Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-12-2011, n. 28206 Danno da infortunio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 22.11.-22.12.2006 la Corte d’Appello di Salerno rigettava il gravame interposto da C.F. contro la sentenza del Tribunale di Sala Consilina che ne aveva respinto la domanda intesa ad ottenere l’accertamento d’un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di Poste Italiane S.p.A., previa declaratoria di nullità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato in relazione al periodo 29.7.02 – 30.9.02 ai sensi dell’art. 25 CCNL 11.1.2001 per espletare servizio di sportello in concomitanza di assenze per ferie del personale, oltre che per esigenze tecniche, organizzative e produttive, anche di carattere straordinario, conseguenti a processi di riorganizzazione e riposizionamento sul territorio delle risorse.

Per la cassazione della pronuncia della Corte territoriale ricorre la C. affidandosi a tre motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso Poste Italiane S.p.A..

Il Collegio ha deliberato la motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

1- Preliminarmente va evidenziata l’inammissibilità di tutte le censure per vizio di motivazione sollevate in ricorso (in tutti e tre i motivi) con riferimento – in realtà – non a vizi della motivazione in fatto, ma a pretesi vizi di quella in diritto e, quindi, al di fuori dell’area dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ciò premesso, con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, per avere l’impugnata sentenza ritenuto valida l’apposizione del termine al contratto di lavoro in assenza di menzione della causa di sostituzione e/o delle ragioni oggettive e soggettive di lavoro poste a giustificazione del termine medesimo, nonchè per non aver considerato che Poste Italiane S.p.A. non aveva provato il rispetto del limite percentuale di assunzioni a tempo determinato a livello nazionale e regionale (quest’ultima censura viene reiterata – fra l’altro – anche nel secondo motivo).

Il motivo è infondato.

Come questa Corte Suprema ha già avuto modo di osservare (cfr., da ultimo, Cass. n. 15936/2011) la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre a quelle tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, convertito con modificazioni in L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2.3.2006 n. 4588).

In forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25 comma 2 CCNL 11.1.2001; in particolare, quale conseguenza della suddetta delega in bianco conferita dal citato art. 23, alla luce di molteplici decisioni di questa S.C. (cfr., ad esempio, Cass. 20.4.2004 n. 9245), i sindacati, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente "soggettivo", costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità di mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti.

Ora, premesso che l’art. 25 comma 2 CCNL 11.1.2001 prevede, come si è visto, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, questa S.C. ha già ritenuto viziata l’interpretazione che, sull’assunto della genericità della disposizione in esame, sostiene che la stessa non conterrebbe autorizzazione alcuna ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra i singoli contratti e le esigenze aziendali cui gli stessi sono strumentali.

A siffatta interpretazione – suggerita dall’odierna ricorrente – osta in primo luogo la formulazione letterale della disposizione contrattuale, che non contiene elementi idonei ad esprimere un significato riduttivo; inoltre il presupposto che ne è alla base è che soltanto così intesa la clausola collettiva sarebbe conforme a legge ( art. 1367 c.c.), ma ciò si muove pur sempre nella – erronea – prospettiva che il legislatore non avrebbe conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, imponendo alla loro autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962.

L’assunto della ricorrente risulta, perciò, condizionato dal "pregiudizio" che le parti stipulanti non avrebbero potuto esprimersi considerando le specificità di un settore produttivo (quale deve considerarsi il servizio postale, nella situazione attuale di affidamento ad un unico soggetto) e autorizzando Poste Italiane s.p.a. a ricorrere (nei limiti della percentuale fissata) allo strumento del contratto a termine, senza altre limitazioni, con giustificazione presunta del lavoro temporaneo; questo "pregiudizio", erroneo alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, determina l’infondatezza della proposta interpretazione, secondo cui l’accordo sindacale avrebbe autorizzato la stipulazione dei contratti di lavoro a termine solo nella sussistenza concreta di un collegamento tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze di carattere straordinario richiamate per giustificare l’autorizzazione, con riferimento alla specificità di uffici e di mansioni.

2- Quanto alla censura circa l’onere di dimostrare il rispetto del limite percentuale di assunzioni a tempo determinato a livello nazionale e regionale (che, come s’è detto, viene riproposta anche all’interno del secondo motivo di ricorso), si tenga presente che l’impugnata sentenza ha adottato una doppia ratio decidendi, nel senso che ha disatteso la analoga doglianza già formulata nell’atto d’appello dell’odierna ricorrente vuoi perchè generica, vuoi per l’assorbente considerazione in ordine all’applicabilità della nuova normativa dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001 all’epoca della stipula del contratto a termine per cui è processo.

Pertanto, la censura – che non affronta minimamente il profilo della genericità – risulta inammissibile per aspecificità, che si verifica allorquando manchi l’indicazione della correlazione fra tutte le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere in violazione dell’art. 342 c.p.c., comma 1. 3- La sopra chiarita ricostruzione della portata del cit. art. 25 CCNL 11.1.01 importa il rigetto anche del secondo motivo nella parte in cui si deduce violazione e falsa applicazione di tale clausola nonchè vizio di motivazione per non avere l’impugnata sentenza dichiarato l’illegittimità del termine nonostante la mancata specificazione, nel contratto stipulato con la ricorrente, della causale idonea a consentire di ricollegare eziologicamente l’assunzione alle esigenze enunciate nel suddetto art. 25, a tanto non bastando l’indicazione nel contratto individuale di ipotesi legittimanti diverse e disparate.

4- Il terzo motivo – ove si sostiene l’illegittimità del termine apposto nel contratto che non ne specifichi per iscritto le ragioni giustificatrici in ossequio al principio di ricollegabilità fra la singola assunzione e la motivazione addotta e l’onere del datore di lavoro di provare la sussistenza della causa legittimante l’assunzione a termine effettuata con riferimento al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 – è inconferente a fronte della motivazione addotta dalla Corte territoriale, che ha invece riconosciuto la correttezza della ragione legittimante il termine formulata per iscritto nel contratto de quo.

Del pari inconferente è l’ulteriore censura – sempre contenuta nel terzo motivo del ricorso – laddove si afferma che è onere del datore di lavoro provare le circostanze atte a dimostrare l’effettiva adibizione del lavoratore, nel periodo di lavoro espletato, alle strutture produttive dell’azienda, il luogo di lavoro, il tempo, il settore e le mansioni, nonchè l’effettivo collegamento tra l’assunzione e le motivazioni addotte: in realtà, in nessuna parte della motivazione della sentenza impugnata si fa questione di diverso riparto dell’onere probatorio.

5- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 40,00 oltre a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari e oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-07-2011) 13-09-2011, n. 33822 Associazione per delinquere Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 13 maggio 2008 il Tribunale di Reggio Calabria condannava M.R.A. alla pena complessiva di anni 23 di reclusione per i delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73 (pena base per il delitto di cui all’art. 74, nella qualità di organizzatore dell’associazione, anni 20, aumentata di un anno per l’aggravante di cui all’art. 74, comma 3, ulteriormente aumentata di un anno per ciascuno dei delitti di cui ai capi 4) e 6); M. A.M. alla pena complessiva di anni 14 di reclusione (pena base per il delitto di cui all’art. 74, nella qualità di partecipe dell’associazione, anni 12, aumentata di un anno per l’aggravante di cui all’art. 74, comma 3, ulteriormente aumentata di un anno per il delitto di cui al capo 6); C.A. alla pena di anni 12 di reclusione (pena base per il delitto di cui all’art. 74, nella qualità di partecipe dell’associazione, anni 11, aumentata di un anno per l’aggravante di cui all’art. 74, comma 3).

Con sentenza in data 16 dicembre 2009 la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della suddetta sentenza, assolveva M.R.A. dal delitto di cui al capo 4) per non aver commesso il fatto e rideterminava la pena in anni 22 di reclusione;

nei confronti di C.A., ritenuta la continuazione tra il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e quello già giudicato con sentenza del GUP del Tribunale di Reggio Calabria in data 12.2.2004, rideterminava la pena complessiva unitaria in anni 13 di reclusione (pena base per il delitto di cui all’art. 74: anni 11, aumentata ad anni 13 per effetto della continuazione con il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, già giudicato);

confermava la sentenza nei confronti di M.A.M., e quindi confermava la condanna dello stesso alla pena complessiva di anni 14 di reclusione.

Con riferimento alla eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche, sollevata dalla difesa di M. R. e M.A. per asserita mancanza dei provvedimenti autorizzativi, la cui esistenza la suddetta difesa non era stata in condizioni di verificare, la Corte d’appello rilevava, in primo luogo, la genericità della censura difensiva, sollevata senza alcuna specificazione dei sub procedimenti concernenti le attività di captazione asseritamente invalide; osservava, in secondo luogo, che l’esame di tutti i RIT ai quali aveva fatto riferimento la sentenza impugnata risultavano pienamente conformi alle procedure previste dall’art. 267 c.p.p., con la emissione tanto di provvedimenti in via d’urgenza da parte del Pubblico Ministero quanto di provvedimenti di convalida del GIP, con le forme, nei termini e nella rigorosa osservanza dei presupposti legittimanti stabiliti dalla legge, in relazione a tutti i RIT numeri 1048/03, 1149/03, 1384/03, 1408/03, 1420/03, 1465/03, 1559/03, 242/04 e 299/04.

Nel merito, la Corte d’appello ripercorreva il contenuto di numerose conversazioni telefoniche, intercorse nel mese di novembre dell’anno 2003 tra M.R., F.D., F.O., C. A. e M.A., attraverso le quali era stata ricostruita dal primo Giudice la vicenda di cui al capo 6) dell’imputazione, relativa all’importazione dalla Bolivia in Italia, attraverso la Spagna, di n. 66 cilindretti, contenenti ciascuno grammi dieci di cocaina, vicenda culminata con l’arresto di C. A. e Ca.Gu. il (OMISSIS), mentre trasportavano in Calabria il predetto quantitativo di sostanza stupefacente. Il Giudice dell’appello riteneva che dal contenuto delle telefonate intercettate risultava chiaramente che M. R. era andato in Bolivia per organizzare la spedizione della droga, destinata a F.D., e che M.A. fungeva in Italia da punto di riferimento degli acquirenti, per conto del fratello R..

Metteva in evidenza che dall’analisi delle conversazioni tra M. R. e F.D., intercettate dopo il sequestro del suddetto quantitativo di cocaina, emergeva la capacità dell’organizzazione di superare il momento di grave difficoltà, creando nuovi contatti per mettere in atto una nuova fornitura e contenere così la perdita economica conseguente agli arresti e al sequestro del suddetto quantitativo di sostanza stupefacente.

Nell’esame della fattispecie associativa contestata ai suddetti fratelli M., la Corte d’appello prendeva in considerazione, oltre al ruolo dagli stessi ricoperto nella descritta vicenda di cui al capo 6) dell’imputazione, una serie di conversazioni intercettate, nel periodo dal gennaio al giugno 2004, avvalorate da parallele indagini di Polizia Giudiziaria, dalle quali si poteva desumere che M.R., F.D., B.G., P. D. e M.A. erano coinvolti in un’intensa attività volta al reperimento e all’importazione in Italia di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.

Prendendo in esame la posizione di C.A. – secondo la difesa coinvolto esclusivamente nell’episodio di cui al capo 6) dell’imputazione, e quindi non partecipe della struttura associativa – la Corte d’appello, concordando con le conclusioni alle quali era pervenuto il primo giudice, ha ritenuto che dal coinvolgimento del C. nel suddetto episodio di cui al capo 6) dell’imputazione discendeva la prova della responsabilità nel reato associativo, in quanto il compito di trasportare un carico di sostanza stupefacente presuppone un rapporto di assoluta fiducia e deve essere interpretato quale espressione dell’affectio societatis. Era emerso dalle risultanze che C., all’epoca dei fatti carabiniere in servizio a Reggio Calabria, si era recato in Spagna per prelevare lo stupefacente e poi aveva trasportato detta sostanza in Italia, insieme a Ca.Gu., venendo poi bloccato ed arrestato mentre percorreva l’autostrada (OMISSIS). Questa attività, secondo la Corte territoriale, era indicativa di un pregnante inserimento del C. all’interno dell’organizzazione, poichè gli altri componenti dell’associazione dovevano avere la massima garanzia di disporre del contributo di un soggetto sul quale riporre la massima fiducia.

I difensori di M.R. e M.A. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria, riproponendo preliminarmente l’eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche con la quale hanno sostenuto che la Corte d’appello aveva omesso di rispondere alla stessa eccezione già proposta con i motivi d’appello.

Il presente procedimento aveva tratto origine da attività di intercettazione, disposta nell’ambito di ricerche del latitante F.P.V., sull’utenza (OMISSIS), installata presso un cali center gestito dai fratelli M. in (OMISSIS). Su questa utenza era stata intercettata il 13.8.2003 una conversazione di M.R. che aveva portato ad estendere le operazioni di captazione anche sull’utenza cellulare n. (OMISSIS) riconducile allo stesso M. (RIT 1048/03).

Nell’udienza del 26.2.2008 il maresciallo T., che aveva seguito tutta l’indagine, aveva affermato che l’intercettazione dell’utenza (OMISSIS) era stata disposta in via d’urgenza dal P.M. con un provvedimento che non era poi stato convalidato dal GIP. Secondo la difesa, essendo stati i primi indizi a carico di M. R. raccolti in un’attività di captazione non autorizzata dal giudice, anche i successivi provvedimenti di autorizzazione all’intercettazione erano invalidi, perchè basati su un patrimonio conoscitivo acquisito illegittimamente.

Con memoria in data 26.5.2009 – allegata ai motivi di ricorso – era stato chiesto un breve rinvio (concesso dalla Corte d’appello) per esaminare i decreti autorizzativi delle intercettazioni disposte sulle utenze (OMISSIS), ma i decreti autorizzativi non erano mai stati reperiti nell’incarto del processo, neppure dopo il deposito della sentenza d’appello, come peraltro aveva attestato il responsabile della Cancelleria (attestazione allegata al ricorso).

Non era stata data risposta alla doglianza contenuta nei motivi d’appello riguardante il mancato accertamento di un programma criminoso generico e di un pactum sceleris tra i presunti associati.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria hanno proposto ricorso per cassazione anche il difensore di C. A. e personalmente lo stesso imputato. Il difensore, con un primo motivo, ha dedotto carenza e illogicità della motivazione nonchè mancata assunzione di una prova decisiva.

L’imputato, per il trasporto di g. 660 di cocaina era stato arrestato il 20 novembre 2003 e condannato con sentenza ex art. 444 c.p.p. del GUP del Tribunale di Reggio Calabria in data 12.2.2004 alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 13.400,00 di multa. Al momento dell’arresto aveva dichiarato che, trovandosi in ristrettezze economiche in quanto aveva due famiglie da mantenere, aveva accettato di compiere quell’unico viaggio come corriere dalla Spagna in Italia.

Non aveva avuto alcun altro contatto con gli imputati, come è comprovato dalle indagini e dalle intercettazioni telefoniche, nelle quali compare solo in relazione al suddetto trasporto di cocaina in Italia.

Per giurisprudenza costante non poteva essere configurato il reato associativo in relazione alla partecipazione dell’imputato a un solo episodio di importazione di sostanze stupefacenti. Con un secondo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione del principio della reformatio in peius, poichè, in mancanza dell’appello del Pubblico Ministero, era stata inflitta al C. una pena superiore a quella inflitta dal giudice di primo grado.

L’imputato, nei motivi di ricorso, ha denunciato l’illogicità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto di poter trarre dalla partecipazione a un solo episodio di importazione la prova del carattere stabile e continuativo, sia sotto il profilo materiale che sotto il profilo psicologico, della adesione al pactum sceleris.

La fiducia che i coimputati gli avevano accordato doveva essere ricondotta a rapporti di natura diversa e non alla appartenenza alla medesima organizzazione.

I coimputati, in effetti, si erano rivolti a lui, perchè la sua appartenenza all’epoca all’Arma dei Carabinieri poteva comportare minori possibilità di controllo sia nella fase dell’importazione che nella fase del trasporto della cocaina.

L’imputato ha anche denunciato come sfornita di motivazione sia la scelta di non riconoscergli le attenuanti generiche sia l’aumento di pena per la continuazione, in misura sproporzionata all’entità del fatto. Per i suddetti motivi ha quindi chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Nell’udienza in data 8.3.2011 questa Corte, per verificare se fosse fondata la doglianza della difesa di M.R.A. e M.A.M. – che si era lamentata di non aver reperito negli atti processuali i decreti autorizzativi delle intercettazioni di cui al presente processo – ha disposto l’acquisizione di tutto l’incarto processuale, rinviando il processo all’udienza del 12.7.2011.

All’odierna udienza, preso atto che il richiesto incarto processuale non era pervenuto nella sua interezza, è stato disposto lo stralcio dal processo della posizione di M.R.A. e di M. A.M. e si è quindi decisa la sola posizione di C. A., accogliendo il primo motivo di ricorso proposto dalla difesa e riproposto, con argomentazioni analoghe, dallo stesso imputato.

Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che C. A., all’epoca dei fatti carabiniere in servizio a Reggio Calabria, aveva partecipato all’episodio di importazione in Italia dalla Bolivia di g. 660 di cocaina, contenuti in sessantasei cilindretti, recandosi in Spagna su incarico di coimputati nel delitto associativo, prendendo in consegna detta sostanza stupefacente e trasportandola fino a (OMISSIS), dove è stato arrestato il 20 novembre 2003 in flagranza di reato.

Il fatto è stato seguito in tutta la sua evoluzione dalla Polizia Giudiziaria, in quanto i telefoni cellulari in uso agli imputati erano sottoposti a controllo, e l’intercettazione delle loro conversazioni ha anche consentito l’arresto in flagranza del predetto imputato, che viaggiava in macchina insieme a Ca.Gu..

Per il suddetto episodio di importazione di cocaina al Carini, su richiesta dello stesso, è stata applicata dal GUP del Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza in data 12.2.2004, la pena di anni quattro di reclusione ed Euro 13.400,00 di multa.

Nel presente processo C.A. risponde solo del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 per aver partecipato alla stessa associazione di cui, fra gli altri, hanno fatto parte i fratelli M.R. e A. e, a giudizio dei giudici di merito, la prova dell’inserimento del C. nell’associazione di cui trattasi emerge dalla natura dell’incarico, di assoluta fiducia, che gli era stato affidato, non essendo pensabile che un siffatto incarico potesse essere affidato a persona estranea all’organizzazione.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, L’appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminale può essere ritenuta anche in base alla partecipazione ad un solo reato fine; in tale caso, peraltro, è necessario che il ruolo svolto e le modalità dell’azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo e ciò può verificarsi solo quando detto ruolo non avrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei oppure quando l’autore del singolo reato impieghi mezzi e sistemi propri del sodalizio (V. Sez. 5 sent. n. 2838 del 9.12.2002, Rv. 224916; Sez. 1 sent. n. 6308 del 20.1.2010, Rv. 246115).

Si è anche precisato nella giurisprudenza di questa Corte che il dolo del delitto di associazione per delinquere è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell’accordo e quindi del programma delinquenziale in modo stabile e permanente. Quando la condotta si esaurisca nella partecipazione ad un solo episodio criminoso, non è esclusa la responsabilità per il reato associativo, ma la prova della volontà di partecipare alla associazione deve essere particolarmente puntuale e rigorosa (V. Sez. 6 sent. n. n. 5970 del 23.1.1997, Rv. 208306).

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata appare carente, poichè non da una puntuale e rigorosa dimostrazione del fatto che la partecipazione del C. all’indicato episodio di importazione in Italia di un quantitativo di stupefacente avrebbe caratteristiche tali da provare la partecipazione del predetto all’associazione, non essendo il riferimento alla fiducia che indubbiamente i mandanti dell’operazione riponevano nell’imputato un elemento sufficiente a dimostrare logicamente il di lui inserimento nel sodalizio criminale.

Il dolo del delitto associativo è dato sia dalla consapevolezza del partecipe di agire nell’ambito di una struttura organizzata sia dalla disponibilità del medesimo soggetto a realizzare il programma dell’associazione, partecipando a un numero indefinito di reati fine.

La sentenza impugnata non spiega perchè il compito svolto dall’odierno imputato non poteva essere affidato a un soggetto estraneo all’associazione e soprattutto non considera il fatto che l’imputato non pare che sia rimasto coinvolto in altri episodi, neppure a livello preparatorio, sebbene le utenze delle persone interessate al traffico siano state sotto controllo per un lungo periodo di tempo, nè chiarisce quali rapporti abbia intrattenuto con membri dell’associazione, e neppure prende in considerazione, almeno per smentirla, la giustificazione data fin dal primo momento dall’imputato di aver accettato la proposta di compiere quell’unico viaggio perchè si era trovato in ristrettezze economiche. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di C. A. e il giudice del rinvio dovrà riesaminarne la posizione al fine di stabilire se, sulla base degli elementi raccolti, possa affermarsi o meno che sussista la prova della di lui partecipazione all’organizzazione criminosa di cui trattasi.

Appare comunque infondato il secondo motivo di ricorso del difensore dell’imputato, con il quale si è denunciata la violazione del principio del divieto di reformatio in peius, poichè per il delitto associativo, in primo grado, erano stati inflitti anni 12 di reclusione, mentre in appello, per lo stesso delitto, la pena è stata determinata in anni undici di reclusione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di C.A. e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-05-2011) 29-09-2011, n. 35355

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 6 ottobre 2010, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lamezia Terme dispose la custodia cautelare in carcere di M.V.M., F. G., F.A., V.V., S.P., M.A.D., B.A., M.T.A., C.F. nonchè la misura degli arresti domiciliari a M.M., G.V., G.G., L.B., R.A., M.D., P. A., P.R., e G.A. indagati tutti – unitamente ad altri – del reato di cui all’art. 416 c.p., commi 1, 2, 3 e 5, per avere costituito, promosso, organizzato un’associazione a delinquere, con sede operativa a (OMISSIS), che con unicità di disegno criminoso tra lo scopo associativo e i reati fine, era finalizzata alla sistematica e programmatica commissione di truffe di rilevante importo in pregiudizio dello Stato, di Istituti Bancari e della Regione Calabria, di falsi propedeutici alla commissione delle truffe nonchè al loro successivo occultamento oltre che alla realizzazione del riciclaggio o del reimpiego in genere dei proventi che ne derivavano.

L’organizzazione operava sotto la regia di M.M. V., e a ciascun sodale venivano assegnati di volta in volta compiti specifici, in relazione alle esigenze connesse al singolo finanziamento da conseguire in base ai presupposti richiesti dalla c.d. legge Sabatini (L. 1329 del 1965); gli stessi sodali richiedevano fraudolentemente agli Istituti bancari n. 60 finanziamenti per un importo pari a Euro 10.403.654,85, di cui 55 andavano a buon fine consentendo l’effettiva percezione dell’importo pari a Euro 8.910.460,95, in Lamezia Terme e dintorni fino al dicembre 2009.

Con la medesima ordinanza veniva disposto il sequestro per equivalente dei beni di M.M.V., M. M. e P.A. fino alla concorrenza di Euro 8.910.460,95 ciascuno e, per l’effetto, veniva altresì disposto il sequestro preventivo del fabbricato in corso di costruzione ubicato in (OMISSIS), di proprietà della Gi.Emme s.r.l. di cui è amministratore M.M. nonchè degli altri beni mobili e immobili nonchè quote societarie riconducibili ai suddetti indagati, ed il sequestro per equivalente di beni mobili e immobili nonchè di quote societarie riconducibili ad altri indagati.

L’ordinanza veniva emessa, su richiesta del pubblico ministero, all’esito di una complessa indagine investigativa della Guardia di Finanza, che aveva tratto origine da una segnalazione di operazioni sospette, ai fini della normativa antiriciclaggio, nei confronti di F.G.; sul conto corrente bancario del F., acceso presso l’UNICREDIT di (OMISSIS), risultava un elevato ammontare di versamenti di bonifici a cui corrispondevano altrettanto rilevanti prelievi in denaro contante, bonifici ed assegni circolari, sino a totale estinzione delle somme versate (a fronte di una movimentazione totale di Euro 1.427.000,00 in dare, corrispondeva una movimentazione di Euro 1.472.000,00 in avere).

Sentito a sommarie informazioni dai finanzieri, il F. riferiva di aver venduto macchinari industriali, di cui non sapeva indicare i fornitori, a varie ditte, ricevendone il pagamento del prezzo alla consegna per contanti, di aver emesso fatture di vendita indicanti un prezzo abbondantemente superiore a quello effettivo, di aver ricevuto attraverso bonifici bancari il versamento del prezzo indicato nelle fatture di vendita, che egli provvedeva a prelevare per contanti e restituire alle ditte che avevano emesso il bonifico a suo favore.

Dalle ulteriori indagini emergeva, quindi, che le ditte indicate dal F. come acquirenti dei macchinari non erano più in possesso degli stessi, avendoli rivenduti a prezzi irrisori e che le medesime ditte avevano ottenuto un finanziamento agevolato, ai sensi della legge Sabatini per l’acquisto di tali macchinari, rivolgendosi a tale M.V.M., il quale aveva garantito loro l’esito positivo della richiesta di finanziamento, sebbene esse non fossero in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per accedere ai benefici.

La legge in questione consente alle imprese l’irrogazione di mutui a tasso agevolato per l’acquisto di beni strumentali nuovi da utilizzare per le attività produttive e prevede una complessa procedura (con l’intervento anche della Cancelleria del Tribunale per la sigillatura dei macchinari), a seguito della quale il venditore riceve il pagamento del prezzo attraverso lo sconto, presso un istituto di credito, degli effetti cambiari rilasciati dall’acquirente; l’Istituto di credito richiede un contributo all’Ente agevolatore e, una volta ricevutolo, a sua volta, lo gira all’acquirente.

Effettuata una perquisizione presso la Creinvest s.a.s. (ex Credinvest di M.M.) ed estese le indagini a tutte le richieste di finanziamento effettuate dal 1/1/2005 al 23/6/2008, emergeva che gran parte dei macchinari di cui era stato finanziato l’acquisto con i meccanismi della legge Sabatini risultavano inesistenti, e che M.V.M., gestore di fatto della Creinvest sas), pur avendo denunziato redditi modesti, risultava titolare di un conto corrente acceso presso la BNL di (OMISSIS) sul quale, negli anni 2006, 2007 e 2008 risultavano versamenti in contanti per Euro 169.349,00 e contestualmente pagamenti con assegni a favore di FINANCE SERVICE LTD per Euro 155.570,00. Risultava, inoltre che M.V.M. aveva creato delle società finanziarie intestandole ai figli, in particolare la Gi.EMME Srl, amministrata dal figlio M., la DI.EMME SERVICE, intestata alla figlia D. e la Creinvest s.a.s. di Meraglia Alessandro; sui c/c di tali società e sui c/c personali di M.V.M. e dei suoi familiari risultavano effettuati versamenti in contanti per un totale di Euro 808,406,08.

Utili indicazioni sul funzionamento del sistema truffaldino messo in atto per ottenere erogazioni indebite avvalendosi della legge Sabatini erano state fornite da L.B., il quale aveva riferito di essere stato contattato da M.V.M. della Creinvest sas di (OMISSIS) che lo aveva indotto a stipulare tre fittizi contratti di acquisto con la Edilart di V. V. relativi a tre macchinari (che egli aveva già acquistato in passato e deteneva nella sua officina già da diverso tempo) per i quali era stato erogato un finanziamento complessivo di Euro 662.880,00, ricevendo per tale operazione un ritorno in contanti per circa 300.000,00 Euro. Precisava di aver portato i tre macchinari nei pressi del Tribunale di Lamezia Terme, e di aver installato le targhette consegnategli dal M., accompagnato da una funzionario del Tribunale, provvedendo egli stesso ad apporre il sigillo a piombo del Tribunale.

Ricostruito – in tal modo – il complesso sistema truffaldino, con ordinanza in data 28/10/2010, il Tribunale di Catanzaro, a seguito di istanza di riesame avanzata nell’interesse di M.A. D., confermava l’ordinanza del Gip di Lamezia Terme, con la quale era stata applicata al medesimo la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo pienamente sussistente il quadro di gravità indiziaria relativamente al reato associativo; rilevava quindi il Tribunale che una delle figure di maggior spessore emerse all’interno dell’associazione, in rapporto di stretta collaborazione con M.V.M., era sicuramente M.A. D., titolare della "CSM srl", cugino dello stesso M. e marito di Mi.El., titolare della Global Comunications s.a.s. Le società in questione erano entrambe risultate – tra l’altro – destinatane di beni strumentali inesistenti, acquistati mediante l’erogazione di finanziamenti agevolati. Dalla documentazione acquisita, dagli accertamenti bancari e dalle conversazioni telefoniche intercettate, era quindi emerso come il contributo offerto dall’indagato al sodalizio non fosse stato occasionale, ma al contrario aveva assunto i caratteri della "diuturnitas", dal momento che lo stesso, attraverso la C.S.M. srl e la Global Communications, aveva proceduto alla emissione di false fatturazioni atte a giustificare la fittizia vendita di beni nonchè a richiedere indebiti finanziamenti per un totale di Euro 287.280,00 (v. pagg. 16 – 20 dell’ordinanza).

Il Tribunale respingeva quindi le doglianze prospettate dalla difesa, e, tra queste, l’eccezione di nullità della ordinanza di custodia cautelare per omessa motivazione, osservando che il Gip aveva fatto uno specifico rinvio alla informativa di Pg dalla quale aveva individuato gli elementi su cui fondare il giudizio di gravità del quadro indiziario. Rilevava, inoltre, che il ricorrente non aveva effettuato specifici motivi di censura circa le valutazioni effettuate dal Gip che il Tribunale condivideva "in foto", per cui riteneva inutile ripercorrere punto per punto l’analisi dei singoli capi di imputazione e degli elementi indiziari su cui si fonda il titolo cautelare.

Il Tribunale respingeva, infine, l’eccezione di insussistenza del reato di cui all’art. 640 bis per mancanza di danno nei confronti delle Banche coinvolte nella truffa, e osservava a riguardo che il prevenuto, utilizzando false certificazioni, aveva comunque percepito un ingiusto profitto con conseguente danno a carico dell’erario in ragione della quota di interessi pagata dallo Stato in sostituzione dell’acquirente.

Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva di poter condividere le valutazioni del Gip in ordine al pericolo di reiterazione del reato, per le modalità di commissione dei reati che denota una non comune professionalità e la personalità dell’imputato connotata da organicità e sistematicità del reato associativo e dalla sussistenza di precedenti anche specifici.

Avverso tale ordinanza propone ricorso l’indagato, per mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo:

1) mancanza e manifesta illogicità della motivazione;

2) errata applicazione dell’art.640 bis c.p..

3) errata applicazione dell’art. 274 e degli artt. 273 e 192 c.p.p..

4) nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 292 c.p.p..

Il ricorrente eccepisce che con i motivi di riesame, a cui era stata allegata una memoria difensiva, erano state poste al Tribunale numerose questioni riassumibili nei seguenti termini:

1. nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 292 c.p.p.;

2. non configurabilità dell’art.640 bis in virtù dell’intervenuto pagamento delle somme corrisposte in applicazione della c.d. legge Sabatini, e quindi mancanza di realizzazione del danno altrui richiesto quale elemento costitutivo essenziale per integrare la fattispecie delittuosa "de qua";

3. mancanza di riscontro all’accusa del correo B.;

4. esito dell’indagine bancaria da cui non risulta che vi siano stati i prelievi successivamente versati a M. e soprattutto mancanza di versamenti sul conto di M.;

5. insussistenza di qualsiasi esigenza cautelare anche in virtù dell’epoca del "commissi delicti", risalente ad oltre cinque anni prima.

Si duole che il Tribunale abbia eluso tutte le questioni sollevate dalla difesa, soltanto sfiorando il tema della nullità dell’ordinanza cautelare per omessa motivazione, asserendo che la questione sarebbe superata per aver fatto il Gip specifico rinvio all’informativa di PG, senza avvedersi che tale motivazione è illegittima in presenza di specifiche eccezioni formulate dalla difesa.

Il ricorrente riporta quindi il testo della richiesta di riesame con la quale eccepisce che l’ordinanza genetica è affetta da nullità per mancanza dei requisiti minimi di motivazione in ordine agli elementi da cui dedurre la gravità indiziaria in capo ad ogni singolo indiziato e per ogni singolo reato. La radicale carenza di motivazione dell’ordinanza genetica impedirebbe al Tribunale del riesame di rimediare ai vizi della motivazione.

Si duole, altresì che il Tribunale abbia eluso le ulteriori questioni sollevate con l’istanza di riesame e la memoria allegata, omettendo di spiegare perchè:

a) venga ipotizzata l’esistenza di una associazione quando l’interlocutore beneficiario del finanziamento è sempre diverso;

b) evochi le dichiarazioni di F. e di altri indagati, senza avvedersi che tali dichiarazioni sono inutilizzabili ai sensi dell’art. 63 c.p.p., in quanto effettuate in assenza del difensore;

c) ritenga la permanenza delle esigenze cautelari, malgrado i fatti fossero risalenti nel tempo.

Infine osserva che, essendo intervenuta una rateizzazione funzionale all’integrale restituzione della somma elargita, e risultando, "per tabulas", che il vantaggio economico susseguente all’accesso di tale finanziamento riguarda esclusivamente gli interessi sul capitale e non già l’intero ammontare della somma elargita, l’illiceità del profitto era limitato esclusivamente agli interessi sul capitale nella misura del 5% ed eccepisce che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può avere ad oggetto beni eccedenti il profitto del reato riferito a quanto percepito da ciascun concorrente.

Successivamente il difensore ha depositato una memoria con la quale insiste nella tesi che i fatti contestati non possono rientrare nello schema normativo di cui all’art. 640 bis, non essendo lo Stato il soggetto passivo ed – eventualmente – debbono essere qualificati a norma dell’art. 316 ter c.p.p..

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1. In riferimento ai limiti di sindacabilità delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, rammenta il Collegio che, secondo l’orientamento di questa Corte, l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende sottoposte ad indagini, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità:

1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;

2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Cass. Sez. 6^ sent. n. 2146/1995 Riv 201840).

Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto". (Cass. Sez. 1^ sent. n. 1700/ 1998 Riv 210566).

2. Tanto premesso, occorre precisare che è infondato il motivo di ricorso con il quale si deduce la nullità insanabile dell’ordinanza genetica per totale carenza di motivazione.

E’ indirizzo pressochè costante di questa Corte, in tema di motivazione di provvedimenti cautelari, che il giudice del riesame non può annullare il provvedimento impugnato per difetto di motivazione atteso che il nostro ordinamento processuale a fronte delle nullità comminate per omessa motivazione dei provvedimenti riserva solo al giudice di legittimità il potere di pronunciare il relativo annullamento. Tale potere è precluso al giudice di merito di secondo grado, e a maggior ragione quando, come nel caso del riesame, il "thema decidendum" è devoluto nella sua integralità (cfr Cass. Sez. 3^, 19 gennaio 2001, Servadio, Riv. 218752); che, pertanto, all’effetto interamente devolutivo che caratterizza l’impugnazione per riesame consegue che il giudice, al quale è conferito il potere di annullare, riformare o confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso, può sanare, con la propria motivazione, le carenze argomentative dell’ordinanza oggetto del riesame, e ciò ancorchè esse siano tali da integrare le nullità – rilevabili d’ufficio – previste dall’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e e) bis, riguardanti anche l’esposizione delle esigenze cautelari (v. Cass. Sez. 1^, 2 ottobre 1998, Mannello, Riv.

211887; Sez. 6^, 14 giugno 2004, Riv. 229763).

L’annullamento dell’ordinanza genetica da parte del Tribunale del riesame è configurabile solo in casi estremi di assenza grafica della motivazione o di motivazione meramente apparente, perchè del tutto inadeguata o basata su affermazioni apodittiche, si da comportare nullità per violazione dell’art. 125 c.p.p., comma 2, (Cass. Sez. 3^, Sent. n. 33753/2010 Rv. 249148).

Nel caso di specie, tale ipotesi estrema di assenza di motivazione non sussiste in quanto l’ordinanza del Gip fa proprie, ritrascrivendole, le motivazioni che sono alla base delle richieste del P.M. ed accenna – sinteticamente – agli indizi che giustificano le misure applicate, pervenendo peraltro ad applicazione di misure in parte diverse da quelle richieste dal pubblico ministero, con ciò dando prova di aver valutato autonomamente l’ampio compendio probatorio sottoposto al suo vaglio e di cui alla richiesta di misure.

Non può, pertanto, trovare applicazione il principio di diritto invocato dalla difesa ricorrente, in materia di nullità dell’ordinanza applicativa della misura cautelare qualora sia motivata con esclusivo e integrale riferimento ad altro atto del procedimento e tale atto non sia trascritto nell’ordinanza o non sia notificato unitamente ad essa. Nel caso di specie, infatti, non ricorre nessuna delle due circostanze richiamate, in quanto l’ordinanza non è motivata con esclusivo ed integrale riferimento ad altro atto del procedimento e per giunta gli atti in questione sono stati ritrascritti nel provvedimento.

Legittimamente il Tribunale per il riesame ha provveduto, quindi, a integrare la motivazione dell’ordinanza impositiva attraverso una più vasta esposizione degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, ai sensi dell’art. 292 c.p.p., comma 1, lett. c).

3. Infondata è anche la censura di assenza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo. Al riguardo il provvedimento impugnato (pagg. 12 – 18) fornisce una specifica, analitica e dettagliata motivazione in ordine alla sussistenza degli estremi fattuali che giustificano la configurazione del delitto di associazione contestato al ricorrente ed agli altri indagati. Tale motivazione è coerente con i principi di diritto ripetutamente affermati da questa Corte in punto di configurabilità del reato associativo ed è priva di vizi logico-giuridici, come tale incensurabile in questa sede.

4. E’ infondata altresì la censura sulla qualificazione giuridica del reato di truffa e sulla non configurabilità del reato di cui all’art. 640 bis c.p., con riferimento ai finanziamenti ottenuti in base alla legge Sabatini, per mancanza del danno patrimoniale nei confronti degli Istituti bancari erogatori dei mutui, dovendosi ritenere semmai sussistente il reato di cui all’art. 316 ter c.p., (come sostenuto nella memoria depositata successivamente al ricorso, e nella discussione orale).

La L. n. 1329 del 1965 c.d. Sabatini è il principale strumento finanziario utilizzato dalle piccole e medie imprese di ogni settore produttivo per finanziare l’acquisto di macchinar di produzione; il finanziamento disciplinato dalla legge in esame consiste in una operazione di sconto cambiali, con scadenze comprese tra uno e cinque anni, emesse dall’acquirente a favore del venditore per il pagamento di macchinari, e l’agevolazione è rappresentata dal contributo in conto interessi che viene erogato in via anticipata e in un’unica soluzione.

Tale essendo la normativa di riferimento, rileva il Collegio che il meccanismo di realizzazione delle truffe in questione è stato ricostruito dai giudici di merito sulla base della disamina delle diverse pratiche di finanziamento e dei relativi riscontri effettuati in ordine alla mendacità di quanto nelle stesse rappresentato al fine di ottenere i finanziamenti medesimi; le indagini esperite hanno, quindi, consentito di acclarare che il venditore del bene, a finanziamento erogato ed accreditato sul suo conto corrente, ne tratteneva una piccola percentuale e suddivideva la percentuale residua di maggiore consistenza tra il prelevamento in contanti e la richiesta di emissione di assegni circolari a favore dell’acquirente, giustificata (fittiziamente) dal venditore sotto forma di restituzione di anticipazione di pagamento del bene finanziato, di fatto mai ricevuto, essendo la finta compravendita finalizzata al conseguimento appunto delle somme del finanziamento.

Premesso che l’art. 316 ter c.p. punisce condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, caratterizzate (oltre che dal silenzio antidoveroso) da false dichiarazioni o dall’uso di atti o documenti falsi, ma nelle quali l’erogazione non discende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell’ente pubblico erogatore, che non viene indotto in errore perchè in realtà si rappresenta correttamente solo l’esistenza della formale attestazione del richiedente (v. Cass. S.U., Sent. n. 7537/2010 Riv.

249104), appare evidente che la condotta così come viene descritta nell’ordinanza cautelare e nel provvedimento impugnato configura certamente il reato di truffa di cui alle imputazioni provvisorie, in quanto prima l’Istituto di Credito e poi l’ente pubblico agevolatore sono stati indotti in errore dai documenti prodotti e dalle false attestazioni di conformità della cancelliera del Tribunale di Lamezia Terme circa l’esistenza degli acquisti, in realtà fittizi, e della sussistenza dei requisiti per poter usufruire del contributo agevolato.

Anche la tesi della mancanza del danno è, poi, destituita di fondamento. Nella fattispecie, essendo i finanziamenti erogati in riferimento a beni inesistenti, gli stessi non potevano e non possono in alcun modo costituire alcuna garanzia di quanto indebitamente erogato; il danno non è poi limitato alla quota di interessi.

Infatti, nel caso in cui la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche riguardi, come nella fattispecie, l’erogazione di mutui agevolati, il profitto realizzato dall’agente (consistente nella percezione della somma concessa a mutuo dall’Istituto finanziario) coincide con il danno patrimoniale subito dall’ente erogante ed è equivalente all’importo del finanziamento indebitamente ottenuto. La eventuale restituzione delle somme, indebitamente percepite, all’Istituto mutuante si configura poi come un "post-factum", ovvero un’attività idonea a ridurre il danno conseguente al reato, a norma dell’art. 185 c.p..

5. Per quanto riguarda l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Ferrise ed altri soggetti – tutti coindagati – la censura è inammissibile in quanto è palesemente aspecifica dal momento che non vengono indicati nè i soggetti oltre il F. dei quali si contesta l’utilizzabilità delle dichiarazioni, nè i verbali dai quali risulterebbero le dichiarazioni indizianti assunte senza la garanzia della difesa. Manca poi qualsivoglia allegazione che i correi al momento in cui vennero sentiti a sommarie informazioni fossero da ritenersi indagati. Il motivo è pertanto inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) in relazione all’art. 581, comma 1, lett. c).

5. Infine, essendo cessata l’applicazione della misura cautelare per decorso dei termini, sono divenute inammissibili le ulteriori questioni sollevate in punto di pericolosità sociale.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, chi lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 14-11-2011, n. 8791 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe la parte ricorrente espone quanto segue:

1) che egli lavora alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria;

2) che con sentenza n. 12009 del 2008 il TAR Lazio accoglieva il ricorso proposto dai signori M. ed altri (tra cui il ricorrente) per vedersi riconoscere il diritto ad ottenere il computo delle due ore settimanali di servizio obbligatorio a fini di tredicesima mensilità, nonché ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico e di quello di buonuscita, con relativa condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto; in particolare il TAR accoglieva in parte la pretesa dei ricorrenti riconoscendo il loro diritto ad ottenere il computo delle due ore di servizio straordinario obbligatorio a decorrere dal 31 dicembre 1995 nella base pensionabile e sulla base di calcolo della buonuscita.

Espone altresì di avere notificato nel secondo semestre del 2010, come risultante in atti, apposita diffida affinché l’Amministrazione eseguisse la sentenza in epigrafe, posto che questa è passata in giudicato, atteso il decorso dei termini di impugnazione previsti per legge senza che la parte soccombente proponesse appello.

Conclude chiedendo pertanto che sia dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione della Giustizia di portare ad esecuzione la prefata sentenza, oppure che sia nominato un commissario ad acta come per legge.

L’esponente aziona la pretesa ad ottenere l’esecuzione della sentenza in epigrafe, in base alla quale è stato riconosciuto il diritto nei confronti dei destinatari e dei quali fa parte, ad ottenere la determinazione della base pensionabile e della base di calcolo dell’indennità di buonuscita ricomprendendovi anche le due ore di lavoro obbligatorie e settimanali già previste dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 a decorrere dal 31 dicembre 1995.

Al riguardo è dunque da rilevare che, ancorché la sentenza possa ritenersi quanto meno esecutiva non avendo parte ricorrente prodotto certificato di non interposto appello, mentre l’art. 114, comma 2 del Codice di rito prescrive che l’attore debba produrre in giudizio anche l’eventuale prova del passaggio in giudicato, la situazione di cui sopra rende la domanda di esecuzione del tutto indeterminata, laddove a fronte del riconoscimento del diritto ad ottenere il beneficio di che trattasi recato dalla sentenza in epigrafe, la relativa condanna dell’Amministrazione alla corretta determinazione delle sopra cennate basi di calcolo ai fini della pensione e della indennità di buonuscita potrà avere attuazione quando gli interessati, tra cui l’esponente, lo matureranno e cioè al momento del collocamento in quiescenza.

Sotto questo profilo potrebbe obiettarsi che l’ottemperanza sostanzia un giudizio di merito, nel quale, unico, il giudice può sostituirsi all’Amministrazione nell’adottare il provvedimento, ma tale obiezione non vale a scalfire la circostanza che era nella disponibilità della parte fornire la prova dell’intervenuta cessazione al momento della proposizione del ricorso per l’esecuzione, laddove il giudice non può di certo, neppure in sede di merito, sostituirsi all’Amministrazione quando la pretesa azionata, ancorché derivante da una sentenza asseritamente passata in giudicato, sia indeterminata o futura.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando:

Dichiara inammissibile il ricorso, come in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.