Cons. Stato Sez. V, Sent., 25-01-2011, n. 532 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

a dell’ avv. Argenzio;
Svolgimento del processo

Il dott. G., già dirigente della Regione Campania, ha richiesto il riconoscimento del diritto alla corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme corrisposte in ritardo a seguito del reinquadramento operato nell’ottobre del 1990, ai sensi delle ll. rr.. nn. 27 del 1984 e 23 del 1989.

Il Tar Campania, considerando ricollegata all’entrata in vigore dell’art. 54 della L.R. n. 23 del 1989 l’insorgenza del diritto all’indennità dirigenziale che costituiva elemento di calcolo ai fini della determinazione dei benefici contrattuali, ha riconosciuto dalla data di entrata in vigore di detta normativa il diritto ai relativi accessori sui benefici economici.

La Regione Campania impugna la sentenza, esponendo che è dalla data del provvedimento di attribuzione dell’indennità di funzione D.P.G.R.C. n. 15786 del 9.10.1990, seguito al provvedimento di Giunta del 31.7.1990 n. 5154 di riconoscimento dell’indennità, avente natura costitutiva, che decorreva il diritto alle competenze.

Avrebbe quindi erroneamente il Tar fatto decorrere gli accessori dalla data di entrata in vigore della legge regionale, anziché dalla data del provvedimento costitutivo del diritto, tenuto conto dei normali tempi di liquidazione.

Si è costituito l’interessato controdeducendo ai motivi di appello.

All’udienza del 19.11.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

L’appello è fondato.

E’ jus receptum che nell’ipotesi di provvedimenti costitutivi di nuove posizioni di stato del pubblico dipendente, quali il provvedimento di reinquadramento, la maturazione del diritto alla nuova misura retributiva si verifica con il perfezionamento dell’atto e solo da tale data decorrono la rivalutazione monetaria ed il diritto agli interessi sulle somme relative, se corrisposte in ritardo (C.d.S., Sez. IV, 27.4.2005, n. 1942; 19 luglio 2004, n. 5177; 14 aprile 2004, n. 2116).

E’ stato altresì precisato che, nel caso di ricostruzione di carriera del pubblico dipendente mediante inquadramento in una diversa qualifica, con effetto retroattivo, comportante il diritto ad un maggior trattamento economico, gli eventuali interessi legali e la rivalutazione del credito retributivo decorrono dalla data in cui sono venuti in essere tutti gli elementi costitutivi del credito stesso e ne è stato determinato o reso determinabile l’ammontare, ossia dal momento della emanazione del provvedimento di inquadramento del dipendente (C.d.S., Sez. VI, 22 aprile 2002, n. 2158; 2 febbraio 2001, n. 433; Sez. IV, 25 novembre 2003, n. 7776; 17 maggio 2001, n. 2559).

Ciò discende dalla natura autoritativa del provvedimento di inquadramento in nuova qualifica in quanto espressione della potestà di autoorganizzazione della p.a, anche quando il provvedimento si configuri come atto vincolato, attuativo di una norma di legge che ricolleghi l’attribuzione della nuova qualifica all’accertamento dei profili rivestiti dal dipendente.

Nel caso in esame, non può ritenersi che sussistesse per il dipendente incaricato di svolgere funzioni di dirigenza un diritto soggettivo perfetto alla corresponsione della indennità prevista dall’articolo 29 della L.R. 23 maggio 1984, n. 27, e dall’articolo 54 della L.R. 16 novembre 1989, n. 23, rientrante nel calcolo della determinazione del beneficio da attribuire, fino a quando esso non fosse stato riconosciuto per effetto di un atto autoritativo dell’amministrazione, nella specie consistente nella deliberazione n. 5154 del 31.7.1990, ricognitiva delle strutture operanti nell’ambito dell’organizzazione amministrativa della Giunta regionale.

Deve infatti ritenersi che l’art. 54 della l.r. n. 23 del 1989, in mancanza di una normativa regionale sulla organizzazione delle strutture regionale e quindi sulla obiettiva individuazione delle funzioni svolte da personale di qualifica inferiore, prevedesse soltanto i presupposti affinché il personale che ne fosse in possesso potesse aspirare alla valutazione della propria posizione da parte dell’Amministrazione regionale ai fini della liquidazione dell’indennità stessa e delle ulteriori conseguenze agli effetti economici, affidando alla valutazione dell’amministrazione – con ampio potere discrezionale nello stabilire in concreto se effettivamente il dipendente avesse la direzione del tipo di struttura richiesto dalla legge per la corresponsione dell’indennità – il riconoscimento del diritto all’ indennità che, quindi, trovava origine non direttamente nella legge, bensì nel predetto provvedimento amministrativo (di carattere costitutivo e non ricognitivo).

Di conseguenza è dall’adozione di tale provvedimento, intervenuto il 31.7.1990, che il ricorrente ha acquisito il diritto all’indennità e non sono dovuti interessi e rivalutazione monetaria per il periodo precedente al riconoscimento del diritto.

L’appello merita, pertanto, accoglimento.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-03-2011, n. 6932

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Svolgimento del processo

D.C.E. propose ricorso contro il provvedimento di rigetto di variazione catastale, da lei richiesto con procedura DOCFA per variazione della consistenza da 4,5 a 3,5 vani, eccependo la mancanza di motivazione e l’infondatezza del provvedimento. L’agenzia resisteva rilevando che la denuncia di variazione proponeva lo stesso classamento già in atti e la stessa sostanziale distribuzione dello spazio, salvo i vani che scendevano da 4,5 a 3,5 in quanto il vano cucina veniva riportato come "sbratta" e non considerato.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

La relativa sentenza veniva impugnata dalla contribuente che ribadiva le proprie doglianze La Commissione tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello confermando la decisione di primo grado.

Contro tale sentenza la contribuente ricorre con quadruplice motivo;

l’Agenzia del Territorio deposita controricorso notificato tardivamente.

MOTIVAZIONE
Motivi della decisione

1.1 La contribuente, con il primo motivo, ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 21 octies, oltre vizi della motivazione per non avere l’impugnata sentenza, pur riconoscendo la carenza di motivazione dell’atto impugnato, ritenuto di annullarlo; rileva che detto atto non può ritenersi "atto vincolato" – implicando la definizione di cucina di cui al D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 46, una valutazione caratterizzata da discrezionalità -, e che da tanto consegue l’inapplicabilità della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, norma invece applicata dall’impugnata sentenza.

1.2 La censura è manifestamente inammissibile in virtù di consolidati principi già enucleati da questa Corte (n. 15867/2004;

13007/2007; 12786/2006) secondo i quali, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione dell’atto impositivo impugnato – il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stesso -, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di Cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo.

Alla luce di tale principio il motivo del ricorso in esame deve considerarsi non autosufficiente (nel senso che solo dalla lettura della stesso e non aliunde sia possibile rendersi conto delle ragioni che stanno alla base della censura).

2.1 Con il secondo motivo la contribuente censura, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., ed il vizio di motivazione per avere l’impugnata sentenza affermato che il vano cucina in questione fosse fornito "degli ordinari impianti tecnici" di cui al D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 46, pur non essendo stata fornita dall’ufficio una prova sul punto e pur avendo essa ricorrente dichiarato nell’atto di appello che la suddetta cucina "è dotata esclusivamente del minimo indispensabile per essere considerata tale(un lavello ed un fornello)". 2.2 La censura è palesemente infondata.

Quanto al denunciato vizio di legge si rileva che, come costantemente affermato da questa Corte (Cass. n. 4891/2000; n. 2446/2000), spetta solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, scegliendo tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Nel caso di specie il giudice a quo ha ritenuto, idoneamente motivandolo, che "risulta dalla planimetrie agli atti che non vi è in effetti nella denuncia di variazione presentata all’ufficio una diversa distribuzione degli spazi interni rispetto alla situazione descritta in Catasto, ma solo la modifica della dicitura da "cucina" a "sbratta" e la indicazione di un’altezza minore di una parte del vano". Tanto, unito alle affermazioni della stessa ricorrente circa l’esistenza di un lavello e di un fornello – cioè di ciò che distingue il vano cucina dagli altri vani a causa della necessità di installazione di impianti ad hoc (idraulico e del gas)- rende non pertinente il richiamo all’art. 2697 c.c..

2.3 Ugualmente è da ritenersi infondata la censura di vizio di motivazione, denunciata sia con riferimento al riparto dell’onere della prova di cui al secondo motivo che, con il terzo motivo, con riferimento al mancato o insufficiente esame delle argomentazioni svolte nell’atto di appello sulle dimensioni della cucina funzionali al concetto di "adeguata fornitura di impianti". Va richiamato sul punto il pacifico e condiviso principio, (Cass. SS.UU. n. 5802 dell’11.6.1998) secondo cui il vizio di motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale desumibile dalla sentenza, sia ravvisabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può, invece, consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, posto che la citata norma conferisce alla Corte di Cassazione solo il potere di controllo sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica. Nel caso di specie il giudice a quo, con motivazione sintetica ma logica e sufficiente, ha ritenuto non accoglibile il nuovo classamento proposto per mancanza di variazione della consistenza dell’immobile e per essere il vano destinato a cucina rimasto sostanzialmente immutato (a prescindere dalla diversa denominazione) con i medesimi impianti dichiarati dalla ricorrente.

3. Da quanto detto consegue il rigetto de secondo motivo del ricorso con l’assorbimento del terzo (di cui sopra) e del quarto (con il quale si denuncia – nell’ipotesi in cui il giudice a quo abbia affermato che il classamento originario sia divenuto incontrovertibile perchè non impugnato nei termini – vizio di legge e di motivazione).

4. Non vi è materia per provvedere sulle spese stante la tardività de controricorso con conseguente mancata resistenza dell’intimata.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo, assorbito il terzo ed il quarto motivo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-04-2011, n. 9347 incarichi

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Svolgimento del processo

Con ricorso ad Tribunale di Catania, F.M.G. esponeva di essere dipendente della locale Azienda U.S.L. n. (OMISSIS), con profilo di assistente sociale coordinatrice. Esponeva che essendosi reso vacante il posto di Dirigente del servizio Sociale, l’Azienda aveva invitato tutte le assistenti coordinatrici ad inviare il loro curriculum. Che con Delib. 14 novembre 2000, n. 4693 il Direttore Generale aveva conferito l’incarico di Dirigente dei servizio Sociale alla dott. A..

Lamentava la F. la illegittimità della scelta in quanto assumeva di aver titoli potiori rispetto alla A. e comunque che la scelta era avvenuta senza la indicazione dei criteri adottati, in quanto soltanto ex post, con Delib. n. 523 del 2001, il Direttore Generale aveva provveduto alla indicazione dei criteri di conferimento dell’incarico dirigenziale.

Tanto premesso la F. chiedeva ordinarsi all’Azienda di conferirle l’incarico di responsabile del Servizio Sociale aziendale e in subordine ordinarsi alla stessa Azienda di predeterminare i criteri per l’affidamento dell’incarico dirigenziale, nel rispetto della L. n. 29 del 1993, art. 19 e successive modifiche, oltre che dell’art. 21 del CCNL, nonchè del decreto 14 luglio 1998 dell’Assessore Regionale alla Sanità, e quindi di procedere alla nomina con provvedimento adeguatamente motivato. Costituitasi in giudizio l’Azienda contestava in fatto e in diritto la domanda chiedendone il rigetto. Instauratosi il contraddittorio anche nei confronti di A.S.D., che seppur ritualmente citata non si costituiva, con sentenza del 1 febbraio 2005 il Tribunale rigettava la domanda.

Avverso questa decisione proponeva appello la F.. Costituitasi l’A.U.S.L. n. (OMISSIS), contestava in fatto e in diritto la domanda chiedendone il rigetto. La A. restava nuovamente contumace.

La Corte di appello di Catania, con sentenza del 4 agosto 2006, respingeva il gravame.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la F., affidato a quattro motivi. Le altre parti sono rimaste intimate.
Motivi della decisione

1.- Con primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 21 del c.c.n.l. di comparto, nonchè violazione del D.Lgs n. 29 del 1993, art. 19 e successive modifiche in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Esponeva che entrambe le norme richiedevano, per il conferimento di incarichi dirigenziali, determinati requisiti, e la norma collettiva, in particolare, prevedeva che le aziende sanitarie a tal scopo dovessero formulare in via preventiva i criteri per il conferimento dell’incarico, cosa nella fattispecie non avvenuta, avendo la A.U.S.L. provveduto solo ex post ad indicare i criteri con i quali era stata incaricata la collega A.. Formulava il prescritto quesito di diritto.

2. – Con secondo motivo la F. denuncia violazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 19 e seguenti modificazioni nonchè dell’art. 21 del C.C.N.L. Violazione dei principi di correttezza e buona fede espressi dagli artt. 1375 e 1175 cod. civ., nonchè insufficiente e illogica motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, dolendosi che i criteri selettivi erano nella fattispecie stati indicati solo successivamente al conferimento dell’incarico ad altro soggetto.

Formulava il prescritto quesito di diritto.

3. – I primi due motivi, che stante la loro connessione possono essere congiuntamente trattati, sono fondati ed assorbono i restanti.

La clausola contrattuale invocata, art. 21, comma 1, del c.c.n.l. del comparto sanità, stabilisce che le aziende devono formulare in via preventiva i criteri generali per conferire gli incarichi.

La formulazione in via preventiva, nella specie pacificamente non avvenuta, sta a significare la specificazione di criteri obiettivi, che rendano verificabile la scelta compiuta.

Se è quindi pur vero che, come osserva la corte territoriale, il comma 2 del menzionato art. 21, stabilisce già i criteri generali per il conferimento degli incarichi, è evidente che la preventiva formulazione di tali criteri non può risultare un’inutile ripetizione di questi, dovendo piuttosto riguardare, nonostante la terminologia usata ("le aziende formulano in via preventiva i criteri generali per conferire…"), i criteri, generali in quanto validi per la generalità dei dipendenti, che l’azienda seguirà in concreto per il conferimento dei vari incarichi, consentendo di valutarne la correttezza anche ex post, ciò che non può certo avvenire – come invece accaduto nel caso in esame – con la formulazione di criteri comunicati successivamente al conferimento dell’incarico al candidato già nominato.

Questa Corte di cassazione -in una fattispecie avente profili di indubbia analogia con quella ora scrutinata per riguardare l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale medico del Servizio sanitario nazionale – dopo avere premesso che la procedura per consentire tale accesso non ha carattere concorsuale e dopo avere anche precisato che il conferimento dell’incarico ha natura fiduciaria, ha poi affermato che la determinazione dei criteri generali volti a individuare le finalità cui deve essere destinato il colloquio e gli elementi di riferimento che devono essere oggetto del "curriculum" professionale, richiede la loro ulteriore puntualizzazione, in relazione allo specifico incarico da conferire, in via preventiva ad opera dell’azienda (cfr. in tali sensi: Cass. 9 giugno 2009 n, 13243). Statuizione questa che trova un fondamento normativo, per quanto attiene ai rapporti di diritto privato, e nelle regole di correttezza e buona fede ex art. 1175 c.c. e 1375 c.c., che sono correlati, per quanto riguarda i rapporti pubblici, ai principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost., che vincolano la pubblica amministrazione a valutazioni comparative nel rispetto dei suddetti principi.

4. -Per concludere -non avendo la sentenza impugnata fatto applicazione del dictum giurisprudenziale sopra enunciato, cui va invece data continuità in ragione dei compiti di nomofilachia devoluti ai giudici di legittimità- il ricorso va accolto e la decisione della corte territoriale va cassata. Ne consegue che, risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, alla stregua dell’art. 384 c.p.c., comma 2, va rimessa alla Corte d’appello di Messina, la quale procederà ad un riesame della intera controversia previa applicazione dei principi sopra enunciati.

Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Messina.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-02-2011) 16-03-2011, n. 10716 Ricorso

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 8 settembre 2010, il Tribunale di Roma, a seguito di istanza di riesame avanzata nell’interesse di F. D., indagato per i reati di ricettazione di due autovetture e di un certificato di proprietà originale in bianco (capo A) e di tentato riciclaggio delle stesse autovetture (capo B), annullata l’ordinanza impugnata in relazione al capo B), confermava, relativamente al capo A), l’ordinanza del Gip di Tivoli, emessa in data 16/8/2010, con la quale era stata applicata al prevenuto la misura cautelare della custodia in carcere.

Il Tribunale riteneva sussistente il quadro di gravità indiziaria, per i reati di cui al capo A, fondato sulle circostanze che avevano portato all’arresto del prevenuto in flagranza di reato. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva sussistente il pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato, per cui la custodia cautelare in carcere appariva l’unica misura adeguata.

Avverso tale ordinanza propone ricorso l’indagato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame. Con il primo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 648 c.p., nonchè l’inefficacia della misura per violazione dell’art. 309 c.p.p., commi 5 e 10. Al riguardo si duole che la misura cautelare sia stata confermata anche in relazione alla presunta ricettazione del certificato di proprietà in bianco, verosimilmente sottratto da un Ufficio della Motorizzazione civile, ed eccepisce che l’assenza agli atti del documento sequestrato doveva indurre il Tribunale per il riesame a dichiarare inefficace la misura per mancata trasmissione di tale atto.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla fondatezza delle esigenze cautelari riconosciute dal Tribunale ed alle conclusioni assunte in punto di inadeguatezza di ogni altra misura cautelare.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.

Per quanto riguarda il primo motivo le censure sono manifestamente infondate. Il fatto che il documento sequestrato non sia stato trasmesso in originale al Tribunale per il riesame, non può essere causa di inefficacia della misura, ai sensi dell’art. 309 c.p.p., comma 10 trattandosi comunque della copia del documento trasmessa al Gip, unitamente alle richieste del P.M., ai sensi dell’art. 291 c.p.p. rientrando, pertanto, nel materiale probatorio utilizzato dal giudice della cautela per emettere il provvedimento restrittivo.

Ugualmente inammissibili risultano le censure in punto di fondatezza delle esigenze cautelari, essendo le relative valutazioni del Tribunale del riesame fondate su una motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici, come tale incensurabile in questa sede.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’indagato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00). Inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Si provveda ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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