Cons. Stato Sez. IV, Sent., 28-03-2011, n. 1876 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

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Svolgimento del processo

È impugnata la sentenza con la quale il T.A.R. della Lombardia ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Legambiente Lombardia Onlus per l’annullamento degli atti relativi al riconoscimento dell’importanza strategica e, successivamente, all’elaborazione del progetto preliminare di due opere infrastrutturali, l’autostrada BresciaMilano e la Tangenziale Est Esterna di Milano.

A sostegno del proprio appello, la parte originaria ricorrente deduce l’erroneità della declaratoria di difetto di legittimazione in capo ad essa, alla stregua della prevalente giurisprudenza anche di questo Consiglio di Stato; conseguentemente, vengono riproposti integralmente i motivi di impugnazione di primo grado, sui quali il T.A.R. non si è pronunciato.

Per resistere al ricorso, si sono costituite le Amministrazioni statali in epigrafe meglio indicate, nonché la Regione Lombardia e la Provincia di Brescia.

Si oppongono all’accoglimento dell’appello anche la Società di Progetto A.D.B.- M. S.p.a. e la T.E.D.M. S.p.a. (realizzatrici dei progetti delle opere per cui è causa), nonché la Società C.A.L. S.p.a., le quali tutte concludono per la conferma della sentenza impugnata.

All’udienza del 15 febbraio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione; nell’occasione, le parti hanno chiesto la pubblicazione anticipata del dispositivo, ma il Collegio ha ritenuto di disattendere la richiesta, non rientrando la presente controversia in nessuna delle ipotesi di cui all’art. 119, cod. proc. amm.
Motivi della decisione

Viene all’attenzione della Sezione l’appello proposto da Legambiente Lombardia Onlus avverso la sentenza con la quale il T.A.R. della Lombardia ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, i ricorsi dalla stessa proposti per l’annullamento di una pluralità di atti relativi alla dichiarazione di importanza strategica ed alla successiva elaborazione dei progetti preliminari di due opere infrastrutturali (Autostrada BresciaMilano e Tangenziale Est Esterna di Milano).

La censurata declaratoria di inammissibilità è stata determinata dalla ritenuta insussistenza della speciale legittimazione ex art. 18 della legge 8 luglio 1986, nr. 349, essendo l’istante soltanto una articolazione territoriale della Associazione Legambiente (cui solamente spetta la ridetta legittimazione).

Tale statuizione è contestata dalla parte appellante sulla base di un duplice ordine di argomentazioni:

a) la speciale legittimazione prevista dal citato art. 18 della legge nr. 349 del 1986 va riconosciuta non solo alle associazioni di tutela ambientale intese quali soggetti di rilievo nazionali, ma anche alle loro articolazioni territoriali, quanto meno nell’ipotesi in cui – come nel caso di specie – il relativo statuto espressamente conferisca loro la capacità di stare in giudizio;

b) la previsione ex lege della predetta legittimazione speciale non esclude affatto – così come già in precedenza ritenuto dalla giurisprudenza – che qualsiasi ente rappresentativo di interessi di tutela ambientale possa vedersi riconosciuta la legitimatio ad processum, a condizione che dimostri il proprio concreto radicamento sul territorio di riferimento (requisito certamente sussistente in capo all’odierna appellante).

L’appello è però infondato.

Ed invero, questa Sezione non ignora come ancora oggi si registrino in giurisprudenza oscillazioni in ordine all’estensione della speciale legittimazione di cui all’art. 18 della legge nr. 349 del 1986, non mancando pronunce che la ammettono anche in capo alle articolazioni locali delle associazioni nazionali di tutela ambientale cui essa è riconosciuta.

Tuttavia, in questa sede il Collegio ritiene di non doversi discostare dall’indirizzo ormai largamente prevalente, avallato anche dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato, secondo cui la predetta legittimazione, avendo natura eccezionale e discendendo direttamente dalla legge, deve riconoscersi solo alle associazioni nazionali e non anche alle loro articolazioni territoriali, a nulla valendo, per derogare a tale principio, l’eventuale espressa attribuzione di tale potere di rappresentanza processuale da parte dello statuto, in quanto è evidente che non può essere quest’ultimo a conferire una legittimazione che la legge non ha previsto (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., 11 gennaio 2007, nr. 2; Cons. Stato, sez. VI, 9 marzo 2010, nr. 1403; id., 19 ottobre 2007, nr. 5453; id., 3 ottobre 2007, nr. 5111; Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2006, nr. 2151).

Quanto al secondo argomento, invocato dalla appellante in via subordinata, esso si risolve nel sostenere che, anche dopo l’entrata in vigore della richiamata legge nr. 349 del 1986, sarebbero ancora validi i principi enunciati dalla precedente giurisprudenza ai fini del riconoscimento della legittimazione processuale agli enti esponenziali dei c.d. interessi "diffusi", e pertanto questa sarebbe da ammettersi in capo a qualunque soggetto associativo il quale dimostri in giudizio la sussistenza in concreto di una struttura sufficientemente estesa e radicata e di una continua attività rivolta alla tutela dell’ambiente (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., 19 ottobre 1979, nr. 24); in sostanza, oggi mentre per le associazioni di cui all’art. 13 della legge nr. 349 del 1986 la legittimazione discenderebbe direttamente dalla legge, ciò tuttavia non escluderebbe che anche qualsiasi altro ente possa essere legittimato, essendo però tenuto a dimostrare i requisiti suindicati.

Sul punto, appaiono effettivamente condivisibili le critiche di parte appellante alla sentenza di primo grado, laddove è stata negata la legittimazione anche su questo particolare versante assumendo che sulla base di un "concreto bilanciamento" l’interesse nazionale delle opere per cui è causa sarebbe tale da escludere l’interesse a impugnare di un’associazione a dimensione esclusivamente regionale; al contrario, è di tutta evidenza che un problema di bilanciamento di interessi in subiecta materia può porsi solo in sede di amministrazione attiva, ovvero al fine di verificare in sede giurisdizionale la corretta valutazione delle esigenze di tutela ambientale, ma non può riguardare anche la fase dell’accertamento della legittimazione ad causam (che o c’è o non c’è).

Molto più semplicemente, la Sezione è dell’avviso che – contrariamente a quanto assunto da parte appellante – dopo l’entrata in vigore della legge nr. 349 del 1986 non vi sia più spazio per il riconoscimento della legittimazione processuale in capo ad associazioni diverse da quelle rientranti nella previsione dell’art. 13 della medesima legge, indipendentemente dalla sussistenza in concreto o meno dei requisiti che la giurisprudenza anteriore richiedeva ai soggetti che si qualificavano esponenziali di interessi "diffusi".

Ed invero, l’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato fu elaborato per risolvere il problema della tutela processuale dei ridetti interessi "diffusi", per i quali all’epoca non esistevano meccanismi normativi che autorizzassero particolari soggetti a invocare tale tutela; ma è evidente che, una volta che il legislatore è intervenuto a disciplinare direttamente la materia attraverso la previsione di una speciale legittimazione ex lege, quest’ultima esaurisce l’ambito della tutela processuale riconosciuta dall’ordinamento, escludendo qualsiasi possibilità di ammettere la legittimazione in capo a soggetti ulteriori e diversi da quelli ai quali la legge ha espressamente inteso riferirsi.

Ne consegue che del tutto inconferente è la questione – su cui nella fattispecie vi è contrasto tra le parti – se l’odierna appellante, oltre a qualificarsi come articolazione territoriale di un’associazione nazionale, sia anche un ente autonomo e distinto in possesso dei requisiti suindicati.

Alla luce dei rilievi fin qui svolti, va confermata la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi introduttivi con assorbimento di ogni ulteriore questione e integrale reiezione dell’appello.

L’esistenza di giurisprudenza ancora oscillante sulla questione in diritto esaminata giustifica comunque l’integrale compensazione delle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-07-2011, n. 15388 Locazioni

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Svolgimento del processo

La Fama Chemicals s.r.l., con atto di citazione notificato in data 30.11-4.12.1995 conveniva dinnanzi all’allora Pretore di Forlì L.D., G.L., G.M. e G. M., assumendo che: in data 20.9.1983, aveva stipulato con proprietario G.A., dante causa degli odierni convenuti, un contratto di locazione di un capannone industriale sito in (OMISSIS); dopo il primo rinnovo (19.9.1989), l’immobile era stato rilasciato alla scadenza del 19.9.1995, a seguito di convalida di licenza per finita locazione, intimato dalla proprietà; nel frattempo, in data 20.5.1990, a seguito di violenti eventi meteorologici, l’immobile era stato invaso da una massa di materiale melmoso che aveva danneggiato strutture, arredi e attrezzature; stata l’urgenza dei lavori di rimozione del materiale di ripristino, il locatore, invitato ad un pronto intervento da parte della conduttrice, l’aveva autorizzata alla esecuzione a proprie spese, impegnandosi al rimborso; di conseguenza essa attrice aveva provveduto, con un esborso di L. 25.254.840 per ripristino e riparazioni, e L. 18.807.012 per manutenzione comunque necessaria, tutto secondo quanto chiarito nella relazione di parte redatta dal geom. M.F.; sennonchè, dopo la morte dell’originario locatore G.A., i suoi eredi, attuali convenuti, disconoscevano gli impegni dal medesimo assunti; su tali basi l’attrice chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento dell’importo complessivo di L. 4.061.840 oltre rivalutazione ed interessi, a norma degli artt. 1576 e 1577 c.c..

I convenuti, nel costituirsi, deducevano le seguenti eccezioni:

alcune delle opere eseguite dall’attrice non avevano alcuna attinenza con l’allagamento del 20.5.90; l’attrice non era stata autorizzata ad eseguire direttamente le opere di ripristino eventualmente necessarie, e, anzi, nemmeno aveva dato riscontro alla lettera con la quale la proprietà le aveva chiesto di comunicare i danni eventualmente conseguiti all’evento meteorologico; al momento della riconsegna, il fabbricato presentava gravi danni dipendenti da un uso anomalo e poco diligente; la conduttrice, inoltre, a far data dal 1983 aveva abusivamente occupato parti di fabbricato non comprese nel contratto di locazione.

Il Tribunale di Forlì, subentrato alla soppressa Pretura, con sentenza n. 95/2002, rigettava la domanda attorea, mentre dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimento del danno per occupazione abusiva di immobile e accoglieva la domanda riconvenzionale diretta al risarcimento dei danni all’immobile (con conseguente condanna di parte attrice a pagare la somma di Euro 17.554,74 con oltre rivalutazione e interessi).

A seguito dell’appello della Fama, in via principale, e dell’appello di L.D., G.L., G.M. e G. M., in via incidentale, la Corte d’Appello di Bologna, con la decisione in esame, depositata in data 8.2.2006, così statuiva:

"in parziale accoglimento dell’appello principale ed in parziale riforma della impugnata sentenza, condanna L.D., G. L., G.M. e Gi.Ma. e pagare alla Fama Chemicals s.r.l., a titolo di rimborso delle spese urgenti ex artt. 1576 e 1577 c.c., l’importo di Euro 13.519,43 oltre la rivalutazione secondo indici Istat e gli interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno, con decorrenza dalla data di deposito della c.t.u. e fino al saldo; in parziale accoglimento dell’appello incidentale e in parziale riforma della impugnata decisione sentenza, condanna Fama Chemicals s.r.l. a pagare a L.D., G. L., G.M. e Gi.Ma. l’importo di Euro 33.466,41 oltre la rivalutazione secondo indici Istat e gli interessi legali sulle somme rivalutate di anno in anno con decorrenza dalla data di deposito della domanda riconvenzionale, a titolo di indennizzo per l’occupazione abusiva del capannone;

dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del giudizio di primo grado; conferma, nel resto l’impugnata sentenza".

Ricorrono per cassazione, in via principale la Fama con cinque motivi, e in via incidentale L.D., G.L., G.M. e Gi.Ma. con un unico motivo.
Motivi della decisione

Ricorso principale:

con il primo motivo si deduce violazione, degli artt. 1576 e 1577 c.c., nonchè art. 2041 c.c., e relativo difetto di motivazione. Si censura la decisione impugnata nel punto in cui "il secondo giudice pare dimenticare che il relativo capannone era stato locato per l’esercizio di una attività industriale quale la produzione di prodotti di deumidificazione ed impermeabilizzazione"; inoltre si censura detta decisione nel punto in cui la Corte territoriale da atto che l’azione di arricchimento senza causa può essere proposta per la prima volta in appello purchè prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto fatte valere in primo grado;

con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, e relativo difetto di motivazione nel punto in cui la decisione impugnata ha dichiarato inammissibile la produzione della perizia giurata, non avvedendosi che era indispensabile per la decisione.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 1590 c.c., e relativo difetto di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione della consulenza di ufficio.

Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 36 c.p.c., e relativo difetto di motivazione, per avere la Corte territoriale accolto l’appello incidentale laddove la Corte territoriale, in modo contraddittorio, ha dapprima affermato che la domanda di indennizzo per occupazione abusiva è una domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale e, di poi, che è una domanda di risarcimento danni da fatto illecito.

Con il quinto si deduce violazione dell’art. 1224 c.c., e relativo difetto di motivazione in quanto "è evidente come, nel momento in cui il primo Giudice ritenga che l’occupazione abusiva sia un inadempimento contrattuale non possa ritenere che gli odierni contro ricorrenti abbiano diritto al risarcimento del danno da fatto illecito e quindi ad un credito di valore, incrementato, per sua essenza, oltre che degli interessi legali, della rivalutazione monetaria.

Qualora l’inadempimento sia ritenuto di natura contrattuale, la liquidazione della rivalutazione monetaria può competere esclusivamente ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2".

Ricorso incidentale:

con l’unico motivo di ricorso incidentale si deduce difetto di motivazione. Si afferma che la sentenza della Corte d’Appello deve essere cassata nella parte in cui ha riconosciuto dovuto ex art. 1577 c.c., alla Fama Chemicals s.r.l. il rimborso delle spese sostenute per opere urgenti come tali qualificate quelle della sistemazione della saracinesca in lamiera sul fronte del fabbricato, per la riparazione del tetto e per la rimozione dei detriti all’interno dello stabilimento per un esborso complessivo di L. 26.177.840 e quindi ha ritenuto sussistenti ex art. 92 c.p.c. per effetto della conseguente reciproca soccombenza, giusti motivi per la integrale compensazione delle spese dei due gradi del giudizio.

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Entrambi i ricorsi non meritano accoglimento. Quanto al ricorso principale si osserva: a parte la considerazione che la decisione impugnata è caratterizzata da ampia e logica motivazione (tale da rendere agevolmente individuabile la relativa ratio decidendi), il primo motivo in parte manca di autosufficienza nel punto in cui afferma che le circostanze di fatto prospettate in primo grado hanno subito una modifica in appello, non indicando in base a quali elementi e atti processuali tale presunta modifica sia avvenuta, e in parte prospetta, pur deducendo violazioni degli artt. 1576 e 1567 c.c., valutazione di elementi di fatto (rampa di accesso, cancelli ed altro ancora) non ulteriormente sindacabili nella presente sede; il secondo motivo è privo di pregio in quanto non indica gli elementi di decisività in base ai quali la perizia giurata, ove esaminata, avrebbe comportato una diversa pronuncia, e comunque la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello ex art. 345 c.p.c., comma 3, come modificato, e della relativa giurisprudenza di questa Corte (S.U. n. 8203/2005); il terzo motivo è inammissibile rientrando la rinnovazione della consulenza di ufficio nel potere discrezionale del giudice di merito e comunque è inammissibile anche in relazione alla mancata osservanza della disciplina di cui all’art. 366 c.p.c., riguardo alla specificità del contenuto del ricorso e dei documenti sui quali si fonda; il quarto motivo è infondato in quanto non sussiste la dedotta violazione dell’art. 36 c.p.c., per avere la Corte d’Appello correttamente ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale, avendo la stessa ad oggetto il non adempimento di un obbligo stabilito nel contratto per cui è causa e riguardando quindi "il titolo dedotto in giudizio dall’attore"; anche il quinto motivo è palesemente infondato in quanto il risarcimento del danno per inadempimento di operazioni contrattuali costituisce un debito non di valuta ma di valore, sulla base di un ormai più che consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, con conseguente possibilità di incrementare il quantum risarcitorio mediante rivalutazione monetaria.

Anche l’unico motivo del ricorso incidentale non merita accoglimento:

correttamente è stata disposta la compensazione delle spese sulla base del principio della reciproca soccombenza.

Il rigetto di entrambi i ricorsi comporta la compensazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-04-2011) 05-05-2011, n. 17705

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A S.M.O. è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere dal GIP presso il tribunale di Caltanissetta in data 30 novembre 2010 perchè indagato, in concorso con altre persone, di quattro episodi di estorsione e tentata estorsione in danno di B.A., G.P., Z. M.A. e della Gesar srl, episodi aggravati dalla circostanza di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 sai per il metodo mafioso utilizzato, sia per la finalità di agevolare una consorteria mafiosa e, precisamente, la famiglia di Caltanissetta di Cosa Nostra.

Il tribunale del riesame di Caltanissetta, con ordinanza emessa in data 23 dicembre 2010, annullava la ordinanza impositiva con riferimento alla tentata estorsione in danno di B.A. e confermava nel resto il provvedimento impugnato.

Gli elementi indiziari a carico del S. erano tratti essenzialmente dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e, precisamente, di R.P., Ri.Al., F.A. C. e Ba.Ca., dichiarazioni reciprocamente riscontrantesi secondo i giudici del merito.

In particolare veniva posto in evidenza che il S., titolare di una ditta che operava nel settore della bitumazione e vicino alla organizzazione mafiosa, tanto è vero che già era stato condannato per il delitto associativo, aveva stipulato un accordo con la famiglia mafiosa di Caltanissetta, secondo il quale i membri dell’associazione si sarebbero adoperati al fine di garantire l’acquisizione da parte dell’impresa S. di lavori in sub- appalto nella provincia di Caltanissetta, in cambio di un regalo versato dal S. quale corrispettivo per i vantaggi ottenuti.

Gli episodi estorsivi in discussione, salvo quello in danno della Gesar srl, ove il S. avrebbe assunto il ruolo di intermediario tra esponenti mafiosi e l’imprenditore vantando un rapporto lavorativo con quest’ultimo, sarebbero stati esecuzione dell’accordo di cui si è detto.

La maggior parte degli episodi sono rimasti a livello di tentativo perchè R. e Ri., come anche il S., vennero colpiti da provvedimenti di custodia cautelare in carcere.

Il tribunale illustrava poi gli elementi indiziari emersi dalle dichiarazioni dei collaboranti per ogni singolo episodio contestato.

Con il ricorso per cassazione S.M.O., dopo avere riportato il contenuto di una memoria difensiva concernente i contestati episodi estorsivi depositata dinanzi al tribunale di Caltanissetta in sede di riesame, deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’art. 125 cod. proc. pen e artt. 56 e 629 cod. pen..

In particolare il ricorrente segnalava divergenze tra le dichiarazioni rese dai collaboranti Ba.Ca. e R. P., il fatto che non fosse stata dimostrata la partecipazione del S. alle vicende estorsive, la circostanza che in tutti i casi la fornitura di bitume venne aggiudicata a ditte diverse, cosicchè un dato dichiarativo veniva smentito da elementi oggettivi.

Chiariva, inoltre, il ricorrente che la fonte di accusa risultava soltanto il collaborante R.P., avendo il Ri. riferito cose apprese dal R. stesso.

Erano, poi, state trascurate le dichiarazioni delle presunte parti offese, avendo ad esempio il Giunta riferito di avere declinato l’invito del R. perchè aveva conferito già l’incarico alla ditta Cangemi, dal che si desumeva l’assenza della idoneità ed univocità degli atti posti in essere.

Anche per il tentativo di estorsione in danno di Z. l’incarico dei lavori di bitumazione era stato conferito ad altra ditta.

Rilevava il ricorrente che non era sufficiente la qualifica di concorrente nel reato associativo per ritenere il S. responsabile anche dei reati-fine.

Quanto, infine, alla vicenda Gesar il S. avrebbe soltanto favorito un incontro tra il R. e gli Ar., senza, peraltro, partecipare allo stesso ed agli incontri successivi; non ha fornito, pertanto, nessun apprezzabile contributo causale alla consumazione del reato contestato.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da S.M. O. non sono fondati, ed anzi sono ai limiti della ammissibilità perchè il ricorrente sembra volere mettere in discussione le valutazioni di merito compiute dai giudici dei primi due gradi di giurisdizione, anche se sul piano formale ha dedotto la violazione di legge.

In effetti il ricorrente ha dedotto la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti di esso S., eccependo, in particolare, le divergenze esistenti tra le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia.

Non merita censure sotto tale profilo la ordinanza impugnata perchè i giudici del merito hanno correttamente interpretato e valutato le dette dichiarazioni nel pieno rispetto dei canoni indicati dall’art 192 cod. proc. pen. e degli indirizzi giurisprudenziali in materia.

Il tribunale ha, infatti, dapprima esaminato i profili di attendibilità cd. intrinseca dei collaboranti, pervenendo ad una valutazione positiva in ragione della precisione del racconto da ciascuno di essi fornito, del fatto che in effetti i collaboranti si erano anche autoaccusati di gravi delitti, circostanza che indubbiamente rende maggiormente credibili le loro affermazioni, e del fatto che il loro racconto rappresentava un complesso contesto di penetrazione della organizzazione mafiosa in ambienti produttivi di Caltanissetta secondo un metodo già sperimentato ed attuato in altre province siciliane. Valutata positivamente la ed. attendibilità intrinseca, il tribunale ha esaminato la esistenza dei ed. riscontri esterni, stabilendo che la convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia costituiva un valido riscontro ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen., comma 3 come più volte chiarito anche dalla Suprema Corte.

In effetti le presunte divergenze dei racconti non appaiono affatto determinanti, dal momento che il nucleo centrale delle dichiarazioni dei collaboranti converge sul fatto che il S. si sia rivolto alla organizzazione mafiosa affinchè si adoperasse per ottenere da imprenditori edili di Caltanissetta lavori di bitumazione in subappalto per la ditta di esso S., in modo da creare un sistema in tale Città simile a quello già esistente nella città di (OMISSIS); l’organizzazione mafiosa, tramite principalmente R. e Ri., divenuti poi collaboratori di giustizia, effettivamente intervenne presso vari imprenditori, spesso non raggiungendo lo scopo per cause indipendenti dalla volontà dei soggetti operanti.

Una tale ricostruzione dei fatti non risulta affatto smentita dalla deduzioni del ricorrente, che, peraltro, sono di merito, e, quindi, inammissibili in sede di legittimità.

Il rilievo del ricorrente che il collaborante Ri. sarebbe de relato avendo riferito soltanto cose apprese da R.P. appare infondato perchè dalla motivazione del provvedimento impugnato emerge che il Ri., unitamente al R., partecipò, anche se sembra in posizione di minore rilievo, a numerose operazioni e, quindi, riferì cose apprese direttamente.

E’ vero, come rilevato dal ricorrente, che le iniziative del gruppo malavitoso non sortirono, nella maggior parte dei casi, gli effetti sperati, ma ciò non dipese dalla volontà dei soggetti operanti, nè si può sostenere che gli atti posti in essere non fossero idonei perchè gli imprenditori in alcuni casi avevano già dato in subappalto i lavori di bitumazione ad altre ditte.

Tale dato è privo di significato perchè la esperienza insegna che la forza intimidatrice delle cosche maliose è talmente forte che gli imprenditori minacciati, pur di non subire danni ai cantieri o alle persone, sostituiscono ditte alle quali sia già stato conferito un sub-appalto con altre consigliate dalle organizzazioni mafiose.

Nel caso di specie l’operazione non è andata a buon fine perchè si verificarono una serie di eventi non previsti, tra i quali l’arresto di gran parte degli appartenenti alla cosca, ivi compresi R., Ri. e S., che indussero le parti lese a non cedere ai ricatti.

Non ha pregio il rilievo del ricorrente secondo il quale il S. sarebbe stato ritenuto concorrente nelle tentate estorsioni soltanto perchè era stato ritenuto, e già condannato, concorrente esterno nel reato associativo.

In effetti dalla motivazione dei provvedimenti di merito si desume che il S. è stato ritenuto concorrente nei reati di tentata estorsione per la semplice ragione che fu proprio lui a chiedere agli appartenenti alla cosca di fare qualcosa per garantire la penetrazione della sua ditta negli affari edilizi (OMISSIS); i suoi coimputati si mossero proprio per realizzare il progetto ideato dal S.; è certamente ravvisabile in siffatta situazione il concorso nei reati contestati.

Quanto, infine, alla vicenda Gesar non può certo dirsi che il S. non fornì un apprezzabile contributo causale alla consumazione del reato, se soltanto si riflette sul fatto che il ricorrente, che era al corrente del progetto estorsivo, si adoperò per favorire l’incontro tra il titolare della ditta per la quale prestava la sua opera e gli esponenti mafiosi e che dopo un primo incontro ritenuto insoddisfacente da questi ultimi si impegnò, riuscendovi, per programmare ed organizzare un ulteriore incontro;

anche in siffatta situazione il contributo causale alla consumazione del reato è del tutto evidente, non essendo rilevante la mancata partecipazione del S. agli incontri suddetti, dal momento che il suo ruolo in tale vicenda era quello di tramite tra gli esponenti della cosca e gli imprenditori.

Appare utile da ultimo rilevare che il ricorrente si è soffermato esclusivamente sulla pretesa mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, che deve essere esclusa per le ragioni dette, mentre non ha dedotto la mancanza delle esigenze cautelari, pur avendo fatto emergere nella stesura dei motivi che si trattava di fatti consumati molti anni prima dell’arresto. E’ precluso a questa Corte valutare tale aspetto – decorso del tempo – perchè esso potrebbe incidere sulla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, punto non dedotto con i motivi di ricorso.

Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.

La Cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-09-2011, n. 19276 Assegni di accompagnamento

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Svolgimento del processo

All’esito infruttuoso del prescritto procedimento amministrativo, R.M., con ricorso depositato il 6 giugno 2003, conveniva innanzi al Tribunale di Trani, giudice del lavoro, l’INPS e il Ministero Economia e Finanze per sentire dichiarare, nei confronti del secondo, il proprio diritto a percepire l’indennità di accompagnamento e condannare il primo al pagamento delle relative somme oltre accessori di legge nonchè delle spese processuali.

Si costituivano entrambi i convenuti eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.

Dopo l’espletamento di consulenza medica di ufficio, l’adito Tribunale, con sentenza emessa in data 19aprile 2005, dichiarava la carenza di legittimazione passiva del Ministero Economia e Finanze e compensava le spese tra quest’ultimo e la ricorrente, mentre riconosceva l’invocato diritto e condannava l’INPS a pagare le relative somme e le spese processuali in favore della R..

Contro tale pronuncia proponeva appello l’INPS, con ricorso depositato in data 6 febbraio 2006, chiedendone la parziale riforma.

Si costituiva la R. che ne invocava la conferma.

Con l’unico motivo di appello l’INPS lamentava che il primo Giudice avesse condannato esso Istituto all’integrale pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio nonostante, sulla scorta della consulenza tecnica, fatta propria in sentenza, le condizioni legittimanti la erogazione dell’invocato beneficio fossero insussistenti sia al momento della proposizione della domanda amministrativa sia al momento del deposito del ricorso giudiziale, essendo venute ad esistenza assai più tardi giacchè, mentre il ricorso risultava depositato il 6 giugno 2003, la decorrenza del beneficio disposta in sentenza era in data 8 settembre 2004.

Lamentava pertanto l’appellante il malgoverno da parte del primo giudice del principio della soccombenza essendosi verificata nella fattispecie la cosiddetta soccombenza reciproca che comportava la compensazione delle spese.

Resisteva l’appellata sostenendo essersi comunque fatta applicazione corretta, con la prima pronuncia, del principio della soccombenza.

Con sentenza del 25 gennaio-5 marzo 2007, l’adita Corte d’appello di Bari, rilevato che il vantato diritto era sorto in data 8 settembre 2004, di gran lunga successivamente alla data del deposito del ricorso introduttivo (6 giugno 2003), accoglieva il gravame e per l’effetto compensava interamente fra le parti le spese del giudizio di primo grado, oltre quelle di secondo grado in considerazione della "particolarità della questione".

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre R.M. con un unico motivo.

L’INPS si è limitata ad apporre procura in calce al ricorso avversario, partecipando alla discussione orale.
Motivi della decisione

La ricorrente denuncia, in una con vizi di motivazione, la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., per quanto attiene alla disposta compensazione delle spese di lite. Osserva che la richiamata disposizione letta unitamente all’art. 149 disp. att. c.p.c. ed interpretata alla stregua dei principi di cui all’art. 24 Cost., comma 2, induce a ritenere irrilevante, ai fini della valutazione della soccombenza, il momento della decorrenza della prestazione stessa, una volta stabilita l’effettiva sussistenza del relativo diritto, incoerente essendo con questo accertamento la previsione dell’impossibilità, per la parte vittoriosa, di riversare l’onere economico del processo sulla controparte, la cui resistenza ha reso necessario il ricorso al giudice.

La esposta censura è priva di fondamento.

Questa Corte ha chiarito in materia (v., in particolare, Cass. n. 7716/2003) che la parte che agisca in giudizio per far valere il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale, assumendo che i relativi fatti costitutivi esistono fin dal momento della presentazione della domanda giudiziale o da epoca ad essa anteriore, rimane, rispetto a tale assunto, sicuramente soccombente quante volte sia accertato che l’esistenza stessa si è perfezionata soltanto in un momento successivo.

Non rileva in contrario che le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria si caratterizzino, anche quando richiedono lo svolgimento di un preventivo procedimento amministrativo, per la loro strumentalità ad un finale giudizio sul rapporto e non sull’atto.

E’ vero, infatti, che l’esclusione della funzione meramente impugnatoria impedisce che il giudice si limiti allo scrutinio di legittimità dell’atto amministrativo di diniego della prestazione, con riguardo alla situazione esistente al momento dell’atto stesso, e gli impone, invece, di tenere conto anche dei fatti costitutivi verificatisi in epoca successiva e perfino nel corso del giudizio; ma è ugualmente vero che la postulazione giudiziale di illegittimità del diniego della prestazione è espressione di un petitum avente ad oggetto un rapporto di durata maggiore (perchè implicitamente ne è allegato l’insorgere già al momento suddetto) di quello poi accertato dal giudice per effetto di tali sopravvenienze, ragion per cui è innegabile che il bene della vita effettivamente ottenuto si caratterizza in termini diversi e ridotti rispetto a quello postulato.

La situazione che ne segue è già stata esaminata dalla giurisprudenza di legittimità, che, in quest’ordine di idee, l’ha ricondotta ad un tipico fenomeno di soccombenza reciproca. Invero, con sentenza 27 novembre 1997 n. 11997, si è stabilito che è censurabile in sede di legittimità il diniego di compensazione delle spese processuali, nel caso in cui la pronuncia di merito abbia pretermesso di valutare la reciproca parziale soccombenza, implicita ogniqualvolta l’aggravamento di cui all’art. 149 disp. att. cod. proc. civ., per il diritto alla prestazione previdenziale, sia insorto nel corso del procedimento.

Reputa il Collegio di dovere dare continuità a questo orientamento che affida le sue ragioni ultime ad una corretta nozione della "soccombenza", nella quale ravvisa un’applicazione di quello di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo.

In questa prospettiva, è incontestabile che non è priva di responsabilità, rilevante sul piano causale, la parte privata la quale si determini a pretendere dal competente organismo erogatore una provvidenza assistenziale allorchè non sia ancora in possesso dei requisiti di legge e ad intraprendere, dopo essersi visto opporre un legittimo rifiuto nella sede amministrativa, la via giudiziale il cui inizio si caratterizzi, a sua volta, per la persistente mancanza dei requisiti stessi, sì da giustificare la resistenza almeno iniziale della controparte. Ne consegue che questa responsabilità, non meno di quella gravante sulla controparte che abbia infondatamente perseverato nella sua resistenza pur dopo l’utile (per l’attore) sopravvenienza dei requisiti originariamente carenti, non esime da onere di spese giudiziali e determina la condizioni di reciprocità della soccombenza.

Del pari, alla stregua del suindicato principio di causalità, non è contestabile la parziale soccombenza della parte privata (idonea a giustificare la compensazione delle spese) nell’ipotesi in cui, sebbene il requisito sanitario sia risultato sussistente da epoca anteriore alla domanda giudiziale, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione assistenziale con decorrenza correlata a data anteriore a quella in cui l’anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell’art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamenti successivi alla domanda amministrativa ma anteriori al procedimento giudiziario, in quanto, anche in tal caso, il riconoscimento della prestazione dal primo giorno del mese successivo a quello di accertata insorgenza del requisito sanitario equivale ad un accoglimento solo parziale della domanda (v., anche di recente, Cass. n. 7307/2011).

Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato.

Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11 nella specie inapplicabile ratione temporis.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

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