Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-12-2011, n. 28721 Assegno di invalidità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannava l’INPS, rimasto contumace in sede di gravame, alla corresponsione in favore di D.M.G. dell’assegno di invalidità a decorrere dal 1 luglio 1998. Tale statuizione si fondava, in particolare, sugli accertamenti sanitari espletati dal consulente tecnico nominato in grado di appello.

2. Di questa decisione l’Istituto domanda la cassazione con un unico motivo. La parte privata resiste con controricorso, mentre non si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che già aveva partecipato alla fase di merito.

Motivi della decisione

In via preliminare, va disatteso il rilievo del resistente in ordine alla mancata evocazione in giudizio del Ministero dell’Interno, trattandosi di soggetto estraneo alla controversia in esame e non dovendosi far luogo, pertanto, ad alcuna integrazione del contraddittorio, o rinnovazione della notifica dell’impugnazione, ai sensi degli art. 331 e 332 c.p.c. 2. Con l’unico motivo di ricorso l’Istituto sostiene che il giudice d’appello avrebbe dovuto d’ufficio accertare la sussistenza, o meno, del requisito socio-economico. La censura merita accoglimento in base alla seguente motivazione, redatta in forma semplificata come disposto dal Collegio.

2.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nelle controversie in tema di pensioni di inabilità o assegni di invalidità in favore degli invalidi civili, qualora il giudice abbia rigettato la domanda sulla base della ritenuta assenza del requisito sanitario senza alcuna pronuncia su quello economico, la carenza degli ulteriori requisiti è deducibile per la prima volta in appello ed è rilevabile d’ufficio dal giudice di secondo grado, la cui decisione, espressa o implicita, al riguardo può essere censurata in sede di legittimità dall’ente legittimato passivamente, che, in caso di decisione implicita, può farne oggetto di censura (cfr. Cass. n. 14035 del 2002; n. 7716 del 2001).

2.2. Tale situazione processuale risulta verificata nella specie, poichè il giudice d’appello ha accolto la domanda, in riforma della decisione di rigetto del giudice di primo grado, in base all’accertamento del requisito sanitario e senza alcuna valutazione in ordine al requisito economico, che pure costituisce fatto costitutivo della pretesa azionata.

3. Alla stregua del principio sopra richiamato, la decisione impugnata va dunque cassata con rinvio alla stessa Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per la definizione della controversia mediante la valutazione circa l’indicato requisito. Lo stesso giudice di rinvio pronuncerà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-04-2011) 13-09-2011, n. 33828 Misure cautelari

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Svolgimento del processo

1. Con provvedimento del 17.7.2010 il Tribunale di Perugia, costituito ex art. 309 c.p.p., confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa confronti, tra gli altri, di P. P. dal Gip del tribunale della stessa città, in data 21.6.2010, in relazione ai reati di omicidio, tentato omicidio, rapina aggravata, tentata rapina aggravata, detenzione e porto illegale di armi, commessi in (OMISSIS).

Si trattava, in specie, di una rapina commessa da tre soggetti travisati ed armati che, previo sfondamento con un Pick up Nissan della vetrata dell’agenzia del Monte dei Paschi di Siena si impossessavano della somma di Euro 86.095; all’esterno ad attenderli vi erano altri tre complici a bordo di un’auto Lancia Thema di provenienza furtiva che, visti sopraggiungere i Carabinieri, esplodevano colpi di arma da fuoco all’indirizzo dei carabinieri M. e F., il primo restava ferito mentre il secondo veniva colpito alle spalle mortalmente da un proiettile di kalashnikov. Venuta meno la possibilità di salire a bordo di detta auto, i tre rapinatori erano poi fuggiti a piedi per le strade del centro ed avevano posto in essere ulteriori condotte violente usando le armi al fine di impossessarsi di un’auto per la fuga.

Evidenziava, quindi, il tribunale che alle luce delle complesse indagini effettuate detto episodio risultava avere numerose analogie, sia con riferimento alla natura dei reati ed alle modalità delle condotte che per i collegamenti con alcuni degli autori, con altri episodi di rapina che si erano consumati, anteriormente e successivamente, in diverse località del centro Italia; tra questi, l’episodio di tentata rapina e tentato omicidio avvenuto il (OMISSIS) al supermercato Pam di (OMISSIS) con riferimento al quale le indagini avevano condotto all’applicazione della misura cautelare e poi alla condanna di primo grado in data 23.4.2010 del Tribunale di Perugia nei confronti di alcuni soggetti, tra i quali il P., condannati anche per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine per lo più in danno di portava lori e di istituti di credito.

I gravi indizi a carico del P. in relazione alla partecipazione all’episodio del (OMISSIS) venivano desunti da una pluralità di elementi. Quanto alla circostanza che dall’esame del tabulato telefonico del P. del giorno 30.1.2006 risultava che il telefono aveva agganciato celle di luoghi diversi da (OMISSIS), il tribunale evidenziava che, alla luce delle analitiche indagini svolte sul punto, era emerso che il telefono non era stato usato dal P. perchè venivano contattate utenze di soggetti che, per come accertato, non risultavano avere mai avuto alcun rapporto con il P.; inoltre l’utenza risultava essere stata inattiva dalle ore 21,58 del 30.1.2006 alle ore 17,10 dell’1.2.2006. La chiamata delle ore 16,37 del 30.1.2006 in entrata dall’utenza di Ma.Ma., poteva verosimilmente essere spiegata con il fatto che il Ma. era in contatto anche con altri sodali del P., tanto che era stato anch’egli condannato per l’associazione a delinquere, pertanto, ben poteva aver contattato altro complice che aveva in consegna il telefono del P..

Evidenziava, altresì, il tribunale che del tutto irrilevante doveva ritenersi la precedente archiviazione disposta dal Gip di Perugia in data 26.11.2009 atteso che la stessa si riferiva alla rapina avvenuta ad (OMISSIS) con riferimento ad altri indagati e non al P..

In ordine alla richiesta di retrodatazione della misura cautelare il tribunale affermava che i fatti cui si riferisce la prima ordinanza di custodia cautelare sono già stati giudicati nel giudizio conclusosi con sentenza di condanna, pertanto non ricorrono le condizioni di cui all’art. 297 c.p.p., comma 3. 2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, P.P., denunciando:

a) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c e comma 2 ter, non avendo il tribunale motivato in alcun modo in ordine alla nullità, eccepita con i motivi di riesame, dell’ordinanza con la quale è stata applicata la misura cautelare per difetto del contenuto prescritto dalla legge per quanto attiene alle gravità indiziaria e della valutazione degli elementi acquisiti nel procedimento a favore dell’indagato dai quali doveva ritenersi esclusa la presenza del P. nel luogo in cui si era verificata la rapina in (OMISSIS);

b) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 273 c.p.p.; il ricorrente contesta in primo luogo che la sussistenza della gravità indiziaria è stata tratta da circostanze già acquisite che avevano condotto all’archiviazione del procedimento in mancanza di elementi sopravvenuti; contesta, ancora, la valutazione meramente ipotetica del contenuto delle intercettazioni e la contraddittorietà di tale valutazione con le conclusioni cui il medesimo tribunale è pervenuto con l’ordinanza con la quale ha annullato la misura cautelare applicata al coindagato F. R.; contesta la valutazione e la motivazione del tribunale, affetta da manifesta illogicità e contraddizione, avuto riguardo all’alibi che è rappresentato da quanto emerge dai tabulati dell’utenza mobile del ricorrente assolutamente incompatibile con la presenza dello stesso il giorno 30.1.2006 nel luogo della rapina se valutato alla luce degli altri elementi acquisiti; censura, altresì, la svalutazione del tribunale delle dichiarazioni dei testimoni che hanno riconosciuto tra i rapinatori persone di etnia albanese;

e) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle ritenute esigenze cautelari avendo il tribunale omesso qualsivoglia motivazione ed in particolare non avendo tenuto conto che il P. è detenuto dal 21.7.2008 con riferimento ad altro procedimento;

d) violazione dell’art. 297 c.p.p., comma 3 con riferimento alla richiesta del ricorrente di retrodatazione dei termini della misura cautelare tenuto conto che al P. è stata applicata una precedente misura cautelare, eseguita il 21.7.2008, in relazione a fatti connessi e conoscibili al momento della emissione del decreto di giudizio abbreviato per detti fatti; contesta, in specie, che il tribunale ha affermato che nella specie non sussistono i presupposti per lì applicazione della disciplina dell’art. 297 c.p.p., in quanto la precedente ordinanza custodiale è relativa a fatti per i quali è già intervenuta sentenza di condanna, atteso che si tratta di sentenza non irrevocabile (cita sent. SU 2009).

Con memoria depositata il 30.3.2011 il ricorrente ha introdotto un motivo nuovo di ricorso con il quale, ribadita la censura in ordine alla valutazione operata dal tribunale del contenuto delle conversazioni intercettate del 16.6.2008 e del 3.3.2009, rileva che alla luce della trascrizione delle conversazioni (che allega), disposta su richiesta difensiva dal Gip con incidente probatorio, sono emerse difformità rilevanti ai fini della gravità indiziaria rispetto al testo contenuto nel c.d. brogliaccio, posto a fondamento della misura cautelare.

Motivi della decisione

1. E’ infondato. Il primo motivo per come articolato dal ricorrente.

Atteso, infatti, l’effetto interamente devolutivo che caratterizza il riesame delle ordinanze applicative di misure cautelari, deve ritenersi che il tribunale del riesame, cui è conferito il potere di annullare, riformare o confermare il provvedimento Impugnato anche per ragioni diverse da quelle in esso indicate, possa sanare, con la propria motivazione, le carenze argomentative di detto provvedimento, pur quando esse siano tali da dar luogo alle nullità, rilevabili d’ufficio, previste dall’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c bis), (Sez. 2, n. 6322, 21/11/2006, Montuori, rv. 235825; Sez. 1, n. 266 del 2008).

2. Anche le censure mosse con il secondo motivo del ricorso sono infondate. Le doglianze del ricorrente in ordine alla valutazione della sussistenza dei gravi indizi peccano in gran parte per genericità e si risolvono in questioni di mero fatto riservate alla valutazione di merito.

Nel provvedimento impugnato la gravità degli indizi di colpevolezza viene desunta da una pluralità di elementi di fatto: dal riconoscimento effettuato dal testimone B. che indicava il P. come il soggetto che era seduto sul sedile posteriore dell’auto Lancia Thema che aveva il finestrino posteriore sinistro rotto dal quale sporgeva la canna lunga di un arma, verosimilmente kalashnikov; dalla circostanza che alla luce della descrizione di più testimoni il conducente dell’auto veniva identificato in C. I., autore anche di altre rapine, che veniva accertato essere in contatto con altri soggetti condannati per il reato associativo ed In possesso del numero di utenza mobile in uso al P. il quale aveva tenuto, altresì, contatti con la sorella del C. con la quale parlava di fatti relativi all’omicidio del C.; dalle circostanza accertata che dopo la rapina venivano abbandonate le vetture utilizzate, tra le quali la Lancia Thema, ed i malviventi si impossessavano di altre due auto, Fiat uno, che successivamente abbandonavano in fondo ad una scarpata presso la quale veniva rinvenuto un mozzicone di sigaretta sul quale venivano rinvenute tracce biologiche del P.; dal contenuto delle conversazioni captate a bordo dell’auto del P. il 10.1.2008, il 16.6.2008 ed il 21.7.2008 e quella del 28.5.2006 sull’utenza del P. nelle quali si commenta la rapina del (OMISSIS) e l’omicidio del carabiniere F., nonchè, dalla conversazione captata in carcere il 3.3.2009 nella quale il P. riferisce al suo interlocutore di aver partecipato a quattro rapine e quella al supermercato Pam era la quarta; dalle dichiarazioni del testimone M.G.M. che ha confermato che nel corso della conversazione del 16.6.2008 il P. gli aveva riferito dell’omicidio del carabiniere.

Quanto alla circostanza che dall’esame del tabulato telefonico del P. del giorno 30.1.2006 risultava che il telefono aveva agganciato celle di luoghi diversi da (OMISSIS), il tribunale evidenziava che, alla luce delle analitiche indagini svolte sul punto, era emerso che il telefono non era stato usato dal P. perchè venivano contattate utenze di soggetti che, per come accertato, non risultavano avere mai avuto alcun rapporto con il P.; inoltre l’utenza risultava essere stata inattiva dalle ore 21,58 del 30.1.2006 alle ore 17,10 dell’1.2.2006. La chiamata delle ore 16,37 del 30.1.2006 in entrata dall’utenza di Ma.Ma., poteva verosimilmente essere spiegata con il fatto che il Ma. era in contatto anche con altri sodali del P., tanto che era stato anch’egli condannato per l’associazione a delinquere, pertanto, ben poteva aver contattato altro complice che aveva in consegna il telefono del P..

La doglianza del ricorrente relativa alla mancata valutazione dell’archiviazione è assolutamente generica e, comunque, il tribunale ha rilevato che non riguardava il P..

Lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato, quindi, su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità di P.P. in ordine ai fatti contestati. La motivazione dell’ordinanza impugnata supera, pertanto, il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall’art. 273 per l’emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito; così che è preclusa in questa sede una rilettura o una valutazione alternativa in senso più favorevole alle tesi prospettate dal ricorrente in parte non ancorate alle emergenze processuali.

3. Quanto alla denunciata violazione dell’art. 297 c.p.p., comma 3 al di là dell’affermazione del tribunale, la censura deve ritenersi inammissibile atteso che il ricorrente non ha indicato i presupposti necessari perchè si possa applicare la disciplina della c.d. retrodatazione prevista dalla norma richiamata, in specie, avuto riguardo alle ragioni di connessione ed alla sussistenza della desumibilità dagli atti della precedente misura gli elementi di fatto posti a fondamento della seconda.

4. Inammissibili sono, altresì, i rilievi dedotti con i motivi nuovi in relazione al contenuto delle conversazioni intercettate del 16.6.2008 e del 3.3.2009, alla luce della trascrizione delle conversazioni (che allega), disposta su richiesta difensiva dal Gip con incidente probatorio.

Invero, anche a voler ritenere che si tratta di censure ammissibili in quanto a sostegno del ricorso per cassazione in materia cautelare, tuttavia, la facoltà di enunciare "motivi nuovi" in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 311 c.p.p., comma 4 deve esercitarsi nei limiti della situazione di fatto presa in esame dal giudice a quo, essendo diversa la nozione di "motivi nuovi" da quella di "fatti nuovi", che non possono mai essere dedotti per la prima volta in cassazione (Sez. 6, n. 2797, 04/07/1995, Lo Castro, rv. 202639).

Nella specie si tratterebbe di elementi emersi nel procedimento successivamente al giudizio di riesame.

Peraltro, le difformità dedotte non appaiono decisive ictu oculi atteso che il contenuto delle conversazioni in oggetto è stato valutato in uno con numerose altre circostanze indizianti. In particolare, quanto alla conversazione del 16.6.2008 nell’ordinanza si sottolinea che il contenuto della conversazione (il riferimento all’omicidio del carabiniere) era stato confermato dal testimone M. (p.16).

5. E’ fondata, invece, la doglianza relativa alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari attesa la totale assenza di motivazione del provvedimento impugnato, pur in presenza di censure sul punto che imponevano la valutazione, anche sintetica, indipendentemente dalla eventuale ritenuta presunzione di pericolosità.

Si impone, conseguentemente, l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari con il rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Perugia.

Il ricorso deve, invece, essere rigettato nel resto.

La Cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Perugia.

Rigetta nel resto il ricorso.

Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-04-2011) 29-09-2011, n. 35286

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Svolgimento del processo

che il procuratore generale presso la Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 14 dicembre 2009 dal Tribunale di Tivoli, che ex art. 444 c.p.p. aveva disposto, su concorde richiesta delle parti, l’applicazione della pena finale di Euro 6.266,00 di ammenda (previa conversione della pena detentiva di giorni sei di arresto) nei confronti di G. O., per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) ed altro, chiedendone l’annullamento per la violazione dell’art. 445 c.p.p., in relazione al D.P.R. n. 380, art. 31, comma 9 e mancanza di motivazione, in quanto il giudice avrebbe omesso, senza fornire neppure alcuna motivazione, di ordinare la demolizione delle opere abusive.

Motivi della decisione

che l’ordine di demolizione, di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9 è sanzione sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio, caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell’organo istituzionale al quale il relativo esercizio è attribuito (cfr.

Cass., Sez. Unite, 24/7/1996, P.M. in proc. Monterisi, Rv. 205336) ed il giudice la deve disporre anche nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti;

che alla sentenza di patteggiamento conseguono tutti gli effetti di una sentenza di condanna, ad eccezione di quelli espressamente indicati dall’art. 445 c.p.p., comma 1, fra i quali non è compresa la sanzione in oggetto (in quanto non si tratta di pena accessoria, nè di misura di sicurezza) e nessuna rilevanza può poi essere attribuita al fatto che l’ordine stesso non abbia formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti, in quanto per il giudice l’ordine di demolizione è un atto dovuto, non suscettibile di valutazioni discrezionali e sottratto alla disponibilità delle parti, e l’imputato ne deve tenere comunque conto nell’operare la scelta del patteggiamento (vedi, tra le altre, Sez. 3, n. 9891 del 5/3/2009, Brandi, n. 24087 del 13/6/2008, Cadoppoli, Rv. 240539 e n. 7617 del 3/7/2000, n. 7617, Pusateri);

che pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. l), limitatamente all’omesso ordine di demolizione delle opere abusive, poichè questa Corte può riparare all’omissione di cui trattasi, emettendo direttamente il provvedimento dovuto, obbligatorio ex lege ed estraneo alla discrezionalità del giudice di merito (da ultimo Sez. 3, n. 16390 del 27/4/2010, P.G. in proc. Costi, Rv. 246769).

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’omesso ordine di demolizione, ordine che impartisce.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 14-11-2011, n. 8778

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso parte ricorrente espone quanto segue:

1) che egli lavora alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria;

2) che, con sentenza n. 12009 del 2008, il T.a.r. del Lazio accoglieva il ricorso proposto da numerosi ricorrenti, tra cui lo stesso, per vedersi riconoscere il diritto ad ottenere il computo delle due ore settimanali di servizio obbligatorio a fini di tredicesima mensilità, nonché ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico e di quello di buonuscita, con relativa condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto; in particolare, il T.a.r. accoglieva in parte la pretesa dei ricorrenti, riconoscendo il loro diritto ad ottenere il computo, nella base pensionabile e nella base di calcolo della buonuscita delle due ore di servizio straordinario obbligatorio, a decorrere dal 31 dicembre 1995.

Espone, altresì, di avere notificato nel secondo semestre del 2010, come risultante in atti, apposita diffida affinché l’Amministrazione eseguisse la sentenza in epigrafe, passata in giudicato, per effetto del decorso dei termini di impugnazione previsti per legge senza che la parte soccombente proponesse appello.

Conclude, chiedendo, pertanto, che sia dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione della Giustizia di portare ad esecuzione la prefata sentenza e che sia eventualmente nominato un commissario ad acta, come per legge.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato.

Nella camera di consiglio del 3 febbraio 2011, è stato disposto un rinvio per consentire al ricorrente di depositare puntuale documentazione che rendesse possibile al T.a.r. di accertarne la precipua posizione.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione nella camera di consiglio del 20 ottobre 2011, nella quale il Collegio ha ritenuto inammissibile la richiesta di parte ricorrente, per le ragioni nel prosieguo indicate.

Deve considerarsi, infatti, che l’esponente aziona la pretesa a conseguire l’esecuzione della sentenza in epigrafe, in base alla quale è stato riconosciuto il diritto ad ottenere la determinazione della base pensionabile e della base di calcolo dell’indennità di buonuscita, ricomprendendovi anche le due ore di lavoro obbligatorie e settimanali già previste dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, a decorrere dal 31 dicembre 1995, pur essendo ancora in servizio.

Al riguardo, è dunque da rilevare che, ancorché la sentenza possa essere considerata quanto meno esecutiva, non avendo parte ricorrente prodotto certificato di non interposto appello, mentre l’art. 114, comma 2 del Codice di rito prescrive che l’attore debba produrre in giudizio anche l’eventuale prova del passaggio in giudicato, la situazione di cui sopra rende la domanda di esecuzione inammissibile, atteso che, a fronte del riconoscimento del diritto ad ottenere il beneficio di che trattasi recato dalla sentenza in epigrafe, la relativa condanna dell’Amministrazione alla corretta determinazione delle sopra cennate basi di calcolo ai fini della pensione e dell’indennità di buonuscita potrà avere attuazione solo quando gli interessati, tra cui l’esponente, lo matureranno, e cioè al momento del collocamento in quiescenza, secondo quanto pure specificato dall’art. 4, comma 4, del menzionato d.P.R. n. 395/1995, sulla base del quale la pretesa è stata riconosciuta dal T.a.r..

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Per le suindicate considerazioni il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

In considerazione della peculiarità del giudizio di ottemperanza all’esame della sezione, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, dei diritti e degli onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione I quater, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

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