Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-03-2011) 30-03-2011, n. 13312 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.M., a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso l’ordinanza 2.12.10 del Tribunale dei riesame di Bari che ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 25.1.0.10 nei confronti, tra gli altri, del prevenuto, in relazione ai reati di cui all’art. 416-bis c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata ordinanza, violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione all’art. 125 c.p.p., art. 292 c.p.p., comma 2, lett. b) e c), art. 546 c.p.p., lett. e), artt. 192, 195 e 273 c.p.p., difettando il provvedimento dei giudici del riesame del minimo apparato motivazionale in ordine alla sussistenza dei gravi indizi idonei a legittimare una prognosi di elevata probabilità delle ipotesi accusatorie ascritte all’indagato, di essere cioè partecipe, con un ruolo apicale, di un’organizzazione criminale di stampo mafioso e finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Mancava infatti l’indicazione – prosegue la difesa – degli elementi identificativi delle fattispecie criminose contestate nè erano indicati in modo concreto fatti, azioni e condotte specifiche denotanti l’appartenenza dello S. alla consorteria mafiosa denominata "clan Stramaglia", dal momento che, quanto alla stessa esistenza di detta compagine, il tribunale si era limitato a ripercorrere la motivazione del g.i.p. secondo cui la mafiosità del gruppo era già stata sancita dalle pronunce giudiziarie relative alle sentenze c.d. (OMISSIS), ma in tali pronunce si era attestata la partecipazione di S.A.M. ad una associazione mafiosa denominata "clan Parisi", con a capo P.S., ma mai si era sostenuta l’esistenza di una nuova, associazione mafiosa formata da S.A.M. e giammai una partecipazione ad essa di S.M..

Inoltre – aggiunge il ricorrente -, nessun collaboratore di giustizia aveva mai riferito di episodi posti in essere dallo S. M. con caratteristiche maliose e peraltro, quanto agli stessi collaboratori, ne era stata dalla difesa sottolineata la intrinseca ed estrinseca inaffidabilità in quanto R.N. nutriva profondo rancore nei confronti dei chiamati in correità e circa l’episodio dell’agguato ai suoi danni, avvenuto il 9.7.07, aveva poi indicato tra i suoi aggressori anche quel "(OMISSIS)" – identificato poi in Cu.Vi. – il quale si era accertato e documentato trovarsi invece ristretto in carcere, mentre altra circostanza che ne dimostrava l’inaffidabilità era costituita dalla affermazione di essere stato affiliato nell’inverno del 2007, presso la casa di campagna di D.C.A., ma dalla documentazione versata dalla difesa era risultato che il D.C., il 27.7.07, a seguito di ordinanza di sfratto in data 15.6.07, era stato mandato via dalla sua abitazione in quanto oggetto di confisca.

Oltre poi alla genericità ed indeterminatezza del narrato, le affermazioni rese dal R. erano in disaccordo con quelle degli altri collaboratori, in quanto, con riferimento al presunto grado ricoperto da S.M. all’interno dell’organizzazione, R. aveva riferito che il predetto aveva la "quarta", ma C.M. aveva invece sostenuto che lo S. aveva la "santa" ed ora il "vangelo", affermazioni peraltro entrambe non veritiere, dal momento che è dato di esperienza comune che a nessuno è consentito conoscere il grado ricoperto all’interno di un sodalizio criminale da un soggetto di grado più alto del suo.

Inoltre, mentre il R. aveva affermato che S. era dedito esclusivamente allo spaccio di "fumo", C. aveva riferito che il predetto era dedito allo "spaccio, armi, tutto", entrambi i collaboratori assumendosi poi il ruolo di custodi delle armi del clan, mentre anche l’altro collaboratore, L. P., aveva reso dichiarazioni genetiche e prive di riscontri, parlando di fantomatiche partecipazioni di S.M. a presunti summit che però non avevano avuto alcun sostegno indiziario che poteva essere fornito da servizi di o.c.p., fermi o sequestri ovvero intercettazioni telefoniche e ambientali che nel caso di specie difettavano, tanto che il p.m. non aveva inteso contestare allo S. alcun episodio specifico. Osserva la Corte che il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.

Ricordato come il vizio di manifesta illogicità che, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), legittima il ricorso per cassazione in tema di misura cautelari personali deve risultare dal testo stesso del provvedimento impugnato, il che significa che solo l’assoluta carenza sul piano logico dell’iter argomentativo seguito dal giudice può avere rilievo in sede di legittimità, senza che lo possa la prospettazione di un’altra interpretazione o di un altro iter, in tesi egualmente corretti sul piano logico (v. Sez. un., 15 febbraio 1996, n. 41), per cui la Corte di cassazione, allorchè sia denunciato vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità, ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (v. Sez. un., 22 marzo 2000, n. 11), oltre che all’esigenza di completezza espositiva (v. Cass., sez. 6, 1 ottobre 2008, n. 40609), rileva la Corte che nell’ordinanza impugnata non si rinvengono profili di incongruenza della motivazione in tema di gravità indiziaria, sia con riferimento all’ipotesi criminosa di cui all’art. 416-bis c.p. (capo A) che per quelle di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, art. 112 c.p., comma 1, n. 4 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo B).

Il provvedimento, infatti, da conto, in maniera adeguata, puntuale e con motivazione immune da vizi logico-giuridici, degli elementi a carico di S.M. per i reati ascrittigli, rappresentati, quanto alla sua appartenenza, in posizione apicale, al "clan Stramaglia" – la cui esistenza ed operatività risulta derivare dall’organizzazione mafiosa "Parisi", dedita al traffico di sostanze stupefacenti ed al contrabbando di tabacco lavorato estero e che annoverava tra i suoi partecipi anche S.A.M., defunto zio dell’odierno ricorrente, come emerso dalla sentenza, divenuta irrevocabile il 26.3.08, relativa al proc. pen. n. 11650/00 (c.d. "(OMISSIS)"), il quale aveva poi esteso il suo interesse anche per il territorio di Adelfia, venendo in contrasto con il clan avverso di D.C.A., contrasto che già dall’estate del 2007 aveva dato luogo alle prime sparatorie tra gli esponenti dei due gruppi – anzitutto dalle dichiarazioni, auto ed eteroaccusatorie, dei collaboranti L.P., C. M. e R.N., nonchè da quelle di altro collaboratore, T.V., il quale – hanno sottolineato i giudici del riesame – ha avuto modo di riferire circa l’aderenza del clan S. a quello dei P. soprattutto per quel che concerneva l’approvvigionamento di sostanze stupefacenti. Ha al riguardo dichiarato il L., nel corso dei suoi interrogatori del 13.3.09 e 22.5.09, premesso che in Cassano delle Murge la cittadinanza era terrorizzata dal "clan Stramaglia", capeggiato da S.A.M., che lo S.M. era stato l’artefice dei primi scontri armati con i rivali, mentre il C. ne ha indicato il grado all’interno del sodalizio ("lui all’epoca aveva la santa, ora ha il vangelo…") e l’attività in concreto svolta ("spaccio, armi, tutto. Più che altro lui era quello che gestiva Adelfia"), specificando che proprio da S. M. egli aveva avuto la proposta di affiliazione al "clan Stramaglia". Ancora, R.N. ha avuto modo di ripercorrere le fasi della sua affiliazione al suddetto clan, con il grado di "seconda", aggiungendo che ai vari summit mafiosi era solito partecipare S.M. il quale gli aveva poi affidato l’incarico di spacciare hashish nel comune di Adelfia, stupefacente che gli veniva materialmente consegnato in grosse quantità da G.A., mentre già dall’estate del 2007 erano iniziati i contrasti con i D.C. di Adelfia ed i conseguenti ferimenti di alcuni degli esponenti dei due gruppi, tra cui lo stesso R., S.M. e G.A..

Riscontri a tali affermazioni si sono avuti dalle numerose conversazioni ambientali intercettate (e riportate nell’ordinanza impugnata) all’interno dell’abitazione di Ch.Vi., esponente del clan Di Cosola e responsabile dell’articolazione di Adelfia, nei giorni precedenti l’inizio del conflitto armato, dalle quali – hanno evidenziato i giudici del tribunale – si è potuta ben delineare l’esistenza di due strutture gerarchicamente organizzate in guerra tra loro per il controllo del territorio e delle piazze di spaccio e si è potuta constatare la concorrenziale attività del clan Stramaglio nello smercio al dettaglio di droga, tanto che gli S. dovevano essere eliminati, secondo quanto sostenuto proprio da un esponente del clan rivale ( B.A.) il quale, parlando con Ch.Vi., aveva detto: "Tu per me…

Vi….qua…puoi sparare quand’è che vuoi", tanto che il Ch. aveva proposto di iniziare lo scontro nella piazza di (OMISSIS). Ancora – e con precipuo riferimento al reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 – la gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente è stata ritenuta sulla base delle dichiarazioni del L., secondo cui egli era alle dirette dipendenze di Di.Ci.Ot. per il traffico di droga, che interessava direttamente anche S.A.M., il quale aveva come referenti proprio il Di.Ci., oltre G. A. e S.M., quest’ultimo indicato anche dal collaborante T.V. come colui che, delegato da S. A.M., affiancava il G. "…persona di fiducia di S." il quale prelevava la droga, oltre che da lui – in quantità di 1 kg di cocaina ogni 15-20 giorni – anche dai componenti della "famiglia" P. e si "portava S.M., l’altro M., non M., l’altro, il grosso…di Adelfia".

Analoghe dichiarazioni – hanno evidenziato ancora i giudici baresi – sono state rese da C.M., circa la gestione dello spaccio su Adelfia di hashish e cocaina da parte del clan Stramaglia, con confezionamento delle dosi di cocaina nella villa di campagna presa in locazione da S.M., e da R.N., che ha indicato in S.M. il suo diretto superiore che gli aveva procurato anche telefono cellulare e ciclomotore per l’attività di smercio al dettaglio dell’hashish, nel corso della quale aveva accompagnato S.M. a ritirare ingenti quantitativi di droga – sino a 100 kg per volta – che G. A., fornitore di hashish e cocaina, distribuiva poi alle varie articolazioni del sodalizio, in particolare l’hashish a S. M. e la cocaina a S.D., per la vendita al dettaglio.

Alla luce delle suindicate emergenze del tutto correttamente, pertanto, i giudici del riesame hanno ritenuto la gravità del quadro indiziario a carico di S.M. anche per il reato associativo finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti (capo B), operante nell’hinterland barese, tra i comuni di Cassano delle Murge, Santeramo in Colle e Adelfia. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria provvedere agli avvisi di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 14-04-2011, n. 2328 Avvocato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso in appello di cui all’epigrafe va accolto, stante il consolidato indirizzo giurisprudenziale della Sezione secondo il quale nelle procedure per l’accertamento dell’idoneità all’esercizio della professione forense l’espressione numerica, in assenza di chiari ed univoci elementi di segno contrario, è normalmente sufficiente a rappresentare, in via seppur sintetica, la motivazione dell’attività esaminatrice compiuta (cfr., sul punto, ex plurimis, la decisione n. 2088 dd. 14 aprile 2010 resa da questa stessa Sezione); né va sottaciuto che la stessa espressione in forma numerica del giudizio risponde normalmente ad esigenze di celerità ed economicità del procedimento di valutazione che, nella fattispecie, debbono pertanto ritenersi soddisfatte senza pregiudizio sostanziale della corretta valutazione degli elaborati scritti (cfr. ibidem).

Non può – da ultimo, e a differenza di quanto affermato nella sentenza impugnata – reputarsi applicabile in favore del Della Rocca la disciplina contenuta nell’art. 4, comma 2bis, del D.L. 30 giugno 2005 n. 115 convertito con modificazioni in L. 17 marzo 2005 n. 168, in forza della quale "conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela": il D. R., infatti, nella specie era stato direttamente ammesso a sostenere le prove orali dell’esame per effetto dell’ordinanza cautelare n. 746 dd. 23 settembre 2009 resa sempre dalla Sezione I di Lecce del T.A.R. per la Puglia e, conseguentemente, non può beneficiare della disciplina medesima proprio in quanto difetta dell’indispensabile requisito del superamento della prova scritta, ivi – per l’appunto – stabilito; né l’inderogabilità del requisito stesso può venir meno a seguito della pronuncia cautelare del giudice di primo grado, posto che -come rettamente evidenziato dal Ministero appellante – l’ordinanza cautelare predetta è anomala ed esorbitante dalla sfera dei poteri rimessi dalla legge al giudice della cautela in quanto essa sottende, in via del tutto erronea, la possibilità per il giudice amministrativo di sostituirsi nella valutazione degli elaborati scritti alla discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice (cfr. al riguardo le ordinanze nn. 5621 e 5622 dd. 11 novembre 2009 rese da questa stessa Sezione).

In dipendenza dell’accoglimento dell’appello, la sentenza resa oggetto di impugnazione va dunque riformata e il ricorso di primo grado deve essere respinto, con ogni conseguenza in ordine alla necessità per l’Amministrazione appellante di rimuovere, in esecuzione della presente statuizione, tutti gli effetti discendenti dalla medio tempore avvenuta ammissione del D. R. all’esame orale e al parimenti medio tempore avvenuto superamento della prova orale da parte dell’interessato pur in difetto del previo superamento della prova scritta dell’esame di cui trattasi: ivi dunque compresa la rimozione del conseguimento da parte dell’interessato medesimo del titolo di Avvocato e della conseguente sua iscrizione al relativo Albo professionale.

Le spese e gli onorari del giudizio possono essere, tuttavia, integralmente compensati tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.

Va – altresì – dichiarata l’irripetibilità del contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari di causa per entrambi i gradi del giudizio.

Dichiara irripetibile il contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 04-05-2011, n. 2667 Procedimento e provvedimento disciplinari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe, resa in forma semplificata, il Tribunale amministrativo della Liguria ha accolto il ricorso proposto dal m.llo A. R. avverso il provvedimento sanzionatorio della perdita del grado per rimozione, disposta dal Comando generale della Guardia di Finanza il 6.10.2004, rilevato che "- il provvedimento impugnato riforma in pejus la decisione assunta dalla Commissione di Disciplina; – detta decisione si fonda su specifica e articolata istruttoria laddove si esclude la sussistenza di fatti illeciti con rilievo penale che abbiano avuto diretto riflesso sull’attività istituzionale dell’incolpato; – viceversa il provvedimento impugnato non disattende tali emergenze di fatto, argomentando la perdita di grado sulla scorta di valutazioni diverse da quelle che hanno costituito oggetto del procedimento disciplinare; – pertanto, pur sussistendo il potere del Comandante del Corpo di sovvertire in pejus la decisione della commissione, si impone, in ragione della natura derogatoria, un adeguato onere di specifica e puntuale motivazione che nel caso di specie difetta".

L’appello proposto dal Ministero si incentra sulla contestazione della sussistenza nella specie della carenza motivazionale ravveduta dal TAR. Si sostiene, ripercorrendo ampi tratti della motivazione del provvedimento, che il Comandante in seconda della Guardia di Finanza, nel discostarsi dal parere, obbligatorio ma non vincolante, formulato dalla Commissione di disciplina, abbia dato ampia, dettagliata ed esaustiva contezza dell’autonomo apprezzamento compiuto ed, in particolare, della gravità dei fatti accertati a carico dell’incolpato, nonché dei fattori di turbamento sull’attività dell’amministrazione che sarebbero potuti derivare consentendo la conservazione del grado a fronte di condotte ritenute assolutamente incompatibili con lo status di appartenente al Corpo.

L’appellato non si è costituito.

Con ordinanza 31.05.2005 n. 2578 è stata respinta, per difetto del presupposto del pregiudizio, trattandosi di militare in congedo, l’istanza cautelare.

Il ricorso è stato posto in decisione all’udienza del 18.01.2011.

Alla luce della documentazione dimessa in primo grado, si rileva come, contrariamente all’avviso del giudice di prime cure,il Comando Generale abbia, ad avviso del Collegio, idoneamente esternato, mediante una motivazione specifica, articolata e puntuale, le ragioni per le quali ha ritenuto, nell’esercizio di poteri di natura discrezionale che all’epoca gli competevano, la sussistenza del presupposto della "particolare gravità" che, ai sensi dell’art. 75 della legge n. 599/1954, nella formulazione allora vigente, legittimava il discostarsi, a sfavore dell’inquisito, dalla valutazione espressa dalla commissione di disciplina.

La commissione predetta, nel verbale della seduta dell’8/7/2004, ha ricostruito, sotto il profilo storico, i passaggi significativi della vicenda e segnalato gli aspetti ritenuti, nell’ambito di un’autonoma valutazione delle circostanze, rilevanti per giungere alla conclusione che il maresciallo maggiore in congedo R. fosse meritevole di conservare il grado.

In sintesi, i fatti riferiti nel predetto verbale attengono: a) al rinvenimento, nel corso di una perquisizione eseguita dalla polizia giudiziaria, presso l’abitazione di un imprenditore, di un registro riportante una contabilità "in nero", contenente prospetti nei quali erano annotati i nomi di soggetti, tra cui il R., ai quali il predetto aveva elargito denaro e altre utilità, con indicazione, per ciascun nome di date ed importi delle elargizioni; b) all’intercettazione di una conversazione telefonica intercorsa tra l’imprenditore e l’incolpato nella quale i due, discutendo a proposito del contenuto del brogliaccio sottoposto a sequestro, fanno riferimento anche ad un motorino e ad un’ulteriore dazione di 500.000 lire non meglio specificata (della quale gli investigatori trovavano, successivamente, traccia con datazione 28.9.1984, onde quantificavano, infine, il quantum ricevuto dal R. in totali lire 1.215.000); in detta conversazione intercettata l’imprenditore faceva riferimento all’attività di vigilanza espletata dalla guardia di Finanza nell’ambito delle operazioni di smaltimento ed incenerimento delle acque di lavaggio dei motori delle navi, ammettendo di aver elargito delle regalie nella convinzione di poter in tal modo accelerare le pratiche di uscita degli automezzi della sua società dai cantieri navali; c) nel corso degli accertamenti di polizia giudiziaria, un teste, funzionario della dogana dei cantieri del Muggiano, aveva confermato che il R. effettuava la scorta ai carichi di acqua di lavaggio dei motori delle navi che venivano trasportati fino alla discarica di Pitelli; indi venivano, nel corso di una perquisizione, sottoposti a sequestro n. 23 verbali di incenerimento e n. 5 verbali di rottamazione relativa ad operazioni avvenute presso l’inceneritore di Pitelli e recanti la firma del R. quale addetto alle operazioni di vigilanza; d) sottoposto ad interrogatorio in data 22.2.2000, il R. negava ogni addebito; il 28.5.2005 il GUP presso il Tribunale di La Spezia emetteva sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.

Nell’ambito della propria valutazione, la commissione disciplinare ha evidenziato, in sintesi, che: a) gli elementi probatori acquisiti "rivelerebbero che il maresciallo… avrebbe di fatto percepito alcune utilità" consegnate dall’imprenditore; tuttavia trattavasi, come si evinceva dalla documentazione sequestrata, di dazioni protratte in un arco temporale compreso tra il 28.9.1984 ed il 23.9.1992, le ultime quattro delle quali, riportate nella tabella redatta dagli inquirenti, effettuati in data di gran lunga successiva al congedo volontario del sottufficiale; b) le date dei verbali di incenerimento e rottamazione sequestrati si riferiscono al triennio 19831985 e quindi, esclusa la dazione di 500.000 lire avvenuta in data 28.9.1984, su cui non erano stati rilevati precisi elementi di prova, a periodo antecedente le elargizioni riportate nella tabella riepilogativa; c) le discrasie temporali tra elargizioni e attività di servizio indurrebbero a escludere un nesso di causalità tra di esse anche perché l’esito degli accertamenti eseguiti nella fase delle indagini preliminari non ha consentito un’individuazione univoca di un preciso atto d’ufficio compiuto dal R. in violazione dei propri doveri; d) i tre principali parametri nell’ambito delle valutazioni di carattere disciplinare sono costituiti dall’entità del pregiudizio arrecato al servizio, dall’eventuale vantaggio personale ottenuto o ricercato dal responsabile e dall’entità dell’elemento soggettivo, ossia grado di consapevolezza; quanto al primo "non ci sono elementi circa l’esistenza di un pregiudizio arrecato al servizio; si rammenta a tal fine l’assoluzione in ambito penale per il reato di disastro ambientale e la inconfutata veridicità dei verbali di rottamazione e di incenerimento", quanto agli altri non erano ravveduti elementi certi, avendo il R. negato gli addebiti e non essendo ancora stato emanato al tempo dei fatti il codice deontologico (del 21.11.1995); dunque "non vi sono elementi certi che consentano di affermare che la condotta tenuta nella circostanza dal militare sia connotata da estrema gravità in relazione ai doveri di correttezza e lealtà assunti con il giuramento prestato ed alle rivestite qualifiche di agente di polizia giudiziaria e tributaria".

Il Comandante in seconda, nella motivazione della determinazione di perdita del grado, evidenzia con ampie, dettagliate ed articolate argomentazioni di non poter condividere la valutazione della commissione per la rilevante gravità dei fatti posti in essere dal R.. In particolare, tra l’altro, rileva – lo si riferisce in sintesi – a) che la genuinità della predetta "contabilità in nero" e l’effettività dei pagamenti operati trovavano conferma sia nelle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate nei confronti dell’imprenditore, che avevano permesso di registrare il colloquio avvenuto tra il civile ed il R., riferito al brogliaccio e ad ulteriore dazione nonché all’attività di vigilanza espletata dalla GdF, con ammissioni dell’imprenditore circa l’effettuazione e l’intento delle elargizioni, sia dalle dichiarazioni rese dall’imprenditore in sede di interrogatorio innanzi all’A.G., ove questi aveva ammesso elargizioni, citando il R., (dichiarazioni ritenute dal Comandante in seconda attendibili per la mancanza di interesse a formulare accuse infondate e perché confermate da esiti di accertamenti bancari, da ammissioni di alcuni dei soggetti pubblici indagati, da dichiarazioni rese da dipendenti di società facenti capo all’imprenditore; b) che la particolare gravità si ricollegava anche al fatto che al momento degli accadimenti il R. aveva più di trent’anni di servizio alle spalle e rivestiva le qualifiche di p.g., p.t. e p.s. e doveva, quindi, essere ben consapevole del disvalore di accettare da un imprenditore nei cui confronti era in corso o aveva eseguito controlli elargizioni volte ad acquisire favori ed amicizia, nonché in grado di valutare le negative conseguenze per l’istituzione di appartenenza di un modus operandi che induceva i civili coinvolti nella vicenda a dubitare della correttezza degli appartenenti alla G.d.F.; c) che, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di disciplina, non rilevava la circostanza che alcune delle dazioni fossero successive al congedo dell’inquisito quanto, piuttosto, il fine per il quale l’imprenditore aveva effettuato le elargizioni, onde neppure era decisiva la mancata individuazione di uno specifico atto contrario ai doveri d’ufficio, in quanto l’indebita percezione delle elargizioni nel corso del tempo realizzava di per sé violazione del giuramento, così come non influiva l’entità del percepito, dovendosi valutare la condotta sotto il profilo qualitativo; d) che il disvalore espresso gli accadimenti era denotato dalla riprovazione che comportamenti del genere destano nella collettività nonché dalla violazione dei doveri di onestà, fedeltà, lealtà e rettitudine assunti col giuramento; che era stato recato disdoro all’immagine ed al prestigio del Corpo alla luce del procedimento penale e nocumento al superiore interesse pubblico; e) che inconsistente era il riferimento, nel verbale della commissione, alla anteriorità dei fatti rispetto all’emanazione del codice deontologico, tenuto conto che questo non aveva fatto altro che richiamare principi etici ben noti a ciascun militare.

Non può, pertanto, convenirsi sul difetto di motivazione in base al quale è stata pronunciata la sentenza impugnata.

Tanto, peraltro, non può comportare l’accoglimento del ricorso, in quanto, successivamente alla relativa proposizione, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale 25 febbraio 2009, n. 62, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 75 della legge n. 599/1954 nella parte in cui consentiva scostamenti, in casi di particolare gravità, a sfavore del sottufficiale.

Il fondamento normativo del provvedimento del quale si discute è stato, dunque, espunto dall’ordinamento e ciò è avvenuto pendente la causa, ossia anteriormente all’acquisizione da parte del provvedimento stesso del carattere di definitività..

Ne consegue che non può affermarsi la legittimità del provvedimento, sia pure per causa diversa da quella individuata dal giudice di prime cure.

Con tale diversa motivazione, va, dunque, confermato l’annullamento del provvedimento sanzionatorio disposto dal TAR e, pertanto, respinto l’appello.

Non si fa luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi costituita la parte appellata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 20-05-2011, n. 496

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 13.11.2003 il sig. G.C., titolare dell’omonima ditta individuale – azienda agricola C.L.P. ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento del 30.07.2003 con il quale la Provincia di Vercelli aveva dichiarato la sua decadenza totale dai benefici concessi in base ai regolamenti comunitari n. 2078/92 e n. 1257/99 per l’importo totale di Euro 45.904,43.

In relazione al provvedimento impugnato il ricorrente ha lamentato 1) incompetenza assoluta dell’Autorità emanante, violazione degli artt. 8 e 9 DM 27 marzo 1998 n. 159, violazione dell’art. 18 l.n. 689/81 e della relativa procedura, violazione del principio del due processo of law; 2) eccesso di potere, omessa e carente motivazione, contraddittorietà e travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Vercelli, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del g.a.

Con ordinanza n. 370/04 del 3.03.2004 il Collegio, ritenendo, ad un primo sommario esame, fondata l’eccezione di carenza di giurisdizione, ha rigettato l’istanza cautelare.

All’udienza pubblica del 13.04.2011 la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Nel provvedimento de quo la Provincia di Vercelli, visto che il sig. G.C. aveva "disatteso le norme della misura A del Regolamento CEE 2078/92 con 1. mancato aggiornamento delle schede dei trattamenti, 2. mancato aggiornamento delle schede di magazzino, 3. assenza di documentazione attestante l’acquisto di prodotti fitofarmaci, 4. trattamento con diserbante in misura superiore al 10% delle dosi massime indicate nelle norme tecniche, 5. impiego di principio attivo non permesso nelle norme tecniche" e rilevato che gli adempimenti tecnici disattesi non avevano "consentito il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal regolamento per le misure agroalimentari e che, pertanto, l’infrazione… (poteva) farsi ricadere fra le inottemperanze degli impegni essenziali", ha dichiarato la "decadenza totale" del ricorrente dai benefici comunitari.

L’impugnazione di tale atto, nella quale il privato lamenta la lesione del diritto soggettivo a conservare il finanziamento revocato dall’Amministrazione per un preteso inadempimento, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Come evidenziato, infatti, dalla costante giurisprudenza, "in tema di riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed aiuti comunitari, rilevano i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate, con la conseguenza che, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza, risoluzione, purché essi si fondino sull’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo; il privato vanta, invece, una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, o se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (cfr. ex multis, Cons.St., Sez. VI, 24 gennaio 2011 n. 465; Cons.St., sez. V, 10 novembre 2010, n. 7994).

Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Le parti potranno riproporre la causa dinanzi al giudice civile competente per territorio nei termini e con gli effetti di cui all’art. 11 cod. proc. amm.

Per la natura della controversia sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione;

compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

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