Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-10-2011, n. 20157 Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. G.G., con ricorso alla Corte d’appello di Napoli, proponeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata di un giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Campania nel ottobre 2000. La Corte d’appello, con decreto depositato il 7 aprile 2009, liquidava il danno non patrimoniale per la durata irragionevole del procedimento nella somma di Euro 2.919,00 oltre interessi legali e metà delle spese del procedimento.

2. Avverso tale decreto G.G. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero Economia e Finanze il 25 novembre 2009, formulando sette motivi. Resiste il Ministero con controricorso.

3. Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

4. Con i sette motivi è denunciata, in relazione alla liquidazione delle spese del procedimento esposta nel provvedimento impugnato, erronea e falsa applicazione di legge ( artt. 91 e 92 c.p.c., art. 6, par. 1 CEDU, normativa in tema di tariffe professionali), nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Secondo l’istante, la liquidazione delle spese sarebbe illegittima perchè presumibilmente effettuata in applicazione delle tariffe per i procedimenti di volontaria giurisdizione anzichè di contenzioso ordinario, sarebbe insufficiente nonchè priva di motivazione con riguardo alla non conformità alle tariffe forensi ed agli standards europei che dovrebbero trovare nella specie applicazione. La Corte di merito avrebbe inoltre illegittimamente disatteso la nota spese depositata, omettendo peraltro di motivare al riguardo.

5. Tali doglianze, da esaminare congiuntamente perchè strettamente connesse e in parte ripetitive, non possono trovare ingresso.

Premesso che in tema di spese processuali possono essere denunciate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o del principio di inderogabilità della tariffa professionale vigente (cfr. Cass. n. 4347/1999; n. 4818/2000; n. 1485/2001), e che nei giudizi di equa riparazione la liquidazione delle spese processuali della fase davanti alla Corte d’appello deve essere effettuata in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano, senza tener conto degli onorari liquidati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. Cass. n. 23397/2008), si osserva che parte ricorrente non ha specificamente e analiticamente indicato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, le voci e gli importi richiesti e ad essa spettanti (cfr. Cass. n. 21325/2005; n. 9082/2006; n. 9098/2010). Tale omissione non consente al giudice di legittimità il controllo -senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti- degli error in iudicando solo astrattamente enunciati nella illustrazione dei motivi di ricorso e nella altrettanto astratta formulazione dei quesiti di diritto. Nè ha dimostrato la presunta applicazione nel provvedimento impugnato delle tariffe professionali vigenti riguardanti i procedimenti di volontaria giurisdizione. La declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, in Euro 650,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 21-06-2011, n. 5538 Competenza e giurisdizione

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Svolgimento del processo

Con il ricorso in trattazione le società ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, con i quali è stato ordinato lo sgombero dei luoghi e la demolizione di opere edilizie insistenti abusivamente sul suolo pubblico.

Ne hanno dedotto l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:

1. Eccesso di potere e travisamento dei fatti.

2. Violazione e falsa applicazione degli articoli 38 e 39 del D. Lgs. n. 507 del 1993.

3. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 107 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

4. Violazione degli articoli 3, 6, 10, 22, 31, 34 e 35 del T.U. n. 380 del 2001.

In sostanza le ricorrenti – premesso che trattasi dello spostamento dell’originaria scala, deliberato, nell’assemblea condominiale, tra la società proprietaria e l’amministrazione comunale (affittuaria dei restanti locali) con la conseguente occupazione di un’area di mq. 23 adiacente a quella originaria -, hanno dedotto che, in realtà, tale area sarebbe di proprietà condominiale e che, comunque, anche se di proprietà comunale, la stessa non sarebbe destinata ad uso pubblico; ha, altresì, dedotto che lo spostamento della rampa è stato autorizzato da parte del comune (e perciò anche la relativa occupazione di suolo pubblico) con la partecipazione dell’ingegnere comunale alla assemblea condominale e che, ai fini dell’approvazione del relativo progetto, non sarebbe ostativa la mancanza di un atto scritto di concessione di occupazione di suolo pubblico (o.s.p.).

Infine hanno rilevato come la demolizione, in realtà, non potrebbe essere richiesta in quanto trattasi di un’opera (la rampa) soggetta solo alla d.i.a. e non invece al permesso di costruire ai sensi dell’articolo 6 n. 2 del T.U. edilizia.

Si è costituito in giudizio il Comune di Velletri con memoria del 15.11.2005, deducendo, argomentatamente, l’infondatezza nel merito del ricorso.

Con l’ordinanza n. 6730/2005 del 22.11.2005 è stata accolta l’istanza di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti impugnati.

Con memoria del 15.4.2011 le ricorrenti hanno reiterato le proprie difese, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Con la memoria del 18.4.2011 il comune si è richiamato ai precedenti scritti difensivi.

Le ricorrenti hanno, infine, depositato documentazione concernente la vicenda di cui trattasi in data 18.5.2011.

Alla pubblica udienza del 18.5.2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di censura le società ricorrenti hanno dedotto l’eccesso di potere per totale travisamento dei fatti, in quanto i provvedimenti impugnati sarebbero fondati sull’erroneo presupposto della proprietà comunale dell’area di cui trattasi che, invece, rientrerebbe nell’ambito delle aree di proprietà condominiale.

Nella sostanza viene contestata la asserita demanialità comunale dell’area di cui trattasi.

E, al riguardo, non può se non osservarsi quanto segue.

Secondo un consolidato orientamento nella materia, il giudice competente a conoscere dell’impugnazione di provvedimenti di sgombero di beni demaniali deve essere individuato indipendentemente dalle prospettazioni di parte, avuto invece riguardo alla reale natura delle situazioni dedotte in giudizio; pertanto, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario allorché la contestazione abbia ad oggetto la demanialità dell’area, mentre spetta al giudice amministrativo laddove sia contestato il corretto uso del potere di autotutela (cfr. ex multis, Cons. Giust. Amm. Sic., Sez. giurisdiz., 2.3.1990; Cons. Giust. Amm. Sic., 28.7.1988, n. 125; T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, 15.11.2005, n. 2129; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 13.2.2004, n. 212; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 4.5.1995, n. 665).

Ed infatti, se nell’impugnare il provvedimento di sgombero, che l’autorità decidente assume essere di proprietà demaniale, il ricorrente ne contesta proprio la demanialità, sul presupposto di essere titolare di un diritto di proprietà sul bene, la "causa petendi" viene, in sostanza, ad individuarsi nella negazione dell’esistenza del potere di provvedere in capo all’amministrazione, denunciandosi l’inidoneità degli atti impugnati ad incidere sul reclamato diritto dominicale (Cass. Sezioni Unite Civili, 13 marzo 1987, n. 2636), in tal modo facendosi valere una posizione di diritto soggettivo devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 12.3.2008, n. 52).

In particolare si è osservato come "In tema di riparto della giurisdizione tra i giudici ordinario e amministrativo, bisogna avere riguardo non al petitum, in sé e per sé, bensì alla causa pretendi, vale a dire alla natura della posizione giuridica che viene fatta valere in giudizio, secondo i dettami della nota teoria c.d. del petitum sostanziale. Allorquando (come nel caso di specie) venga impugnato un atto amministrativo, ciò che rileva, secondo la richiamata teorizzazione del petitum sostanziale, fatta proprio non soltanto dal giudice della giurisdizione, ma da G.A. nel suo insieme, è la natura della posizione giuridica soggettiva sulla quale poggia la domanda rivolta al giudice, con la conseguenza che, ove la stessa sia qualificabile come diritto soggettivo, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.

Si tratta di insegnamenti consolidati della giurisprudenza, anche se, talora, in presenza di fattispecie peculiari, si registrano sentenze che sembrano affermare orientamenti diversi.

Per quanto più specificamente concerne il caso di specie, vero è che formalmente con il ricorso si chiede l’annullamento degli atti impugnati (segnatamente, del provvedimento…, con cui è stato ordinato lo sgombero del prefabbricato occupato dal ricorrente).

Tuttavia, quest’ultimo pone, a fondamento della censura in esame, l’assunto di vantare un diritto di proprietà sul suddetto prefabbricato…." (T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, n. 52/2008 cit.; negli stessi termini, Cons. di St., sez. IV, 29.5.2002, n. 2972).

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del presente giudizio per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito in quanto rientrante nella competenza giurisdizionale del giudice ordinario.

Trova conseguentemente applicazione nel caso di specie il disposto di cui all’articolo 11 c.p.a., " Decisione sulle questioni di giurisdizione", secondo cui testualmente "1. Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che ne è fornito.

2. Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato….".
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-06-2011) 06-07-2011, n. 26238

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- D.G.R. ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Bari, datata 14/26.10.2010, di conferma della pregressa decisione del tribunale di Trani, in composizione monocratica, in data 27.2.2008 che la dichiarava colpevole del reato di ricettazione di un assegno smarrito ed oggetto di appropriazione, condannandola alla pena di anni due di reclusione ed Euro 600 di multa, deducendo, e richiamando l’art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), nell’ordine: a) violazione degli artt. 129 e 649 c.p.p. per essere stata già condannata per il medesimo fatto di reato con sentenza emessa il 29.3.2010 della stessa corte di appello di Bari;

b) violazione dell’art. 442 c.p.p. per non aver proceduto il giudice dell’appello, alla riduzione di pena conseguente alla richiesta di giudizio abbreviato condizionato all’espletamento di una perizia grafologica, richiesta rigettata in primo grado ma decisione contraddetta dall’effettivo espletamento della consulenza in sede di giudizio di appello; c) violazione dell’art. 648 c.p., comma 2 per non essere stata riconosciuta, con manifesta carenza di motivazione, l’ipotesi attenuata della ricettazione, con conseguente ridimensionamento della risposta giudiziale sanzionatoria.

2 – Il ricorso è inammissibile, anche se per ragioni diverse in correlazione con i distinti motivi posto a sostegno dell’impugnazione.

Va da sè che il principio del "ne bis in idem", finalizzato ad evitare che per lo stesso fatto si svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti anche non irrevocabili, l’uno indipendentemente dall’altro, assume portata generale nel vigente diritto processuale penale, trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza ( art. 28 c.p.p., e segg.), nel divieto di un secondo giudizio ( art. 649 c.p.p.), nella disciplina dell’ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto ( art. 669 c.p.p.). Ne consegue che non è consentito, in pendenza di un procedimento già definito in primo grado e pendente in appello, iniziare per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona un nuovo procedimento (Sez. 6, 18.11.2004/21.1.2005, Fontana, Rv 230760). Ma nella specie un tale principio non può applicarsi per ragioni di rito, per non averlo dedotto l’imputato in appello e , di più, per non aver allegato copia del provvedimento non consentendo così alla Corte di legittimità di verificare la completezza ed esaustività del ricorso. Il giudice di secondo grado poi ha correttamente negato la richiesta riduzione di pena per il giudizio abbreviato condizionato richiesto già in primo grado proprio perchè la consulenza espletata in primo grado ha confermato la superfluità del predetto mezzo istruttorio ai fini della decisione basata con giudizio corretto su un esauriente compendio probatorio. Ed ancora corretta deve ritenersi la valutazione giudiziale in merito alla impraticabilità di configurare nella specie la forma attenuata del fatto di ricettazione, non solo e non tanto per l’importo dell’assegno – L. 800.000 rapportate all’anno 2001-, ma per le modalità della azione e per il comportamento successivo dell’imputato che non ha inteso risarcire il danno. I motivi di ricorso sui due punti sopra esplicitati si rivelano manifestamente infondati.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – anche al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

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Cass. civ. Sez. VI, Sent., 12-12-2011, n. 26656 Liquidazione delle spese

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con il decreto impugnato la Corte di merito ha provveduto sulla domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da parte ricorrente.

Il giudizio presupposto di cui è dedotta l’irragionevole durata è iniziato nel 1999 dinanzi al Tribunale di Gela ed è stato definito in appello nel 2001.

La Corte di appello, fissata la ragionevole durata del giudizio presupposto in anni 3 per un grado ha liquidato per il ritardo di 3 anni e mesi 9 la somma di Euro 3.000,00, con il favore delle spese (Euro 350,00 di cui Euro 100,00 per diritti).

L’Amministrazione intimata resiste con controricorso.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- Parte ricorrente formula un motivo, lamentando la violazione dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese.

3.- Osserva la Corte che il ricorso è fondato nei limiti infrascritti.

Invero, effettivamente "il processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, nè rientra tra quelli speciali di cui alle tabelle A) e B) allegate al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50, paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata al D.M. n. 127 cit., i procedimenti in camera di consiglio ed in genere i procedimenti non contenziosi" (Sez. 1, Sentenza n. 25352 del 17/10/2008). In applicazione di tali principi, la considerazione che il decreto ha liquidato i diritti (per l’intero) in Euro 200,00, rende palese la fondatezza della censura, posto che in sede di decisione ex art. 384 c.p.c. questa Corte avrebbe liquidato per tale voce la somma di Euro 378,00.

Il decreto va quindi cassato limitatamente al capo concernente le spese e la causa decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, mediante la liquidazione delle spese dovute per il giudizio di merito, ferma restando la compensazione per la metà, come disposto dalla Corte di appello con statuizione non impugnata.

Le spese del giudizio di merito sono liquidate, nel dispositivo, in base allo scaglione pertinente alla somma capitale riconosciuta dovuta; nei minimi, considerata la natura ripetitiva e alla semplicità delle questioni trattate.

Le spese del giudizio di cassazione, pure liquidate nel dispositivo, sono dichiarate compensate per un terzo, considerata la semplicità della questione oggetto del ricorso nonchè il divario tra la somma richiesta per spese e quella liquidata.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50 per esborsi, Euro 378,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; e nella misura di 2/3 – dichiarata compensata la restante parte – per il giudizio di legittimità e che determina, per l’intero, in Euro 330,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.