Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-12-2010) 27-01-2011, n. 3043

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rraro Susanna in sostituzione dell’avv. Biffa.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha dichiarato l’estinzione per prescrizione del delitto di cui all’art. 490 c.p. ascritto a S.G., delitto del quale era stato ritenuto responsabile con la sentenza in data 17 aprile 2008 del locale Tribunale.

Al prevenuto era ascritto, in qualità di direttore pro tempore della sede I.N.A.I.L. di Taranto, di aver soppresso o occultato tutta la documentazione professionale di SE.Co., dipendente dell’I.L.V.A. di Taranto, concernente il preteso ricorrere dei presupposti di legge per il riconoscimento dei benefici previdenziali spettanti in relazione alla sua esposizione per motivi di lavoro al rischio amianto.

Ricorre per cassazione il prevenuto, con riferimento alla conferma delle statuizioni civili della sentenza di primo grado, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione non avendo la Corte di merito tenuto conto di alcuni dei rilievi formulati nell’atto di appello sulla natura commissiva e non omissiva del delitto ed avendo confermato la responsabilità agli effetti civili sul rilievo della mancanza di prove evidenti dell’innocenza, senza considerare le critiche formulate nell’impugnazione.

Ha depositato memoria il 1 dicembre 2010 il ricorrente con cui sottolinea diversi errori in cui sarebbe incorso il giudice di merito nella ricostruzione dei fatti ed accredita il fatto che l’eventuale occultamento del fascicolo del SE. sarebbe avvenuto nel (OMISSIS) e non nel (OMISSIS), con conseguente prescrizione avvenuta in epoca precedente a quella riscontrata dal giudice d’appello; in ogni caso rileva come nel computo dei periodi di sospensione della prescrizione il giudice di merito abbia commesso errori ed erronee valutazioni di efficacia sospensiva dei rinvii, con la conseguenza che il delitto si dovrebbe considerare come già prescritto al momento dell’emissione della sentenza di primo grado.

Il ricorso è inammissibile perchè del tutto generico, a fronte di una sentenza del giudice d’appello che ritiene correttamente individuata la consumazione del delitto nel momento in cui, su sollecitazione della Procura della Repubblica a trasmettere l’intero fascicolo del SE., il prevenuto aveva comunicato l’inesistenza del detto fascicolo, mentre in seguito lo stesso era stato rinvenuto chiuso in un armadio situato nell’ufficio del direttore S. ed era stato sequestrato dalla polizia giudiziaria.

Il giudice d’appello ha rilevato in modo corretto e completo che l’occultamento del fascicolo, tenuto nascosto nell’armadio della direzione (il primo giudice aveva anche rammentato come fosse noto nell’ambito dell’ufficio il fatto che il voluminoso fascicolo del SE. si trovasse nella disponibilità del direttore), unitamente alla comunicazione negativa, diretta da parte del S. alla Procura della Repubblica, circa la presenza in ufficio della documentazione indicata dal SE., aveva determinato l’indisponibilità assoluta del fascicolo per un periodo apprezzabile di tempo, con ciò integrando l’ipotesi di reato contestata.

A fronte di una tale motivazione, articolata e del tutto plausibile, il ricorso non supera il livello della genericità.

Anche le prospettazioni sulla responsabilità formulate nella memoria del 1 dicembre 2010 appaiono inammissibili in quanto volte ad introdurre elementi di valutazione del fatto che non sono consentite nella sede di legittimità. La Corte ne esamina esclusivamente i riflessi sulla ritenuta prescrizione del reato in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado, laddove il ricorrente pretende di individuare il momento consumativo del reato in epoca ((OMISSIS)) anteriore a quello della comunicazione negativa alla Procura della Repubblica (1999). Ma anche tali prospettazioni si appalesano come manifestamente infondate. Assodato che la posizione SE. fosse nota all’Istituto già nel 1997 e che il funzionario addetto all’iscrizione delle diverse posizioni nell’archivio informatico, in fase di formazione all’epoca, non l’avesse iscritto per materiale mancanza del fascicolo, con la conseguenza della non rintracciabilità della relativa posizione negli archivi informatici in epoca successiva, del tutto privo di fondamento è ritenere che fin dal 1997, con la mancata trasmissione del fascicolo SE. al funzionario addetto all’informatizzazione, il S. avesse occultato il medesimo, posto che quella di implementazione dell’archivio informatico era mera attività organizzativa interna all’Istituto, relativa a pratica nota nell’Ufficio, mentre l’effettivo occultamento della medesima con effetti esterni si era manifestato quando (il 15 ottobre 1999, come correttamente ritenuto dai giudici del merito) era stata fornita al Pubblico Ministero richiedente l’attestazione di inesistenza di fascicoli I.N.A.I.L. relativi al dipendente I.L.V.A. SE.Co., laddove la pratica era invece conservata nascosta nell’armadio dell’ufficio del direttore. Manifestamente infondata è anche la prospettazione di una prescrizione che sarebbe maturata in ogni caso in data anteriore a quella della pronuncia, il 17 aprile 2008, della sentenza di primo grado, per effetto di un preteso erroneo calcolo delle sospensioni della prescrizione verificatesi nel corso del dibattimento davanti ala Tribunale.

L’accesso ai verbali di dibattimento consentito alla Corte dalla natura dell’eccezione ha dimostrato che si sono verificati periodi di sospensione della prescrizione, che hanno comportato, secondo i criteri di calcolo più favorevoli di cui alla L. n. 251 del 2005, un totale di giorni 500 di sospensione, con maturazione del termine di prescrizione in data 27 agosto 2008, successiva alla pronuncia della sentenza del Tribunale.

Invero una prima sospensione si è verificata tra il 24 marzo ed il 26 maggio 2005 per l’assoluto impedimento dell’imputato a comparire a causa di una malattia diagnosticata l’8 marzo e con prognosi fino al 17 aprile 2005, che ha comportato una sospensione di giorni 63 (calcolati sull’effettiva dilazione del dibattimento, inferiore al limite di legge dei giorni 60 dalla cessazione, il 17 aprile, dell’impedimento); una seconda sospensione del dibattimento si è avuta, per giorni 114, dal 20 settembre 2005 al 12 gennaio 2006 a causa di richiesta di rinvio formulata dalle parti, calcolabile per intero; una terza sospensione, di giorni 189, è intervenuta per l’astensione dalle udienze dei difensori, da calcolarsi per intero;

ulteriore sospensione per giorni 84, s’è verificata, per rinvio a richiesta difensiva, tra il 18 ottobre 2007 ed il 10 gennaio 2008, da calcolarsi per intero; altra sospensione, per 44 giorni, si è avuta tra il 23 gennaio ed il 7 marzo 2008, determinata dall’astensione dalle udienze dei difensori; l’ultima sospensione della prescrizione è intervenuta, per giorni 6, tra l’11 aprile ed il 17 aprile 2008, a causa della richiesta presentata dal difensore di rinvio del proprio intervento nella discussione finale del processo. In conclusione, la prescrizione del reato, che sarebbe maturata il 15 aprile 2007, si è invece verificata, per la sospensione di giorni 500, solo il 27 agosto 2008, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, che aveva affermato la penale responsabilità del prevenuto e l’aveva condannato al risarcimento dei danni a favore della p.c., con ciò rendendo del tutto legittima la pronuncia della Corte d’appello che, accertata e dichiarata la prescrizione del reato intervenuta nelle more del giudizio di secondo grado, ha confermato le disposizioni civili della sentenza impugnata. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00=, oltre alla rifusione alla parte civile delle spese e compensi di questo grado di giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00= ed alla rifusione alla parte civile delle spese e compensi di questo grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 1.800,00=, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 10-02-2011, n. 1326 Graduatoria

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Nel premettere l’art. 1 sexies della L. n. 168 del 31 marzo 2005, a mente del quale "a decorrere dall’anno scolastico 2006200 7 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti" e "i posti vacanti all’inizio del predetto anno scolastico… sono riservati in via prioritaria ad un apposito corsoconcorso per coloro che abbiano maturato, entro l’anno scolastico.200506, almeno un anno di incarico di presidenza", riferiscono i ricorrenti che, in virtù di tale disposizione normativa, è stato emesso il D.M. 3 ottobre 2006 con cui è stato indetto il "Corsoconcorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, riservato a coloro che hanno ricoperto la funzione di preside incaricato per almeno un anno, ai sensi dell’art.1sexies, della legge 31 marzo 2005, n. 43 e dell’art. 3bis, della legge 17 agosto 2005, n. 168".

Riferiscono altresì che, avendo i requisiti previsti dal bando, hanno partecipato alla prima fase concorsuale (quella dell’esamecolloquio prevista dall’art. 10 del bando), e che, riconosciuti idonei, hanno avuto l’accesso al corso di formazione.

Ancorché, secondo quanto dichiarato dalle Istituzioni scolastiche organizzatrici. i ricorrenti "…hanno superato positivamente le attività formative", la commissione giudicatrice del corsoconcorso ha ritenuto di attribuire ai ricorrenti un punteggio inferiore a punti 42/60 quale somma tra la prova scritta e la prova orale, ai sensi dell’art. 16 comma 4 del bando e, conseguentemente, ha concluso per il mancato superamento del concorso dei ricorrenti.

1.1.- Avverso detto risultato, i ricorrenti insorgono in giudizio, con ricorso notificato in data 11 agosto 2007, deducendo i seguenti motivi:

a.- violazione delI’art. 15, comma 2, parte prima, del bando di concorso D. M. 03.10.2006; violazione dei principi di buon andamento della P. A.; azione amministrativa farraginosa, contratta e superficiale; disparità di trattamento con i candidati che hanno partecipato al corsoconcorso presso gli altri Uffici scolastici regionali a livello nazionale in considerazione della unicità della prova selettiva;

b.- violazione dell’art. 15, comma 2, seconda parte del bando di concorso D.M. 3 ottobre 2006; inversione delle fasi concorsuali; ulteriore profilo di illegittimità per errata organizzazione dell’USR Lazio e cattivo andamento della P.A. in violazione dell’art. 97 Cost.; non osservanza della nota ministeriale prot. 1271 del 23 ottobre 2006 in riferimento alla mancata convocazione dei candidati nei termini per il sostenimento del colloquio orale;

c.- violazione, sotto altro profilo, dell’art. 15, comma 2, prima parte del bando ci cui al D.M. 3 ottobre 2006; violazione del principio di buon andamento della P.A;

d.- sotto diverso profilo: illegittimità della traccia afferente la prova scritta perché vertente su tematiche non trattate nel corso e contrarietà all’art. 16 comma 2 del bando di concorso; eccesso di potere, ingiustizia manifesta; violazione ed errata applicazione del DPR 487/94.

e.- mancata osservanza da parte della commissione giudicatrice delle indicazioni ministeriali sulle modalità di conduzione del colloquio orale, in particolare della nota min. P.I. prot. A00DGPER. 11481/Uff. II del 1/6/2007; eccesso di potere; violazione dell’art. 16, comma 1 bando di concorso;

f.- sotto altro profilo eccesso di potere, violazione della "par condicio" tra candidati, ingiustizia manifesta per aver la commissione giudicatrice formulato le medesime domande estratte a sorte su un numero predeterminato di 30.

1.2.- Con ordinanza collegiale 1131/2001 il Collegio ha disposto incombenti istruttori che sono stati ottemperati dall’amministrazione scolastica mediante deposito di relazione documentata recante la data del 23 ottobre 2007.

1.3.- Alla camera di consiglio del 15 novembre 2007, con ordinanza collegiale 5257/2007, l’istanza cautelare è stata respinta.

1.4.- Con motivi aggiunti notificati in data 14 novembre 2007, i ricorrenti impugnano gli atti di seguito indicati:

a.- valutazione delle prove orali sostenute dai ricorrenti nel corsoconcorso selettivo di formazione per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al D.M. 3.10.2006, pubblicato su G.U. – 4" Serie speciale n. 76 del 6.10.2006, di cui all’art. 15, comma 8 e art. 16, comma 3 lett. a) del bando;

b.- tutti i verbali della Commissione giudicatrice, con particolare riferimento a quelli riguardanti lo svolgimento della quarta fase della procedura concorsuale de qua (esame finale) e segnatamente i verbali riguardanti la valutazione della prova scritta e della prova orale dei candidati ricorrenti nonché quelli riguardanti la predisposizione delle graduatorie generali di merito, redatte dalla Commissione giudicatrice ai sensi del comma 1 dell’art. 17 del D.M. 03/10/2006 e di ogni altro atto, documento o provvedimento anche di estremi ignoti comunque connesso alla fase di selezione della procedura concorsuale impugnata;

c.- i verbali nn. 64 deI 13 giugno 2007, 71 del 5luglio 2007 e 72 del 16 luglio

2007, con i quali la commissione giudicatrice ha determinato i criteri e le modalità di valutazione delle prove relative all’esame finale (ultima fase della procedura concorsuale de qua);

d.- i verbali n. 66 del 26 giugno 2007, n. 68 del 2 luglio 2007, n. 67 del 28 giugno 2007, n. 71 del 5 luglio 2007, con i quali la commissione giudicatrice ha espresso le valutazioni per gli elaborati redatti dai candidati durante la prova scritta dell’esame finale

e.- i verbali nn. 77 del 18 luglio 2007, 78 del 19 luglio 2007, 82 del 23 luglio 2007, 83 del 23 luglio 2007, n. 84 del 24 luglio 2007, con i quali la medesima commissione giudicatrice ha espresso la votazione riportata da ciascun candidato ricorrente al termine della prova finale;

f.- il verbale n. 93 del 30 luglio 2007, con il quale la Commissione giudicatrice ha formato le graduatorie generali di merito, sul presupposto della valutazione determinata dalla somma del punteggio conseguito (prova scritta + prova orale) nella graduatoria di merito di cui all’art. 16 del bando.

g.- nonché dei verbali inerenti la valutazione riportata da ciascun candidato nella prova scritta e nella prova orale, valutazioni queste che hanno concorso a determinare il punteggio finale complessivo attribuito agli odierni ricorrenti;

e conseguentemente per l’accertamento del diritto dei ricorrenti di poter sostenere un nuovo colloquio individuale, previa definizione dei criteri di valutazione conformi al bando della presente procedura concorsuale con l’ordine, in via giudiziale, di costituzione di nuova commissione giudicatrice.

Con detti motivi aggiunti, i ricorrenti nel premettere di rinunciare alla prima e alla seconda domanda di cui alle conclusioni del ricorso (recte: rinuncia ai primi quattro motivi di ricorso), deducono ulteriori due motivi, rubricati e sintetizzati nel modo che segue:

a.- sotto altro profilo rispetto a quello censurato nel punto 4 di diritto di cui al ricorso introduttivo, si contesta la violazione dell’art. 12, commi 1 e 2, del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 e seguenti modificazioni; violazione dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per difetto di trasparenza;

b.- violazione dell’art. 3 della legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni; sotto altro profilo assoluto difetto di motivazione; eccesso di potere; violazione del principio di trasparenza amministrativa ex art. 97 Cost. vigente nell’espletamento delle procedure concorsuali.

1.5.- Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2010 il ricorso è riservato in decisione.

2.- Deve preliminarmente darsi atto che i ricorrenti hanno rinunciato ai primi quattro motivi del ricorso principale.

2.1.- Rimangono da esaminare quindi gli ultimi due motivi, con i quali i ricorrenti si dolgono:

– che la prova orale si sarebbe svolta in tempi di durata inferiore a quella prevista dall’art. 16, comma 1, del bando di concorso, fissata "di regola in 45 minuti", e che – sotto altro verso – la commissione giudicatrice, disattendendo la nota ministeriale 11481/Uff. II del 1 giugno 2007 – non avrebbe fatto precedere il colloquio (recte: la prova orale) dalla discussione dell’elaborato (quinto motivo);

– che il colloquio non sarebbe stato strutturato con la previsione di moduli formazione specifica per i diversi settori formativi, come stabilito dall’art. 16, comma 3, del bando di concorso, e che la procedura prevista per la formulazione dei quesiti – predisposizione di trenta domande scritte per ogni argomento di cui al punto b) dell’anzidetta norma del bando estratte a sorte dal candidato e poi rimesse nell’urna – sarebbe stata foriera di disparità di trattamento tra i primi candidati esaminati (tra i quali prevalentemente gli stessi ricorrenti) e gli ultimi.

2.1.1.- Le doglianze non sono apprezzabili, alla stregua di quanto segue:

– è la stessa norma concorsuale che, nel fissare la durata del colloquio, non indica un termine rigido e inderogabile di 45 minuti, ciò desumendosi dall’impiego della locuzione "di regola". Va poi soggiunto, posto che la censura viene dedotta in via induttiva argomentato dalla durata complessiva dei colloqui svoltisi nell’arco dell’intera giornata, che non è accertabile – e i ricorrenti non hanno fornito prova specifica al riguardo – che proprio in relazione al colloquio svolto dai ricorrenti medesimi vi sia stata una significativa contrazione dei tempi di durata della prova;

– il metodo di conduzione e svolgimento del colloquio, in sede di pubblici concorsi, da parte delle commissioni esaminatrici non può che essere tendenzialmente rimesso alla libera valutazione di dette commissioni e trova un limite solo in presenza di previsioni specifiche contenute nei relativi bandi, nella specie insussistenti; consegue che le direttive in proposito poste dell’amministrazione che ha bandito il concorso, che non trovino fondamento nella normativa posta con il bando di concorso, non si impongono alla commissione giudicatrice;

– la circostanza che il colloquio non sarebbe stato strutturato con la previsione di moduli formazione specifica per i diversi settori formativi, come stabilito dall’art. 16, comma 3, del bando di concorso, viene soltanto asserita non fornendosi elementi di una qualche specificità che consentano di affermare che la commissione esaminatrice abbia deviato dal modulo procedimentale previsto stabilito da detto art. 16;

– non è predicabile che il metodo seguito dalla commissione nella predisposizione dei quesiti del colloquio abbia dato luogo a disparità di trattamento tra i candidati in relazione al momento di svolgimento della prova anche nella considerazione che un candidato sufficientemente preparato, e quindi potenzialmente in grado di rispondere con profitto ai quesiti postigli in sede di esame, non può far dipendere l’esito di quest’ultimo da elementi contingenti e occasionali quale l’essere esaminato prima o dopo altri candidati ed eventualmente essere avvantaggiato dalla conoscenza dei quesiti già oggetto di esame.

3.- Disattesi i motivi formulati con il ricorso principale può passarsi all’esame di quelli dedotti con i motivi aggiunti.

3.1.- Con il primo di essi, nel richiamare l’art. 16 del bando di concorso il quale prevede che l’esame orale verta, tra l’altro, nella effettuazione di una prova orale di inglese e di una prova orale di informatica, si sostiene che la commissione giudicatrice, nel verbale n. 71 del 5 luglio 2007, ha determinato solo le modalità di svolgimento della prova orale limitatamente alla discussione di tre quesiti concernenti la gestione dell’organizzazione scolastica, l’analisi del contesto esterno della scuola e della progettazione formativa e i torni di natura giuridica e finanziaria, senza però specificare l’incidenza nella valutazione complessiva della prova orale riguardante la conoscenza della lingua inglese e della prova di informatica.

Si sostiene inoltre che, non essendo state verbalizzate le domande relative alle predette prove dì inglese e di informatica, né tantomeno le risposte, ciò ha determinato un vulnus alla consequenzialità del procedimento amministrativo ed ancor di più alla trasparenza dell’azione amministrativa con sicura violazione del d.p.r. 487/94.

3.1.1.- La censura non è fondata.

L’art. 16, dopo aver premesso che "la prova orale, a cui partecipano i candidati che hanno svolto la prova scritta, tende a completare la valutazione della preparazione professionale del candidato", e si articola, per quel che qui interessa considerare, "nell’accertamento della conoscenza della lingua inglese, con prevalente riferimento alla pratica informatica, e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonché nell’accertamento della conoscenza delle problematiche e delle potenzialità organizzative connesse all’uso degli strumenti informatici" (terzo comma), contiene già, per quanto riguarda l’accertamento della lingua inglese e della pratica informatica, i criteri valutativi da utilizzarsi dalla commissione esaminatrice. La circostanza che quest’ultima abbia proceduto ad una valutazione, necessariamente distinta, ma conducente ad un’unica votazione non è sintomo, a parere del Collegio, del dedotto difetto di motivazione anche in ragione del fatto che la valutazione composita ma contestuale sembra suggerita dalla formulazione della norma del bando.

3.2.- Con il secondo mezzo di gravame dei motivi aggiunti è dedotto il difetto di motivazione nel rilievo che la fissazione nei verbali nn. 64 e 67 di modalità equiparative tra l’indice alfabetico e quello numerico, indicando come riferimenti valutativi le lettere alfabetiche "A" (alta valutazione), "B" (buona valutazione), "S" (sufficiente valutazione), ed "I" (insufficiente valutazione), cui è stato assegnato o un determinato valore a contenuto numerico o una forchetta comprendente un punteggio minimo e uno massimo, non è stato preceduta dalla determinazione dei criteri valutativi per l’attribuzione dell’indice alfabetico e quindi del valore numerico.

3.2.1.- La censura va disattesa nella considerazione che i riferimenti valutativi associati alle lettere alfabetiche sono essi stessi criteri valutativi che giustificano l’attribuzione del voto numerico, consentendo quindi di percepire il percorso seguito dalla commissione nell’assegnazione di quest’ultimo.

4.- Per tutte le considerazioni svolte il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti.

Giusti motivi spingono a compensare tra le parti le spese di giudizio e gli onorari di causa.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28-02-2011, n. 206 Competenza e giurisdizione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario, posto che, ai sensi dell’art. 63 commi 1 e 4 del D.L.vo 165/2001 sono devolute alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni incluse le controversie concernenti le assunzioni al lavoro, gli incarichi dirigenziali e le indennità di fine rapporto, anche se vengono in questione atti presupposti che, qualora siano rilevanti, vanno disapplicati se illegittimi (cfr. Cassazione civile SS.UU 16.2.2009 n. 3677);

Ritenuto che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 131/11, dichiara il difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-05-2011, n. 11284 Danno

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Svolgimento del processo

Con decreto del 12 novembre 2007 – 15 febbraio 2008 la Corte d’Appello di Perugia rigettava il ricorso proposto da S. N. per ottenere il riconoscimento di un’equa riparazione per la non ragionevole durata del processo contro di lui promosso con ricorso del maggio 1997 dinanzi al Giudice di Pace di Roma e definito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 15 marzo 2006. Osservava la Cor te che dall’inizio del giudizio sino alla sua definizione erano decorsi otto anni e quattro mesi dai quali dovevano detrarsi diciotto mesi occupati dallo S. per la proposizione delle impugnazioni sicchè non era ravvisabile nella specie alcuna lesione del diritto alla ragionevole durata del processo che potesse giustificare il riconoscimento di un’equa riparazione.

Contro il decreto ricorre per cassazione S.N. con due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente si duole del calcolo della durata del processo presupposto posto a fondamento del decreto impugnato e a conclusione dell’esposizione delle censure articolate formula un duplice quesito di diritto così formulato: "dica la Corte se il momento iniziale del procedimento coincida con la notifica dell’atto introduttivo o, al più tardi, con la prima udienza e se debba riconoscersi il diritto all’equo indennizzo nel caso in cui il ritardo nella definizione del processo sia stato inferiore all’anno".

La censura è inammissibile per l’assoluta genericità del quesito che è formulato in guisa di me ra interrogazione teorica senza riferimento alcuno alla vicenda processuale e non consente perciò al giudice di legittimità di desumere le conseguenze concrete che il suo accoglimento comporterebbe sulla domanda di equa riparazione, e ciò in violazione del disposto dell’art. 366 bis cod. proc. civ., il quale prescrive che il quesito sia formulato in termini tali da consentire di per sè solo la riforma del decreto impugnato.

Con il secondo motivo il ricorrente censura la disposta condanna alle spese giudiziali in favore della parte vittoriosa e sostiene che essa sarebbe contrasto con la Convenzione CEDU che non contiene alcuna istituto affine.

La censura non ha fondamento in quanto nel giudizio di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo non ricorre un generale esonero dall’onere delle spese a carico del soccombente essendo il giudice vincolato all’applicazione delle norme del codice di rito in forza del richiamo operato dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4. Va altresì osservato che dalla ratifica della Convenzione CEDU non discende alcun obbligo a carico del legislatore nazionale di conformare il processo di equa riparazione negli stessi termini previsti, quanto alle spese, per i giudizi dinanzi alla Corte europea, senza che ciò comporti per i diritti del ricorrente limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione (Cass. 18 giugno 2007, n. 14053).

In conclusione il ricorso non può trovate accoglimento e deve essere respinto.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessivi Euro 800,00 per onorari oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

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