T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 07-09-2011, n. 2176

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Questore di Milano ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti e quello ordinario presentata dal ricorrente in quanto questi avrebbe un rapporto di lavoro a tempo determinato scaduto nel 2010 e avrebbe contributi INPS a suo favore solo fino a gennaio 2009.

Contro il suddetto atto il ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso: violazione dell’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 286/1998 in quanto l’amministrazione non avrebbe tenuto conto che il ricorrente ha svolto il lavoro di autista presso molte ditte e nei periodi di disoccupazione si è avvalso del contributo economico fornito dalla moglie, lavoratrice dipendente a tempo indeterminato, titolare di permesso di soggiorno a tempo indeterminato e fornita di reddito adeguato; in subordine chiede l’accertamento dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.

2. Il ricorso è fondato.

Dall’esame degli atti risulta che l’amministrazione ha valutato la situazione economica del ricorrente tenendo conto esclusivamente dei contributi INPS versati a suo favore.

In merito occorre chiarire che l’art. 9 c. 1 del D. Lgs. 286/1998 stabilisce che "lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale…. può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo".

La norma non specifica la fonte dei redditi, tanto è vero che ritiene sufficiente "la disponibilità" di un reddito e non richiede che lo straniero lo abbia anche prodotto. In tale situazione deve ritenersi che l’amministrazione deve valutare tutti i redditi di cui il ricorrente abbia la disponibilità anche se provenienti da altro familiare produttore di reddito che dichiari che il proprio reddito serve alle necessità proprie e di quelle del proprio congiunto.

La giurisprudenza ha in merito affermato che l’attuale assenza di stabile occupazione non è in sè idonea a dimostrare la carenza di mezzi di sostentamento nel caso in cui l’interessato possa dimostrare una pregressa condizione di occupazione per periodi di non minima durata ovvero una situazione familiare che consenta di ovviare alla carenza occupazionale (TAR Palermo I 22/12/2004 n. 2936).

Ciò a maggior ragione in un caso, qual è quello in giudizio, in cui la moglie del ricorrente ha esercitato il ricongiungimento familiare a favore del marito ed ha quindi in quella sede comprovato di avere reddito sufficiente per tutta la famiglia.

In definitiva quindi il ricorso va accolto con obbligo dell’amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente tenendo conto del reddito familiare che il medesimo ha l’obbligo di comprovare all’amministrazione.

Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-01-2012, n. 521 Lastrici solari e tetto

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza depositata il 23 marzo 2004, accoglieva la domanda proposta dal Condominio (OMISSIS) e per l’effetto condannava M.A. alla demolizione del manufatto che questi aveva realizzato sul terrazzo – lastrico solare.

Avverso questa sentenza il M. proponeva appello che, nella resistenza del Condominio, è stato rigettato dalla Corte d’appello di Catanzaro, la quale ha condiviso la valutazione effettuata dal primo giudice, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, secondo cui il manufatto realizzato dal M. sul terrazzo pregiudicava il decoro dell’edificio.

Per la cassazione di questa sentenza il M. ha proposto ricorso affidato a due motivi; l’intimato Condominio non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia astratta, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte, dolendosi in sostanza dell’acritica adesione della Corte d’appello alle conclusioni del consulente d’ufficio e della mancata considerazione delle critiche a detta consulenza svolte dal consulente di parte.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1127 cod. civ., sostenendo che nel caso di specie non sussisteva alcun elemento che potesse indurre a ravvisare la violazione dell’aspetto architettonico dell’edificio.

Il ricorso è inammissibile.

Posto che il provvedimento impugnato è stato depositato il 7 aprile 2006, trova piena applicazione il disposto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ., recante una specifica disciplina circa la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione.

Nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito che il quesito di diritto imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola juris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., n. 11535 del 2008).

In particolare, "il quesito di diritto non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ. (…) consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità" (Cass., ord. n. 20409 del 2008).

Nella giurisprudenza di questa Corte si è altresì precisato, con riferimento ai motivi di ricorso con i quali – come nella specie – si denuncia vizio di motivazione, che l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, e che la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità" (Cass., S.U., n. 20603 del 2007). In particolare, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366-bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., n. 16002 del 2007).

Nella specie, il secondo motivo, che denuncia violazione di legge, è del tutto privo del prescritto quesito; il primo motivo è del pari carente quanto alla specifica indicazione del fatto controverso e al momento di sintesi, nei termini prima indicati.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-02-2012, n. 2398 Cessazione della materia del contendere

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Svolgimento del processo

Con sentenza 26 ottobre 2009 la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione assunta dal tribunale di Roma, ammetteva al passivo dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta in liquidazione coatta amministrativa il credito di Euro 152.920,44 vantato dal sig. P.P. a titolo di differenze retributive ed il credito di Euro 128.478,83 a titolo di indennità di mancato preavviso; oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e con compensazione integrale delle spese del grado.

Avverso la sentenza l’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta in liq. coatta amm. proponeva ricorso per cassazione notificato il 15 gennaio 2010 ed affidato a due motivi.

Resisteva con controricorso il P., che proponeva altresì ricorso incidentale con unico motivo.

Anche il Ministero dell’Economia e della Finanze, intervenuto volontariamente in primo grado, si difendeva con controricorso, svolgendo a sua volta ricorso incidentale condizionato.

Prima dell’udienza le parti davano atto della conciliazione della lite e chiedevano concordemente la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.

All’udienza del 19 gennaio 2012 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale.

Motivi della decisione

La conciliazione tra le parti originarie del processo in corso, attestata dal verbale di conciliazione dinanzi al Tribunale di Roma, cui ha prestato adesione anche il Ministero dell’Economia e della Finanze, determina la cessazione della materia del contendere.

Sulla base della concorde istanza, le spese del giudizio devono essere compensate per intero.

P.Q.M.

– Dichiara cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 14-11-2011, n. 8795 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso parte ricorrente espone quanto segue:

1) che egli lavora alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria;

2) che, con sentenza n. 12009 del 2008, il T.a.r. del Lazio accoglieva il ricorso proposto da numerosi ricorrenti, tra cui lo stesso, per vedersi riconoscere il diritto ad ottenere il computo delle due ore settimanali di servizio obbligatorio a fini di tredicesima mensilità, nonché ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico e di quello di buonuscita, con relativa condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto; in particolare, il T.a.r. accoglieva in parte la pretesa dei ricorrenti, riconoscendo il loro diritto ad ottenere il computo, nella base pensionabile e nella base di calcolo della buonuscita delle due ore di servizio straordinario obbligatorio, a decorrere dal 31 dicembre 1995.

Espone, altresì, di avere notificato nel secondo semestre del 2010, come risultante in atti, apposita diffida affinché l’Amministrazione eseguisse la sentenza in epigrafe, passata in giudicato, per effetto del decorso dei termini di impugnazione previsti per legge senza che la parte soccombente proponesse appello.

Conclude, chiedendo, pertanto, che sia dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione della Giustizia di portare ad esecuzione la prefata sentenza e che sia eventualmente nominato un commissario ad acta, come per legge.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato.

Nella camera di consiglio del 3 febbraio 2011, è stato disposto un rinvio per consentire al ricorrente di depositare puntuale documentazione che rendesse possibile al T.a.r. di accertarne la precipua posizione.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione nella camera di consiglio del 20 ottobre 2011, nella quale il Collegio ha ritenuto inammissibile la richiesta di parte ricorrente, per le ragioni nel prosieguo indicate.

Deve considerarsi, infatti, che l’esponente aziona la pretesa a conseguire l’esecuzione della sentenza in epigrafe, in base alla quale è stato riconosciuto il diritto ad ottenere la determinazione della base pensionabile e della base di calcolo dell’indennità di buonuscita, ricomprendendovi anche le due ore di lavoro obbligatorie e settimanali già previste dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, a decorrere dal 31 dicembre 1995, pur essendo ancora in servizio.

Al riguardo, è dunque da rilevare che, ancorché la sentenza possa essere considerata quanto meno esecutiva, non avendo parte ricorrente prodotto certificato di non interposto appello, mentre l’art. 114, comma 2 del Codice di rito prescrive che l’attore debba produrre in giudizio anche l’eventuale prova del passaggio in giudicato, la situazione di cui sopra rende la domanda di esecuzione inammissibile, atteso che, a fronte del riconoscimento del diritto ad ottenere il beneficio di che trattasi recato dalla sentenza in epigrafe, la relativa condanna dell’Amministrazione alla corretta determinazione delle sopra cennate basi di calcolo ai fini della pensione e dell’indennità di buonuscita potrà avere attuazione solo quando gli interessati, tra cui l’esponente, lo matureranno, e cioè al momento del collocamento in quiescenza, secondo quanto pure specificato dall’art. 4, comma 4, del menzionato d.P.R. n. 395/1995, sulla base del quale la pretesa è stata riconosciuta dal T.a.r..

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Per le suindicate considerazioni il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

In considerazione della peculiarità del giudizio di ottemperanza all’esame della sezione, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, dei diritti e degli onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione I quater, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità Amministrativa.

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