imprudenti. Numerosi sono stati gli indizi a suo carico, la cui valutazione da parte del giudice della cautela non può dirsi certo superficiale o affrettata tanto è vero che ad essa è seguito non solo una prima condanna dell’imputato dal parte del Tribunale di Marsala, ma anche l’annullamento della successiva sentenza di assoluzione da parte della Corte di Cassazione su ricorso del procuratore generale. Non è il caso di elencare qui daccapo tali indizi (basta leggere anche le sole prime due pagine della sentenza della Corte di legittimità) quel che preme osservare è che non è facile ipotizzare un caso nel quale l’istante per la riparazione del danno da ingiusta detenzione abbia concorso a dar causa alla detenzione stessa più grave di quello oggetto dell’odierno esame". Senza però indicare in alcun modo di quali fatti si tratti, quali elementi siano stati accertati dal giudice di merito e in che cosa sia consistita la colpa grave da porsi in nesso causale con la detenzione. La specificazione dell’elemento di colpa è compito precipuo del giudice di merito, che non può richiamarsi genericamente al contenuto di singoli atti del procedimento, tanto più ove la sentenza richiamata (di annullamento con rinvio da parte di questa Corte) sia stata seguita da sentenza di assoluzione; in tal modo il provvedimento è rimasto assolutamente carente di motivazione ed è impossibile il controllo da parte di questa Corte sul rispetto dei criteri di valutazione.

Deve dunque annullarsi l’impugnata ordinanza con rinvio per una nuova valutazione alla Corte di appello di Palermo, che rimane libera di determinarsi nel senso che riterrà giustificato, fermo l’obbligo di fornire al riguardo una effettiva motivazione.
P.Q.M.

La Corte:

annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Palermo cui demanda anche la regolamentazione delle spese fra le parti per questo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.