Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-10-2013) 03-02-2014, n. 5206

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza pronunciata il 6.5.2013 la corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Cosenza, in sede di giudizio abbreviato, in data 16.1.2013, aveva condannato F.I., imputato dei reati di cui agli artt. 94 e 612 bis c.p. (capo A) e 582, 585, c.p. (capo B), alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando plurimi motivi di impugnazione.

3. In particolare il ricorrente lamenta: 1) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 612 bis c.p., in quanto nella condotta del F. sono in realtà ravvisabili due differenti tipologie di reato, oggetto di autonome denunce da parte delle persone offese, da unificare sotto il vincolo della continuazione, per cui, non avendo l’imputato assunto la posizione di "molestatore abituale", egli non può ritenersi responsabile del delitto in questione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la corte territoriale ritenuto acriticamente che l’ammonimento da parte della polizia giudiziaria non è necessario ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 612 bis c.p., laddove se il F. fosse stato convocato dai CC. di (OMISSIS), che da tempo lo conoscevano, egli avrebbe potuto essere "indotto a più miti consigli" 3) vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della entità della pena inflitta.

4. Il ricorso non può essere accolto.

5. Ed invero, con riferimento al primo motivo di impugnazione (di cui, peraltro, non può non rilevarsi la genericità), va rilevato che, come evidenziato dal dominante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, il delitto di cui all’art. 612 bis c.p., introdotto dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, art. 7, convertito nella L. 23 aprile 2009, n. 38, è configurabile quando, come previsto dalla menzionata disposizione normativa, il comportamento minaccioso o molesto di taluno, posto in essere con condotte reiterate, abbia cagionato nella vittima o un grave e perdurante stato di turbamento emotivo ovvero abbia ingenerato un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva ovvero ancora abbia costretto la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita, rientrando nella nozione di "reiterazione", quale elemento costitutivo del suddetto reato, anche due sole condotte di minaccia o di molestia (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 5^, 27/11/2012, n. 20993, F., rv. 255436; Cass., sez. 5^, 09/05/2012, n. 24135, G.). Trattasi, in tutta evidenza, di un reato abituale di evento (cfr. Cass., sez. 5^, 27/11/2012, n. 20993, F., Cass., sez. 1^, 8.2.2011, n. 9117, rv.

249617), per la cui consumazione, dunque, sono necessari, da un lato la realizzazione di una pluralità di condotte, che, singolarmente considerate, possono anche non costituire già reato; dall’altro il verificarsi di uno dei tre eventi indicati, in via alternativa, dalla norma incriminatrice come conseguenza della reiterazione degli atti da essa previsti, in quanto, nella costruzione della fattispecie, il legislatore ha indissolubilmente legato, in termini di rapporto causale, l’insorgenza di uno degli stati pregiudizievoli della libertà morale della persona offesa in precedenza elencati, alla reiterazione delle condotte di minaccia o di molestia, per cui ove tale insorgenza fosse determinata da un solo atto, pur significativo, si esulerebbe dall’ambito di operatività dell’art. 612 bis c.p..

Ne consegue che, una volta perfezionatasi in concreto la fattispecie tipica, costituita dalla reiterazione delle condotte moleste e dal verificarsi di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma, dopo l’entrata in vigore del citato D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, art. 7, convertito nella L. 23 aprile 2009, n. 38, come nel caso in esame, l’unica disciplina applicabile deve individuarsi in quella contenuta nell’art. 612 bis c.p. (cfr. Cass., sez. 5^, 28.5.2013, Bichicchi).

A tali principi si è puntualmente attenuta la corte territoriale, che, con motivazione approfondita ed immune da vizi, ha evidenziato come le persone offese R.M. e N.M., sulla cui credibilità soggettiva ed attendibilità intrinseca del loro narrato nessuna doglianza è stata prospettata dal ricorrente, hanno riferito di un pluralità di episodi intimidatori posti in essere con continuità ed in momenti diversi in loro danno dall’imputato (consistenti in reiterate minacce, appostamenti presso le rispettive abitazioni et similia), che hanno determinato in essi uno stato di ansia e di preoccupazione, in uno con il mutamento delle proprie abitudini di vita e lavorative, eventi puntualmente descritti dal giudice di secondo grado, che, ad ulteriore conforto delle dichiarazioni accusatorie delle persone offese, ha utilizzato anche il contenuto delle sommarie informazioni rese in qualità di persone informate sui fatti da G.G. e da N.M. (cfr. pp. 3-4 dell’impugnata sentenza).

5.1 Del pari privo di fondamento è il motivo di impugnazione di cui al n. 2), in quanto risulta completamente estraneo alla fattispecie legale prevista dall’art. 612 bis c.p., l’istituto del decreto di ammonimento emesso dal questore, ai sensi del D.L. n. 11 del 2009, art. 8, in tema di "stalking", che appartiene non alla sfera del diritto penale, ma a quella del diritto amministrativo.

Come è stato chiarito, infatti, la fattispecie dell’art. 8, comprende non solo azioni rivolte direttamente e fisicamente contro la vittima della persecuzione, ma anche atti che si riflettono indirettamente sulla vittima provocandole un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita. Solo in questo senso, dunque, può parlarsi di un collegamento tra l’istituto dell’ammonimento e il reato di atti persecutori: la fattispecie amministrativa e quella penale riguardano i medesimi comportamenti ma è diverso l’onere probatorio, in quanto per l’ammonimento, avendo finalità cautelare di natura amministrativa, sono sufficienti indizi coerenti.

5.2 Infondato appare anche il terzo motivo di ricorso. La corte territoriale, infatti, secondo un percorso argomentativo assolutamente coerente ed esaustivo, ha sottolineato, da un lato come la pena finale di anni uno di reclusione inflitta al F., debba considerarsi proporzionata alla "entità dei fatti, indubitabilmente gravi ed allarmanti, alla intensità del dolo, alla personalità dell’imputato", su cui gravano "plurimi precedenti penali, anche specifici", muovendosi, in tal modo, nel perimetro normativo tracciato dall’art. 133, c.p.; dall’altro come costituisca ostacolo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche l’esistenza dei menzionati precedenti penali, sintomatici di una evidente capacità a delinquere del reo.

Ed invero, in tema di circostanze attenuanti generiche, posto che la ragion d’essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l’affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita, essa stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell’imputato volta all’ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda.

In questa prospettiva, anche uno solo degli elementi indicati nell’art. 133 c.p., attinente alla personalità del colpevole o alla entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti generiche, derivandone così che, esemplificando, queste ben possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172, H.).

5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell’interesse del F.M. va, dunque, rigettato, con condanna di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2014

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Tribunale amministrativo regionale della Puglia, I Sezione di Lecce 117/2009

composto dai signori magistrati:

Aldo Ravalli Presidente

Luigi Viola Consigliere relatore

Carlo Dibello Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 279/2008 proposto dal Sig. Nicola Scarlino, anche in qualità di Amministratore unico della SCARLINPIZZA s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Mormandi, come da mandato a margine del ricorso, legalmente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R.

contro

-il Comune di Ugento, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio e presupposta delibera di G.M., dall’Avv. Ezio Garzia, presso lo studio dello stesso in Lecce, via M. De Pietro n. 11 elettivamente domiciliato;

– la Regione Puglia, in persona del del Presidente della Giunta in carica pro tempore e la Conferenza di servizi del Comune di Ugento, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

della nota 19 dicembre 2007 n. 26585 del Responsabile Settore Attività Produttive e SUAP del Comune di Ugento, avente ad oggetto la comunicazione dell’esito negativo della Conferenza di servizi convocata, ai sensi dell’art. 5 d.p.r. 447 del 1998, in data 6 marzo 2007;

e per il risarcimento

dei danni derivanti dall’esecuzione degli atti impugnati;

e, a seguito dei motivi aggiunti depositati in data 26 settembre 2008,

per l’annullamento

del verbale della seduta dell’11 settembre 2008 della Conferenza di servizi convocata, ai sensi dell’art. 5 d.p.r. 447 del 1998, in data 6 marzo 2007 per l’esame dell’istanza presentata dal ricorrente;

e per il risarcimento

dei danni derivanti dall’esecuzione degli atti impugnati.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione dell’Amministrazione comunale di Ugento;

Visti i motivi aggiunti depositati in data 26 settembre 2008;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 17 dicembre 2008 la relazione del Consigliere Dott. Luigi Viola e uditi altresì, l’Avv. Mormandi per il ricorrente e l’Avv. Garzia per l’Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con istanza 24 gennaio 2006 (protocollo n. 1824), il ricorrente presentava al Comune di Ugento un’istanza per il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una serie di ampliamenti dell’opificio industriale per la produzione di prodotti da forno surgelati ubicato sulla strada Ugento-Taurisano, in territorio del Comune di Taurisano.

Rilevata l’impossibilità di accogliere l’istanza per contrasto con lo strumento urbanistico, il Responsabile del SUAP del Comune di Ugento indiceva la conferenza di servizi ex art 5 d.p.r. n.447 del 1998 per la valutazione contestuale del progetto in variante allo strumento urbanistico.

Nella seduta del 26 aprile 2007, il rappresentante della Regione Puglia, preso atto che l’intervento in discussione comportava l’ampliamento della superficie dell’impianto esistente superiore al 100% dell’esistente, sollecitava una più accurata verifica dell’esistenza dei presupposti di legge per il ricorso alla procedura prevista dall’art. 5 del d.p.r. 447/1998 ed in particolare, del requisito dell’indisponibilità sul territorio comunale di aree idonee alla realizzazione dell’intervento; in attesa di tale verifica, la Conferenza sospendeva i lavori.

Dopo aver compiuto le dette verifiche, il Responsabile Settore Attività Produttive e SUAP del Comune di Ugento, con nota 19 dicembre 2007 n. 26585, comunicava al ricorrente l’esito negativo della conferenza di servizi ed il rigetto dell’istanza.

Il provvedimento di diniego era impugnato dal ricorrente per violazione dell’articolo 3 della l. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, irrazionalità, evidente carenza di attività istruttoria, eccesso di potere per erronea rappresentazione di presupposti di fatto inesistenti e/o irrazionalmente considerati, violazione del principio del giusto procedimento, eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca, violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.p.r. 447 del 1998 e delle linee guida emanate dalla Regione (delib. G.R. 27 novembre 2007 n. 2000), violazione della disciplina della conferenza di servizi; con il ricorso chiedeva altresì il risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione dell’atto impugnato.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione comunale di Ugento, controdeducendo sul merito del ricorso.

Alla camera di consiglio del 16 aprile 2008, la Sezione accoglieva, con l’ordinanza n. 288/2008, l’istanza di tutela cautelare proposta dal ricorrente, ordinando al Responsabile del procedimento di convocare la Conferenza di servizi prevista dall’art. 5 d.p.r. 447/1998 per le definitive determinazioni sull’istanza del ricorrente.

Dopo una serie di approfondimenti e l’approfondita valutazione delle ragioni del ricorrente, la Conferenza di servizi convocata ai sensi dell’art. 5 d.p.r. 447 del 1998 si determinava, nella seduta dell’11 settembre 2008, per la definitiva reiezione dell’istanza proposta dal ricorrente sulla base di una motivazione molto articolata che sottolineava la presenza, nel territorio comunale di altre aree idonee alla realizzazione dell’intervento proposto dal ricorrente.

Il definitivo provvedimento di diniego era impugnato dal ricorrente, con motivi aggiunti regolarmente notificati e depositati in data 26 settembre 2008, per violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.p.r. 447 del 1998 e delle linee guida emanate dalla Regione (delib. G.R. 27 novembre 2007 n. 2000), violazione della disciplina della conferenza di servizi, violazione dell’articolo 3 della l. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, irrazionalità, evidente carenza di attività istruttoria, eccesso di potere per erronea rappresentazione di presupposti di fatto inesistenti e/o irrazionalmente considerati, violazione del principio del giusto procedimento, eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca; con i motivi aggiunti era reiterata la richiesta di risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione dell’atto impugnato.

All’udienza del 17 dicembre 2008 il ricorso passava quindi in decisione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; a seguito della concessione della tutela cautelare da parte della Sezione, l’ingiustificato arresto procedimentale determinato dalla nota 19 dicembre 2007 n. 26585 del Responsabile Settore Attività Produttive e SUAP del Comune di Ugento è stato, infatti, superato e la Conferenza di servizi ha ritualmente assunto le proprie determinazioni con il verbale della seduta dell’11 settembre 2008 della Conferenza di servizi, impugnato dal ricorrente con motivi aggiunti.

I motivi aggiunti depositati in data 26 settembre 2008 sono poi infondati nel merito e devono pertanto essere rigettati.

La Conferenza di servizi convocata ai sensi dell’art. 5 d.p.r. 447 del 1998 ha, infatti, concluso i propri lavori con una determinazione conclusiva (si veda, a questo proposito, il verbale della seduta dell’11 settembre 2008) correttamente e congruamente motivata che si presenta, ad avviso della Sezione, immune dalle censure sollevate dal ricorrente con i motivi aggiunti.

In primo luogo, sicuramente corretta si presenta la ricostruzione della fattispecie in termini di nuova realizzazione di uno stabilimento industriale e non di un semplice ampliamento dell’opificio industriale preesistente.

Ad una simile conclusione porta, infatti, inevitabilmente, la serena valutazione della fattispecie che, in considerazione delle notevoli dimensioni del nuovo intervento di “ampliamento” (mq 1837, a fronte di uno stabilimento industriale preesistente che è di circa mq. 600; si tratta, quindi, di presunto ampliamento che supera il limite del 100% previsto dagli atti di indirizzo della Regione in materia) e della non contiguità spaziale tra i due interventi (il nuovo intervento è, infatti, progettato sul lato opposto della strada rispetto allo stabilimento preesistente ed in territorio di un diverso Comune), ha ritenuto di poter qualificare l’intervento in termini di nuova realizzazione e non di semplice ampliamento del fabbricato preesistente.

Il diniego espresso dalla Conferenza di servizi si basa poi su una articolata struttura motivazionale che è stata contestata solo in parte dal ricorrente, che non ha proposto censure atte ad infirmare tutte le argomentazioni poste a base del provvedimento negativo.

Sostanzialmente incontestate sono, in particolare, le due argomentazioni correlate relative ai pericoli per la viabilità derivanti dalla previsione di due opifici industriali sui due lati della strada e dalla presenza di aree agricole contigue allo stabilimento preesistente maggiormente idonee a permettere la realizzazione della nuova struttura produttiva senza pericoli per la viabilità; rispetto a queste argomentazioni, non sembra alla Sezione che il ricorrente abbia articolato censure idonee a superare i rilievi impeditivi sollevati dalla Conferenza di servizi.

Nella fattispecie concreta, manca poi in radice lo stesso requisito della mancanza sul territorio comunale di <> (o di insufficienza delle stesse in relazione al progetto presentato) previsto dall’art. 5 del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 per il ricorso al procedimento derogatorio previsto dal regolamento di semplificazione in materia di realizzazione di nuovi impianti produttivi (per la possibilità di utilizzare il procedimento ex art. 5 d.P.R. 447 del 1998 solo nell’ipotesi di insufficienza delle aree destinate ad impianti produttivi sul territorio comunale; si vedano, tra le tante: Consiglio Stato, sez. IV, 04 dicembre 2007, n. 6157; sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3593).

Sul territorio del Comune di Ugento sono, infatti presenti, all’interno dell’area P.I.P. situata sulla S.P. Racale/Ugento, ben due aree (si tratta dei lotti 33-34-35-36 e 53-54-55-56) idonee, con un semplice accorpamento di lotti, a contenere il nuovo intervento proposto dal ricorrente, senza necessità di ricorrere al procedimento eccezionale previsto dall’art. 5 del d.P.R. 447 del 1998.

Del resto, con riferimento a questa argomentazione, le censure proposte da parte ricorrente non inficiano la validità della valutazione compiuta dalla Conferenza di servizi.

L’argomentazione relativa alla presunta natura di “ampliamento” dell’intervento è già stata affrontata e considerata infondata, proprio con riferimento alle dimensioni ed all’ubicazione del nuovo intervento progettato (che, è appena il caso di ripeterlo, non è contiguo allo stabilimento preesistente, ma è progettato sul lato opposto della strada).

Il fatto che i lotti presenti nell’area P.I.P. situata sulla S.P. Racale/Ugento non siano allo stato utilizzabili (per effetto della mancata attivazione delle procedure di esproprio o della mancata realizzazione di alcune opere di urbanizzazione primaria) non esclude poi che, a livello di strumentazione urbanistica, le aree in discorso debbano essere considerate come disponibili e utilizzabili, anche se, attraverso la necessaria attivazione dei procedimenti amministrativi necessari per la completa attuazione del P.I.P.

I motivi aggiunti depositati in data 26 settembre 2008 sono, quindi, infondati e devono essere respinti, sia quanto alla domanda di annullamento che alla domanda risarcitoria.

In considerazione della reciproca soccombenza (rispetto al ricorso originario, l’Amministrazione comunale di Ugento deve, infatti, essere considerata soccombente, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale), le spese di giudizio possono essere compensate per un terzo; la residua parte delle spese di giudizio deve essere posta a carico del ricorrente e liquidata, in mancanza di nota spese, in complessivi € 2.000,00 (duemila/00).

Nulla sulle spese nei confronti della Regione Puglia, che non si è costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, I Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa:

-dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;

-respinge i motivi aggiunti depositati in data 26 settembre 2008, anche con riferimento all’azione risarcitoria, come da motivazione.

Condanna il ricorrente alla corresponsione, in favore dell’Amministrazione resistente, della somma di € 2.000,00 (duemila/00), a titolo di spese del giudizio.

Nulla sulle spese nei confronti della Regione Puglia.

Così deciso in Lecce, in camera di consiglio il 17 dicembre 2008.

Aldo Ravalli – Presidente

Luigi Viola – Consigliere Estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 29 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Corte Costituzionale, Sentenza n. 259 del 2006 LAVORO OBBLIGAZIONI E CONTRATTI Compensazione Retribuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1.– Nel corso di due processi riuniti, promossi ai sensi dell’art. 645 del codice di procedura civile dal Banco di Sicilia s.p.a. per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo con cui era stato condannato a pagare al proprio ex dipendente P. B. la somma di lire 56.006.676, pari ai quattro quinti del trattamento di fine rapporto (TFR) e delle altre spettanze di fine rapporto da questi maturate e, in via riconvenzionale, per la condanna dell’opposto a corrispondere la somma di lire 638.888.496 da lui illecitamente sottratta alla banca nello svolgimento delle mansioni alle quali era adibito, ovvero quella diversa risultante dalla compensazione c.d. «atecnica» oppure, ai sensi dell’art. 1243 del codice civile, fino a concorrenza delle somme dovute al P.B. a titolo di TFR e per altre spettanze di fine rapporto, il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 27 aprile 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1246, comma primo, numero 3, del codice civile e dell’art. 545, comma quarto, del codice di procedura civile, per contrasto con l’art. 3, comma primo, e con l’art. 36 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che la compensazione dei crediti del lavoratore per stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, debba avvenire nei limiti della misura di un quinto anche nel caso in cui il credito opposto in compensazione abbia origine dal medesimo rapporto di lavoro o d’impiego.

1.1.– Il giudice a quo riferisce che l’opposto, costituitosi in giudizio, ha obiettato che il credito vantato dal Banco di Sicilia s.p.a., per la sua natura extracontrattuale, non sarebbe opponibile in compensazione c.d. atecnica oltre i limiti del quinto e, in subordine, ha eccepito l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., del combinato disposto degli artt. 1246, comma primo, numero 3, cod. civ. e dell’art. 545, commi terzo, quarto e quinto, cod. proc. civ., per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono espressamente che la compensazione ed il pignoramento di quanto dovuto a titolo di stipendio, salario e altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, operi nei limiti ivi previsti anche in relazione a crediti vantati dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro o di impiego.

1.2.– Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente, premesso che secondo il costante orientamento della Corte di cassazione l’azione per il risarcimento dei danni causati dal lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni (compresi quelli derivanti da una condotta di appropriazione indebita) ha natura contrattuale in conseguenza della violazione del dovere di diligenza imposto dall’art. 2104 cod. civ., osserva che, sempre in base ad un orientamento consolidato della Suprema corte, l’operazione che il datore di lavoro compie detraendo dalla retribuzione l’importo corrispondente ad un proprio credito verso il lavoratore nascente dal medesimo rapporto, non integrerebbe una vera e propria compensazione – la quale presuppone l’autonomia dei rapporti da cui originano i contrapposti crediti – ma un mero conguaglio dare-avere, in quanto tale non soggetto alle limitazioni previste dalle norme impugnate.

Il giudice a quo osserva che il fondamento di tale operazione di accertamento contabile, denominata «compensazione atecnica», è stato ravvisato dalla giurisprudenza nella incompatibilità della compensazione tecnica con la funzione sinallagmatica del contratto a prestazioni corrispettive, volta a garantire a ciascun contraente la prestazione convenuta, ma dichiara di dissentire da questa impostazione che preserva la sinallagmaticità attraverso il requisito, non previsto dalla legge, della autonomia dei rapporti da cui originano i crediti.

Se è vero, infatti, ad avviso del giudice rimettente, che il contratto a prestazioni corrispettive, liquide ed omogenee, per essere causalmente significativo, deve quantomeno prevedere che esse non siano contestualmente esigibili – con l’effetto che, in tal caso, non potrebbe comunque operare la compensazione in senso tecnico per la mancanza di uno dei requisiti previsti dall’art. 1243 cod. civ. –, non sussisterebbero ragioni per escludere che la compensazione tecnica possa operare, con i limiti di cui agli artt. 1246, comma primo, numero 3, cod. civ. e dell’art. 545, cod. proc. civ., anche nei rapporti di credito-debito aventi causa in un medesimo rapporto giuridico quale quello di lavoro, ancorché fondati, come nel caso di specie in cui si contrappone un credito risarcitorio ad uno retributivo, su fatti costitutivi diversi, ma pur sempre riconducibili al medesimo titolo costituito dal contratto di lavoro.

Secondo il Tribunale di Palermo l’opposta conclusione – superabile ad avviso della Cassazione solo per effetto di un’espressa pattuizione del contratto collettivo o individuale di lavoro – imponendo il totale sacrificio del credito vantato dall’opposto a titolo di TFR e di altre spettanze di fine rapporto, impedirebbe l’avverarsi del contemperamento, cui è ispirato l’art. 545, comma quarto, cod. proc. civ., tra l’interesse del creditore al recupero del proprio credito e quello del lavoratore a non veder vanificata la funzione alimentare del credito retributivo che, a norma dell’art. 36 Cost., oltre a remunerare la qualità e quantità del lavoro prestato, assicura al lavoratore ed alla sua famiglia la possibilità di condurre un’esistenza libera e dignitosa.

Il giudice a quo osserva, inoltre, che tali considerazioni, certamente non dirette a porre in discussione il principio generale per cui, in virtù della post-numerazione, non è possibile far discendere dall’art. 36 Cost. l’obbligo per il datore di lavoro di remunerare il lavoratore che non esegua la prestazione, sono volte invece a sottolineare che i limiti alla compensazione sono diretti all’attuazione del principio del solve et repete in relazione a crediti che, come quello retributivo, non ammettono remore alla loro soddisfazione, se non a prezzo di una lesione dell’art. 36 Cost.

Il Tribunale di Palermo censura inoltre le norme in esame, come interpretate dalla Corte di cassazione, anche per violazione dell’art. 3 Cost., in quanto fondano una ingiustificata disparità di trattamento tra il datore di lavoro e tutti gli altri creditori del lavoratore ai quali, invece, può essere opposta l’impignorabilità oltre il quinto dei crediti di lavoro.

1.3.– Quanto alla rilevanza, il giudice rimettente precisa di sollevare la questione di legittimità costituzionale delle norme in esame nel significato normativo attribuito dalla giurisprudenza dominante, in quanto ormai valutabile quale “diritto vivente”, essendo frutto di una serie continua di pronunce uniformi.

2.– Si è costituito in giudizio il Banco di Sicilia s.p.a., opponente nel giudizio a quo, il quale ha, preliminarmente, invocato una pronuncia di manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Palermo, per essere diretta ad ottenere una mera revisione dell’interpretazione delle norme in esame effettuata dalla giurisprudenza di legittimità.

2.1.– Nel merito, la parte privata ha dedotto l’infondatezza delle censure innanzitutto con riguardo all’art. 36 Cost., considerando che proprio la giurisprudenza costituzionale ha stabilito che il principio per cui la retribuzione del lavoratore deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e deve essere in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa non è un principio assolutamente insuperabile, quantomeno con riguardo alle conseguenze di eventi che prescindono dal rapporto di lavoro, inteso come scambio di prestazione lavorativa e retribuzione (sentenza n. 209 del 1975).

Osserva infatti il deducente che, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto la legittimità dell’art. 545, comma quarto, cod. proc. civ. anche nell’ipotesi in cui il pignoramento del quinto di uno stipendio modesto determini la contrazione della retribuzione in modo da non assicurare al lavoratore il minimo indispensabile per vivere, tenuto conto del principio per cui il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutto il suo patrimonio e che il minimo vitale va in concreto individuato con riguardo al complesso dei beni oggetto del processo di esecuzione (sentenza n. 434 del 1997).

Peraltro, l’orientamento giurisprudenziale non condiviso dal rimettente si è formato proprio con riguardo ad ipotesi, identiche a quella oggetto del giudizio a quo, in cui, anche ad avviso del Tribunale di Palermo, risulterebbe manifestamente ingiusto l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere al dipendente licenziato per appropriazione indebita i quattro quinti del TFR senza poter defalcare quanto da questi illecitamente sottratto.

2.2.– Quanto alla ritenuta violazione dell’art. 3 Cost., il Banco di Sicilia osserva che la posizione del datore di lavoro è affatto diversa da quella degli altri creditori del lavoratore, tenuto conto che, proprio per il continuo insorgere di posizioni contrapposte di debito e di credito nel corso del rapporto di lavoro, il primo è particolarmente esposto all’insolvenza del proprio dipendente con la conseguenza che l’applicabilità dei limiti posti in tema di compensazione gli impedirebbe di esercitare il diritto di autotutela che l’ordinamento riconosce a ciascuna delle parti di un contratto a prestazioni corrispettive.

3.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, eccependo la manifesta inammissibilità ed infondatezza della questione.

La difesa erariale deduce, in primo luogo, che l’ordinanza di rimessione, essendone stato comunicato il solo dispositivo, non è mai stata notificata, secondo il disposto dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), al Presidente del Consiglio dei ministri, che ne ha quindi avuto conoscenza solo attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ragion per cui non si sarebbe validamente costituto il rapporto processuale.

Nel merito, l’Avvocatura deduce che scopo delle norme censurate è quello di permettere al lavoratore subordinato una dignitosa disponibilità dei frutti del proprio lavoro e non anche quello di assicurargli i proventi di condotte penalmente rilevanti, ragion per cui risulterebbe in contrasto con gli intenti del legislatore la diversa interpretazione propugnata dal giudice a quo.

4.− Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, il Banco di Sicilia s.p.a. ha puntualizzato le proprie difese, in particolare osservando che, ove fosse censurato di illegittimità costituzionale l’orientamento giurisprudenziale in esame, dovrebbero essere ritenute illegittime anche tutte le norme che, in casi predeterminati e rispondendo a scelte mirate, consentono la riduzione della retribuzione al di sotto dei quattro quinti, come quelle che stabiliscono un tetto agli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e di indennità di mobilità i quali, nel caso delle retribuzioni più alte, possono risultare fissati, infatti, ben al di sotto della soglia dei quattro quinti della normale retribuzione.

Né, ad avviso della parte privata, avrebbe consistenza pratica il timore espresso dal giudice a quo, e cioè che la compensazione atecnica dei crediti da lavoro dipendente potrebbe consentire al datore di lavoro di rifiutarsi, mese per mese, di corrispondere la retribuzione al dipendente che continui a prestare la propria opera; occorre tener conto, infatti, che, a fronte di comportamenti integranti giusta causa di licenziamento, nessun datore di lavoro continuerebbe ad avvalersi dell’opera del dipendente inadempiente e, che, nel caso di specie, il rapporto di lavoro di P. B. è già stato risolto, sicché il credito oggetto di compensazione atecnica è relativo al TFR e non anche a voci retributive mensili.

Quanto alla disparità di trattamento denunciata dal Tribunale di Palermo, il Banco di Sicilia sottolinea la non comparabilità della posizione del datore di lavoro con quella di qualsiasi altro creditore del dipendente, tenuto conto che solo il primo è onerato in via esclusiva del debito retributivo nei confronti di questi, ragion per cui ad ogni altra posizione creditoria il limite del quinto potrà essere opposto dal lavoratore «solo nella fase esecutiva, quale limite al pignoramento, giammai quale limite alla compensazione».

Infine, dopo aver negativamente valutato l’effetto che deriverebbe dalla parificazione tra il datore di lavoro e gli altri creditori sotto il profilo della deresponsabilizzazione del dipendente, il quale, pur essendo negligente o avendo dolosamente attentato al patrimonio datoriale, si vedrebbe comunque garantito il credito retributivo nei limiti dei quattro quinti, il Banco di Sicilia osserva come il richiamo effettuato dal giudice a quo al principio del solve et repete, quale fondamento della previsione dei limiti legali alla compensazione, risulterebbe improprio, tenuto conto che questo è stato da sempre ritenuto illegittimo dalla Corte costituzionale in quanto in violazione sia del principio di eguaglianza che del diritto di agire in giudizio senza limitazioni; l’invocata pronuncia di accoglimento costituirebbe pertanto, ad avviso della parte privata, una inammissibile reintroduzione nel sistema di una sorta di solve et repete, nel senso che il datore di lavoro, prima di poter agire per il recupero coattivo del proprio credito, dovrebbe adempiere al debito retributivo nei confronti del dipendente, «pur essendo pacifico che, una volta liquidata tale somma e confusasi con il patrimonio del dipendente, essa tornerebbe ad essere integralmente aggredibile da parte del datore di lavoro in sede di esecuzione forzata, con evidente vulnerazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.».

Considerato in diritto

1.− Il Tribunale di Palermo dubita, in relazione agli artt. 36 e 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 1246, comma primo, numero 3, del codice civile e dell’art. 545, comma quarto, del codice di procedura civile, nella parte in cui, secondo il “diritto vivente” risultante dalla consolidata interpretazione della giurisprudenza della Corte di cassazione, non prevedono che la compensazione dei crediti del lavoratore per stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, debba avvenire nei limiti della misura di un quinto anche nel caso in cui il credito opposto in compensazione abbia origine dal medesimo rapporto di lavoro o d’impiego.

2.− Preliminarmente, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità della questione proposta dall’Avvocatura generale dello Stato in ragione della circostanza che l’ordinanza di rimessione è stata soltanto comunicata nel dispositivo, e non già notificata, al Presidente del Consiglio dei ministri.

Premesso che la lamentata irregolarità del procedimento non determinerebbe, in sé, l’inammissibilità della questione ma la restituzione degli atti al giudice a quo perché provveda al compimento dell’atto prescritto dalla legge, deve rilevarsi che, non avendo l’Avvocatura dedotto alcun pregiudizio per il suo diritto di difesa (che ha, peraltro, ritualmente esercitato), non sussiste impedimento di sorta all’esame nel merito della sollevata questione di legittimità costituzionale.

3.− La questione non è fondata.

3.1.− Il consolidato (anche se non totalmente univoco) orientamento giurisprudenziale, in relazione al quale il Tribunale di Palermo solleva la questione di legittimità costituzionale, muove dalla premessa secondo cui «l’istituto della compensazione presuppone l’autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti»; autonomia che non sussisterebbe «allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza» (così, ex multis, Cass. 17 aprile 2004, n. 7337).

Di tale principio − elaborato al fine di non turbare l’equilibrio sinallagmatico delle prestazioni nell’ambito di un unico rapporto − la giurisprudenza ha fatto applicazione ai rapporti di debito-credito tra datore di lavoro e suo ex dipendente, ed in particolare al caso − oggetto del giudizio a quo − di credito dell’ex dipendente per il TFR e di credito del datore di lavoro da delitto.

3.2.− L’orientamento giurisprudenziale appena ricordato non può certamente ritenersi confliggente con l’art. 3 della Costituzione nella parte in cui vieta ingiustificate disparità di trattamento (qui, tra creditori).

La circostanza che il credito del datore di lavoro abbia il suo fatto costitutivo in un delitto (nella specie, appropriazione indebita) non è idonea a rendere in toto equiparabile il credito del datore di lavoro a quello di qualsiasi altro creditore, e quindi a rendere privo di razionale giustificazione l’orientamento giurisprudenziale che ravvisa la specificità di quel credito nella circostanza che l’obbligazione risarcitoria dell’ex dipendente scaturisce da un comportamento che non solo ha nell’esistenza del rapporto di lavoro la sua necessaria ed insostituibile occasione, ma che costituisce anche grave violazione dei doveri del prestatore di lavoro verso il datore.

3.3.− Non sussiste neanche la lamentata violazione dell’art. 36 della Costituzione, in relazione all’art. 545, comma quarto, cod. proc. civ., dal momento che questa Corte ha statuito che la norma del codice di rito − se è vero che contempera l’interesse del creditore al recupero del proprio credito e quello del lavoratore a non veder vanificata la funzione alimentare del credito retributivo (sentenza n. 20 del 1968) − non costituisce una modalità obbligata per realizzare tale contemperamento (ordinanza n. 302 del 1998) e, tanto meno, per realizzarlo nella misura ivi prevista nei confronti di qualsiasi credito.

Consegue da tale rilievo che le segnalate peculiarità del credito del datore di lavoro da delitto nei confronti dell’ex dipendente ben possono giustificare il particolare trattamento di tale credito anche in relazione all’art. 545, comma quarto, cod. proc. civ., e cioè ad una norma della quale deve escludersi che costituisca − nel suo specifico contenuto − inderogabile attuazione del precetto di cui all’art. 36 Cost.: sicché la questione di legittimità costituzionale deve ritenersi, in realtà, sollevata sotto il profilo della insussistenza (da negarsi per quanto si è detto) di sufficienti ragioni a sostegno della disparità di trattamento sancita, in relazione all’art. 545, comma quarto, cod. proc. civ., in favore del datore di lavoro creditore di somme risarcitorie ex delicto.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1246, comma primo, numero 3, del codice civile, e dell’articolo 545, comma quarto, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2006.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-01-2011, n. 1386 Opere idrauliche e di bonifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.C. conveniva in giudizio il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara per ottenere la condanna alla restituzione della somma di L. 1.481.802, pari ai contributi consortili versati sia da lui che dal suo genitore dante causa e pretesi per le opere irrigue di cui avrebbero beneficiato i suoi fondi. Il Consorzio, fatto riferimento a due delibere con le quali erano state decise opere d’irrigazione e di sistemazione di un canale, chiedeva il rigetto della domanda.

Il Tribunale in esito ad una C.T.U., accoglieva la domanda condannando il Consorzio alla restituzione delle somme, oltre interessi dalla domanda.

Il Consorzio proponeva appello deducendo il travisamento delle due consulenze svolte in prime cure. La Corte d’Appello accoglieva l’appello.

Contro tale ultima sentenza, di cui in epigrafe, il contribuente propone ricorso per cassazione fondato su di un motivo unico;

l’intimato non ha controdedotto.

Motivi della decisione

Il contribuente denuncia con il ricorso in esame la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 215 del 1933, artt. 10, 11, e 59 e art. 860 c.c., nonchè l’insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) per avere il giudice dell’appello ritenuto – in contrasto con le C.T.U. svolte in primo grado – che tutti i terreni in agro di (OMISSIS) erano serviti da un canale di raccolta principale, denominato canale (OMISSIS); che quello in agro di (OMISSIS) era servito dal canale c.d. (OMISSIS); inoltre per non aver considerato, con riferimento alla Delib. n. 63 del 1988, concernente il progetto per l’irrigazione dei terreni siti ne Comune di Taranto, che il relativo progetto non era mai stato approvato nè finanziato, come dimostrato dal fatto che non è mai stato redatto il ced. "perimetro di contribuenza"; infine per non aver considerato che l’esistenza di tubazioni volanti è giustificata dai pozzi e dall’impianto irriguo realizzati dalla regione Puglia.

Il motivo, come sopra proposto, è fondato esclusivamente per quanto attiene la censura relativa ai fondi individuati nell’impugnata sentenza come n. 6 e 7; viene rigettato invece con riferimento al resto.

In vero in ordine alla nascita dell’obbligo al versamento dei contributi consortili è stato già affermato (Cass., n, 8770 del 2009) che "L’obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l’assoggettamento al potere impositivo di quest’ultimo, postula, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio, cioè un incremento di valore, da quelle opere; detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo a causa della bonifica, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall’inclusione in esso del bene".

Tale principio è frutto di un’evoluzione giurisprudenziale segnata dall’arresto delle Sezioni Unite (n. 8960 del 1996) che affermarono che il beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, e cioè tradursi in una "qualità" del fondo. Tanto comporta che non è quindi sufficiente qualsiasi tipo di vantaggio, ma è necessario che trattasi di un vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull’immobile soggetto a contribuzione, e derivante dalla bonifica e non dalla pura e semplice inclusione del bene nel relativo comprensorio, pur potendo essere potenziale o futuro (Cass. n. 877 del 1984). Ancora il beneficio non può essere generico, perchè non attiene al territorio nel suo complesso, ma al bene specifico di cui si tratta: sarebbe altrimenti perduta l’inerenza al fondo beneficiato, la quale è invece assicurata dal carattere particolare (anche se ripetuto per una pluralità di fondi) del vantaggio stesso.

Non rileva quindi il beneficio complessivo che deriva dall’esecuzione di tutte le opere di bonifica, destinate a fini di interesse generale; non rileva il miglioramento complessivo dell’igiene e della salubrità dell’aria; occorre un incremento di valore dell’immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica (e con la loro manutenzione).

Alla luce di quanto sopra deve ritenersi fondata la censura nella parte relativa ai terreni siti in agro di Taranto, individuati con i n. 6 e 7 nell’impugnata sentenza: relativamente agli stessi il giudice dell’appello assume che non fruiscono di alcuna opera di sistemazione idraulica e che la Delib. n. 63 del 1988, che avrebbe dovuto provvedere al riguardo non è stata finanziata. Su punto deve rilevarsi che è vero, come affermato nell’impugnata sentenza, che "anche l’opera realizzando, ove ne sia possibile destinatario il fondo ricompreso nel bacino di utenza, sottende la legittimità della tassazione". Tale principio tuttavia è corretto se applicato nella sua interezza, quindi anche con riferimento alla necessità che l’opera sia realizzarla e che ne sia possibile destinatario il fondo per il quale si controverte. Nella fattispecie in esame, invece, tanto risulta escluso dalla stessa affermazione contenuta in sentenza che riconosce, in virtù dell’accertamento di fatto svolto, che la delibera "fonte" dell’opera realizzando in effetti non è mai stata finanziata. Tanto esclude che il beneficio derivante ai fondi in questione sia diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, traducendosi così in una "qualità" del fondo.

L’ impugnata sentenza deve pertanto essere cassata con riferimento esclusivamente a tale punto e sullo stesso si pronuncerà, applicando i principi sopra esposti, il giudice del rinvio individuato come in dispositivo.

Con riferimento agli altri fondi il motivo in esame è inammissibile in quanto le contestazioni mosse si risolvono, da una parte, in una apodittica affermazione di contrasto tra le norme indicate e la sentenza impugnata, senza alcuna specifica indicazione delle affermazioni di diritto, contenute nella sentenza, che implicherebbero tale contrasto (Cass. n. 5076/2007), e dall’altra parte in un’altrettanto vaga doglianza sulla motivazione, censurata solo con il richiamo all’art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare, con riferimento al denunciato errore di diritto, si rileva che il ricorrente si limita a contestare gli accertamenti di fatto (in particolare le risultanze, secondo l’interpretazione data dal giudice di merito, delle due C.T.U. svolte) senza specificare, tranne nell’intestazione del motivo, in che cosa consista la denunciata violazione di norme di diritto; in tal modo non rende possibile la funzione di questa Corte, cioè il controllo di legalità con riferimento alle norme indicate.

Con riferimento poi al lamentato vizio di motivazione si rileva che la censura non è diretta a far valere la carente motivazione su di un accertamento di fatto, ma a far valere l’erronea interpretazione data dal giudice di merito ai fatti stessi. E tanto si pone in contrasto con il principio affermato da questa Corte (Cass. 16459/2004; Cass. SS.UU. n. 5802/1998) secondo il quale il vizio di motivazione, deducibile in sede di legittimità, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale desumibile dalla sentenza, sia ravvisabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può, invece, consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, posto che la citata norma conferisce alla Corte di Cassazione solo il potere di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta da giudice di merito, cui spetta individuare le fonti del proprio convincimento, scegliendo tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 4891/2000; n 2446/2000).

Inoltre si rileva che il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, pur fornendo una ricostruzione dei fatti totalmente difforme da quella di cui all’impugnata sentenza (in particolare negando l’esistenza di una rete irrigua consortile di cui beneficiano tutti i fondi, tranne quelli n. 6 e 7) non ha allegato al ricorso gli atti del procedimento di merito dai quali, a suo avviso, si originerebbe il denunciato vizio di motivazione.

In virtù di quanto detto, pertanto, la censura relativa a tutti i fondi ad eccezione di quelli individuati nell’impugnata sentenza con i n. 6 e 7, va rigettata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, in tali limiti cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.