T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 24-01-2011, n. 162 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 23.12.2010, l’esponente ha depositato una nota nella quale evidenzia di aderire alla dichiarazione del Comune di Milano dell’11.10.2010, secondo la quale è venuto meno ogni interesse alla decisione della causa;

non resta pertanto al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del presente ricorso in ogni sua domanda;

le spese possono essere compensate, atteso l’accordo in tale senso fra le parti, come evidenziato nel corso dell’udienza pubblica del 13.1.2011.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 25-03-2011, n. 6948 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

1. – Con decreto del 26 novembre 2008, la Corte d’Appello di Napoli ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da A.A. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, promosso dall’ A. nei confronti della Gestione Governativa della Circumvesuviana per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata fruizione del riposo compensativo.

Premesso che il giudizio, iniziato nell’anno 2000, era stato definito con sentenza del 28 dicembre 2006, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ne ha determinato in tre anni la durata ragionevole, avuto riguardo alla materia trattata ed alle questioni sottoposte all’esame del giudice, e, tenuto conto della natura della controversia, della complessità del caso e del patema d’animo sofferto dal ricorrente, ha liquidato equitativamente il danno non patrimoniale in Euro 3.416.00, corrispondenti ad Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo, negando invece il riconoscimento di un bonus aggiuntivo, in relazione alla non particolare importanza del giudizio.

2. – Avverso il predetto decreto l’ A. propone ricorso per cassazione, articolato in sette motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese.
Motivi della decisione

1. – Con i primi tre motivi d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 e dell’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha riconosciuto l’indennizzo soltanto per il periodo di tempo eccedente la ragionevole durata del processo, anzichè per l’intera durata del giudizio presupposto, astenendosi dal disapplicare le norme interne contrastanti con la Convenzione e contravvenendo ai principi enunciali dalla Corte EDU. 1.1. – I motivi sono infondati.

Ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), infatti, l’indennizzo per la violazione del termine di ragionevole durata del processo non dev’essere correlato alla durata dell’intero processo, ma al solo segmento temporale eccedente la durata ragionevole della vicenda processuale presupposta, che risulti in punto di fatto ingiustificato o irragionevole. Tale criterio di calcolo appare non solo conforme al principio enunciato dall’art. 111 Cost., il quale prevede che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza, ma, come riconosciuto dalla stessa Corte EDU nella sentenza 27 marzo 2003, resa sul ricorso n. 36813/97, non si pone neppure in contrasto con l’art. 6, par. 1, della CEDU, in quanto non esclude la complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto in questione (cfr. Cass., Sez. 1^, 23 novembre 2010, n. 23654; 14 febbraio 2008, n. 3716).

2. – Sono parimenti infondati il quarto ed il quinto motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso, rilevando che la Corte d’Appello ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda di riconoscimento del bonus di Euro 2.000,00 dovuto in relazione alla natura del giudizio presupposto, avente ad oggetto un credito retributivo, senza fornire alcuna motivazione.

2.1. L’inclusione delle cause di lavoro e di quelle previdenziali nel novero di quelle per le quali la Corte EDU ha ritenuto che la violazione del termine di ragionevole durata possa giustificare il riconoscimento di un importo forfetario aggiuntivo, in ragione della particolare importanza della controversia, non significa infatti che dette cause debbano necessariamente considerarsi particolarmente importanti, con la conseguente automatica liquidazione del predetto maggior indennizzo. Ne consegue da un lato che il giudice di merito può tener conto della particolare incidenza del ritardo sulla situazione delle parti, che la natura della controversia comporta, nell’ambito della valutazione concernente la liquidazione del danno, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione al riguardo, nel senso che il mancato riconoscimento del maggior indennizzo si traduce nell’implicita esclusione della particolare rilevanza della controversia (cfr. Cass., Sez. 1^, 3 dicembre 2009, n. 25446; 29 luglio 2009, n. 17684); dall’altro che, ove sia stato negato il riconoscimento di tale pregiudizio, la critica della decisione sul punto non può fondarsi sulla mera affermazione che il bonus in questione spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte nel giudizio di merito, che nella specie non sono state in alcun modo richiamate (cfr. Cass., Sez., 1^, 28 gennaio 2010, n. 1893; 28 ottobre 2009, n. 22869).

3. Sono invece inammissibili, per difetto di autosufficienza, il sesto ed il settimo motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24 e dell’art. 91 cod. proc. civ., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un l’atto controverso, osservando che, nella liquidazione delle spese processuali, la Corte d’Appello si è discostata dalla nota specifica da lui depositata, senza fornire alcuna motivazione.

3.1. – Il ricorrente, infatti, pur dolendosi del mancato riconoscimento delle prestazioni indicate nella nota specifica asseritamente depositata nel giudizio dinanzi alla Corte d’Appello, si è astenuto dal riportarne il contenuto nel ricorso, limitandosi ad includervi alcune tabelle estratte dalla tariffa professionale, la cui trascrizione non appare sufficiente a consentire a questa Corte la necessaria verifica in ordine alla denunciata violazione, in mancanza di una specifica indicazione delle voci e degl’importi di cui si contesta l’omessa liquidazione (cfr. Cass., Sez. 3^, 19 aprile 2006, n. 9082; Cass., Sez. 1^, 16 marzo 2000, n. 3040).

4. – Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione del Ministero.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-04-2011, n. 9292 Appello

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Svolgimento del processo

1. In accoglimento del ricorso dell’I.N.P.S. il Pretore di Genova, in funzione di giudice del lavoro, emetteva decreto ingiuntivo 27 novembre 1998 n. 1576, immediatamente esecutivo, nei confronti di G.M., titolare dell’Autoscuola MEMI, per il pagamento della somma complessiva di L. 237.316.000, a titolo di contributi assicurativi obbligatori asseritamente omessi nel periodo dall’1.3.1981 a 31.10.1994 e relative sanzioni civili.

Il G. proponeva opposizione, chiedendo che l’adito Pretore – previa la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo – ne dichiarasse la l’illegittimità disponendone la revoca per una pluralità di motivi.

L’I.N.P.S. si costituiva tempestivamente in giudizio, chiedendo il rigetto dell’avversa opposizione e l’integrale conferma dell’opposto decreto ingiuntivo.

Il Giudice di prime cure – diventato, dal 2.6.1999, giudice monocratico del Tribunale – all’udienza del 4.5.2004, pronunziava, nel dispositivo, sentenza non definitiva n. 1045 (la cui motivazione era poi depositata l’8.9.2004), con la quale revocava l’opposto decreto ingiuntivo e, in parziale accoglimento delle eccezioni formulate dall’opponente, dichiarava la prescrizione estintiva quinquennale dei pretesi crediti dell’Istituto, relativi al periodo fino al 31.12.1990, nonchè l’avvenuta estinzione di quelli riguardanti l’anno 1991 per intervenuta regolarizzazione contributiva da parte del G.. Lo stesso Tribunale rimetteva la causa in istruttoria per la quantificazione dei contributi per il periodo dall’1.1.1992 al 31.10.1994.

Il Giudice di prime cure, quindi, con sentenza definitiva n. 29/05 pronunziata nel dispositivo l’1.1.2005 e pubblicata il successivo 4.3.2005, dichiarava tenuto il G. "al pagamento in favore dell’INPS della complessiva somma di Euro 46.577,16, comprensiva di capitale e somme aggiuntive, oltre gli accessori di legge dal 19.10.2004 a saldo", compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio.

2. L’Ente previdenziale, con ricorso depositato il 14.2.2006, proponeva appello avverso le sopra citate sentenze, non definitiva e definitiva, chiedendo, in via principale, il rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo opposto e, in subordino, l’accertamento della debenza delle somme indicate nello stesso decreto ingiuntivo, condannando il G. al pagamento di tali somme, eventualmente anche nella diversa misura da accertarsi in corso di causa.

Il Presidente della Corte di Appello, Sezione Lavoro, con proprio decreto del 20.2.2006, depositato in cancelleria in pari data, fissava, ai sensi dell’art. 435 c.p.c. l’udienza di discussione della causa. Tale decreto presidenziale veniva comunicato il 2.3.2006 all’I.N.P.S., che, ottenuta copia autentica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale lo stesso 2.3.2006, consegnava la suddetta copia agli Ufficiali Giudiziari, per ottenerne la notifica all’appellato, al domicilio da questi eletto nel giudizio di prime cure, in data 21.3.2006 e, pertanto, oltre il termine dei dieci giorni dalla comunicazione della data di deposito del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione, in violazione dell’art. 435 c.p.c., comma 2.

Si costituiva in giudizio il G. con propria memoria difensiva, contenente appello incidentale tardivo condizionato, depositata il 29.12.2006, resistendo all’appello e chiedendo, tra l’altro, dichiararsene l’improcedibilità con conseguentemente passaggio in giudicato di entrambe le citate sentenze, pronunziate dal giudice di prime cure.

All’udienza del 31.10.2008, fissata per la discussione finale, il G. -rilevando che l’I.N.P.S. aveva richiesto agli Ufficiali Giudiziari la notifica del ricorso in appello e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione di udienza in data successiva alla scadenza del termine dei dieci giorni, del quale all’art. 435 c.p.c., comma 2, – eccepiva, alla luce del recente orientamento espresso, nella sentenza 30.7.2008 n. 20604, dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’improcedibilità dell’avverso gravame.

La Corte di appello di Genova, con la sentenza 31.10 – 13.11.2008 n. 935, così decideva: "definitivamente pronunciando sull’appello avverso le sentenze n. 1045 e 29 emesse rispettivamente in data 4.5.2004 e 11.1.2005 dal Tribunale di Genova, dichiara improcedibile l’appello e compensa tra le parti le spese del grado". 3. Avverso la suddetta sentenza della Corte di appello di Genova, l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

Resiste con controricorso la parte intimata che ha depositato anche memoria.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui l’Istituto ricorrente deduce la violazione dell’art. 435 c.p.c., comma 2, nonchè degli artt. 152, 153 e 154 c.p.c., interpretati nel senso che la scadenza del termine di dieci giorni per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di cui all’art. 437 c.p.c. comporti decadenza dall’impugnazione per la parte che non lo abbia osservato.

In particolare l’Ente previdenziale lamenta che la Corte d’appello – interpretando il disposto dell’art. 435 c.p.c., comma 2, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111 Cost., comma 2, – abbia affermato che la violazione, da parte dell’Istituto appellante, di tale norma, determini la declaratoria di improcedibilità del gravame.

L’Istituto ricorrente ha quindi formulato il seguente quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. "se la violazione del termine di dieci giorni previsto dall’art. 435 c.p.c., comma 2, come accaduto nel caso di specie dove si è provveduto a notificare all’appellato il ricorso ed il pedissequo decreto presidenziale al di là dello stesso, comporti o meno una violazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e se conseguentemente il collegio adito debba o meno rigettare l’appello in quanto improcedibile". 2. Il ricorso è fondato.

Le sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., 30 luglio 2008, n, 20604), operando un revirement rispetto al precedente prevalente orientamento giurisprudenziale, hanno affermato in proposito il seguente principio di diritto: «Nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata ( art. 111 Cost., comma 2) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all’appellante, previa fissazione di un’altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c. Principio questo che deve ritenersi applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo – per identità di ratio rispetto alle sopraindicate disposizioni di legge ed ancorchè detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anzichè un mezzo di impugnazione – sicchè anche in tale procedimento la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell’udienza determina l’improcedibilità dell’opposizione e con essa l’esecutività del decreto ingiuntivo opposto. A fondamento di questo arresto giurisprudenziale le sezioni unite hanno sottolineato che soprattutto la rilevanza che ha assunto la costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., comma 2, induce a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro – e non estensibile neppure in via analogica – a fronte di una "notifica inesistente (giuridicamente o di f atto)" un sistema sanante quale quello apprestato dall’art. 291 c.p.c. e, conseguentemente, portano al superamento dell’indirizzo giurisprudenziale che – sull’assunto del perfezionamento dell’atto di impugnazione ai sensi dell’art. 435 c.p.c. con il solo deposito del ricorso nei termini previsti dalla legge nella cancelleria del giudice ad quem – ha statuito che il giudice d’appello che rilevi qualsiasi vizio della notifica o anche la sua inesistenza deve indicarlo all’appellante ex art. 421 c.p.c. e deve assegnare allo stesso, previa fissazione di un’altra udienza di discussione, un termine necessariamente perentorio per provvedere a notificare il ricorso unitamente al decreto presidenziale di fissazione di nuova udienza.

Diversa è quindi la fattispecie della notifica non inesistente, ma fatta oltre il termine di dieci giorni di cui all’art. 435 c.p.c., comma 2; fattispecie alla quale non si riferisce il nuovo, più rigoroso, orientamento giurisprudenziale delle sezioni unite.

In vero proprio la Corte d’appello di Genova in altra controversia – ritenendo invece che il nuovo corso giurisprudenziale riguardasse ogni caso di superamento del termine previsto dall’art. 435 c.p.c., comma 2, e quindi anche l’ipotesi della notifica effettuata tardivamente, ossia oltre dieci giorni successivi al deposito del decreto di nomina il giudice relatore e di fissazione dell’udienza di discussione dinanzi al collegio, termine decorrente dalla comunicazione del decreto stessa alla parte appellante in ragione dell’intervento della Corte costituzionale (sentenza 14 gennaio 1977, n. 15) che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in parte qua – ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 435 c.p.c., comma 2, nella parte in cui fissa all’appellante un termine per provvedere a detta notifica.

La Corte costituzionale, investita della questione, ha dichiarato le stessa manifestamente infondata per essere erroneo il presupposto interpretativo dal quale muoveva la Corte d’appello rimettente. Ed infatti – ha precisato la Corte costituzionale il nuovo corso giurisprudenziale delle sezioni unite non riguarda l’ipotesi in cui, ancorchè sia stato violato il termine di dieci giorni di cui all’art. 435 c.p.c., comma 2 sia però stato rispettato quello di venticinque giorni di cui al successivo comma 3 della stessa disposizione, che prevede appunto che tra la data di notificazione all’appellato e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni (Corte Cost. ord. n. 60 del 2010).

La successiva giurisprudenza di questa Corte si è mossa sulla scia della pronuncia della Corte costituzionale escludendo che in questa fattispecie – id est: notifica del ricorso e del decreto presidenziale oltre il termine di dieci giorni di cui all’art. 435 c.p.c., comma 2 ma nel rispetto del termine di venticinque giorni di cui al comma 3 della medesima disposizione – si determini l’improcedibilità dell’appello.

Ed infatti Cass., sez. 6^, 15 ottobre 2010, n, 21358, ha affermato che nel rito del lavoro, il termine di dieci giorni assegnato all’appellante per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione ( art. 435 c.p.c., comma 1) non è perentorio e, pertanto, la sua inosservanza non comporta decadenza, sempre che resti garantito all’appellato uno "spatium deliberando non inferiore a venticinque giorni prima dell’udienza di discussione, perchè egli possa apprestare le proprie difese (conf.

Cass., sez. lav., 30 dicembre 2010 n. 26489).

3. Anche nel caso in esame il ricorso ed il decreto presidenziale sono stato notificati oltre il termine di dieci giorni di cui all’art. 435 c.p.c., comma 2 ma nel rispetto del termine di venticinque giorni di cui al terzo comma della medesima disposizione.

E quindi, ribadendo il principio appena affermato, il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Genova in altra composizione.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-03-2011) 16-03-2011, n. 10801 Abuso di ufficio

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Svolgimento del processo

1. Il P.g. presso la Corte d’appello di Campobasso impugna la sentenza il quale il Gup del Tribunale di Larino ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di S.U., F. R., M.A., Fe.Fr. e D.G. D. in relazione ai reati di abuso di ufficio, loro ascritti. La vicenda riguarda la concessione, che si assume illegittima, dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, rilasciata in favore di Fe. e D.G..

2. Nell’impugnazione si eccepisce la violazione della legge penale ed erronea valutazione delle risultanze processuali rilevando che dalle indagini era emersa l’illegittimità del procedimento amministrativo che aveva condotto al rilascio dell’autorizzazione, sotto plurimi profili – mancata acquisizione del nulla osta, mancata valutazione di idoneità del furgone usato per lo svolgimento dell’attività dal punto di vista igienico sanitario, mancato accertamento di disponibilità, da parte dell’esercente, di un deposito merci – accertamenti che, ove svolti, avrebbero condotto ad escludere la presenza dei requisiti obbligatemi per ottenere un provvedimento amministrativo favorevole, valorizzando di conseguenza la presenza della doppia illegittimità – ingiustizia della condotta e del profitto ritratto dall’esercente – richiesta dalla legge per la sussistenza del reato.

3. Analoghe violazioni emergevano, sempre in favore della Fe., nel procedimento amministrativo dalla stessa successivamente seguito per ottenere l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per svolgere la medesima attività in maniera stabile. A tal proposito, malgrado il rigetto di precedenti istanze del maggio 2006, nel giugno, attraverso la richiesta di parere sulla viabilità ad organo incompetente, che aveva attestato l’assenza di condizioni ostative, era stata reiterata l’istanza, che aveva avuto accoglimento.

Richiamati i rapporti personali tra la beneficiaria e il capitano dei VVUU che aveva espresso il parere favorevole sulla viabilità, si concludeva per la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato contestato, sollecitando l’annullamento della sentenza, con le conseguenti statuizioni.

3. La difesa di F.R. ha depositato note d’udienza, contestando la sussistenza del reato, ed in particolare di violazione di legge, facendo a conforto di tale assunto, richiamo alle conformi statuizioni del Gip e del Tribunale del riesame che, nel respingere le richieste dell’accusa di provvedimenti cautelari, si erano espressi in tal senso. Quanto alla posizione specifica di F. richiama il suo ruolo di direttore generale del comune, in forza del quale, alla luce della normativa di settore, aveva ritenuto, al fine di provvedere sull’istanza della Fe., di sollecitare il parere del responsabile della circolazione e del traffico, l’ufficio viabilità ed in proposito si richiamano le disposizioni dettate in materia di concessione stagionale che, secondo il regolamento comunale possono essere rilasciate compatibilmente con le esigenze di viabilità e del traffico e di ogni altro interesse pubblico; la natura temporanea della concessione escluderebbe l’applicabilità della L.R., art. 28, rispetto alla quale è stata ipotizzata la violazione di legge, privando così la fattispecie in esame dell’elemento costitutivo.

La difesa rivendica la legittimità della procedura seguita ed in ogni caso sottolinea in fatto la minima partecipazione del suo assistito al procedimento amministrativo, culminato nel rilascio della concessione, costituita dalla richiesta del parere al responsabile della viabilità. In ogni caso non poteva sussistere l’intento di favore la Fe., con la quale egli non aveva rapporti e che non conosceva. Si sollecita pertanto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato. Richiamati in questa sede i limiti del giudizio dei Gup a seguito della richiesta di rinvio a giudizio, che ha ad oggetto una valutazione prognostica sulla possibilità che in dibattimento possa giungersi all’affermazione di responsabilità, essendo preclusa in quella fase ogni valutazione più approfondita che deve riservarsi al dibattimento, si osserva che nel concreto il giudice, pur accertando l’illegittimità delle due procedure amministrative che hanno condotto all’emissione di provvedimenti favorevoli alla Fe., e non potendo escludere all’evidenza il vantaggio che la stessa ne ha ritratto, essendo questo inevitabilmente collegato all’accoglimento di tali richieste, ha invece escluso l’esistenza di prova sull’elemento psicologico, situazione di fatto che appare suscettibile di approfondimento dibattimentale con la deduzione di prove circa i rapporti tra le parti, atteso che tale particolare estremo di fatto è elettivamente riservato alla valutazione più ampia ed approfondita di quella fase.

Non può omettersi di segnare nello specifico che lo stesso giudicante da atto della presenza di elementi di prova circa rapporti personali tra la beneficiaria del provvedimento ed uno dei partecipanti al procedimento amministrativo, con ciò contraddicendo l’impossibilità di ulteriori approfondimenti a riguardo.

In tale prospettiva di accertamento mirato alla sostenibilità dell’accusa, la rivendicata limitata incidenza dell’attività dell’indagato F., in quanto responsabile di una parte del procedimento, in cui lo stesso Gup ha ravvisato elementi di illegittimità, non può condurre al rigetto del ricorso, con riferimento alla sua limitata posizione processuale, dovendo pertanto in relazione a tutti gli indagati annullarsi la pronuncia, con rinvio al Tribunale di Larino per nuova valutazione sulla inidoneità dell’approfondimento dibattimentale a sostenere l’accusa.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuova valutazione al Tribunale di Larino.

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