Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-03-2011) 01-06-2011, n. 21871

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

etto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con la decisione impugnata la Corte d’appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza datata 31.5.2004, con cui il locale Tribunale aveva condannato C.N. per i delitti di calunnia e di falsa testimonianza commessi il 19 settembre 1996 e il 3 maggio 2001.

La Corte ha ritenuto la prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, riducendo la pena a due anni e due mesi di reclusione, eliminando la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

2. I giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dei delitti ascritti nell’accusa di falso ideologico, rivolta dall’imputato nel corso di un’udienza dibattimentale a due magistrati della Procura della Repubblica (di Foggia e di Bari) e a un colonnello della Guardia di Finanza, in servizio presso la DIA di Bari, a cui il C. aveva addebitato di avere verbalizzato dichiarazioni accusatorie nei confronti di M.G., da lui mai formulate e comunque negate nel contenuto.

Successivamente l’imputato, dinanzi ad altro Pubblico Ministero, riferì di avere ritrattato le prime dichiarazioni per paura e ne confermò i contenuti.

3. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione, per non avere i giudici ritenuto l’assurdità e l’inverosimiglianza delle denuncia contro gli inquirenti (e della falsa testimonianza ad esse connessa) e la sussistenza di reato impossibile per inidoneità dell’azione.
Motivi della decisione

1. In accoglimento della richiesta del Procuratore generale d’udienza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per la configurabilità del delitto di calunnia, reato di pericolo, basta che la falsa incolpazione contenga in sè gli elementi necessari e sufficienti per l’esercizio dell’azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicchè soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare – perchè in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso – la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l’elemento materiale del delitto di calunnia (Cass. Sez. 6, n. 32325/2010, Grazioso; n. 26177/2009, Vassura).

3. Correttamente i giudici di merito hanno escluso che nella situazione esaminata ricorresse l’assurdità dell’accusa ed hanno, invece, ritenuto che le dichiarazioni dell’imputato erano astrattamente idonee a determinare investigazioni ed indagini volte alla ricerca della verità. Per quanto concerne l’elemento soggettivo, è stato evidenziata la piena consapevolezza da parte del C. dell’innocenza degli incolpati e ritenuta del tutto irrilevante il movente che aveva spinto l’imputato alla falsa accusa nei confronti dei verbalizzati ed alla ritrattazione della dichiarazioni in precedenza rese.

4. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000 Euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di 1.000 (mille) Euro in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-10-2011, n. 22425 Onorari

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Svolgimento del processo

L.C.R. con atto di citazione del 14/3/2003 proponeva opposizione avverso il decreto con il quale il Giudice di Pace di Prato gli ingiungeva il pagamento della somma di Euro 991,44, oltre interessi e spese, a favore di M.P. per prestazioni professionali consistite in un sopralluogo e una indagine peritale per accertare le cause di un infortunio subito all’interno dell’abitazione da B.L., moglie del L.C., per un malfunzionamento di una caldaia.

L’opponente eccepiva la carenza di legittimazione passiva sostenendo di non avere conferito alcun incarico al M.; nel merito, sosteneva che al M. era già stato pagato, direttamente dalla moglie di esso opponente, il compenso dovuto.

La causa era istruita con produzioni documentali, prova testimoniale, libero interrogatorio delle parti; il giudice di pace non ammetteva il giuramento decisorio deferito dall’opponente e con sentenza del 14/7/2005 respingeva l’opposizione a decreto ingiuntivo. Il Giudice di Pace, quanto all’individuazione del soggetto che aveva conferito l’incarico al perito, rilevava che il conferimento dell’incarico risultava dallo stesso interrogatorio libero reso dal L.C.;

quanto all’eccezione di avvenuto pagamento rilevava che la dedotta estinzione del debito non era provata per un duplice motivo:

– non era plausibile che il perito, fosse stato saldato lo stesso giorno del sopralluogo, ossia prima ancora che presentasse la relazione peritale;

il teste Ba. aveva in precedenza affermato di avere visto la B. corrispondere una somma di denaro ad un signore da lei indicato come il M., ma successivamente, sia rendendo informative alla polizia giudiziaria, sia con la testimonianza resa nel processo aveva dichiarato di avere visto qualcuno in casa della B. la quale gli riferiva di avergli dato del denaro;

pertanto la testimonianza non poteva costituire idonea prova dell’estinzione del debito.

L.C.R. propone ricorso per Cassazione fondato su quattro motivi; resiste con controricorso M.P..
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato "violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5" il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva; si assume che il giudice di pace avrebbe ritenuto irrilevante l’individuazione del soggetto che avrebbe conferito l’incarico, mentre se tale soggetto fosse stato individuato nella signora B. avrebbe dovuto essere accolta l’eccezione sollevata dal L.C. che a nessun titolo poteva essere condannato a pagare per una incarico che egli non aveva conferito.

2. Il motivo è inammissibile quanto alla violazione dell’art. 112 c.p.c., perchè il giudice di pace non ha omesso di decidere sull’eccezione, ma sì è limitato a rilevare l’ininfluenza dell’accertamento volto ad individuare quale tra di due coniugi abbia materialmente tenuto i contatti con il perito incaricato.

Quanto alla censura formulata sotto il profilo del vizio della motivazione con la quale il giudice di prime cure avrebbe ritenuto ininfluente accertare quale tra i due coniugi ( L.C. o B.) avrebbe conferito l’incarico si deve osservare, in via preliminare, che dalla sentenza impugnata non emerge ciò che afferma il ricorrente, ma soltanto la seguente motivazione "a prescindere dalle fuorvianti considerazioni su chi dei due coniugi abbia avuto materialmente i contatti con il perito, che non rivestono rilevanza ai fini decisoria appare chiaramente confermato, nell’interrogatorio libero del L.C., l’affidamento dell’incarico peritale al M. e che questo effettuò il sopralluogo presso l’abitazione del L.C….".

Dalla motivazione, dunque, non risulta la lamentata indifferenza rispetto all’individuazione del soggetto che conferisce l’incarico, ma l’affermazione dell’irrilevanza di una indagine volta ad accertare quale dei due coniugi abbia materialmente tenuto i contatti con il perito incaricato; tale considerazione è immune da censure perchè ciò che rilevava in causa era l’individuazione del soggetto che aveva conferito l’incarico e non del soggetto che, materialmente, si occupava di tenere i contatti con il perito. In ogni caso e in punto di diritto, la censura è inammissibile perchè, trattandosi causa di valore inferiore ai 1.100,00 Euro la sentenza è stata pronunciata secondo equità; non essendo stata denunciata violazione norme processuali, la questione verte esclusivamente sulla motivazione e, quindi, attiene al merito; in tale ipotesi, il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di regole costituzionali o comunitarie o dei principi informatori della materia, (nella specie non dedotti) ovvero per nullità della sentenza, derivante dalla inesistenza assoluta di motivazione o da motivazione meramente apparente, equiparabile alla mancanza, o, infine, quando la motivazione sia affetta da contraddizioni insanabili che non consentano di individuare il percorso logico seguito dal giudice (Cass. 9/10/2007 n. 21087; Cass. 28/3/2007 n. 7581; Cass. S.U. 14/1/2009 n. 564); ma nella fattispecie, per le considerazioni sopra svolte, tale vizio non sussiste.

3. Con il secondo motivo, così rubricato "violazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5" il ricorrente lamenta che il giudice di pace avrebbe omesso di decidere sull’istanza di sospensione del giudizio civile in attesa della definizione di un procedimento penale che sarebbe stato attivato a seguito di querela presentata nei confronti del teste Ba. per falsa testimonianza per divergenza tra quanto dallo stesso in precedenza dichiarato alla P.G. e quanto dichiarato come teste.

4. Il motivo è infondato sia per carenza di interesse, perchè il giudice è libero di valutare le testimonianze e non sussiste pregiudizialità necessaria del processo per falsa testimonianza, sia perchè la sospensione del procedimento civile presuppone la pendenza di un procedimento penale e tale pendenza non risulta documentata (e neppure affermata), non potendosi ritenere pendente un procedimento penale sulla base della semplice denunzia di falsa testimonianza, ma solo quando il P.M. esercita l’azione penale.

5. Con il terzo motivo così rubricato "violazione degli artt. 233 e ss. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5" lamenta che il giudice di pace non avrebbe ammesso il giuramento decisorio, ritualmente deferito, senza dare motivazione.

Al riguardo richiama giurisprudenza di questa Corte per la quale il giuramento decisorio dovrebbe essere sempre ammesso anche quando i fatti che ne formano oggetto possano ritenersi già provati.

6. L’assunto del ricorrente è astrattamente corretto perchè il giuramento decisorio, ha natura di prova legale in ordine alla quale è esclusa qualsiasi discrezionalità da parte del giudice e pertanto è ammissibile anche quando verta su fatti già accertati o esclusi dalle risultanze di causa (v. Cass. 9912/1998). Correlativamente la mancata ammissione si risolve in un error in procedendo, sindacabile in Cassazione anche quando, come nella specie, la sentenza è stata pronunciata secondo equità.

Tuttavia, per il principio di autosufficienza del ricorso, questa Corte avrebbe dovuto essere messa nelle condizioni di valutare ex actis la rituale formulazione della richiesta di giuramento decisorio mediante la trascrizione dei capitoli sui quali era deferito il giuramento.

Viceversa il ricorrente ha genericamente affermato di avere deferito giuramento decisorio " sulle circostanze così come capitolate a verbale di udienza e relative, in sostanza, al conferimento dell’incarico da parte della sig.ra B. e all’avvenuto saldo delle sue spettanze per l’attività svolta".

La genericità e la mancanza di autosufficienza della deduzione comporta l’inammissibilità del motivo perchè non consente valutare l’interesse a dolersi della mancato accoglimento della richiesta.

7. Con il quarto motivo così rubricato "violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5" il ricorrente lamenta che il giudice di pace provare la natura e la consistenza della prestazione eseguita e la congruità della somma richiesta non essendo sufficiente il solo parere rilasciato dal Collegio dell’Ordine dei periti.

Sotto il profilo della violazione dell’art. 2697 c.p., la censura è inammissibile perchè le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, come già esposto nel decidere sul primo motivo di ricorso, sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali, delle norme della Costituzione e di quelle comunitarie, nonchè per violazione dei principi informatori della materia e per nullità attinente alla motivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, o fondata su affermazioni in radicale ed insanabile contraddittorietà; ne consegue che la violazione dell’art. 2697 c.c., sull’onere della prova, che pone una regola di diritto sostanziale, da luogo ad un "error in iudicando" non deducibile con il ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità (v. Cass. 7581/2007 cit.; Cass. S.U. 564/2009 cit.).

8. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con la condanna della ricorrente, in quanto soccombente, al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna L.C.R. a pagare a M.P. le spese di questo giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 1.100.00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 07-07-2011, n. 1827 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso, notificato il 17.11.2006 alla Provincia di Como e il 24.11.2006 al Comune di Alserio e depositato il successivo 21.12.2006, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti sanzionatori in epigrafe specificati, assumendone la illegittimità in quanto relativi alla contestazione del medesimo illecito per danno ambientale.

In tal senso, la ricorrente concludeva chiedendo, in via principale, l’annullamento del provvedimento emesso dalla Provincia e la rideterminazione dell’importo di quello adottato dal Comune; e, in via subordinata, l’annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso dal Comune e la rideterminazione dell’importo di quello provinciale.

Si sono costituiti il Comune di Alserio e la Provincia di Como, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.

Con ordinanza n. 78 del 17 gennaio 2007 è stata respinta la domanda di sospensione incidentale avente ad oggetto il provvedimento sanzionatorio della Provincia di Como.

Con ordinanza n.570 del 12 aprile 2007 è stata accolta la domanda di sospensione incidentale avente ad oggetto il provvedimento sanzionatorio comunale.

Con provvedimento n. 1027 MF prot. del 5 marzo 2011 del Comune di Alserio è stato annullato in autotutela il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria prot. 03525 del 13.9.2006.

Alla Pubblica udienza del 21 aprile 2011 la difesa ricorrente ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’odierno ricorso, a cui hanno prestato adesione le restanti parti costituite, accettando anche la compensazione delle spese di lite.

Motivi della decisione

Il ricorso è improcedibile poiché, in conformità della previsione introdotta dall’art. 35, comma I° lett. c) del codice del processo amministrativo, nel corso del giudizio è sopravvenuto il difetto di interesse della parte alla decisione.

In tal senso, va precisato come tale sopravvenienza solo in parte sia conseguente ad un ulteriore provvedimento dell’amministrazione intervenuto nel rapporto in contestazione (si allude, in particolare, all’annullamento in autotutela del Comune), mentre per il resto (rispetto all’impugnazione del provvedimento provinciale), essa è frutto di un’autonoma decisione della parte ricorrente.

Per tale via, il Collegio ritiene consona alla fattispecie la pronuncia di improcedibilità, richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, proprio perché la valutazione dell’interesse alla prosecuzione dell’azione spetta unicamente al ricorrente, la sua carenza può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva dello stesso soggetto, in relazione a sopravvenienze anche indipendenti dal comportamento della controparte (così, Consiglio di Stato, Sez. IV – sentenza 31 dicembre 2009 n. 9292).

Conclusivamente, il ricorso in epigrafe specificato deve essere dichiarato improcedibile.

Sulle spese, il Collegio ritiene che non vi siano ragioni ostative all’accoglimento della richiesta di tutte le parti costituite di addivenire all’integrale compensazione delle stesse.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-07-2011) 20-07-2011, n. 28861 Valutazione

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 29/10/2010, la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale di Genova, in data 12/3/2008, assolveva B.P. dalle imputazioni di ricettazione e procurata inosservanza di pena a lui ascritte perchè il fatto non sussiste.

La Corte territoriale accoglieva le censure mosse con l’atto d’appello, osservando che il fatto che l’imputato risultasse trasportato su un’autovettura rubata condotta dal pregiudicato L.M., non costituiva prova del concorso del B. nella ricettazione dell’autovettura e di altri beni trovati in possesso del L..

Ugualmente la Corte escludeva la responsabilità dell’imputato per il reato di procurata inosservanza di pena, osservando che non sussistevano validi elementi di prova a carico del prevenuto.

Avverso tale sentenza propone ricorso il P.G. deducendo violazione di legge, travisamento della prova e motivazione illogica e contraddittoria con riferimento al reato di procurata inosservanza di pena.

Al riguardo si duole che la Corte abbia trascurato una serie di elementi fattuali dai quali emergeva chiaramente la responsabilità dell’imputato per cui le conclusioni assunte dalla Corte apparivano palesemente illogiche.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha ribaltato il giudizio di responsabilità formulato dal giudice di primo grado senza confutare specificamente gli argomenti utilizzati dal primo giudice, limitandosi ad una lettura che ha svalutato la gravità degli elementi indiziari a carico dell’imputato, con affermazioni apodittiche che rendono illogico il percorso argomentativo del provvedimento impugnato.

Tale percorso, peraltro, sconta il vizio di non aver effettuato una valutazione specifica ed unitaria degli indizi.

Pertanto non è coerente con il principio di diritto affermato da questa Corte in virtù del quale: "La valutazione della prova indiziaria comporta innanzitutto l’esame dei singoli elementi indiziari per apprezzarne la certezza e l’intrinseca valenza indicativa, quindi l’esame globale degli elementi ritenuti certi per verificare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi così da consentire l’attribuzione del fatto illecito all’imputato" (Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 30448 del 09/06/2010 Ud. (dep. 30/07/2010) Rv. 248384).

Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al capo relativo al delitto di cui all’art. 390 c.p. con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Genova per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte d’appello di Genova per nuovo giudizio.

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