Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-02-2011, n. 4656 Licenziamento per causa di malattia; Malattia, assicurazione e assistenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 2.2.2005 il Tribunale di Torre Annunziata ha respinto la domanda proposta in data 22.6.2001 da D. F., volta ad ottenere l’accertamento della illegittimità del licenziamento intimatogli per superamento del periodo di comporto dalla società Grande Albergo Excelsior Vittoria spa con lettera in data 4.11.2000, con condanna della società alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al risarcimento del danno L. n. 300 del 1970, ex art. 18, oltre che al risarcimento del danno biologico causato dall’infortunio sul lavoro subito il (OMISSIS), mentre era intento ad effettuare il lavaggio della cucina.

La sentenza del Tribunale è stata riformata dalla Corte d’Appello di Napoli, che ha ritenuto fondato il motivo di gravame relativo alla non computabilità ai fini della determinazione del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro (c.d. periodo di comporto) dei periodi di assenza determinati dall’infortunio sul lavoro -ritenendo che tale ultimo evento fosse ascrivibile a violazione dell’art. 2087 c.c. da parte del datore di lavoro – ed ha dichiarato la illegittimità del licenziamento ordinando la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la società Grande Albergo Excelsior Vittoria spa, affidandosi a sei motivi cui resiste con controricorso D.F..

Quest’ultimo ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 416 c.p.c. "in relazione sia all’art. 360 c.p.c., n. 3 che all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, per violazione di legge, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione" nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che il ricorrente avesse Specificamente e tempestivamente allegato gli elementi costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio, per quanto riguarda in particolare la non computabilità nel periodo di comporto delle assenze determinate dall’infortunio sul lavoro e conseguenti a responsabilità del datore di lavoro.

2.- Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 434 e 437 c.p.c., dell’art. 115 c.p.c. e art. 1421 c.c., nonchè vizio di motivazione, relativamente alla statuizione con la quale è stata dichiarata l’illegittimità del licenziamento sotto il profilo della non computabilità delle assenze perchè imputabili a responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c..

3.- Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 41 Cost., artt. 2087, 1375, 1218 e 2697 c.c., art. 115 c.p.c., nonchè omessa contraddittoria e insufficiente motivazione in ordine alla statuizione con la quale i giudici di appello hanno ritenuto che fosse stato provato il rapporto di derivazione causale tra l’infortunio e l’ambiente di lavoro, nonchè la responsabilità del datore di lavoro relativamente allo stesso infortunio.

4.- Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, anche in riferimento agli artt. 2697, 2087 e 1218 c.c., e in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 per erronea valutazione delle prove e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè error in indicando, sull’assunto che la Corte d’Appello avrebbe formato il proprio convincimento in ordine ai punti sopra indicati sulla scorta di elementi fattuali incerti e non suffragati da riscontri oggettivi, mal governando le risultanze della prova testimoniale e di quella documentale e sopperendo alle carenze espositive dell’atto introduttivo in tema di identificazione del tipo di attività al quale il lavoratore era addetto, delle mansioni effettivamente espletate, dell’effettiva portata del rischio espositivo e delle carenze dei sistemi di controllo posti in essere dal datore di lavoro per evitare il verificarsi dell’incidente.

5.- Con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., artt. 134, 421 e 437 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sul rilievo che i giudici di appello avrebbero omesso di esporre le ragioni per le quali non avevano provveduto d’ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio acquisito nel permanere dell’incertezza della prova in ordine ai fatti costituivi controversi, ed in particolare in ordine alla circostanza che il lavoratore fosse stato dotato dei prescritti stivali di gomma e che, dopo averli utilizzati, li avesse tuttavia dismessi anzitempo, quando cioè il pavimento della cucina era ancora bagnato.

6.- Con il sesto motivo di gravame la società lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 424 e 437 c.p.c., ed anche dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con vizio di omessa e/o insufficiente motivazione, sull’assunto che la Corte territoriale avrebbe ammesso una consulenza tecnica d’ufficio diretta ad un accertamento che non aveva mai formato oggetto di richiesta da parte del lavoratore, e così in violazione del principio della domanda e di quello di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ed avrebbe poi utilizzato l’esito della consulenza tecnica d’ufficio travalicando i principi di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. e mal governando le risultanze dell’accertamento peritale.

7.- Preliminarmente, va rilevato che tutti i motivi di ricorso sono caratterizzati dalla formulazione di quesiti di diritto del tutto inadeguati rispetto alla decisione delle questioni proposte e alla soluzione della controversia, e così non rispondenti ai requisiti richiesti dall’art. 366 bis c.p.c..

8.- Ai sensi di quest’ultima disposizione, applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, e quindi anche al ricorso in esame, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Anche nel caso in cui venga dedotto un vizio di motivazione ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione del motivo deve contenere, a pena d’inammissibilità, la "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione". Ciò comporta, in particolare, che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. Al riguardo, inoltre, non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente dedicata (cfr. ex plurimis Cass. 8555/2010, Cass. sez. unite 4908/2010, Cass. 16528/2008, Cass. 8897/2008, Cass. 16002/2007).

9.- Questa Corte ha più volte ribadito che, nel vigore dell’art. 366 bis c.p.c., non può ritenersi sufficiente – perchè possa dirsi osservato il precetto di tale disposizione – la circostanza che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dall’esposizione del motivo di ricorso, nè che esso possa consistere o ricavarsi dalla formulazione del principio di diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi alla specie. Una siffatta interpretazione della norma positiva si risolverebbe, infatti, nella abrogazione tacita dell’art. 366 bis, secondo cui è invece necessario che una parte specifica del ricorso sia destinata ad individuare in modo specifico e senza incertezze interpretative la questione di diritto che la S.C. è chiamata a risolvere nell’esplicazione della funzione nomofilattica che la modifica di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 ha inteso valorizzare (Cass. 5208/2010, Cass. 20409/2008). E’ stato altresì precisato che il quesito deve essere formulato in modo tale da consentire l’individuazione del principio di diritto censurato posto dal giudice a quo alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del principio, diverso da quello, la cui auspicata applicazione da parte della S.C. possa condurre a una decisione di segno inverso; ove tale articolazione logico-giuridica mancasse, infatti, il quesito si risolverebbe in una astratta petizione di principio, inidonea sia a evidenziare il nesso tra la fattispecie e il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio a opera della S.C. in funzione nomofilattica. Il quesito, pertanto, non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello alla S.C. in ordine alla fondatezza della censura o alla sussistenza o meno della violazione di una determinata disposizione di legge, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la S.C. in condizione di rispondere a esso con la enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass. 6951/2010, Cass. sez. unite 27368/2009, Cass. 20685/2009, Cass. 19769/2008).

10.- Nella specie, nessuno dei quesiti formulati a conclusione dell’illustrazione dei motivi di ricorso risponde ai requisiti sopra indicati, risolvendosi gli stessi quesiti nella mera richiesta di stabilire se siano state violate o meno determinate norme o principi di diritto, ovvero in una generica istanza di decisione sulla esistenza dei vizi denunciati.

11.- Anche le dedotte carenze motivazionali non appaiono sufficientemente individuate e precisate con i singoli motivi di impugnazione nel senso che si è sopra indicato, ovvero mediante la necessaria indicazione del fatto controverso in una parte del motivo che costituisca un momento di sintesi del complesso degli argomenti critici sviluppati nell’illustrazione dello stesso motivo.

12.- In ogni caso, tali carenze non sussistono. Va ribadito al riguardo che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo esame, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti.

Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (cfr. ex plurimis Cass. 10657/2010, Cass. 9908/2010, Cass. 27162/2009, Cass. 16499/2009, Cass. 13157/2009, Cass. 6694/2009, Cass. 42/2009, Cass. 17477/2007, Cass. 15489/2007, Cass. 7065/2007, Cass. 1754/2007, Cass. 14972/2006, Cass. 17145/2006, Cass. 12362/2006, Cass. 24589/2005, Cass. 16087/2003, Cass. 7058/2003, Cass. 5434/2003, Cass. 13045/97, Cass. 3205/95). Anche l’interpretazione della domanda implica un giudizio di fatto demandato al giudice del merito, insindacabile in cassazione, salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto, nel senso ed entro i limiti già sopra precisati (Cass. 20373/2008, Cass. 15603/2006, Cass. 16596/2005, Cass. 11755/2004, Cass. 14003/2004, Cass. 13426/2004, Cass. 12909/2004, Cass. 10840/2003).

13.- Alla stregua dei principi sopra indicati, le doglianze espresse dalla ricorrente con riguardo ai pretesi vizi motivazionali si rivelano prive di fondamento. E così quelle di cui al primo motivo, in quanto, come rilevato dalla Corte territoriale sulla base di una corretta e adeguata interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’originaria domanda, il lavoratore aveva dedotto già con il ricorso introduttivo che l’infortunio era da ascrivere a gravi omissioni del datore di lavoro, tali da determinare non solo la responsabilità del datore di lavoro per i postumi invalidanti residuati a carico del dipendente, ma anche l’ulteriore conseguenza che "l’infortunio e le assenze del lavoro che ne seguirono nel 2000 furono causate dall’illecito comportamento del datore di lavoro", restando così individuati tutti gli elementi oggettivi della fattispecie sulla quale si fondano la responsabilità contrattuale del datore di lavoro e la conseguente esclusione dal computo del comporto delle assenze per malattia che sia derivata da condizioni del lavoro di cui il datore debba rispondere ex art. 2087 c.c. (secondo principi costantemente affermati dalla S.C.: cfr. ex multis, Cass. 4959/2005, Cass. 5413/2003, Cass. 5066/2000).

14.- Le considerazioni che precedono portano ad escludere l’esistenza di qualsiasi violazione del principio di necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ( art. 112 c.p.c.), e così la fondatezza del secondo motivo, che, come detto, al pari degli altri motivi, non risulta comunque sorretto da un quesito di diritto adeguato e rispondente ai requisiti richiesti dall’art. 366 bis c.p.c..

15.- Anche le carenze motivazionali dedotte con il terzo e il quarto motivo devono ritenersi insussistenti, avendo i giudici di appello dato sufficiente e adeguata motivazione del proprio convincimento e fatto corretta applicazione del principio secondo cui le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, sicchè il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente all’eventuale concorso di colpa del lavoratore, salvo che la condotta di questi non presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento (così Cass. 3786/2009, Cass. 11622/2007, Cass. 19559/2006, Cass. 5493/2006, Cass. 3213/2004, Cass. 6377/2003, Cass. 7454/2002, Cass. 5024/2002).

Con l’ulteriore precisazione (cfr. Cass. 16253/2004) che, per ritenere la sussistenza del carattere di abnormità del comportamento del lavoratore, è necessaria una rigorosa dimostrazione dell’indipendenza della condotta del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro e, con essa, dell’estraneità del rischio affrontato rispetto a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere. La decisione della Corte di merito ha fatto corretta applicazione di tali principi, osservando, da un lato, che, anche a voler ritenere provato che il lavoratore fosse stato dotato delle prescritte calzature di sicurezza e le avesse tolte prima di terminare il suo turno di lavoro, sarebbe residuata comunque una responsabilità del datore di lavoro per aver omesso di predisporre controlli idonei a garantire che i lavoratori utilizzassero effettivamente i mezzi di protezione loro forniti, e non mancando di attribuire rilievo, dall’altro, al fatto che, nel caso all’esame, il controllo avrebbe dovuto essere ancora più rigoroso, tenuto conto del fatto che il lavoratore per la prima volta era stato addetto a mansioni diverse da quelle di assunzione e in un ambiente di lavoro nuovo rispetto a quello abituale.

16.- La sentenza impugnata, per essere adeguatamente motivata, coerente sul piano logico e rispettosa dei principi in precedenza enunciati, non è assoggettabile alle censure che le sono state mosse in sede di legittimità. Al riguardo, va rimarcato che la valutazione delle prove, così come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, la cui decisione, se sorretta da un motivazione corretta sul versante logico e giuridico, non è ricorribile davanti al giudice di legittimità. 17.- Ferme restando le considerazioni già espresse in ordine alla inadeguatezza del quesito di diritto, le censure esposte con il quinto motivo risultano comunque assorbite dalle argomentazioni espresse ai punti immediatamente precedenti (ed in particolare da quelle con cui è stato evidenziato il rilievo dell’omesso controllo da parte del datore di lavoro circa l’effettivo utilizzo delle calzature di sicurezza da parte del lavoratore).

18.- Il sesto motivo è parimenti infondato, risolvendosi nella richiesta alla Corte circa la sussistenza o meno della violazione di alcune disposizioni di legge e nella critica del provvedimento con cui la Corte di merito ha ammesso la consulenza tecnica d’ufficio, sull’assunto, come visto infondato, che il ricorrente in primo grado non avesse richiesto di accertare se ed in quale misura l’infortunio avesse avuto incidenza causale sulle successive assenze dal lavoro del dipendente. Nè le deduzioni della società ricorrente appaiono idonee ad evidenziare una obiettiva carenza o una contraddittorietà del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento in ordine alla valutazione delle risultanze della consulenza tecnica ed al giudizio sulla sussistenza di un effettivo collegamento causale tra i postumi del trauma cranico subito dal lavoratore a seguito dell’infortunio sul lavoro e le assenze verificatesi nel tempo successivo.

19.- Il ricorso va dunque respinto con la conferma della sentenza impugnata, dovendo ritenersi assorbite in quanto sinora detto tutte le censure non espressamente esaminate.

20.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 27,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-01-2011) 14-02-2011, n. 5353 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Imperia, con ordinanza emessa l’08/01/010 – provvedendo sull’appello, ex art. 322 bis c.p.p., proposto nell’interesse di E.C., quale rappresentante legale della "Elisei Costruzioni srl" avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Imperia in data 13/11/09, con la quale è stata respinta l’istanza di revoca del sequestro preventivo disposto in data 22/07/09 ed avente per oggetto l’autocarro tg (OMISSIS) – rigettava il gravame.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b).

In particolare il ricorrente, nella sostanza, esponeva che erano venute meno le condizioni legittimanti il sequestro dell’autoveicolo poichè lo stesso era stato inserito, con provvedimento della Sezione Regionale del Piemonte in data 17/02/09, tra i veicoli utilizzabili dalla società "Elisei Costruzioni srl" per il trasporto dei rifiuti.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, nell’udienza camerale del 12/01/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale di Imperia, con decreto emesso il 22/07/09, disponeva, ex art. 321 c.p.p., commi 1 e 2, il sequestro preventivo dell’autocarro tg (OMISSIS) di proprietà della "Elisei Costruzioni srl" perchè utilizzato per il trasporto di rifiuti inerti di demolizioni cod. CER 17.09.04, dalla stessa prodotti; il tutto in mancanza di iscrizione nell’Albo Gestori Ambientali, ed in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a).

Il Gip, con ordinanza in data 13/11/09, respingeva la richiesta di revoca del sequestro preventivo.

Il Tribunale del Riesame di Imperia, con ordinanza in data 08/01/010, respingeva l’appello ex art. 322 bis c.p.p., avanzato da E. C. (quale rappresentante legale della citata srl); che, a sua volta, proponeva l’attuale ricorso per Cassazione.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che il Tribunale di Imperia ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.

Trattasi di autocarro utilizzato per il trasporto abusivo di rifiuti inerti di demolizione, passibile di confisca obbligatoria, D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 259, comma 2, con conseguente esclusione della revoca del sequestro preventivo; il tutto ai sensi dell’art. 32 c.p.p., comma 2, applicabile nella fattispecie.

Le censure dedotte nel ricorso sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito;

sono, altresì, errate in diritto. In particolare va rilevato che l’assunto difensivo – che, peraltro, costituisce eccezione in punto di fatto non consentita in sede di legittimità – inerente all’inserimento, a seguito di provvedimento amministrativo in data 17/02/09 dell’autocarro in sequestro (tg. (OMISSIS)) tra i veicoli lecitamente utilizzabili dalla società per il trasporto dei rifiuti non costituiva circostanza rilevante ai fini della non confiscabilità del veicolo medesimo. Trattasi, invero, di automezzo già utilizzato illecitamente nel periodo compreso dal 29/09/08 all’01/10/08, epoca precedente al citato provvedimento del 17/02/09.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da E.C., con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-02-2011) 02-03-2011, n. 8323

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Reggio Calabria, a seguito di richiesta avanzata dall’Amministrazione finanziaria, ha revocato l’ammissione al patrocinio dello Stato di S.L. nella veste di parte civile, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, art. 112 e segg..

2. Ricorre per cassazione l’interessata. Si espone che,nella dichiarazione volta all’ammissione al beneficio in questione, è stato indicato il reddito netto imponibile ai fini dell’IRPEF riportato nella casella 19 del CUD, rientrante nel limite di legge.

Il Tribunale, invece, ha tenuto erroneamente conto del reddito lordo, superiore allo stesso limite. Tale assunto è conforme all’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ma è oggetto di censura: esso è in contrasto con il tenore letterale del cit. D.P.R., art. 76 che fa riferimento al reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito risultante dall’ultima dichiarazione; nonchè con l’interpretazione della disciplina legale proposta dall’Amministrazione finanziaria in una risoluzione del 2003. 3. Il ricorso è infondato. L’ordinanza impugnata, nel disporre la revoca, si basa sulla constatazione che il reddito complessivo del nucleo familiare è di Euro 22.014 e quindi superiore al limite di legge. Correttamente il giudice di merito ha implicitamente considerato il reddito complessivo lordo. Come già condivisibilmente ritenuto ripetutamente da questa Corte, infatti, nella determinazione del reddito, da valutarsi ai fini dell’individuazione delle condizioni necessarie per l’ammissione al gratuito patrocinio, non si può tener conto di detrazioni o deduzioni introdotte ai fini della determinazione concreta dell’imposta da pagare, concetto questo che presenta una configurazione diversa rispetto al reddito imponibile cui fa riferimento il ridetto D.P.R., che intende dare rilevanza anche a redditi non assoggettabili ad imposta ma indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita dell’istante (sul punto anche la sentenza della Corte Costituzionale in data 17.3. 1992 n 144) (Cass. 4, 15 aprile 2008, 239893; Cass. 4, 15 dicembre 2008, Dimitrova). Tale interpretazione è aderente alle già indicate peculiari finalità della disciplina in esame, che trovano conferma nel cit. art. 76, comma 3, che considera rilevanti anche i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte ovvero ad imposta sostitutiva.

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 11-03-2011, n. 416 Decisione amministrativa

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Svolgimento del processo

Con istanza 11.12.2008 "R.L. & C. sas" (in prosieguo, "R."), intendendo realizzare uno stabilimento balneare in comune di Rosolina, località A., chiedeva in concessione un’area demaniale marittima di mq 27.450 facente parte del mapp. 480, foglio 29 la quale – oggetto, assieme ad ulteriori aree, della concessione demaniale n. 33/2003 che, in scadenza il 31.12.2008, era stata rilasciata ad "A. spa" (d’ora in avanti, "A.") e di cui quest’ultima, in data 30.9.2008, aveva chiesto il rinnovo – era adibita a spiaggia libera in conformità con le prescrizioni del piano dell’arenile del 2006.

Attesa la compresenza delle due domande, il Comune di Rosolina – che già quand’era pervenuta l’istanza di rinnovo della concessione da parte di "A." aveva provveduto a pubblicare l’istanza stessa all’albo pretorio onde consentire ad eventuali altri interessati di concorrere alla concessione de qua – provvedeva ad istruirle, ma, come si legge nella delibera GM 7.4.2009 n. 63, non concludeva il procedimento in quanto nelle more l’Agenzia delle Entrate aveva informato il Comune di aver avviato una procedura di verifica della legittimità del rinnovo della concessione ad "A.", attesa la pendenza di un contenzioso attinente alla determinazione del canone: peraltro, in considerazione dell’imminente apertura della stagione balneare, il Comune rinnovava ad "A.", fino al 30.10.2009, la concessione demaniale già detenuta.

Tale concessione precaria veniva impugnata dalla ditta "R." con il presente ricorso munito di domanda cautelare, all’esito della quale l’intestato Tribunale, rilevando che al rilascio della predetta concessione temporanea ben poteva concorrere anche la ditta ricorrente, disponeva che le due domande fossero esaminate congiuntamente al predetto fine.

Adempimento, questo, che il Comune espletava in data 3.9.2009 formalizzando il diniego al rilascio: l’area chiesta dalla "R.", infatti, non era prevista come zona per attrezzature balneari dal vigente piano dell’arenile.

Tale diniego veniva impugnato dalla ricorrente con motivi aggiunti contestando, in buona sostanza, l’illegittimità della conferma del rilascio della concessione precaria alla controinteressata e, peraltro, affermando la vocazione a stabilimento balneare dell’area richiesta.

In prosieguo la ricorrente impugnava anche il successivo provvedimento 23.12.2009 con cui il Comune, concludendo il procedimento di valutazione congiunta delle istanze 30.9.2008 con cui"A." aveva chiesto il rinnovo della propria concessione e 11.12.2008 con cui "R." aveva chiesto il rilascio della nuova concessione relativa a quota parte del mapp. 480, accoglieva la prima (rinviando, peraltro, ogni determinazione in proposito ad un successivo provvedimento) e respingeva la seconda (ribadendo, fra l’altro, che il piano dell’arenile non prevedeva la destinazione a stabilimento balneare dell’area richiesta).

Con provvedimento 1.7.2010 – oggetto di ulteriori motivi aggiunti da parte della ditta "R." -, infine, il Comune di Rosolina prorogava la concessione demaniale marittima n. 33/2003 rilasciata ad "A." fino al 31.12.2015, ai sensi dell’art. 5 della LR 16.2.2010 n. 13.

Resistevano in giudizio il Comune di Rosolina e la controinteressata "A." rilevando l’infondatezza del proposto gravame, di cui, conseguentemente, chiedevano la reiezione.

La causa è passata in decisione all’udienza del 2 febbraio 2011.
Motivi della decisione

Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.

È inammissibile per difetto di interesse nella parte in cui la ditta "R." contesta sotto diversi profili il rinnovo, prima precario e poi definitivo, della concessione demaniale n. 33/2003 rilasciata ad "A.": dall’eventuale annullamento del predetto rinnovo, infatti, non deriverebbe alla "R." alcun beneficio, in quanto l’area richiesta da quest’ultima è incontestatamente destinata dal vigente piano dell’arenile a "spiaggia libera", sicchè giammai la ricorrente potrebbe (ottenere le necessarie autorizzazioni per) realizzarvi uno stabilimento balneare.

È infondato – per lo stesso motivo, peraltro, per cui è inammissibile laddove la "R." contesta il rinnovo della concessione ad "A." – nella parte in cui censura siccome illegittimo il diniego di rilascio della concessione demaniale relativamente alla richiesta area di 27.450 mq del mappale 480: il piano dell’arenile – strumento urbanistico che individua le destinazioni delle singole zone dell’arenile -, infatti, non consente l’installazione di uno stabilimento balneare nell’area litoranea pretesa in concessione dalla ricorrente.

E ciò è sufficiente per ritenere coerente e, quindi, immune dai denunciati vizi la determinazione negativa di concessione dell’area de qua adottata dall’Amministrazione e, conseguentemente, infondato il ricorso in parte qua, atteso che la ricorrente ha omesso di impugnare il piano dell’arenile laddove, appunto, escludeva la destinazione a stabilimento balneare dell’area di cui è causa.

Né – come si è già anticipato in fase cautelare (cfr. l’ord. 29.4.2010 n. 249) – può prendersi in considerazione la richiesta di disapplicazione del piano per asserito contrasto con la LR n. 33/02, e ciò in quanto il piano dell’arenile non ha natura di atto regolamentare, ma di atto amministrativo generale: la disapplicazione da parte del giudice amministrativo è, infatti, ammessa nei soli riguardi di atti aventi valenza normativa (come i regolamenti) o nelle controversie di giurisdizione esclusiva purché, in concreto, afferenti a posizioni di diritto (cfr., da ultimo, CdS, V, 17.2.2010 n. 934; TAR Milano, III, 4.6.2010 n. 1746), ciò che deve escludersi nel caso di specie ove si controverte della legittimità di un atto di diniego della richiesta di concessione di un’area demaniale marittima. L’orientamento giurisprudenziale che ammette la disapplicazione dei regolamenti non ritualmente impugnati è fondato, infatti, sul rilievo della natura normativa del regolamento e sulla necessità, in caso di contrasto tra norme di rango diverso, di garantire il rispetto della gerarchia delle fonti e di accordare, quindi, prevalenza a quella di rango superiore, e cioè alla legge o ad altro atto di normazione primaria: nel caso, invece, di contrasto di un atto amministrativo particolare con un atto amministrativo generale, il primo soccombe di fronte al secondo qualora quest’ultimo non sia stato ritualmente impugnato e riscontrato illegittimo.

Inammissibile, peraltro, è anche la pretesa della ricorrente di subentrare parzialmente nella concessione demaniale della controinteressata ai sensi dell’art. 46 del cod. nav., norma quest’ultima che conferisce al concessionario la facoltà di farsi sostituire da terzi di proprio gradimento nel godimento della concessione, subordinatamente all’autorizzazione dell’Autorità concedente che la rilascia previa verifica della rispondenza della sostituzione all’interesse pubblico: interesse che, comunque, non può e non deve essere comparato con l’interesse connesso all’eventuale pretesa di terzi al subentro, in quanto non hanno alcun titolo all’assegnazione giacchè l’art. 46, concernente il subingresso nella disponibilità di un’area già concessionata, non prevede alcuna concorrenza, a differenza del precedente art. 37 riguardante un’area non gravata da concessione.

Dall’affermata correttezza, dunque, dell’impugnato provvedimento di diniego di concessione demaniale stante l’impossibilità, per la ricorrente, di conseguire il preteso bene della vita, deriva, come si è precisato innanzi, l’inammissibilità per carenza di interesse di ogni censura con cui si contesta il provvedimento concessorio rilasciato alla controinteressata, atteso che nessun beneficio potrebbe comunque acquisire la ricorrente dal suo eventuale annullamento.

Ciò stante, dunque, il ricorso va respinto.

Le spese possono essere compensate tra le parti, in considerazione della particolarità della controversia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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