Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-07-2011) 01-08-2011, n. 30453

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Livorno dichiarava B.A. responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, accertato il 10.10.2009, e lo condannava alla pena di 4.000,00 Euro di ammenda.

2. Ricorre l’imputato a mezzo del difensore, avvocato Vito Donati, e chiede l’annullamento della sentenza impugnata denunziando violazione degli artt. 143 e 161 c.p.p..

Assume che dalla annotazione di Polizia in data 10.10.2009, in atti, risultava che il B. si esprimeva "con molta difficoltà" in lingua italiana. Aveva dunque diritto all’assistenza di un interprete sin dal momento della sua identificazione e della dichiarazione di domicilio, mentre dal relativo verbale non risulta che tale assistenza avesse avuto. La nullità dell’atto si riverberava sulla notifica effettuata a mani del difensore sul presupposto che l’imputato si fosse rifiutato di dichiarare o eleggere un domicilio per le notificazioni: nullità ritualmente eccepita dal difensore in occasione della prima udienza (il 5.7.2010) successiva a detta notifica ed erroneamente ritenuta insussistente.

Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.

La sentenza impugnata riferisce che l’imputato era stato citato a giudizio con le forme della "presentazione immediata" D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 20 bis, mediante notificazione al difensore, della richiesta della Polizia giudiziaria e della autorizzazione del Pubblico ministero; la prima udienza dibattimentale s’era tenuta il 23.10.2009 e, constatata l’irregolarità della notifica della citazione a giudizio, il dibattimento era stato rinviato al 5.7.2010;

in tale data era stata respinta l’ulteriore eccezione difensiva relativa al difetto di notifica della citazione a giudizio ed era stata dichiarata la contumacia dell’imputato.

1.1. Dagli atti risulta che effettivamente nell’annotazione di Polizia in data 10.10.2009 si dava atto che il B. si esprimeva "con molta difficoltà" in lingua italiana, e che, conseguentemente, sia la richiesta di presentazione sia l’autorizzazione del Pubblico ministero erano state tradotte all’imputato alloglotta in lingua ritenuta a lui nota. Non avendo l’imputato dichiarato nè eletto domicilio, la vocatio in iudicium venne notificata, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, al difensore.

Non risulta tuttavia dal verbale di identificazione dell’imputato che in quella sede l’imputato fosse stato assistito da un interprete;

risulta invece che gli era stato nominato un difensore; che era stato, senza risultato, richiesto di dichiarare o eleggere un domicilio; che s’era rifiutato di firmare il verbale.

1.2. Nella situazione considerata appare dunque fondata l’eccezione di nullità tempestivamente formulata dalla difesa (e per altro incidente sulla costituzione del rapporto processuale e sul diritto dell’imputato di essere effettivamente informato e di intervenire nel processo a suo carico), non essendo possibile ritenere che il B. potesse comprendere, e abbia effettivamente compreso, gli avvertimenti che ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 1, la polizia giudiziaria era tenuta ad impartirgli all’atto dell’invito a dichiarare o eleggere domicilio. Avvertimenti che, come ricorda l’art. 171 c.p.p., comma l, lett. e), costituiscono presupposto di validità dell’invito stesso e condizione degli effetti previsti dall’art. 161, comma 4, nel caso di mancanza di qualsivoglia dichiarazione o elezione di domicilio.

1.3. Non può dubitarsi, d’altronde, che, laddove si richiede che all’imputato sia rivolto un avvertimento, questo deve essere formulato in guisa da risultare per lui chiaramente comprensibile;

non potendosi considerare "dato" (così si esprime l’art. 171, lett. e) un messaggio verbale se neppure il significato delle parole di cui è composto risulta con certezza apprensibile dal destinatario.

2. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al Giudice di pace di Livorno.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace di Livorno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 30-09-2011, n. 7641 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La società P.B. Srl riferisce di aver ottenuto dal Comune di Rieti il permesso di costruire n. 1288/2010 per la realizzazione di un impianto di conglomerati bituminosi, su un terreno di proprietà della stessa, sito in località Vazia, in Catasto al Foglio 25, part.lla 262, zona industriale.

Lamenta la ricorrente che con provvedimento prot. n. 20580 del 31.3.2010 il Sindaco del Comune di Rieti ha disposto la sospensione del predetto permesso di costruire riportando nel preambolo una motivazione illegittima perché fondata sulla conferenza di servizi non ancora conclusa, nonostante la presentazione della documentazione richiesta, con allungamento dei tempi di realizzazione e danni economici a carico della ricorrente.

Avverso detto provvedimento la società ha proposto ricorso deducendo quale unico motivo l’eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità, motivazione diversa da quella reale, mancato approfondito esame dei luoghi, disparità. Violazione di legge: lamenta la società che nonostante il possesso da parte dell’Amministrazione di tutti gli elaborati grafici – risultando mancante solo la pronuncia del Genio civile per l’autorizzazione sismica, non dipendente dalla ricorrente – il Comune ha sospeso illegittimamente il permesso di costruire in attesa della conferenza di servizi avviata dal 15 gennaio 2010, a seguito degli interventi di ostacolo all’iniziativa edilizia da parte del Comitato "La Rotonda 2010", composto dagli abitanti di Vazia.

Con ordinanza n.3424/2010 sono stati disposti incombenti istruttori nei confronti del Comune e della Provincia di Rieti.

Si è costituito in giudizio il Comune di Rieti per resistere al ricorso e con memoria ha controdedotto precisando che il permesso di costruire in questione sarebbe stato assentito alla luce di una serie di condizioni generali nonché speciali ricorrenti prima dell’inizio dei lavori. Inoltre, per stessa ammissione della ricorrente mancherebbe la richiamata autorizzazione sismica ex lege n. 64/74 nonché sarebbe carente l’autorizzazione da parte della Provincia di Rieti alle emissioni in atmosfera dell’impianto di produzione di conglomerati bituminosi per uso stradale.

La sospensione del procedimento secondo il Comune sarebbe legittima alla luce della circostanza dei rapporti tra la soc. C. srl, titolare del preesistente impianto in Loc. Cupaello e la soc. P.B. srl riguardo il trasferimento dell’impianto da detta Località a Via Malfatti: infatti il trasferimento dell’impianto sarebbe presupposto essenziale della valutazione dell’istanza.

Il Comune non potrebbe consentire la realizzazione del nuovo impianto in località Vazia, senza la preventiva dismissione di quello di Cupaello e in assenza delle indispensabili autorizzazioni.

Il Comune e la Provincia di Rieti hanno eseguito l’ordinanza n. 3424/2010: in particolare, il Comune ha depositato memoria e documentazione rappresentando i fatti e le circostanze succedutesi riguardo la controversia, concludendo che la Provincia, stante il perdurane inadempimento della C. srl alla richiesta di integrazione della documentazione sollecitata, con D.D. n. 150 del 7.6.2010 ha disposto la chiusura del procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell’impianto di produzione di conglomerati bituminosi, volto al trasferimento dell’impianto dalla loc. Cupaello- fraz. Vazia a via Malfatti, con archiviazione dell’istanza rivolta dalla P.B. srl alla Provincia di Rieti in data 23.9.2009.

Anche la Provincia di Rieti costituita in giudizio ha depositato documentazione in data 6.10.2010 precisando con memoria successiva che l’istruttoria tecnica relativa alla documentazione sulla diffusione degli inquinanti derivanti dall’attività dell’impianto, richiesta alla ditta – allo scopo di approfondire la concentrazione degli stessi in prossimità dei nuclei abitati di Vazia e Cupaello- non è stata conclusa a causa dei sopravvenuti problemi societari che hanno determinato la sospensione del procedimento in data 26.2.2010.

Si è costituito in giudizio il Comitato "La Rotonda 2010" chiedendo il rigetto del ricorso attesa la legittimità dell’attività delle Amministrazioni coinvolte e l’opportunità di sospendere la realizzazione di un impianto non compatibile dal punto di vista ambientale.

Il Comune con successive memorie conclusionali ha insistito sulle proprie posizioni difensive, eccependo anche profili di improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse, alla luce dell’intervenuta determina dirigenziale n. 150 del 2010 in data 7.6.2010 con cui la Provincia ha disposto la chiusura del procedimento e l’archiviazione dell’istanza per ottenere il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per il trasferimento dell’impianto in questione dalla località Cupaellofraz. Vazia a via Malfatti, provvedimento impugnato con separato ricorso RG n. 7110/2010, all’esame dell’odierna udienza.

Alla pubblica udienza del 7 luglio 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

2. La questione controversa, come ricostruita in fatto e alla luce della documentazione in atti e degli intervenuti nuovi elementi, merita l’esame dei profili di ammissibilità del gravame con riferimento all’attualità dell’interesse, così come eccepito dal Comune resistente.

In particolare, sul piano fattuale, occorre richiamare alcuni aspetti: il permesso di costruire n. 1288/2011 è stato rilasciato dal Comune alla società ricorrente con la espressa previsione del rispetto del verificarsi di alcune condizioni prima dell’inizio dei lavori (rilascio dell’autorizzazione sismica ex L. n. 64del 1974 da parte del Genio civile; rispetto delle prescrizioni riportate nella Conferenza di servizi del 15.1.2010; acquisizione del parere della Provincia di Rieti relativo alle emissioni in atmosfera delle polveri generate dall’attività).

Per stessa ammissione nel ricorso di parte ricorrente, ai fini dell’efficacia del permesso di costruire e del procedimento autorizzativo, manca l’autorizzazione sismica ex L. n. 64 del 1974, ma anche la determinazione autorizzativa della Provincia alle emissioni in atmosfera dell’impianto in questione, con conseguente impedimento all’inizio dei lavori.

Dette circostanze costituiscono evidenti presupposti dell’atto di sospensione del permesso di costruire impugnato.

Tuttavia occorre rilevare che risulta in atti che la Provincia di Rieti, successivamente, con determinazione n. 150 in data 7.6.2010 ha disposto la chiusura del procedimento e l’archiviazione dell’istanza avanzata dalla società per ottenere il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per il trasferimento dell’impianto in questione dalla località Cupaellofraz. Vazia a via Malfatti (tra l’altro separatamente impugnata).

Pertanto, da ciò deriva il venir meno del verificarsi di una delle condizioni a cui era subordinata l’efficacia del permesso di costruire e, quindi, appare evidente la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso in esame avverso l’ordinanza di sospensione del permesso di costruire medesimo.

Tale situazione che si è verificata per effetto del mutamento delle situazioni di fatto e di diritto in sede di ricorso, rende priva di utilità giuridica la pronuncia sulla fondatezza della pretesa, non potendo conseguire quindi alcun risultato utile dall’accoglimento del presente gravame, essendosi determinato l’effetto preclusivo all’efficacia stessa del permesso di costruire e all’inizio dei lavori (cfrr. Tar Lazio, Roma, sez. II, 14 gennaio 2009, n. 139; Tar Lombardia, Milano, sez. III, 5 giugno 2009, n. 3930; idem, 5 maggio 2010, n. 1223).

3. In definitiva, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

L’andamento del giudizio e la dichiarazione di improcedibilità del gravame giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-10-2011, n. 8212 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, a firma del ricorrente e del proprio difensore, depositata il 16 febbraio 2011;

Visto l’art.. 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo;

Considerato che il ricorso in epigrafe va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto che sussistano i presupposti (ravvisabili nella circostanza che: quanto a parte ricorrente e alla Usl Rm/10 sono state depositate note a firma dei rispettivi difensori da cui risulta un concorde orientamento per la compensazione delle spese di giudizio; quanto alla Regione Lazio essa risulta costituita, mediante deposito del ricorso passivo, solo in prossimità dell’udienza di merito) perché le spese di giudizio siano compensate ai sensi dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo e dell’articolo 92 del codice di procedura civile.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale dichiara il ricorso in epigrafe improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-03-2012, n. 4536 Spese processuali

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 11.3.2003 a P. A., il Comune di Pescorocchiano proponeva, innanzi al Tribunale di Rieti, opposizione al decreto ingiuntivo n. 25/2003, con cui lo stesso Tribunale gli aveva intimato di pagare la complessiva somma di Euro 11.261,69 oltre accessori, a titolo di rimborso delle spese ( D.P.R. n. 268 del 1987, ex art. 67 e L. n. 135 del 1997, art. 18) di difesa legale sostenute dal P. nel procedimento penale a suo carico, quale delegato all’urbanistica del Comune, per il reato di cui agli artt. 81, 110 e 323 c.p., definito poi con sentenza di proscioglimento "perchè il fatto non sussiste".

In particolare il Comune opponente eccepiva, in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, l’insussistenza della pretesa. Costituitosi il P., l’adito Tribunale, con sentenza n. 76 del 9.2.2005, rigettava l’opposizione.

A seguito dell’appello del Comune, costituitosi il P., la Corte d’Appello di Roma, con la decisione in esame depositata in data 9.11.2009, in accoglimento del gravame e in riforma di quanto statuito in primo grado, revocava l’emesso decreto ingiuntivo, affermando tra l’altro che "è di tutta evidenza la sostanziale differenza tra il diritto al rimborso delle spese legali L. n. 135 del 1997, ex art. 18, riconosciuto per i soli dipendenti di enti pubblici e non suscettibile di applicazione analogica e la richiesta di ripetizione delle spese di difesa, basata sul principio generale fissato dall’art. 1720 c.c. in tema di mandato. La causa petendi ritenuta dal Tribunale si appalesa del tutto incompatibile con quella prospettata dall’ingiungente (l’una generale e l’altra fondata su normativa speciale) ed ha quindi precluso difese mirate dall’opponente sulla questione rilevata d’ufficio dal primo giudice (alla luce di quanto disposto dall’art. 1720 c.c.). Ma anche a voler ritenere applicabile nella fattispecie in via analogica l’art. 1720 c.c., comma 2, il P. non può esigere il rimborso delle spese sostenute non a causa dell’incarico politico amministrativo…….

La ripetizione delle spese è riconosciuta al mandatario solo nel caso di spese conseguenti all’adempimento di propri obblighi".

Ricorre per cassazione il P. con due motivi. Non ha svolto attività difensiva l’intimato Comune.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto "ai fini dell’identificazione della causa petendi posta dalla parte a sostegno della domanda, non rilevano le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì l’insieme delle circostanze di fatto poste a base della domanda medesima". Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1720 c.c. in quanto "i giudici non hanno fornito una vera e propria motivazione a sostegno della tesi della non rimborsabilità".

Il ricorso non merita accoglimento in relazione ad entrambe le suesposte doglianze, da trattarsi congiuntamente, avendo entrambe ad oggetto il medesimo thema decidendum della fondatezza della pretesa attorea.

Deve in proposito richiamarsi quanto già statuito da questa Corte con le sentenze n. 12911/2004 e 10052/2008 ove, rispettivamente, si afferma che "in tema di fatto illecito, qualora la persona del sindaco agisca nei confronti del Comune per il risarcimento dei danni derivati da una aggressione subita ad opera di un terzo a causa della carica ricoperta, la responsabilità dell’ente può fondarsi, ove ne ricorrano le condizioni, sulla violazione dei principi generali del neminem laedere consacrati negli artt. 2043 e 2055 c.c., non trovando invece applicazione la norma dettata in materia mandato dall’art. 1720 c.c., comma 2, giacchè, in considerazione della sua posizione istituzionale, il Sindaco non è il mandatario della collettività territoriale ma è organo di vetrice dell’ente territoriale e, per talune competenze, anche dello Stato"; e che "posto che il consigliere comunale è legato all’ente comune, del quale non sia dipendente, da un rapporto assimilato a quello del funzionario onorario, egli può ottenere, in applicazione analogica dell’art. 1720 c.c., comma 2, soltanto il rimborso delle spese sostenute a causa del proprio incarico, e non semplicemente in occasione del medesimo. Ne consegue che egli non può pretendere il rimborso delle spese effettuate per difendersi in un processo penale iniziato in relazione a fatti pur connessi all’incarico, non solo qualora egli sia stato condannato, giacchè la commissione di un reato non potrebbe rientrare nei limiti di un mandato validamente conferito, ma anche qualora sia stato prosciolto, giacchè in tal caso la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l’esecuzione del mandato, ma tra l’uno e l’altro si pone un elemento intermedio, dovuto all’attività di una terza persona, pubblica o privata, e costituito dall’accusa poi rivelatasi infondata".

Pertanto, in relazione alla fattispecie in esame, il P. non ha alcun titolo per il rimborso in questione, nè in relazione al D.L. n. 67 del 1997, art. 18 (convertito con L. n. 135 del 1997) in quanto la qualifica e le funzioni di Sindaco non sono logicamente assimilabili a quella di dipendente dell’amministrazione statale (prevedendo detta norma testualmente che "le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato…") nè in relazione all’art. 1720 c.c., comma 2, non essendo configurabile un rapporto di mandato tra Sindaco (quale organo verticistico del Comune) ed ente territoriale.

Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Comune intimato comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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