Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., 05-09-2012, n. 14904

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
"L’Agenzia delle Entrate ricorre contro xxx e xxx srl per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha giudicato inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il diritto di xxx srl al rimborso dell’IVA versata a seguito di un contratto di servizio transfrontaliero.
La sentenza gravata ha ritenuto inammissibile l’appello dell’Ufficio per la mancata notifica del relativo ricorso ad una delle parti del giudizio di primo grado, ossia la xxx srl, intervenuta in causa quale successore a titolo particolare della xxx srl (dalla quale aveva acquistato il ramo d’azienda comprendente il credito IVA dedotto in giudizio).
La ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, l’error in procedendo – per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49 e art. 53, comma 2 e art. 331 c.p.c. – in cui sarebbe incorsa la Commissione Tributaria Regionale dichiarando inammissibile l’appello, invece che ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti della xxx srl.
Entrambe le intimate resistono con controricorso, eccependo preliminarmente che il ricorso dell’Agenzia sarebbe:
1) inammissibile per omissione della sommaria esposizione dei fatti di causa (art. 366 c.p.c., n. 3);
2) inammissibile per omessa indicazione degli atti e documenti decisivi (art. 366 c.p.c., n. 6);
3) improcedibile per mancata allegazione degli atti e documenti decisivi (art. 369 c.p.c., n. 2):
Nel merito le intimate sostengono la correttezza della decisione impugnata sottolineando che la xxx srl non era un interventore adesivo dipendente, ma era intervenuta in causa ai sensi dell’art. 111 c.p.c., comma 3.
Le eccezioni preliminari delle contro ricorrenti appaiono infondate:
quanto alla prima, perchè il requisito formale di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, è funzionale alla comprensione dei motivi di gravame e, nella specie, l’esposizione dei fatti di causa che si legge nelle prime due pagine del ricorso risulta sufficiente per ragguagliare la Corte su quanto è necessario che essa sappia ai fini dell’intelligenza e valutazione della censura proposta dall’Agenzia.
quanto alla seconda ed alla terza, perchè il ricorso si risolve nella censura di un errore in rito del giudice di merito rilevabile direttamente dalla sentenza gravata, cosicchè esso non può ritenersi fondato su alcun atto processuale o documento o contratto o accordo collettivo del quale fosse quindi necessaria la specifica indicazione, a pena di inammissibilità, nè la produzione, a pena di improcedibilità.
Tanto premesso, la censura della difesa erariale appare manifestamente fondata, giacchè, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., applicabile al giudizio tributario per il richiamo contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, la mancata integrazione del contraddittorio in appello non da luogo in nessun caso all’inammissibilità del gravame, bensì all’integrazione del contraddittorio iussu iudicis (vedi, tra le varie, Cass. 11154/03:
Nell’ipotesi di omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti di sentenza pronunciata in causa inscindibile – da riferirsi oltre che al litisconsorzio necessario sostanziale anche a quello processuale, che si verifica quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione alfine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio – il giudice di appello, in applicazione dell’art. 331 cod. pive, civ., deve disporre l’integrazione dei contraddittorio; la mancata integrazione del contraddittorio, in difetto di emissione di tale ordine, non comporta l’inammissibilità del gravame, ma la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità); tale principio, occorre aggiungere, vale quale che sia la posizione processuale che la parte pretermessa in appello rivestiva nel giudizio di primo grado (ricorrente, resistente, chiamato, interventore principale, interventore adesivo autonomo, interventore adesivo dipendente o, infine, interventore ex art. 111 c.p.c.).
In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in Camera di consiglio, con l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza gravata e il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in altra composizione, perchè conosca dell’appello dell’Ufficio".
che le parti intimate sono costituite con controricorso;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che le parti intimate hanno depositata memoria difensiva.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione, che non risultano inficiate dalle argomentazioni svolte nella memoria delle contro ricorrenti;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in altra composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Prima di Lecce N.48/2009

Composto dai Signori Magistrati:

Aldo Ravalli Presidente

Luigi Viola Componente

Ettore Manca Componente – relatore

ha pronunziato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 338/93 presentato da:

– Ciccarone Annamaria, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Adriana Ciccarone e Augusto Conte ed elettivamente domiciliata in Ceglie Messapica (Br), presso lo studio del secondo, alla Piazza della Resistenza 11;

contro

– il Comune di Ceglie Messapica, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Grazia Vitale ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio dell’Avv. Ponzo, alla via Schipa 35;

per l’annullamento

– del provvedimento in data 1.12.92, prot. n. 19771, con il quale il Sindaco del Comune di Ceglie Messapica revocava la concessione edilizia n. 4712 del 12.5.92 “limitatamente all’ampliamento del locale deposito già esistente sul terrazzo, prescrivendo il rigoroso rispetto della ristrutturazione dello stesso da effettuarsi con le prescrizioni stabilite dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali” con nota n. 17248 del 12.10.90;

– di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato.

Visti gli atti della causa.

Designato alla pubblica udienza del 16 luglio 2008 il relatore Dr. Ettore Manca e udito l’Avv. Zacà in sostituzione di Vitale.

Osservato quanto segue:

fatto e diritto

1.- Nel ricorso si espone che:

1.1 la sig.ra Ciccarone, proprietaria di un fabbricato sito in Ceglie Messapica, otteneva il 20.8.90 la concessione edilizia n. 4429 per l’ampliamento e la ristrutturazione dello stesso.

1.2 A seguito di alcuni esposti di un vicino, peraltro, il Sindaco dapprima ordinava la sospensione dei lavori di demolizione di due muri perimetrali del locale al piano attico (ord. n. 19448 dell’8.11.90) e poi, in data 15.11.90, la sospensione di tutti i lavori (ord. n. 19963).

1.3 Determinatesi alcune infiltrazioni di acqua piovana, quindi, la Ciccarone, che aveva più volte sollecitato l’A.C. ad autorizzarla ad effettuare una copertura, chiedeva il parere della Soprintendenza, la quale riteneva, sia pur a determinate condizioni, che la demolizione e ricostruzione del vano in parola non comportava “pregiudizio al contesto del centro storico” (nota del 13.12.90).

1.4 La ricorrente, dunque, rielaborava il progetto in conformità alle indicazioni ministeriali, ottenendo una nuova concessione per l’ampliamento e la ristrutturazione del fabbricato (conc. n. 4712 dell’11.5.92).

1.5 In data 1.12.92, peraltro, con ordinanza n. 19771, il Sindaco revocava detta concessione limitatamente all’ampliamento richiesto per la realizzazione di un servizio igienico e di un vano caldaia.

2.- Veniva dunque proposto il ricorso in esame, per i seguenti motivi:

A) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui presupposti e contraddittorietà di comportamenti.

B) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, lett. E), del Piano di recupero della zona “A” del P.F., in relazione all’art. 4 l. 47/85 ed agli artt. 1 e 4 l. 77/10. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

3.- Alla camera di consiglio del 25.2.93 questo T.a.r., con ordinanza n. 242, accoglieva la formulata istanza cautelare.

La stessa veniva poi confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 4564 del 31.8.93.

4.- Tanto premesso in fatto, il Collegio rileva che il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che di seguito si indicheranno.

4.1 Deve sottolinearsi, in specie, che:

– l’impugnato provvedimento di revoca era motivato in modo del tutto generico, sulla base di un affermato contrasto fra l’ampliamento del deposito e la “normativa vigente”;

– anche facendo riferimento alle previsioni del Piano di recupero della Zona “A” del P.F. di Ceglie -previsioni che le parti pongono a base dell’atto di revoca-, peraltro, il Collegio rileva per un verso che l’ampliamento era destinato a ospitare un servizio igienico ed un vano caldaia, in conformità al dettato dell’art. 5, lett. e), del Piano, e per altro verso che la superficie dell’ampliamento rispettava le proporzioni prescritte (non più del 15% della superficie coperta lorda e comunque non più di 10 + 5 mq.).

Né il Comune dimostrava l’assenza dell’ulteriore requisito indicato dalla norma e dedotto dalla ricorrente -e cioè l’inadeguatezza del servizio igienico esistente.

5.- In ragione di quanto fin qui esposto il ricorso va dunque accolto.

6.- Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.

p.q.m.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie il ricorso n. 338/93 indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, all’udienza del 16 luglio 2008.

Aldo Ravalli – Presidente

Ettore Manca – Relatore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 14 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Corte Costituzionale, Sentenza n. 234/ del 20006, in tema di contributi consortili

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Ritenuto in fatto

1. – Nel corso di tre giudizi civili, promossi con atti di citazione notificati in data 11 novembre 2001 nei confronti del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo da alcuni proprietari di immobili ubicati nel comprensorio di tale Consorzio, il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, con tre ordinanze di contenuto analogo, depositate il 6 settembre 2004, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questioni di legittimità dell’art. 16, comma 4, primo periodo, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), il quale stabilisce che, «in considerazione degli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2000, 2001 e 2002, le iscrizioni a ruolo operate dai Consorzi di bonifica per le predette annualità e riportate in cartelle esattoriali ancora non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate».

Il giudice rimettente premette, in punto di fatto: a) che i giudizi hanno ad oggetto l’accertamento negativo del diritto del Consorzio convenuto ad esigere, mediante le cartelle esattoriali già notificate ai suddetti proprietari, il pagamento dei contributi consortili per gli anni 2000 e 2001, con condanna del medesimo Consorzio a restituire quanto eventualmente pagato a tale titolo dagli attori; b) che gli stessi attori, «in diversi casi», hanno eseguito il pagamento delle cartelle; c) che le domande giudiziali si fondano sull’assunto che il Consorzio, nonostante la sua finalità istituzionale diretta alla manutenzione e all’esercizio di opere di bonifica, non si è adoperato in tal senso e non ha apportato alcun beneficio effettivo e diretto agli immobili degli attori; d) che, nelle more dei giudizi, è intervenuta la norma regionale censurata, riguardante anche le annualità oggetto di causa.

In punto di diritto, il rimettente osserva poi, incidentalmente e dubitativamente, che il secondo periodo del comma 4 del citato art. 16 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2003, per il quale è consentito ai consorzi di bonifica di emettere nuovi ruoli in base ai nuovi piani di contribuenza previsti dallo stesso articolo, sarebbe logicamente incompatibile con la ratio di favorire le zone interessate da «eventi calamitosi» negli anni dal 2000 al 2002 e, pertanto, «sembra piuttosto valere per gli anni successivi».

Il Tribunale di Lecce denuncia, quindi, il contrasto della suddetta norma con l’art. 3 Cost., sotto il duplice profilo che l’indifferenziato annullamento delle iscrizioni a ruolo relative alle annualità dal 2000 al 2002 riguarderebbe, irragionevolmente, anche le zone non colpite dagli «eventi calamitosi» e che il mancato riconoscimento legislativo del diritto dei consorziati ad ottenere la restituzione delle somme già pagate ai consorzi per dette annualità “penalizzerebbe” in modo ingiustificato i consorziati diligenti nell’effettuare il pagamento dei contributi.

Il giudice a quo, infine, afferma la rilevanza delle sollevate questioni, perché la norma censurata riguarda annualità contributive oggetto dei tre giudizi e perché alcuni degli attori hanno già pagato le cartelle esattoriali.

2. – In ciascuno dei tre giudizi di legittimità costituzionale si è tempestivamente costituito il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, deducendo l’irragionevolezza della norma regionale censurata, perché questa, nel cancellare per le annualità dal 2000 al 2002 le entrate dei consorzi di bonifica: a) non distingue né tra zone danneggiate e non danneggiate dagli eventi calamitosi (e, quindi, tra consorziati danneggiati e non danneggiati da tali eventi), né tra le quote contributive imputabili alle spese di funzionamento dei consorzi e quelle imputabili alle spese di gestione degli impianti di irrigazione; b) ricollega la suddetta soppressione delle entrate ad eventi naturali imprevedibili e non a disfunzioni od irregolarità di gestione degli enti; c) impedisce la copertura di spese già deliberate ed elimina entrate previste in bilanci precedentemente approvati dalla stessa Regione Puglia; d) non contiene alcuna disciplina delle cartelle pagate dai consorziati prima della sua emanazione. Il Consorzio conclude per la declaratoria di «manifesta fondatezza» delle sollevate questioni ed afferma che le norme denunciate dal Tribunale sarebbero in contrasto anche con numerosi altri parametri costituzionali, tra cui i princípi di ragionevolezza (sotto profili diversi da quelli indicati dal rimettente) e «di retroattività», nonché gli artt. 23, 41, 44, 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, 118, 119 Cost., in relazione agli artt. 18, 21, 54 e 59 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), ed agli artt. 862 e 864 del codice civile.

3. – In prossimità dell’udienza pubblica, il predetto Consorzio Speciale ha depositato, per ciascuno dei giudizi di legittimità costituzionale, memorie illustrative di identico contenuto, ribadendo le proprie deduzioni e conclusioni.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, nel corso di tre giudizi civili, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questioni di legittimità dell’art. 16, comma 4, primo periodo, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), il quale stabilisce che, «in considerazione degli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2000, 2001 e 2002, le iscrizioni a ruolo operate dai Consorzi di bonifica per le predette annualità e riportate in cartelle esattoriali ancora non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate».

Un primo gruppo di questioni concerne l’irragionevolezza della norma denunciata, in quanto questa dispone l’annullamento delle iscrizioni a ruolo di contributi consortili relativi anche a zone non colpite da «eventi calamitosi».

Un secondo gruppo di questioni concerne l’ingiustificata “penalizzazione”, ad opera della medesima norma, dei consorziati i quali, entro la data di entrata in vigore della norma censurata, abbiano pagato le cartelle esattoriali relative alle annualità dal 2000 al 2002, rispetto ai consorziati i quali, alla stessa data, non abbiano ancora effettuato il pagamento di dette cartelle. Sarebbe, infatti, irragionevole – ad avviso del giudice a quo – che ai consorziati piú diligenti non possano essere restituite le somme versate in pagamento delle cartelle relative alle indicate annualità, mentre i consorziati meno diligenti non siano piú tenuti ad alcun versamento, a séguito dell’annullamento ope legis delle cartelle non ancora pagate.

Il rimettente precisa, al riguardo, che i giudizi principali hanno ad oggetto l’accertamento negativo del diritto del convenuto Consorzio di bonifica di esigere, mediante le cartelle esattoriali già notificate agli attori proprietari di immobili siti nel comprensorio del consorzio, il pagamento dei contributi consortili per gli anni 2000 e 2001, con condanna del convenuto a restituire quanto pagato a tale titolo dagli attori. Per il Tribunale di Lecce, le sollevate questioni sarebbero rilevanti, perché la norma censurata riguarda annualità contributive oggetto dei giudizi e perché alcuni degli attori hanno già pagato le suddette cartelle esattoriali.

2. – L’identità sia della norma denunciata che delle censure prospettate dal giudice a quo in tutte le ordinanze di rimessione impone la riunione dei giudizi di legittimità costituzionale, al fine di decidere congiuntamente le sollevate questioni.

3. – Non possono essere presi in considerazione gli ulteriori profili e questioni prospettati dal Consorzio di bonifica nelle sue memorie di costituzione davanti a questa Corte, perché – ai sensi degli artt. 23, secondo comma, e 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 – il thema decidendum del giudizio incidentale di legittimità costituzionale è delimitato dall’ordinanza di rimessione e non è consentito alle parti ampliarlo (v., ex plurimis, sentenza n. 464 del 1999 e ordinanza n. 174 del 2003).

4. – Le questioni concernenti l’irragionevolezza dell’annullamento delle iscrizioni a ruolo di contributi consortili relativi a zone non colpite da «eventi calamitosi» sono manifestamente inammissibili per omessa descrizione della fattispecie.

La rilevanza delle questioni sussisterebbe – come è evidente – solo nel caso in cui fosse esclusa l’incidenza dannosa delle menzionate calamità nelle zone per le quali sono richiesti contributi consortili da parte del Consorzio di bonifica convenuto nei giudizi principali. Tuttavia, il giudice a quo non ha precisato se e per quali zone il comprensorio di tale Consorzio sia stato effettivamente colpito dai suddetti «eventi» e, pertanto, non ha messo in grado questa Corte di verificare la rilevanza delle questioni (v., ex plurimis, ordinanze n. 126, n. 123 e n. 18 del 2006, n. 472, n. 434 e n. 312 del 2005).

5. – Sono invece fondate le questioni concernenti la denunciata disparità di trattamento tra i consorziati che, alla data dell’entrata in vigore della legge della Regione Puglia n. 4 del 2003, hanno pagato le cartelle esattoriali relative ai contributi consortili per gli anni dal 2000 al 2002 ed i consorziati che non le hanno pagate.

5.1.– Il rimettente muove dal presupposto interpretativo che la norma censurata esclude la ripetibilità dei pagamenti effettuati dai suddetti consorziati “diligenti”, mentre definitivamente esonera dal pagamento i consorziati “meno diligenti”. Questa interpretazione è plausibile, come risulta anche dalla ricostruzione del quadro normativo in cui si inserisce detta norma.

Il legislatore regionale, al fine di contenere la spesa dei consorzi di bonifica operanti nel territorio della Regione, ha disposto, con l’art. 16 della legge n. 4 del 2003, sia che tali consorzi abbattano del trenta per cento la spesa corrente e riducano proporzionalmente gli oneri contributivi, apportando le conseguenti variazioni ai propri bilanci (comma 1), sia che gli stessi consorzi riformulino i vigenti piani di contribuenza, ove approvati anteriormente al 1° gennaio 2000, rapportando gli oneri agli effettivi benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica (comma 3). Il comma 4 dello stesso articolo, in considerazione degli «eventi calamitosi verificatisi negli anni 2000, 2001 e 2002», dispone l’annullamento delle iscrizioni a ruolo e delle cartelle esattoriali relative ai contributi dovuti ai consorzi di bonifica per gli stessi anni, ancora non pagati alla data di entrata in vigore della legge (primo periodo, censurato dal rimettente), e, nel contempo, consente ai consorzi di emettere, «eventualmente», nuovi ruoli in base ai predetti nuovi piani di contribuenza, previsti dal medesimo art. 16 (secondo periodo, non censurato).

I richiamati commi 1, 3 e 4 dell’art. 16 vanno interpretati, secondo il loro combinato disposto, nel senso che i consorzi di bonifica – contrariamente a quanto adombrato dal rimettente ad ulteriore sostegno della denunciata disparità di trattamento – hanno il potere di emettere nuovi ruoli non solo per gli anni successivi al 2002, ma anche, facoltativamente, per il periodo dal 2000 al 2002, purché in quest’ultimo caso l’emissione avvenga in sostituzione dei ruoli già emessi ed annullati ope legis per effetto del primo periodo del comma 4. A questo risultato ermeneutico inducono: a) la collocazione sequenziale dei due periodi che compongono l’intero comma 4, tale da evidenziare che il secondo periodo presuppone l’annullamento dei ruoli disposto dal primo periodo; b) l’attribuzione ai consorzi di bonifica del potere di emettere nuovi ruoli in base ai «piani di contribuenza previsti dal presente articolo», cioè dall’art. 16, il quale contempla anche i piani di contribuenza sostitutivi di quelli sottesi ai ruoli già emessi ed annullati ope legis (piani approvati in data antecedente al 1° gennaio 2000 e fondati sui bilanci consortili applicabili alla data di entrata in vigore della legge); c) la natura discrezionale (attestata dall’avverbio «eventualmente») del potere di emettere nuovi ruoli, la quale può giustificarsi solo con l’intento del legislatore di far dipendere l’esercizio di tale potere dalla previa valutazione della concreta incidenza, nei comprensori consortili, degli «eventi calamitosi» e presuppone, perciò, l’avvenuto annullamento ope legis dei vecchi ruoli in dipendenza di tali eventi. Tale interpretazione logico-sistematica dell’intero articolo 16, secondo cui i nuovi ruoli possono essere emessi anche in sostituzione di quelli annullati per effetto del primo periodo del comma 4, limita, ma non elimina, l’agevolazione prevista dalla norma censurata in dipendenza degli «eventi calamitosi». I nuovi ruoli comportano pur sempre, infatti, obblighi contributivi di minore importo, in applicazione dei nuovi e meno onerosi criteri di calcolo dei contributi consortili, previsti dai commi 1 e 3 dello stesso art. 16.

Dalla suddetta ricostruzione del quadro normativo discende che l’art. 16, da un lato, ha fatto venir meno l’obbligo dei consorziati di pagare i contributi consortili relativi alle annualità dal 2000 al 2002, nel caso in cui questi non siano stati ancora pagati alla data di entrata in vigore della legge regionale (primo periodo del comma 4), salva l’eventuale sostituzione delle vecchie cartelle con altre di importo minore di quello originario (commi 1, 3 e secondo periodo del comma 4); dall’altro, ha mantenuto ferma l’efficacia dei ruoli, nel caso in cui questi siano stati già pagati entro tale data, senza prevedere né il loro annullamento, con conseguente ripetibilità di quanto versato, né la possibilità della loro sostituzione con ruoli di minore importo. Non sussistendo margini per una diversa interpretazione, è pertanto corretta la premessa ermeneutica da cui muove il rimettente nel sollevare la questione.

5.2.– La disciplina posta dalla norma denunciata, cosí interpretata, si pone in contrasto con il principio di uguaglianza evocato dal giudice a quo, perché esclude l’obbligo di pagare i predetti contributi consortili e nello stesso tempo, irragionevolmente, non consente la ripetizione degli stessi contributi, se pagati entro una certa data (v., per casi analoghi, le sentenze n. 320 del 2005, n. 416 del 2000 e n. 421 del 1995). La norma incorre, pertanto, in contraddizione nel qualificare un versamento non dovuto, se non ancora effettuato, e dovuto, se già effettuato. Ciò si risolve in una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee, in quanto ai consorziati che hanno diligentemente provveduto al sollecito pagamento delle cartelle esattoriali viene riservato un trattamento deteriore rispetto ai consorziati che, alla data di entrata in vigore della legge, erano ancora inadempienti al medesimo obbligo contributivo. È evidente che, se gli «eventi calamitosi» giustificano, secondo il legislatore regionale, il venir meno dell’obbligo contributivo, la medesima ratio deve operare anche al fine di consentire la ripetizione dei contributi pagati in adempimento dello stesso obbligo.

Né potrebbe obiettarsi che all’annullamento delle cartelle non pagate può far séguito, ai sensi del secondo periodo del comma 4 del citato art. 16, l’emissione di nuovi ruoli da parte dei consorzi di bonifica, in relazione alle stesse annualità. Al riguardo è agevole replicare che l’emissione di nuovi ruoli non è affatto imposta dalla legge regionale – la quale, anzi, la considera come meramente eventuale – e che comunque tali ruoli, se emessi, debbono essere conformi ai criteri di contenimento delle spese consortili introdotti dallo stesso art. 16 della legge n. 4 del 2003 e pertanto debbono prevedere, come sopra sottolineato, oneri contributivi meno gravosi di quelli indicati dalle cartelle esattoriali già pagate e calcolati in base ai previgenti e piú onerosi piani di contribuenza. Anche in tal caso, dunque, la norma censurata crea una disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente uguali, che deve essere eliminata con una pronuncia dichiarativa dell’illegittimità costituzionale di detta norma, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui non consente ai consorziati di ripetere i contributi già versati. Di conseguenza, nel caso di emissione di nuovi ruoli in sostituzione di quelli annullati, i consorziati che, alla data di entrata in vigore della citata legge regionale, abbiano già pagato – con riferimento alle stesse zone del comprensorio – le cartelle relative agli anni dal 2000 al 2002, avranno diritto di ripetere solo la differenza tra l’importo pagato e quello minore determinato in base ai suddetti nuovi piani di contribuenza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 4, primo periodo, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), nella parte in cui non prevede la ripetibilità delle somme pagate entro la data di entrata in vigore della legge, in base alle cartelle esattoriali relative ai contributi in favore dei consorzi di bonifica per le annualità 2000, 2001, 2002;

dichiara la manifesta inammissibilità delle altre questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 4, primo periodo, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, sollevate, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.

Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2006.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-01-2011, n. 1402 Opposizione all’esecuzione procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 29 dicembre 2005 – 25 marzo 2006 il Tribunale di Salerno ha accolto la opposizione alla esecuzione immobiliare proposta da L.M.R., riguardante gli interessi applicati dalla s.p.a. Credito Fondiario e Industriale – FONSPA su un mutuo fondiario.

Al momento dell’acquisto dell’immobile oggetto di esecuzione immobiliare, effettuato con atto del 5 agosto 1988, l’immobile risultava gravato da ipoteca che i venditori si erano impegnati nel rogito a cancellare.

In realtà, l’immobile era gravato da ipoteca diversa da quella indicata nell’atto di acquisto, per un mutuo fondiario del 22 ottobre 1982, in favore del Credito Fondiario e Industriale, con computo degli interessi moratori del 16,50% in luogo del 13,50% di cui all’unico mutuo conosciuto dalla L. (riguardante tuttavia altro immobile).

Secondo il Tribunale, la questione sottoposta al suo esame non riguardava la validità del contratto di mutuo posto in esecuzione, in relazione al computo degli interessi in relazione alla normativa della L. n. 108 del 1996 – nè l’applicabilità del computo degli interessi con anatocismo in relazione alla normativi speciale dei mutui fondiari opponibilità di un tasso maggiore del 13% alla acquirente, che era rimasta estranea al contratto di mutuo.

Il Tribunale concludeva per la non opponibilità dei patti accessori e non trascritti alla acquirente relativamente al maggior tasso del 16,50%, riconoscendo non dovuta la somma di Euro 17.376,97 corrisposta in più dalla L..

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Credito Fondiario e Industriale FONSPA con tre distinti motivi.

Resiste con controricorso la L. che propone anche ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ed art. 378 c.p.c..

A seguito di riconvocazione in Camera di Consiglio, il 15 dicembre 2010, il Presidente ha sostituito, ai sensi dell’art. 118 c.p.c., se stesso al Consigliere dr. Amendola per la redazione della sentenza.

Motivi della decisione

Deve disporsi innanzi tutto la riunione dei ricorsi, proposti contro la medesima decisione.

1. Deve essere esaminata la questione della inammissibilità del ricorso per cassazione, essendo pendente il giudizio di appello tra le stesse parti, per le medesime questioni.

La censura è infondata.

La consumazione del potere di impugnazione presuppone necessariamente la esistenza di due impugnazioni della stessa specie nonchè una declaratoria di inammissibilità della precedente.

Non si ha pertanto consumazione del potere di impugnazione quando il suo esercizio sia stato preceduto da una impugnazione di diversa specie.

Sotto altro profilo, deve escludersi che la proposizione dell’appello, da parte dello stesso Istituto, abbia determinato il decorso del termine breve ai fini del ricorso per cassazione avverso la medesima decisione (infatti, il ricorso per cassazione è stato notificato due giorni prima della scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di appello).

Come noto, la tempestività’ della seconda impugnazione è da verificare con riferimento non solo al termine annuale ma anche al termine breve, il quale decorre – in mancanza di anteriore notifica della sentenza appellata – dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante.

2. Quanto alla individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la decisione del Tribunale di Salerno (depositata il 25 marzo 2006) va richiamata la disposizione della L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14 la quale modificando la disposizione dell’art. 616 c.p.c., ha inserito nel testo dell’articolo la previsione secondo la quale la causa è decìsa con sentenza non impugnabile, rimanendo pertanto soggetta al ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.

Qualche: perplessità potrebbe forse nascere dal raffronto della nuova disciplina di cui alla L. n. 69 del 2009 con quella introdotta dalla L. n. 22 del 2006 poichè quest’ultima, all’art. 22, aveva fissato al 1 marzo 2006 la sua entrata in vigore (senza chiarire peraltro se le nuove disposizioni dell’art. 616 c.p.c. dovessero applicarsi anche ai giudizi pendenti).

La giurisprudenza di questa Corte ha precisato, tuttavia, che operando il principio "tempus regit actum" il regime delle impugnazioni della sentenza deve essere determinato dalla legge vigente al momento in cui l’atto viene posto in essere (Cass. 14 dicembre 2007 n. 26294 e 20 settembre 2006 n. 20414, 12 maggio 2000 n. 6099).

Tale principio è stato ribadito da alcune decisioni successive, con specifico riferimento alla nuova formulazione dell’art. 616 c.p.c. (Cass. 29 gennaio 2010 n. 2043).

Anche in difetto di disciplina transitoria, pertanto, deve giungersi alle conclusioni indicate dalla Corte Costituzionale, per la quale il principio dell’immediata applicabilità della legge processuale (sentenza Corte Cost. 13 marzo 2008 n. 53, 11 giugno 2009 n. 69, 16 gennaio 2009 n. 6, e 4 aprile 1990 n. 155), ha riguardo soltanto agli atti processuali successivi all’entrata in vigore della legge stessa.

L’unico mezzo di impugnazione praticabile nel caso di specie era appunto il ricorso per cassazione.

Può pertanto essere affermato il seguente principio di diritto:

"Alle sentenze che hanno deciso opposizioni all’esecuzione pubblicate prima del 1 marzo 2006 il regime applicabile resta quello della normale appellabilità; mentre quelle pubblicate successivamente sono soggette alla nuova regola della inimpugnabilità, ai sensi del nuovo testo dell’art. 616 c.p.c. (e quindi alla ricorribilità in cassazione)".

"Per le ipotesi, invece, in cui il giudizio di primo grado sia invece pendente alla data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 deve trovare applicazione – ai sensi dell’art. 49 – la nuova disposizione dell’art. 616 c.p.c., che ha eliminato la previsione della non impugnabilità della decisione, con la conseguenza che la sentenza resa sulla opposizione alla esecuzione deve considerarsi ora appellabile e non più ricorribile in cassazione".

Può dunque procedersi all’esame dei motivi del ricorso proposto da Credito Fondiario e Industriale.

3. Con il primo motivo il ricorrente principale deduce la violazione degli artt. 2808, 2809, 2839 e 2858 c.c. in relazione all’art. 111 Cost. e all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La sentenza impugnata aveva messo a fondamento della decisione una circostanza assolutamente irrilevante (vale a dire: la conoscenza, in capo al terzo acquirente dell’ipoteca gravante sul bene trascurando il fatto oggettivo della esistenza del vincolo e della relative pattuizioni sul tasso di interesse).

In realtà, nessun argomento a favore della tesi sostenuta dalla L. potrebbe trarsi dalla mancata annotazione nella nota di iscrizione ipotecaria de saggio del 16,50% previsto nel secondo atto di erogazione del mutuo (a riduzione di quello precedentemente iscritto del 22.50% indicato nel primo contratto condizionato di mutuo).

Il vincolo che deriva dalla ipoteca ed il connesso diritte di seguito discendono dalla semplice iscrizione nei registri immobiliari.

Dunque, la ipoteca diventa opponibile ai terzi indipendentemente dalla conoscenza che essi abbiano del titolo, una volta che questo sia stato reso conoscibile mediante la iscrizione.

La indicazione delle variazioni di saggio degli interessi (tra l’altro, in una percentuale inferiore a quella annotata nella nota) costituiva circostanza del tutto ininfluente, considerato che la espropriazione immobiliare era stata condotta nei limiti del tasso inferiore.

Il ricorso pone il seguente quesito di diritto:

"Dica la Suprema Corte di Cassazione che il diritto di seguito della ipoteca opera in relazione alle risultanze della nota di iscrizione, indipendentemente dalla conoscenza concreta che di essa abbia il terzo acquirente dell’immobile ipotecato, sicchè il tasso di interesse rilevante deve essere quello risultante dalla iscrizione ipotecaria".

Il quesito è privo del carattere della specificità non contenendo alcun riferimento al caso di specie, (Cass. S.U., 5 gennaio 2007 n. 36).

E’ appena il caso di ricordare che il D.Lgs. n. 40 del 2006 ha introdotto, a pena di inammissibilità, il rispetto di un requisito formale che deve esprimersi nella formulazione di un esplicito quesito di diritto tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte, quesito che deve trovare la sua collocazione a conclusione dell’illustrazione di ciascun motivo di ricorso che, da sola, non è perciò sufficiente ai fini del rispetto della norma in esame.

Deve pertanto essere dichiarato inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte. (Cass. S.U. 26 marzo 2007 n. 7258).

Inoltre, la ricorrente principale non censura la autonoma "ratio decidendi" contenuta nella sentenza J impugnata, secondo la quale il saggio di interessi applicabile al caso in esame era quello del 13% "considerata la natura di credito fondiario e la non opponibilità di patti accessori e non trascritti alla acquirente relativamente al maggior tasso del 16,50%".

Una altra ragione di inammissibilità del ricorso principale deve essere ravvisata nella mancata riproduzione integrale dei documenti richiamati nei motivi di ricorso.

La ricorrente principale non ha riprodotto integralmente la nota di iscrizione, nè ha precisato il luogo ed il momento nel quale la stessa sarebbe stata prodotta.

In tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 cod. proc. civ. richiede la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, al fine di realizzare l’assoluta precisa delimitazione del "thema decidendum", attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di esorbitare dall’ambito dei quesiti che gli vengono sottoposti e di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente.

Nè può ritenersi sufficiente la generica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Cass. 31 ottobre 2007 n. 23019).

La riproduzione dell’integrale contenuto della nota di iscrizione e dell’atto di acquisto dell’immobile sarebbe stata tanto più necessaria, nel caso di specie, alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte, riguardante la disposizione dettata dall’art. 2855 c.c., comma 2, che prevede e condiziona l’estensione della ipoteca agli interessi stessi alla indicazione della loro misura nella iscrizione. (Cass. 28 giugno 2002 n. 9497, 11 aprile 2008 n. 9674).

La mancata, integrale, riproduzione dei contenuti della nota di iscrizione determina, come conseguenza, la irrilevanza della questione se, nel caso di espropriazione immobiliare individuale basata su credito fondiario, debba trovare applicazione in materia di interessi la disposizione di cui all’art. 2855 c.c., ovvero la normativa speciale dettata dal T.U. n. 646 del 16 luglio 1905 e possano trovare applicazione anche in caso di mutuo concesso a costruttore, successivamente frazionato, le disposizioni, della L. 17 agosto 1974, n. 397 (art. 2, comma 2) (su cui v. Cass. 19 giugno 19 90 n. 6153).

4. Analoghe censure di violazione di norme di legge sono formulate con il secondo motivo del ricorso principale (deducendosi con esse la violazione degli artt. 1372, 2808 e 2858 c.c. in relazione all’art. 111 Cost. e all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere la sentenza impugnata ritenuto opponibili al terzo acquirente dell’immobile ipotecato unicamente i patti risultanti dal proprio atto di acquisto).

Erroneamente i giudici di appello avevano ritenuto che la misura entro la quale il terzo acquirente è tenuto a subire la espropriazione potesse essere in qualche modo influenzata dal contratto da questi concluso, senza tener conto delle disposizioni di legge le quali espressamente prevedono l’obbligo del terzo acquirente di soggiacere alla esecuzione condotta dai creditori iscritti nei limiti dei crediti risultanti dai titoli stessi.

In questo modo, la sentenza impugnata era incorsa nella violazione dell’art. 1372 c.c., secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti e non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.

Era altresì incorsa nella violazione delle disposizioni degli artt. 2808 e 2858 c.c., i quali prevedono l’obbligo del terzo acquirente di soggiacere alla esecuzione condotta dai creditori iscritti, nei limiti dei crediti risultanti dal titoli debitamente resi pubblici mediante l’iscrizione ed aventi prelazione sul bene.

Questo il quesito di diritto posto con il secondo motivo di ricorso:

"Dica la Suprema Corte di Cassazione che il contenuto dell’atto di acquisto dell’immobile ipotecato concluso tra il debitore sovvenuto ed il terzo acquirente non può limitare il credito garantito ed i relativi interessi, nella misura pattuita con il sovvenuto, nè il conseguente diritto di fare espropriare il bene sul quale è stata iscritta ipoteca a garanzia del suddetto credito".

Anche questo quesito di diritto è privo del carattere della specificità.

Si rinvia a quanto già esposto a proposito del precedente motivo di ricorso, anche in ordine alla mancata indicazione degli atti ed alla riproduzione degli atti e documenti richiamati.

5. Quanto al terzo motivo, con lo stesso si deduce il vizio di omessa, insufficiente e – comunque – contraddittoria motivazione, su un punto essenziale della decisione per avere la sentenza impugnata ritenuto opponibile al creditore ipotecario un tasso di interesse contemplato da un contratto diverso da quello garantito e per avere affermato la inopponibilità al terzo acquirente di patti accessori.

La ricorrente principale indica quale punto decisivo in ordine al quale sarebbe stata omessa ogni pronuncia quello della esistenza della ipoteca, inizialmente produttiva di interessi al saggio del 22,50%, poi ridotta al 16,50% in seguito al frazionamento del primo mutuo fondiario concesso al costruttore.

Il motivo per cui si sarebbe dovuto sostituire al saggio di interesse pattuito con il sovvenuto, il diverso saggio del 13%, relativo ad un diverso finanziamento, non è minimamente spiegato dalla sentenza del Tribunale.

Secondo la ricorrente principale, la affermazione che il minor saggio doveva considerarsi l’unico applicabile, in quanto conosciuto dalla terza acquirente, non spiegherebbe affatto perchè la conoscenza concreta di un determinato saggio di interesse (riguardante – tra l’altro – un finanziamento diverso da quello garantito e gravante, addirittura, su beni diversi da quelli acquistati) dovrebbe consentire di superare le previsioni del titolo, debitamente reso pubblico mediante il richiamo nella nota di iscrizione ipotecaria.

Con la conseguenza che la sentenza impugnata dovrebbe considerarsi affetta dal vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

La semplice affermazione – da considerarsi svolta in via incidentale – della mancata trascrizione dei patti accessori del contratto di mutuo, aggiunge ancora la ricorrente principale, costituisce una motivazione solo apparente, del tutto inidonea a sorreggere la statuizione contenuta nella gravata sentenza.

Non era dato comprendere se il termine "trascritti" riferito ai patti accessori dovrebbe essere riferito alla mancata riproduzione del contenuto di tali patti in altro negozio, ovvero alla mancanza di una loro "trascrizione" nel senso previsto dal vigente sistema di pubblicità immobiliare.

Anche quest’ultimo motivo è inammissibile.

Nessuna censura – come già rilevato in precedenza – è stata formulata dalla società ricorrente in ordine alla autonoma argomentazione conclusiva formulata dal Tribunale, secondo la quale "detto calcolo tra le diverse ipotesi prospettate è quello applicabile al caso in esame, considerata la natura di credito fondiario…" (pag. 3 della sentenza impugnata).

La ricorrente principale si limita, infatti, ad affermare che la pronuncia riguardante la mancata trascrizione dei patti accessori del contratto di mutuo costituirebbe una affermazione incidentale, senza censurare in alcun modo la autonoma affermazione secondo cui, trattandosi di creduto fondiario, la misura degli interessi doveva essere comunque contenuta nel minore saggio del 13%.

A questo rilievo di inammissibilità di tutte le censure formulate con questo mezzo di impugnazione deve esserne aggiunto un altro.

L’ultimo motivo è inammissibile, per l’insanabile contraddditorietà tra la prospettata omissione di motivazione e la contraddittorietà della decisione, entrambe dedotte con l’unico motivo di ricorso e per la mancanza di un momento di sintesi relativo al fatto controverso, in ordine al quale si deduce che la motivazione sia insufficiente, omessa o contraddittoria.

"In tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè’ secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

La relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di salutazione della sua ammissibilità" (Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 20603).

Alla inammissibilità del ricorso principale consegue la inefficacia del ricorso incidentale (Cass. S.U. 14 aprile 2008 n. 9741).

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi.

Dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

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