Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-02-2011) 01-06-2011, n. 22205 Riparazione per ingiusta detenzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – S.C. propone ricorso per cassazione, per mezzo del difensore, avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Roma, del 16 febbraio 2010, che ha respinto la domanda, dallo stesso avanzata, di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta dal 14.11.05 al 9.5.2006, negli ultimi mesi in regime di arresti domiciliari, essendo stato raggiunto da provvedimento di custodia cautelare perchè imputato del delitto di furto aggravato in concorso, dal quale è stato successivamente assolto.

La corte d’appello ha rigettato l’istanza, avendo ritenuto che il richiedente, con la sua condotta gravemente colposa, aveva contribuito a dar causa al provvedimento restrittivo.

Avverso tale decisione viene, dunque, proposto ricorso per cassazione, con il quale si deduce violazione dell’art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione del provvedimento impugnato con riguardo alla individuazione, in capo al ricorrente, di comportamenti gravemente colposi, ritenuti ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione.

L’Avvocatura Generale dello Stato, costituitasi in giudizio nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiede dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi il ricorso.

2 – Il ricorso è infondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di riparazione per ingiusta detenzione al giudice del merito spetta, anzitutto, di verificare se chi l’ha patita vi abbia dato causa, ovvero vi abbia concorso, con dolo o colpa grave. A tal fine, egli deve prendere in esame tutti gli elementi probatori disponibili, relativi alla condotta del soggetto, sia precedente che successiva alla perdita della libertà, allo scopo di stabilire se tale condotta abbia determinato, ovvero anche solo contribuito a determinare, la formazione di un quadro indiziario che ha indotto all’adozione o alla conferma del provvedimento restrittivo. Tale condizione, ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, deve manifestarsi attraverso comportamenti concreti, precisamente individuati, che il giudice di merito è tenuto ad apprezzare, in modo autonomo e completo, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante", non se essi abbiano rilevanza penale, ma solo se si siano posti come fattore condizionante rispetto all’emissione del provvedimento di custodia cautelare. Condotte rilevanti in tal senso possono essere di tipo extra processuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l’adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (auto incolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. Nulla vieta al giudice della riparazione di prendere in considerazione gli stessi comportamenti oggetto dell’esame del giudice penale, sempre che la valutazione di essi sia eseguita dal primo non rapportandosi ai canoni di giudizio del processo penale, bensì a quelli propri del procedimento riparatorio, che è diretto non ad accertare responsabilità penali, bensì solo a verificare se talune condotte abbiano quantomeno concorso a determinare l’adozione del provvedimento restrittivo.

Orbene, nel caso di specie, la corte distrettuale si è attenuta a tali principi, avendo ritenuto, con motivazione adeguata e coerente sotto il profilo logico e nel rispetto della normativa di riferimento, sulla base di quanto desunto dalla lettura della stessa sentenza assolutoria, che la condotta dello S. aveva sostanzialmente contribuito ad ingenerare, sia pur in presenza di errore dell’autorità inquirente, la rappresentazione di una condotta illecita dalla quale è scaturita, con rapporto di causa-effetto, la detenzione ingiustamente sofferta.

E’ stato, in particolare, ricordato che dagli atti del procedimento era emerso che lo S. era stato fermato dalla polizia stradale, nei pressi del casello autostradale di (OMISSIS), mentre si trovava seduto accanto al conducente di un trattore stradale. Tale veicolo era condotto da Sp.Li. che aveva in precedenza agganciato un semirimorchio sul quale si trovava un container sottratto poco prima nei pressi del porto di (OMISSIS). Il tempestivo intervento degli agenti era stato possibile perchè il proprietario del veicolo sottratto aveva visto i ladri compiere il furto, li aveva inseguiti ed aveva segnalato l’accaduto alla polizia stradale. Dalla sequenza degli avvenimenti era emerso che l’odierno ricorrente si trovava in compagnia dello Sp. al momento del furto, era stato anche accertato che lo S. aveva in diverse occasioni, e fino al giorno precedente il furto; condotto il trattore in questione. Proprio l’abituale frequentazione dello Sp., soggetto gravato da numerosi precedenti penali specifici e la determinazione dello S. di proseguire il viaggio con lo stesso pur dopo la consumazione del furto, sono stati legittimamente ritenuti dalla corte territoriale manifestazione di una condotta che, seppur priva di rilievo penale, si presentava fortemente negligente ed integrante gli estremi della colpa grave, ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione;

una condotta, quindi, che aveva quantomeno contribuito alla formazione di un quadro indiziario certamente significativo, che ha determinato l’adozione del provvedimento restrittivo.

Correttamente, inoltre, i giudici della riparazione hanno segnalato l’atteggiamento processuale del richiedente che ha inteso avvalersi della facoltà di non rispondere.

Condotta legittimamente segnalata dagli stessi giudici quale ulteriore esempio di colpa grave che ha contribuito al perdurare della condizione detentiva. Se è vero, infatti, che l’imputato o la persona sottoposta ad indagine ha il diritto al silenzio, alla reticenza ed anche alla menzogna, è tuttavia altrettanto vero che tale comportamento, di per sè certamente legittimo, può, in sede di giudizio riparatorio, ritorcersi contro l’interessato. Ciò non perchè possa essere censurata la scelta difensiva, ma per l’omessa tempestiva allegazione di spiegazioni e chiarimenti idonei ad eliminare il valore indiziante di elementi acquisiti in sede di indagini. Dunque, nella sede riparatoria rilevano, secondo quanto già affermato da questa Corte, non il silenzio, la reticenza o la menzogna in quanto tali, ma "il mancato esercizio di una facoltà difensiva, quanto meno sul piano dell’allegazione di fatti favorevoli che, se non può essere da solo posto a fondamento dell’esistenza della colpa grave, vale però a far ritenere l’esistenza di un comportamento omissivo casualmente efficiente nel permanere della misura cautelare, del quale può tenersi conto nella valutazìone globale della condotta in presenza di altri elementi di colpa" (Cass. n. 16370/03).

Orbene, nel caso di specie, all’iniziale e rilevante – nel senso inteso dall’art. 314 cod. proc. pen., comma 1 – condotta dell’istante, che ha originato l’intervento degli agenti, ha fatto seguito un comportamento altrettanto censurabile, caratterizzato dal sostanziale rifiuto di chiarire i termini della vicenda e di indicare elementi a discolpa; condotta che legittimamente il giudice della riparazione ha ritenuto avere contribuito all’applicazione ed al protrarsi della misura restrittiva.

Il sindacato del giudice di legittimità sul provvedimento che rigetta o accoglie la richiesta di riparazione è, d’altra parte, limitato alla correttezza del procedimento logico-giuridico attraverso cui il giudice di merito è pervenuto alla decisione;

mentre resta di esclusiva pertinenza di quest’ultimo la valutazione dell’esistenza e dell’incidenza della colpa o dell’esistenza del dolo. Anche in ragione di ciò, l’ordinanza in esame non merita di essere censurata, essendo la decisione impugnata del tutto coerente rispetto alle circostanze emerse in sede processuale, correttamente valutate dalla corte territoriale e perfettamente in linea con i principi di diritto affermati da questa Corte in tema di riparazione.

Il ricorso deve essere, quindi, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; sussistono validi motivi, riconducibili alla particolarità della vicenda oggetto d’esame, per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Compensa le spese tra Ministero e parte istante.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-10-2011, n. 22408 Responsabilità civile

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Svolgimento del processo

1. La Mercedes di S.O. fu tamponata dalla Fiat Punto di D.L.M. che, convenuto in giudizio dal primo, sostenne di essere stato a sua volta tamponato dalla Golf di G.A. e di essere stato sospinto contro la Mercedes.

Il D.L. (insieme con F.F., passeggera della Punto) convenne a sua volta in giudizio il G. per il risarcimento dei danni subiti.

Furono convenute in giudizio anche le società assicuratrici di Punto e Golf (rispettivamente Nuova Tirrena e Toro, che si costituirono) e l’Istituto di Vigilanza di Latina, proprietario della Golf.

Riuniti i giudizi, con sentenza n. 11642 del 2002 il Giudice di pace di Roma rigettò le domande di D.L. – F. (Fiat Punto) ed accolse quella del S. (Mercedes).

2.- Proposero appello principale i soccombenti, nonchè il S. in punto di spese, che ritenne incongruamente liquidate in suo favore.

Con sentenza n. 23886 del 2005 il Tribunale di Roma ha rigettato entrambi i gravami, ha compensato le spese tra gli appellanti ed ha condannato il D.L. e la F. a rimborsarle alle due società assicuratrici.

2.- Avverso la sentenza ricorrono per cassazione il D.L. e la F., affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria.

Resiste con controricorso il solo S..
Motivi della decisione

1.- Il Collegio ha raccomandato che fosse redatta una motivazione semplificata.

2.- Col primo motivo la sentenza è censurata per insufficiente motivazione sul punto decisivo costituito dalla ravvisata incompatibilità dei lievi danni riportati nella parte posteriore dalla Fiat Punto con l’ipotesi che essa fosse stata sospinta contro la Mercedes a causa del colpo inferto da tergo dalla Golf. I ricorrenti si dolgono, in particolare, delle conclusioni del tribunale circa la portata dell’indagine del c.t.u..

2.1.- Il motivo è infondato.

La conclusione che il riferimento del c.t.u. alla compatibilità tra danni ed incidente si riferisse solo all’urto tra Punto e Mercedes è perfettamente coerente alla luce del rilievo che egli non aveva esaminato i danni riportati nella parte anteriore dalla Golf (gravi, a fronte di quelli, lievi, riportati posteriormente dalla Punto).

L’apprezzamento di fatto del giudice del merito è del tutto sufficientemente motivato.

3.- Col secondo motivo è denunciata omessa motivazione sul punto decisivo costituito dalla rilevanza dei documenti depositati dagli appellanti e concernenti le posizioni assunte dalla Toro e dall’INPS, ai quali non era stata prestata la dovuta "attenzione". 3.1.- La censura è manifestamente infondata, in quanto non costituisce punto decisivo della controversia.

L’atteggiamento (spesso dettato da ragioni di natura meramente burocratica) assunto dai terzi interessati alle vicende del futuro processo.

4.- Col terzo motivo è dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il tribunale condannato gli attuali ricorrenti (allora appellanti) D.L. e F. al rimborso delle spese anche in favore della Nuova Tirrena, assicuratrice della Punto, che aveva ovviamente avallato la loro posizione e che non aveva domandato la loro condanna alle spese in proprio favore.

4.1.- Il motivo è fondato, poichè la Nuova Tirrena non aveva richiesto la condanna alle spese degli appellanti in proprio favore (non essendo, d’altronde, configurabile soccombenza da parte degli appellanti nei confronti della propria società assicuratrice).

La causa può essere decisa nel merito sul punto, ex art. 384 c.p.c., con la eliminazione del relativo capo di condanna.

5.- le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza nei confronti del S. del tutto estraneo al capo riformato della sentenza d’appello.

Quelle relative al rapporto con la Nuova Tirrena Assicurazioni s.p.a. possono essere compensate in ragione della non imputabilità ad alcuna delle parti dell’errore commesso dal Tribunale.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo cassa in relazione e, decidendo nel merito, elimina la condanna di D.L. M. e F.F. al rimborso delle spese processuali del giudizio di appello anche a favore della Nuova Tirrena Assicurazioni s.p.a. e compensa le spese del giudizio di cassazione tra le stesse parti;

condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente S. e le liquida in Euro 1.200, di cui 1.000 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 08-07-2011, n. 4128 Contratti

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con la sentenza in epigrafe il Tar PugliaBari, accoglieva il ricorso proposto da D.I.A., Distribuzione Automatica s.r.l. e, per l’effetto, annullava la deliberazione ASLBA n. 550 del 30 giugno 2008 relativa all’approvazione della proposta progettuale presentata nel 2008 da Società G. D. V. s.r.l., nell’ambito delle politiche di accoglienza e dello sviluppo del sistema telematico per la comunicazione, quali obiettivi perseguiti dalla struttura sanitaria locale in concordanza con le linee di indirizzo economicofunzionale del S.S.R. Puglia tracciate dalla G.R. con delibera n. 95/2008.

1.1 – Avverso tale sentenza ha proposto appello principale la Società G. D. V. s.r.l. che ne ha chiesto la riforma, riproponendo le eccezioni di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, di tardività del ricorso stesso e del difetto di legittimazione a ricorrere della D.I.A. – Distribuzione Automatica s.r.l., mentre nel merito ha dedotto la peculiarità del servizio offerto dalla appellante che, lungi dal limitarsi alla distribuzione di bevande calde e fredde e snacks, aveva approntato un progetto di comunicazione innovativo (messo in opera a costo zero per l’ASLBA) costituito da un sistema interattivo a touch screen ad uso dei pazienti e dei loro parenti, oltre che dei dipendenti delle strutture ospedaliere; il progetto, inoltre, si caratterizzava per l’inserimento nel contesto lavorativo di pazienti in terapia presso il SIM dell’ASLBA.

Pertanto la sentenza (ad avviso dell’appellante) erroneamente avrebbe ritenuto che, da un lato, il servizio offerto dalla Società G. D. V. s.r.l. era costituito prevalentemente dalla istallazione e G. di apparecchiature per la distribuzione di generi di conforto o di prodotti per la toletta personale e che, dall’altro, l’affidamento di tale prestazione (qualificato come concessione di pubblico servizio) sarebbe dovuto avvenire almeno nell’ambito di una gara informale con predeterminazione dei criteri selettivi, mentre (ad avviso dell’appellante) la azienda sanitaria, nell’accettare la proposta progettuale della Società G. D. V. s.r.l, avrebbe stipulato un contratto attivo, che aveva ad oggetto la concessione di spazi alla medesima a fronte di un contributo annuo pari ad Euro. 250.000,00.

1.2 – Si costituiva in giudizio nel marzo 2009 l’appellata D.I.A. s.r.l., che con successiva memoria eccepiva l’inammissibilità dell’appello per acquiescenza parziale alla sentenza di primo grado (a seguito della mancata impugnazione del capo relativo all’accoglimento del terzo atto di motivi aggiunti), nel merito ne chiedeva il rigetto.

Nelle more del giudizio, poi, sono intervenuti, con atto notificato il 19 e 20 luglio 2010 alle controparti, il sig. T. E. ed altri, tutti dipendenti della Società G. D. V. s.r.l "in virtù del contratto stipulato con l’Az. USLBA", che hanno chiesto l’accoglimento dell’appello.

1.3 – Con motivi aggiunti (notificati il 5 e 8 marzo 2010), proposti nel giudizio di appello, l’appellata D.I.A. chiedeva, oltre la conferma della sentenza di primo grado, anche di accertare la nullità della delibera del Direttore Generale ASL di Bari n. 550/2008 (impugnata in primo grado per aver affidato il servizio pubblico di ristorazione automatica alla Società G. D. V. s.r.l., nonostante la presenza di un socio occulto possessore del 95% delle quote sociali, in violazione dell’art. 38, lett. d, D.LGS. n, 163/2006.

1.4 – A seguito di istanza di sospensione, notificata il 18 giugno 20101 dall’appellante, questo Consiglio, con ordinanza 29 luglio 2010 n. 3557, ha sospeso l’efficacia della sentenza gravata limitatamente al mantenimento dei distributori di generi diversi da bevande e snacks.

Con memoria dell’ottobre 2010 l’appellata, inoltre, ha eccepito l’inammissibilità del deposito di ulteriori documenti effettuato per la prima volta in appello dall’appellante il 23 luglio ed il 19 ottobre 2010.

Si è costituita nel marzo 2009 la ASLBA con atto meramente formale, riservandosi di formulare in seguito le proprie richieste; poi, con nomina di nuovo difensore (disposta con delibera del direttore generale 10/02/2011 n. 255) ha depositato nuova memoria riportandosi a quanto indicato nella memoria di costituzione, dopo aver riepilogato le vicende successive alla presentazione dell’appello ed aver precisato che i distributori di bevande dell’appellante erano, comunque, sotto sequestro disposto da Tribunale Penale di Bari e che con delibera 26/10/2010 n. 1982 l’ASLBA aveva dato esecuzione all’ordinanza del C.d.S. di sospensione degli effetti della sent. 315/2009, appellata.

Con varie memorie difensive l’appellante ha insistito per l’accoglimento del ricorso, ribadendo le eccezioni preliminari.

Alla pubblica udienza dell’8 aprile 2001, uditi i difensori presenti per la parti, come da verbale, la causa è passata in decisione.

2. – Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la sentenza, meglio indicata in epigrafe, con cui il Tar Puglia, Bari, sez. prima, ha – tra l’altro – annullato la delibera dell’Az. USLBA 30 giugno 2008 n. 550; con tale delibera il direttore generale aveva approvato il progetto presentato dalla società appellante, consistente nella offerta di un sistema di videocomunicazione utilizzabile dagli utenti e nella contemporanea distribuzione, attraverso appositi apparecchi, di prodotti per l’igiene personale per le prime necessità in situazione di ospedalizzazione, nonché di generi di conforto, frutta, bevande calde e fredde e spuntini; era anche previsto l’inserimento lavorativo di alcuni utenti del Servizio di Salute mentale; per il progetto era stata consentita l’utilizzazione di spazi ed aree situati nelle strutture della ASLBA, dati in concessione per la durata di anni 6 (rinnovabile per pari ulteriore periodo) a fronte di un canone annuo di Euro. 250.000,00, in rate mensili e con riserva per la Società G. D. V. s.r.l. di ogni ricavo proveniente dalla distribuzione di prodotti di consumo sopraindicati.

2.1 – In tal guisa delineato il contenuto del progetto la cui delibera di approvazione è stata annullata dalla sentenza appellata, vanno preliminarmente esaminate le numerose eccezioni di rito, riproposte in questo secondo grado di giudizio.

In primo luogo non sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, eccepito dalla appellante sul presupposto che le prestazioni approvate dalla delibera n. 550/2008 configurino una locazione di spazi (per sistemare i distributori automatici dati in comodato alla ASLBA) e, quindi, che la controversia circa la validità del correlato contratto sia devoluta al giudice ordinario.

Invero sul punto la sentenza appellata, che ha configurato nel caso di specie un’ipotesi di concessione di un servizio al pubblico, merita conferma: infatti va considerato che gli spazi all’interno delle strutture sanitarie ricomprese nella ASLBA dovevano essere occupati dall’appellante con l’allocazione dei distributori automatici di bevande e generi vari di conforto in vendita al pubblico all’interno delle stesse strutture sanitarie e che per contratto a carico del concedente restavano i consumi necessari per far funzionare le apparecchiature e la manutenzione degli impianti idrico ed elettrico; pertanto, se, da un lato, non si profila un caso di appalto di servizio (poiché la stazione appaltante non versa corrispettivo), dall’altro, non si tratta di un rapporto di locazione pura e semplice di aree, ma sussistono vari segni caratteristici della concessione di servizi, poiché la struttura sanitaria mette a disposizione le utenze di acqua ed energia elettrica e consente l’esercizio di un servizio di distribuzione di generi di conforto nell’ambito proprio ed a vantaggio degli utenti ivi presenti (dipendenti, pazienti e visitatori).

In conseguenza, poiché la delibera n. 550/2008 dispone la concessione di un servizio pubblico ed il relativo contratto ha il suo presupposto in tale provvedimento, correttamente la sentenza di primo grado ha ritenuto che la controversia sulla legittimità dell’affidamento delle prestazioni in questione rientrasse nella giurisdizione amministrativa.

2.2 – In secondo luogo, poi, va disattesa anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di legittimazione attiva e carenza d’interesse, riformulata dall’appellante avverso la sentenza del Tar Puglia.

Infatti dall’esame degli atti del giudizio appare, da un lato, evidente che la ricorrente in primo grado D.I.A. ha partecipato, nel corso del 2008, ad una gara bandita dalla stessa ASLBA per l’installazione di 80 distributori di generi alimentari, mentre, dall’altro, non è priva di rilevanza la circostanza che la stessa (ad altro pregresso titolo) ha comunque installato all’interno della stessa ASLBA varie decine di distributori automatici di bevande e biscotti, anche se tale situazione viene censurata come abusiva dalla appellante con varie argomentazioni che, peraltro, riguardano fatti estranei al presente contenzioso e che devono essere accertati in altre sedi e con altri giudizi.

Né tanto meno l’appellante può fondatamente asserire che il progetto della Società G. D. V. s.r.l., essendo molto variegato, non potrebbe né incidere sulla lucrosità del servizio di somministrazione automatica di bevande e biscotti con 80 distributori per il cui affidamento la ASLBA aveva bandito nel 2008 apposita gara, né interferire con l’esercizio dei distributori automatici di cui già dispone la D.I.A. (come si è detto) nei locali della azienda sanitaria in questione: infatti, letto il contratto stipulato tra la ASL e l’appellante il 15 luglio 2008 e la delibera n. 550/2008 con l’allegato progetto, appare significativa la coincidenza della distribuzione, in entrambi i casi, di bevande e spuntini.

Da tale constatazione, quindi, deriva la configurabilità in capo alla appellata di una possibile lesione del suo interesse al corretto esercizio della discrezionalità da parte della struttura sanitaria nella veste di soggetto concedente ad altri l’esercizio di un servizio in parte analogo.

2.3 – Inoltre va respinta anche l’eccezione di tardività del terzo atto di motivi aggiunti, con il quale l’odierna appellata in primo grato aveva chiesto (ed ottenuto) l’annullamento della citata delibera ASLBA 30 giugno 2008 n. 550: sul punto il Collegio ritiene di prescindere dall’eccezione di inammissibilità del deposito della delibera n. 550/2008 (dotata di estremi di pubblicazione all’albo aziendale) perché tale deposito non risulta determinante; infatti, preso atto che i motivi aggiunti sono stati notificati il 20 e 21 novembre 2008 e che la delibera suddetta era stata pubblicata all’albo aziendale dal 4 al 18 luglio 2008, cionondimeno il Collegio li ritiene tempestivi poiché la delibera non è stata pubblicata sul sito web dell’azienda sanitaria come, invece, prescriveva la Legge Reg. Puglia 31 dicembre 2007 (Disposizioni per la formazione del bilancio regionale 2008) art. 3, comma 26.

Pertanto, anche se per tale diversa considerazione, la statuizione della sentenza di primo grado merita conferma: la delibera n. 550/2008 è stata tempestivamente impugnata da D.I.A. s.r.l..

2.4 – Infine va dichiarato inammissibile il deposito dei documenti n. 25 e 26 effettuato dalla appellante in data 19 ottobre 2010 ed indicati come stralci di intercettazioni telefoniche effettuate dalla Guardia di Finanza nell’ambito di indagini su altre situazioni e, comunque, non ancora inseriti in provvedimenti giudiziari e, quindi, non ostensibili, secondo quanto eccepisce (non contestata) la difesa dell’appellata D.I.A. s.r.l..

Quanto, invece, alla produzione documentale effettuata dalla appellante l’11 febbraio 2011 (e di cui la D.I.A. contesta l’ammissibilità trattandosi di documenti non esibiti in primo grado), il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione, in quanto la documentazione non appare pertinente alla vicenda in controversia innanzi a questo giudice amministrativo.

2.5 – Sempre in via preliminare, poi, va dichiarata inammissibile per genericità la costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Provincia di Bari: infatti l’Azienda sanitaria, dapprima, nel costituirsi in giudizio (nel marzo 2009), si riservava di "formulare in prosieguo le proprie richieste", mentre in seguito, nel febbraio 2011 nella memoria di costituzione del nuovo difensore, dopo aver riepilogato i sopravvenuti sviluppi della vicenda, si è limitata a riportarsi alla citata memoria di costituzione del 19 marzo 209; quindi l’Azienda Sanitaria, in realtà, non ha precisato le proprie conclusioni né all’inizio né nel corso del giudizio.

3. – Nel merito la sentenza di primo grado viene impugnata per erroneità ed illogicità in quanto avrebbe sbagliato sia nel ritenere "sovrapponibili" le prestazioni del progetto "comunicazione" offerte dalla Società G. D. V. s.r.l, con il servizio di erogazione automatica di bevande e spuntini con 80 distributori per il cui affidamento la stessa ASLBA fin dal 2008 aveva bandito apposita procedura di gara (cui aveva partecipato anche la D.I.A. ricorrente in primo grado), sia nel non valutare che le caratteristiche complessive del progetto Società G. D. V. s.r.l. (presentato il 15 settembre 2008 nello stand della ASLBA alla Fiera del Levante), erano così peculiari da non poter "neppure essere oggetto di una procedura ad evidenza pubblica, attesa la loro specificità ed unicità".

Il Collegio non ritiene condivisibili i rilievi formulati avverso la sentenza appellata.

In realtà (come ha evidenziato il giudice di primo grado) dall’esame del dettaglio tecnico del progetto (parte integrante della delibera ASLBA n. 550/2008) emerge che – per la durata di 6 anni – negli spazi della intera azienda sanitaria (comprensiva di 41 comuni) è previsto un sistema di comunicazione video (touch screen) e telefonico, con prestazioni internet e collegamento con operatore URP/CUP, a disposizione dei soggetti presenti nella struttura sanitaria; a tale profilo di comunicazione (a costo zero per l’azienda sanitaria) si aggiunge quello della installazione di distributori automatici di bevande calde e fredde, spuntini, frutta, gelati e prodotti per l’igiene personale e per le più "impellenti necessità in situazione di ospedalizzazione"; infine veniva previsto, altresì, l’impegno di assumere (nella misura del 10%) soggetti assistiti dal Servizio di salute Mentale, l’impegno di finanziare la pubblicazione di una rivista mensile e, soprattutto, il versamento alla ASLBA di un canone annuo di Euro. 250.000,00 a titolo di rimborso forfettario per l’occupazione degli spazi nelle varie strutture dell’Azienda Sanitaria.

Pertanto nel servizio offerto dall’appellante la fornitura e G. di apparecchiature per la distribuzione automatica di prodotti appare avere un peso prevalente rispetto al quale l’installazione su pareti attrezzate di monitor touch screen e supporti telematici e informatici assume un carattere complementare ed aggiuntivo e, comunque, non certo idoneo a far ritenere, invece, accessoria l’installazione dei distributori automatici di bevande e generi di prima necessità.

3.1 – D’altra parte, atteso che l’appellante svolge attività commerciale, l’impegno di versare alla ASLBA un contributo annuo (per 6 anni) pari ad Euro. 250.000,00 (quale ristoro per l’occupazione delle aree necessarie per installare le suddette pareti modulari) ovviamente va rapportato agli introiti ricavabili dai suddetti distributori automatici secondo una previsione di fatturato in attivo, atteso che siamo di fronte ad un’iniziativa imprenditoriale privata di carattere economico, e non assistenziale né tanto meno di liberalità.

3.2 – Né, tra l’altro, l’affidamento diretto alla appellante del servizio in questione poteva avvenire senza il rispetto dei canoni di economicità e di buon andamento da parte della azienda sanitaria in questione: infatti la delibera n. 550/2008 definisce "contratto attivo" quello connesso all’approvazione del progetto del servizio elaborata dalla Società G. D. V. s.r.l., ma al riguardo non fornisce alcun elemento di riferimento economico, mentre dagli atti del giudizio si desume che la stessa Società G. D. V. s.r.l., nella gara per l’installazione di 80 distributori di bevande e spuntini bandita nello stesso periodo dalla ASLBA, avrebbe offerto un canone annuo di importo molto maggiore.

4. – Concludendo, quindi, preliminarmente respinte o assorbite le eccezioni di rito, va dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio della ASLBA; nel merito, poi, l’appello va respinto, mentre l’atto di motivi aggiunti proposto (in questo secondo grado) dalla appellata D.I.A. s.r.l. va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

5. – La rilevante complessità del quadro di fatto, in cui vanno inserite delle vicende esaminate, costituisce motivo sufficiente per compensare integralmente le spese di questo grado di appello tra le parte costituite.

6. – Inoltre, considerata la presenza nei documenti di reiterati riferimenti (effettuati da ciascuna delle parti private in causa) a situazioni gestionali in cui l’ASLBA non avrebbe provveduto per alcuni anni né ad incassare importi alla stessa dovuti, né ad evitare ingiustificati arricchimenti di alcuni soggetti privati, si ritiene opportuno trasmettere la presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Puglia per eventuali iniziative di propria competenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza indicata in epigrafe, anche se con diversa motivazione in parte qua, mentre dichiara improcedibile per carenza di interesse i motivi aggiunti proposti dall’appellata.

Spese compensate per questo grado di giudizio.

Manda alla segreteria di questa Sezione di trasmettere copia della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Puglia per gli eventuali seguiti di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-06-2011) 20-07-2011, n. 28849 Chiusura ed avviso di chiusura delle indagini preliminari

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Svolgimento del processo

p.1. Con sentenza del 9/10/2009, la Corte di Appello di Perugia confermava la sentenza pronunciata in data 14/06/2006 dal Tribunale di Spoleto nei confronti di D.G. relativamente ai reati di associazione a delinquere e a una serie di reati fine (rapine, sequestri di persona, ricettazioni). p.2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

1. VIOLAZIONE dell’art. 415 bis c.p.p.: sostiene il ricorrente che "tanto l’udienza preliminare, tanto buona parte dell’istruzione dibattimentale si sono celebrate senza che la difesa fosse stata mai messa in condizione di accedere ai supporti magnetofonici ed esercitare le facoltà previste dall’art. 268 c.p.p., comma 6". Era, infatti successo che le bobine delle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte da altre A.G. nell’ambito di altri processi, nonostante l’eccezione fosse stata sollevata nell’udienza preliminare, non erano state depositate, neppure ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p., ma erano state acquisite solo a seguito dell’ordinanza pronunciata dal tribunale in data 28/04/2007. Di conseguenza, poichè era stato violato il disposto dell’art. 415 bis c.p.p., doveva ritenersi l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonchè la nullità del decreto di rinvio a giudizio, secondo quanto ritenuto da una parte della giurisprudenza.

2. Violazione dell’art. 416 c.p. per avere la Corte territoriale ritenuta la sussistenza del delitto di cui all’art. 416 c.p. senza che ne sussistessero i presupposti oggettivi atteso che gli elementi fattuali valorizzati dalla Corte "oltre a non aver avuto concreto riscontro giudiziale non sono comunque sufficienti a delineare la morfologia giuridica del reato associativo".

Motivi della decisione

p.1. Violazione dell’art. 415 bis c.p.p.: la vicenda processuale, oggetto della doglianza in esame, è stata ricostruita, in punto di fatto, dalla Corte territoriale nei seguenti termini: "le intercettazioni telefoniche che fanno parte del materiale probatorio utilizzato dal giudice di primo grado vennero disposte da Autorità Giudiziarie diverse da quella di Spoleto (Terni, Ancona e Palermo).

All’atto delle richieste istruttorie il P.M. chiedeva procedersi a perizia per la trascrizione di una serie e di conversazioni (telefoniche ed ambientali) debitamente elencate ed autorizzate da quelle diverse Autorità Giudiziarie. In quella sede la difesa dell’odierno appellante fece rilevare come non risultavano presenti in atti i documenti elencati dall’art. 270 c.p.p. (verbali e registrazioni) nonchè le richieste del P.M. i decreti di autorizzazione del G.I.P. e le eventuali proroghe, reiterando una richiesta di acquisizione già formulata nel corso dell’udienza preliminare. Nel corso del giudizio il P.M. depositava le richieste di intercettazioni del P.M. di Terni ed i decreti autorizzativi del G.I.P. afferenti le conversazioni intervenute sull’utenza telefonica intestata a C.A. (dal cui ascolto avevano preso le mosse le indagini) e le conversazioni ambientali che si erano svolte all’interno del carcere di (OMISSIS) tra il D., ivi detenuto, e la convivente. Produceva altresì i decreti di intercettazione tra presenti disposti dal P.M. di Ancona, e i relativi decreti di convalida del competente G.I.P., afferenti le conversazioni tra presenti all’interno del carcere dell'(OMISSIS) (ove era ristretto F.M. arrestato a seguito della rapina di (OMISSIS)), oltre alle richieste di proroga ed ai relativi decreti emessi dal G.I.P.. Produceva, infine, il decreto di intercettazione di urgenza disposto dal P.M. di Palermo, il relativo decreto di convalida del competente G.I.P. e le successive proroghe, finalizzate alla cattura di un latitante; tra le numerose conversazioni intercettate ve ne era infatti una, datata 9/3/2001 di cui il P.M. aveva chiesto la trascrizione al Tribunale di Spoleto in quanto aveva attinenza con la presente vicenda. Dall’esame degli atti emerge ancora come, successivamente al conferimento dell’incarico peritale, non tutte le bobine che necessitavano per l’espletamento dell’incarico fossero nella materiale disponibilità del Tribunale.

Ciò si ricava dalla lettura dei verbali di causa e da una missiva che il Procuratore della Repubblica di Spoleto indirizzava al Presidente del Tribunale, nella quale si comunicava come parte del materiale fosse stato messo a disposizione del perito mentre altre bobine erano allegate, in originale, al procedimento penale n. 102212001 n.r. della Procura della Repubblica di Terni (che le aveva disposte). Alla luce di ciò il Procuratore delle Repubblica chiedeva al Tribunale l’acquisizione dei predetti supporti presso l’Autorità Giudiziaria che li deteneva; acquisizione che veniva disposta con provvedimento fuori udienza in data 28/4/2004 dal Presidente del Collegio, e ciò al fine di consentire l’espletamento delle operazioni tecniche demandate al perito (all’udienza del 6/4/2004)".

Il caso di specie riguarda, quindi, l’omesso deposito delle sole registrazioni avvenuto nell’ambito della chiusura delle indagini ex art. 415 bis c.p.p..

Sul punto, va precisato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, alla quale si ritiene di dare continuità, "l’omissione del deposito di atti dell’indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell’avviso di conclusione prescritto dall’art. 415 bis c.p.p., comporta l’inutilizzabilità degli atti stessi, ma non la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio, non esistendo la previsione di un’autonoma sanzione d’invalidità ai sensi dell’art. 429 c.p.p., in conseguenza del mancato deposito degli atti indipendentemente dalla loro utilizzabilità o meno": ex plurimis Cass. 8049/2007 Rv. 236102 – Cass. 21593/2009 Rv. 243899.

Ora, alla stregua della citata giurisprudenza, si può, innanzitutto, ritenere la manifesta infondatezza dell’eccepita nullità del decreto di rinvio a giudizio.

Resta, però, da esaminare se e in che termini sia fondata l’ulteriore eccezione di inutilizzabilità del risultati delle intercettazioni derivanti dalle registrazioni.

Sul punto, occorre specificare quanto segue.

I risultati delle intercettazioni constano di due elementi: a) le registrazioni; b) i verbali delle operazioni (il ed "brogliaccio") dove è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate ( art. 268 c.p.p., commi 1 – 6; art. 270 c.p.p.): entrambi devono essere depositati come dispone testualmente l’art. 268 c.p.p., comma 4. Nel caso di specie, si è, però, verificata la peculiarità che, secondo quanto accertato dalla Corte territoriale, sono stati depositati, ex art. 415 bis c.p.p., i brogliacci ma non le registrazioni. Il problema, quindi, consiste nello stabilire se e in che termini scatta la sanzione dell’inutilizzabilità nella fase dibattimentale e, eventualmente, quali atti colpisce.

Per la soluzione della questione, occorre rammentare che, nell’attuale sistema processuale, vige il principio immanente dell’interesse ad agire secondo il quale, perchè una parte possa far valere un’invalidità processuale o proporre un’impugnazione deve avere interesse all’osservanza della disposizione violata ( art. 182 c.p.p., comma 1, – art. 591, comma 1, lett. a): tale principio, sebbene non previsto espressamente per le inutilizzabilità ( art. 191 c.p.p.), tuttavia, si deve senza alcun dubbio ritenere anche ad esse estensibile per analogia essendo identica la ratio legis che consiste nell’evitare che il processo, in cui si dibattono questioni concrete riguardanti la libertà dell’imputato, divenga una palestra per discussioni accademiche prive di alcuna ricaduta concreta sul caso in esame.

Ora, applicando il suddetto principio alla fattispecie per cui è processo, ne deriva che, se è vero che l’imputato non ha potuto prendere cognizione delle registrazioni è, però, anche vero che i brogliacci (che riportano, sommariamente, il contenuto delle intercettazioni) furono depositati.

Di conseguenza, l’eccezione di inutilizzabilità non può che riguardare le sole registrazioni e, sarebbe stata fondata, ove l’imputato avesse dedotto e provato che il contenuto delle suddette registrazioni era diverso (e/o ulteriore) da quello risultante dai brogliacci e che era stato condannato a seguito e a causa di intercettazioni non risultanti dai brogliacci ma solo dalle registrazioni successivamente acquisite e trascritte nel corso del dibattimento: ma tale eccezione non è stata mai dedotta, essendosi il ricorrente limitato a chiedere l’inutilizzabilità di tutte le intercettazioni.

La suddetta eccezione, però, deve ritenersi sterile e fine a sè stessa, non avendo il ricorrente spiegato quali elementi di prova a suo carico erano emersi dalla trascrizione integrale che già non erano presenti (e, quindi, utilizzabili) nei verbali ritualmente depositati ex art. 415 bis c.p.p..

Non è, d’altra parte, ipotizzabile che la dedotta (ed in astratto fondata) inutilizzabilità del contenuto delle registrazioni possa travolgere anche i verbali in cui furono sommariamente riportate perchè questi sono documenti cartacei che hanno una loro distinta autonomia rispetto alle registrazioni come desumibile dal fatto che il legislatore ha cura di indicarle separatamente e prescrivere che entrambi siano depositati ( art. 268 c.p.p., comma 4).

Le registrazioni hanno una funzione di controllo di quanto verbalizzato dall’operatore, sicchè, per questo motivo, rivestono una notevole importanza per la difesa che, attraverso l’ascolto prima e la trascrizione poi, possono avere accesso al contenuto integrale delle comunicazioni intercettate, e, svolgere, quindi, al meglio, la difesa. Di conseguenza, sono destinate a prevalere sui brogliacci (travolgendo quanto in essi l’operatore ha ritenuto di trascrivere) solo ove risulti che abbiano un contenuto sostanzialmente diverso da quello riportato nei suddetti verbali.

Infine, neppure è configurabile una compressione della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato.

Invero, come è stato ritenuto da questa Corte, la facoltà di instare per il giudizio abbreviato, "deve naturalmente fondarsi sul compendio conosciuto all’indomani del deposito ex art. 415 bis c.p.p., e prima del termine dettato all’art. 438 c.p.p., comma 2 per la richiesta di ammissione a detto procedimento speciale. Non sfugge, invero, che la procedura dettata dall’art. 438 c.p.p. e ss., addebita alla difesa scelte connotate da non irrilevante margine di rischio, ben potendosi ipotizzare – successivamente alla scelta del rito – l’alea di evoluzioni processuali, sul piano probatorio, non agevolmente pronosticabili e che fanno fisiologicamente parte del rischio connesso al tipo di procedimento speciale. In questo novero di accadimenti può iscriversi anche il potere di integrazione probatoria ex officio attribuito al giudice dall’art. 441 c.p.p., comma 5, e art. 507 c.p.p., esercitabile in un momento successivo al limite entro cui può manifestarsi l’opzione processuale": Cass. 21593/2009 cit. in motivazione. Il che è quanto sostanzialmente ha sostenuto la Corte territoriale che, nel rigettare l’eccezione difensiva ha osservato che "nè nel caso di specie tale mancanza ha comportato una violazione del diritto di difesa. Non risulta infatti che tra gli atti depositati dal P.M. a conclusione delle indagini, mancassero i brogliacci delle conversazioni di cui è stata chiesta la trascrizione (tanto che il D. mai si è lamentato di tale ipotizzata mancanza) così che la difesa è stata in grado di apprezzare il contenuto delle conversazioni. La difesa, inoltre, ha potuto partecipare nella pienezza del contraddittorio alle operazioni peritali, poteva nominare un proprio consulente e chiedere la trascrizione di conversazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle elencate dal P.M.. Nè può ipotizzarsi come il mancato deposito delle bobine abbia condizionato la possibile scelta dell’imputato di chiedere di essere giudicato a mezzo rito abbreviato, richiesta che, alla luce degli atti messi a disposizione di questa Corte, non risulta essere mai stata avanzata".

Il che consente di rilevare non solo la manifesta infondatezza della doglianza ma anche l’aspecilicita rispetto alla motivazione addotta dalla Corte territoriale atteso che il ricorrente, lungi dal confutare in via di fatto quanto affermato dalla Corte, si è limitato a ribadire la sua tesi: da qui, l’inammissibilità della dedotta censura.

2. violazione dell’art. 416 c.p.: la censura, nei termini in cui è stata dedotta, è manifestamente infondata. Infatti, a fronte di un’amplissima motivazione con la quale la Corte territoriale ha illustrato i dati fattuali e le ragioni, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, per le quali l’imputato doveva ritenersi colpevole del contestato reato (cfr pag. 16 ss – 20 ss), il ricorrente, in questa sede si è limitato ad una generica doglianza con la quale, lungi dall’evidenziare pretese illogicità o carenze motivazionali, in realtà, a ben vedere, ha introdotto, in modo surrettizio, una nuova valutazione di quegli stessi elementi fattuali già ampiamente valutati dalla Corte territoriale che li ha disattesi con motivazione congrua, logica ed adeguata.

Anche la suddetta doglianza, quindi, deve ritenersi manifestamente infondata.

Quanto, infine, all’eccepita prescrizione dei reati di cui ai capi a- c-d-h-m-p-s (a parte ogni considerazione sul fatto che è stato impugnato il solo capo a), va osservato che, essendo stati tutti i motivi del ricorso dichiarati inammissibili, trova applicazione il principio di diritto secondo il quale "l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto d’impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p.": ex plurimis SSUU 22/11/2000, De Luca, Riv 217266 – Cass. 4/10/2007, Impero.

3. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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