Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-10-2013) 24-10-2013, n. 43548

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con provvedimento in data 14.12.2012 il Magistrato di sorveglianza di Udine ha disposto nei confronti di M.S. l’esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi della L. n. 199 del 2010, art. 1;

Avverso detto provvedimento ha presentato ricorso per cassazione ex art. 71 ter O.P., la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine;

Rileva questa Corte che per il disposto della L. n. 199 del 2010 art. 1, comma 5, il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell’art. 69 bis O.P., e pertanto deve intendersi richiamata la disciplina delle impugnazioni contenuta in tale disposizione, che prevede il reclamo al tribunale di sorveglianza;

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, con riferimento alla procedura di cui all’art. 69 bis O.P., non è consentito il ricorso diretto per cassazione (consentito solo avverso sentenze e non ordinanze);

Nei confronti del provvedimento de quo neppure è consentito il ricorso diretto per cassazione di cui all’art. 71 ter O.P., previsto solo per le materie indicate nell’art. 71 O.P., tra le quali non è compresa la procedura di cui alla L. n. 199 del 2010;

Pertanto, il ricorso presentato dal P.M. deve essere qualificato reclamo e, ai sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 5, gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Trieste per quanto di competenza.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come reclamo, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Trieste.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent 439/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Angelo Gabbricci Consigliere, relatore

Domenico Landi Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso n. 20/2009, proposto da Guido Gonella,

nonché dall’Associazione nazionale libera caccia, in persona del presidente pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. ti Zocca e Mel, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, S. Marco 4600;

contro

la Provincia di Venezia in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Brusegan e De Benetti con domicilio eletto presso la sede dell’Ente, in Venezia San Marco 2662,

e nei confronti

dell’Ambito territoriale di caccia (A.T.C.) VE01 “Portogruaro”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. M. Visconti, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia Dorsoduro 1057,

per l’annullamento del provvedimento provinciale 12 novembre 2008, n. 2008/03327, con la quale è stata disposta la sospensione di Guido Gonella da socio dell’ambito territoriale di caccia VE01 per un periodo di due settimane.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Venezia e dell’ Ambito territoriale di caccia;

visti gli atti tutti di causa;

uditi nell’udienza camerale del 4 febbraio 2009, relatore il consigliere avv. A. Gabbricci – l’avv. Zocca per i ricorrenti, l’avv. Brusegan per la Provincia di Venezia e l’avv. Simionato in sostituzione dell’avv. Visconti per l’ambito territoriale;

considerato:

che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini di seguito esposti.

1.1. L’art. 14 della l. 11 febbraio 1992, n. 157, prevede (I comma) la ripartizione del territorio agro-silvo-pastorale regionale, destinato alla caccia, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali: ogni cacciatore, previa domanda all’amministrazione competente, ha diritto, nella regione in cui risiede, all’accesso in uno di tali ambiti (V comma).

Le regioni stabiliscono le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia (IX comma).

1.2. La Regione Veneto ha da ultimo regolato la materia con la l.r. 5 gennaio 2007, n. 1, la quale ha approvato il piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012), comprensivo del regolamento di attuazione, il cui titolo primo reca lo schema di statuto per gli Ambiti territoriali di caccia.

Tale schema stabilisce, tra l’altro, che l’assemblea dei soci dell’Ambito ne approva lo statuto “nonché eventuali patti associativi non in contrasto con norme di legge” (art. 7); e, ancora, (art. 10) che, nei confronti del socio, il quale “non ottemperi alle disposizioni dello statuto o dei patti associativi esplicitamente previsti dallo statuto, il comitato direttivo, previa contestazione dell’addebito ed esame in contraddittorio delle eventuali deduzioni dell’interessato, può proporre alla provincia competente la sospensione temporanea o l’esclusione. La provincia decide entro trenta giorni con provvedimento motivato”.

2.1. Ha recepito tali prescrizioni nel proprio statuto l’Ambito di caccia VE01 “Portogruaro”, di cui è socio Guido Gonella, e che all’art. 11 bis dello stesso statuto dispone l’obbligo dei soci di prestare, per due giorni all’anno, la propria opera in favore dell’Ambito, ovvero, in alternativa, di versare un contributo di € 30.

2.2. Il Gonella, richiestane tale opera, si rifiutò tuttavia di fornirla, ed egualmente negò il contributo richiesto, sicché l’Ambito richiese alla Provincia di Venezia, secondo il citato art. 10, di sospenderlo dalla qualità di socio, ciò che la Provincia ha fatto con l’atto, qui impugnato sia dall’interessato, sia dalla Associazione nazionale libera caccia, la cui legittimazione non è stata specificatamente giustificata.

2.3. Si sono costituiti in giudizio, concludendo per la reiezione, sia la Provincia di Venezia, sia l’Ambito: quest’ultimo, in particolare, ha fondatamente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito.

3.1. Questa Sezione ha già affrontato questioni simili in due decisioni rese in forma semplificata: le sentenze 3 dicembre 2004, n. 4245, e 27 luglio 2002, n. 3736.

In quest’ultima, riguardante il ricorso proposto avverso un atto, con cui la Provincia di Belluno aveva disposto la “sospensione del diritto dell’esercizio della caccia nella riserva alpina d’appartenenza in capo al ricorrente per anni 6”, il giudice ha declinato la giurisdizione “trattandosi di controversia concernente la tutela di posizioni soggettive del singolo associato che si assumono lese all’interno di un’associazione non riconosciuta, ancorché irrogate (ma solo su delega) dalla Provincia (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. I^, n. 1685 del 6.9.2001 e Pretura Trapani dell’11.3.1991)”.

3.2. La seconda pronuncia, a sua volta, ha definito la controversia relativa all’impugnazione: a) del provvedimento con cui il Comitato direttivo di una riserva alpina di caccia aveva inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare dell’espulsione per asserite gravi inadempienze; b) del provvedimento della commissione per la gestione della fauna della Provincia di Treviso la quale aveva rigettato il ricorso amministrativo avverso tale sanzione.

In questo caso, nella motivazione della sentenza, il T.A.R. ha nuovamente negato la propria giurisdizione, osservando che, sebbene le riserve alpine di caccia svolgano “funzioni di rilevanza pubblica”, esse “rimangono comunque strutture associative di diritto privato e pertanto i relativi atti posseggono natura privatistica e non assumono mai la valenza di provvedimenti amministrativi”.

Di conseguenza, “le connesse posizioni soggettive dei singoli associati a fronte del potere sanzionatorio spettante agli organi delle riserve (potere di esclusione e potere di sospensione) devono necessariamente qualificarsi come posizioni aventi natura di diritto soggettivo”, e tale natura esse mantengono “anche nel successivo (ed eventuale) momento in cui vengono difese in sede giudiziale con ricorso gerarchico agli organi provinciali”.”.

4.1. Ora, la fattispecie qui in esame non coincide totalmente con quelle ricordate, tenuto conto in particolare che, diversamente dal passato, la disposizione attualmente fondante il potere esercitato dalla Provincia è contenuta – seppure come allegato – in un atto normativo regionale, il quale pare attribuire alla Provincia una potestà sanzionatoria propria, nell’interesse generale al buon funzionamento degli Ambiti, e non invece il mero compito di dare attuazione alle determinazioni assunte all’interno degli Ambiti medesimi, i quali attualmente possono soltanto formulare una proposta, cui segue un “provvedimento motivato” della Provincia, che non costituisce inoltre un atto di secondo grado

4.2. Inoltre, si potrebbe anche dubitare che la sospensione dalla qualità di socio abbia un mero effetto interno all’associazione-Ambito, vietando essa infine all’interessato di cacciare sul relativo territorio per il periodo d’interesse, precludendo così un’attività disciplinata da norme pubblicistiche e sottoposta ad autorizzazione amministrativa.

5.1. In ogni caso, sia che l’atto della Provincia vada considerato come provvedimento sanzionatorio, sia che esso costituisca un “atto giuridico limitativo di posizioni soggettive dello stesso associato in quanto adottato dalla istituzione privatistica” (così, in una fattispecie analoga, Cass. s.u. 1 febbraio 2008, n. 2434, la quale, peraltro, non pare assumere una propria posizione univoca su tale alternativa) l’impugnazione dello stesso non appartiene al giudice amministrativo ma al tribunale ordinario, come giudice dei diritti ovvero delle opposizioni alle sanzioni personali ex art. 22 bis l. 24 novembre 1981, n. 689.

5.2. Ovviamente, non compete a questo giudice dirimere tale questione di competenza, quanto, invece, a quello munito di giurisdizione, presso cui la lite potrà proseguire, nel termine di seguito stabilito.

5.3. A tal fine, in concordanza con quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza 12 marzo 2007, n. 77, e per l’intuitiva affinità tra difetto di giurisdizione ed incompetenza del giudice adito (conf. C.d.S., VI, 13 marzo 2008, n. 1059) va qui applicato analogicamente l’art. 50 c.p.c., il quale attribuisce allo stesso giudice, dichiaratosi privo di giurisdizione, il potere di fissare il termine per la riassunzione davanti al giudice ritenuto competente: termine che, in specie, si ritiene equo stabilire in tre mesi dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

6. L’erronea indicazione, nell’atto gravato, del giudice competente giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Assegna termine di tre mesi dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione della presente decisione, per la riassunzione della causa innanzi al giudice ordinario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 4 febbraio 2008.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 20/2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione V Sentenza n. 34011 del 2006 deposito del 11 ottobre 2006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Osserva

La Corte di appello di Palermo, con sentenza 19 maggio 2005, ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale R. Vito è stato condannato, con riconoscimento di attenuanti generiche, alla pena ritenuta di giustizia in quanto giudicato colpevole dei delitti di truffa aggravata e continuata, falso (diretto e per induzione) ideologico continuato in atti pubblici commesso da Pu.

Al R., di pendente del comune di S M Belice, è contestato di essersi allontanato dal servizio senza ?marcare?, con la apposita scheda magnetica, le uscite dal luogo di lavoro. In tal modo, secondo il capo di imputazione, egli indusse in errore il funzionario incaricato di redigere delibere e ordini di pagamento, cosi lucrando il compenso per un numero di ore lavorative superiore ci quelle effettivamente prestate.

Ricorre per cassazione il difensore e deduce: a) violazione di legge non essendo ravvisabili artifizi e raggiri nella condotta dell’imputato, b) contraddittorietà e illogicità della motivazione. Argomenta come segue.

R. era proprio colui che, all’interno del settore cui era addetto, ere competente per il rilascio dei permessi. Lo stesso quindi era esonerato dalle modalità di segnalazione della presenza in ufficio previsto per il personale. Inoltre l’assenza presentemente ingiustificata addebitata al ricorrente è relativa a un lasso di tempo davvero esiguo, anche in considerazione del fatto che lo stesso aveva facoltà di gestire in maniera ?elastica? il suo orario di lavoro, va anche considerato che nel gennaio dell’anno in questione R. era solito lasciare il luogo di lavoro alle ore 18,30 (orario in cui i Carabinieri operanti l’appostamento avevano probabilmente interrotto il loro servizio) per prestare assistenza durante i lavori di giunta e Consiglio. In realtà l’imputato svolgeva mansioni equivalenti ai dirigenti, tanto da maturare, nel mese, un monte-ore di servizio nettamente superiore alle 36, surplus mai remunerato. E quindi evidente che al R. non sono applicabili criteri rigidi e formalistici di conteggio delle ore lavorative.

Va poi rilevato che l’arco temporale oggetto di contestazione è quello immediatamente successivo alla attivazione del sistema di rilevazione elettronica delle presenze in ufficio; è chiaro quindi che, all’epoca, non ere ancora stato attivato il ?codice? che consentiva di segnalare gli allontanamenti relativi e ragioni di servizio; da ciò discende la mancato utilizzazione della scheda magnetica.

La Corte infine omette qualsiasi motivazione in ordine al diniego della attenuante del risarcimento del danno, dal momento che è stato provato documentalmente che l’imputato ha prestato lavoro oltre l’orario non percependo alcuna remunerazione. Al proposito scrivono erroneamente i giudici di secondo grado che «nessuna doglianza risulta formulata con l’atto di appello di guisa che la pena determinata dal primo giudice deve essere confermata».

La prima censura è infondata.

Invero giurisprudenza ormai risalente, ma condivisibile, di questa Corte (Asn 199001121-Rv. 183150) ha affermato che configura il delitto di truffa aggravata la condotta del Pu che abbandona il posto clandestinamente, per compiere attività incompatibile, nell’orario impegnato, con le incombenze sue proprie, inducendo in tal modo la Pa a ritenere erroneamente che le mansioni proprie del suo dipendente fossero da questi regolarmente espletate e che, quindi, avesse titolo alla retribuzione.

Nel caso in esame è rimasto accertato che R. si allontanò dal luogo di lavoro e che, in almeno un?occasione, si recò presso il suo studio professionale. Detti episodi di allontanamento non furono documentati con la apposito ?marcatura? attraverso il cartellino elettronico.

Il fatto che R. avesse, come sostiene l’impugnante, proprio il compito di sorvegliare che altri impiegati osservassero l’orario di lavoro, se pur fosse vero, da un lato, non lo autorizzerebbe a non rispettare, egli per primo, detto orario, dell’altro aggraverebbe, quantomeno sotto l’aspetto della valutazione morale della vicenda, la sua posizione.

La Corte siciliana comunque afferma che il Segretario comunale ebbe a chiarire in udienza che il R. doveva, come gli altri, documentare la suo presenza in ufficio. Il ricorrente sostiene Il contrario, formulando un assunto in frontale contrapposizione con quello fatto proprio dai giudici di merito, i quali, come premesso, lo fondono su di un preciso elemento di convincimento emerso nel corso della istruzione.

Non valutabili in questo sede sono poi le ulteriori affermazioni del ricorrente (avere egli, nell’ambito del suo rapporto di lavoro, possibilità di osservare un orario ?elastico?, avere prestato in altre occasioni lavoro straordinario non retribuito, essere i fatti addebitati risalenti a un epoca in cui ancora non ere possibile la rilevazione elettronica delle presenze), anche perché, in parte meramente congetturali (non avere i Carabinieri rilevato che, e volte, egli si tratteneva in ufficio sino alle 18,30, in quanto i militari, all’ora indicato, avevano ?probabilmente? interrotto il servizio di osservazione e pedinamento).

Come è agevole rilevare, trattosi di affermazioni che presuppongono (più che allegare) una diversa ricostruzione del fatto e quindi un diverso quadro probatorio, che l’imputato avrebbe dovuto tentare di costruire nelle fasi di merito.

Manifestamente infondata è la seconda censura, atteso che la sentenza impugnato motiva adeguatamente in ordine al diniego della attenuante del risarcimento del danno (pag. 3, settimo capoverso e ss). Conseguentemente quando la Corte, poche righe dopo, afferma che ?quanto al trattamento sanzionatorio, nessuna doglianza risulta formulata?, intende evidentemente riferirsi a doglianze diverse da quella (appena esaminato) del diniego della attenuante ex articolo 62 n. 6 Cp.

Quanto ai capi B) e C), tuttavia, va notato che le Su, con la recente sentenza 15983/06, ric, Sepe e altro, Rv. 233423, hanno escluso che la falsa attestazione della propria presenza in ufficio (cui può essere equiparato la omessa segnalazione della assenza) da parte del Pu configuri il delitto ex articolo 479 Cp. La condotta del R. potrebbe allora, o ben vedere, essere ricondotto alla fattispecie ex articolo 485 Cp, per la quale tuttavia è prevista la procedibilità a querela (che, nel caso in esame, manca). In ragione di tutto quanto finora scritto, la sentenza impugnata va annullato senza rinvio limitatamente ci delitti di falso (articolo 479 e articoli 48-479 Cp) perché il fatto non sussiste.

Nel reso il ricorso va rigettato. Va disposto rinvio alla Corte di appello di Palermo per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi B) e C) perché il fatto non sussiste; rigetto nel resto il ricorso e rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la determinazione della pena.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-12-2010) 05-01-2011, n. 204 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ordinanza depositata il 19/2/2010 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da B.M. avverso il D.M. 29 settembre 2009 con il quale, in proroga del preesistente regime speciale, era stato disposta la sospensione biennale del trattamento intramurario ai sensi dell’art. 41 bis Ord. Pen. come modificato dalla L. n. 94 del 2009. Il Tribunale ha in primo luogo esaminato le censure di merito al provvedimento reclamato, alla luce della novella del 2009, ed ha considerato che, alla sua stregua, era necessario accertare la probabilità che, in difetto delle restrizioni al regime ordinario, il detenuto potesse riprendere i contatti con il sodalizio criminale di appartenenza, avendo riguardo al profilo criminale ed al ruolo rivestito dal detenuto, alla perdurante operatività del sodalizio, a nuove eventuali incriminazioni, ai legami familiari ed agli esiti del trattamento penitenziario. Nella specie, ed in secondo luogo, il Tribunale ha preso le mosse dalle note 17/7/del 2009 della D.D.A. di Palermo, 15/9/2009 della D.N.A., 11/9/2009 della D.I.A. e 14/8/2009 del Comando Generale C.C., per affermare che il B. era sottocapo della famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato ed autore di efferati delitti, che la predetta famiglia era presente ed agguerrita sul territorio e sostanzialmente diretta da un gruppo di componenti in stato di detenzione: da tali elementi il Tribunale ha desunto una elevata probabilità di piena permanenza dei contatti con il sodalizio da parte del B., specularmente riducendo la rilevanza delle sue non buone condizioni di salute sul piano della efficacia dei collegamenti esterni. Il Tribunale ha poi disatteso, per manifesta infondatezza, le eccezioni di illegittimità costituzionale formulate con riguardo alle modifiche apportate all’art. 41 bis OP, dalla L. n. 94 del 2009, art. 25 in relazione agli artt. 2, 3, 13, 27, 29, 32, 104, 111 e 113 Cost. ritenendo non rilevanti prò parte le censure appuntate su altri profili del decreto. Per l’annullamento di tale ordinanza il B. ha proposto ricorso il 9/3/2010.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. Il ricorrente, rammentato di avere (OMISSIS) anni e di versare da 18 anni in regime carcerario differenziato, ha lamentato la superficialità dell’ordinanza, elusiva dei temi proposti, per essersi la stessa supinamente adeguata alle informative acquisite (che delineavano una solo remota attività partecipativa al sodalizio) e per aver obliterato dati significativi quali le sue non floride condizioni economiche, la marginalità della pregressa posizione nel sodalizio, la gravità delle patologie che lo attingevano. Di contro, in tale contesto, il Tribunale avrebbe postulato che l’unica condizione per fruire del regime ordinario sarebbe stata quella di attivare una collaborazione con la giustizia.

Contrariamente alla opinione del ricorrente il Tribunale ha fatto piena ed argomentata applicazione del principio di diritto ribadito da questa Corte, con riguardo alle condizioni autorizzanti la proroga del regime differenziato di cui all’art. 41 bis Ord. Pen. quali modificate dalla L. n. 94 del 2009, art. 2, comma 25, ed alla stregua del quale devesi affermare che sussiste a carico dell’Amministrazione l’onere di indicare i positivi elementi che fondano il pericolo di collegamenti con l’associazione mafiosa di provenienza e il dovere, per il Tribunale di Sorveglianza, di valutare, in sede di reclamo, gli indici di pericolosità qualificata prospettati e di motivare sulla sussistenza ed effettiva permanenza delle ragioni che legittimano la sospensione del trattamento (cfr. Cass. sent. n.41316/2009), ben tenendo conto del preciso richiamo della norma al carattere non preclusivo – al fine di formulare la predetta valutazione di permanenza – del tempo decorso dall’inizio della sospensione. Il ricorrente nel motivo di ricorso non pare essersi avveduto della peculiarità del giudizio demandato dal legislatore al Tribunale in sede di reclamo e pertanto, da un canto, sottolinea ripetutamente la rilevanza della sua permanenza carceraria da ben 18 anni, da ciò desumendo indebito argomento per la recisione dei collegamenti con il sodalizio di appartenenza, e, dall’altro canto, esprime puro irrilevante dissenso dagli argomenti che il Tribunale ha inteso trarre dai rapporti qualificati delle Autorità di Polizia per affermare la indiscutibile attività della famiglia mafiosa di San Giovanni Jato e la altrettanto indiscutibile relativa posizione apicale del detenuto (definito "sottocapo"), posizione che viene considerato essere allo stato quella di presumibile componente della Commissione di direzione del sodalizio (organo in sostanziale "prorogano" e composto pressocchè esclusivamente da detenuti).

Quanto alle conclamate serie patologie attingenti un uomo avente età di oltre 80 anni, il Tribunale di Sorveglianza di Roma, lungi dall’avere ignorato le prime e la seconda, ha invece, con logica considerazione, affermato che esse non escludono affatto che, se pur con qualche difficoltà in più, il B. ben possa mantenere attivi collegamenti con il sodalizio di appartenenza, continuando a svolgere un ruolo nella direzione delle attività. Ed alla luce delle esposte considerazioni appare evidente la inammissibilità di una censura che in realtà dissimula solo proposte di rivalutazione del merito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente B. M. al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.