Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-02-2011, n. 4672 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.F., dipendente dell’Amministrazione finanziaria, chiese e ottenne dal Tribunale di Campobasso, nei confronti dell’Agenzia del territorio, decreto ingiuntivo relativo alle somme trattenutegli in busta paga a titolo di contributi previdenziali in pendenza della sospensione del loro versamento per effetto della normativa emergenziale successiva al sisma che aveva colpito il Molise nell’anno 2002 (OPCM n. 3253/2002 e successive ordinanze di integrazione e proroga). Il Tribunale di Campobasso rigettò l’opposizione svolta dalla parte ingiunta (la quale aveva sostenuto l’applicabilità della normativa di riferimento ai soli datori di lavoro privati) e la Corte d’Appello di Campobasso, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettò l’impugnazione proposta dall’Amministrazione, osservando, in particolare, che:

doveva ritenersi l’applicabilità della disposta sospensione del versamento dei contributi anche per la categoria dei lavoratori pubblici, siccome essi pure colpiti dal disagio conseguente agli eventi sismici;

– a non diversa soluzione conduceva la norma di cui al D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, di interpretazione autentica della L. n. 225 del 1992 in quanto: a) l’OPCM n. 3253/2002 era stata emanata anche in base al D.L. n. 245 del 2002, convertito in L. n. 286 del 2002, non oggetto di interpretazione autentica; b) la norma interpretativa non aveva preso in considerazione il diritto alla sospensione per i dipendenti, avendo disciplinato soltanto il diritto alla sospensione per i datori di lavoro.

Avverso tale sentenza l’Agenzia del territorio ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. L’intimata parte privata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 7 OPCM n. 3253/2002, perchè operante soltanto per i datori di lavoro del settore privato, sia per il riferimento della sospensione ai "versamenti", fase conclusiva del ciclo di spesa successiva alla trattenuta in busta paga della quota a carico dei lavoratori; sia per i richiami testuali ai "soggetti residenti" o "aventi sede legale". riferibili al concetto aziendalistico di sede operativa; sia in considerazione della ratio del provvedimento, finalizzato alla liberazione di risorse da sfruttare per la produzione di beni e servizi e non all’incremento della retribuzione dei dipendenti pubblici.

Con il secondo motivo è denunciata violazione del D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, assumendosene la riferibilità anche alla ridetta OPCM n. 3253/2002, siccome emessa ai sensi della L. n. 225 del 1992, art. 5, in linea con quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 325/2008. 2. I due motivi, che si trattano congiuntamente per l’evidente connessione, sono fondati.

La L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5, comma 2, prevede che "Per l’attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1 deliberazione dello stato di emergenza, si provvede … anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico".

Il D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, stabilisce che "La L. 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile".

L’OPCM n. 3253/2002, all’art. 7, comma 1, stabilisce che "Nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa alla data degli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 nel territorio di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 e dell’8 novembre 2002, sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonchè di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l’effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra"; i suddetti termini sono stati poi prorogati dalle OOPCM nn. 3279/2003, 3300/2003 e 3308/2003.

La ridetta OPCM n. 3253/2002 fa espresso e prioritario riferimento alla L. n. 225 del 1992 ("vista la L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5"); nel preambolo viene altresì richiamato anche il D.L. n. 245 del 2002, con significativo riferimento, "in particolare" all’art. 2, comma 2, "con il quale si rinvia la disciplina e la definizione delle modalità degli interventi di emergenza ad ordinanze di protezione civile".

Pertanto deve convenirsi che anche l’OPCM n. 3253/2002 rientra fra le ordinanze di protezione civile contemplate dal D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006.

Ne discende l’applicabilità della norma in questione alla disposizione di cui al ricordato art. 7 dell’Ordinanza in parola e la nessuna incidenza del rilievo secondo cui l’Ordinanza medesima era stata emanata anche in base al D.L. n. 245 del 2002.

Il D.L. n. 263 del 2006, predetto art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, è norma di interpretazione autentica, secondo quanto esplicitato dal dato testuale e, come tale, di portata retroattiva.

Deve al contempo escludersi una sua efficacia soltanto innovativa rispetto al contenuto precettivo dell’art. 7, poichè l’interpretazione autenticamente affermata rientra fra quelle possibili della norma in esame, alla luce in particolare del riferimento testuale ai "versamenti" – ossia agli adempimenti dell’obbligo previdenziale riservati alla parte datoriale e successivi alla trattenuta delle quote a carico dei lavoratori – e alla rado della disposizione, individuabile nell’intento di favorire la liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali. la norma di interpretazione autentica è stata inoltre ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale (cfr Corte Cost., sentenza n. 325/2008), la quale ha rilevato che corrisponde ad un principio di non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore la scelta di limitare il beneficio della sospensione del versamento contributivo ai soli datori di lavoro del settore privato. posto che questi ultimi, a differenza delle amministrazioni pubbliche, spesso non dispongono di sufficienti risorse e di idonea capacità organizzativa per fronteggiare in modo adeguato emergenze come quelle originate dall’evento sismico, e che neppure sussiste un’ingiustificata disparità di trattamento, perchè eventuali agevolazioni previste per i datori di lavoro privati ben possono, non irragionevolmente, non essere estese anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, stante la non omogeneità dei due termini che vengono presi a paragone.

3. Atteso pertanto che l’art. 7, comma 1, OPCM n. 3253/2002, va interpretato alla stregua del disposto del D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006 e, pertanto, come riferibile soltanto ai datori di lavoro privati, deve accogliersi il ricorso.

4. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e, non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nei merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda azionata.

5. Le incertezze ermeneutiche relative alla portata della normativa di riferimento, che hanno condotto all’adozione di un’interpretazione autentica, consigliano la compensazione delle spese relative all’intero processo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda; spese dell’intero processo compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-01-2011) 14-02-2011, n. 5572

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Svolgimento del processo

1. La difesa di S.P. propone ricorso avverso la sentenza del 13/11/2008 della Corte d’Appello di Napoli, sezione minorenni, con la quale è stata confermata la sua condanna, disposta in primo grado, per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale.

Si lamenta nell’impugnazione violazione della legge penale, escludendo l’assenza degli elementi costitutivi della violenza e minaccia del reato contestato, e qualificando la condotta tenuta come rientrante nella fattispecie di cui all’art. 650 c.p. fondata sul presupposto di fatto che nel concreto sia stato posto in essere solo un comportamento passivo e non attivo di aggressione, finalizzato ad evitare l’intervento degli agenti. Dalla condotta tenuta si desume altresì l’assenza di volontà di contrapposizione agli agenti da parte del S., che consente di escludere anche l’elemento soggettivo del reato.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato, poichè l’esame degli atti ha permesso di identificare la condotta tenuta dall’imputato il quale, per sottrarsi al controllo, è fuggito a bordo del suo mezzo, affrontando contromano una strada stretta dei quartieri spagnoli di Napoli in orario in cui risulta accertata la presenza di terzi estranei che popolavano il luogo, compiendo manovre pericolose, zigzagando, pur nello spazio limitato a disposizione, così costringendo le forze dell’ordine a manovre azzardate e di fatto realizzando una condotta idonea a porre in pericolo la pubblica incolumità e volta a creare una coartazione psicologica indiretta dei pubblici ufficiali, attività che, per costante giurisprudenza è ritenuta integrante il delitto contestato.

E’ noto infatti che rimangono al di fuori della fattispecie contestata soltanto quelle condotte che si sostanziano in comportamenti inerti di mera disobbedienza o resistenza passiva (Cass. Pen. Sez, 6, n. 37352 del 05/06/2008 imp. Parisi, Rv. 241187) tra le quali non può certo annoverarsi il comportamento attivamente realizzato da S. nelle condizioni di fatto descritte.

Proprio la particolarità e non casualità della condotta descritta è pienamente dimostrativa del reato di resistenza, non risultando che l’insieme delle trasgressioni realizzate potesse essere diversamente giustificato, osservazione che supera i dubbi affacciati dal ricorrente sull’elemento soggettivo del reato.

In ragione di ciò, assente il vizio lamentato, che viene esposto prescindendo dalle argomentazioni poste a base della sentenza d’appello in argomento, non può che giungersi al rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-02-2011) 02-03-2011, n. 8402 Bancarotta fraudolenta

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Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Genova, dichiarata la prescrizione di alcuni addebiti di natura penal – fallimentare ed esclusa la rilevanza ad ulteriori accuse, confermava con Sentenza 5.11.2009, la condanna inflitta a C.F. dal Tribunale di La Spezia dell’1.4.2005, quale responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale conseguente al fallimento (dichiarato il (OMISSIS)) di Srl. TRAS.FER.MAR, di cui egli era amministratore unico.

L’addebito riguarda parecchi movimenti in uscita, per contanti, dalla società ed accreditati al c/c personale del prevenuto occorsi negli anni 1990 e 1991.

Il ricorso della difesa dell’imputato si articola sui seguenti motivi:

– carenza ed illogicità della motivazione quanto alla proponibilità giuridica della nozione di distrazione, nel caso in cui l’importo estromesso dal patrimonio della società fallita, vi rientri prima della dichiarazione di fallimento;

– carenza della motivazione quanto all’elemento soggettivo del reato non essendo stata dimostrata la consapevolezza dello stato di dissesto della società in capo all’imputato e della possibile lesione agli interessi creditori soprattutto se considerati nell’ottica di un loro rientro subitaneo;

– mancata assunzione di prova decisiva consistita nella perizia contabile, essendo la CT. del PM. – mai escusso nel contraddittorio delle parti – pertinente ad un procedimento di cui è stata dichiarata la nullità ed avendo il giudice rigettato l’istanza di integrazione;

– illogicità della motivazione nel rigetto del riconoscimento delle richieste attenuanti generiche.
Motivi della decisione

Il primo motivo è fondato.

Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta, il pregiudizio ai creditori deve sussistere al momento della dichiarazione giudiziale di fallimento, non già al momento della commissione dell’atto antidoveroso; di conseguenza, non è configurabile alcun illecito, laddove la capacità pregiudizievole della condotta del soggetto attivo sia stata eliminata prima dall’apertura della procedura, non essendovi nessun potenziale danno per i creditori (Cass. pen., sez. 5^, 26 gennaio 2006, Arcari). E, non può integrare fatto punibile come bancarotta per distrazione un comportamento, pure doloso o assertivamente fraudolento, la cui portata pregiudizievole risulti annullata per effetto di un atto o di un’attività di segno inverso, capace di reintegrare il patrimonio della fallita prima della soglia cronologica costituita dall’apertura della procedura o, quantomeno, prima dell’insorgenza della situazione di dissesto produttiva del fallimento (Cass. pen., sez. 5^, 21 settembre 2007, Spitoni).

Queste considerazioni risultano formulate con il gravame di appello e fatte proprie dalla consulenza di parte, argomentata sulla base del libro giornale, citata dalla stessa sentenza (pag. 7/8).

Al proposito, la decisione appare priva di sostanziale argomentazione poichè, nel trascurare l’eccezione difensiva, omette di spiegare perchè le scritture del libro giornale non siano da ritenere attendibili ed utili alla ricostruzione dei movimenti economici. Essa si limita ad affermare apoditticamente che l’attendibilità del documento indicato dal CT. di parte è nulla, ma per ragioni che non risultano, contrariamente a quanto osservato, esplicitate).

Tace, ancora, la pronuncia sulla circostanza se i conti fiscalmente riservati siano di poi confluiti nell’economia ufficiale della procedura concorsuale, profilo decisivo per valutare l’effettiva sottrazione di ricchezza alle pretese creditorie (mentre agli effetti fallimentari non assume interesse l’area di affluenza della ricchezza precedentemente distratta, non palesando responsabilità se non di tipo fiscale).

In sostanza, pur avendo rigettato l’istanza istruttoria di un approfondimento del dato di causa, per nulla evidente, non fornisce ragguaglio tranquillante per giustificare l’assunto di condanna.

La Corte di rinvio dovrà soffermarsi sull’effettivo rientro del denaro fuoriuscito dalla società, sia per quanto attiene all’esercizio 1990 sia a quello successivo, nonchè dovrà precisare la tempistica della restituzione delle somme.

La decisione sul primo motivo assorbe in sè ogni interesse per i successivi profili di censura.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della corte d’Appello di Genova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 11-03-2011, n. 389 Atti amministrativi

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Svolgimento del processo

La società ricorrente impugna la delibera del 28. 6. 2000 n. 7/193 con cui la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il Piano territoriale di coordinamento del parco del Mincio, delibera che ritiene lesiva nella parte in cui impone vincoli all’area di proprietà sita in Marmirolo su cui la stessa esercita attività di lavorazione inerti.

In particolare, l’area di Marmirolo viene indicata come zona di recupero ambientale.

I motivi che sostengono il ricorso sono i seguenti:

1. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 19 l.r. 86/93 in quanto l’iter di approvazione del piano non si sarebbe concluso nel termine legale di 270 gg. (nel caso di specie, ci sono voluti nove anni);

2. il provvedimento sarebbe illegittimo per ulteriore violazione dell’art. 19 l.r. 86/93, che prevede che la giunta regionale verifichi la coerenza della proposta di piano rispetto ai propri indirizzi, mentre nel caso in esame la Regione avrebbe stravolto il piano e così facendo avrebbe di fatto sostituito il piano proposto dall’ente gestore con un altro;

3. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione degli artt. 17 e 19 l.r. 86/93 perché il piano del parco non sarebbe supportato da alcuna relazione esplicativa;

4. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione degll’art. 2 l. 394/91, degli artt. 1, 16, 16ter e 17 l.r. 86/83, norme dalle quali si desumerebbe chiaramente che i parchi naturali regionali devono essere insediati in zone di valore naturalistico ed ambientale, laddove le aree della ricorrente – in quanto adibite da decenni all’attività di cava -avrebbero perso qualsiasi pregio ambientale.

Si costituiva in giudizio la Regione Lombardia, che deduceva l’inammissibilità (per carenza di interesse, in quanto la ricorrente non spiega cosa le venga impedito dall’approvazione del piano del parco che comunque prevede la continuazione delle attività in essere) del ricorso, e comunque l’infondatezza dei relativi motivi.

Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 23. 2. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

I. Il ricorso, pur ammissibile (nel corso dell’approvazione del piano l’amministrazione è venuta incontro alle esigenze di imprese quale quella che esercita la ricorrente, modificando l’art. 38 delle n.t.a. del piano e consentendo la continuazione delle attività preesistenti nonostante che le stesse siano fortemente impattanti sul piano ambientale; ciò non toglie, peraltro, che – pur consentendo la continuazione delle attività esistenti – il piano abbia previsto un regime vincolistico delle aree, che vieta modificazioni peggiorative dello status quo e contro cui è legittimo insorgere), è infondato nel merito.

II. Nel primo motivo di ricorso si deduce che il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 19 l.r. 86/93 in quanto l’iter di approvazione del piano non si sarebbe concluso nel termine legale di 270 gg. (nel caso di specie, ci sono voluti nove anni).

Anche a prescindere dalla deduzioni svolte dalla difesa della Regione che sostiene che il piano in realtà sarebbe tempestivo perché la procedura di approvazione sarebbe stata novellata dalla l.r. 11/00, il motivo è comunque infondato.

La censura è infondata, in quanto premesso in via generale che "il termine di conclusione del procedimento non appare assistito, nella normalità dei casi, da alcuna previsione di perentorietà; ne consegue che l’amministrazione legittimamente può concludere il procedimento successivamente alla scadenza del relativo termine" (Tar Liguria, sez. II, 21 febbraio 2005, n. 270), nel caso di specie va, peraltro, anche evidenziato che, come esattamente rilevato in giurisprudenza, "la violazione del termine finale di adozione dell’atto conclusivo di un procedimento determina un vizio dell’atto stesso quando produca una lesione specifica della posizione dell’interessato strettamente dipendente dal momento di adozione dell’atto, cioè dall’illegittimo trascorrere del tempo rispetto alla scadenza del termine legale" (Tar Liguria, sez. I, 7 aprile 2006, n. 349; nello stesso senso Tar Piemonte, sez. II, 14 settembre 2005, n. 2830, secondo cui "il mancato rispetto del termine per la conclusione del procedimento costituisce causa di illegittimità del relativo provvedimento soltanto quando produca una lesione specifica della posizione dell’interessato strettamente dipendente dal momento dell’adozione dell’atto, come nell’ipotesi in cui nelle more della scadenza del termine cambi la normativa di riferimento in senso sfavorevole per il soggetto istante, e non nel caso in cui da essa non derivi alcun pregiudizio diretto alla posizione giuridica di quest’ultimo").

Nel caso in esame, il ricorrente non si lamenta del ritardo nell’emanazione del provvedimento (ritardo che rispetto alla sua posizione è del tutto neutro, ed anzi in qualche modo lo ha avvantaggiato ritardando l’imposizione del regime vincolistico) ma del contenuto del provvedimento, su cui il mancato rispetto del termine non incide in alcun modo.

Ne consegue che la censura deve ritenersi infondata.

III. Nel secondo motivo di ricorso si deduce che il provvedimento sarebbe illegittimo per ulteriore violazione dell’art. 19 l.r. 86/93, che prevede che la Giunta regionale verifichi la coerenza della proposta di piano rispetto ai propri indirizzi, mentre nel caso in esame la Regione avrebbe stravolto il piano e, così facendo, avrebbe di fatto sostituito il piano proposto dall’ente gestore con un altro.

La difesa della Regione sostiene che il piano non è stato stravolto, ma adeguato alla realtà dell’anno in cui è stato approvato in via definitiva il progetto.

La censura è infondata.

La norma attributiva di potere, che è l’art. l’art. 19 co. 2 l.r. 86/93, prevede che "entro centoventi giorni dal ricevimento, la Giunta regionale verifica la proposta rispetto ai propri indirizzi ed alle disposizioni di legge in materia, determina le modifiche necessarie anche in relazione alle osservazioni ed alle controdeduzioni pervenute e procede all’approvazione del piano territoriale di coordinamento o della relativa variante con propria deliberazione soggetta a pubblicazione".

Sono tre i poteri attribuiti alla Regione dalla disposizione in esame: "verifica", "determina le modifiche", "procede all’approvazione". Quindi, il potere di modificare il piano d’ufficio è previsto normativamente.

Sostenere che la Regione ha modificato troppo, e quindi ha stravolto (e quindi, stravolgendo, ha violato la norma, perché ha scritto di fatto il piano in prima persona, anziché limitarsi ad emendare il piano di un altro soggetto pubblico), è dissertazione di filosofia. Ciò che rileva ai fini della individuazione di una violazione di legge è che la norma attribuisce effettivamente alla Regione il potere di modificare la proposta di piano, e la Regione quindi, nell’introdurre modifiche d’ufficio al piano, ha esercitato un potere previsto dalla norma attributiva dello stesso.

IV. Nel terzo motivo di ricorso si deduce che il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione degli artt. 17 e 19 l.r. 86/93 perché il piano del parco non sarebbe supportato da alcuna relazione esplicativa.

In realtà, anche ammesso che la mancanza di relazione possa connotare in qualche modo di illegittimità il provvedimento impugnato, una relazione istruttoria esiste ed è stata allegata alla deliberazione 7. 11. 1997, non occorreva ripeterla nelle fasi successive del procedimento. La ricorrente quindi ha avuto modo di conoscere le motivazioni che hanno indotto l’amministrazione a ricomprendere l’area in esame nel parco.

E ciò anche a prescindere dalla circostanza che la difesa della Regione rileva correttamente che si tratta pur sempre di un atto generale, che – in quanto tale – è onerato di un obbligo di motivazione diverso da quello degli atti amministrativi comuni.

V. Nel quarto ed ultimo motivo di ricorso si deduce che il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 2 l. 394/91, degli artt. 1, 16, 16ter e 17 l.r. 86/83, norme dalle quali si desume chiaramente che i parchi naturali regionali devono essere insediati in zone di valore naturalistico ed ambientale, laddove le aree della ricorrente – in quanto adibite da decenni all’attività di cava – hanno perso qualsiasi pregio ambientale.

Il motivo è completamente infondato.

La difesa della Regione rileva che sia l’art. 2 l. 394/1 sia l’art. 1 l.r. 86/83 hanno come loro fine anche promuovere il territorio degradato. E l’argomento è corretto anche per motivi di carattere logico, ed a prescindere dallo stretto dato normativo, in quanto – come precisato anche di recente dalla giurisprudenza amministrativa – "la qualificazione di rilevanza paesaggisticoambientale di un sito non è determinata dal suo grado d’inquinamento – ché, allora, in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela – ne consegue che l’imposizione del relativo vincolo serve piuttosto a prevenire l’aggravamento della situazione ed a perseguirne il possibile recupero" (CdS, VI, 2377/2010; conforme CdS, V, 1761/2000).

VI. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA la ricorrente al pagamento in favore della Regione Lombardia delle spese di lite, che determina in euro 3.000, oltre i.v.a. e c.p.a. (se dovuti).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.