Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-06-2011, n. 13815 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.M.R., con ricorso alla Corte d’appello di Napoli, proponeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata di un giudizio da lui instaurato dinanzi al T.A.R. Campania nel marzo 1990 ed ancora pendente al momento della proposizione della domanda.

La Corte d’appello, con decreto depositato il 10 marzo 2009, ritenuta la durata ragionevole di tre anni, liquidava il danno non patrimoniale per la residua durata irragionevole di quindici anni e due mesi nella somma di Euro 7.585,00 oltre interessi legali e metà delle spese del procedimento.

Avverso tale decreto D.M.R. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero Economia e Finanze il 7 ottobre 2009, formulando sette motivi. Resiste il Ministero con controricorso.
Motivi della decisione

1.- Con i sette motivi è denunciata, in relazione alla liquidazione delle spese del procedimento esposta nel provvedimento impugnato, erronea e falsa applicazione di legge ( artt. 91, 92 c.p.c., art. 6 p. 1 CEDU, normativa in tema di tariffe professionali), nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 3 e 5).

Secondo l’istante, la liquidazione delle spese sarebbe illegittima perchè presumibilmente effettuata in applicazione delle tariffe per i procedimenti di volontaria giurisdizione anzichè di contenzioso ordinario, sarebbe insufficiente, anche per illegittima compensazione parziale nonostante l’accoglimento del ricorso, nonchè priva di motivazione con riguardo alla non conformità alle tariffe forensi ed agli standards europei che dovrebbero trovare nella specie applicazione. La Corte di merito avrebbe inoltre illegittimamente disatteso la nota spese depositata, omettendo peraltro di motivare al riguardo.

2.- Tali doglianze, da esaminare congiuntamente perchè giuridicamente e logicamente connesse, non possono trovare accoglimento.

In primo luogo, le spese del procedimento non sono state poste a carico della parte totalmente vittoriosa, bensì compensate per metà, nel legittimo esercizio di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito (secondo il disposto dell’art. 92 c.p.c. antecedente alla L. n. 69 del 2009, qui inapplicabile ratione temporis), peraltro non illogicamente motivata con riguardo al notevolissimo ridimensionamento della pretesa esercitata dal ricorrente (cfr. Cass. n. 9762/1997). Quanto alle altre doglianze, parte ricorrente non ha specificamente e analiticamente indicato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, le voci e gli importi richiesti e ad essa spettanti (cfr. Cass. n. 21325/2005; n. 9082/2006; n. 9098/2010), in tal modo non consentendo al giudice di legittimità il controllo – senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti – degli error in iudicando solo astrattamente enunciati in ricorso, tra i quali peraltro non risulta specificamente compresa la violazione dei minimi inderogabili di tariffa. Nè parte ricorrente ha dimostrato l’applicazione nel provvedimento impugnato delle tariffe professionali vigenti riguardanti i procedimenti di volontaria giurisdizione. D’altra parte, va tenuto fermo che in tema di spese processuali possono essere denunciate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali (cfr. Cass. n. 4347/1999; n. 4818/2000; n. 1485/2001), e che nei giudizi di equa riparazione la liquidazione delle spese processuali della fase davanti alla Corte d’appello deve essere effettuata in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano, senza tener conto degli onorari liquidati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. Cass. n. 23397/2008).

Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-03-2011) 18-04-2011, n. 15550 Motivazione

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Genova, con sentenza del 25 febbraio 2010, ha confermato, per quanto d’interesse del presente procedimento, la sentenza del Giudice di pace di Genova del 20 gennaio 2009 che aveva condannato P.P. alla pena di Euro 400 di multa per il delitto di lesioni personali in danno della sorella P.A. M..

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del proprio difensore, lamentandone l’erroneità sull’unico punto della mancata concessione dell’esimente della legittima difesa.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

2. In primo luogo, l’odierno unico motivo di doglianza è stato già esaminato e disatteso dal Giudice di secondo grado con motivazione pienamente logica ed ispirata ai principi in tema di scriminante della legittima difesa.

Pienamente condivisibile è, infatti, la motivazione per il diniego della concessione dell’esimente basata sull’intento reciprocamente offensivo delle condotte delle sorelle P..

La Corte territoriale, dunque, ha correttamente applicato il risalente insegnamento per il quale: "le lesioni volontarie reciproche tra due contendenti non implicano necessariamente che uno di essi abbia agito in stato di legittima difesa" (v. Cass. Sez. 5, 15 gennaio 1982 n. 4016) esimente che non ricorre se i contendenti si sono lanciati contemporaneamente alla reciproca aggressione" (v. più di recente Cass. Sez. 5, 24 giugno 2008 n. 31633).

A ciò si aggiunga come il Giudice di legittimità sia chiamato, esclusivamente, a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente.

Al Giudice di legittimità resta, inoltre, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal Giudice di merito, perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell’ennesimo Giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai Giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.

Orbene, nel caso di specie, non si ravvisa alcuna manifesta illogicità nella motivazione del Giudice del merito, avendo, da un lato, il giudicante perfettamente risposto alle asserzioni defensionali dell’imputato ed avendo, d’altra parte, applicato la pacifica interpretazione della giurisprudenza di legittimità sul punto della legittima difesa che non può applicarsi nell’ipotesi, come quella sottoposta all’esame di questa Corte, di condotte reciprocamente offensive tra i vari contendenti dell’episodio criminoso.

3. Il ricorso va, in definitiva, rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 17-02-2011) 04-05-2011, n. 17216 Tutela

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GNA Giuseppe, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Lecce – Sezione distaccata di Nardò, con sentenza del 21.4.2010, affermava la responsabilità penale di P.M. C. in ordine al reato di cui:

– alla L. n. 977 del 1967, art. 8, comma 1 e art. 26, comma 2, (poichè, quale titolare e gestore di un esercizio di bar, ammetteva al lavoro l’adolescente P.F., omettendo di farlo sottoporre a visita medica preventiva – acc. in (OMISSIS)) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, la condannava alla pena di Euro 1.400,00 di ammenda.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la P., la quale – sotto il profilo della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione – lamenta l’incongrua valutazione delle prove, in quanto attraverso le deposizioni testimoniali acquisite risulterebbe dimostrato che il P., al momento dell’accertamento, non era ancora alle dipendenze di essa imputata, che stava soltanto "valutando l’opportunità di assumerlo".
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè articolato in fatto e manifestamente infondato.

Il Tribunale ha accertato – e ne ha dato conto con motivazione adeguata e coerente – che, alle ore 13,00 circa del 1 agosto 2007, nel bar "(OMISSIS)" gestito dall’imputata, l’adolescente P. "stava sparecchiando un tavolo dai bicchieri ivi presenti e poi, entrato nel locale, si poneva dietro il bancone a lavarli".

Immediatamente dopo la intervenuta verbalizzazione il giovane veniva sottoposto alla prescritta visita medica e nei giorni successivi veniva formalizzata l’assunzione lavorativa.

Dalle modalità della condotta del giovane, caduta nella percezione diretta degli accertatori e sintomatica dello svolgimento di prestazione non occasionale, nonchè dalla conseguente immediata regolarizzazione del rapporto di lavoro, razionalmente il giudice del merito ha dedotto la sussistenza di un’attività lavorativa già in atto ed ha svalutato la tesi difensiva della prestazione spontanea e soltanto amichevole (pure sostenuta dal P. e dal consulente del lavoro dell’imputata).

Nella situazione anzidetta con il ricorso viene censurato in fatto il provvedimento impugnato, mentre le doglianze concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.

Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607,615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento della somma di Euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-04-2011) 20-05-2011, n. 20036

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 14 gennaio 2009, la Corte d’Appello di Napoli, 4A sezione penale, in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, assolveva l’appellante M. A. dal reato di cui al capo B) perchè il fatto non sussiste e rideterminava la pena in un anno di reclusione ed Euro 666,00 di multa; confermava nel resto la sentenza impugnata, con la quale M. era stato dichiarato colpevole di tentata rapina aggravata di danaro e di un telefono cellulare in danno di S. A., riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per mancanza di motivazione in ordine alla specifica richiesta di concessione anche del beneficio della non menzione della condanna sul certificato penale.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato. La Corte di appello ha omesso di rispondere allo specifico motivo di impugnazione con il quale si era chiesto il riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna sul certificato penale.

Posto che già il Tribunale aveva espresso un giudizio di prognosi favorevole, in ragione della giovane età e della incensuratezza, tanto da riconoscere l’imputato meritevole del beneficio della sospensione condizionale della pena, l’annullamento va disposto senza rinvio potendosi in questa sede, proprio in ragione della già manifestata valutazione prognostica positiva, concedere anche la non menzione della condanna sul certificato penale.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della non menzione della condanna, beneficio che concede.

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