Cass. civ. Sez. VI, Sent., 04-05-2012, n. 6814 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

T.P. ha proposto, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole durata del giudizio di equa riparazione per violazione del termine ragionevole ex lege n. 89 del 2001, introdotto dinnanzi alla Corte d’appello di Roma con ricorso depositato il 4 aprile 2006, concluso con decreto depositato il 15 ottobre 2007 e definito, a seguito di ricorso per cassazione notificato il 27 novembre 2008, con sentenza depositata il 31 dicembre 2009.

La Corte territoriale ha rigettato la domanda, rilevando che il giudizio di equa riparazione, avendo avuto una durata complessiva inferiore a tre anni, non aveva superato la durata di 2 anni per il giudizio dinnanzi alla Corte d’appello e di un anno per il giudizio di legittimità, sicchè doveva escludersi l’intervenuta violazione del termine di ragionevole durata del procedimento.

Per la cassazione di questo decreto T.P. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, l’intimata Amministrazione.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo del ricorso la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 degli artt. 6, 13 e 41 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e del principio di sussidiarietà, di cui all’art. 35 della medesima convenzione, nonchè difetto di motivazione su punti decisivi della controversia.

La Corte d’appello, sostiene la ricorrente, sarebbe incorsa nella denunciata violazione di legge per avere affermato, peraltro senza alcuna specifica motivazione al riguardo, che la durata di una controversia avente ad oggetto l’accertamento della irragionevole durata di altro giudizio dovrebbe essere valutata alla stregua degli stessi parametri utilizzabili per la determinazione della durata ragionevole del processo presupposto e che quindi sarebbe irragionevole un giudizio che si protragga per oltre tre anni (due anni per il giudizio di merito; un anno per il giudizio di legittimità). La erroneità di tale impostazione deriverebbe da quanto affermato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo in alcune pronunce, dalle quali emerge che deve considerarsi eccessiva la durata di undici mesi per un giudizio sulla ragionevole durata svoltosi in unico grado, mentre potrebbe ritenersi ancora ragionevole una durata di quattordici mesi per un giudizio svoltosi in due gradi.

La Corte d’appello avrebbe poi errato nell’espungere il termine intercorso per la proposizione della impugnazione.

Il ricorso è fondato.

Ai fini della individuazione di quale sia la ragionevole durata di un giudizio di equa riparazione, che si sia svolto dinnanzi alla Corte d’appello e in sede di impugnazione dinnanzi a questa Corte, occorre procedere alla ricognizione della giurisprudenza della Corte Europea sul punto.

Nella sentenza 29 marzo 2006 della Grande Camera, nella causa Cocchiarella contro Italia, si è affermato che "il periodo di quattro mesi previsto dalla Legge Pinto soddisfa il requisito di rapidità necessario perchè un rimedio sia effettivo. L’unico ostacolo a ciò può sorgere dai ricorsi per cassazione per i quali non è previsto un termine massimo per l’emissione della decisione.

Nel caso di specie, la fase giudiziaria è durata dal 3 ottobre 2001 al 6 maggio 2002, cioè sette mesi, che, pur eccedendo il termine previsto dalla legge, sono ancora ragionevoli" (par. 99).

Nella successiva decisione della Seconda Sezione 31 marzo 2009, causa Simaldone contro Italia (par. 29), si è invece ritenuta eccessiva una durata di un giudizio "Pinto", svoltosi in un solo grado dinnanzi alla Corte d’appello e protrattosi per undici mesi.

Nel caso deciso dalla Seconda Sezione il 22 ottobre 2010, causa Belperio e Ciarmoli contro Italia, dopo aver dato atto del contenuto della sentenza Cocchiarella, si è ulteriormente precisato che la durata di un giudizio "Pinto" davanti alla Corte d’appello, inclusa la fase di esecuzione, salvo circostanze eccezionali, non deve superare un anno e sei mesi.

Da ultimo, nella decisione 27 settembre 2011 della Seconda Sezione, causa CE.DI.SA. Fortore s.n.c. Diagnostica Medica Chirurgica contro Italia, la Corte ha ritenuto che, in linea di principio, per due gradi di giudizio, la durata di un procedimento "Pinto" non debba essere, salvo circostanze eccezionali, superiore a due anni.

Nella giurisprudenza di questa Corte, si è invece ritenuto che la ragionevole durata del giudizio di equa riparazione previsto e disciplinato dalla L. n. 89 del 2001 vada determinata in mesi quattro dalla data del deposito del ricorso, coerentemente alla indicazione chiaramente desumibile dall’art. 3, comma 6, della medesima Legge (Cass. n. 8287 del 2010).

Il Collegio ritiene che a tale orientamento non possa essere data continuità e che, rimandandosi alle singole fattispecie la valutazione della durata ragionevole di una procedura "Pinto" che si svolga solo dinnanzi alla Corte d’appello, ove, come nel caso di specie, venga in rilievo un giudizio "Pinto" svoltosi anche dinnanzi alla Corte di cassazione, la durata complessiva dei due gradi debba essere ritenuta ragionevole ove non ecceda il termine di due anni, ritenendosi tale termine pienamente compatibile con le indicazioni desumibili dagli ultimi approdi della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo e rispondente sia alla natura meramente sollecitatoria del termine di quattro mesi di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 6, sia della durata ragionevole del giudizio di cassazione che, anche in un procedimento di equa riparazione, non è suscettibile di compressione oltre il limite più volte ritenuto ragionevole di un anno.

Orbene, tenuto conto che, nel caso di specie, il ricorso è stato depositato presso la Corte d’appello di Roma il 4 aprile 2006; che l’unico grado di giudizio di merito si è concluso con decreto depositato il 15 ottobre 2007; che il giudizio di cassazione è stato introdotto con ricorso notificato il 27 novembre 2008 ed è terminato con sentenza depositata il 31 dicembre 2009, la durata complessiva del procedimento è stata di circa tre anni e nove mesi. Detratto il termine ragionevole, stimato in due anni, nonchè il termine di undici mesi intercorso tra il deposito del decreto e la proposizione della impugnazione, ulteriore a quello legislativamente previsto per il ricorso per cassazione (v. Cass. n. 8287 del 2010), la durata non ragionevole risulta essere stata di circa dieci mesi.

Il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato.

L’accoglimento del motivo comporta la cassazione del decreto impugnato, cui segue, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ..

Alla luce dell’accertata irragionevole durata del giudizio, alla ricorrente spetta un indennizzo che va liquidato sulla base di Euro 750,00 per anno, e quindi in complessivi Euro 625,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Alla ricorrente compete altresì il rimborso delle spese dell’intero giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

Le spese devono essere distratte in favore del difensore dei ricorrente, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di Euro 625,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo; condanna il Ministero alla rifusione delle spese dell’intero giudizio che liquida, per il giudizio di merito, in Euro 775,00, di cui Euro 50 per esborsi, 280 per diritti e 445 per onorari, e, per il giudizio di legittimità, in Euro 525, di cui Euro 425 per onorario, oltre alle spese generali e agli accessori di legge. Dispone la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-05-2012, n. 8557 Liquidazione e valutazione

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Svolgimento del processo

In data (OMISSIS) moriva S.A., a seguito delle lesioni personali riportate nel sinistro stradale verificatosi il precedente (OMISSIS).

S.F., nella qualità di erede del defunto padre, agiva in giudizio, davanti al Tribunale di Prato, nei confronti di R.M., responsabile del sinistro, e della compagnia assicuratrice del medesimo, divenuta nel corso del giudizio la R.A.S. s.p.a..

Con sentenza del 16 luglio 2004 il predetto Tribunale, avendo accertato che la società assicuratrice aveva già corrisposto per intero il massimale di polizza, poneva a carico del R. le ulteriori somme a titolo di danno biologico e morale sofferti dal defunto.

La sentenza veniva impugnata dal R. – il quale rilevava che del risarcimento oltre il massimale avrebbe dovuto rispondere l’assicuratore sotto il profilo della mala gestio – e dal S. in ordine alla mancata liquidazione di somme a titolo di risarcimento del danno iure proprio e per erroneo conteggio degli interessi legali.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 17 luglio 2009, così provvedeva: 1) in parziale accoglimento dell’appello di R. M. nei confronti della società assicuratrice, condannava quest’ultima al pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria sul residuo massimale, con compensazione delle relative spese; 2) in parziale accoglimento dell’appello proposto dal S. nei confronti del R., disponeva una diversa decorrenza nel pagamento degli interessi moratori; 3) condannava altresì il R. al risarcimento, in favore del S., della somma di 50.000 Euro (attuali e comprensivi di interessi) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione del rapporto parentale determinatasi con la morte del genitore S.A..

In relazione a quest’ultimo punto – unico rilevante nella sede odierna – osservava la Corte territoriale che S.F. aveva diritto al risarcimento dei danni derivanti iure proprio dalla morte del proprio genitore e che, in mancanza di utile prova relativa alla determinazione del danno non patrimoniale sofferto, tale somma poteva essere liquidata nella misura di cui sopra, "in base ai criteri medi di liquidazione adottati in sede distrettuale", tenendo conto dell’età del defunto e del figlio (rispettivamente, 71 e 44 anni), della loro non convivenza e di una "media intensità" del vincolo spirituale esistente tra i medesimi.

Propone ricorso avverso la sentenza di secondo grado S. F., con atto affidato ad un solo articolato motivo.

R.M. e la R.A.S. s.p.a. non hanno svolto attività difensiva.

Il ricorrente ha presentato memoria.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) nella parte in cui la Corte d’appello avrebbe incongruamente applicato le tabelle di liquidazione del danno, nonchè violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), degli artt. 1226, 2043, 2054, 2056 e 2059 c.c..

Osserva il ricorrente che la liquidazione compiuta dal giudice di secondo grado, a titolo di ristoro del danno morale conseguente alla morte del proprio padre S.A., della somma complessiva di 50.000 Euro comprensiva di interessi è avvenuta, secondo un criterio equitativo, in base al sistema di liquidazione adottato nella sede distrettuale di Firenze. La citata somma, peraltro, sarebbe ampiamente inferiore a quella che viene normalmente liquidata per la morte di un congiunto, anche adottando un criterio "medio".

Il S. allega al ricorso le tabelle di liquidazione del danno alla persona in uso presso il Tribunale di Firenze, aggiornate al gennaio 2007, sostenendo che per la morte di un genitore non convivente era prevista la liquidazione a ciascuno dei figli di una somma che va da 60.000 a 200.000 Euro; ne consegue che quella di 50.000 Euro è inferiore ai minimi e "fa presumere addirittura che nel caso di specie vi sia stato un errore del giudicante", consistente nell’avere applicato tabelle che erano in uso in anni precedenti (la tabella del 2003, infatti, stabiliva, per la medesima voce risarcitoria, una oscillazione tra 41.350 e 77.500 Euro).

2. Il ricorso è fondato.

Questa Corte è stata chiamata in numerose occasioni a verificare la corretta applicazione, da parte dei giudici di merito, dei criteri di valutazione equitativa del danno, sia biologico che morale. Al riguardo, si è posto, fra l’altro, il problema del ricorso alle c.d. tabelle, ossia a meccanismi di liquidazione predeterminati nelle diverse sedi giudiziarie attraverso il riferimento a varie voci, contenenti ciascuna un minimo ed un massimo nel cui ambito è consentito al giudice procedere alla liquidazione del singolo specifico episodio dannoso.

La giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto che al giudice di merito è consentito di assumere come parametri di riferimento le tabelle utilizzate nei vari Tribunali della Repubblica (sentenza 17 dicembre 2009, n. 26505); tuttavia, poichè si tratta del ricorso ad un criterio che è comunque equitativo e che trova il proprio fondamento normativo negli artt. 1226 e 2056 cod. civ., il giudice è tenuto a dare conto del criterio utilizzato (sentenza 8 novembre 2007, n. 23304), esplicitando in ogni caso quale sia il sistema seguito e provvedendo poi alla necessaria personalizzazione in riferimento al caso concreto (sentenza 9 maggio 2011, n. 10107).

E’ stato pure affermato più volte (v., fra le altre, le sentenze 6 novembre 2000, n. 14440, 23 maggio 2003, n. 8169, 26 ottobre 2004, n. 20742, 16 dicembre 2005, n. 27723, e 21 ottobre 2009, n. 22287) che dette tabelle non costituiscono norme di diritto, nè rientrano nella nozione di fatto di comune esperienza di cui all’art. 115 c.p.c., per cui non fanno parte del normale patrimonio di conoscenza del giudice;

il che, però, non esime quest’ultimo, una volta che abbia fatto esplicito richiamo a determinate tabelle (per esempio, quelle applicate nel proprio distretto), dalla necessità di rispettarle e di dare conto esattamente delle ragioni per le quali abbia eventualmente ritenuto di discostarsene.

La produzione delle due tabelle nell’odierna sede di legittimità non comporta violazione dell’art. 372 cod. proc. civ., poichè esse non costituiscono documenti in senso proprio, non integrano nuovi elementi di fatto e devono comunque essere acquisite in giudizio ove il giudice di merito abbia fatto a dette tabelle specifico richiamo, avendo esse natura di allegazioni difensive in certa misura paragonabili a riferimenti giurisprudenziali (in tal senso, v. Cass., 8 maggio 2001, n. 6396).

Sulla base di tali affermazioni – alle quali questa pronuncia intende dare continuità – la motivazione fornita dalla Corte d’appello di Firenze non appare adeguata; il giudice di merito, infatti, dopo aver affermato di riconoscere al S. il diritto al risarcimento del danno iure proprio in relazione alla morte del genitore e dopo aver fatto esplicito richiamo "ai criteri medi di liquidazione adottati in sede distrettuale", ha liquidato la somma globale di 50.000 Euro, comprensiva di interessi. Tale somma è, sulla base delle tabelle distrettuali di Firenze vigenti a partire dal 2007 – e, quindi, applicabili ratione temporis – inferiore a quella minima, la quale prevede, per il risarcimento del danno da morte di un genitore non convivente, una somma da 60.000 a 200.000 Euro.

Non rileva in questa sede se la Corte fiorentina abbia utilizzato, come adombra il ricorrente, una tabella precedente (del 2003) ormai superata o se abbia seguito altri e diversi criteri di liquidazione.

E’ decisivo, invece, integrando gli estremi del vizio di contraddittoria motivazione, che il giudice abbia espressamente richiamato le tabelle distrettuali senza farne, in concreto, corretta applicazione e senza indicare le ragioni per le quali si sia da tali tabelle motivatamente discostato.

Nè, d’altra parte, si pone alcun problema di eventuale applicabilità di diverse tabelle quali, ad esempio, quelle del Tribunale di Milano, cui questa Corte ha riconosciuto valenza generale di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno nella recente pronuncia 7 giugno 2011, n. 12408. A queste tabelle, infatti, il ricorrente ha fatto solo un generico richiamo nelle memorie presentate ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., sicchè l’argomento non trova ingresso nel presente giudizio.

3. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza cassata. Ai fini della decisione, la causa va rinviata ad altra Sezione della medesima Corte d’appello di Firenze, che provvedere alla nuova determinazione del danno alla stregua dei criteri indicati in precedenza, oltre che alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte d’appello di Firenze, che provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 24 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-06-2012, n. 10833

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 3 marzo 2008 la CTR-Lazio accoglie l’appello proposto dal Comune di Roma, nei confronti della soc. NDP in liquidazione e della soc. Equitalia, confermando la cartella di n. (OMISSIS) notificata alla contribuente per il pagamento dell’imposta sulla pubblicità dovuta nell’anno 2000.

Motiva la decisione ritenendo che cartella contiene tutti i requisiti formali richiesti dai la legge e riguarda addebiti contestati ai la contribuente con avvisi di accertamento non impugnati dall’interessata e, dunque, definitivi.

Rileva, inoltre, che l’iscrizione a ruolo, essendo stati resi esecutivi il 31 dicembre 2003, sono tempestivi a mente del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 9, comma 4.

Propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la soc. NDP in liquidazione; l’amministrazione comunale resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1.-Preliminarmente, la ricorrente deposita in udienza documentazione sull’attivazione della procedura di definizione di lite, secondo il regolamento comunale n. 31 del 2009; indi, chiede rinviarsi la causa a nuovo ruolo per le determinazioni dell’amministrazione ai fini della cessazione della materia del contendere. La richiesta non è meritevole di accoglimento.

A mente dell’art. 13 della legge finanziaria 2003 e con riferimento ai tributi propri, i Comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell’ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonchè l’esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, i contribuenti adempiano ad obblighi tributar precedentemente in tutto o in parte non adempiuti (comma 1). Le medesime agevolazioni possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dall’ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dall’ente locale, determina l’estinzione del giudizio (comma 2).

Pertanto, la disciplina attuativa del condono è riconosciuta dalla legge come una competenza di carattere organizzatorio degli enti locali, da esercitare attraverso i regolamenti disciplinati in via generale dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52.

Il Comune di Roma ha provveduto con la delibera citata, assegnando agli interessati il termine del 30 giugno 2009 per attivare la procedura di definizione delle liti pendenti (art. 3, comma 3), anche in tema d’imposta comunale sulla pubblicità (art.2), e fissando diversificati termini di sospensione (a seconda che si tratti definizione in unica soluzione o rateale), l’ultimo dei quali è scaduto 30 giugno 2010 (art. 5, comma 1, art. 6, commi 2 e 3). La parte che ha presentato l’istanza di definizione, al termine della durata della sospensione e nella ipotesi in cui si sia perfezionata la definizione agevolata, è "…tenuta a presentare…l’atto di rinuncia alla prosecuzione del giudizio debitamente sottoscritto dalla controparte per accettazione con compensazione delle spese del giudizio" (art. 5, comma 3).

La documentazione, da ultimo, versata in atti dalle società non rispetta le modalità di presentazione di nuovi documenti dinanzi a questa Corte. Infatti, si è ritenuto che, nel corso del giudizio di legittimità, possono essere prodotti documenti diretti a evidenziare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso, tali da far venir meno l’interesse alla definizione del procedimento, rientrando tale produzione nell’ambito di applicazione dell’art. 372 c.p.c., comma 2, riguardante la facoltà di deposito dei documenti attinenti all’ammissibilità del ricorso (cfr. C. 21122/08 che ha ammesso il deposito di documenti attestanti l’avvenuta definizione con condono di una violazione amministrativa per affissione abusiva).

Del deposito di nuovi documenti, però, deve essere dato avviso all’altra parte mediante notifica del relativo elenco al fine di garantire il contraddittorio (ult. Cit.; conf. giurisprudenza costante a partire da SU 2921/1988); la mancanza della notifica è sanata solo dalla presenza dell’avversario che accetti il contraddittorio sulla questione cui si riferisce il documento (conf.

giurisprudenza costante a partire da SU 5781/1981).

Invece, nella fattispecie non v’è stata notifica dell’elenco, nè presenza del difensore del Comune in udienza; dunque, la produzione della contribuente è inutilizzabile.

Si aggiungano due considerazioni: in primo luogo, tralasciando ogni valutazione sull’osservanza o meno del principio di riserva di legge statale in materia processuale, si rileva che il termine ultimo di sospensione temporanea dei procedimenti in corso è, comunque, spirato da molto tempo; in secondo luogo, si rileva che tra la documentazione addotta dalla contribuente non v’è la rinuncia al giudizio, con l’accettazione dall’altra parte, richiesta sia dalla delibera comunale (art. 5), sia dal codice di rito (art. 390).

2.- Passando all’esame del ricorso, con il primo motivo, denunciando violazione di legge (D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11 mod. D.L. n. 44 del 2005, art. 75 c.p.c.), la ricorrente lamenta che il giudice d’appello non abbia dichiarato l’eccepita inammissibilità dell’appello, atteso che il dirigente comunale del Servizio affissioni e pubblicità è privo di potere di rappresentanza processuale dell’ente locale, in primo e secondo grado.

La questione, oltre ad essere intempestiva dovendo essere proposta innanzi al giudice di merito (C. 18419/05 e 15854/04), è comunque manifestamente infondata. Questa Corte, in fattispecie analoga, ha ritenuto ammissibile l’appello proposto dal dirigente del servizio affissioni e pubblicità del Comune di Roma, enunciando il seguente e condivisibile principio di diritto: "In tema di contenzioso tributario, il D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3 bis, comma 1, conv.

con modificazioni nella L. 31 maggio 2005, n. 8, in vigore dal 1 giugno 2005, sostituendo il comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, sul contenzioso tributario, dispone che l’ente locale, nei cui confronti è preposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, o, in mancanza di tale figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l’ufficio tributi; mentre il comma 2, art. 3 bis citato estende ai processi in corso la suddetta disposizione, relativa alla legittimazione processuale dei dirigenti locali" (C. 14 637/07 e 4783/11).

Peraltro, questa Sezione sempre in analoga fattispecie (C. 1915/07, pp. 4, 4.1, 4.2), osserva in via generale che lo Statuto del Comune di Roma (appr. con Delib. conc 17 luglio 2000, n. 122, mod. Delib. 19 gennaio 2001, n. 22), prevede, all’art. 24, comma 1, che "il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune e rappresenta l’Ente"; quindi, all’art. 34, comma 4, stabilisce che "I Dirigenti promuovono e resistono alle liti anche in materia di tributi comunali ed hanno il potere di conciliare e transigere".

Sulla base di. quest’ultima norma statutaria, il regolamento attuativo (appr, Delib. G.M. 25 febbraio 2000, n. 130), nel dettare la "disciplina interna del contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie", dispone, all’art. 3, che "i dirigenti hanno il potere di decisione autonoma sulla scelta di resistere, intervenire e agire nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie, valutando tutti gli aspetti della controversia in fatto e in diritto, e il potere di rappresentanza diretta del Comune sottoscrivendo gli atti processuali".

Tale potere di rappresentanza processuale dei dirigenti deve intendersi, dunque, assolutamente pacifico riguardo ai giudizi davanti alle commissioni tributarie.

3.- Con il secondo motivo, denunciando violazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23, 56 e 57), la ricorrente interroga questa Corte chiedendo: "se nel rito tributario la parte resistente possa articolare successivamente alla propria costituzione in giudizio in 1^ grado, avvenuta con comparsa assolutamente generica ed inconferente rispetto ai motivi, di ricorso proposti dal contribuente, le proprie difese proponendo anche eccezioni non rilevabili d’ufficio ovvero debbano tali attività ritenersi precluse ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23, 32, 56 e 57".

Il mezzo è inammissibile poichè, in difetto di autosufficienza, non consente di verificare se la questione, non trattata nella sentenza d’appello, sia stata ritualmente proposta nei gradi di merito.

Il mezzo è anche mal posto per non idonea formulazione del quesito di diritto. Il quesito di diritto imposto dall’art. 366-bis c.p.c. costituisce, infatti, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata e quindi non ammissibile l’investitura stessa del giudice di legittimità. Deriva da quanto precede che la parte deve evidenziare sia il nesso tra la fattispecie e il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia il principio, differente da quello posto alla base del provvedimento impugnato, la cui auspicata applicazione potrebbe condurre a una decisione di segno diverso (C. 21184/10). Altrimenti, detti enunciati, mancando di riferimento alla fattispecie concreta (SU 7433/09), non sono tali da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte (SU 7258/07). Il quesito, comè è noto, deve invece comprendere l’indicazione sia della "regula iuris" adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che la parte ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo (SU 6420/08). La mancanza, evidente nella specie, anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (C. 24339/08). In altre parole, il quesito, contrariamente all’odierna formulazione, deve investire in pieno la "ratio decidendi" della sentenza impugnata e proporre un’alternativa di segno opposto (C. 4044/09), altrimenti risolvendosi in una tautologia o in un interrogativo circolare (SU 28536/08). In conclusione, il quesito di diritto formulato è generico e non è direttamente pertinente rispetto alla fattispecie, risolvendosi in enunciazioni di carattere generale e astratto, prive di qualunque indicazione sul tipo di controversia e sulla riconducibilità alla fattispecie (C. 25242/11), il tutto senza enucleare i momenti di conflitto rispetto a esse del concreto operato dei giudici di merito (C. 80/2011).

3bis.- Nè può rilevare il fatto che la parte resistente possa aver controdedotto al mezzo, giacchè l’espressa previsione a pena di inammissibilità dei requisiti richiesti dall’art. 366-bis c.p.c. palesa non solo che l’interesse tutelato dalla norma non è disponibile ed è tutelato dalla rilevabilità d’ufficio, ma esclude anche che possa assumere alcun rilievo, in funzione di superamento del vizio, l’atteggiamento della controparte (C. 16002/07).

4.- Con il terzo mezzo, denunciando plurime violazioni di legge (L. n. 212 del 2000, art. 7, D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 9 e 10, D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25), la contribuente sostiene che la pretesa fiscale sarebbe illegittima, perchè la cartella è stata emessa senza tener conto dell’intervento della Corte costituzionale sul D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.

Il mezzo non è fondato.

Le Sezioni Unite hanno chiarito:

"La sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, "nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis". La sentenza non riguarda, dunque, le cartelle emesse a seguito di procedimenti liquidatori diversi (come è nella fattispecie) da quello previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, riguardo alle quali non sussiste perciò alcuno jus superveniens" (SU 3698/09).

4bis.- Inoltre, la contribuente si duole di vizi formali dell’impugnata cartella e, in particolare, di carenti indicazioni circa gli atti iscritti a ruolo, ma non allegati.

La censura è inammissibile, atteso che con essa la ricorrente contesta il diverso accertamento di fatto compiuto dal giudice d’appello in ordine all’idoneo contenuto della cartella medesima.

Infine, trascura che, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la censura della sentenza di merito circa il contenuto di un atto tributario (avviso di accertamento, cartella di pagamento, avviso di mora, etc.) richiede che il mezzo riporti testualmente l’atto o i passi salienti di esso, che si assumono erroneamente considerati dal giudice territoriale, al fine di consentire alla Corte di legittimità si esprimere il suo giudizio esclusivamente in base al ricorso medesimo (C. 1202/11, 12786/06 e 13007/07)). Nulla di quanto necessario è leggibile nella specie.

5.- Con il quarto motivo, denunciando plurime violazioni di legge (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12; L. n. 212 del 2000, art. 7, la ricorrente, infondatamente si duole di altri asseriti vizi formali dell’impugnata cartella e, in particolare, dell’omessa sottoscrizione e indicazione del responsabile del procedimento.

Infatti, l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti tributari non è richiesta, dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (cd. statuto del contribuente), a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le cartelle di pagamento dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4 ter, conv., con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2008, n. 31, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati a-gli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 (SU 11722/10).

Inoltre, va data continuità all’orientamento, consolidato e recentemente ribadito (C. 4283/10, in tema di avviso di mora; cfr. C. 4757/09, in tema di cartella di pagamento), secondo cui l’atto emesso dal concessionario del servizio di riscossione è valido, pur se privo della sottoscrizione da parte del funzionario competente, in quanto la carenza di tale elemento formale non implica alcuna menomazione (a) nè del potere del concessionario, che dipende dal rapporto "a monte" con l’ente impositore; (b) nè della responsabilità in ordine all’emissione del singolo atto impositivo, sempre riferibile nei confronti dei terzi all’ente che lo emette, a prescindere dall’identità del funzionario che materialmente lo esegue; (c) nè, "a fortiori", delle prerogative e del diritto di difesa del soggetto destinatario dell’atto.

6.- Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato. Il consolidarsi di gran parte della giurisprudenza di legittimità, sui temi controversi, in epoca successiva all’introduzione del giudizio di merito fa stimar equa la compensazione delle spese del presente grado tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-01-2013) 21-02-2013, n. 8549 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Lecce, quale giudice dell’esecuzione, in data 18 gennaio 2012 veniva riconosciuto nei confronti di G.M. il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Lecce il 3/10/2007, irrevocabile il 16/5/2008, per il reato di tentata estorsione aggravata, per il quale era stata inflitta la condanna alla pena di anni 4 mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed Euro 1.029,00 di multa, e con la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Lecce il 21/9/2009, irrevocabile il 15/7/2011 per più reati di estorsione pluriaggravati, già unificati per continuazione tra loro, con la quale era stata inflitta la condanna alla pena di anni 6 di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa.

Ritenuto più grave il reato di cui alla seconda sentenza la Corte di Appello rideterminava la pena per il reato giudicato con la prima pronuncia in anni due, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed Euro 515,00 di multa.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il G. a mezzo del suo difensore, il quale si duole di violazione di legge in quanto la determinazione della pena applicata in aumento su quella inflitta per il reato più grave era stata operata senza applicare la diminuzione di un terzo, spettante ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen., essendo stati i due procedimenti che avevano giudicato i reati unificati per continuazione definiti nelle forme del giudizio abbreviato.

3. Con requisitoria scritta depositata il 16 luglio 2012 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Gabriele Mazzotta, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, condividendo i motivi di ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va dunque accolto.

1 – Il provvedimento impugnato risolve positivamente l’incidente di esecuzione proposto, ma incorre in violazione di legge, in quanto la relativa motivazione è priva di qualsiasi indicazione sui criteri di individuazione del reato più grave, – genericamente indicato in quello "di cui alla sentenza 2" senza considerare che tale pronuncia aveva già unificato per continuazione più reati, alcuni consumati, altri tentati – e di determinazione delle porzioni di pena da applicare per ciascuno dei reati satellite; inoltre, il relativo procedimento di computo non consente di comprendere se sia o meno già avvenuta l’applicazione della diminuente di un terzo per il rito abbreviato per ciascuna porzione di pena applicata per ognuno dei reati unificati per continuazione. Tale carenza si traduce nella violazione del disposto dell’art. 442 cod. proc. pen., comma 2, ed impone l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Lecce per nuovo esame, limitatamente alla determinazione della pena.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Lecce.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.