Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 22-06-2011, n. 13645 tassazione separata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La controversia concerne l’impugnazione da parte del contribuente de silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione ad una sua istanza di rimborso delle ritenute operate dal FONDENEL (in precedenza denominato PIA) nel momento in cui, al momento della cessazione del rapporto di lavoro come dirigente ENEL, il fondo previdenziale predetto gli aveva corrisposto una somma di denaro, in luogo del trattamento di pensione integrativa.

La somma corrisposta era frutto della trasformazione, avvenuta nel 1986, di un trattamento assicurativo in base a polizza attivata dall’azienda per i propri dirigenti in un rapporto previdenziale, che al momento della cessazione del rapporto di lavoro prevedeva la corresponsione di una rendita previdenziale o, in caso di opzione del dipendente per questa alternativa (come era avvenuto nel caso di specie), di un capitale.

Ad avviso del contribuente la somma percepita non era assoggettabile a tassazione o, in via subordinata, avrebbe dovuto essere tassata operando una ritenuta del 12,50%, come i redditi di capitale, la cui base imponibile è determinabile secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, (nel testo vigente precedentemente alla riforma del 2004, ora art. 44).

La Commissione adita accoglieva la richiesta formulata in via subordinata dal contribuente ed affermava la tassabilità della somma dallo stesso percepita mediante la ritenuta del 12,50%. L’appello dell’Ufficio era rigettato, con la sentenza in epigrafe, la quale riteneva che le somme versate dai fondi complementari, cui il dipendente si era iscritto prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, andavano tassate ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, con la ritenuta d’acconto del 12,50% sulla differenza fra il capitale corrisposto ed i premi riscossi.

Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste il contribuente con controricorso.

La causa a seguito dell’ordinanza n. 21684/10 depositata il 22 ottobre 2010 e pronunciata in causa analoga, è stata rimessa su istanza di parte controricorrente al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite in considerazione della particolare importanza della questione proposta con il ricorso e della riscontrata possibilità della formazione di un contrasto all’interno della sezione.

Per tali ragioni la causa è oggi chiamata innanzi a queste Sezioni Unite. Entrambi le parti hanno depositata memoria.

Motivazione:

1. Con il primo motivo di ricorso, l’amministrazione lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 17, 41, comma 1, lett. g quater; e D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, (nel testo vigente ratione temporis), D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 5, (convertito con L. 28 febbraio 1997, n. 30), D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9, e L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, comma 3, contestando la aderenza alla realtà normativa della tesi adottata nella sentenza impugnata.

1.1. Ad avviso dell’amministrazione, anteriormente alla riforma di cui al D.Lgs. 124 del 1993, la ritenuta d’imposta del 12,50% andava applicata "alle sole prestazioni in forma di capitale corrisposte in dipendenza di contratti di assicurazione vita o fondi assicurativi":

non certo alle prestazioni relative ad un trattamento pensionistico integrativo, che devono intendersi soggette a tassazione separata ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 17. 2. Si tratta della questione sulla quale queste Sezioni Unite sono chiamate a pronunciarsi, sia per l’importanza che deriva dalla estesa platea dei contribuenti interessati, sia per il profilarsi di un possibile contrasto di posizioni nella giurisprudenza della Sezione tributaria della Corte.

3. In particolare le posizioni che si sono andate delineando circa la interpretazione della normativa applicabile fanno riferimento a due alternative esegesi: una prima, che individua un duplice criterio di tassazione; una seconda, che individua un unico criterio di tassazione.

3.1. Nel primo filone si colloca la sentenza 30 dicembre 2009, n. 27928, che ha affermato il seguente principio: "In tema di fondi previdenziali integrativi, la disciplina impositiva di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9, – che rinvia al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, ed al relativo regime di tassazione separata – si riferisce, secondo l’interpretazione fornita dal D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, (convertito nella L. n. 30 del 1997), esclusivamente ai lavoratori iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 cit. e non è, quindi, applicabile a quelli già iscritti a forme pensionistiche complementari. Pertanto, se a tali lavoratori, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, siano corrisposte somme costituite in parte da capitale riveniente dai contributi versati e per il residuo dai rendimenti netti realizzati attraverso la gestione della sorte capitale, il predetto regime di tassazione separata si applica alla sola attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto disciplina riguardante tutti i redditi comunque dipendenti da quel rapporto, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento – costituenti mero reddito di capitale non legato al rapporto di lavoro – si applica la ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6". 3.2. La sentenza, pronunciata in una controversia avente ad oggetto una istanza di rimborso di un dirigente ENEL (come nel caso in esame), risulta seguita in termini dalla successiva sentenza 12 novembre 2010, n. 22974, anch’essa pronunciata in una controversia avente ad oggetto una istanza di rimborso di un dirigente ENEL, che ha affermato il seguente analogo principio: "In tema di fondi previdenziali integrativi, la disciplina impositiva di cui al D.Lgs. del 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9, – che rinvia al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, ed al relativo regime di tassazione separata – si riferisce, secondo l’interpretazione fornita dal D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, (convertito nella L. n. 30 del 1997), esclusivamente ai lavoratori iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 citato e non è, quindi, applicabile a quelli già iscritti a forme pensionistiche complementari, nè si riferisce all’erogazione di capitali, sotto forma di pensione integrativa e per effetto di contratti assicurativi sulla vita; si tratta di un regime derogatorio che, abrogato dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 3 si applica ai capitali percepiti sino al 1 gennaio 2001. Ne consegue che, in caso di lavoratore già iscritto alla previdenza integrativa prima del D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite entro la menzionata data del 1 gennaio 2001, la tassazione separata trova applicazione solo per le attribuzioni relative a redditi derivanti da rapporto di lavoro, in cui la contrattazione previdenziale integrativa rinviene la propria causa, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento, cioè i proventi da gestione di capitale, si applica la ritenuta del 12,50%, già prevista dalla L. n. 482 del 1985, art.6". 3.3. Nel secondo filone si colloca la sentenza 7 maggio 2010, n. 11156, che ha affermato il seguente principio: "In tema di IRPEF, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di Previdenza complementare per il Personale del Banco di Napoli) effettui, forfettariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cosiddetto "zainetto"), costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, reddito della stessa categoria della "pensione integrativa" cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione. La base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita dall’intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, lett. a) (nel testo vigente fino al 31 dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge". 3.4. La sentenza è pronunciata con riferimento ad un diverso fondo previdenziale (quello del Banco Napoli), ma è seguita da altra sentenza, la 4 agosto 2010, n. 18056, pronunciata, invece, con riferimento al FONDENEL, che ha affermato il seguente principio: "Per gli iscritti alla forma pensionistica complementare in epoca anteriore al 1993, cui non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, art. 13, comma 9, e art. 42, comma 4, ultimo periodo, D.P.R. n. 917 del 1986 (introdotte dalla L. n. 335 del 1995, art. 11, comma 3), la somma ricevuta al momento della risoluzione del rapporto di lavoro rimane assoggettata alla disciplina dettata per tutti i redditi comunque da tale rapporto dipendenti, e in particolare all’imposizione corrispondente a quella del trattamento di fine rapporto. Ne consegue che nell’ipotesi in cui la prestazione erogata a tale titolo sia stata corrisposta tra il 1 gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2003, durante cioè la vigenza del D.Lgs. n. 47 del 2000 è qualificabile come reddito da lavoro dipendente, ed è soggetta a tassazione separata in applicazione dell’art. 16, comma 1, lett. a), (come integrato dal D.L. n. 41 del 1995, art. 32, conv. in L. n. 85 del 1995, e modificato dal D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 10) e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17 (come modificato dal D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 11, comma 1, lett. a), ancorchè l’erogazione avvenga in unica soluzione, anzichè in rate mensili, anche se venga effettuata da soggetto terzo, anzichè dal datore di lavoro, non rimanendo, solo in virtù della peculiare modalità di erogazione, eliso il relativo nesso con il rapporto di lavoro che ha originato il trattamento previdenziale, essendo tale erogazione volta ad immediatamente estinguere, a costi ridotti, il credito dell’avente diritto.

(Principio applicativo in relazione a fondo pensione complementare gestito da FONDENEL per importo erogato a dipendente al momento della risoluzione del rapporto)". 4. Prima che la evidenza di soluzioni possibilmente contrastanti, quel che emerge dalla lettura delle riportate soluzioni giurisprudenziali è l’esistenza di una concatenazione temporale di discipline diverse in qualche misura intersecantesi, che richiede un approfondimento per comprendere meglio quale debba essere il regime di tassazione delle somme erogate in forma di capitale ai dipendenti ai momento della cessazione del rapporto di lavoro da fondi che assicurino prestazioni pensionistiche complementari.

4.1. In primo luogo è ravvisabile tra le differenti pronunce citate una posizione comune sull’esistenza di un fondamentale discrimine temporale, che distingue la situazione dei soggetti che siano iscritti a forme pensionistiche complementari prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 124 del 1993 e quella dei soggetti che siano iscritti a forme analoghe in epoca successiva all’entrata in vigore del predetto provvedimento legislativo.

4.2. Solo ai secondi, sarebbe applicabile il trattamento tributano stabilito al D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9, il quale assoggetta le prestazioni in forma di capitale a tassazione separata ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ciò alla luce della norma interpretativa di cui al D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 5, (convertito con modificazioni con L. 28 febbraio 1997, n. 30), il quale prevede che "La disposizione contenuta nel D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9, e quella contenuta nell’articolo 42, comma 4, ultimo periodo del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, comma 3, (a norma del quale la disposizione prevista dall’art. 42, comma 4 "non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni"), devono intendersi riferite esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 124 del 1993". 4.3. A questa situazione "binaria", che distingue tra "vecchi iscritti" e "nuovi iscritti" a forme pensionistiche complementari, pone fine il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 12, comma 1, (come modificato dal D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, art. 9, comma 1, lett. a)), a norma del quale "per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni introdotte dall’art. 10 (relativamente al "trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124") si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001. Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente". Il D.Lgs. n. 47 del 2000, all’art. 3 abroga, tra l’altro, il D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9 (quest’ultima norma sarà del tutto abrogata, come l’intero decreto legislativo, dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 23, a decorrere dal 1 gennaio 2007).

5. La situazione rende conto del difficile approccio dei legislatore italiano con la previdenza complementare, che ha delineato un percorso incerto della disciplina di queste forme integrative trasformate nel tempo da "tutela assicurativa", rispondente al principio del risparmio finanziario (che trova la propria garanzia costituzionale nell’art. 47 della Carta fondamentale), a "tutela previdenziale", rispondente al principio del risparmio previdenziale (che trova la propria garanzia costituzionale nell’art. 38 della Carta fondamentale): la differenza principale tra le due forme di risparmio sta nel fatto che, nel primo caso l’investimento concerne una somma che è già patrimonio del soggetto, mentre nel secondo caso, l’investimento concerne una somma che origina da redditi di lavoro (e questa correlazione tra investimento e redditi di lavoro non è senza conseguenze sul regime tributario delle prestazione erogate dai Fondi pensione, regime che non può essere diverso da quello cui sono soggetti i redditi da cui l’investimento trova alimento).

5.1. Tuttavia, una scelta netta per una tassazione tout court analoga a quella applicata sui redditi di lavoro è operata solo con il D.Lgs. n. 124 del 1993, in particolare con l’art. 13, comma 9, introdotto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, (la cd. riforma Dini), riservandone però l’applicazione alle sole prestazioni erogate in forma capitale a favore di soggetti iscritti ad enti di previdenza complementare in epoca successiva all’entrata in vigore del decreto. Per gli iscritti in epoca precedente, il trattamento tributario delle prestazioni erogate non è, e non può essere, indipendente dalla composizione strutturale delle prestazioni stesse, che, nel caso concreto, trattandosi di un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono composte da una "sorte capitale", costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole minor misura dal lavoratore), e da un "rendimento netto", imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato. Sicchè possono essere tassate in modo analogo al TFR esclusivamente le somme liquidate a titolo di capitale, mentre alle somme corrispondenti al rendimento di polizza (nella fattispecie PIA), si applica la tassazione nella misura del 12,50% ai sensi della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6, (i commi 1 e 2, del richiamato art. 6, sono stati poi abrogati dal D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 14, per i contratti stipulati in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto, stabilendo l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, art. 7, ai redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e ai redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 47, comma 1, lett. h bis), erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale).

5.2. Ogni distinzione di trattamento cessa alla data del 1 gennaio 2001 a decorrere dalla quale, a norma del D.Lgs. n. 47 del 2000, non è più consentito distinguere tra capitale e rendimento e le polizze vanno assoggettate nella loro interezza al regime della tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 art. 16, comma 1, lett. a).

Con questa nuova normativa il sistema recupera una sua maggiore coerenza e razionalità, in quanto, come non ha mancato di sottolineare parte della dottrina, poteva apparire artificiosa la scissione del legame genetico del "rendimento" con il rapporto di lavoro e la causa previdenziale della polizza: ma si tratta di specifiche ed espresse scelte legislative, determinate dalle peculiarità del processo di sviluppo della previdenza complementare nel paese.

6. Sicchè deve essere affermato il seguente principio di diritto:

"In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, solo per quanto riguarda la "sorte capitale" corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17". 7. Pertanto deve essere accolto parzialmente il primo motivo di ricorso, nei sensi di cui all’esposta motivazione, stabilendo, per gli importi maturati entro il 31 dicembre 2000, l’applicazione della ritenuta del 12,50% sulle sole somme relative alla liquidazione del rendimento. La sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa ne merito, con l’accoglimento parziale del ricorso originario del contribuente, dichiarando il diritto di quest’ultimo al rimborso per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 della differenza tra quanto versato all’erario dal sostituto d’imposta e quanto dovuto a seguito dell’applicazione dell’aliquota del 12,50% ai sensi della L. n. 482 del 1985, art. 6 alle sole somme liquidate per il rendimento. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso (con il quale si denuncia vizio di motivazione sulla natura e sul titolo dell’erogazione della prestazione in questione).

8. La complessità delle questioni affrontate e l’incertezza delle soluzioni giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie parzialmente il primo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie parzialmente il ricorso originario del contribuente, dichiarando il diritto di quest’ultimo al rimborso per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 della differenza tra quanto versato all’erario dal sostituto d’imposta e quanto dovuto a seguito dell’applicazione dell’aliquota del 12,50% alle sole somme liquidate per il rendimento. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-07-2011, n. 15271 Diritti politici e civili

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segue:
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

V.O. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati con memoria avverso il decreto in materia di equa riparazione emesso della Corte d’appello di Venezia in data 23.11.07 con cui veniva riconosciuta al ricorrente la somma di Euro 2050,00 a titolo di equa riparazione per danni non patrimoniali causati dall’eccessiva durata di un processo svoltosi innanzi alla Corte dei Conti.

Non hanno resistito con controricorso il Ministero dell’Economia e la P.D.C.M..

Tenutasi l’udienza pubblica, in camera di Consiglio il Collegio ha deciso per la motivazione semplificata.

Il ricorso è inammissibile nei confronti del Ministero dell’Economia per carenza di legittimazione passiva in quanto nel giudizio di merito era stata parte in giudizio la P.D.C.M..

Con i due motivi di ricorso il ricorrente si duole che la liquidazione del danno sia avvenuta in modo insufficiente rispetto ai parametri previsti dalla Corte E.D.U. e che nel caso di specie non risulta adeguatamente motivata la modesta entità della posta in gioco.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano fondati nei limiti che seguono.

Invero questa Corte di cassazione ha già precisato che l’interpretazione della Convenzione dei diritti dell’uomo è di competenza della Corte EDU sicchè alla giurisprudenza da questa elaborata il giudice nazionale deve fare riferimento, potendosene discostare, solo in presenza di particolari circostanze. (Cass. civ. sez. 1 30.09.2004 n 19638; Cass. civ. SS.UU. 26.12.04 n 1339).

Consegue che il giudice di merito per potersi ragionevolmente e motivatamente discostare dai parametri indennitari stabiliti dalla Corte di Strasburgo, dovrà, al fine di determinare l’impatto dell’irragionevole ritardo sulla psiche del richiedente e definire cosi il danno non patrimoniale, procedere ad un giudizio di comparazione i cui termini sono costituiti fra l’altro, dalla natura e dall’entità della pretesa pecuniaria avanzata dal richiedente nel giudizio presupposto, cd. posta in gioco, e dalle condizioni socio – economiche del litigante.

La comparazione degli indicati elementi,cui possono aggiungersene altri secondo le singole fattispecie, che dovrà essere effettuata sulla base delle allegazione delle parti, costituisce valutazione di merito non sindacabile nel giudizio di legittimità se congruamente motivata.

Corollario di quanto fin qui esposto è che il giudice di merito potrà discostarsi dai parametri indennitari CEDU (oscillanti mediamente tra i mille ed i millecinquecento Euro per anno) sia in senso migliorativo che peggiorativo purchè tale discostamento sia contenuto in limiti di ragionevolezza e non determini un indennizzo puramente simbolico.

Nella specie la Corte d’appello ha ritenuto sussistere la modestia della posta in gioco, con motivazione sostanzialmente adeguata che ha tenuto conto del valore della causa nonchè del fatto che la natura collettiva del ricorso può indurre ad una minore personalizzazione della controversia e di conseguenza ad una minore sofferenza per il suo prolungarsi.

La motivazione della sentenza sul punto non appare pertanto censurabile in questa sede.

Tuttavia, la Corte d’appello avendo accertato un ritardo irragionevole di circa 3 anni 9 mesi e 22 giorni, ha poi liquidato per tale periodo solo Euro 2050,00 discostandosi in modo eccessivo dai parametri della CEDU. (Cass. 21597/05).

Il ricorso va pertanto accolto.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata e, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento della domanda e la conseguente condanna della P.D.C.M. al pagamento della somma di Euro 3550,00 oltre interessi dalla domanda al saldo.

Segue alla soccombenza la condanna della citata Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso ,cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, condanna della PDCM al pagamento della somma di Euro 3550,00 con gli interessi dalla domanda al saldo, oltre al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 700,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge, nonchè al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in Euro 880,00 di cui Euro 450,00 per onorari ed Euro 380,00 per diritti, con distrazione in favore dei procuratori antistatari Francesco e Gabriele De Paola limitatamente alle spese del giudizio di merito. Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-08-2011, n. 17357

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Svolgimento del processo

M.G., P.R., ed O.A. avevano gestito una rivendita di generi di monopolio la cui licenza era intestata ad D.L.A..

Con scrittura privata del 16 novembre 1987 era stata convenuta fra le parti la cessazione di tale gestione, prevedendosi l’obbligo per la D.L. di pagare il corrispettivo della merce esistente nell’esercizio, secondo quanto risultante dall’inventario.

Con citazione del 18 febbraio 1988 M., P. e O. convenivano dinanzi al Tribunale di Messina D.L.A. chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 18.329.617 quale corrispettivo della merce di cui sopra.

Si costituiva la convenuta contestando la domanda attrice e, in particolare, la quantità, la qualità e il valore della merce di cui all’inventario.

In via riconvenzionale chiedeva condannarsi gli attori a rimborsarle le somme versate per i debiti della pregressa gestione dell’esercizio e per i lavori di restauro dell’immobile e di ricomposizione dell’arredo.

Il Tribunale di Messina riconosceva un credito in capo agli attori di Euro 6.574,30 ed in capo alla convenuta di Euro 38.350,32.

Operata la compensazione , condannava gli attori a pagare alla convenuta la differenza di Euro 31.776,02, oltre interessi.

Avverso tale sentenza proponevano appello gli attori. L’appellata rilevava la nullità della cessione della gestione della rivendita di tabacchi e quindi la nullità della scrittura del 16 novembre 1987.

In subordine chiedeva rigettarsi l’appello principale ed accogliere il proprio appello incidentale.

La Corte d’appello, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, rigettava la domanda riconvenzionale della D.L. e condannava quest’ultima a pagare in favore dei convenuti la somma di Euro 6.574,30, oltre accessori.

Proponeva ricorso per cassazione D.L.A. con sei motivi.

Resistevano con controricorso M., P. e O..
Motivi della decisione

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia:

1) violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c..

Secondo D.L.A. la statuizione di inammissibilità della eccezione (o domanda) di nullità ai sensi dell’art. 345 c.p.c. è assolutamente infondata in quanto la Corte d’Appello aveva il potere – dovere di rilevare d’ufficio la nullità stessa, anche in sede di gravame ed indipendentemente dall’attività assertiva delle parti.

Con il secondo motivo si lamenta Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa la riferita mancanza di elementi idonei a qualificare il pregresso rapporto fra le parti, con la conseguente impossibilità di valutare l’eventuale illegittimità nei confronti della pubblica amministrazione e l’eventuale refluenza di tale illegittimità sull’efficacia del contratto tra le parti;

nonchè violazione o falsa applicazione degli artt. 1343 e 1345 c.p.c., della L. 22 dicembre 1957, n. 1293, art. 28, 31 e 34 e dell’art. 1972 c.c., comma 1.

Sostiene parte ricorrente che la Corte d’Appello è incorsa in un errore logico allorchè ha ritenuto che non vi fossero in concreto elementi, nella scrittura del 16 novembre 1987, per valutare e qualificare il pregresso rapporto esistente fra le parti. Si tratta infatti di un contratto d’affitto d’azienda e pertanto la Corte avrebbe dovuto qualificarlo e valutarne l’eventuale illegittimità.

La Corte ha errato nel non dichiarare la nullità di tale contratto per illiceità della causa, dovendo le rivendite dei generi di monopolio essere gestite ai sensi della L. 22 dicembre 1957, n. 1293, art. 28 personalmente dagli assegnatari; oppure per illiceità del motivo comune a entrambe le parti.

Dalla nullità del contratto per l’illiceità della causa o per l’illiceità dei motivo comune a entrambe le parti doveva conseguire la dichiarazione di nullità, da parte della Corte d’Appello, della transazione tra essi stipulata il 16 novembre 1987, come previsto dall’art. 1972 c.c., comma 1.

Con il terzo motivo si denuncia ®Insufficiente o contraddittoria motivazione circa la carenza di interesse delle parti e specificamente della signora D.L., a far valere l’eventuale nullità dell’accordo intervenuto tra le parti (poi transatto con scrittura del 16.11.1987); nonchè violazione o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c.".

Ad avviso di parte ricorrente la Corte d’Appello ha compiuto un errore logico nel ritenere non contestato, da parte dell’appellata, l’accordo preesistente o nel ritenerlo del tutto indipendente dalla domanda di M., P. e O., in quanto proprio da tale accordo, confermato dalla transazione del 16 novembre 1987, derivavano l’obbligo degli appellanti di pagare "ogni onere (…) per la spiegata attività di rivendita" e l’obbligo dell’appellata di pagare la merce esistente nell’esercizio commerciale al momento della riconsegna.

Inoltre le parti o comunque la D.L. hanno interesse all’accertamento della nullità del pregresso rapporto o della scrittura del 16 novembre 1987 in quanto detti accordi sono le fonti delle obbligazioni per le quali esse hanno svolto reciproche domande in sede giudiziale.

L’art. 100 c.p.c., prosegue parte ricorrente, è stato pertanto violato o falsamente applicato, in quanto la Corte avrebbe potuto e dovuto rilevare l’interesse della convenuta D.L. alla proposizione della domanda riconvenzionale.

I tre motivi, strettamente connessi, devono essere congiuntamente esaminati e vanno rigettati.

Si deve in proposito sottolineare che il principio della rilevabilità d’ufficio della nullità dell’atto deve essere necessariamente coordinato con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e che esso trova applicazione soltanto quando la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa attorea (ad esempio: di esecuzione di un contratto nullo), non anche quando sia invece la parte a chiedere la dichiarazione di invalidità di un atto ad essa pregiudizievole, dovendo in tal caso la pronuncia del giudice essere circoscritta alle ragioni di illegittimità denunciate dall’interessato, senza potersi fondare su elementi rilevati d’ufficio o tardivamente indicati, giacchè in tal caso l’invalidità dell’atto si pone come elemento costitutivo della domanda attorea (Cass., 20 ottobre 2004, n. 20548).

Nella fattispecie per cui è causa la domanda proposta dagli attori, al pari di quella riconvenzionale, verteva sul negozio risolutorio di cui alla scrittura privata del 16 novembre 1987.

Pertanto, non essendo il pregresso rapporto elemento costitutivo della domanda, la nullità del primo contratto non poteva essere rilevata d’ufficio.

Con il quarto motivo parte ricorrente denuncia "Insufficiente o contraddittoria motivazione circa l’asserita individuazione dei beni nei modi stabiliti dalle parti, nonchè violazione o falsa applicazione dell’art. 1378 c.c.".

Parte ricorrente critica la tesi della Corte d’appello di Messina secondo la quale vi è stata una effettiva cessione dei beni di cui all’inventario, giusta quanto previsto al punto 6) della scrittura del 16.11.1987 e secondo la quale ai sensi dell’art. 1378 c.c. l’individuazione delle cose determinate solo nel genere può avvenire anche nei modi stabiliti dalle parti.

L’obbligo nascente dalla scrittura di acquistare la merce esistente nel negozio, previo inventario della stessa, costituisce invece, a suo avviso, una obbligazione derivante da una vendita dì cosa generica il cui effetto traslativo si verifica con la successiva individuazione. E quest’ultima è un atto che deve essere fatto, ai sensi dell’art. 1378, d’accordo fra le parti, non unilateralmente, come nel caso in esame in cui l’inventario fu redatto unilateralmente dai venditori.

Con il quinto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1988 c.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa la valenza di riconoscimento del debito che la Corte ha attribuito alla lettera del legale della signora D.L., avv. Mazzù, del 13.11.1988".

Secondo parte ricorrente la Corte ha errato nell’attribuire alla lettera inviata dal legale alla D.L. il valore di riconoscimento del debito.

Con il sesto motivo si denuncia "Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine all’accoglimento dell’appello e conseguente riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto fondata la domanda riconvenzionale (svolta in primo grado dalla D.L.), di rimborso dei pagamenti riferibili alla pregressa gestione". Secondo parte ricorrente, se la Corte d’Appello di Messina avesse adeguatamente valutato l’operato del giudice di prime cure, non avrebbe potuto non considerare che le somme delle quali si chiedeva il rimborso erano tutte derivanti da oneri di natura fiscale, contributiva, previdenziale, etc. e si riferivano al periodo in cui la gestione della rivendita era appartenuta a M., O. e P..

I motivi quarto, quinto e sesto devono essere congiuntamente esaminati in quanto strettamente connessi.

Detti motivi sono infondati.

Le merci esistenti nell’esercizio commerciale al momento della cessazione della gestione non possono essere infatti considerate come cose determinate solo nel genere con conseguente inapplicabilità dell’art. 1378 c.c., essendo già specificate in quanto esistenti nel locale de quo ed essendo già state prese in consegna dalla D. L..

Va poi rilevato che la Corte di merito, con accertamento incensurabile in questa sede, ha verificato l’esistenza di un accordo fra le parti nel senso che la D.L. ritenesse le merci presenti nel magazzino e che il relativo prezzo fosse pagato in base al valore risultante dall’inventario.

Il sesto motivo è in particolare infondato in quanto attiene al riesame di documenti già esaminati dal giudice dì merito, non consentito in sede di legittimità.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese dei giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 2.600,00 di cui Euro 2.400,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 22-09-2011, n. 19324 Contenzioso tributario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato alla Agenzia delle Dogane il 20 giugno 2007, la Srl LA VALDOSTAINE, impugna la "sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Aosta sez. 1^, depositata l’8 giugno 2006" (v. epigrafe del ricorso), non "notificata al procuratore domiciliatario avv. Simonetta Biondo".

L’Agenzia intimata resiste con controricorso ed eccepisce, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso, perchè tardivo.

Osserva l’Agenzia che copia della sentenza impugnata è stata notificata alla società La Valdostaine, in data 26 maggio 2006, presso lo studio legale degli avvocati Saracco e Formentin, in (OMISSIS), quale domicilio elettivo indicato nell’atto di appello. Conseguentemente, osserva ancora l’Agenzia, il termine per proporre ricorso per cassazione è scaduto il 25 luglio 2006 e, quindi, l’odierno ricorso, notificato dopo circa un anno dalla scadenza del termine non può che essere dichiarato inammissibile.

La difesa della società ricorrente replica alla eccezione con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Non contesta l’avvenuta notifica presso lo studio degli avvocati Saracco e Formentin, ma ne eccepisce la invalidità, sul rilievo che nel corso del giudizio di appello, la società aveva nominato un nuovo codifensore nominandolo anche proprio domiciliatario. Pertanto, la notifica effettuata presso il precedente domiciliatario dovrebbe ritenersi inidonea a far decorrere i termini.

La tesi sostenuta dalla parte privata non appare condivisibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, "Nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17, comma 1, sono efficaci nei confronti della segreteria della commissione e delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione. Ne consegue che in difetto della notifica di tale denuncia, i successivi atti del processo continuano ad essere validamente notificati nel luogo originariamente dichiarato" (Cass. 12968/03).

Nella specie, non risulta che vi sia stata notifica della denuncia di variazione del domicilio. La difesa della società non ignora la giurisprudenza citata, ma ne chiede la revisione sul rilievo che la denuncia di variazione sarebbe necessaria soltanto per le variazioni di domicilio che avvengano al di fuori del processo e non per quelle di tipo endoprocessuale. 11 Collegio non ritiene di seguire l’interpretazione prospettata dalla parte ricorrente, che fa leva su una distinzione (variazioni endoprocessuali e variazioni non endoprocessuali) di dubbia valenza e comunque non autorizzata dal testo univoco del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17. Peraltro, la decisione citata, al contrario di quanto afferma la società ricorrente, non costituisce una pronuncia isolata, essendo stata confermata con sentenza 3088/2005.

Conseguentemente, attesa la validità della notifica della sentenza, ne deriva la intempestività del ricorso proposto dalla Srl LA VALDOSTAINE e, quindi la sua inammissibilità.

Quanto sopra evidenziato esonera il Collegio dal rilevare altri eventuali profili di inammissibilità del ricorso, come la errata indicazione della data del deposito della sentenza impugnata (nell’epigrafe del ricorso viene indicata la data dell’8 giugno 2006, mentre la sentenza depositata reca la data dell’8 maggio 2006 e a p. 4 del ricorso viene indicata la data del 9 maggio 2006) e la incompletezza della indicazione, priva del numero della sentenza impugnata.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 3500,00, oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.