Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-01-2011, n. 718

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
Il sig. H., cittadino algerino, riferisce di risiedere legalmente in Italia sin dal 1995 in ragione di diversi permessi di soggiorno rilasciati dapprima per motivi di studio e in seguito per lavoro subordinato e di essere attualmente impiegato come cuoco presso un ristorante di xxx.
Risulta agli atti che in data 20 maggio 2004 l’appellante fu tratto in arresto per il reato di produzione, traffico e detenzione pluriaggravata di sostanze stupefacenti.
Con sentenza in data 18 novembre 2005 (resa ai sensi dell’art. 444, c.p.p.) l’odierno appellante veniva condannato ad una pena detentiva di tre anni e nove mesi e 11.476,40 euro di multa per il reato di importazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti (cocaina), aggravato ai sensi dell’art. 80, co. 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (per essere stato il reato commesso con il concorso di più di 5 persone) e dell’art. 80, co. 2 del medesimo decreto (per avere il fatto riguardato quantità ingenti di sostanza stupefacente).
Dagli atti del procedimento penale emerge che l’odierno appellante facesse parte di un pericoloso sodalizio criminale (composto da più di cinque sodali) dedito al trasporto dalla Germania in Italia di ingenti quantitativi di cocaina (attività che veniva materialmente svolta dal sig. H.) e al suo successivo collocamento sul mercato italiano, attraverso la rivendita della sostanza stupefacente ad "innumerevoli" consumatori ed altri spacciatori.
Con istanza in data 30 ottobre 2008, il sig. H. chiedeva alla Questura di Perugia il rilascio di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
Tuttavia, con il provvedimento in data 1° dicembre 2008 la Questura di Perugia, dopo aver qualificato l’istanza in parola come volta al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, la respingeva, rilevando che risultasse ostativa a tal fine la condanna riportata nel corso del 2005 per il grave reato in tema di stupefacenti (artt. 4, comma 3 e 5, comma 5, d.lgs. 286, cit.). La Questura rilevava, altresì, che l’odierno appellante non avesse esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, non potendo – quindi – aspirare al più favorevole trattamento di cui al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 5, cit.
Il provvedimento in questione veniva impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria dal sig. H. il quale ne contestava la legittimità sotto svariati profili (ricorso n. 537/2008).
Nelle more del giudizio, la Questura di Perugia procedeva a riesaminare l’istanza a suo tempo proposta (verosimilmente, al fine di conferire una più corretta qualificazione alla stessa, che in un primo momento era stata ritenuta volta al rinnovo di un permesso di soggiorno e non al rilascio del titolo per soggiornanti di lungo periodo).
Quindi, con provvedimento in data 26 marzo 2009 la Questura respingeva in modo espresso l’istanza volta al rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo.
Nell’occasione, l’organo statale osservava:
– che l’azione criminosa ascritta all’appellante giustificasse appieno un giudizio di pericolosità sociale, in quanto "dall’esame degli atti relativi all’azione criminale (…), protrattasi per più di 5 mesi, nella quale è evidenziato come (l’interessato) si è adoperato sia per l’attività di spaccio degli stupefacenti, sia per reperire nuova clientela per l’organizzazione delinquenziale della quale ha fatto parte, premunendosi di più schede telefoniche, anche estere, ed utilizzando diverse autovetture al fine di tutelarsi maggiormente dalle Forze dell’Ordine, emerge una capacità criminosa tale da rappresentarlo come concretamente pericoloso per l’ordine pubblico";
– che, ancora, "l’azione delinquenziale non si è configurata in un singolo fatto episodico, bensì in una serie di condotte reiterate ed accuratamente pianificate, protrattesi per circa 6 mesi, che hanno portato (l’interessato) ad associarsi ad un consesso criminoso il cui fine era l’importazione, la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti e da ciò se ne deduce una concreta pericolosità sociale che ha condotto (l’interessato) a "deviare" verso il crimine, seppure potesse contare su legittimi mezzi di sostentamento derivanti dalla sua attività di pizzaiolo";
– che, pertanto, ai sensi del comma 4 dell’articolo 9, d.lgs. 286, cit., si riteneva che sussistessero specifici motivi ostativi al rilascio del titolo richiesto;
– che, inoltre, non si riteneva di poter rilasciare o rinnovare in favore dello straniero un permesso di soggiorno ad altro titolo, ostandovi la previsione di cui al comma 5 dell’articolo 5, d.lgs. 286, cit.
Il provvedimento in questione veniva impugnato dal sig. H. con motivi aggiunti nell’ambito del ricorso n. 537/2008.
Con la sentenza oggetto del presente gravame, il Tribunale adìto dichiarava improcedibile il ricorso proposto avverso il primo provvedimento di diniego (emesso il 1° dicembre 2008) e respingeva il ricorso per motivi aggiunti proposto avverso il secondo provvedimento di diniego (emesso il 26 marzo 2009).
In particolare, il TAR osservava che il diniego del particolare permesso di soggiorno di cui all’art. 9, d.lgs. 286, cit., risultasse giustificato alla luce del giudizio di pericolosità sociale espresso nei confronti dello straniero e che tale giudizio risultava a sua volta adeguatamente suffragato dagli atti del giudizio penale e dalle modalità concrete della condotta censurata.
Il Tribunale osservava, altresì, che il giudizio dell’organo statale non fosse fondato unicamente sul dato in sé della condanna penale, essendo stata svolta un’ulteriore indagine circa l’indole e la tipologia concreta del reato commesso, per desumerne l’effettiva e concreta pericolosità sociale dello straniero.
Con l’appello in epigrafe, il sig. H. chiedeva l’integrale riforma della richiamata sentenza, articolando i seguenti motivi di doglianza:
1) Errores in judicando – Violazione, faòsa, erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c. – Irragionevolezza – Illogicità ed insufficienza della motivazione – Violazione, falsa, erronea applicazione dell’art. 9, d.lgs. 286/1998;
1A) Sulla mancata pronuncia della sentenza in ordine alla dedotta violazione di legge con riferimento all’art. 9 del d.lgs. 286/1998;
1B) Sull’illogicità e irragionevolezza della motivazione della sentenza impugnata nella misura in cui ha ritenuto che l’appellante fosse soggetto "socialmente pericoloso’;
1C) Sul difetto di motivazione del provvedimento impugnato;
2) Errores in judicando – Difetto assoluto, irragionevolezza ed illogicità della motivazione – Violazione, falsa, erronea applicazione degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 286/1998;
3) Errores in judicando – Sull’ingiustizia della statuizione relativa alla condanna alle spese.
All’udienza pubblica del 14 dicembre 2010, presenti i difensori come da verbale d’udienza, la causa veniva trattenuta in decisione
Motivi della decisione
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da un cittadino algerino avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria, con cui è stato in parte dichiarato improcedibile e in parte respinto il ricorso avverso i provvedimenti con cui la Questura di Perugia aveva respinto l’istanza di rilascio di un permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), per avere lo straniero riportato una condanna per un grave reato in materia di stupefacenti
2. Con il primo motivo di appello, il sig. H. lamenta l’erroneità della sentenza in epigrafe per la parte in cui ha ritenuto "ragionevole e congruamente motivato" il giudizio di pericolosità sociale espresso nei propri confronti, fondandosi unicamente sui fatti di rilevanza penale all’origine della sentenza di condanna del 2005 e senza dare adeguatamente conto delle ulteriori circostanze indicate dal comma 4 dell’articolo 9 del d.lgs. 286 del 1998 (es.: durata del suo soggiorno nel territorio nazionale e conseguente inserimento familiare, sociale e lavorativo).
In particolare, il TAR avrebbe erroneamente ritenuto di poter esprimere nei suoi confronti un giudizio di pericolosità sociale (in quanto tale ostativo al richiesto permesso per soggiornanti di lungo periodo), senza tenere adeguatamente conto: a) del carattere isolato della sentenza penale in questione e del fatto commesso; b) del carattere piuttosto risalente dei fatti ascritti (2003) rispetto al momento di adozione dei provvedimenti negativi (2008, 2009); c) dell’assenza di elementi tali da far ritenere l’attuale pericolosità sociale dello straniero; del buon livello di inserimento lavorativo e sociale dell’interessato, confermato da numerose dichiarazioni; d) del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Perugia, il quale ha ritenuto di poter disporre l’affidamento dell’appellante ai servizi sociali, grazie a una prognosi favorevole in ordine alla non reiterazione di reati da parte del condannato
Con un ulteriore motivo di appello, il sig. H. lamenta che la sentenza in epigrafe abbia omesso di pronunciare su uno specifico motivo di doglianza, sulla dedotta illegittimità del provvedimento in data 26 marzo 2009 per la parte in cui ha ritenuto (non solo) che non sussistessero i presupposti per il rilascio del permesso ex art. 9, d.lgs. 286, cit. (ma anche) che non sussistessero i presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Sotto tale aspetto (e fermo restando il vizio di omessa pronuncia da parte del T.A.R.), l’appellante osserva che il provvedimento di diniego non avrebbe tenuto in adeguata considerazione il disposto di cui al comma 5 dell’articolo 5, d.lgs. 286, cit.
– per la parte in cui stabilisce che il diniego di rinnovo non opera laddove siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio;
– per la parte in cui stabilisce che, nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, l’Amministrazione deve anche tener conto della durata del soggiorno dello straniero sul territorio nazionale.
Secondo l’appellante, quindi, se è vero che il tipo di reato commesso avrebbe impedito ai sensi del comma 3 dell’art. 4, d.lgs. 286, cit., l’ingresso stesso sul territorio dello Stato, per altro verso è vero che – trattandosi del diverso caso di straniero già presente sul territorio nazionale da molti anni – non si sarebbe potuto emanare il provvedimento reiettivo, dovendo piuttosto l’Amministrazione dare conto dell’esistenza di elementi obiettivi relativi all’inserimento sociale, i quali avrebbero autonomamente costituito titolo per il rilascio del richiesto titolo e che, comunque, avrebbero dovuto essere adeguatamente valutati dalla Questura.
2.1. I motivi in questione, che possono essere esaminati in modo congiunto, non possono trovare accoglimento.
2.2. Giova premettere al riguardo che (come ampiamente riferito in premessa) il reato in tema di stupefacenti per il quale l’appellante era stato condannato nel novembre del 2005, per le sue modalità concrete e per il suo apporto specifico, risultava sintomatico di un particolare allarme sociale, denotava una notevole capacità organizzativa e una non comune inclinazione a delinquere in capo a un soggetto che, pure, avrebbe potuto trarre adeguati mezzi di sostentamento da un’onesta attività lavorativa.
Pertanto, appare ampiamente condivisibile e motivata la posizione espressa dalla Questura di Perugia (e sostanzialmente ritenuta ragionevole dalla sentenza oggetto di gravame), la quale ha ritenuto che la tipologia del reato ascritto e le modalità del fatto commesso deponessero in modo inequivoco nel senso della pericolosità dello straniero per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato (ossia, nel senso dell’esistenza di una specifica ragione ostativa al rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del comma 4 dell’articolo 9, d.lgs. 286, cit.).
L’assoluta gravità del fatto commesso si accompagnava, inoltre, all’assenza di qualunque ragione idonea a rendere (non già giustificata, ma quanto meno) comprensibile la condotta dello straniero nell’ottica di un comportamento minimamente orientato al rispetto delle regole dell’agire sociale.
Per tale ragione, le motivazioni offerte dall’organo statale risultavano ampiamente idonee a dimostrare in modo plausibile le ragioni per cui si era ritenuto il perdurante giudizio di pericolosità dello straniero: un giudizio sul quale non poteva incidere in alcun modo la durata della permanenza in Italia o il dato lavorativo (ed infatti, i gravi fatti commessi erano stati commessi a circa dieci anni dall’insediamento in Italia e in un momento in cui lo straniero disponeva di un’attività lavorativa, dimostrando che nessuno di tali elementi potesse contribuire ad attenuare il giudizio di concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione).
Né a conclusioni diverse può giungersi in relazione al favorevole giudizio prognostico svolto dal Tribunale di sorveglianza, attesa l’autonomia delle valutazioni svolte dall’organo statale ai sensi dell’art. 9, d.lgs. 286 del 1998, la non comparabilità in assoluto dei presupposti e delle finalità delle due tipologie di giudizio e – in ultima analisi – il carattere latamente discrezionale delle valutazioni sottese al giudizio di cui all’art. 9, cit., le quali non possono costituire oggetto di censura in sede giurisdizionale, se non in caso di palesi profili di irragionevolezza, nel caso di specie non ravvisabili.
2.3. Neppure può trovare accoglimento l’appello per la parte in cui si osserva che il provvedimento in data 26 marzo 2009 fosse illegittimo laddove aveva escluso il rilascio in favore del sig. H. quanto meno di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, anche a prescindere dalle ragioni per cui era stata esclusa la possibilità di ottenere un permesso per soggiornanti di lungo periodo.
Al riguardo, lo stesso appellante si dice consapevole del fatto che i presupposti ostativi al rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno del tipo – per così dire – "ordinario" (cioè ai sensi dell’art. 5, d.lgs. n. 286 del 1998), attenendo a una fase in cui il radicamento dello straniero nel tessuto sociale nazionale è meno accentuato, presentano un carattere di maggiore rigidità rispetto ai presupposti ostativi al rilascio dello speciale permesso di cui all’art. 9 del medesimo decreto (il quale attiene a una fase in cui tale radicamento è più stabile, con la conseguenza di impedire ogni forma di automatismo escludente e di imporre in ogni caso un vaglio discrezionale sul complesso delle circostanze rilevanti)..
Impostati in tal modo i termini concettuali della questione, ne consegue che il diniego di un permesso per motivi di lavoro ai sensi dell’art. 5, cit. risultasse del tutto giustificato, se solo si consideri:
– che il comma 5 dell’art. 5, d.lgs. n. 286, cit., stabilisce che "il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato" (laddove, ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del medesimo decreto, la condanna, anche a seguito di patteggiamento, per la tipologia di reati ascritti all’odierno appellante non avrebbe consentito l’ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato);
– che non sussisteva alcun titolo il quale avrebbe autonomamente consentito all’appellante di ottenere un permesso per permanere sul territorio dello Stato (ad esempio, in considerazione della lunga permanenza in Italia o dell’attività lavorativa svolta) dal momento che lo stesso era da considerare comunque pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato in base ad un giudizio congruamente motivato e comunque scevro da profili di irragionevolezza;
– che, inoltre, egli non poteva neppure invocare la valutazione di particolare favore di cui è menzione al secondo periodo del comma 5, art. 5, d.lgs. 286, cit. per la ragione (pacificamente evincibile dagli atti di causa) che lo stesso non aveva in alcun modo esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 29 del più volte richiamato d.lgs. 286 del 1998.
3. Per le ragioni fin qui esposte, l’appello in epigrafe deve essere respinto.
La condanna al pagamento delle spese e degli onorari del secondo grado del giudizio segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 9116 del 2009, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento di euro 1.500 (millecinquecento) in favore del Ministero appellato, per spese ed onorari del secondo grado del giudizio..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma 3398/2009

Registro Sentenze:/

Registro Generale: 3398/2009

nelle persone dei Signori:

EDUARDO PUGLIESE Presidente

SOLVEIG COGLIANI Cons. , relatore

FRANCESCO ARZILLO Cons.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell’art. 9, l. n. 205 del 2000

nella Camera di Consiglio del 07 Maggio 2009

Visto il ricorso 3398/2009 proposto da:

NUOVO PSI (CALDORO STEFANO)

rappresentato e difeso da:

ABBAMONTE AVV. GIUSEPPE

CLARIZIA AVV. ANGELO

PAOLINO AVV. GAETANO

FASOLINO AVV. ANTONIO

con domicilio eletto in ROMA

VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2

presso

CLARIZIA AVV. ANGELO

contro

MINISTERO DELL’INTERNO

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio eletto in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI, 12

presso la sua sede

UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE PER IL PARLAMENTO EUROPEO PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

e nei confronti di

CARNOVALE NICOLA

rappresentato e difeso da:

PALMA AVV. ANTONIO

con domicilio eletto in ROMA

VIA E. QUIRINO VISCONTI, 99

presso la sua sede

e nei confronti di

I SOCIALISTI

rappresentato e difeso da:

PALMA AVV. ANTONIO

con domicilio eletto in ROMA

VIA E. QUIRINO VISCONTI, 99

presso la sua sede;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

del provvedimento del 26.4.2009 con il quale l’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale per il Parlamento Europeo presso la Corte Suprema di Cassazione (procedimento n. 5/09/opp) ha accolto l’opposizione proposta il 24.4.2009 dal sig. Nicola Carnovale contro il provvedimento del Ministero dell’Interno n. 15600/E/11 del 21.4.2009 recante l’invito al partito “I Socialisti” a sostituire il proprio contrassegno avente il numero d’ordine 11 in quanto riproduttivo di uno dei simboli ricompresi nel contrassegno n. 19 ed ha quindi ammesso il contrassegno n. 11 escludendo contestualmente il contrassegno n. 19 depositato dal partito “Nuovo PSI”.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

CARNOVALE NICOLA

I SOCIALISTI

MINISTERO DELL’INTERNO

Udito il relatore Cons. SOLVEIG COGLIANI e uditi, altresì, i difensori delle parti, Avv.ti Giuseppe Abbamonte, Angelo Clarizia, Gaetano Paolino per la parte ricorrente, l’Avv. dello Stato Ilia Massarelli per il Ministero dell’Interno e l’Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo, l’Avv. Antonio Palma per Nicola Carnevale, quale rappresentante del partito “I Socialisti” e di Saverio Zavettieri quale segretario del medesimo partito, anche in ordine alla possibilità di definizione con sentenza in forma semplificata, come da verbale di udienza;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Visto il decreto cautelare d’urgenza n. 1894/2009;

Considerato che con il ricorso in esame Stefano Caldoro, nella qualità di Segretario Nazionale del Partito “Nuovo PSI” impugnava il provvedimento con il quale l’Ufficio Elettorale centrale nazionale per il Parlamento europeo presso la Corte Suprema di Cassazione, con cui era accolta l’opposizione proposta in data 24 aprile 2009 da Nicola Carnevale avverso il provvedimento del Ministero dell’Interno n. 15600/E/11 del 21 aprile 2009 recante l’invito al partito “I Socialisti” a sostituire il proprio contrassegno avente il n. d’ordine 11 in quanto riproduttivo di uno dei simboli ricompreso nel contrassegno n. 19;

Considerato che, a seguito del provvedimento predetto, pertanto, era ammesso il contrassegno n. 11 e contestualmente era escluso quello n. 19;

Considerato che la parte denunziava l’illegittimità di tale provvedimento in ragione della violazione e falsa applicazione degli artt. 16 comma 4, d.P.R. n. 361 del 1957 in combinato con l’art. 11, 1° comma, l. n. 18 del 1979 e 1, commi 5, 6 e 8 e art. 5, comma 6 e 7 delle Istruzioni approvate dal Ministero dell’Interno nel 2009 per la presentazione e l’ammissione delle candidature per il rinnovo del Parlamento europeo 2009 e per l’eccesso di potere sotto diversi profili;

Considerato che si costituivano le Amministrazioni intimate, chiedendo il rigetto della domanda, eccependo preliminarmente “il difetto assoluto temporaneo” di giurisdizione, in vista di un’eventuale presentazione del regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione;

Considerato che si costituivano Nicola Carnovale, quale rappresentante del partito “I Socialisti” e Saverio Zavettieri nella qualità di Segretario del partito “I Socialisti”, chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo altresì, il difetto di giurisdizione;

Ritenuto che la causa può essere decisa nel merito con sentenza in forma semplificata in ragione della documentazione presente agli atti, della discussione in camera di consiglio delle parti costituite e non risultando ancora proposta la domanda ex art. 41 c.p.c.;

Considerato che, in primo luogo, deve essere affrontata la questione attinente all’eccepito difetto di giurisdizione;

Considerato che deve rilevarsi che questo Tribunale si è già pronunziato su questione attinente al procedimento elettorale per le elezioni europee del 2004, con la sentenza n. 10330 del 2004, della Sezione I, ritenendo implicitamente la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine agli atti del procedimento (in quel caso relativamente alla decisione di ricusazione di una lista da parte dellUfficio circoscrizionale elettorale);

Considerato che, al contrario, i precedenti di questa Sezione, invocati da parte resistente, nei quali si è deciso per l’inammissibilità dei ricorsi in materia elettorale riguardano fattispecie estremamente differenti, sicchè non è possibile ad essi far richiamo per menzionare un orientamento del Collegio applicabile al caso in esame;

Considerato, infatti, che con siffatte pronunzie (ex multis, TAR Lazio, sez. II bis, n. 1855 del 2008 e, precedentemente, n.7074 deol 2007) il difetto di giurisdizione era dichiarato in ragione di quanto prescritto, per le elezioni politiche, dal nostro ordinamento, come delineato dal d.P.R. n. 361 del 1957 (in particolare l’art. 87) e dal d.lgs. n. 533 del 1993 (in particolare art. 27, che fa rinvio alle norme per l’elezione della Camera dei deputati) che riservano a ciascuna delle Camere la risoluzione delle questioni relative alle elezioni dei propri componenti, assegnando alle stesse l’autodichia;

Considerato che a siffatta conclusione (confermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9155 del 2008), la Sezione è pervenuta in ragione della considerazione che – nell’ambito delle elezioni per il Parlamento nazionale – l’autodichia di ciascuna Camera non può essere intesa unicamente con riferimento a quanto potrebbe desumersi da una lettura di stretta interpretazione dell’art. 66 Cost., ma – secondo quanto voluto dal legislatore – va interpretata come estesa all’accertamento della legittimità di tutte le operazioni elettorali e, quindi anche di quelle ricomprese nella fase precedente lo svolgimento della competizione elettorale vera e propria;

Ritenuto che nella fattispecie in esame non trova ragione d’essere il riferimento all’autodichia del Parlamento, poiché si tratta del procedimento che conduce all’elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo;

Ritenuto che a siffata prima considerazione deve aggiungersi che alla valutazione della sussistenza del procedimento, predisposto e tipizzato dalla l. n. 18 del 1979 e per rinvio dal d.P.R. n. 361 del 1957, si unisce la necessità della valutazione, in sede di composizione del Parlamento sovranazionale, di principi di cui alla Costituzione, con particolare riferimento all’art. 49 Cost., che tutela la partecipazione politica di ciascun cittadino attraverso i partiti politici;

Ritenuto che tale principio non può prescindere dal regolare svolgimento del procedimento teso a determinare il concorso dei partiti democraticamente nelle competizioni elettorali;

Ritenuto che, al di fuori delle limitazioni predisposte dalle leggi nazionali per quanto riguarda le garanzie di tutela giurisdizionale con riferimento al caso eccezionale della autodichia, deve farsi ricorso a quanto generalmente predisposto dall’ordinamento a garanzia dell’espletamento dei rimedi giurisdizionali;

Ritenuto che in disparte di ogni ulteriore considerazione d’ordine procedurale, il Collegio ritiene dunque in ossequio al superiore principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, di dover esaminare il ricorso in epigrafe nel merito;

Considerato che l’art. 42, l. n. 18 del 1979, che prevede un procedimento speciale ed accelerato trova giustificazione evidentemente nel fatto che è diretto a disciplinare l’ipotesi del ricorso del quisque de populo, sicchè l’interesse di ciascun cittadino ad impugnare l’atto conclusivo del procedimento elettorale si confronta, nella specificità della norma e nella determinazione dei termini e dei limiti dell’impugnazione, con l’interesse collettivo alla rapida stabilizzazione del risultato elettorale;

Ritenuto che siffatta norma non possa trovare applicazione nel caso di specie, in cui il ricorso risulta proposto da uno dei partiti che ha chiesto di partecipare alla competizione elettorale;

Ritenuto che ulteriolmente, per il profilo appena accennato, non può essere condivisa la tesi prospettata dall’Avvocatura Generale dello Stato a sostegno di eventuale regolamento di giurisdizione;

Considerato, infatti, che l’atto che è oggetto dell’impugnazione in esame comporterebbe irrimediabilmente l’esclusione dalla competizione elettorale della parte ricorrente;

Ritenuto, pertanto, che, per le ragioni sopra esposte, in particolare con riferimento alla dimensione sopranazionale degli effetti del procedimento in esame, con riguardo alla composizione del Parlamento europeo, non possono trovare nella specie applicazione per diretta estensione analogica i principi affermati dall’Adunanza plenaria n. 10 del 2005;

Ritenuto che il Partito controinteressato non ha smentito in sede di discussione l’esclusione dalla competezione elettorale, eccepita dalla ricorrente e, tuttavia, non può escludersi il permanere dell’interesse al ricorso, come riaffermato in camera di consiglio;

Ritenuto che, pertanto, devono essere superate le eccezioni preliminari e che deve procedersi all’esame nel merito;

Ritenuto che non risulta fondato il primo motivo di ricorso, poiché la parte istante ha, comunque, avuto modo di partecipare al giudizio di opposizione;

Considerato che il richiamo al criterio previsto dall’art. 14, d.P.R. n. 361 del 1957, ed effettuato dalle istruzioni ministeriali per la presentazione e l’ammissione delle candidature 2009, consistente nella prevalenza del contrassegno tradizionalmente usato, non può non far verificare l’effettiva composizione e presenza nel Parlamento europeo;

Ritenuto, orbene, che a fronte dello sviluppo dell’originaria composizione del Partito socialista – Nuovo PSI dal 2001 e della separazione nella presentazione nelle elezioni politiche del 2008, il simbolo in controversia, utilizzato nel 2004 per le elezioni europee e quindi caratterizzante dei parlamentari europei attualmente ancora in carica, era chiaramente riferito all’unitaria compagine dei socialisti;

Ritenuto, pertanto, che a fronte dell’analizzata situazione non può che farsi ricorso al criterio della prevenzione come enucleato dall’Ufficio elettorale centrale nazionale;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere respinto;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti;

P.Q.M.

RESPINGE il ricorso.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 07 Maggio 2009

PRESIDENTE

CONSIGLIERE

N.R.G. 3398/2009

N.R.G. «RegGen»

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Cass. civ., sez. Lavoro 05-10-2006, n. 21396 LAVORO – LAVORO SUBORDINATO – ASSOCIAZIONI SINDACALI – SINDACATI – Stipulazione di contratto di formazione e lavoro – Caratteristiche – Lavoratore eletto alla carica di Sindaco comunale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Pretore di Napoli decidendo sulla domanda proposta da Maurizio M. nei confronti della Spa Banco di Napoli, dalla quale era stato assunto con contratto di formazione lavoro, riteneva infondata la pretesa del ricorrente avente ad oggetto la concessione dell’aspettativa non retribuita a seguito dell’elezione a sindaco avvenuta dopo circa sette settimane dall’inizio dell’addestramento professionale. Riteneva quindi del tutto corretto l’operato dell’istituto di credito che aveva risolto il rapporto alla scadenza del termine del contratto di formazione e lavoro senza riconoscere la sospensione del rapporto fino al termine del periodo di espletamento della carica di sindaco.

Con sentenza depositata il 25 febbraio 2003 il Tribunale di Napoli, in accoglimento del gravame proposto dal lavoratore, dichiarava il diritto dello stesso alla sospensione del contratto di formazione lavoro fino al termine del periodo di aspettativa per l’espletamento della carica di sindaco. Per quanto ancora rileva in questa sede riteneva la sussistenza del diritto all’aspettativa non retribuita ai sensi dell’articolo 2 della legge 816/85, norma di carattere imperativo che si applica al rapporto di, lavoro pubblico e privato ogni qualvolta si verifica il suo presupposto e cioè l’elezione a sindaco. Riteneva inoltre non provate le allegazioni dell’istituto di credito circa la disponibilità dell’appellante a concludere il progetto formativo durante il mandato pubblico e circa il successivo inadempimento agli obblighi formativi.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso San Paolo Imi Spa (già Banco di Napoli Spa) affidato a tre motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso Maurizio M..

Motivi della decisione

Col primo motivo istituto di credito denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 della legge 816/85, dell’articolo 31 della legge 300/70 e dell’articolo 3 della legge 863/84, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Premesso che nessuna disposizione di natura legislativa o contrattuale stabilisce un diritto incondizionato del- lavoratore di ottenere la sospensione. del rapporto per un periodo pari a quello dell’aspettativa non retribuita, e premesso altresì che tale diritto sarebbe desumibile, secondo la sentenza impugnata, in via di interpretazione. dalla pronuncia della Corte costituzionale 149/93, la società ricorrente deduce l’erroneità della decisione del Tribunale assumendo che, proprio in applicazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza sopra richiamata, presupposto necessario per conseguire la sospensione del rapporto è l’esistenza di una causa sospensiva che derivi da fatti estranei alla volontà delle parti ed oggettivamente idonea ad impedire lo. svolgimento della prestazione e della formazione. Pertanto fra i fatti che danno luogo alla sospensione non può essere annoverata l’elezione a sindaco ovvero la richiesta, che è facoltativa, di un periodo di aspettativa non retribuita. L’aspettativa è infatti soltanto uno dei possibili strumenti normativi disposti dal legislatore per consentire agli incaricati di funzioni pubbliche elettive di disporre del tempo necessario per l’esercizio del mandato; uno strumento alternativo, ai permessi retribuiti e non retribuiti che il lavoratore avrebbe potuto richiedere e che sono compatibili con l’esecuzione del contratto di lavoro. In sostanza l’aspettativa non retribuita non rappresenta l’effetto irrinunciabile dell’espletamento di cariche pubbliche elettive ma solo un’ulteriore tutela riconosciuta dal legislatore. Poiché pertanto l’assunzione di una carica pubblica elettiva e la conseguente richiesta di sospensione del rapporto, in quanto risultato di una valutazione discrezionale del lavoratore, non possono essere considerati fatti estranei alla volontà delle parti, oggettivamente impeditivi della prestazione, essi non legittimano la domanda di proroga del termine finale del contratto di formazione e lavoro.

Col secondo motivo l’istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e segg. Cc nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Premesso che il rapporto di lavoro in esame è disciplinato da accordi sindacali, osserva che in tali norme non c’è alcun cenno all’obbligo di sospensione del rapporto di lavoro per lo svolgimento di cariche pubbliche elettive ovvero in relazione alla richiesta di aspettativa non retribuita prevista dall’articolo 2 della legge 316/85.

Col terzo motivo l’istituto ricorrente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della causa. Osserva che all’atto del collocamento in aspettativa residuava al lavoratore soltanto una settimana di formazione e che lo stesso lavoratore aveva richiesto, in prossimità dalla scadenza del contratto, di riprendere servizio per completare la formazione dimostrando cosi che lo svolgimento del mandato di sindaco non veniva dallo stesso percepito come impeditivo della prestazione dedotta in contratto.

Il primo motivo è infondato.

A norma del combinato disposto degli articoli 1 e 2 della legge 816/85, recante norme in tema di ?Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali?, possono essere collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato, anche se questa non è prevista dai rispettivi ordinamenti, i lavoratori dipendenti pubblici o dipendenti da imprese, aziende o enti, pubblici o privati, eletti alle cariche di cui alla presente legge (fra le quali è compresa quella di sindaco di un comune), in sostanza la norma conferisce al lavoratore dipendente che sia stato eletto alla carica, fra l’altro, di sindaco, un diritto ad ottenere un’aspettativa non retribuita, alla sola condizione che ne faccia domanda. La ratio della norma in esame, che ribadisce un principio già affermato dall’articolo 31 della legge 300/70, è evidente: si tratta di rendere compatibile, per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive, l’espletamento di tali funzioni con la condizione di prestatore di lavoro subordinato. Essa costituisce una coerente applicazione del principio di cui all’articolo 51, comma 3, Costituzione secondo cui chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha il diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Data la sostanziale identità della formulazione della normativa in esame rispetto a quella contenuta nel citato articolo 31, devono ritenersi applicabili alla prima i principi elaborati dalla giurisprudenza con riferimento alla seconda ed in particolare quello secondo cui la norma pone un vero e proprio diritto potestativo all’aspettativa con la conseguenza che il datore di lavoro viene a trovarsi, nei confronti dell’esercizio di tale diritto, in una situazione di immediata ed incondizionata soggezione (Cassazione 953/85); da ciò consegue altresì che deve escludersi che rientri nel potere discrezionale del datore di lavoro lo stabilire se il dipendente che richiede l’aspettativa possa o meno continuare a rendere la prestazione lavorativa durante l’adempimento dell’incarico elettivo (Cassazione 1454/84).

L’istituto ricorrente contesta la sussistenza del suddetto diritto all’aspettativa nel caso in cui il lavoratore eletto (nella specie, alla carica di sindaco di un comune) stia prestando la propria attività sulla base di un contratto di formazione e lavoro.

La tesi dell’istituto non appare peraltro condivisibile alla luce! dei principi fissati dalla Corte costituzionale (cfr. Corte costituzionale 149/93) nella decisione che è stata correttamente richiamata dalla sentenza impugnata. Secondo la Corte delle leggi, nel contratto di formazione e lavoro lo schema causale, rispetto al tipico contratto di lavoro subordinato il risultando arricchito dall’elemento della formazione che s’intreccia col momento lavorativo, assume una connotazione del tutto peculiare. In tale logica l’apposizione del termine appare funzionale alle finalità negoziali proprio in quanto la mera prestazione lavorativa non esaurisce i contenuti sinallagmatici del contratto. Questi ultimi, infatti, si completano attraverso l’acquisizione di un bagaglio tecnico che postula un necessario periodo di apprendimento. Pertanto, qualora fatti estranei alla volontà delle parti impediscano di conseguire nel termine previsto la suddetta finalità, non deve considerarsi esaurita la funzione del contratto. Da ciò consegue che il termine massimo di durata del contratto di formazione e lavoro possa essere sospeso e differito in tutti i casi in cui si verifichino fatti oggettivamente impeditivi della formazione professionale che, mentre non producono un automatico effetto estintivo del rapporto, ne devono consentire la proroga per un periodo pari a quello di sospensione, ai fini del completamento della formazione.

La società convenuta insiste, per contestare la correttezza della conclusione raggiunta dal giudice del merito, sul fatto che nella sentenza della Corte costituzionale sopra citata si faccia riferimento a fatti estranei alla volontà delle parti ed oggettivamente impeditivi della formazione professionale, laddove nel caso in esame l’aspettativa prevista a favore del lavoratore eletto alla carica di sindaco è uno dei possibili strumenti che l’ordinamento pone a disposizione dello stesso per consentirgli l’espletamento dell’incarico elettivo.

Tale argomento non appare convincente ove si tenga conto del fatto che, come si è prima ricordato, la ratio della normativa sull’aspettativa è quella di rendere compatibile, per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche, elettive, l’espletamento di tali funzioni con la condizione di prestatore di lavoro subordinato, e che essa costituisce applicazione, di un diritto (del chiamato a funzioni pubbliche elettive di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro) che è previsto dalla Costituzione. In tale contesto il fatto che l’aspettativa costituisca uno dei possibili strumenti posti a disposizione del lavoratore per realizzare tale diritto non costituisce un valido argomento per negare il diritto alla sospensione del rapporto per tutto il periodo della carica elettiva anche nell’ipotesi di contratto di formazione e lavoro. Ed infatti con l’esercizio del diritto potestativo di richiedere l’aspettativa si viene a determinare un impedimento al conseguimento nel termine previsto di tutti i contenuti sinallagmatici del contratto, ed in particolare l’elemento della formazione, impedimento che, seguendo i principi enunciati dalla Corte delle leggi, giustifica la sospensione; a conferma di tale conclusione va considerato altresì che, anche nel caso in esame, il fatto impeditivo rileva, per usare un’espressione usata dalla stessa Corte, ai fini di specifiche garanzie accordate nell’ambIto del rapporto di lavoro da normative di ampia e mirata tutela.

In relazione alla soluzione accolta nel primo motivo il secondo deve essere considerato sostanzialmente superato in quanto, trattandosi di diritti conferiti da norme imperative, la normativa contrattuale non può incidere sulla loro sussistenza.

Il terzo motivo è inammissibile. Il Tribunale ha, infatti, affermato che le allegazioni dell’Istituto di credito relative ad un presunto inadempimento del lavoratore agli obblighi formativi non sono state provate. Tale affermazione, che ha carattere decisivo, non è stata oggetto di censura.

Il ricorso deve essere in definitiva rigettato.

In applicazione del criterio della soccombenza l’istituto ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in euro 12, oltre euro 2000 per onorari e spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-12-2010) 05-01-2011, n. 188

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 22.1.2010 il giudice di pace di Treviglio condannava H.R., identificato mediante accertamenti A.F.I.S. (Automated Fingerprint Identification System), per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis alla pena di Euro 4.000 di ammenda, sostituita, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art 62- bis con la misura dell’espulsione dal territorio dello Stato per un periodo di cinque anni.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia denunciando l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16 comma 1 e contraddittorietà manifesta della motivazione, chiedendo l’annullamento della sentenza limitatamente all’applicazione della sanzione sostitutiva.

Ad avviso del ricorrente il giudice di pace ha applicato la misura dell’espulsione in sostituzione della pena pecuniaria sulla base di ragioni di opportunità e convenienza, omettendo di valutare la sussistenza di condizioni ostative all’espulsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1, (come è, invece, espressamente previsto dall’art. 16, comma 1 del T.U.) tenuto conto, peraltro, che nel caso di specie l’imputato era sedicente e sprovvisto di qualsivoglia documento attestante la sua identità e nazionalità.

Motivi della decisione

1. Il Giudice di pace ha disposto, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 62-bis la sostituzione della ammenda, inflitta per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10-bis con la misura dell’espulsione prevista dall’art. 16, comma 1, del medesimo T.U..

Il ricorrente impugna siffatta statuizione denunziando violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni ostative di cui del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1.

Devono essere, invero, preliminarmente valutate le ricadute della sostituzione della pena pecuniaria con la misura dell’espulsione sulla individuazione del regime delle impugnazioni alla luce della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 36 e 37 tenuto conto, peraltro, che questa Corte ha già affermato l’appellabilità della sentenza di condanna per la contravvenzione di ingresso soggiorno illegale che abbia applicato l’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva (Sez. 1, 28 ottobre 2010, n. 20252, El Halawani, non massimata).

2. Il sottosistema delle impugnazioni disciplinato dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 del 2000, in attuazione dei criteri fissati dalla Legge Delega 24 novembre 1999, n. 468, appare chiaramente ispirato alla ratio di consentire sia alla parte pubblica sia all’imputato di proporre appello avverso le sentenze che, in qualsivoglia modo, si discostino dalla mera condanna all’ammenda, irrogando una pena diversa da quella pecuniaria o comunque infliggendo una condanna aggiuntiva, pur se relativa soltanto al risarcimento del danno.

Tanto si delinea con tutta evidenza nella Relazione governativa al D.Lgs. n. 274 del 2000, laddove relativamente al regime delle impugnazioni è stato indicato che il criterio di delega specifico, contenuto nell’art. 17, comma 1, lett. n) – che espressamente prevedeva l’appellabilità delle sentenze emesse dal giudice di pace, ad eccezione di quelle che applicano la sola pena pecuniaria e di quelle di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria – doveva prevalere rispetto al disposto generale del successivo art. 18, che aveva sostituito l’art. 593 cod. proc. pen., comma 3 stabilendo, in via generale, l’inappellabilità delle sentenze di condanna relative a reati per i quali era stata applicata la sola pena dell’ammenda.

A fondamento di tale prevalenza veniva sottolineato, sotto il profilo formale, il carattere speciale della disposizione di delega, e, dal punto di vista sostanziale, "la natura, non professionale, del primo giudice e la particolare semplificazione del procedimento". Pertanto, un giudizio di primo grado connotato da tali elementi rendeva opportuno "ampliare le possibilità di appello dinanzi al giudice professionale".

Il criterio di delega è stato, quindi, consapevolmente interpretato "nel senso di sottrarre alla garanzia del secondo grado di merito le pronunce che rechino condanna alla sola pena pecuniaria, e non anche quelle nelle quali sia statuita una ulteriore condanna (sia pur relativa all’azione civile)".

Sulla conformità della scelta operata dal legislatore delegato alla formulazione letterale del principio direttivo recato dalla L. n. 468 del 1999, art. 17, comma 1, lett. n), e agli indirizzi generali della delega in materia di procedimento penale davanti al giudice di pace, si è già peraltro espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 426 del 2008 e, quindi, con l’ordinanza n. 32 del 2010, evidenziando, fra l’altro: che "il legislatore delegante ha inteso attribuire una portata generale alla previsione dell’appellabilità delle sentenze del giudice di pace, configurando come eccezioni, dunque di stretta interpretazione, le ipotesi di loro inappellabilità"; che coerentemente il legislatore delegato ha dato rilievo concreto "al grado di afflittività delle pronunce"; che non poteva operarsi alcun raffronto con il sistema dell’inappellabilità istituito dall’art. 593 c.p.p., comma 3, perchè "il procedimento penale davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia non comparabile con quello davanti al tribunale, in ragione dei caratteri peculiari che esso presenta".

I principi affermati – sebbene le questioni di legittimità costituzionale esaminate avevano esclusivo riguardo all’appellabilità delle sentenze recanti condanna al risarcimento del danno – possono, evidentemente, costituire canoni ermeneutici anche con riferimento alla questione in esame della appellabilità della sentenza con la quale il giudice di pace applica la sanzione sostitutiva dell’espulsione.

3. Nè può ritenersi dirimente la natura meramente amministrativa della sanzione sostitutiva in esame, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 369 del 1999.

Non può, invero, più dubitarsi che l’espulsione con accompagnamento alla frontiera "inerisce alla materia regolata dall’art. 13 Cost., in quanto presenta quel carattere di immediata coercizione che qualifica, per costante giurisprudenza costituzionale, le restrizioni della libertà personale" (C. Cost. n. 105 del 2001) e che anche la espulsione coattiva disposta dal giudice in sede di condanna in sostituzione della pena ben "possa costituire in concreto per lo straniero, non già un beneficio, ma una sanzione alternativa dal contenuto ancor più afflittivo di quello proprio di una pena detentiva".

Nè può sottovalutarsi che, stante il tenore formale del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 1 deve ritenersi che la sostituzione della pena con la misura dell’espulsione abbia natura discrezionale, come, del resto – sia pure incidentalmente – ha affermato il giudice delle leggi nella recente decisione n. 250 del 2010. 4. Solo in apparenza confligente con la soluzione qui condivisa dell’appellabilità della sentenza del giudice di pace che applica la sanzione sostitutiva appare il dictum della sentenza delle S.U., 3 febbraio 1995, n. 7902, Bonifazi, (rv. 201546, massimata nel senso che "l’impugnazione esperibile avverso sentenza di condanna per contravvenzione per la quale sia stata inflitta la sola pena dell’ammenda, in tutto od in parte come sanzione sostitutiva dell’arresto, è l’appello e non il ricorso per cassazione"). La pronuncia fa leva principalmente sulla ricostruzione della portata dell’art. 593 c.p.p., comma 3, mentre nel caso in esame – come si è detto – la disciplina di riferimento è quella specifica dettata dal D.Lgs. n. 274 del 2000. 5. Tanto considerato, il ricorso, con il quale si prospettano anche vizi della motivazione, deve dunque, ai sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 5 e art. 569 c.p.p., comma 3, essere qualificato appello e trasmesso al Tribunale di Bergamo per il giudizio sull’impugnazione.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.