Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-10-2011, n. 20298

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il tribunale di Fermo con sentenza 30 gennaio 2004 accoglieva la domanda di regolamento dei confini proposta da M.L. e N.C.. Ordinava l’apposizione di termini e condannava i convenuti P.A. e I.G. al rilascio di porzioni di terreno oggetto di sconfinamento rispetto alle risultanze catastali, utilizzate in mancanza di altri validi elementi probatori.

Il gravame proposto dai convenuti veniva respinto il 20 giugno 2.009 dalla Corte di Ancona, che modificava la sentenza di primo grado solo in ordine al riparto delle spese di c.t.u..

P. e I. hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 19 gennaio 2010.

M. e N. hanno resistito con controricorso e hanno svolto ricorso incidentale, resistito da controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Il Collegio ha deliberato che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Il ricorso è soggetto ratione temporis alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, giacchè il nuovo rito, che abroga l’art. 366 bis c.p.c., si applica, per effetto della disposizione transitoria contenuta nella L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, solo con riferimento alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione sia stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della legge (Cass. 26364/09).

I tre motivi di ricorso riguardano:

a) il primo, violazione di norme di diritto per omessa applicazione dell’art. 950 c.c. e dell’art. 112 c.c. – Vizi di motivazione "su un punto decisivo della controversia prospettato dagli appellanti ( art. 360 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 950 c.c., comma 3 e all’art. 112 c.p.c.). b) il secondo, violazione ed erronea applicazione dell’art. 116 c.p.c., per omessa e comunque insufficiente contraddittoria e incongrua motivazione "su un punto decisivo della controversia prospettato dagli appellanti ( art. 360 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 950 c.c., comma 3) – violazione dei principi che regolano la prova". c) il terzo, "violazione ed erronea applicazione dell’art. 1158 c.c. in relazione all’art. 116 c.p.c. – Difetto erronea e insufficiente motivazione sui punto".

I motivi che concernono violazioni di legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, non espongono il quesito di diritto che è indispensabilmente previsto, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità, per l’illustrazione di ciascun motivo nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3), e 4).

Essi sono pertanto inammissibili.

Quanto alla parte dei motivi che espone vizi di motivazione in relazione all’art. 360, n. 5, si rileva la mancata indicazione del fatto controverso su cui cadrebbe il vizio di motivazione.

In proposito la giurisprudenza (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08;

16528/08) ha chiarito che la censura ex art. 360, n. 5, deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere.

Anche questa omissione è sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..

Nella specie non è ravvisabile alcun momento di sintesi recante le caratteristiche tratteggiate dalla giurisprudenza.

Nella norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ., nonostante a mancanza di riferimento alla conclusività (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al n. 5 del precedente art. 360 – cioè la "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione" – deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito de citato art. 366-bis, che il motivo stesso concerne uri determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione.

Mette conto rilevare che neanche il secondo motivo, contenente nella par Le conclusiva alcune indicazioni, sia pur con inammissibili rinvii al testo ("nella sentenza impugnata non si rinviene alcuna motivazione al riguardo"), può essere ritenuto ammissibile.

In primo luogo il motivo non coglie snodi fondamentali della motivazione: a) quello in cui la sentenza afferma che eventuali accordi tra le parti per regolamentare i confini dovevano essere provati per iscritto; questa affermazione avrebbe dovuto essere criticata con motivo dedotto ex art. 360 c.p.c., n. 3, e con specifico quesito di diritto, restando altrimenti irrilevante il riferimento agli accordi amichevoli intercorsi tra le parti. b) Quanto alla valutazione delle prove testimoniali, che si assume errata, perchè ritenute irrilevanti in relazione alla ctu, in quanto il consulente si sarebbe indebitamente rifatto alle mappe catastali, va rilevato: 1) che resta estraneo al momento di sintesi – ove fosse ravvisabile nell’ultima parte del motivo – l’aspetto della motivazione in cui si spiega la impossibilità di trarre elementi dalle testimonianze perchè relative a sconfinamenti così modesti, rispetto all’entità dei terreni, da non poter essere considerate fonti probatorie affidabili; 2) che comunque la censura si risolve, proprio per la puntualità e completezza della motivazione, qui parzialmente riferita con riguardo ai profili decisivi, in una inammissibile richiesta di rivisitazione delle valutazioni di merito rese dalla Corte d’appello, rivisitazione che non è consentita in sede di legittimità.

Va ricordato che i vizi della motivazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato da 1 giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale e1 assegnato alla, prova (Cass. 6064/08; 18709/07).

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Identica sorte merita il ricorso incidentale, relativo alla liquidazione delle spese del giudizio.

Inammissibile è il quesito di diritto formulato – in due riprese pag. 39 e pag. 40 – a conclusione del controricorso; esso infatti si risolve in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata; per contro il quesito deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una "regula iuris" da applicare nel caso concreto (Cass. 9477/09; Su 7433/09).

Quanto alla parte del motivo che lamenta assenza di motivazione sulla "mancata condanna dell’appellante alle spese di ctu", v’è da rilevare la omessa chiara indicazione del fatto controverso e comunque a apoditticità della doglianza indicata come mancante e illogica. La sentenza giustifica infatti congruamente il riparto al 50% delle spese di ctu, facendo specifico riferimento alla situazione di effettiva incertezza esistente tra i fondi e alla natura dell’azione di regolamento dei confini.

Giustifica poi diversamente la compensazione delle spese di lite, consentita ex art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dalla L. 23 dicembre 2005, n. 263, art. 21, lett. a). La norma, nel nuovo testo, ai sensi dell’art. 24, L. cit., come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39-quater, conv., con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, è stata in vigore dal 1 marzo 2006 fino all’entrata in vigore, nel luglio 2009, della L. n. 69 del 2009.

Non è vero quindi che sia stata omessa l’applicazione del principio della soccombenza, come parte controricorrente insiste a sostenere in memoria, essendo stata applicata la disposizione citata.

Inoltre la relativa motivazione non viene criticata con censura ex art. 360, n. 5, adeguatamente formulata ex art. 366 bis c.p.c., nei termini descritti nella prima parte di questa sentenza.

Le spese di questo grado di giudizio, in relazione alla reciproca soccombenza, possono essere compensate per metà, posto che la preponderanza della questione di merito oggetto del ricorso principale giustifica la condanna del resistente alla refusione al ricorrente principale della restante parte. Le spese si liquidano per l’intero in Euro 2.000,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Spese compensate per metà.

Condanna parte controricorrente alla refusione in favore del ricorrente principale della restante parte delle spese di lite liquidate per l’intero in Euro 2.000,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 21-06-2011, n. 1598

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e 2011, i procuratori delle parti, come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 10 maggio 2010 e depositato il 19 maggio successivo, la ricorrente ha impugnato il provvedimento, notificato in data 11 marzo 2010, con cui il Prefetto della Provincia di Pavia ha disposto il rigetto dell’istanza prot. PPV/L/N/2009/101100 di emersione presentata dalla stessa ricorrente.

Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte le censure di violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 e carenza di motivazione del provvedimento impugnato.

Il preavviso di rigetto che l’Amministrazione asserisce di avere comunicato all’interessata non sarebbe mai stato ricevuto né dalla ricorrente, né dal suo datore di lavoro.

Viene altresì dedotta la violazione dell’art. 1 ter della legge n. 102 del 2009.

Le condanne ritenute ostative all’accoglimento della domanda di emersione non sarebbero più efficaci a seguito della dichiarazione di estinzione dei reati pronunciata dal Tribunale di Milano in data 3 e 19 marzo 2010 (all. 2 e 3 al ricorso). Di conseguenza, sarebbero venuti meno gli elementi ostativi alla conclusione con esito positivo della procedura di emersione.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 490/2010 sono stati disposti adempimenti istruttori a cura del Ministero resistente e, nelle more, è stata disposta la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

In data 1 giugno 2010, in esito alla disposta istruttoria, è stata depositata la documentazione richiesta.

Con ordinanza n. 776/2010 è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 27 aprile 2011, su richiesta del procuratore della parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Va esaminata in via prioritaria la seconda censura con cui si sostiene che le pronunce del Tribunale di Milano in ordine all’estinzione dei reati per cui è stata condannata la ricorrente consentirebbero di concludere con esito positivo la procedura di emersione a favore della medesima ricorrente.

2.1. La doglianza è fondata.

La dichiarazione di estinzione dei reati pronunciata dal Tribunale di Milano ha fatto riferimento all’art. 445 c.p.p. che, al terzo comma, stabilisce che l’estinzione del reato "estingue ogni effetto penale" discendente dallo stesso.

Anche se con riferimento alla riabilitazione, il supremo Consesso della giustizia amministrativa ha stabilito che la stessa "estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna", compreso l’effetto ostativo al rilascio del permesso di soggiorno previsto dall’art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 268 del 1998 (Consiglio di Stato, VI, 3 agosto 2010, n. 5148; in senso diverso, tuttavia, Consiglio di Stato, VI, 25 settembre 2009, n. 5793), ciò rileva anche se una tale evenienza si verifica in corso di causa (implicitamente, Consiglio di Stato, VI, 3 agosto 2010, n. 5148).

Del resto, il regime applicabile nell’ambito della procedura di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno appare certamente estensibile anche alla procedura di emersione che ne ha mutuato gli elementi essenziali, in particolare in relazione all’automatica ostatività di alcune fattispecie di reato (cfr. l’art. 1ter, comma 13, lett. c, della legge n. 102 del 2009 e l’art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 286 del 1998).

Alla stregua delle suesposte considerazioni, non si ravvisano ostacoli ad una positiva conclusione della procedura di emersione.

2.2. La fondatezza della predetta censura determina l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento dell’atto con lo steso ricorso impugnato. La prima censura può essere assorbita.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato con lo stesso ricorso.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge. Dispone altresì la rifusione del contributo unificato sempre a favore della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-06-2011) 06-07-2011, n. 26384 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di un c/c, di un’auto Audi A3 e di un motoveicolo Honda emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 21.5.2010 nei confronti di P.A., indagato, unitamente a altre persone, dei reati di cui agli artt. 513 bis, 56, 629 e 644 c.p. aggravati anche ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7.

Il Tribunale del riesame, premesso che a carico dell’indagato sono stati ravvisati gravi indizi di colpevolezza dei reati oggetto di indagine, essendo stato raggiunto da una ordinanza che ha applicato nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari, ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari che giustificano il sequestro, in quanto finalizzato alla confisca ai sensi della L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies nell’ipotesi di condanna o di applicazione della pena sull’accordo delle parti. Sul punto l’ordinanza ha ravvisato la assoluta sproporzione tra i beni in sequestro, costituiti dalla somma di Euro 56.477,00 depositata sul conto corrente ed i citati mezzi di trasporto, ed i proventi dell’attività commerciale esercitata dal P. come risultanti anche dalle dichiarazioni dei redditi prodotti dalla difesa dell’indagato.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’indagato, che la denuncia per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Si afferma che il c/c oggetto di sequestro è cointestato anche alla moglie del P., con la quale vive in regime di separazione dei beni; che l’indagato è titolare dì autorizzazioni all’esercizio del commercio ed ha condotto per anni, unitamente alla moglie, attività commerciale di merceria e minimarket, per le quali, diversamente da quanto affermato nel provvedimento impugnato, ha presentato dichiarazioni dei redditi.

Si deduce, quindi, che la sproporzione reddituale che giustifica la confisca ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies deve riguardare non soltanto il reddito dichiarato ma anche l’effettiva attività economica esercitata dal condannato.

Nel caso in esame, secondo il ricorrente, l’esercizio di un’attività economica lecita, pur in assenza di dichiarazioni dei redditi congrue, appare comunque assolutamente idonea a giustificare la disponibilità da parte dei coniugi P. – Pi. della modesta somma rinvenuta sul conto corrente cointestato, sicchè il Tribunale, pervenendo ad un diverso giudizio sul punto, ha travisato le citate risultanze procedimentali e l’ordinanza è incorsa nel denunciato vizio di motivazione.

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 325 c.p.p., comma 1, ai sensi del cui disposto i provvedimenti relativi alle misure cautelari reali sono impugnabili esclusivamente per violazione di legge e non anche per vizi di motivazione.

Peraltro, il Tribunale del riesame ha tenuto conto di tutte le deduzioni e produzioni documentali del ricorrente in ordine alla attività economica esercitata ed ai redditi prodotti, pervenendo alla conclusione della assoluta sproporzione tra i mezzi economici ed i beni posseduti con valutazione di merito che, in ogni caso, non è suscettibile di contestazione in sede di legittimità.

Si deve anche osservare, in relazione a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in materia (sez. 5, 23.10.2007 n. 39048, Casavola e altri, RV 238216), che le deduzioni del ricorrente in ordine alla attività economica esercitata sono del tutto generiche, non risultando che lo stesso, nella sede di merito, abbia prodotto, oltre alle licenze di commercio, prove del volume di affari dimostrativo di un’adeguata capacità reddituale.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa della ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di Euro 1.000,00 alla cassa della ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-12-2011, n. 26603 Contratto a termine

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte, premesso che il Collegio ha disposto, all’esito dell’odierna udienza, la redazione motivazione della presente sentenza in forma semplificata;

rilevato che:

il giudice d’appello di Firenze ha dichiarato l’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati fra i lavoratori indicati in epigrafe e Poste Italiane s.p.a. e la conseguente instaurazione fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato;

per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Poste Italiane s.p.a. affidato a tre motivi, i lavoratori hanno resistito;

con riferimento all’assunzione dei lavoratori in epigrafe assunti con contratto a termine a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 la Corte territoriale, premesso che l’accordo de quo era disciplinato dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 attribuendo rilievo decisivo al fatto che le parti avevano fissato il limite del 30 aprile 1998 alla possibilità di procedere con assunzioni a termine ha ritenuto i contratti a termine in esame illegittimi in quanto stipulati in epoca posteriore – e cioè in data 4 agosto 1999 con il N. ed in data 4 marzo 2000 con il P.-;

le censure con le quali si chiede rispettivamente, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.:

1. "se è vero in virtù della delega in bianco contenuta nella L. n. 56 del 1987, art. 23 l’autonomia sindacale investita da funzioni paralegislative non incontra limiti ed ostacoli di sorta nella tipologia dei nuovi contratti a termine in relazione alle ipotesi che ne legittimano la conclusione e se la norma contrattuale debba necessariamente prevedere una specificazione della causale collettiva in una causale individuale per rendere legittima l’assunzione a termine, e non valga invece il principio secondo cui proprio la sopra evidenziata ampiezza della delega alle parti sociali orti a ritenere che sia stata in generale ammessa la possibilità d’individuare in astratto le condizioni per il ricorso alle assunzioni a termine avendo il legislatore ritenuto costituire sufficiente garanzia di legalità la valutazione operata da parti sociali particolarmente qualificate e l’impostazione di un tetto percentuale alle assunzioni";

2 "se il sistema delineato dalla legge preveda la necessità che – ove le nuove ipotesi di contratto a termine siano dotate di particolare ampiezza tale da capovolgere il rapporto tra la regola generale dell’assunzione a tempo indeterminato e l’assunzione a termine – la norma contrattuale debba necessariamente avere una efficacia temporale limitata". 3 "se nel caso di oggettiva difficoltà della parte di acquisire precisa conoscenza degli elementi sui quali fondate la prova a supporto delle proprie domande o eccezioni – segnatamente per la prova dell’aliunde perceptum – il giudice debba valutare le richieste probatorie con minor rigore rispetto all’ordinario, ammettendole ogni volta che le stesse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale e rigettandole (con apposita motivazione) solo quando gli elementi somministrati da richiedente risultino invece insufficienti ai fini dell’espediente richiesto";

sono inammissibili per genericità della quesito;

invero tali quesiti prescindono del tutto dalla ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata e si risolvono nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia e come tale non sono idonei ad assolvere alla loro funzione;

questa Corte ha affermato, infatti, che, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, (Cass. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420); ovvero quando, essendo la formulazione generica e limitata alla riproduzione del contenuto del precetto di legge, è inidoneo ad assumere qualsiasi rilevanza ai fini della decisione del corrispondente motivo, mentre la norma impone al ricorrente di indicare nel quesito l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (Cass. S.U. 9 luglio 2008 n. 18759);

Nè vi è per i dedotti vizi di motivazione l’indicazione, in una sintesi riassuntiva simile al quesito di diritto, delle ragioni che rendono, in caso d’insufficienza, inidonea la motivazione a giustificare la decisione, in caso di omissione, decisivo il difetto di motivazione e in caso di contraddittorietà, non coerente la motivazione (cfr. Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556, Cass. S.U. 18 giugno 2008 n. 16528 e Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 2063);

il ricorso in conclusione va rigettato per inammissibilità dei motivi;

le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 50,00 per esborsi oltre Euro 3000,00 per onorario ed oltre IVA, CPA e spese generali.

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