Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-10-2011, n. 20173 Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo

T.E.S., con ricorso alla Corte d’appello di Napoli proponeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio in materia di lavoro pubblico instaurato dinanzi al T.A.R. Campania per risarcimento danni da mancato godimento del riposo settimanale, giudizio iniziato nel novembre 2000.

La Corte d’appello, con decreto depositato il 4 giugno 2008, ritenuta una durata ragionevole di tre anni, liquidava a titolo di danno non patrimoniale per la ulteriore durata irragionevole del giudizio presupposto – tenuto conto della posta in gioco e della condotta del ricorrente, che non aveva presentato alcuna istanza di prelievo – la somma di Euro 3.322,00 oltre interessi legali e spese del procedimento.

Avverso tale decreto T.E.S. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero Economia e Finanze il 23 maggio 2009, formulando undici motivi. Il Ministero non ha svolto difese.
Motivi della decisione

1.- Con i primi nove motivi è denunciata erronea e falsa applicazione di legge ( L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6, part. 1 C.E.D.U.) in relazione al rapporto tra norme nazionali e la C.E.D.U. come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ed omessa decisione di domande ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; art. 112 c.p.c.). Secondo l’istante, una volta accertata la violazione del termine ragionevole, la liquidazione dell’equo indennizzo dovrebbe effettuarsi, applicando la normativa C.E.D.U. secondo la giurisprudenza della Corte europea e disapplicando la L. n. 89 del 2001, art. 2 che con essa contrasti, in relazione non già al tempo eccedente la ragionevole durata bensì all’intera durata del processo, ed in misura non inferiore a Euro 1000,00 – 1.500,00 per anno. Nella specie peraltro il decreto non avrebbe sufficientemente motivato in ordine alla mancata osservanza di detti parametri, ed inoltre non ha liquidato un bonus di Euro 2.000,00 ratione materiae, trattandosi di controversia su diritti inerenti a rapporti di lavoro, ed il giudice non si sarebbe pronunciato sulla relativa domanda così violando l’art. 112 c.p.c. e l’obbligo di motivazione su un punto decisivo.

1.1.- Il decimo e undicesimo motivo denunciano violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c. e della normativa sulle tariffe professionali, nonchè vizio di motivazione: assume il ricorrente che la Corte di merito ha illegittimamente disatteso la nota spese depositata, senza motivare sul punto.

2.- I motivi indicati nel par. 1, da esaminare congiuntamente perchè giuridicamente e logicamente connessi, sono infondati.

2.1- Quanto al rapporto tra le norme nazionali (in particolare, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3) e la CEDU, deve in primo luogo escludersi che l’eventuale contrasto tra tali normative possa essere risolto semplicemente con la "non applicazione" della norma interna.

Fermo il principio enunciato dalle S.U. (n. 1338 del 2004), in virtù del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, deve interpretarla in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea, va precisato come tale dovere operi entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001, qualora ciò non fosse possibile, ovvero il giudice dubitasse della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, dovrebbe investire la Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1, (cfr. Corte Cost. sentenze nn. 348 e n. 349 del 2007). D’altra parte, la compatibilità della normativa nazionale con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana con la ratifica della CEDU va verificata con riguardo alla complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto ad una ragionevole durata del processo: come la stessa Corte europea ha riconosciuto, la limitazione, prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 dell’equa riparazione al solo periodo di durata irragionevole del processo, di per sè non esclude tale complessiva attitudine della legge stessa (cfr. Cass. n. 16086/2009; n. 10415/2009; n. 3716/2008).

Rettamente dunque la Corte di merito ha seguito la modalità di calcolo dell’indennizzo prevista dall’art. 2 citato, facendo peraltro espresso richiamo ai principii qui esposti.

2.2- Quanto alla liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale, posto il principio già ricordato secondo cui il giudice nazionale deve in linea di principio uniformarsi ai parametri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per i casi simili, salvo il potere di discostarsene in misura ragionevole avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, delle quali deve dar conto (Cass. S.U. n. 1340/2004), va osservato come nel caso in esame la Corte di appello abbia puntualmente evidenziato che l’omessa presentazione di istanza di prelievo faceva presumere uno scarso interesse del ricorrente per la sollecita definizione del procedimento presupposto, in coerenza del resto con la ritenuta limitatezza della posta in gioco. Ha dunque validamente esercitato la sua discrezionalità, esponendo congruamente criterii senz’altro ammissibili (su ciò peraltro il ricorso non espone alcuna censura specifica), la cui concreta incidenza nel caso specifico costituisce peraltro oggetto di apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità. D’altra parte, la Corte CEDU in numerosi giudizi di lunga durata davanti alle giurisdizioni amministrative, in cui gli interessati non hanno sollecitato in alcun modo la trattazione e/o definizione del processo mostrando di avervi scarso interesse, ha liquidato un indennizzo forfetario per l’intera durata del giudizio che, suddiviso per il numero di anni, ha oscillato tra gli importi di Euro 350,00 e di Euro 550,00 per anno (cfr. procedimenti 675/03;

688/03 e 691/03; 11965/03), pur se in qualche caso non è mancata una liquidazione superiore. Non confligge dunque con gli orientamenti della giurisprudenza di Strasburgo la liquidazione, per circa cinque anni di irragionevole durata su otto complessivi, di un indennizzo di Euro 3.322,00. 2.3- Quanto al diniego di una somma forfetaria di Euro 2.000,00 (c.d. bonus) in relazione alla circostanza che il giudizio presupposto aveva ad oggetto una controversia di lavoro, deve respingersi la tesi che tale somma ulteriore vada riconosciuta automaticamente in ogni caso di controversia di lavoro o previdenziale. La ragione di tale bonus, che la giurisprudenza europea riconosce laddove la particolare importanza di taluni giudizi induca a ritenere che il pregiudizio per la loro durata irragionevole sia stato maggiore di quello che si verifica nella generalità dei casi, postula l’accertamento e la valutazione nel caso specifico delle particolari circostanze alle quali sia da ricondurre tale eventuale maggior pregiudizio. Sì che, quando il giudice del merito nega tale ulteriore indennizzo forfetario, nella specie peraltro esprimendone le ragioni nella modestia della posta in gioco tale da escludere che quello specifico pregiudizio ulteriore sia stato sopportato dall’istante, la critica del punto della decisione non può essere affidata alla sola contraria postulazione che il bonus spetterebbe ratione materiae ed era stato richiesto -tanto meno, nella specie, che la decisione negativa non sarebbe motivata-, ma deve avere specifico riguardo alle concrete allegazioni – e se del caso alle prove – addotte nel giudizio di merito. Ciò che non è dato riscontrare nel ricorso in esame.

3. Quanto agli ultimi due motivi, premesso che in tema di spese processuali possono essere denunciate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o del principio di inderogabilità della tariffa professionale vigente (cfr. Cass. n. 4347/1999; n. 4818/2000; n. 1485/2001), e che nei giudizi di equa riparazione la liquidazione delle spese processuali della fase davanti alla Corte d’appello deve essere effettuata in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano, senza tener conto degli onorari liquidati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. Cass. n. 23397/2008), si osserva che parte ricorrente non ha specificamente e analiticamente indicato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, le voci e gli importi richiesti e ad essa spettanti (cfr. Cass. n. 21325/2005;

n. 9082/2006; n. 9098/2010). Tale omissione non consente al giudice di legittimità il controllo – senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti – degli error in iudicando solo astrattamente enunciati nella illustrazione dei motivi di ricorso e nella altrettanto astratta formulazione dei quesiti di diritto. Neppure tali motivi possono quindi trovare accoglimento.

4. Il rigetto del ricorso si impone dunque, senza provvedere sulle spese di questo giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto difese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-06-2011, n. 5489 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato all’Amministrazione comunale di Marino in data 5 maggio 2006 e depositato il successivo 28 giugno, espone il ricorrente di essere proprietario nell’agro di quel Comune di un terreno sul quale edificava un piccolo manufatto ad uso abitativo ad un solo piano fuori terra con copertura a tetto. Per detto fabbricato chiedeva il condono ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e siccome l’immobile era solo parzialmente completato presentava anche istanza ex art. 37 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Espone, altresì, che a questo punto l’immobile veniva sequestrato e che seguiva l’ordinanza di demolizione avverso la quale propone:

1. Eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del T.U. 6 giugno 2001, n. 380 in relazione ai principi in materia di sanatoria, con particolare riferimento all’art, 38 Legge 28 febbraio 1985, n. 47; eccesso di potere per difetto dei presupposti.

2. Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, difetto di motivazione, violazione dell’affidamento del privato.

3. Violazione degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per vizio del procedimento.

Conclude per l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.

In assenza di costituzione del Comune di Marino l’istanza cautelare è stata accolta a termine alla Camera di Consiglio del 14 luglio 2006, onerandosi anche l’Amministrazione comunale di adempimenti istruttori.

Eseguito l’incombente da parte del Comune, il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 31 marzo 2011.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Con esso parte ricorrente impugna l’ordinanza con la quale il Comune di Marino gli ha ingiunto la demolizione dell’ "ampliamento di un preesistente manufatto oggetto di domanda di condono, e realizzato in blocchetti di cemento e malta…poggiante su cordoli di fondazione perimetrali e di collegamento in c.a. La struttura presenta altezza media di m. 3,00 circa ed è coperta con solaio laterizio e carpenteria in ferro, privo di getto in calcestruzzo. Risulta, altresì, la posa in opera della carpenteria di sostegno in ferro del solaio e la cassaforma di un pilastro di sostegno centrale completa di armatura in ferro e priva di getto in cls.

Prosecuzione dei lavori in violazione dei sigilli apposti consistenti nel getto di cls. del solaio di copertura, posa in opera di controtelai ai vani luce perimetrali, risulta altresì asportata la carpenteria interna di sostegno del solaio.", il tutto in zona sottoposta a vincolo paesistico – ambientale, in assenza di permesso a costruire e privo del NO paesistico.

2. Avverso tale provvedimento l’interessato rappresenta che sull’immobile principale pende ancora domanda di condono ex L. n. 326 del 2003 e che per l’ampliamento egli ha presentato la domanda di accertamento di conformità anch’essa ancora pendente e tale pendenza impone all’Amministrazione di sospendere qualsiasi procedimento sanzionatorio.

Il ricorrente sostiene pure che il provvedimento risulta sprovvisto di una congrua motivazione soprattutto in ordine alla permanenza dell’interesse pubblico alla demolizione.

L’interessato oppone ancora che non è stato comunicato l’avvio del procedimento, mentre secondo la giurisprudenza i procedimenti sanzionatori dovrebbero essere preceduti da tali comunicazione, ancorché siano espressione di attività vincolata.

3. La censura principalmente proposta non può essere condivisa stante la risposta offerta dall’Amministrazione comunale alle richieste inoltrate dal TAR, in ordine alla identità delle opere dedotte in condono cui fa riferimento l’ordinanza impugnata ed in ordine alla circostanza se per le opere di cui alla citata ingiunzione il ricorrente avesse presentato domanda di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Il Comune con nota del 1° dicembre 2006 a prot. n. 55421 ha rappresentato che il ricorrente aveva presentato in data 6 dicembre 2004 al n. 52614 domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, relativa alla realizzazione di un manufatto in muratura e che l’oggetto del condono non ha relazione con l’ordinanza di demolizione in esame. Risultava inoltre presentata una domanda ex art. 13 della legge n. 47/1985, attuale art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 con cui l’interessato dichiarava di avere realizzato, a ridosso di un manufatto già esistente, per il quale era stata presentata la domanda di condono di cui sopra, un locale abitativo delle dimensioni di m. 8,75 x m. 8,45 x h. m. 3,10.

Stante tale risposta appare di tutta evidenza che il condono ex art. 32 della legge n. 326 del 2003 concerneva il manufatto principale, come peraltro è dato leggere nella descrizione della istanza presentata dal ricorrente nel 2004 e cioè testualmente: "modesto fabbricato da adibire ad abitazione. E’ costituito da un solo piano fuori terra con copertura a tetto. Ha struttura portante in muratura di blocchi di tufo e copertura in laterocemento. Le dimensioni esterne sono di ml.6,25 x 4,90 e l’altezza min. di ml. 2,40 max 3,00. E’ ultimato parzialmente sia l’esterno che l’interno", laddove la descrizione ora riportata non coincide con quella dell’ordinanza di demolizione che fa chiaramente riferimento all’ampliamento del ridetto manufatto.

Di conseguenza, per l’immobile descritto nell’ingiunzione in esame, il ricorrente non può pretendere che scaturisca l’effetto sospensivo dei procedimenti sanzionatori previsto, in particolare, nelle fattispecie completate entro il 31 marzo 2003, dall’art. 32 della citata legge n. 326 del 2003, che nel richiamare al comma 25 le disposizioni del capo IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 si riferisce anche all’art. 38 di quest’ultima, stante il quale la presentazione nei termini della domanda di condono edilizio sospende, appunto il procedimento per le sanzioni amministrative.

Quanto, invece, alla domanda di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 neppure da essa può scaturire un effetto sospensivo, ma per una ragione diversa, in quanto, ancorché essa riguardi le opere colpite proprio dall’ingiunzione a demolire, per giurisprudenza costante sulla materia "i presupposti dei due procedimenti di sanatoria – quello di condono edilizio e quello di accertamento di conformità urbanistica – sono non solo diversi ma anche antitetici, atteso che l’uno (condono edilizio) concerne il perdono ex lege per la realizzazione sine titulo abilitativo di un manufatto in contrasto con le prescrizioni urbanistiche (violazione sostanziale) l’altro (sanatoria ex art. 13 legge 47/85 oggi art. 36 DPR n. 380/2001) l’accertamento ex post della conformità dell’intervento edilizio realizzato senza preventivo titolo abilitativo agli strumenti urbanistici (violazione formale)." (cfr. Tar Lazio, sezione I quater, 22 dicembre 2010 n. 38207 e la giurisprudenza ivi citata: Tar Campania, Napoli, sezione VI, 3 settembre 2010, n. 17282).

Non può neppure essere condiviso il motivo per cui nell’ingiunzione in parola mancherebbe anche una idonea motivazione relativamente all’interesse pubblico alla demolizione, dal momento che, qualificandosi l’ordinanza di demolizione come provvedimento vincolato, essa non abbisogna di una particolare motivazione in ordine all’interesse pubblico alla sua adozione, quando, come è avvenuto nel caso in specie, l’opera risulta interamente abusiva, in quanto realizzata in assenza totale di permesso a costruire. (TAR Lazio, sezione I quater, 11 gennaio 2011, n. 112 e la giurisprudenza ivi citata: TAR Campania, Napoli, sezione VI, 26 agosto 2010, n. 17238).

E va pure respinto il dedotto difetto della comunicazione di avvio in quanto smentito in fatto dalle stesse premesse del provvedimento impugnato dalle quali si evince che al ricorrente è stato notificato in data 22 novembre 2006 (rectius 2005 per refuso di battitura) l’avvio del procedimento di abuso edilizio, laddove l’ordinanza è del 6 aprile 2006, con la conseguenza che l’interessato avrebbe avuto tutto il tempo di rappresentare le proprie posizioni all’Amministrazione comunale.

Comunque è pure da osservare che a causa della circostanza vista sopra e per la quale l’ordinanza di demolizione ha natura di provvedimento vincolato non sono riferibili utili apporti degli interessati al procedimento (TAR Lazio, sezione I quater 10 dicembre 2010, n. 36046 e TAR Umbria, Perugia, 28 ottobre 2010, n. 499 ivi citata), con la conseguenza che la sua mancanza non può refluire quale illegittimità sull’ordinanza impugnata.

4. Per le superiori considerazioni il provvedimento va trovato scevro dalle dedotte censure ed il ricorso va di conseguenza respinto.

5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese in assenza di costituzione dell’Amministrazione comunale di Marino.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-04-2011) 05-07-2011, n. 26148 Concorso di circostanze eterogeneo

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Verbania con sentenza del 29.6.20110 applicava a G.P. la pena di mesi due e giorni 20 di reclusione per il reato di danneggiamento. Nel calcolo della pena veniva determinata la pena base, poi veniva aumentata di un terzo la detta pena per la contestata recidiva e successivamente la stessa veniva ridotta ex art. 62 c.p., n. 6 a quella finale prima indicata.

Ricorre il P.G. presso la Corte di appello di Torino allegando la violazione delle norme di legge in materia di bilanciamento tra circostanze.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. Il Giudice di prime cure poteva o applicare esclusivamente la recidiva oppure, se intendeva concedere le attenuanti (nel caso in esame quella ex art. 62 c.p., n. 6) doveva procedere ad un giudizio di bilanciamento tra le stesse e la recidiva e non invece prima incrementare la pena per la recidiva e poi ridurla per la concessione delle attenuanti (cfr. Cass. n. 37169/2008); essendo non corretta tale operazione di computo della pena l’accordo tra le parti non poteva essere ratificato e conseguentemente va annullata senza rinvio la sentenza impugnata e va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Verbania.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Verbania.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-12-2011, n. 26673 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

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Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale della Spezia ha respinto l’opposizione che Do.Ma. e D. M., entrambi soci con poteri di rappresentanza esterna della s.n.c. Trasporti Dolciami di Dolciami Arturo e Giuseppe & C., avevano proposto avverso l’ordinanza ingiunzione con cui la Provincia della Spezia aveva irrogato a uno di loro (indicando l’altro come coobbligato solidale) la sanzione pecuniaria di L. 3.000.000, per aver effettuato attività di trasporto di rifiuti accompagnando gli stessi con il prescritto formulario di identificazione del rifiuto trasportato in cui era indicato in modo inesatto il destinatario nonchè il luogo di destinazione del rifiuto".

Do.Ma. e D.M. hanno proposto ricorso per cassazione, in base a cinque motivi, poi illustrati anche con memoria. La Provincia della Spezia si è costituita con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso Do.Ma. e D. M. deducono che il Tribunale ha mancato di provvedere sulla ragione di opposizione con la quale avevano eccepito la nullità dell’ordinanza ingiunzione oggetto della loro impugnazione: lamentano di essere stati ritenuti responsabili della violazione in questione in quanto soci della s.n.c. Trasporti Dolciami di Dolciami Arturo e Giuseppe & C., mentre autore del presunto illecito era stato semmai l’autista che aveva effettuato il trasporto con il formulario del quale è stata ritenuta l’irregolarità.

La censura va accolta.

Effettivamente il giudice a quo non ha affrontato la questione relativa al titolo in base al quale era stata irrogata la sanzione di cui si tratta; questione che avrebbe dovuto essere risolta applicando il principio – più volte enunciato da questa Corte, con riguardo alle infrazioni attribuite ad amministratori di società di persone:

v., per tutte Cass. 10 dicembre 1998 n. 12459 – secondo cui a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3 è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l’azione materiale o l’omissione che integra la violazione, poichè vale anche con riferimento alle società di persone (nella specie, società in accomandita semplice) il principio che la responsabilità per le sanzioni amministrative è personale e che quindi della singola violazione risponde la persona fisica autore dell’illecito, salva la responsabilità solidale della società.

Ne discende che Do.Ma. e D.M., contrariamente a quanto sostiene la controricorrente, non potevano automaticamente essere chiamati a rispondere della violazione, ognuno quale coautore perchè socio di una società di persone. Occorreva invece che l’uno o l’altro o entrambi avessero tenuto una condotta, positiva od omissiva, che avesse dato luogo alla commissione dell’infrazione, sia pure in ipotesi sotto il profilo del concorso soltanto morale.

Accolto quindi il primo motivo di ricorso, restano assorbiti gli altri, che attengono a punti che in sede di rinvio soltanto eventualmente dovranno essere esaminati, secondo la soluzione che verrà data alla questione di cui prima si è detto.

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al Tribunale della Spezia in persona di diverso magistrato, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa al Tribunale della Spezia in persona di diverso magistrato, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

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