T.A.R. Abruzzo L’Aquila Sez. I, Sent., 08-09-2011, n. 445 Piano regolatore generale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti impugnano il decreto di espropriazione dei terreni di loro proprietà indicato in epigrafe.

Deducono la violazione dell’art. 7 L. 241/90 per mancata comunicazione dell’avvio del relativo procedimento e violazione di legge per decorrenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.

Costituitosi in giudizio il Consorzio resistente ha controdedotto e concluso per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza 9 febbraio 2011 n. 47 è stata quindi accolta la domanda di sospensione dell’atto impugnato ed è stata contestualmente fissata l’udienza del 22 giugno 2011 per la discussione del ricorso.

2. E’ opportuno il preliminare esame del secondo motivo di ricorso, dato il suo carattere sostanziale e quindi assorbente rispetto ai rilievi procedurali del primo.

I ricorrenti ritengono che la deliberazione 15 aprile 1999 n. 66, a cui viene fatta risalire la dichiarazione di p.u., avrebbe perso efficacia per decorrenza del termine triennale di validità, né d’altra parte tale dichiarazione potrebbe essere ricondotta all’atto di approvazione del Piano del Nucleo, derivando dal medesimo unicamente un vincolo di destinazione, peraltro venuto meno per decorso del tempo.

In senso contrario la difesa del Consorzio rileva che il decreto impugnato "è stato adottato, in virtù della Deliberazione n. 66/1999, nella vigenza delle Varianti al Piano Regolatore Territoriale del Consorzio… la qualcosa comporta che il limite temporale di dieci anni… previsto per i vincoli di destinazione… non è ancora scaduto", ritenendo ulteriormente che "le opere comprese nei piani regolatori dei precisati nuclei di sviluppo industriale sono considerate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili per effetto dell’art. 53 del… DPR n. 218/78".

Il collegio osserva che, pur a ritenere la perdurante efficacia del vincolo di destinazione di cui all’art. 52 DPR 218/1978 (come peraltro imporrebbe, anche in assenza della produzione in giudizio dei relativi atti a cura della parte che su di essi fonda la sue difese, la circostanza che non risulta contestato il presupposto provvedimentale secondo cui il piano del Consorzio è vigente per effetto dell’approvazione della variante generale effettuata con deliberazione della Giunta provinciale 19 gennaio 2006 n. 4 e recepita con deliberazione del Consiglio comunale di L’Aquila n. 54 del 15 maggio 2006), resta tuttavia non dimostrato che l’atto espropriativo si fondi su una (efficace) dichiarazione di pubblica utilità.

Non risulta infatti dal provvedimento, né viene in altro modo evidenziato, l’esistenza di un atto attraverso cui sia stata dichiarata, ex art. 17 L.R. 56/1994, la pubblica utilità dell’intervento, benché tale norma sia esplicitamente richiamata nella nota 14 maggio 2010 con cui è stata effettuata l’offerta dell’indennità ("premesso che… l’opera è stata dichiarata di pubblica utilità ai sensi dell’art. 17 della L.R. 56/94", come recita testualmente tale atto).

La deduzione di parte resistente secondo cui la dichiarazione di pubblica utilità, avente efficacia decennale, consegue ex lege all’approvazione dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 218 del 1978 cosicché le aree di proprietà privata incluse nel piano sono automaticamente assoggettate al vincolo espropriativo (cfr., di recente, T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 5 aprile 2011 n. 548, che richiama Cons. Stato, sez. IV, 5 marzo 2008, n. 930, secondo cui "le opere comprese nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale previsti dal dPR 6 marzo 1978 n. 218, sono considerate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili per effetto dell’art. 53 del citato dPR n. 218, con la conseguenza che, ai fini della adozione di un provvedimento di espropriazione, l’approvazione dei piani implica la valutazione della preminenza dell’interesse pubblico su quello privato (Consiglio di Stato, IV, 3.6.1996, n. 720)", per cui è solo "il decorso del termine decennale di efficacia" ex art. 25 L. n. 1 del 1978 che "comporta… il venire meno degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità", e sez. IV, 14 maggio 2004, n. 3131), opera infatti sulla base della previsione secondo cui "le opere occorrenti per l’attuazione delle iniziative di cui agli articoli 50 e 56, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili".

E’ stato sul punto ritenuto che "per effetto del d.P.R. n.218 del 1978, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, che parrebbe comunque richiedere una dichiarazione apposita, concerne solo le opere di attrezzatura (art.50) e le opere portuali ed aeroportuali (art.56)", cosicché il piano ASI non ha prodotto l’effetto implicito di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere delle opere non rientranti in alcuna delle tipologie indicate al predetto art. 51 (Cons. Stato, sez. IV, 15 febbraio 2002 n. 947).

Ma, pur ammesso che la tesi del Consorzio possa trovare un fondamento nella formulazione degli artt. 51, 52 e 53 DPR 218/1978, la stessa è invece del tutto contraddetta dalla richiamata L.R. 56/1994, recante il "testo coordinato ed integrato della legge sui consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale", il cui art. 17 fa discendere la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere dalla "approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti Organi Statali, Regionali, degli altri Enti territoriali, dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale" (1° comma), dove è evidente che la predetta dichiarazione di p.u. è comunque legata all’approvazione di un progetto e che tale procedimento riguarda le sole opere pubbliche. Né la fattispecie appare riconducibile al 2° comma della disposizione regionale, in base alla quale "sono dichiarate altresì di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere occorrenti per l’attuazione delle iniziative di cui agli artt. 49 – 50 – 56 del TU approvato dal DPR 6- 3- 78, n. 218, visto che l’intervento in questione non è annoverabile in tali ipotesi, che invece "contemplano le infrastrutture collettive per localizzare attività industriali, nonché le opere occorrenti per il primo impianto di stabilimenti industriali e per l’ampliamento e ristrutturazione di quelli esistenti (art. 49), le infrastrutture primarie allo scopo di favorire nuove iniziative industriali, tutte quelle di interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale, nonché ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona(art. 50), le opere di costruzione, completamento e adeguamento relative ai porti e aeroporti, ritenute necessarie per l’attrezzatura delle aree e dei nuclei medesimi, nonché le opere di viabilità dirette ad assicurare il collegamento tra reti autostradali o ferroviarie e le aree e i nuclei di sviluppo industriale (art. 56)" (TAR Abruzzo, L’Aquila, 5 luglio 2004 n. 820).

Che, comunque, una dichiarazione esplicita si renda necessaria trova conferma nel successivo terzo comma, in base al quale "la Regione Abruzzo esercita le funzioni relative all’espropriazione per pubblica utilità a favore dei Consorzi di Sviluppo Industriale ai sensi della LR 3- 11- 1987, n. 68, integrata e modificata dalla LR 1.2.1989, n. 4", rinviando, quindi, a normativa che attribuisce al Presidente della Giunta regionale tali funzioni, "ivi comprese quelle concernenti le dichiarazioni di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori…" (art. 2).

Né, d’altra parte, simile dichiarazione può farsi risalire all’atto di assegnazione del 1999, visto che si tratta di delibera che in nessun modo contempla uno sbocco espropriativo, né si può da essa trarre una qualche dichiarazione implicita di pubblica utilità in assenza di approvazione di un progetto, considerando in proposito "che il meccanismo della dichiarazione di pubblica utilità implicita di un’opera presuppone per sua natura che questa sia in qualche modo definita quanto meno nelle sue caratteristiche fondamentali mentre nel caso di specie esiste una mera localizzazione su un’area di opere la cui concreta fisionomia è destinata istituzionalmente a essere definita in un secondo tempo" (TAR Latina, 6 agosto 2005 n. 658).

Ma appare alla fine decisivo l’ultimo comma del richiamato art. 17, secondo cui "gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo alla approvazione del progetto", per cui il termine in questione, alla data di emanazione del provvedimento impugnato, risulterebbe comunque ampiamente decorso, con conseguente difetto del necessario presupposto del provvedimento espropriativo, e ciò anche laddove si facesse risalire la predetta dichiarazione alle deliberazioni del 2006 richiamate in provvedimento.

In accoglimento di tale assorbente motivo il ricorso va quindi accolto con annullamento dell’atto impugnato.

Le spese di giudizio vanno interamente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie ed annulla l’atto impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 16-01-2012, n. 431 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la motivazione semplificata della decisione.

Rilevato che:

1. T.P. propone ricorso per cassazione, articolato in otto motivi di impugnazione, avverso il decreto della Corte di appello di Napoli menzionato in epigrafe sostenendo che, nell’accogliere parzialmente la sua domanda di equa riparazione per la irragionevole durata del giudizio, avente ad oggetto, ha illegittimamente limitato al solo periodo di durata irragionevole del processo il suo diritto all’indennizzo, ha omesso di pronunciare sulla richiesta di riconoscimento del bonus di Euro 2.000 previsto ratione materiae per le cause di lavoro;

2. Si difende con controricorso il Ministero.

RITENUTO CHE:

3. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione logico-giuridica e le ripetizioni che li caratterizzano.

4. Per ciò che concerne la determinazione del periodo indennizzabile la giurisprudenza di legittimità (si veda ordinanza Cass. civ. sez. 1, n. 2388 del 1 dicembre 2011) ha ritenuto che è manifestamente infondata la questione di costituzionalità della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3, lett. a), nella parte in cui stabilisce che, al fine dell’equa riparazione, rileva soltanto il danno riferibile al periodo eccedente il termine di ragionevole durata, non essendo ravvisabile alcuna violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, in riferimento alla compatibilità con gli impegni internazionali assunti dall’Italia mediante la ratifica della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali. Infatti, qualora sia sostanzialmente osservato il parametro fissato dalla Corte EDU ai fini della liquidazione dell’indennizzo, la modalità di calcolo imposta dalla norma nazionale non incide sulla complessiva attitudine della legislazione interna ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto in argomento, non comportando una riduzione dell’indennizzo in misura superiore a quella ritenuta ammissibile dal giudice europeo; diversamente opinando, poichè le norme CEDU integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello subcostituzionale, dovrebbe valutarsi la conformità del criterio di computo desunto dalle norme convenzionali, che attribuisce rilievo all’intera durata del processo, rispetto al novellato art. 111 Cost., comma 2, in base al quale il processo ha un tempo di svolgimento o di durata ragionevole, potendo profilarsi, quindi, un contrasto dell’interpretazione delle norme CEDU con altri diritti costituzionalmente tutelati. Nè a conclusioni diverse perviene la stessa giurisprudenza della predetta Corte internazionale che – nei precedenti Martinetti e Cavazzuti c. Italia del 20 aprile 2010, Delle Cave e Corrado c. Italia del 5 giugno 2007 e Simaldone c. Italia del 31 marzo 2009 – ha osservato che il solo indennizzo, come previsto dalla L. n. 89 del 2001, del pregiudizio connesso alla durata eccedente il ritardo non ragionevole, si correla ad un margine di apprezzamento di cui dispone ciascuno Stato aderente alla CEDU, che può istituire una tutela per via giudiziaria coerente con il proprio ordinamento giuridico e le sue tradizioni, in conformità al livello di vita del Paese, conseguendone che il citato metodo di calcolo previsto dalla legge italiana, pur non corrispondendo in modo esatto ai parametri enunciati dalla Corte EDU, non è in sè decisivo, purchè i giudici italiani concedano un indennizzo per somme che non siano irragionevoli rispetto a quelle disposte dalla CEDU per casi simili; 5. Per ciò che concerne 1’attribuzione di una somma ulteriore (cosiddetto "bonus") diretta a indennizzare il maggior pregiudizio determinato da particolari circostanze la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sezione 1, n. 2388 del 1 febbraio 2011) ritiene che essa postula la ricorrenza in concreto di tal maggior pregiudizio e la sua prova, a differenza di quanto avviene per la incidenza della durata della ingiustificata protrazione del processo che costituisce di per sè un elemento obiettivo che comporta un pregiudizio sempre presente ed uguale.

Pertanto, nel caso di processo presupposto consistente in controversia di lavoro o previdenziale, per la quale il giudice di merito abbia negato il riconoscimento di tale "bonus", la critica della relativa pronuncia non può fondarsi sulla mancata motivazione di detta decisione negativa, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte nel giudizio di merito, circa la ricorrenza di un pregiudizio maggiore, non potendo questo essere riconosciuto in via automatica ratione materiae;

6. Nella specie siffatti oneri non risultano adempiuti dal ricorrente e ciò comporta il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in Euro 650,00 oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-02-2012, n. 2400 Compromesso e clausola compromissoria Lodo Procedimento

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Svolgimento del processo

Con atto notificato il 13 luglio 2009 la CO.BA.V. – Consorzio Ortofrutticolo Bassa Valsugana soc. coop. a r.l. (in prosieguo indicato come Cobav) impugnò dinanzi alla Corte d’appello di Trento un lodo arbitrale, emesso il 27 maggio 2009, che aveva annullato la delibera di esclusione dalla cooperativa dei sigg.ri S. P., R.M., T.L., Te.

O. e B.R., ai quali era stato imputato di aver diffamato a mezzo stampa il presidente del consorzio.

L’impugnazione fu rigettata dalla corte d’appello, la quale reputò inammissibili o infondate le eccezioni di nullità del lodo, sia quanto al modo d’instaurazione del procedimento arbitrale, che la Cobav aveva lamentato fosse stato introdotto mediante lettera raccomandata, anzichè con atto notificato a norma dell’art. 810 c.p.c., con conseguente decadenza per mancato rispetto del termine entro cui è possibile impugnare la delibera di esclusione di un socio di cooperativa, sia quanto ai principi di diritto applicati nel vagliare il complessivo contenuto degli articoli di stampa la cui pubblicazione – ingiustificatamente, secondo il collegio arbitrale – era stata posta a base dell’anzidetta delibera di esclusione.

In ordine alla prima questione, la corte trentina osservò che le peculiari modalità di nomina degli arbitri previste dal D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, rendono dubbia l’applicabilità al caso in esame del disposto del citato art. 810 c.p.c.; ed aggiunse che, comunque, le modifiche apportate al testo di quest’ultimo articolo dal D.Lgs. n. 40 del 2006, escludono la necessità d’introdurre il procedimento arbitrale mediante un atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.

Quanto al contenuto della pronuncia arbitrale, la corte d’appello stimò che correttamente il lodo impugnato, dopo aver vagliato il contenuto complessivo dei due articoli di cui si era discusso, vi avesse ravvisato il legittimo esercizio del diritto di critica nei confronti dell’operato del presidente della cooperativa, onde non poteva affermarsi che il collegio arbitrale non si fosse pronunciato su tutte le questioni sottoposte al suo esame nè che fossero censurabili le conclusioni cui esso era pervenuto in ordine al difetto di una giusta causa di esclusione dalla società dei soci che all’esclusione si erano opposti.

Per la cassazione di tale sentenza la Cobav ha proposto ricorso, articolato in tre motivi.

I sigg.ri S., R., T., Te. e B. si sono difesi con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. E’ stata preliminarmente eccepita l’inammissibilità del ricorso per non essere stati formulati i quesiti di diritto prescritti dall’art. 366 bis c.p.c..

L’eccezione è però manifestamente infondata, giacchè si tratta di un ricorso proposto avverso una sentenza emessa in data successiva al 4 luglio 2009, al quale perciò non è più applicabile la citata disposizione dell’art. 366 bis, abrogata dalla L. n. 69 del 2009. 2. Col primo motivo di ricorso la cooperativa Cobav lamenta che la corte d’appello abbia violato, per un verso, l’art. 810 c.p.c. e del D.Lgs n. 5 del 2003, art. 34, in tema d’introduzione del procedimento arbitrale, e, per altro verso, gli artt. 121 e 137 c.p.c., e art. 2533 c.c., in tema di decadenza dal diritto di proporre opposizione avverso la delibera di esclusione dei soci dalla società.

La doglianza muove dal presupposto che per regola generale, non derogata dalla normativa speciale sull’arbitrato societario, nè venuta meno a seguito delle modifiche apportate all’art. 810 c.p.c., dal D.Lgs. n. 40 del 2006, il procedimento arbitrale dev’essere introdotto con una domanda notificata alla controparte, che ne segna l’inizio a tutti gli effetti, sostanziali e processuali, anche a prescindere dalle diverse possibili modalità di nomina degli arbitri. Nel caso in esame, invece, la domanda dei soci che si erano opposti all’esclusione dalla cooperativa e che, in conformità alla previsione di una clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale, avevano l’onere di proporre tale loro opposizione dinanzi ad un collegio arbitrale, non era stata notificata, bensì comunicata alla controparte con una mera lettera raccomandata. Il che, secondo la società ricorrente, avrebbe comportato sia la mancata instaurazione di un rituale rapporto procedimentale dinanzi agli arbitri sia la conseguente decadenza dei soci opponenti per mancato rispetto del termine legale e statutario entro il quale l’opposizione era da proporre.

2.1. La tesi prospettata dalla ricorrente ricalca il contenuto di un motivo d’impugnazione del lodo che la corte d’appello ha dichiarato inammissibile, dubitando che all’arbitrato societario si applichino le disposizioni dettate dall’art. 810 c.p.c., comma 1, invocate dalla cooperativa, e comunque ritenendo che l’introduzione del procedimento arbitrale si realizzi ritualmente anche mediante la comunicazione della domanda alla controparte a mezzo di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento (nella motivazione dell’impugnata sentenza si registra, a dire il vero, una qualche ambiguità terminologica:

poichè talora si contrappone l’ipotesi dell’atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario con quella dell’atto notificato a mezzo posta, per quest’ultima però presumibilmente volendosi intendere non già la fattispecie disciplinata dall’art. 149 c.p.c., bensì la mera comunicazione dell’atto al destinatario mediante spedizione postale).

La ricorrente, come s’è detto, mette in discussione entrambe tali affermazioni, ma, per vagliare il fondamento delle sue doglianze, è indispensabile anzitutto ricordare che l’impugnazione del lodo arbitrale è ammessa solo entro i limiti strettamente fissati dall’art. 829 c.p.c.. Occorre quindi, preliminarmente, verifìcare come, nel caso in esame, i motivi d’impugnazione proposti dalla Cobav s’inquadrino nelle previsioni dell’anzidetto articolo; ed è opportuno anche sottolineare che il procedimento arbitrale del quale si discute è stato introdotto nell’anno 2008, onde al relativo giudizio d’impugnazione risultano applicabili le innovazioni introdotte nel codice di rito dal D.Lgs. n. 40 del 2006. 2.2. La questione sollevata dalla cooperativa impugnante circa la ritualità della proposizione di una domanda di arbitrato comunicata a mezzo posta potrebbe esser ricondotta ad una delle ipotesi di nullità previste dal citato art. 829 soltanto se la si riguardasse sotto il profilo delle modalità di nomina degli arbitri, contemplato dal comma 1, n. 2. Non gioverebbe, invece, richiamare la previsione del precedente n. 7, non risultando che nel presente caso le modalità d’introduzione del procedimento arbitrale fossero state prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità, nè quella del n. 9, giacchè non è controverso che dinanzi agli arbitri il contraddittorio si sia comunque tempestivamente e pienamente instaurato.

Ma, se si ha riguardo alla disposizione del citato art. 829, comma 1, n. 2, cioè alle forme ed ai modi di nomina degli arbitri, ciò che potrebbe in astratto assumere rilievo nella presente vicenda non è lo strumento attraverso il quale la domanda di arbitrato formulata dai soci opponenti è stata portata a conoscenza della società opposta, bensì come si è proceduto alla designazione del collegio arbitrale. Sotto questo profilo la doglianza della società ricorrente appare però assai lacunosa, perchè essa è invece quasi esclusivamente focalizzata sulla necessità di notifica della domanda alla controparte, tanto che nello stesso ricorso (pag. 10) si giunge espressamente ad ammettere che l’invio di una lettera raccomandata possa essere stata idonea a determinare la nomina degli arbitri.

Giova allora ricordare che, a norma dell’art. 810 c.p.c., comma 1, la domanda di accesso agli arbitri, quando il compromesso o la clausola compromissoria prevedono che questi siano nominati dalle parti, deve contenere l’indicazione dell’arbitro o degli arbitri designati dalla parte istante e l’invito alla controparte a designare il proprio o i propri arbitri. Può dunque accadere che l’instaurazione del rapporto arbitrale tra le parti preceda la costituzione dell’organo decidente, ma occorre che siano almeno contestualmente poste le premesse per la sua costituzione. Le cose stanno invece diversamente per il c.d. arbitrato societario, perchè il D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, comma 2, prescrive inderogabilmente che il potere di nomina degli arbitri sia conferito ad un terzo (estraneo alla società). Nulla è detto quanto al modo d’instaurazione del procedimento, ma è indubbio che anche in questo caso si renda necessaria la proposizione di una domanda, che valga ad identificare gli estremi oggettivi e soggettivi del rapporto arbitrale, come del resto si ricava dal primo comma del successivo art. 35, che prevede l’iscrizione di tale domanda nel registro delle imprese. La domanda diretta alla controparte qui si distingue però nettamente dall’istanza per la nomina degli arbitri, che dev’esser rivolta al terzo cui spetta compiere tale nomina e non alla controparte, senza che vi sia quindi necessaria contestualità tra questi due atti.

Ciò chiarito, può forse avere una qualche plausibilità la tesi di chi reputa indispensabile che la domanda di arbitrato sia portata a conoscenza della controparte mediante il formale procedimento di notificazione (ancorchè l’attuale formulazione dell’art. 810 c.p.c., comma 1, non prescriva più che la notificazione deve avvenire a mezzo di ufficiale giudiziario); o, quanto meno, appare plausibile ritenere che solo attraverso la notificazione alla controparte tale domanda possa produrre effetti processuali e sostanziali corrispondenti a quelli di una domanda giudiziale, come è lecito argomentare anche dai commi conclusivi dell’art. 2652, dell’art. 2653, dell’art. 2690 e dell’art. 2691, nonchè dall’art. 2943 c.c., u.c., e dall’art. 2945 c.c., u.c., e dall’art. 669-octies c.p.c., comma 5 (si vedano anche, in argomento, Cass. 25 luglio 2002, n. 10922; Cass. 28 maggio 2003, n. 8532; Cass. 8 aprile 2003, n. 5457; e Cass. 12 dicembre 2003, n. 19025). E del pari è ragionevole sostenere che, identiche essendo le esigenze di maggior certezza in ordine ai modi ed ai tempi di consegna dell’atto al destinatario, la notifica della domanda alla controparte occorra anche per l’introduzione dell’arbitrato societario, quanto meno se fa difetto una diversa previsione al riguardo della clausola compromissoria inserita nello statuto sociale. Nulla, però, consente di affermare che, con riguardo a questa speciale tipologia di arbitrato, anche il distinto atto col quale l’interessato sollecita la nomina degli arbitri ad opera del terzo cui spetta provvedervi debba necessariamente essere inoltrato nelle forme prescritte per la notifica: nè lo stabilisce la normativa speciale nè lo si può ricavare dalla citata disposizione dell’art. 810, che, come s’è visto, muove dal diverso presupposto della naturale contestualità tra domanda di arbitrato ed attivazione del procedimento di nomina degli arbitri.

Alla stregua di tale principio di diritto, non è dato quindi ravvisare, nel caso di specie, alcuna ragione di nullità del lodo per violazione delle norme riguardanti la forma e la modalità di nomina degli arbitri.

2.3. Ma in realtà, come già accennato, la cooperativa ricorrente piuttosto che mettere in discussione le modalità di nomina degli arbitri, sofferma la propria attenzione sull’idoneità della domanda, comunicatale a mezzo posta, a dar vita tempestivamente al procedimento di opposizione dei soci avverso la loro esclusione dalla compagine sociale.

Per intendere appieno tale prospettiva occorre ricordare che il giudizio arbitrale è stato attivato, in forza di una clausola compromissoria contenuta nello statuto di un consorzio costituito in forma di cooperativa, per contestare la legittimità di una delibera con cui il consiglio di amministrazione di detta società aveva proceduto all’esclusione per giusta causa di alcuni soci. Essendo l’opposizione avverso la menzionata delibera di esclusione soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 2533 c.c., comma 3, la cooperativa convenuta nel procedimento arbitrale (odierna ricorrente) ha sostenuto che ad impedire detta decadenza non sarebbe valso l’atto col quale i soci esclusi avevano inteso introdurre il giudizio di opposizione dinanzi agli arbitri, non bastando a tal fine il mero invio alla controparte di una lettera raccomandata. Il mancato accoglimento di siffatta eccezione da parte del collegio arbitrale è stato poi dedotto dinanzi alla corte d’appello come causa di nullità del lodo, a norma dell’art. 829 c.p.c..

Quale che sia il fondamento teorico della tesi secondo la quale solo un atto notificato alla società sarebbe valso ad impedire la suaccennata decadenza, si deve qui osservare che il motivo d’impugnazione del lodo arbitrale così dedotto non può essere ricondotto ad altra previsione che quella dell’art. 829 c.p.c., comma 3. Esso evidenzia, cioè, un preteso errore di diritto, nel quale gli arbitri sarebbero incorsi per non aver accertato l’intervenuta decadenza dei soci che si erano opposti alla delibera di esclusione.

Ma, a seguito delle modifiche apportate all’articolo citato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, gli erorres in iudicando degli arbitri possono esser fatti valere come causa di nullità del lodo solo se questa sia espressamente disposta dalle parti o dalle legge. La violazione della suaccennata disposizione in tema di decadenza non rientra, però, tra i casi di nullità enunciati dal legislatore ed esula dalla previsione del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 36. Neppure in alcun modo risulta che una tale ipotesi di nullità sia stata contemplata dalla clausola compromissoria contenuta nello statuto della cooperativa.

Resta perciò confermata, sia pure in forza di una diversa motivazione in diritto, la conclusione d’inammissibilità del motivo d’impugnazione del lodo cui già la corte d’appello era pervenuta.

3. Per intendere compiutamente il senso del secondo e del terzo motivo di ricorso occorre premettere che, secondo il lodo arbitrale poi impugnato dalla Cobav, le vivaci contestazioni mosse in due articoli di giornale da alcuni soci nei confronti del presidente del consiglio di amministrazione della società rientrano nel legittimo esercizio del diritto di critica e non integrano, quindi, gli estremi una giusta causa di esclusione di detti soci dalla cooperativa.

Quest’ultima, nell’impugnare il lodo dinanzi alla corte d’appello, aveva lamentato che gli arbitri fossero incorsi in errori di diritto avendo preso in esame solo alcune delle frasi, ritenute diffamatorie, contenute in detti articoli di stampa, trascurandone altre parimenti offensive.

La corte d’appello ha reputato che, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dall’impugnante, la doglianza imputasse al lodo un vizio di omessa pronuncia; ed ha poi escluso che tale vizio in concreto fosse ravvisabile, avendo gli arbitri compiutamente esaminato il contenuto degli articoli di stampa dei quali si discuteva, correttamente individuato il contenuto essenziale di tali scritti e plausibilmente escluso che fossero stati travalicati i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica.

Ora la difesa dalla Cobav lamenta, nel secondo motivo di ricorso, che la corte territoriale, così decidendo, abbia violato l’art. 112 c.p.c., poichè il motivo d’impugnazione del lodo aveva ad oggetto un error in iudicando degli arbitri – sul quale detta corte non si sarebbe espressa – e non un preteso vizio di omessa pronuncia. Nel terzo motivo, denunciando anche difetti di motivazione della sentenza impugnata, la ricorrente ripropone poi la propria tesi in ordine al carattere diffamatorio degli articoli di stampa sopra ricordati e sostiene che la corte d’appello, nel disconoscere tale carattere, avrebbe a propria volta violato molteplici norme di diritto in tema di diffamazione e di onere della prova.

3.1. Le riferite censure sono manifestamente prive di fondamento.

S’è già ricordato come il lodo arbitrale del quale si discute non risulti impugnabile, a norma dell’art. 829 c.p.c., comma 3, per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Tanto basta a privare di ogni base la doglianza secondo cui la corte d’appello avrebbe errato nel non identificare il motivo d’impugnazione del lodo come volto a denunciare la violazione di regole di diritto commessa dagli arbitri. Se anche avesse ragione la ricorrente nel sostenere che essa non aveva inteso proporre un motivo d’impugnazione del lodo riconducibile alla previsione dell’art. 829, comma 1, n. 12 (ossia per omessa pronuncia su alcune delle domande o eccezioni prospettate dalle parti), non per questo la sua impugnazione avrebbe potuto trovare spazio, non essendo nella specie possibile, come già detto, censurare il lodo per errores in iudicando.

Per le medesime ragioni non hanno fondamento le doglianze contenute nel terzo motivo di ricorso, che ugualmente muovono tutte dall’errato presupposto della sindacabilità del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, o addirittura per vizi di motivazione.

4. Alla reiezione del ricorso fa seguito la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che vengono liquidate in Euro 3.000,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-03-2012, n. 4703 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 6.10.2009/28.10.2009 la Corte di appello di Torino confermava la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da C.G. nei confronti dell’INPS per il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme tardivamente corrisposte a titolo di rimborso dei contributi versati al Fondo di previdenza per i dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ai sensi della L. n. 377 del 1958, art. 32 e della L. n. 587 del 1971, art. 7.

Osservava in sintesi la corte territoriale che dalla natura dell’erogazione, in parte di rimborso, in parte di retribuzione differita, derivava il diritto dell’assicurato al pagamento degli accessori sul dovuto, non risultando applicabile nè il termine moratorio L. n. 533 del 1973, ex art. 7, nè il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione previsto dalla L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, non trattandosi di prestazione di natura previdenziale.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’INPS con un unico motivo.

Resiste con controricorso, illustrato con memoria, l’intimato.

Motivi della decisione

1. Con un unico motivo l’Istituto denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione della L. n. 377 del 1959, art. 32, comma 2 e della L. n. 587 del 1971, art. 7 ed, al riguardo, osserva che, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge per il pagamento una tantum di una somma pari al 75 per cento dei contributi versati al Fondo, e precisamente nell’ipotesi in cui il dipendente cessi dal servizio senza aver raggiunto il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia e non si avvalga, o non si possa avvalere, della facoltà di prosecuzione volontaria, la prestazione assume carattere previdenziale con funzione sostitutiva della corresponsione della pensione, sicchè non risultano dovuti gli accessori legali.

2. Il ricorso è fondato.

3. Il Fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette (previsto dalla L. 2 aprile 1958, n. 377, come modificata dalla L. 29 luglio 1971, n. 587) costituisce una gestione autonoma dell’INPS ed ha lo scopo principale di integrare le pensioni dovute agli iscritti o ai loro superstiti dall’assicurazione generale obbligatoria, cui gli stessi iscritti sono assoggettati, erogando agli aventi diritto, unitamente alla detta integrazione, anche la pensione dovuta dalla assicurazione obbligatoria in relazione ai contributi per qualsiasi titolo versati e computati come utili nell’assicurazione stessa, cosicchè eroga un’unica pensione complessiva, anche quando per lo svolgimento del lavoro esattoriale sussistono le condizioni per la pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, e non può attribuire alcun trattamento pensionistico prima che siano realizzate le condizioni per il trattamento complessivo, con la perdita della qualità di iscritto al Fondo (vedi Cass. 3 aprile 1986, n. 2298).

La L. 2 aprile 1958, n. 377, art. 32, nel testo originario, attribuiva all’iscritto al Fondo cessato dal servizio prima di aver raggiunto il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia la facoltà (da esercitare non prima di un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro o dall’ultimo versamento e non oltre cinque anni) di chiedere il pagamento, per una volta tanto, di una somma pari al 75 per cento dell’importo dei contributi versati al Fondo per l’integrazione della pensione obbligatoria. Con la L. 29 luglio 1971, n. 587, art. 7, la predetta facoltà è stata attribuita anche all’iscritto il quale, all’atto della cessazione dal servizio presso esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, abbia conseguito il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia, a condizione che sia esercitata entro il quinto anno precedente il compimento dell’età pensionabile secondo le norme del Fondo.

4. Deve rilevarsi che la disciplina in esame è interamente di fonte legale e non è dunque influenzata da istituti e criteri propri dei fondi integrativi di fonte contrattuale, laddove la natura di ogni singola prestazione discende da specifici e particolari intenti negoziali recepiti in regolamenti interni o in contratti collettivi.

Nel riferito quadro normativo, è priva di fondamento la tesi sostenuta nella sentenza impugnata circa la finalità restìtutoria e retributiva del pagamento. Il fondo integrativo in questione non è propriamente un fondo "interno", ma anzi esso nasce come sostitutivo e, via via, diviene integrativo e "obbligatorio", nel senso che gli iscritti sono inseriti contemporaneamente nell’assicurazione generale obbligatoria tanto che nel fondo confluiscono anche i contributi a.g.o. e la pensione che viene liquidata è una pensione "complessiva".

Nella fattispecie in esame si realizza, in altri termini, l’intento di assicurare un trattamento pensionistico sia ai soggetti che cessando dal servizio non possono più maturare il diritto alla pensione, sia a coloro che lo matureranno solo al compimento di una determinata età anagrafica, come risulta evidente dall’applicazione della norma, disposta dalla L. n. 587 del 1971, art. 7, a questi ultimi soggetti.

Non si tratta, tecnicamente, di un vero e proprio rimborso, come nel caso di dipendenti licenziati in via disciplinare ( L. n. 377 del 1958, art. 29), poichè nell’ipotesi dell’art. 32 cit., non vengono "rimborsati contributi", ormai inutilizzabili per il fatto che il dipendente sia escluso dal trattamento integrativo (art. 29 cit.), ma viene disposto il "pagamento, per una volta soltanto", di una somma pari al 75% dei contributi versati, su richiesta dell’interessato.

Non la contribuzione, quindi, viene "restituita" o "rimborsata", ma una diversa somma, commisurata ad una parte dei contributi versati, viene erogata al dipendente cessato dal servizio. La erogazione, poi, può avvenire "una sola volta" e la previsione non avrebbe alcun significato se si trattasse del diritto potestativo al rimborso di contributi inutilizzati, anzichè di una indennità sostitutiva del trattamento pensionistico, ovvero, in certa misura, anticipatoria del medesimo trattamento.

La modalità restitutoria prevista dalla legge è, invece, significativa in funzione previdenziale. Infatti secondo un generale principio del nostro sistema delle assicurazioni sociali, improntato al criterio solidaristico, non esiste il diritto alla restituzione dei contributi legittimamente versati, in relazione ai quali non si siano verificati i presupposti per la maturazione del diritto alla prestazione previdenziale (cfr. Cass. n. 10649 del 1990): quando la legge dispone il pagamento di contributi versati, o di parte di essi, come nella specie, non si tratta di un diritto potestativo alla restituzione (poichè questi sono stati versati legittimamente, e non costituiscono un indebito o un arricchimento senza causa per l’ente previdenziale), ma solo di un beneficio all’interno del rapporto previdenziale, con intento, dunque, non retributivo, nè restitutorio.

5. Deve ribadirsi, quindi, in relazione al pagamento in esame, quanto questa Corte ha già affermato in fattispecie analoghe, e cioè che la natura previdenziale della prestazione è dimostrata dal fatto che il Fondo eroga un’unica pensione, composta dalla parte obbligatoria e dalla parte integrativa, nell’ambito di un unico rapporto di assicurazione obbligatoria, sì che lo stesso pagamento della somma una tantum, nelle varie vicende del rapporto assicurativo, si colloca comunque nell’ambito di quest’ultimo ed ha una finalità di tutela previdenziale. Sulla somma perciò è dovuto il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6, e della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 36, con decorrenza dal 120 giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa (cfr. Cass. n. 13637 del 2007; n. 9874 del 2007, in relazione all’applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c.).

6. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla stessa corte di appello, in diversa composizione, per la definizione della controversia in base ai detti principi, nonchè per la pronuncia sulle spese anche del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Torino in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.