Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-05-2012, n. 6791 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso alla Corte d’appello di Palermo, M.A. e R.P., in proprio e quali eredi di R.G., insieme con C., L. e G.A., in proprio e quali eredi di R.M.S. a sua volta erede di R.G., proponevano, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio in materia di pensioni di guerra, instaurato dal R. dinanzi alla Corte dei Conti nel marzo 1970, definito in primo grado – dopo essere stato riassunto dai predetti nel novembre 2005 a seguito del decesso del R. avvenuto nell'(OMISSIS) – nel maggio 2006 con sentenza di rigetto. La Corte d’appello, ritenuta ragionevole nella specie una durata di tre anni, liquidava in favore dei ricorrenti in proporzione delle rispettive quote ereditarie, a titolo di danno non patrimoniale per la ulteriore durata irragionevole di circa dodici anni del giudizio presupposto sino al decesso del loro dante causa, la somma di Euro 12.000,00 oltre interessi legali; rigettava (anche per difetto di nesso causale) la richiesta di indennizzo del danno patrimoniale in misura pari al trattamento pensionistico non goduto dal dante causa, nonchè la domanda di indennizzo dei ricorrenti per la protrazione del giudizio dopo il decesso del R., ritenendo che il segmento temporale (sei mesi) intercorso tra la loro assunzione della qualità formale di parti del giudizio presupposto e la definizione dello stesso non integrasse un ritardo irragionevole. Compensava infine le spese tra le parti.

Avverso tale decreto, depositato il 21 luglio 2008, i medesimi ricorrenti hanno, con atto notificato il 20 ottobre 2009, proposto ricorso a questa Corte, basato su sei motivi. Il Ministero dell’economia e delle finanze non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, si censura il rigetto della domanda di indennizzo iure proprio, denunciando la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 degli artt. 110 e 300 c.p.c. e dei criteri adottati dalla Corte E.D.U. Si sostiene che gli eredi della parte del processo affetto da ritardo, quand’anche dopo la morte del dante causa non si siano costituiti nel processo presupposto, proseguito nei confronti delle parti originarie, sarebbero comunque legittimati -in quanto effettivi destinatari della sentenza – a far valere in proprio il diritto all’equa riparazione per il periodo successivo alla morte del predetto.

1.1. La censura è priva di fondamento.

L’orientamento ormai consolidato di questa Corte – cui il Collegio intende dare continuità – è nel senso che, in caso di morte di una parte, gli eredi, in quanto tali, acquisiscono per successione il diritto all’indennizzo maturato dal de cuius per l’irragionevole protrazione di un processo che lo vide parte anche prima della entrata in vigore della L. n. 89 del 2001, mentre, per il periodo successivo alla morte della parte originaria, il diritto all’indennizzo spetta loro, in proprio, solo dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, hanno assunto la qualità di parte, e solo ove la fase del processo successiva si protragga in misura irragionevole (cfr. ex multis Cass. n. 2752/11; n. 23416/09; n. 2983/08; n. 23939/06).

Non assume cioè rilievo, in relazione al diritto all’indennizzo, la continuità, prevista dall’art. 110 c.p.c., della posizione processuale rispetto a quella del dante causa, in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla Convenzione Europea e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001 non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato per la sola oggettiva irragionevolezza della durata del processo presupposto, ma (cfr. L. n. 89, art. 2) sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi, essendo parte di tale processo, dal suo ritardo abbia subito danni, patrimoniali e non patrimoniali, ed in relazione ad indennizzi modulabili in base al concreto patema d’animo subito.

2. Con il secondo, terzo e quarto motivo, si censura la liquidazione in Euro 1.000,00 per anno di ritardo dell’indennizzo per il danno non patrimoniale, deducendo, con il secondo, la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 degli artt. 2056 e 1226 cod. civ. e dei criteri adottati dalla Corte EDU, con il terzo la violazione dell’art. 112 c.p.c. e con il quarto il difetto di motivazione sul diniego di un bonus ulteriore. Si sostiene che l’abnorme durata irragionevole del processo presupposto avrebbe imposto al giudice del merito di discostarsi dal parametro risarcitorio standard normalmente adottato, accogliendo la richiesta di liquidazione di un indennizzo di Euro 3.000,00 per anno, pari al raddoppio del suo valore massimo, nonchè l’ulteriore richiesta di liquidazione di un "bonus" di Euro 10.000,00 per ciascuno degli eredi, vertendo il giudizio presupposto su materia pensionistica.

2.1 Tali doglianze, da esaminare congiuntamente in quanto connesse, non meritano accoglimento. La Corte d’appello ha tenuto conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea e da questa Corte, ai quali ha fatto espresso riferimento, ed ha, "valutati tutti gli elementi del caso concreto", ritenuto "rispondente ad equità" liquidare l’indennizzo nella misura di Euro 1.000,00 per anno. La critica che i ricorrenti muovono a tale valutazione discrezionale, quella cioè di non essere aderente al caso specifico in esame, non è, da un lato, sussumibile nell’ambito della denuncia di un vizio di violazione di legge (la Corte di merito non ha violato i criteri di determinazione applicati dalla Corte europea: cfr. S.U. n. 1340/2004) essendo piuttosto riferibile ad una errata ricognizione della fattispecie concreta in esame, cioè ad un vizio di motivazione; dall’altro, sotto quest’ultimo profilo (non esplicitato nella rubrica) si mostra comunque inammissibile, essendo diretta a sollecitare un riesame del merito non consentito in questa sede.

2.2. Quanto al mancato riconoscimento di una somma forfetaria (c.d. bonus) in relazione alla circostanza che il giudizio presupposto aveva ad oggetto una controversia in tema di pensioni, deve respingersi la tesi che tale somma ulteriore vada riconosciuta automaticamente in ogni caso di controversia previdenziale. La ragione di tale bonus, che la giurisprudenza europea riconosce laddove la particolare importanza di taluni giudizi induca a ritenere che il pregiudizio per la loro durata irragionevole sia stato maggiore, postula l’accertamento e la valutazione nel caso specifico delle particolari circostanze alle quali sia da ricondurre tale eventuale maggior pregiudizio. Sì che, quando il giudice del merito non attribuisce tale ulteriore indennizzo forfetario, e quindi implicitamente non riconosce che quello specifico pregiudizio ulteriore sia stato sopportato dall’istante, la critica del punto della decisione non può essere affidata alla sola contraria postulazione che il bonus spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere specifico riguardo alle concrete allegazioni – e se del caso alle prove – addotte nel giudizio di merito. Ciò che non è dato riscontrare nel ricorso in esame.

3. Non merita accoglimento neppure il quinto motivo, con il quale si censura il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale in misura pari al trattamento pensionistico non goduto dal dante causa fino al suo decesso, denunciando vizio di motivazione. Non merita invero censura la motivazione esposta nel provvedimento impugnato, là dove ha osservato come il mancato godimento del trattamento pensionistico richiesto dal dante causa non sia conseguenza immediata e diretta (come richiesto dalla legge) della durata irragionevole del giudizio presupposto, bensì dell’accertamento negativo (peraltro definitivo) compiuto dal giudice competente, non rivedibile in questa sede. La critica esposta sul punto dai ricorrenti si fonda su un argomento – la domanda del R. è stata rigettata per difetto di prova del nesso causale tra la patologia ed il servizio militare prestato in guerra, e tale prova è mancata perchè la morte avvenuta 15 anni dopo la presentazione del ricorso non ha consentito l’esperimento di una consulenza medica d’ufficio – del tutto ipotetico ed astratto, che peraltro comporterebbe una inammissibile disamina degli accertamenti compiuti nel processo presupposto dinanzi alla Corte dei Conti.

4. Infine, anche la denuncia di violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. è infondata, in quanto: a) le spese del procedimento non sono state poste a carico della parte totalmente vittoriosa, bensì compensate;

b)la Corte di merito ha legittimamente esercitato tale facoltà discrezionale, rimessa al suo prudente apprezzamento, esponendo motivazione non palesemente illogica o contraddittoria, là dove fa riferimento, da un lato, al consistente ridimensionamento della domanda formulata dai ricorrenti, dall’altro alla condotta processuale della parte resistente, che non si è opposta all’accoglimento di tale domanda.

Il rigetto del ricorso si impone dunque, senza provvedere sulle spese di questo giudizio di legittimità, non avendo l’Amministrazione intimata svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-10-2011) 18-11-2011, n. 42684

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Agrigento, con ordinanza del 7/10/2010, ha dichiarato de plano inammissibile la istanza di ricusazione del perito, Dott. G.S., presentata dall’imputata G.C..

Propone ricorso per cassazione la G. personalmente con i seguenti motivi:

– il Tribunale illegittimamente ha rigetto la istanza di ricusazione con provvedimento reso de plano. senza l’osservanza dell’art. 127 c.p.p.:

– violazione degli artt. 223 e 41 c.p.p.:

– illegittimità costituzionale dell’art. 223 c.p.p., comma 3, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost..

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per la inammissibilità.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, la eccezione con cui si deduce la erronea adozione della procedura de plano in luogo di quella prevista ex art. 127 c.p.p., con correlata instaurazione del contraddittorio è manifestamente infondata.

Rilevasi che il combinato disposto dell’art. 223 c.p.p., comma 5 e art. 41 c.p.p. rende evidente come la adozione della procedura partecipata, art. 127 c.p.p., non sia richiesta dal legislatore, così per la ricusazione del giudice, come per la ricusazione del perito, nei casi in cui detta ricusazione risulti, già ad un primo esame, inammissibile per mancanza di legittimazione attiva in capo al proponente, per inosservanza dei rigorosi termini e forme di legge o, ancora, per manifesta infondatezza dei motivi.

Nel caso di specie l’istanza è stata proposta oltre i termini consentiti, con la conseguenza che la procedura non partecipata è stata adottata ritualmente (Cass. Sez. 1^ n. 6621/2010 rv. 246575).

Del pari, totalmente priva di pregio si rivela la seconda censura, volta a contestare la declaratoria di inammissibilità per tardività: il Tribunale ha correttamente applicato il disposto di cui all’art. 223 c.p.p., comma 3, riconoscendo che la ricusazione è stata avanzata non solo oltre il compimento delle formalità di conferimento dell’incarico peritale, ma anche successivamente all’espressione del parere da parte del perito, termine oltre il quale non può trovare ingresso la ricusazione, per l’ovvia ragione che una volta noto, con il deposito della relazione, il parere del predetto perito, questi potrebbe essere strumentalmente ricusati), a seconda che il suo parere collimi o meno con gli interessi di parte (Cass. 4/12/04, Volpe; Cass. 24/6/03, Reda e altri).

Proprio questa ovvia esigenza, che razionalmente presiede alla opzione del legislatore di indicare detto termine ultimo per la ricusazione, rende manifestamente infondata anche la eccezione di incostituzionalità proposta.

Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la G. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la stessa deve, altresì, a norma dell’art. 616 c.p.p., essere condannata al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000.00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrerne al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000.00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-11-2011) 07-12-2011, n. 45873

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I.F. ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 29 settembre 2010 della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza 16 luglio 2009 del Tribunale di Palermo, ha ridotto la pena per il delitto di estorsione aggravata ex L. n. 152 del 2001, art. 7, deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1.) le conformi decisioni dei giudici di merito in punto di responsabilità.

Con sentenza del 16 luglio 2009 il Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, dichiarava l’imputato L.I.F. colpevole del reato di estorsione in danno di L.B.V., titolare della società Mondo Auto s.r.l. concessionaria Hyundai, in concorso con T.P., F.D. e S. E., giudicati separatamente.

Per l’effetto, esclusa la sola aggravante di cui all’art. 629 in relazione all’art. 628 c.p., comma 2, n. 3 e ritenuta invece l’aggravante di cui alla L. n. 152 del 1991, art. 7, l’imputato è stato condannato in primo grado, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni sette di reclusione e Euro 1.000,00 di multa, oltre che al risarcimento dei danni, liquidati in via equitativa nella misura di Euro 5.000,00 per ciascuna delle parti civili costituite.

Con sentenza 29 settembre 2010 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Palermo, ha ridotto la pena inflitta ad anni quattro, mesi nove di reclusione ed Euro 700,00 di multa, con sostituzione della pena accessoria dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici con la corrispondente pena temporanea per la durata di anni cinque, eliminando la pena accessoria della interdizione legale durante l’esecuzione della pena.

2.) la motivazione della sentenza della Corte di appello.

La corte distrettuale, riprendendo lo schema argomentativo del primo giudice, ha ricostruito i profili della colpevolezza del ricorrente, valorizzando le dichiarazioni della parti offese, apprezzate come esaurienti, prive di malanimo ed attendibili, nonchè confermate ab estrinseco dalla conversazione telefonica intercettata il 9 gennaio 2008 tra la vittima L.B. ed il coimputato dell’odierno ricorrente F.D. detto D..

Nella esposizione dei fatti la Corte di appello infine ha escluso che il L.I. abbia agito nell’esclusivo interesse della vittima per motivi di solidarietà umana, facendo "l’intermediario" con gli estortori, attribuendogli al contrario un ruolo funzionale al perseguimento del fine illecito, con la consapevolezza di aver agito "anche" nell’interesse dell’organizzazione criminale e con modalità integrante la violazione del D.L. n. 152 del 1991, art. 7.

Il ridimensionamento del trattamento sanzionatolo ad opera della corte distrettuale ha trovato giustificazione a seguito dell’apprezzamento della condizione psicologica dell’imputato "post crimen patratum". 3.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione della Corte di legittimità.

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo della violazione dell’art. 192 c.p.p. e art. 629 c.p..

In particolare si sostiene che il ricorrente fu indotto alla sua condotta di mediazione perchè preoccupato della sorte dell’amico L. B. ed in ogni caso, la testimonianza della vittima sarebbe rimasta priva dei necessari riscontri di carattere individualizzante.

Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7 avuto riguardo all’avverbio "anche" usato in motivazione per supportare l’azione esecutiva e la soggettività della circostanza medesima.

Entrambi i motivi non superano la soglia dell’ammissibilità, anche per i profili attinenti alla loro palese infondatezza.

E’ infatti giurisprudenza consolidata che colui che assume la veste di intermediario fra gli estorsori e la vittima (anche se per incarico di quest’ultima), non risponde di concorso nel reato soltanto ed esclusivamente nel caso in cui risulti provato che egli abbia agito nell’esclusivo interesse della persona offesa stessa e per motivi di solidarietà umana, altrimenti, contribuendo egli con la sua opera alla pressione morale ed alla coazione psicologica nei confronti della vittima, l’intermediazione finisce con il conferire un suo apporto causativo all’evento (cass. pen. sez. 2, 26837/2008 Rv. 240701).

Nella specie, come ineccepibilmente argomentato dai giudici di merito, con una motivazione indenne da vizi logico-giuridici, risulta provato che il ricorrente si è funzionalmente inserito nella dinamica estorsiva, nella piena consapevolezza del suo ruolo causale, assolutamente "non giustificabile" per ragioni umanitarie o di preoccupazione per le sorti del preteso amico, ed avendo egli, inoltre, ben presenti le modalità esecutive della costrizione, l’ingiustizia del profitto e l’interesse finale del sodalizio criminoso, sostanzialmente assicurato dagli interventi di sostegno dell’imputato.

Fatti e circostanze tutte che rendono ragionevole conto dell’azione esecutiva e dei profili soggettivi del ritenuto delitto e della affermata aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7.

Invero, per ciò che attiene a quest’ultima circostanza aggravante, in punto di accertata ed argomentata "metodologia mafiosa", va preliminarmente precisato che nella verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte di secondo grado, tale decisione non può essere valutata isolatamente, ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che entrambe risultano sviluppate e condotte secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti in punto di ricostruzione del fatto ed attribuzione delle responsabilità.

In altre parole, nella specie, ci si trova di fronte a due pronunce, di primo e secondo grado, che concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello (cfr. pag. 13 della gravata sentenza) che si salda perfettamente con quella precedente si da costituire un unico complessivo corpo argomentativo, privo di lacune, considerato che la sentenza impugnata, ha dato comunque congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di sussistenza della detta aggravante, tenendo correttamente conto:

a) che l’uso del metodo mafioso, fondato sull’esistenza in una data zona di associazioni mafiose, può essere ritenuto anche con riguardo alla condotta di un soggetto non appartenente a dette associazioni (Cass. pen. sez. 1, 4898/2009 Rv. 243346. Massime precedenti Conformi: N. 2204 del 1998 Rv. 211178, N. 30246 del 2002 Rv. 222427, N. 16486 del 2004);

b) che l’aggravante de qua può qualificare anche la condotta di chi, senza essere organicamente inserito in un’associazione mafiosa, offra un contributo al perseguimento dei suoi fini, a condizione che tale comportamento – come emerso nella specie – risulti assistito, sulla base di idonei dati indiziari o sintomatici, da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale, (cass. pen. sez. 6, 2696/2009 Rv. 242686).

Infine, quanto alla dedotta assenza di riscontri al narrato del L. B., va rammentato, per una risalente ed immodificata giurisprudenza, che l’apprezzamento della versione della vittima, mancando nel nostro sistema un esplicito divieto e tenuto conto del principio del libero convincimento del giudice, va valorizzato e pesato per l’affermazione di penale responsabilità dell’accusato, anche alla stregua della sola dichiarazione della parte offesa, pur se costituita parte civile.

In tale ipotesi tuttavia il rigore nella ricerca della verità deve connotarsi, come realizzato in concreto dai giudici di merito, per un maggior scrupolo nel peso critico delle rese dichiarazioni.

Infine va rammentato che la "valutazione improntata a prudente apprezzamento e spirito critico" (così come richiesta dalla Corte costituzionale nella sua pronuncia 115/92), non può che limitarsi ad un solo "riscontro interno di intrinseca coerenza logica" della deposizione della vittima (anche se parte civile), tutte le volte in cui – come avvenuto nella specie- non sono possibili altri riscontri per l’assenza di altri dati probatori a corredo (cfr. ex plurimis:

cfr. Cass. Pen. sez. 3, 13 settembre 1997-30 gennaio 1998- Pres.

Dinacci, rel. De Maio, in ric. Tuon).

Da ciò l’inammissibilità del ricorso.

All’inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).

Inoltre va il ricorrente condannato a rimborsare alle parti civili:

Confcommercio, FAI, Associazione comitato Addio Pizzo, Associazione antiracket e antiusura, SOS impresa Palermo, Associazione antiracket e antiusura coordinamento delle vittime dell’estorsione, dell’usura e della mafia, Associazione antiracket e antiusura solidaria SOS, le spese sostenute nel presente giudizio che liquida per ciascuna in Euro 2.000, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende, nonchè a rimborsare alle parti civili Confcommercio, FAI, Associazione comitato Addio Pizzo, Associazione antiracket e antiusura, SOS impresa Palermo, Associazione antiracket e antiusura coordinamento delle vittime dell’estorsione, dell’usura e della mafia, Associazione antiracket e antiusura solidaria SOS, le spese sostenute nel presente giudizio che liquida per ciascuna in Euro.000, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

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T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 17-01-2011, n. 56

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che sono impugnati i provvedimenti con i quali il Comune di Boltiere ha negato l’autorizzazione in sanatoria per un intervento edilizio abusivamente realizzato dalla ricorrente e consistito nella costruzione di una rampa di accesso che manomise il marciapiede pubblico, ed ha di conseguenza ordinato la rimessione in pristino (doc. ti 1 e 2 ricorrente, copie atti impugnati);

– che come risulta dalla memoria 20 ottobre 2010 della ricorrente le parti hanno raggiunto una soluzione transattiva, come da deliberazione 2 agosto 2010 n°89 della Giunta comunale (doc. 7 ricorrente, copia di essa);

– che pertanto è cessato l’interesse al ricorso;

– che in mancanza di specifiche domande in proposito le spese possono essere compensate, essendo comunque giusto motivo in tal senso la bonaria composizione;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Stefano Tenca, Presidente

Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore

Mara Bertagnolli, Primo Referendario



Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.