Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04-10-2011) 31-10-2011, n. 39276 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Firenze ricorre in cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe di applicazione, nei suoi confronti di S.L., della pena concordata ex art. 444 c.p.p. in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Denuncia violazione di legge e difetto di motivazione per l’erronea applicazione dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Con parere scritto il Procuratore Generale, nella persona del Dott. Gioacchino Izzo, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente ha evidenziato che, a fronte di dati oggettivamente rilevanti quali la detenzione di sostanze stupefacenti di varia natura (cocaina, hashish, marijuana), quello ponderale della sostanza caduta in sequestro (gr. 790 di hashish), con un principio attivo di oltre 500 mg., del numero notevole di dosi ricavabili (1.660), e di un precedente penale specifico, il giudice si limita a rilevare che l’imputato è meritevole della concessione dell’attenuante speciale del fatto di lieve entità per la "natura della sostanza stupefacente (prevalentemente hashish e marijuana peraltro in quantità non particolarmente rilevante) e dal positivo comportamento assunto dopo i fatti nei confronti delle problematiche della tossicodipendenza".

La motivazione dell’impugnata sentenza risulta incongrua e carente soprattutto laddove non ritiene il dato ponderale rilevante, nonostante esso lo sia in maniera oggettiva, e, quindi, non specifica le ragioni per cui il fatto debba ritenersi di lieve entità solo quando, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, integri un’ipotesi di minima offensività penale della condotta.

In ragione di tanto deve ritenersi venuto meno l’accordo e la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice di merito per un nuovo giudizio nel quale le parti dovranno rivalutare i termini dell’accordo e l’interesse ad un nuovo patteggiamento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Livorno per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-10-2011) 18-11-2011, n. 42641

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 8 giungo 2011 e depositata in pari data, il Tribunale ordinario di Bari, in composizione monocratica, ha applicato la custodia cautelare in carcere al sorvegliato speciale della pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, A.C., imputato del delitto previsto e punito dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, motivando, per quanto qui rileva: "i numerosi precedenti penali a carico del prevenuto pongono in concreto il pericolo di reiterazione di condotte dello stesso tipo". 2. – Ricorre per cassazione l’imputato, personalmente, mediante atto del 15 giugno 2011, col quale denunzia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), inosservanza dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c-bis), per la omessa esposizione delle specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all’art. 274 cod. proc. pen. non possono essere soddisfatte con altre misure, a dispetto della istanza difensiva di applicazione della misura degli arresti domiciliari.

3. – Il ricorso è infondato.

Non sussiste il vizio della mancanza di motivazione.

Il Tribunale, nella pur scabra motivazione, ha implicitamente dato conto della necessità della custodia intramuararia (e della correlata inadeguatezza di ogni più blanda coercizione) attraverso il rilievo della condotta, successiva al reato, dell’imputato il quale si era reso irreperibile presso la propria abitazione così palesando l’inidoneità delle misure di carattere fiduciario.

Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Cancelleria provvedere agli adempimenti di rito ai sensi dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-12-2011) 07-12-2011, n. 45892

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Sezione distaccata di Bolzano della Corte d’appello di Trento con sentenza del 6.10.2011 ha disposto la consegna del cittadino della Moldavia K.K. all’autorità giudiziaria austriaca, in relazione al mandato di arresto europeo emesso 1’11.8.2011 dalla Pretura di Innsbruck per concorso nel delitto di furto continuato con scasso, commesso nel periodo (OMISSIS).

2. Ricorre nell’interesse del K. il difensore, con ricorso depositato in data 21.10.2011, con tre motivi:

– mancanza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto per procedere alla consegna, perchè gli elementi probatori riferiti dall’autorità richiedente sarebbero lacunosi e comunque tali da non consentire alcuna valutazione;

violazione della L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 5, omesso interrogatorio e violazione dell’art. 294 c.p.p., perchè dal verbale di identificazione personale del 13.8.2011 risulterebbe che l’arrestato non è stato sottoposto ad interrogatorio sui fatti;

– omessa motivazione sulle ragioni della consegna.

2.1 Va rilevato che dagli atti (comunicazione fg. 151) il K. risulta essere stato già consegnato.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la sua tardività (il che è assorbente rispetto ad altre concorrenti ragioni afferenti il contenuto dei motivi).

I dati documentali apparentemente contraddittori (la sentenza è stata deliberata all’udienza del 6 dicembre, il verbale parla di pubblicazione mediante lettura e traduzione all’imputato presente del dispositivo che viene allegato, allegato al verbale vi è tuttavia solo il testo integrale della sentenza, che nella sua intestazione reca come data di deposito lo stesso giorno 6 ottobre; la sentenza reca l’annotazione di cancelleria del passaggio in giudicato il giorno 18 ottobre; la stessa sentenza risulta tuttavia notificata al difensore il giorno 12 ottobre ed all’interessato il giorno 19 ottobre) sono stati spiegati dalla nota del presidente della corte, che ha confermato e precisato esser stata data lettura all’intera sentenza all’esito dell’udienza, da qui l’annotarne del giudicato in data 18 ottobre, le notifiche disposte dalla Cancelleria costituendo iniziativa "impropria".

Ora, rilevato che alla luce di quanto riferito in precedenza deve escludersi che dagli atti risultasse positivamente, e tuttora risulti, che il deposito della motivazione non sia stato contestuale alla pubblicazione del dispositivo, la nota richiamata non costituisce atto che edifica un opposto inequivoco contenuto del verbale, bensì mero atto di interpretazione delle distonie evidenziate.

Ne consegue che allo stato deve concludersi che, deliberata e comunicata in udienza il contenuto integrale della sentenza, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto nei dieci giorni che decorrevano dalla medesima udienza.

Le successive notificazioni allo stato non sono idonee ad attestare per sè una diversa conclusione, dovendo essere ricondotte a disguido di Cancelleria.

Consegue pertanto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di Euro 300 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 17-01-2011, n. 91

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che è impugnato il provvedimento con il quale la Prefettura di Mantova ha disposto la revoca della pratica di legalizzazione, ovvero di sanatoria della posizione di straniero irregolarmente presente in Italia, presentata nell’interesse del ricorrente (doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato);

– che il ricorrente ha riportato una condanna per il reato di cui all’art. 14, comma 5ter, del testo unico dell’immigrazione, quindi per essersi trattenuto illegittimamente in Italia in violazione di un precedente provvedimento di espulsione;

– che il reato in questione, in quanto punibile con la reclusione con pena edittale fino a quattro anni di reclusione, rientra nella previsione dell’art, 381 c.p.p., e, di conseguenza, costituisce reato ostativo ai sensi del comma 13, lett. c) dell’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009), che esclude, appunto, dalla regolarizzazione gli stranieri "che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.";

– che, come rilevato dalla recente C.d.S. sez. VI 18 agosto 2010 n°5890, e dalla conforme 29 settembre 2010 n°7209, nonché da orientamento costante della Sezione, per tutte la sentenza sez. I 8 ottobre 2010 n°3916, nel caso di specie non è applicabile il disposto dell’art. 1ter comma 8 del decreto legge n. 78/2009: tale norma, invero, pur prevedendo la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi in corso per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato, non vale a far considerare irrilevante o inefficace la sentenza di condanna già pronunciata;

– che nella norma appena citata, sempre come rilevato dalla prima delle citate decisioni di appello, non si ravvisano profili di illegittimità costituzionale, stante la differenza esistente tra l’ipotesi in cui il procedimento penale è ancora in corso quella in cui è già intervenuta una sentenza di condanna;

– che quindi il ricorso è infondato e va respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione intimata le spese di lite, spese che liquida in Euro 500 complessivi, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore



Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.