T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 06-06-2011, n. 5027 Procedimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

è cessata la materia del contendere e che le spese devono essere compensate in relazione alle peculiarità della fattispecie;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessata materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-05-2011) 20-06-2011, n. 24577 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Ambrosio Vito, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 22 novembre 2010 il Tribunale di Bari rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di P. L., indagato in ordine al reato di cui all’art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e, per l’effetto, confermava l’ordinanza in data 19.10.2010 (eseguita il successivo 5 novembre 2010) del G.I.P. del Tribunale di Bari che gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere.

P.L. era accusato di aver fatto parte dell’articolazione di Altamura di un sodalizio criminoso capeggiata da Po.An., di cui facevano parte, oltre all’odierno ricorrente, anche il fratello P.F., nonchè O. G., C.V., C.G., C.M., C.A. e C.S..

Con l’ordinanza del 19 ottobre 2010 il G.I.P aveva rigettato la richiesta di misura cautelare nei confronti di P.L. quanto alla sua partecipazione alla compagine associativa ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere esclusivamente in relazione al delitto continuato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 che, alla luce delle effettuate intercettazioni, riteneva corredato da gravi indizi di colpevolezza.

Avverso il provvedimento di cui sopra del Tribunale del riesame di Bari P.L., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione chiedendone l’annullamento senza rinvio e, in subordine, con rinvio e lo censurava per i seguenti motivi:

1) assenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Secondo il ricorrente erroneamente il Tribunale sosteneva che dall’esame delle conversazioni telefoniche intercettate emergerebbe la prova del suo accordo con Ch.Vi. finalizzato a cessioni da parte di quest’ultimo di sostanze stupefacenti, dal momento che non è chiaro che i conversanti parlino di un accordo criminoso le telefonate sono intervenute tra il Ch. e il fratello dell’odierno ricorrente, P.F., nessun sequestro di sostanza stupefacente è stato mai effettuato in suo danno, nè alcun altro coindagato o dichiarante lo ha mai chiamato in correità. 2) Vizio di motivazione in riferimento alla insufficienza delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia R.N., in quanto il Tribunale del riesame non avrebbe motivato sulla circostanza che le stesse sono assolutamente generiche, essendosi limitato a richiamare quanto asserito dal predetto collaboratore, senza sottoporre le sue dichiarazioni a vaglio critico. Inoltre osservava la difesa che, essendo stato P.L. destinatario di altre due ordinanze cautelari per periodi precedenti a quello di marzo-aprile 2008, ben avrebbe potuto il predetto collaboratore aver fatto riferimento ad attività illecita condotta dal P. in periodi diversi da quelli in esame nel presente procedimento.

3) Difetto di motivazione in riferimento all’assenza di riscontri oggettivi dell’attività di spaccio.

Secondo la difesa del ricorrente sarebbe insostenibile che egli fosse coinvolto in un’avviata attività di spaccio di droga nel periodo (OMISSIS), dal momento che egli era appena uscito dal carcere e comunque ristretto agli arresti domiciliari. I contatti con il Ch. sarebbero stati determinati solo da un rapporto di conoscenza tra i due, mentre ci sarebbe una totale assenza di riscontri oggettivi in merito alla sua effettiva partecipazione a condotte di spaccio di sostanze stupefacenti ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. 4) Assenza di esigenze cautelari che giustifichino l’applicazione della misura custodiale più afflittiva. Secondo la difesa del ricorrente sarebbe erroneo quanto sostenuto dal G.I.P. e confermato dal Tribunale del riesame secondo cui ci sarebbe un pericolo di recidiva particolarmente intenso determinato dal linguaggio criptico utilizzato nelle conversazioni telefoniche proprio degli elementi delinquenziali più navigati, i quali trarrebbero dall’attività criminosa quanto necessario per la loro sussistenza. Tali circostanze non sarebbero riferibili a P.L., dal momento che egli adoperava un linguaggio assolutamente comune, senza riferimento a traffici illeciti, non era mai stato trovato in possesso di sostanza stupefacente e inoltre i fatti per cui si procede si riferivano ad un periodo temporale precedente di circa due anni e mezzo rispetto a quello della emissione della misura cautelare, cosicchè i suoi eventuali collegamenti con gli altri indagati dovevano ritenersi interrotti da tempo.
Motivi della decisione

Osserva la Corte di Cassazione che i proposti motivi sono infondati, in quanto, in massima parte, non investono profili di illegittimità del provvedimento impugnato, ma lo censurano su aspetti concernenti il merito dello stesso.

Il Tribunale del riesame infatti spiega con chiarezza le motivazioni per cui sussistono in capo al ricorrente P.L. gravi, precisi e concordanti indizi in ordine al reato a lui contestato di cui all’art. 81 cpv. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. I Giudici del riesame evidenziano che gli stessi risultano dal tenore delle conversazioni telefoniche intercettate (in particolare da quella del 16 marzo 2008, seguita poi da quelle in data 26, 31 marzo, 9 aprile 2008 e dalle altre specificatamente indicate), dalle quali si può desumere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, sussisteva un accordo criminoso tra Ch.Vi., che offriva le forniture di stupefacenti e l’odierno ricorrente, che si impegnava a spacciarle sul territorio di (OMISSIS). Evidenziano altresì i giudici del riesame la conversazione telefonica intercettata del 28 maggio 2008, assai importante ai fini della valutazione del ruolo ricoperto da P.L., da cui emergeva che lo stesso, nonostante fosse ristretto in carcere, da un lato continuava a partecipare ai proventi dell’attività di spaccio svolta da Po.An. e, dall’altro, forniva il suo diretto contributo a quell’attività assicurando le forniture di stupefacente ad opera del Ch., per le quali quest’ultimo riteneva essenziale ed imprescindibile la sua garanzia. Nè la sua successiva carcerazione aveva interrotto l’attività delittuosa da lui organizzata, che continuava ad essere gestita dal fratello F. e da Po.An. per quanto atteneva al materiale spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio. Nè può condividersi l’assunto della difesa secondo cui P.L. non avrebbe utilizzato durante le intercettazioni telefoniche un linguaggio criptico, bensì un linguaggio assolutamente comune, atteso che, come correttamente rileva il provvedimento impugnato, non poteva seriamente dubitarsi che il colloquio telefonico si riferisse alla cocaina allorquando si faceva riferimento alla "signora anziana con i capelli bianchi", che subito dopo diventava una "cosa" che sarebbe arrivata soltanto la settimana successiva.

Non sono pertanto condivisibili le argomentazioni della difesa secondo cui non troverebbero riscontro le dichiarazioni del collaboratore di giustizia R.N. il quale, dopo averlo riconosciuto in una fotografia, aveva affermato di avere conosciuto in carcere P.L. e che costui gli aveva confidato di essere un affiliato del clan Di Casola e di rifornirsi di cocaina da Ch.Vi.. Come ben evidenziato dai giudici del riesame, infatti, il tenore delle molteplici assai indicative telefonate intercettate forniva di per sè riscontro a carico dell’odierno ricorrente alle dichiarazioni del sopraindicato collaboratore di giustizia.

Il Tribunale evidenzia poi, con congrua e logica motivazione, che allo stato risultava adeguata soltanto la misura della custodia in carcere, in considerazione della evidente inaffidabilità di a.L. che ha commesso i reati di cui è accusato proprio mentre era ristretto agli arresti domiciliari e ha continuato a seguire i suoi affari illeciti anche quando era in carcere, dimostrando con il suo comportamento di non tenere in alcuna considerazione tale misura restrittiva gradata.

Il ricorso deve essere quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-11-2011, n. 24621 Regolamento di competenza necessario

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società MGR Management & Retail srl ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 3.12.2007/3.2.2008, che ha ritenuto illegittimo il licenziamento dalla stessa intimato a P.G..

Con ordinanza in data 25.5.2010 la Corte di appello di Firenze ha sospeso il giudizio e rimesso le parti innanzi al Tribunale di Firenze, avendo la società appellante avanzato querela di falso avverso l’attestazione, contenuta nell’avviso di ricevimento del piego raccomandato con il quale è stato notificato il ricorso di primo grado presso la sede della società (in (OMISSIS)), relativa alla consegna del plico al portiere dello stabile, a causa della mancanza del destinatario e delle persone abilitate a ricevere la posta per la società.

Per l’annullamento di tale ordinanza propone ricorso ex artt. 42 e 295 c.p.c. P.G..

Hanno depositato memorie entrambe le parti.

1. Con due motivi, proposti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, P.G. prospetta violazione di legge (art. 327 c.p.c., comma 2 in relazione agli artt. 145, 149 c.p.c. e L. n. 890 del 1982, art. 7; art. 221 c.p.c.) rilevando che la corte fiorentina aveva erroneamente ritenuto sussistere un vincolo di consequenzialità fra l’accertamento della denunciata falsità e la controversia principale (relativa all’ammissibilità dell’impugnazione tardiva in appello) e che, comunque, aveva ritenuto immotivatamente ammissibile il giudizio di falso.

2. Il ricorso è inammissibile.

Ha già affermato questa Suprema Corte che la ratio della norma dell’art. 42, nuovo testo c.p.c. (che estende il rimedio del regolamento necessario di competenza ai provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c.) va identificata nello sfavore manifestato dal legislatore per la collocazione di un procedimento in stato di quiescenza, ma che tale ratio non incide sulla natura, pur sempre eccezionale, della norma in parola, che consente l’impugnabilità di un atto meramente ordinatorio, con la conseguenza che l’ambito di esperibilità del rimedio in esame deve ritenersi circoscritto alle fattispecie di sospensione riconducibili alla previsione dell’art. 295 c.p.c., laddove, con riferimento alle ulteriori ipotesi di sospensione del giudizio di cognizione e di esecuzione contemplate dall’ordinamento processuale, l’ammissibilità del rimedio deve essere riconosciuta solo se sia individuabile, nella singola vicenda processuale, un rapporto di species a genus, sia, cioè, qualificabile la singola sospensione tipica come esemplificazione ed esplicitazione della sospensione necessaria delineata nell’art. 295 c.p.c.. Sulla base di tale principio, ha escluso la Corte che tale rapporto sia configurabile con riferimento alla sospensione disposta, ai sensi dell’art. 355 c.p.c., dal giudice di appello per effetto della proposizione di una querela di falso incidentale, tenuto conto che la querela apre sol formalmente un separato giudizio innanzi al giudice di appello (in ragione della sua devoluzione alla cognizione di un altro giudice), ma, in realtà, integra una fase della causa nel corso della quale è stato prodotto il documento denunciato di falsità e non determina, pertanto, in senso proprio quella contemporanea pendenza di separate controversie legate da un rapporto di pregiudizialità giuridica (così Cass. (ord) n. 14062/2002 e v. anche, con riferimento a diverse fattispecie Cass. (ord.) n. 20320/2004; Cass. (ord.) n. 15487/2003 e da ultimo, ad es., Cass. (ord.) n. 2089/2007; Cass.(ord.) n. 18090/2010).

3. Tale principio merita di essere confermato, per come ben si avverte nelle conclusioni del Procuratore generale, per la parte in cui prospetta l’esigenza che, nell’ambito delle molteplici ipotesi di sospensione tipizzate dal legislatore, ed al di fuori, quindi, delle fattispecie atipiche (per dipendenza o pregiudizialità) richiamate dall’art. 295 c.p.c., il giudice valuti la compatibilità del regolamento di competenza con la specifica struttura e funzione della norma su cui tale istituto viene ad incidere, tenendo conto della caratteristica, pur sempre eccezionale, della disposizione, in quanto destinata ad incidere su provvedimenti meramente ordinatori. Tale criterio interpretativo va, nondimeno, coordinato con la regola per cui non esiste nel nostro ordinamento processuale la possibilità per il giudice di adottare provvedimenti di sospensione puramente discrezionali, e ciò a prescindere dalla configurabilità, nelle singole fattispecie, di un rapporto di dipendenza o di pregiudizialità (secondo lo schema tipico della sospensione c.d. necessaria ex art. 295 c.p.c.), e che ciò implica "l’impugnabilità ai sensi dell’art. 42 c.p.c., di ogni provvedimento di sospensione del processo, quale ne sia la motivazione" e la "accoglibilità del ricorso ogni qual volta non si sia effettivamente in presenza di un caso di sospensione ex lege" (così SU (ord) n. 14670/2003).

Ne deriva che, anche con riferimento alle ipotesi di sospensione legale, deve ritenersi consentito alla parte di far verificare l’effettiva corrispondenza dello specifico provvedimento sospensivo alla fattispecie legale, utilizzando a tal fine l’unico rimedio – l’art. 42 c.p.c. – previsto dall’ordinamento per contrastare un ingiustificato, ed altrimenti non rimediabile, arresto dell’iter processuale, dal momento che , ove la sospensione fosse disposta al di fuori dei limiti legali, si verserebbe in una ipotesi di sospensione puramente discrezionale, come tale non consentita dall’ordinamento. Il che, tuttavia, non implica che, al di fuori di tali limiti, si determini alcuna preclusione rispetto alla necessaria valutazione di compatibilità fra l’istituto del regolamento di competenza e la norma che, attraverso tale regolamento, si intende sindacare; dal momento che, sotto tale aspetto, viene in rilievo il distinto problema della compatibilità delle molteplici ipotesi di sospensione legale con gli specifici presupposti della norma dell’art. 42.

E da questo punto di vista, assai sintomatica appare la fattispecie decisa da Cass. n. 11010/2005, che ha escluso la sottrazione dei provvedimenti di sospensione del processo ex art. 52 c.p.c. alla ricorribilità con lo strumento del regolamento di competenza, ma in presenza di una ipotesi di sospensione del processo ( disposta nonostante il rigetto dell’istanza di ricusazione del giudice ed in presenza di un irrituale ricorso straordinario ex art. 111 Cost.) non prevista in alcun modo dalla legge, e, quindi, effetto di un provvedimento puramente discrezionale (in quanto sostanzialmente abnorme).

Deve, quindi, conclusivamente ritenersi che, fermo restando l’impugnabilità, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., di ogni provvedimento di sospensione legale adottato al di fuori dei presupposti identificativi previsti dalla legge, e, quindi, per ragioni sostanzialmente discrezionali, il giudice è tenuto a valutare la compatibilità del regolamento di competenza, secondo lo schema-tipo di riferimento dell’art. 295 c.p.c., con la specifica struttura e funzione della norma sulla sospensione su cui tale istituto viene ad incidere, tenendo conto della caratteristica, pur sempre eccezionale, della disposizione, in quanto destinata ad incidere su provvedimenti meramente ordinatori, sia della necessità di evitare stasi ingiustificate del processo, in contraddizione con i principi del giusto processo.

4. Alla luce di tali considerazioni, deve, quindi, ribadirsi che il provvedimento che ammette la proposizione dell’incidente di falso, ai sensi dell’art. 355 c.p.c., e di cui la sospensione del processo costituisce un effetto legale, è assimilabile a tutte quelle decisioni interlocutorie ed incidentali prive dei caratteri della decisività, che, proprio perchè prive di natura decisoria, sono solo preordinate all’ulteriore svolgimento del processo.

Il che implica che la querela di falso apre sol formalmente un separato giudizio innanzi al giudice di appello (in ragione della sua devoluzione alla cognizione di un altro giudice, al fine di garantire il doppio grado di giurisdizione), ma, in realtà, integra una fase della causa nel corso della quale è stato prodotto il documento denunciato di falsità e non determina, pertanto, in senso proprio quella contemporanea pendenza di separate controversie legate da un rapporto di pregiudizialità o dipendenza giuridica, che rende ammissibile il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c..

Nè, comunque, nel caso è constatabile una deviazione del provvedimento ammissivo della querela (in quanto causa dell’effetto sospensivo) dallo schema legale di riferimento (o, in altri termini, una sua "utilizzazione abusiva", per come si esprime Cass. n. 18090/2010 cit.), non essendo dubitabile che il documento denunciato di falsità (relata di notifica) sia suscettibile di impugnazione con tale mezzo e che l’accoglimento dell’incidente ha fatto seguito alla necessaria preventiva delibazione della ritualità e rilevanza dell’impugnazione di falso stessa.

Accertata la conformità causale del provvedimento impugnato alla fattispecie legale di riferimento, appare, invece, del tutto irrilevante scrutinare il merito delle valutazioni adottate dal giudice a quo (se si tratti di notifica nulla o inesistente, quali siano le opzioni interpretative preferibili in punto di onere probatorio dell’impugnante tardivo e così via), non essendo possibile sindacare, in sede di legittimità, il merito di provvedimenti- quale quello ammissivo della querela- che assumono carattere ordinatorio del processo, in coerenza con la connotazione strumentale e probatoria sottesa all’incidente di falso, sia esso incidente su un documento influente sul diritto controverso o su un documento rilevante sul piano probatorio.

Salvo ad ammettere un anticipato sindacato di legittimità, del tutto irrituale a fronte di provvedimenti meramente incidentali, suscettibili di riesame da parte del giudice del merito, oltre che di controllo sulla base del prescritto ordine delle impugnazioni.

5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 26-07-2011, n. 1990

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con provvedimento dell’8.8.2007, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cesano Maderno respingeva la domanda di condono edilizio, ex art. 32 del decreto legge 269/2003, presentata in data 3.12.2004 dal sig. G.S., relativamente ad una nuova costruzione ad uso abitazione realizzata in via G. Verga.

Contro il citato diniego di sanatoria era proposto il presente ricorso, affidato ad un solo ed articolato motivo, vale a dire la violazione di legge (in particolare legge n. 47/1985, decreto legge 269/2003 convertito in legge 326/2003, legge regionale Lombardia 31/2004, legge regionale Lombardia 12/2005, artt. 2 e 3 legge 241/1990, circolare Ministero delle Infrastrutture 7.12.2005 n. 2699; artt. 2, 3, 42 e 97 Costituzione) e l’eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione e di istruttoria, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta e violazione del principio di proporzionalità.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, concludendo per il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 7.7.2011, la causa era trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1.1 Il Comune di Cesano Maderno ha negato il condono dell’immobile dell’esponente, dando applicazione all’art. 2 della legge della Regione Lombardia n. 31/2004, in forza del quale (comma 1°), "…non sono suscettibili di sanatoria le opere abusive relative a nuove costruzioni, residenziali e non, qualora realizzate in assenza del titolo abilitativo edilizio e non conformi agli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge" (la LR 31/2004 è entrata in vigore il 6 novembre 2004).

La norma regionale è stata ritenuta conforme alla Costituzione dalla sentenza n. 49 del 10.2.2006 della Corte Costituzionale.

Nel caso di specie, risultano pacificamente sussistere i presupposti per il diniego di condono di cui alla legge regionale indicata: l’opera di cui è chiesta la sanatoria è – infatti – un edificio destinato ad abitazione, trattandosi di una (così testualmente nell’istanza di condono), "nuova costruzione ad uso residenziale" (cfr. la copia dell’istanza di condono citata, doc. 5 del ricorrente e doc. 7 del Comune, con l’allegata documentazione fotografica), realizzata ex novo su terreno rientrante in zona B4 residenziale a verde privatoAmbito 7 Riordino diffuso, contraddistinto al catasto al foglio 2, mappale 148 (cfr. ancora il citato doc. 5).

L’area su cui sorge il manufatto abusivo rientra quindi nella sottozona B4 "residenziale a verde privato", zona particolarmente meritevole di tutela per il proprio pregio ambientale, in relazione alla quale le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore Generale (PRG) ammettono, mediante concessione edilizia diretta, interventi di completamento edilizio dei fabbricati esistenti (cfr. lo stralcio delle NTA, doc. 8 del resistente).

Tenuto conto che l’opera abusiva ha carattere di novità, l’intervento edilizio realizzato con essa non può certo avere carattere di completamento dell’esistente.

1.2 Neppure potrebbe sostenersi, come vorrebbe parte ricorrente, che l’edificio di cui alla domanda di sanatoria del 2004 non sarebbe in realtà una nuova costruzione, in quanto già esistente sul suolo sin dal 1992.

Infatti, le opere abusive allora realizzate dall’esponente, oggetto di una ingiunzione di demolizione da parte del Comune nel 1992 e poi acquisite nel 1994 al patrimonio dell’Ente, erano radicalmente differenti dall’immobile di cui è causa, in quanto si trattava di una rete metallica, di una tettoia per il ricovero degli animali e di un box prefabbricato in lamiera (cfr. docc. 36 del Comune, vale a dire rispettivamente l’ingiunzione di demolizione del 1992, l’atto di acquisizione gratuita al patrimonio dell’Ente del 1994, la nota di trascrizione presso i registri immobiliari del 1994 ed una domanda di sanatoria del 1995).

E’ ovvio che un edificio ad uso abitazione rappresenta, rispetto alle vecchie strutture abusive, un’opera nuova, sia per quanto riguarda le caratteristiche tecniche sia per quanto concerne la destinazione d’uso (cfr. ancora il doc. 8 del Comune, per un confronto planimetrico fra le vecchie e la nuova struttura).

1.3 Quanto al presunto difetto di motivazione dell’atto impugnato, anch’esso si rivela insussistente, visto che il provvedimento indica in maniera esaustiva le ragioni fattuali e giuridiche della propria adozione, tenendo anche presente il concorde orientamento della giurisprudenza amministrativa, per la quale gli atti sanzionatori in materia edilizia sono sufficientemente motivati con l’affermazione dell’accertata abusività del manufatto; trattandosi di atti vincolati, per i quali non è necessaria una particolare motivazione oppure la comparazione fra l’interesse pubblico e quello privato che si asserisce leso (cfr., fra le tante, TAR Veneto, sez. II, 1.2.2011, n. 180).

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore del Comune, mentre non occorre provvedere nei confronti della Regione Lombardia, non costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento a favore del Comune di Cesano Maderno delle spese di causa, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali).

Nulla sulle spese per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.