T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 24-01-2011, n. 708 Piano regolatore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente è proprietario di un terreno sito nel Comune di Marino, località Palaverta, distinto in catasto al Foglio 29, particelle 1077 – 1074 – 1076 e 932. Egli impugna in questa sede la variante generale al PRG del Comune di Marino, adottata con deliberazione di C.C. n. 62 del 24.11.2000 e approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 994 del 29.10.2004, prospettando diversi profili di eccesso di potere, travisamento di fatto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, errore di fatto.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Marino, resistendo al ricorso.

3. A seguito dell’istruttoria disposta con l’ordinanza n. 1032/2010, il ricorso è stato nuovamente chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 2 dicembre 2010, e quindi trattenuto in decisione.

4. Persiste l’interesse a ricorrere, in quanto allo stato il procedimento di approvazione della Variante speciale per il recupero dei nuclei abusivi, che attribuisce un indice edificatorio pari a 1,00 mc/mq al lotto in questione, non si è ancora concluso.

5. Parte ricorrente lamenta il fatto che nell’ambito della zona di Via Palaverta alcuni lotti, tra cui – per la maggior parte – quello di sua proprietà, sono stati classificati come E3B (aree edificate a carattere sparso con edifici isolati realizzati in gran parte abusivamente), con esclusione dell’edificabilità; mentre altri lotti circostanti sono stati classificati come B3, ovvero come aree edificabili, già edificate parzialmente ma in modo inferiore rispetto alle zone B1 e B2.

La censura è fondata in quanto dalla nota comunale di riscontro alla disposta istruttoria risulta che si tratta di un lotto non sito in un contesto di edifici isolati, ma di un lotto intercluso: circostanza, questa, la quale conferma i profili di difetto istruttorio lamentati nel ricorso, in quanto la discrezionalità pianificatoria non va esente dal controllo giurisdizionale con riferimento alle ipotesi di manifesta illogicità in relazione alla specifica situazione dei luoghi. Peraltro, alla stregua degli atti, ciò riguarda solamente le particelle 932 e 1076 del Foglio 29 NCT, classificati come E3B, in quanto:

– da un lato, non si ravvisano elementi tali da comportare la specifica illegittimità della classificazione come Zona di completamento – Sottozona B6 di un’altra porzione della proprietà del ricorrente;

– dall’altro, non si deducono specifici motivi di illegittimità della previsione di una strada che divide il terreno a metà.

Parimenti fondata è la censura relativa all’erronea ritenuta inclusione del terreno in questione nel cono di volo dell’aeroporto di Ciampino: dalla relazione del Comune si ricava che detto terreno non ricade all’interno del vincolo aeroportuale.

6. Il ricorso deve quindi essere accolto, con il conseguente annullamento dell’impugnata variante generale nelle sole parti relative al Foglio 29, particelle 932 e 1076.

7. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla l’atto impugnato nelle parti indicate al punto 6 della motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 25-03-2011, n. 6964 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

1. Il sig. F.P., con ricorso alla Corte d’appello di Napoli chiedeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001 la liquidazione dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale, nella misura di Euro 29.375,00 derivatogli dall’eccessiva durata di un processo promosso dinanzi al TAR della Campania in data 8 marzo 1990, ancora pendente al momento della proposizione del ricorso alla Corte d’appello. Questa, con decreto depositato il 9 dicembre 2008, rilevato il carattere collettivo del ricorso e che non era stata presentata istanza di prelievo, così dimostrandosi uno scarso interesse al giudizio (riguardante la richiesta di compensi di lavoro aggiuntivi); quantificata in tre anni la giusta durata del processo e in quindici anni e tre mesi la sua eccessiva durata, determinava l’indennizzo complessivamente in Euro 12.235,00, pari ad Euro 800,00 per ogni anno di eccessiva durata del processo, compensando per metà le spese di causa in relazione alla particolare natura della controversia, e delle questioni trattate, oggetto di un’elaborazione giurisprudenziale complessa e non sempre univoca. Avverso tale decreto l’attore ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze il 9 luglio 2009, formulando sette motivi. La parte intimata non ha depositato difese.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 6 della CEDU, della L. n. 89 del 2001 e della regola secondo la quale la normativa della CEDU prevale su quella nazionale. Si formula il seguente quesito: La L. n. 89 del 2001 e specificamente l’art. 2 costituisce applicazione dell’art. 6, par. 1 della CEDU e in ipotesi di contrasto tra la legge Pinto e la CEDU o di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale e applicare la CEDU? Il motivo va dichiarato inammissibile per l’inadeguatezza del quesito formulato, in quanto del tutto astratto e privo di riferimento alla decisione ed alla fattispecie concreta.

2. Con il secondo motivo si formula il seguente quesito: Una volta accertato il diritto all’equo indennizzo lo stesso va liquidato nella misura annua si Euro 1.000,00 – 1.500,00? Con il terzo motivo si formula il seguente quesito: La Corte ha omesso di motivare le ragioni per le quali andava derogato il principio secondo cui spetta un’equa riparazione nella misura di Euro 1.000,00 1.500,00 per anno di ritardo, dovendo viceversa attenersi, in mancanza di prova diversa, ai parametri europei di 1.000,00 – 1.500,00? Anche tali motivi sono inammissibili concludendosi con quesiti del tutto astratti, non collegati con il contenuto della decisione impugnata e la fattispecie concreta e non rapportati alla motivazione del decreto impugnato, che ha specificamente (pagg. 5-6 del decreto) motivato sulle ragioni della misura dell’indennizzo liquidato.

3. Con il quarto e il quinto motivo si censura la mancata concessione del "bonus" di 2000,00 Euro, che si asserisce dovuto trattandosi di causa di lavoro. I motivi vanno esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili in quanto come già statuito da questa Corte, (ex multis Cass. 6 settembre 2010, n. 19064; 28 gennaio 2010, n. 1893; 28 ottobre 2009, n. 22869), in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2 ai fini della determinazione dell’indennizzo dovuto per il danno non patrimoniale, la durata della ingiustificata protrazione del processo è un elemento obiettivo che si presta a misurare e a riparare un pregiudizio normalmente sempre presente ed uguale, mentre l’attribuzione di una somma ulteriore (cosiddetto "bonus") postula che nel caso concreto quel pregiudizio, a causa di particolari circostanze specifiche, sia stato maggiore;

conseguentemente, nel caso in cui il giudice di merito abbia negato il riconoscimento di tale pregiudizio, la critica della decisione sul punto non può fondarsi sulla circostanza che il "bonus" spetta "ratione materiae", era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte nel giudizio di merito, che non sono allegate nei motivi e quesiti formulati al riguardo.

4. I due successivi motivi riguardano la compensazione per metà delle spese di causa, che si allega essere illegittima e immotivata.

Entrambi i motivi sono inammissibili. Il sesto concludendosi con il seguente quesito, del tutto generico e non rapportato al contenuto del decreto ed alla "ratio decidendi" della motivazione sul punto:

"E’ legittimo in ipotesi di accoglimento della domanda compensare le spese del giudizio, ovvero alla condanna a favore della parte deve seguire la condanna alle spese di lite?" Il settimo motivo è inammissibile deducendosi con esso una mancanza di motivazione sul punto che non sussiste, essendo il decreto impugnato specificamente motivato in proposito e non censurandosi la motivazione ivi contenuta.

Il ricorso pertanto deve essere rigettato. Nulla per le spese.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-04-2011, n. 9308 Ricorso incidentale

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 28.2.2000 avanti al Tribunale di Venezia, T.D.L.F. convenne in giudizio il Comune di Venezia e la Casinò Municipale di Venezia spa e premesso che:

aveva lavorato presso il Casinò Municipale di Venezia come "cassiere" dal 1987 sino al giugno 1992;

era stato sospeso cautelativamente e poi licenziato a seguito di indagine penale promossa nei suoi confronti e nei confronti di altri colleghi per illeciti commessi durante la prestazione lavorativa;

il licenziamento disciplinare era stato disposto all’esito del procedimento penale, definito dal Pretore di Venezia con sentenza del 22.3.1995, con cui era stato ritenuto responsabile dei fatti recepiti nella contestazione disciplinare;

aveva impugnato sia la sospensione che il licenziamento;

con sentenza del 15.10.1998 la Corte d’Appello di Venezia l’aveva assolto con la formula "perchè il fatto non sussiste";

aveva inutilmente richiesto alla Casinò Municipale di Venezia spa (che aveva rilevato la gestione del Casinò) la reintegrazione nel posto di lavoro dopo la sentenza d’Appello;

era stato reintegrato in data 19.3.1999 a seguito di proposizione di ricorso ex art. 700 c.p.c.;

aveva vanamente richiesto il pagamento degli emolumenti arretrati;

tutto ciò premesso, deducendo l’applicabilità dell’art. 2112 c.c., chiese l’accertamento dell’intervenuta revoca o, alternativamente, della nullità ed invalidità del licenziamento e la condanna dei convenuti, in solido fra loro, ritenuta definitiva e irrevocabile la reintegrazione, al risarcimento dei danni L. n. 300 del 1970, ex art. 18 nonchè, ai sensi dell’art. 1223 c.c., per quanto gli sarebbe spettato a titolo di mance. Radicatosi il contraddittorio e sulla resistenza delle parti convenute, il Giudice adito, con sentenza non definitiva e disponendo per il prosieguo come da separata ordinanza, annullò il licenziamento; dichiarò che la ripresa dell’attività lavorativa da parte del ricorrente doveva considerarsi avvenuta a titolo di reintegrazione secondo quanto previsto dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, ordinando alla Casinò Municipale di Venezia spa di mantenere in servizio il ricorrente a tale ultimo titolo;

dichiarò che responsabili del danno di cui al ridetto art. 18 erano il Comune di Venezia per il periodo dalla data di decorrenza del licenziamento al 22.12.1995 e la Casinò Municipale di Venezia spa per il periodo dal 22.12.1995 alla riammissione al lavoro.

Il Tribunale valutò l’inapplicabilità al caso di specie della L. n. 332 del 1995, art. 24 vertendosi in ipotesi di licenziamento disciplinare; ritenne l’avvenuta formazione del giudicato penale "comunque si pervenga all’assoluzione, quindi e nel caso sia stata raggiunta la prova positiva e nel caso non sia stato possibile raggiungere tale prova", affermandone l’opponibilità, pur escludendo l’applicabilità dell’art. 2112 c.c., tanto al Comune di Venezia, "in quanto costituitosi parte civile nel giudizio all’esito del quale il giudicato si è formato", quanto "alla Casinò Municipale s.p.a. la quale nella presente controversia figura come soggetto subentrato nel rapporto di lavoro dedotto in causa" e concluse per l’illegittimità del licenziamento per difetto di giusta causa, con suo conseguente annullamento con ogni effetto di legge, "attesa la insussistenza del reato posto a fondamento del medesimo".

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 6 – 21.2.2007, pronunciando sul gravame principale proposto dalla Casinò Municipale di Venezia spa e su quello incidentale spiegato dal Comune di Venezia, dichiarò l’inammissibilità di quest’ultimo e, in parziale accoglimento dell’impugnazione principale, dichiarò che il rapporto dì lavoro con la Casinò Municipale di Venezia spa era proseguito dal 1.3.1996 e che da tale data la Società era tenuta al risarcimento del danno, mentre il Comune di Venezia andava condannato al risarcimento del danno per l’illegittimo licenziamento sino al 28.2.1996; confermò nel resto la sentenza impugnata e compensò le spese del grado.

A fondamento del decisum, per quanto ancora qui specificamente rileva, la Corte territoriale ritenne quanto segue:

si era formato il giudicato interno sul rigetto della domanda di accertamento dell’intervenuta cessione di azienda tra il Comune di Venezia e la Casinò Municipale di Venezia spa, nonchè sull’affermazione che quest’ultima era meramente subentrata nel rapporto di lavoro in forza del regolamento – convenzione stipulato fra le parti nel 1995 e che aveva dato luogo solo ad un rapporto di gestione, senza cessione del complesso aziendale e trasferimento di attività e passività;

non ricorreva alcun rapporto di dipendenza fra le cause, nè si verteva in ipotesi di cause inscindibili;

nelle cause scindibili con pluralità di parti, quali quelle di specie, l’impugnazione incidentale tardiva (tale essendo quella spiegata dal Comune di Venezia) poteva essere rivolta esclusivamente contro la parte che aveva proposto l’impugnazione principale e non contro le altre parti, e ciò anche quando si fosse trattato di impugnazione tardiva avente sostanziale funzione adesiva, onde doveva ritenersi la tardività e la conseguente inammissibilità del gravame proposto dal Comune di Venezia;

da tale inammissibilità discendeva la preclusione dell’esame delle censure sollevate dalla Casinò Municipale spa "relativamente alla illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore dal datore di lavoro (che solo era legittimato in causa al riguardo), statuizione la quale ora è definitivamente coperta da giudicato";

la Società subentrante non era responsabile per i debiti relativi alla fase anteriore al passaggio del personale in servizio ed era soggetto del tutto estraneo alle pregresse vicende inerenti al licenziamento, essendo "negozialmente tenuto comunque, senza eccezione alcuna, alla prosecuzione del/dei rapporto/i di lavoro (se ed in quanto) "in atto" alla data concordata del trapasso di gestione" ed aveva dato esecuzione, quanto alla posizione lavorativa per cui era causa, all’accordo-convenzione, proseguendo il rapporto da dopo l’intervenuta riammissione in servizio da parte del Comune di Venezia a seguito della sentenza assolutoria d’appello, con un comportamento "innegabilmente concludente e di rilievo";

il subentro della Comune di Venezia spa nei rapporti di lavoro riguardava anche quello dedotto in giudizio, che risultava "…in essere" con il datore – Comune di Venezia per effetto della "fictio iuris" di cui all’art. 18 St. Lav.";

le ulteriori doglianze erano prive di pregio, siccome sollevate avverso una sentenza di condanna generica ed inerenti alla successiva fase processuale volta alla quantificazione dell’eventuale importo dovuto al lavoratore.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la Casinò Municipale di Venezia spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi e illustrato con memoria. Anche il Comune di Venezia ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza, svolgendo cinque motivi e depositando memoria.

L’intimato T.D.L.F. ha resistito con distinti controricorsi, spiegando altresì ricorsi incidentali fondati su un unico motivo.
Motivi della decisione

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti, siccome proposti avverso la medesima sentenza ( art. 335 c.p.c.).

2. Con il primo motivo la ricorrente Casinò Municipale di Venezia spa, denunciando violazione di norme processuali, contesta la statuizione di tardività dell’appello proposto dal Comune di Venezia, rilevando che da tale affermazione la Corte territoriale aveva fatto discendere la preclusione della disamina delle censure sollevate in appello da essa ricorrente.

Con il secondo motivo la ricorrente Casinò Municipale di Venezia spa, denunciando violazione di norme di diritto, nonchè vizio di motivazione, si duole che la Corte territoriale abbia escluso il suo interesse, ex art. 100 c.p.c. a far accertare in via autonoma eventuali ragioni di legittimità del licenziamento, contestando altresì l’opponibilità nei suoi confronti della sentenza penale resa in un procedimento a cui non aveva preso parte e l’efficacia preclusiva di detta sentenza al riesame dei fatti, in sede civile, a fini giuslavoristici, in quanto idonei ad incidere sul rapporto fiduciario.

Con il terzo motivo la ricorrente Casinò Municipale di Venezia spa, denunciando violazione di norme di diritto, nonchè vizio di motivazione, si duole che la Corte territoriale, senza esplicitarne le ragioni, si sia uniformata alla decisione di prime cure di rigetto delle svolte istanze istruttorie, così precludendo ad essa ricorrente di provare la legittimità del provvedimento disciplinare, adottato da altri, ma tuttavia idoneo ad avere diretta incidenza anche nei suoi confronti per effetto delle pattuizioni medio tempore intervenute con l’originario datore di lavoro.

Con il quarto motivo la ricorrente Casinò Municipale di Venezia spa, denunciando vizio di motivazione, si duole che la Corte territoriale non si sia pronunciata sulla questione relativa al soggetto passivo dell’obbligazione risarcitoria ed abbia erroneamente ritenuto che fossero estranee all’impugnazione della sentenza non definitiva le censure inerenti al novero dei danni astrattamente risarcibili.

Con il quinto motivo la ricorrente Casinò Municipale di Venezia spa, denunciando violazione di norme di diritto, nonchè vizio di motivazione, si duole che la Corte territoriale non abbia pronunciato in ordine alla prescrizione dei proventi aleatori e, in particolare, dell’individuazione della decorrenza del termine prescrizionale.

Con il primo motivo il ricorrente Comune di Venezia, denunciando violazione di norme di diritto, nonchè vizio di motivazione, si duole che la Corte territoriale abbia erroneamente individuato l’oggetto del contendere in termini di risarcimento del danno per legittimo licenziamento, qualificando quindi le cause come scindibili, e, del pari erroneamente, abbia escluso la regolarità e tempestività del proposto gravame incidentale.

Con il secondo motivo il ricorrente Comune di Venezia, denunciando violazione di norme di diritto, nonchè vizio di motivazione, si duole che la Corte territoriale abbia erroneamente escluso il rapporto di dipendenza fra le cause, costituendo la pronuncia sulla legittimità o meno del licenziamento il comune presupposto logico imprescindibile delle domande svolte, e, del pari erroneamente, abbia escluso la ritualità del proposto gravame incidentale, pur nella condivisione della medesima posizione processuale dell’impugnante principale.

Con il terzo motivo il ricorrente Comune di Venezia, denunciando violazione di norme di diritto, nonchè vizio di motivazione, si duole che la Corte territoriale abbia erroneamente escluso l’interesse di esso ricorrente alla proposizione di appello incidentale in relazione ad un appello principale che aveva svolto domande contro entrambe le parti appellate e in accoglimento delle quali la posizione giuridica dell’appellante incidentale veniva ad essere aggravata.

Con il quarto motivo il ricorrente Comune di Venezia, denunciando violazione di norme di diritto, si duole che la Corte territoriale non abbia ritenuto che, ricorrendo l’ipotesi di appello incidentale ordinario (essendo stati investiti punti della decisione aventi carattere di pregiudizialità logica e giuridica rispetto alle statuizioni che avevano costituito oggetto dell’appello principale), i limiti temporali della sua proposizione decorrevano esclusivamente dalla proposizione del gravame principale, senza assoggettamento, in presenza di sentenza non definitiva, all’obbligo di riserva di cui all’art. 340 c.p.c., comma 1, operante soltanto in relazione all’appello incidentale autonomo.

Con il quinto motivo il ricorrente Comune di Venezia, denunciando violazione di norme di diritto, nonchè vizio di motivazione, si duole che la Corte territoriale non abbia rilevato che l’avvenuto deposito nella fase interinale di inibitoria di una memoria di costituzione manifestante la volontà di impugnare la sentenza di cui era stata chiesta la sospensiva andava qualificato come deposito di atto d’appello interruttivo del termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c..

Con l’unico motivo il ricorrente incidentale si duole dell’intervenuta compensazione, in asserita violazione dell’art. 91 c.p.c. delle spese di lite.

3. Costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il principio enunciato nell’art. 100 c.p.c., secondo cui per proporre una domanda o per contraddire ad essa è necessario avervi interesse, si estende anche ai giudizi di impugnazione nei quali, in particolare, l’interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di questa va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega pertanto ad una soccombenza, anche solo parziale, nel precedente giudizio, intesa come effetto pregiudizievole derivante dalle statuizioni (idonee a passare in giudicato) contenute nella sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 8148/1998; 2022/2000; 7342/2002; 6546/2004; 9877/2006;

13373/2008; 2509/2009).

Le statuizioni di condanna pronunciate in prime cure nei confronti della Casinò Municipale di Venezia spa avevano espressamente trovato il proprio presupposto logico giuridico nella ritenuta illegittimità del licenziamento impugnato; pertanto, indipendentemente dalla sua estraneità alla pregressa procedura disciplinare e dalla ritenuta inesistenza di un’ipotesi di trasferimento di azienda, sussisteva il concreto interesse della parte suddetta ad impugnare le statuizioni della sentenza di prime cure relative al licenziamento, così da impedirne il passaggio in giudicato e il consolidamento degli effetti pregiudizievoli nei suoi confronti che ne erano stati fatti derivare.

Erroneamente, quindi, la Corte territoriale ha ritenuto preclusa la disamina delle doglianze svolte sul punto dall’appellante principale e perciò, sostanzialmente, l’inammissibilità del gravame in parte qua.

4. Il rapporto di dipendenza tra le cause, riscontrabile laddove la pronuncia su di una si estende, in via logica e necessaria, anche alle altre ovvero ne forma il presupposto logico e giuridico imprescindibile, determina l’inscindibilità delle cause medesime (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 3114/1999; 15624/2002; 15686/2006;

24372/2006).

Pertanto, nel caso di specie, poichè le statuizioni di condanna pronunciate in prime cure sia nei confronti del Comune di Venezia che della Casinò Municipale di Venezia spa avevano espressamente trovato il proprio comune presupposto logico giuridico nella ritenuta illegittimità del licenziamento impugnato, la Corte territoriale ha errato nel non ravvisare l’inscindiblità delle cause.

5. Deve ritenersi prevalente nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento, affermato anche dalle Sezioni Unite e che il Collegio condivide, secondo cui, sulla base del principio dell’interesse all’impugnazione, il gravame incidentale tardivo è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il litisconsorte abbia prestato acquiescenza; conseguentemente, nelle cause inscindibili, esso è ammissibile anche quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che il suddetto interesse sorge dall’impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal litisconsorte; del pari il gravame incidentale tardivo è ammissibile anche se proposto contro una parte diversa da quella che ha introdotto l’impugnazione principale e su un capo di sentenza diverso da quello oggetto di questa impugnazione (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 24372/2006; 6444/2009; 11333/2009; 12714/2010; 25005/2010;

cfr altresì, anche con riferimento all’ipotesi di cause scindibili, ex plurimis, Cass., SU, nn. 24627/2007; 18049/2010; Cass., nn. 9264/2008; 10125/2009; 15050/2009; contra, ex plurimis, Cass., nn. 10367/2004; 27448/2005; 6034/2007; 1610/2008). Erroneamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto l’inammissibilità dell’appello incidentale proposto dal Comune di Venezia.

6. Alla stregua delle considerazioni che precedono risultano quindi fondati il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso proposto dal Comune di Venezia, nonchè, limitatamente alla censura inerente la sussistenza dell’interesse all’impugnazione in appello, il secondo motivo del ricorso proposto dalla Casinò Municipale di Venezia spa.

Per l’effetto, restando assorbite le ulteriori doglianze svolte dal Comune di Venezia e della Casinò Municipale di Venezia spa e rimanendo del pari assorbiti i ricorsi incidentali proposti dal T.D.L., la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio al Giudice indicato in dispositivo, che procederà a nuovo esame conformandosi ai sopra indicati principi di diritto e provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso del Comune di Venezia, nonchè, nei limiti di cui in motivazione, il secondo motivo del ricorso della Casinò Municipale di Venezia spa; dichiara assorbiti gli ulteriori motivi e i ricorsi incidentali del T.D.L.; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Brescia.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-12-2010) 15-03-2011, n. 10422

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Con provvedimento del 7 novembre 2008, il PM presso il Tribunale di Lecce ha convalidato il sequestro probatorio di due personal computer, completi di monitor, tastiere e stampanti, ed altro materiale, nell’ambito del procedimento penale che vede G. G. – titolare di un "internet point" e di contratto per la vendita di "card" per conto di "Scommettendo", società munita di concessione per l’accettazione di scommesse – indagato per il reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4, commi 1 e 4 bis.

Con ordinanza del 4 dicembre 2008, il predetto tribunale ha respinto la richiesta di riesame di detto provvedimento, avendo ritenuto che l’indagato avesse effettuato un’attività di intermediazione nella raccolta di scommesse per via telematica, per la quale sarebbe stata necessaria la licenza prevista dall’art. 88 TULPS, di cui era privo.

A tale conclusione il giudice del riesame è pervenuto richiamando le dichiarazioni rese da R.A. che, interrogato dalla PG, aveva riferito di avere poco prima effettuato due scommesse di sei Euro ciascuna, consegnando dodici Euro al G. che gli aveva rilasciato le ricevute di gioco attestanti le scommesse effettuate;

l’operazione, ha soggiunto il R., era stata eseguita dal G., non sapendo lo stesso usare il computer.

Su ricorso proposto dall’indagato, la terza sezione di questa Corte, con sentenza del maggio 2009, ha, anzitutto, premesso che il G., quale titolare di un "internet point", poteva solo svolgere attività di supporto tecnico e di inoltro dei dati, prevedendo la normativa vigente un rapporto diretto tra il concessionario e lo scommettitore. Alla stregua di tale normativa, quindi, il G. doveva rimanere estraneo all’organizzazione e gestione delle scommesse, non poteva incidere sull’accettazione delle stesse e sulle modalità di gioco, nè modificare le istruzioni fornite ai clienti dalla società concessionaria.

In tale contesto, hanno tuttavia sostenuto i giudici di legittimità, se è certamente vero, da un lato, che gli intermediari che trasmettono i dati del gioco all’agenzia concessionaria non possono interferire sulle scelte dello scommettitore, è altrettanto vero, dall’altro, che essi possono, senza violare la normativa in materia, digitare al computer i dati forniti dal giocatore se lo stesso non è in grado di farlo personalmente. Di guisa che, ha ancora affermato lo stesso giudice, se il G. si fosse limitato a trasferire materialmente quanto il giocatore gli dettava, non avrebbe posto in essere alcuna attività di intermediazione vietata, essendo rimasto del tutto estraneo al rapporto di scommessa.

Tanto specificato, la corte di legittimità ha rilevato come dal testo dell’ordinanza impugnata non emergesse chiaramente la condotta tenuta dall’indagato nell’occasione oggetto d’esame, di qui l’annullamento di detto provvedimento con rinvio al Tribunale di Lecce per una più puntuale motivazione sul punto e per le consequenziali conclusioni in diritto.

-2- Con ordinanza del 22 settembre 2009, il Tribunale di Lecce ha confermato il decreto del PM di convalida del sequestro. Secondo il giudice del rinvio, l’indagato, nelle circostanze riferite dal R., non si era limitata al materiale trasferimento per via telematica di quanto dettato dallo scommettitore, ma aveva posto in essere una vera e propria intermediazione con riferimento all’operazione di ricezione delle somme di denaro relative alle due scommesse che lo stesso R. ha riferito di avere effettuato.

Richiamando ed in parte riproducendo le dichiarazioni del teste, il giudice del riesame ha sostenuto che il G. non si era limitato solo a digitare sulla tastiera del computer, ma aveva ricevuto dal cliente il denaro relativo alle scommesse, e dunque aveva operato quale intermediario per conto del R., in violazione della normativa vigente.

-3- Avverso tale decisione ricorre ancora il G. che deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione del provvedimento impugnato quanto alla individuazione del "fumus" del reato contestato. Sostiene il ricorrente che la semplice ricezione del denaro da parte del G. non integra alcuna attività di intermediazione, ma conferma solo l’incapacità del R. di effettuare la giocata in maniera autonoma, non essendo capace di utilizzare il computer, e l’esigenza di rivolgersi a persona più esperta nell’uso dello stesso. L’avere semplicemente provveduto ad immettere nel computer i dati indicati dal R. e l’avere provveduto a ricaricare la "card" di cui lo stesso è titolare, non integra, secondo il ricorrente, l’ipotesi di intermediazione, non avendo il G., con tale condotta, in alcun modo interferito nelle scelte dello scommettitore.

-4- Il ricorso è infondato.

Il tribunale ha ritenuto di ravvisare nelle modalità con le quali, secondo il racconto dello scommettitore, R.A., si erano svolte le operazioni connesse al rapporto di scommessa, non una semplice attività di supporto tecnico, di materiale trasferimento per via telematica dei dati forniti dal giocatore, ma una vera e propria attività di intermediazione nella raccolta delle scommesse, non consentita dalla legge. Intermediazione concretizzatasi, a giudizio del tribunale, nella materiale esecuzione, da parte del G. di tutte le attività che caratterizzano il rapporto di scommessa, che la legge intende siano svolte direttamente dal giocatore, ivi compresa la riscossione delle somme di denaro relative alle scommesse effettuate.

La valutazione degli elementi probatori allo stato acquisiti è stata correttamente eseguita, e coerente, rispetto ad essi, oltre che rispettosa della normativa di riferimento, si presenta la decisione impugnata, di guisa che il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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